Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32471 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32471 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Casteldaccia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori RAGIONE_SOCIALE parti civili, AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO NOME in sostituzione dell’a NOME COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE nonché, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE, dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
NOME COGNOME per RAGIONE_SOCIALE, dell’AVV_NOTAIO
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NOME NOME COGNOME per RAGIONE_SOCIALE:, dell’AVV_NOTAIO COGNOME per RAGIONE_SOCIALE e per RAGIONE_SOCIALE, che hanno concluso per l’inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi e la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese come da note depositate; uditi i difensori, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, AVV_NOTAIO NOME e NOME COGNOME per COGNOME NOME, che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza emessa il 22 novembre 2021 all’esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nei confronti, tra gli altri, di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dichiarati responsabili del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per avere l’COGNOME, in posizione apicale, gli altri come partecipi, fatto parte, in periodi diversi, del mandamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, articolazione dell’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE” e partecipato alle attività illecite, in particolare, a numerose estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità di agevolare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito COGNOME NOME aveva assunto il ruolo di reggente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del mandamento RAGIONE_SOCIALE dall’I. febbraio 2018, dopo l’arresto di COGNOME NOME, deceduto in carcere nel febbraio 2020, provvedendo a dirigere e gestire le attività illecite nel mandamento, principalmente le attività estorsive, con imposizione capillare del “pizzo”, avvalendosi RAGIONE_SOCIALE collaborazione del COGNOME e dei soldati COGNOME NOME e COGNOME NOME, incaricati di eseguire incendi e danneggiamenti; COGNOME NOME, appartenente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva continuato a provvedere, come già avvenuto durante la gestione di COGNOME NOME, al mantenimento dei detenuti e RAGIONE_SOCIALE loro famiglie anche durante la reggenza dell’COGNOME, mentre COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano assicurato lo scambio di informazioni ed il costante collegamento con gli associati, offrendo supporto logistico e assistenza per riunioni riservate tra i vertici del mandamento ed altri esponenti mafiosi.
L’affermazione di responsabilità è stata fondata sulle risultanze RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche e ambientali e dei servizi di osservazione, che avevano offerto riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME circa il ruolo apicale dell’COGNOME e la continuità operativa dell’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati.
2. Il difensore di COGNOME NOME articola i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 495, 603 cod. proc. pen. e 1 e 6 Cedu e 111, comma 3, Cost. per mancata assunzione di prove decisive.
E’ illegittima l’ordinanza del 26 ottobre 2022 con la quale la Corte di appello ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria perché la mancata acquisizione RAGIONE_SOCIALE documentazione relativa alla posizione giuridica del ricorrente, al certificato di nascita e all’estratto di matrimonio RAGIONE_SOCIALE sorella di NOME COGNOME, coniugata con il fratello del ricorrente, e al certificato di disoccupazione del ricorrente non ha consentito di provare il legame familiare tra il ricorrente e NOME COGNOME e di leggere in chiave lecita la richiesta di aiuto economico da questi rivoltagli, ma negata dal ricorrente a causa del suo stato di disoccupazione. Richiamato l’orientamento di legittimità sulla ammissibilità RAGIONE_SOCIALE rinnovazione istruttoria nel giudizio abbreviato di appello, non era preclusa l’assunzione di prove nuove per chiarire dati travisati dal primo giudice.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione.
