Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17179 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17179 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Cor Cassazione, AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
E’ stata impugnata l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, che – con eccezione dell’addebito provvisorio di cui al capo 6) – ha confermato l’ordinanza del giudice delle ind preliminari del medesimo Tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carce
nei confronti di NOME NOME per i delitti di cui all’art. 416 bis commi 1, 2,4 e 6 cod per aver fatto parte dell’associazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, promuovendone, organizzandone e dirigendone le attività illecite e, in particolare, per aver diretto e organizzato la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME ricompresa nell’omonimo mandamento mafioso, assumendone la reggenza; per svariati delitti di estorsione consumata o tentata, pluriaggravata in concor individuati quali reati-scopo dell’associazione e, infine, per il delitto di cui all’art. 7 D. Lgs. n. 159 del 2011, con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’attività d RAGIONE_SOCIALE, con le ulteriori contestazioni della recidiva specifica e reiterata e della delin abituale.
1.Per tramite dei difensori abilitati, il ricorso è affidato a cinque motivi, di seguito enu limiti strettamente necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
1.1.11 primo motivo ha denunciato vizi di violazione di legge e di motivazione in ord all’inserimento dell’indagato nella compagine RAGIONE_SOCIALE e al ruolo “dinamico e funzionale” da rivestito, illogicamente desunto dalla condanna già riportata per il reato di associazione d mafioso ed individuato in elementi in realtà vaghi e non conducenti, tratti dalle informat p.g., come la conoscenza dei confini territoriali della famiglia di COGNOME, gli incontri appartenenti a RAGIONE_SOCIALE, le disposizioni impartite ad altri, la commissione dei reati-scopo cognizione del rapporto familiare tra NOME e il collaboratore di giustizia NOME, l’iniziativa di rintracciare COGNOME in vista di un incontro con il capoclan COGNOME, le direttive date al NOME per recuperare un credito vantato da una insegnante di Carin stesso Tribunale avrebbe escluso che NOME fosse un “uomo d’onore”, in contrasto con il ruolo partecipativo e di vertice nell’organizzazione pure attribuitogli, quest’ultimo – pe insussistente alla luce di una corretta interpretazione delle intercettazioni telefoniche formulazione del capo d’incolpazione, che assegnerebbe al ricorrente lo stesso ruolo apicale d COGNOME NOME, circostanza inammissibile nelle famiglie mafiose.
1.2..11 secondo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazio con riferimento al compendio indiziario fondante la configurabilità, anche in relaz all’elemento soggettivo, dell’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 6 cod. pen., dal momen che l’ordinanza tribunalizia, da un lato, avrebbe escluso la ricorrenza di elementi suffici comprovare che l’articolazione territoriale di riferimento avesse finanziato rilevanti im economiche coi proventi delle attività illecite; dall’altro, avrebbe illogicamente conf l’ordinanza genetica sul presupposto inaccettabile del fatto notorio, svalutato anche d recente giurisprudenza.
1.3.11 terzo motivo ha lamentato violazione di legge in riferimento alla ritenuta aggravan anche per ciò che concerne l’elemento soggettivo, della disponibilità di armi, afferm nuovamente sulla scorta di argomenti presuntivi ed apodittici.
1.4W quarto motivo ha denunciato i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo delle incolpazioni di estorsione aggravata contestate ai capi 9) e 10), illogicam
riferite a soggetto passivo non identificato e sulla base di una sola captazione ambientale assenza di altri riscontri investigativi.
1.5.11 quinto motivo si è soffermato sui vizi di violazione di legge penale e di motivazion relazione al quadro indiziario del capo 14) – tentata estorsione aggravata in danno de occupanti dell’immobile di proprietà del AVV_NOTAIO – poiché il Tribunale avrebbe omesso motivare il diniego della prospettata riqualificazione del reato in quello di tentata vi privata, in assenza della prova di un vantaggio patrimoniale perseguito e in presenza del so obbiettivo di indurre i COGNOME COGNOME riconsegnare l’immobile abusivamente occupato.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.11 primo motivo è aspecifico, perché meramente riproduttivo di censure già partitamente ed accuratamente vagliate dall’ordinanza impugnata, con le cui argomentazioni esso omette di confrontarsi compiutamente, e manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo del principio di diritto radicato giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di associazione RAGIONE_SOCIALE, i gravi ind colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l’adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all’interno dell’organizzazione, valut congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazio relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna” (sez.6, n. 3508 24/10/2019, Annmendola, Rv. 278221).
