Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46909 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46909 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 febbraio 2023, il Tribunale di Catanzaro – decidendo quale giudice del riesame ed a seguito della sentenza di annullamento del precedente provvedimento, pronunciata da questa Corte il 9 giugno 2022 – in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME, già condannato in prime cure dal G.u.p. del medesimo Tribunale per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., che aveva, però, rigettato la richiesta di misura non ritenendo sussistenti le esigenze di cautela, considerando che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, della quale l’imputato era uno dei partecipi, era stata disarticolata a seguito dell’incarcerazione dei suoi componenti.
1.1. La Prima sezione di questa Corte aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale di Catanzaro – che aveva parimenti applicato la misura custodiale massima in riforma dell’ordinanza del G.u.p. – osservando che, pur tenendo conto della presunzione relativa di pericolosità contemplata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non si era adeguatamente motivato in ordine alla condotta del prevenuto nel triennio successivo alla sua ultima scarcerazione (avvenuta nel 2019), al fine di verificare l’intervenuta rescissione del vincolo associativo, né, sempre in tale prospettiva, si era valutato il decorso del tempo dalla consumazione del contestato delitto associativo.
1.2. Il Tribunale per il riesame, nella nuova ordinanza, osservava come (non dovendosi verificare il requisito della gravità indiziaria, soddisfatto dalla condanna dell’imputato in prime cure e non attinto dalla sentenza di annullamento), l’imputato non avesse assolto all’onere probatorio che gli competeva in considerazione della presunzione relativa della sussistenza delle esigenze di cautela fissata dall’art. 275 cod. proc. pen..
Doveva, infatti, considerarsi che la carcerazione dei vertici di una RAGIONE_SOCIALE mafiosa non ne comporta la disarticolazione ma solo la sua riorganizzazione, con la sostituzione degli stessi.
Quanto al tempo decorso dalla consumazione del reato, nel caso di specie il 2019, lo stesso, anche unito alla prestazione di una lecita attività lavorativa non costituiva un sicuro sintomo della rescissione dei legami con la RAGIONE_SOCIALE di appartenenza anche considerando gli stretti vincoli personali che tale intraneità comporta e la compenetrazione dell’associazione con il territorio sottoposto al suo controllo malavitoso.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l’unico complesso motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Meramente assertiva era l’affermazione del Tribunale secondo la quale l’intervenuta carcerazione (nel 2019) dei capi e dei sodali della RAGIONE_SOCIALE, di cui il prevenuto era stato ritenuto uno dei partecipi, non ne avesse comportato la disarticolazione, ma la mera sostituzione dei suoi vertici.
Tanto che il Tribunale non aveva offerto, di tale circostanza, alcun concreto elemento di fatto o di prova.
Non si era poi adeguatamente motivato sul decorso del tempo, ben 13 anni da quando era cessata la permanenza del reato contestato al ricorrente. L’avere, il Tribunale, fissato la consumazione del medesimo al 2019 costituiva un errore percettivo posto che le condotte contestategli risalivano ad anni ben precedenti (fino al 2010).
Al decorso del tempo si era poi unita, nel dimostrare la rescissione del vincolo associativo, l’assunzione di un’attività lavorativa che, oltretutto, era stata prestata fin dal lontano 2014 presso la gioielleria del fratello dell’imputato.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse del NOME merita accoglimento.
La Prima sezione di questa Corte, con la citata sentenza di annullamento, aveva rilevato due vizi di motivazione.
Il primo relativo alla valutazione dell’effettivo allontanamento del prevenuto dal gruppo criminale mafioso a cui si era associato, superando così la presunzione di sussistenza delle esigenze di cautela altrimenti dettata dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., in presenza dei concreti elementi forniti dall’imputato a proposito della attività lavorativa intrapresa (seppure presso uno stretto congiunto) e della mancata commissione di ulteriori reati, quantomeno a partire dalla sua ultima scarcerazione, avvenuta nel 2019.
Il secondo relativo, ancora, alla verifica dell’incidenza del decorso del tempo – e, così, ancora della condotta tenuta dal prevenuto – dal momento della cessazione della sua partecipazione al sodalizio malavitoso – rispetto alla quale non si era affrontato il tema dell’invocato suo allontanamento in epoca molto
anteriore a quanto desumibile dalla “contestazione aperta” riportata in imputazione – all’applicazione della misura custodiale.
A fronte di tali vizi motivazionali, il Tribunale osservava che non si erano raccolti elementi da cui fosse possibile desumere l’avvenuta disarticolazione del clan RAGIONE_SOCIALE a seguito della incarcerazione dei personaggi che ne costituivano il vertice, né poteva affermarsi che la mera intrapresa di un’attività lavorativa, dopo l’ultima scarcerazione del COGNOME nel 2019, ne avesse determinato il sicuro allontanamento dal sodalizio.
L’assoluta assenza di elementi concreti di supporto al giudizio del Tribunale impone, ancora, di annullare il provvedimento del medesimo, con rinvio per nuovo giudizio.
Non si è, innanzitutto, in alcun modo verificato quanto dal ricorrente invocato (e nella sentenza di annullamento indicato come oggetto di necessario accertamento): il suo allontanamento, in epoca molto risalente rispetto all’indicazione riportata in imputazione, dal clan malavitoso.
Meramente assertiva era poi l’affermazione che l’attività di lavoro intrapresa non costituisse un indice dell’allontanamento del prevenuto dal sodalizio stesso.
E parimenti assertiva era la considerazione che il clan RAGIONE_SOCIALE non fosse stato disarticolato (nei vertici come nella sua composizione) dagli arresti avvenuti nel 2019, vista anche la sua palese genericità, tanto più che, invece, la contraria asserzione era stata fatta, nel provvedimento di diniego della cautela, dal G.u.p. all’esito della pronuncia di prime cure nel processo che aveva avuto per oggetto proprio l’esistenza e l’operatività del clan e la partecipazione allo stesso del COGNOME.
Si è infatti affermato che, pur se in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all’indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata (come, invece, da ultimo più restrittivamente indicato in Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, COGNOME Rosa, Rv. 283784), occorre tuttavia che il giudice d’appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, così che ogni divergente valutazione adottata dal tribunale sia dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M. Rv. 279593; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso, in Roma il 10 ottobre 2023.