La Corte di appello ha desunto in modo automatico l’intraneità del ricorrente dalla mafiosità del COGNOME, riconosciuto reggente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e dai rapporti di frequentazione con l’COGNOME e il COGNOME, senza dimostrare l’effettivo contributo prestato dal ricorrente alla realizzazione del programma associativo, in quanto il ruolo assegnatogli si ricaverebbe solo da alcune conversazioni intercettate nelle quali l’COGNOME viene indicato come addetto al sostegno dei sodali detenuti. A tali colloqui è stato attribuito un significato distorto, anche in considerazione del sostegno fornito solo all’amico NOME COGNOME e non al COGNOME; manca la prova dell’aiuto ai detenuti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e si ribadisce che il sostegno offerto al COGNOME fu un atto di liberalità del tutto estraneo a logiche mafiose, come emerge dal colloquio in carcere tra il COGNOME e la moglie, sicché è errato il sillogismo operato in sentenza, non risultando dai dialoghi intercettati la detenzione RAGIONE_SOCIALE cassa. Nessun rilievo può attribuirsi all’incontro dell’8 giugno 2018 nel corso del quale il ricorrente consegnò un sacchetto alla moglie del COGNOME, contenente un paio di scarpe per il detenuto e non denaro; andava, invece, attribuito rilievo al colloquio tra il ricorrente e la moglie, dimostrativo del mancato aiuto offerto al COGNOME, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, e confermato nel colloquio tra il ricorrente e la moglie del COGNOME, alla quale ribadiva di non avere disponibilità. Anche relativamente al ruolo attribuito al ricorrente nella controversia tra COGNOME NOME e COGNOME NOME non vi è alcuna prova; le vicende emerse nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini sono normali episodi di vita quotidiana e non risulta dimostrato il ruolo stabile e il contributo offerto dal ricorrente per ritenerne integrata l
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partecipazione associativa secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, riportato nel ricorso.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’aggravante speciale di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen. La Corte di appello si è limitata a riprodurre la motivazione del primo giudice in assenza di un idoneo quadro probatorio, non ritenendosi sufficiente il dato notorio né la mera disponibilità di armi da parte di un singolo associato, atteso che l’aggravante è ascrivibile al partecipe che abbia avuto conoscenza o ignorato per colpa la disponibilità di armi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, circostanze non verificate né spiegate per il ricorrente.
3. Per COGNOME NOME il difensore deduce i seguenti motivi.
3.1. Con il primo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo aggravato per inadeguata valutazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive e RAGIONE_SOCIALE emergenze investigative a favore del ricorrente, non essendo provato il ruolo apicale e la presenza in qualità di capo RAGIONE_SOCIALE e capo mandamento a riunioni mafiose.
La motivazione è palesemente illogica nella parte in cui valorizza l’incontro del 4 aprile 2017 tra il ricorrente e il COGNOME appena pochi giorni dopo la scarcerazione, invece, avvenuta due anni prima, senza motivare sulla rilevanza attribuita all’incontro; mancano riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori e al concreto esercizio di poteri direttivi. È contraddittoria la motivazione nella parte in cui ammette il significato non univoco dei colloqui intercettati e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei collaboratori, ma poi perviene ad un giudizio di condanna, che contrasta con elementi emergenti dagli atti, non valutati. Ed infatti, il ruolo di capo mandamento attribuito al ricorrente dal 1° febbraio 2018 contrasta con le dichiarazioni dei collaboratori sulla perdurante posizione apicale del COGNOME; con la mancata partecipazione al summit del 28 maggio 2018 e ad altre riunioni tenutesi in quel periodo nonché con le generiche e non riscontrate dichiarazioni dei collaboratori, riportate nel ricorso (pag.10).
Apparente e illogica è la motivazione sul ruolo attivo e direttivo del ricorrente, atteso che i reati fine contestati dal capo 6 al capo 12 sono tutte estorsioni precedenti alla presunta gestione COGNOME, difficilmente conciliabili con la posizione apicale attribuitagli solo in forza di un unico isolato episodio, quello del bar RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE precedente condanna per il reato associativo, senza minimamente argomentare sul ruolo in concreto svolto dal ricorrente; nessun rilievo può essere attribuito a tal fine alla conversazione tra il COGNOME e l COGNOME perché la partecipazione del ricorrente al summit del 29 maggio 2018 è smentita dal collaboratore di giustizia COGNOME né risulta dagli atti partecipazione ad altre riunioni di mafia, tali non potendo ritenersi gli incontri
con altri pregiudicati, avvenuti presso la rivendita di motocicli del ricorrente in pieno giorno, in una pubblica via e senza conoscere il contenuto dei colloqui, illogicamente valorizzando la preoccupazione per la presenza di telecamere, omettendo di valutare le dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente sull’attività commerciale svolta. La Corte di appello ha reso una motivazione apparente e apodittica sul ruolo organizzativo e direttivo RAGIONE_SOCIALE attività estorsive, limitandosi a valorizzare, a fronte del vuoto probatorio, pochi episodi marginali, i servizi di osservazione e i contatti con altri pregiudicati, trascurando che i collaboratori non avevano indicato il ricorrente tra i capi del mandamento, come risulta dalle dichiarazioni del COGNOME allegate al ricorso.