Indiscussa l’esistenza dell’associazione RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE“, del resto non contestata dalle ragioni del ricorso – il Tribunale di Palermo ha elencato, con proposiz accurate e indubbiamente dotate di plausibilità logica, i plurimi elementi che dimostr l’intraneità del NOME NOME la veste organizzativa da lui assunta nel sodalizio criminale, de dalla pregressa condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. prop quanto appartenente all’articolazione della famiglia di COGNOME; dalla sua ascesa ne compagine criminale con l’incarico di “alter ego” di COGNOME NOME NOME volta arrestato quest’ultimo; dal consolidamento, da parte sua, dei compiti “operativi e di coordinament dopo la scarcerazione, sia pure in posizione subordinata rispetto a quella di COGNOME NOME NOME realizzazione di condotte sintomatiche della persistenza dell’adesione al vincolo associat come le numerose interazioni con soggetti appartenenti a RAGIONE_SOCIALE, le intimidazioni ne confronti di COGNOME NOME, gli indicatori provenienti dalle direttive impartite a sodali, e – di particolare incidenza probatoria – l’accertata partecipazione ai delitti e
consumati o tentati, espressione tipica delle modalità mafiose, di cui ai capi 8) in dan COGNOME NOME – nemmeno oggetto dei motivi di ricorso – e di cui ai capi 9), 10) e 14).
L’ordinanza ha ripercorso i contenuti, inequivoci ed estremamente significativi, del materi probatorio proveniente dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, illustrative dell’ac potere di “autorizzare”, nel territorio del mandamento di COGNOME, l’esercizio di at commerciali, di curare la dazione del “pizzo” all’uno o all’altro esattore, di organizza incontro di vertice tra i capi delle cosche di COGNOME e S.Lorenzo, poi effettivamente tenu della padronanza dell’area geografica di riferimento dell’articolazione RAGIONE_SOCIALE, dell’assunzi di prerogative organizzative nei rapporti con i componenti di altre famiglie mafiose e n svolgimento di attività volte ad assicurare protezione a terzi, come nel caso delle conversazi con COGNOME NOME NOME NOME NOME NOMENOME NOME NOME NOME di recuperare un credito vantat una donna di Carini.
Anche la conversazione intercorsa tra COGNOME NOME e lo stesso COGNOME, di cui si dà conto a pag. 16 e segg. dell’ordinanza impugnata, conferma – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nel motivo di ricorso – il ruolo direzionale concretamente acquisito dal rico nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE, perché al di là dell’investitura formale quale “uomo d’on pacificamente non indispensabile ai fini che ne occupano (sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, D Marco, Rv. 269207), le parole di COGNOME espressamente gli riconoscono prerogative e svariati compiti di responsabilità, sia pure sotto l’egida del capo di mandamento (“Però è responsabile di certe situazioni, ne ha a che fare lui”), in armonia con le dichiarazioni a suo tempo rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME, citate a pag.11; sicchè può senz’altro affermarsi ch centralità dell’inserimento organico del NOME nell’articolazione della famiglia di COGNOME pienamente compatibile con la pur predominante figura della reggenza del mandamento, officiata dal COGNOME, si conformi ai requisiti dell’effettività e dell’esteriorizzazione pre giurisprudenza di questa Corte (sez. 1, n. 26268 del 10/06/2021, NOME e altri, non mass. citata nel ricorso).
E’ parimenti del tutto evidente, in tale corposo e variegato contesto, che il provvedime impugnato si sia ampiamente attenuto, secondo direttrici quasi scolastiche, all’orientament ormai costante della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “int il reato di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso la condotta di colui che si t rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi” (sez.5, n. 45840 14/06/2018, M., Rv. 274180; sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).
Le censure mosse con il ricorso si rivelano, sul punto, assertive, semplicemente contestative orientate a parcellizzare indebitamente il complesso dei dati probatori, nell’incapaci destrutturarne unitarietà e convergente solidità dimostrativa.
2.11 secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono nel complesso infondati.