3.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione sull’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416- bis cod. pen.
La Corte di appello ha reso una motivazione generica, atteso che i reati fine commessi con uso di armi risalgono ad epoca precedente alla presunta assunzione del ruolo direttivo e la riferibilità al sodalizio RAGIONE_SOCIALE armi di cui discute il COGNOME in una conversazione intercettata è fondata su una asserzione.
3.3. Con l’ultimo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche solo in ragione dei precedenti penali e allo scostamento RAGIONE_SOCIALE pena dal minimo edittale e alla durata eccessiva RAGIONE_SOCIALE accessoria RAGIONE_SOCIALE libertà vigilata, superiore al minimo di cui all’art. 228 cod. pen.
Nell’interesse di COGNOME NOME i difensori hanno formulato i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo denunciano la violazione degli artt. 266, 267 e 268 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità dei risultati RAGIONE_SOCIALE intercettazioni ambientali captate in base al decreto n. 1573/2017 RIT mediante inoculazione del trojan nel cellulare del COGNOME. Si evidenzia che con detto decreto il G.i.p. aveva autorizzato esclusivamente l’intercettazione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni telematiche, ma non le conversazioni tra presenti avvenute nei pressi del cellulare, con conseguente inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE stesse, che costituiscono il nucleo fondamentale dell’accusa. L’eccezione, già posta al primo giudice, era stata rigettata per l’esistenza di un decreto gemello n. 1574/2017 RIT, che autorizzava le intercettazioni ambientali ed aveva stessa data di richiesta e di autorizzazione, data di inizio e fine operazioni ed era riportato nell’elenco dei decreti di cui all’informativa del 3 dicembre 2018 RAGIONE_SOCIALE squadra Mobile RAGIONE_SOCIALE Questura di RAGIONE_SOCIALE e nessun rilievo poteva collegarsi al fatto che tutte le conversazioni tra presenti fossero state intercettate in base al decreto n 1573/2017, trattandosi di mero errore materiale. L’analoga valutazione espressa dalla Corte di appello non supera il fatto che il decreto n. 1573/2017 non
autorizzava l’intercettazione di conversazioni tra presenti e che tra gli allegati non è presente l’altro decreto.
4.2. Con il secondo motivo deducono l’erronea applicazione dell’art. 416bis cod. pen. e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello desunto la partecipazione associativa del ricorrente dalla asserita commissione di reati fine, invece, riguardanti vicende che si collocano nell’ambito privato e personale del ricorrente e dell’amico COGNOME, come si ricava anche dalla riqualificazione dell’estorsione ai danni RAGIONE_SOCIALE Caravello nel reato di ragion fattasi per l’esistenza di un credito lecito vantato dal COGNOME; gli stessi giudici di appello danno atto dell’amicizia esistente tra il ricorrente e il COGNOME e in tale ottica deve legger la disponibilità del ricorrente. Il compendio probatorio è insufficiente e presenta un ulteriore elemento critico, avendo il primo giudice collocato la partecipazione associativa del ricorrente nell’agosto 2017, anziché nel dicembre 2014, senza però agganciarla ad alcun apporto concreto al sodalizio. Si segnala che l’affidamento di compiti meramente esecutivi non è indice di intraneità all’RAGIONE_SOCIALE al pari dei limitati incontri con l’COGNOME e del contenuto non univoco dei colloqui intercettati, specie a fronte del rapporto di amicizia, anche familiare, che lega il ricorrente all’COGNOME e che fornisce una causale lecita degli incontri presso l’officina dell’COGNOME.
4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’aggravante RAGIONE_SOCIALE armi basata su argomentazioni congetturali, non essendo riferibile all’RAGIONE_SOCIALE la disponibilità RAGIONE_SOCIALE armi in possesso esclusivo del ricorrente.
4.4. Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 8) e all’aggravante del metodo mafioso, atteso che dai colloqui intercettati risulta che il COGNOME non ebbe un atteggiamento intimidatorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE persona offesa né risulta che il ricorrente la minacciò o costrinse in qualche, risultando anzi, l’atteggiamento conciliante del COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE debitrice.
4.5. Con il quinto motivo si denunciano la violazione di legge e vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione al capo 9) e all’aggravante del metodo mafioso nonché l’omessa derubricazione dell’estorsione nel reato di danneggiamento mediante incendio.
La Corte di appello ha reso una motivazione insufficiente, valorizzando le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persona offesa e presumendo l’ingiustizia del profitto, pur non essendo emerso dagli atti di indagine un interesse personale o associativo del COGNOME a ottenere che il terreno occupato dal NOME, confiscato alla mafia, ritornasse libero; non vi è prova dell’intimidazione, negata dalla persona offesa, ma superata dalla Corte di appello con riferimento a massime di esperienza e al ,, t i colloquio tra il NOME e un interlocutore, che però non menzionava gli
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imputati né parlava dell’incendio come di un atto ritorsivo, ma si rammaricava di non aver lasciato prima quel terreno occupato abusivamente e di essere stato denunciato per tale reato; non vi è prova del metodo mafioso, avendo i giudici solo presunto che il COGNOME avesse taciuto le intimidazioni subite poiché non emerge la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE motivazioni dell’incendio e degli autori dello stesso.
Il difensore di COGNOME NOME articola i seguenti motivi, quasi del tutto sovrapponibili a quelli formulati per il COGNOME.
5.1. Con il primo motivo eccepisce l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni ambientali captate in forza del decreto n. 1573/2917 RIT per le stesse ragioni esposte al punto 4.1. cui si rinvia.
5.2. Con il secondo motivo denuncia la erronea applicazione dell’art. 416bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 1) ovvero per avere fatto parte dell’articolazione territoriale di RAGIONE_SOCIALE, fondata sugli esiti del intercettazioni ambientali dal contenuto ambiguo, sul rapporto subordinato con il COGNOME, su un numero limitato di incontri con il COGNOME e il COGNOME, oggetto di una ricostruzione fumosa e priva di riscontri nonché sulla considerazione di cui godeva da parte di terzi, che a lui si rivolgevano per risolvere alcuni problemi (il furto di uno scooter e la rapina commessa ai danni parenti, non riferibili al contesto associativo o alla zona di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE), benché si tratti di elementi inidonei ed insufficienti a provare la partecipazione associativa, ma al più la contiguità, la vicinanza e la generica disponibilità nei confronti del COGNOME
5.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’aggravante RAGIONE_SOCIALE armi per le stesse ragioni esposte al punto 4.3.
5.4. Con il quarto motivo si denunciano vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione al capo 6) dell’imputazione – estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME, costretto a versare 700 euro in relazione all’acquisto di un terreno con pertinente fabbricato- nonostante l’assenza di minacce da parte del ricorrente e di riferimento alla “messa a posto” da parte RAGIONE_SOCIALE vittima o all’interesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME a quella dazione.
5.5. Il quinto motivo censura il vizio di motivazione relativo all’aggravante del metodo mafioso per il capo 8), già derubricato nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. per le ragioni esposte per il COGNOME, cui si rimanda.
5.6. Con l’ultimo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al capo 9) e all’aggravante del metodo mafioso per le ragioni esposte per il COGNOME.
Il difensore di COGNOME NOME formula i seguenti rilievi
6.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo per avere la Corte di appello omesso di svolgere il doveroso vaglio critico del materiale probatorio e alla luce RAGIONE_SOCIALE censure difensive, limitandosi a richiamare la motivazione del primo giudice senza argomentare da quali elementi ha desunto la partecipazione associativa del ricorrente. Le conversazioni intercettate non hanno un significato chiaro e univoco e non sono riscontrate; la stessa Corte di appello dà atto del risalente rapporto di amicizia con il COGNOME, ma legge la disponibilità e i rapporti assidui in chiave associativa; non è offerta la prova del ruolo funzionale di intraneo né la consapevolezza di far parte dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE.