A riguardo della circostanza aggravante relativa alla finalità di reimpiego dei profitti dei per finanziare attività economiche, di cui all’art. 416 bis comma 6 cod. proc. pen., il col ritiene di aderire all’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in te procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizio del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo c in cui ciò incida sull'”an” o sul “quomodo” della misura” (sez.2, n.17366 del 21/12/2022, COGNOME, Rv. 284489; sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv.279508; sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 276237).
Il venir meno della circostanza aggravante de qua non produrrebbe risultato utile per l’indagato nella prospettiva de libertate percorsa con il ricorso per cassazione, anche e a fortiori per quanto si osserverà sulla sussistenza della circostanza aggravante della connotazione armata dell’associazione di tipo mafioso. Sotto tale profilo, la ragi d’impugnazione deve essere giudicata inammissibile per carenza di interesse.
La ravvisabilità dell’aggravante della disponibilità delle armi da parte delle associazioni maf RAGIONE_SOCIALE – e di “RAGIONE_SOCIALE” in particolare – può ben fondarsi sugli elementi di conoscen tratti dalla pluriennale esperienza storica e giudiziaria (Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999, 2000, D’Ambrogio, Rv. 216149 – 01). Si ribadisce, infatti, che il ricorso sistematico massime di esperienza nella interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storich dei fatti di criminalità di stampo mafioso, è consentito al giudice, che deve tener conto d acquisizioni storico-sociologiche, sia pure con prudente apprezzamento e rispetto del dovere di motivazione; tali indicatori si rivelano utili strumenti di interpretazione dei risultati quando ne sia stata vagliata l’effettiva idoneità ad assurgere ad attendibili massime esperienza (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, COGNOME, Rv. 268403; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 – dep. 2008, Addante, Rv. 238838, Sez. 1, n. 84 del 511999, Cabib, rv. 212579).
Tale circostanza aggravante possiede natura oggettiva (sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 268677; sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Sapienza, Rv. 258956).
La natura oggettiva delle circostanze aggravanti comporta, in applicazione di quanto stabili dall’art. 59 c.p., comma 2 cod. pen., che esse siano valutabili a carico di tutti i component sodalizio, sempre che essi ne siano stati a conoscenza , ovvero le abbiano ignorate per colpa o per errore determinato da colpa.
Il provvedimento impugnato, con enunciati logici e pertinenti al caso d’interesse, ha richiama gli elementi in virtù dei quali il fenomeno malavitoso monitorato dalle indagini presentass tranquillanti connotati della normale operatività della mafia “storica” di RAGIONE_SOCIALE ed in f dei quali il NOMENOME per la molteplicità degli indizi messi in rilievo, anche a riguardo d estorsivi i cui elementi costitutivi esigono il ricorso a violenze o minacce, e per il
vertice concretamente assunto, non potesse ignorarne modalità operative e disponibilità d armamenti.
3.11 quarto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Una volta delineati gli elementi costitutivi del reato di estorsione sulla scorta del ma gravemente indiziario posto a base dell’emissione della misura coercitiva, è irrilevan puntuale identificazione del soggetto passivo (sez.2, n. 37794 del 12/06/2019, Venia, R 277707), tanto più che si versa in una fase di fluidità e sviluppo degli accerta investigativi. L’ordinanza impugnata ha peraltro dato appagante risalto ai passaggi de conversazioni intercettate, da cui traspare, in modo intellegibile ed esauriente, il compim delle operazioni estorsive consumate dall’indagato, in concorso con COGNOME, in danno dei due imprenditori (pagg.29-33 ord. impugnata).
4.Anche il quinto motivo è travolto dal giudizio di manifesta infondatezza, dal momento c l’iniziativa del prevenuto in concorso con altri, volta, con minacce, a costringere i Cri liberare l’immobile di proprietà del AVV_NOTAIO si è rivelata funzionale all’otteniment profitto di natura patrimoniale, rappresentato dalla immediata disponibilità di un ben significativo valore economico, che, secondo le prospettive del mandante, avrebbe dovuto essere reinvestito sul mercato (pag. 39 ord. impugnata) e, nelle intenzioni del RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto essere oggetto di lavori di ristrutturazione a loro volta reddit la RAGIONE_SOCIALE (pag. 40); al perseguimento di tale obbiettivo era specular causazione di un danno agli occupanti dell’immobile, privati dell’abitazione e dell’aspettati una procedura di rilascio eseguita secondo i crismi di legge.
5.AI rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 28/02/2024
Il consiliere estensore
Il Presidente