6.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416- bis cod. pen. contestata genericamente, non provata sia sul piano oggettivo, non essendo dimostrata la disponibilità di armi da parte dei singoli sodali e la riferibilità RAGIONE_SOCIALE armi al sodalizio, sia sul piano soggettivo, non essendo dimostrata tale consapevolezza nel ricorrente.
6.3. Con il terzo e quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e all’eccessività RAGIONE_SOCIALE pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi generici, meramente reiterativi e diretti a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, in particolare, RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, RAGIONE_SOCIALE quali si sostiene la mancanza di chiarezza e univocità di significato, nonché a svalutare i rapporti tra gli imputati, ricondotti a meri rapporti di amicizia, proponendo una lettura riduttiva RAGIONE_SOCIALE vicende estorsive, che fa leva sull’atteggiamento conciliante o rassegnato RAGIONE_SOCIALE persone offese.
La lettura selettiva e orientata proposta non è consentita, risultando meramente oppositiva e mirata a sollecitare una revisione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, preclusa in questa sede, specie a fronte di una ricostruzione lineare e completa RAGIONE_SOCIALE risultanze intercettative, coordinata con gli esiti dei servizi di osservazione, con gli accertati rapporti tra gli imputati e con la ricostruzione storica RAGIONE_SOCIALE operatività dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE posizioni apicali avvicendatesi nel tempo, emerse in precedenti indagini e riconosciute in precedenti sentenze.
Preliminarmente si affronteranno le questioni processuali poste da alcuni ricorrenti.
2.1. Del tutto infondata è la censura proposta dalla difesa dell’NOME relativa alla mancata rinnovazione istruttoria ed alla mancata acquisizione di documentazione diretta a provare i rapporti amicali e familiari con il COGNOME, alla luce RAGIONE_SOCIALE completa risposta resa in sentenza.
In applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di integrazione istruttoria nel giudizio abbreviato di appello, secondo i quali le parti non hanno un diritto alla prova, ma solo la facoltà di sollecitare il potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice “ex officio” nei limiti del assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta RAGIONE_SOCIALE prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A. e altro, Rv. 270069), la Corte di appello ha rilevato la tardività e la mancanza di decisività RAGIONE_SOCIALE prove richieste, ritenendo assolutamente non necessaria ai fini del decidere la produzione documentale offerta.
Esclusa, quindi, la denunciata violazione del diritto alla prova, il diniego non risulta irragionevole o ingiustificato, non individuandosi, come si dirà, lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento impugnato e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione in appello RAGIONE_SOCIALE prove richieste.
2.2. Analogamente inammissibile per genericità e totale infondatezza è il motivo, formulato dalla difesa del COGNOME e del COGNOME, relativo alla inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni ambientali RAGIONE_SOCIALE conversazioni del COGNOME per mancanza del decreto autorizzativo.
L’eccezione è stata già respinta dai giudici di merito in ragione RAGIONE_SOCIALE verificata esistenza di un decreto cd gemello del decreto n. 1573/17, recante numero successivo (1574NUMERO_DOCUMENTO RIT), emesso nello stesso giorno dell’altro (5 luglio 2017) con coincidente data di inizio e fine RAGIONE_SOCIALE operazioni ed inserito nell’elenco dei decreti allegati all’informativa redatta dalla PG.
La difesa contesta la motivazione resa, producendo l’elenco degli allegati all’informativa del 3 dicembre 2018, che effettivamente non comprende il RIT in oggetto, ma la discrasia non è dirimente a fronte dell’accertata esistenza del decreto autorizzativo di intercettazioni RAGIONE_SOCIALE comunicazioni tra presenti e RAGIONE_SOCIALE precisazioni contenute in sentenza (pag. 40), ove si dà atto che: all’udienza preliminare del 12 novembre 2021 era stato depositato, su richiesta del G.i.p., il RIT n. 1574/NUMERO_DOCUMENTO, che autorizzava l’intercettazione telefonica e tra presenti RAGIONE_SOCIALE conversazioni registrate anche nei pressi del telefono del COGNOME; il decreto era
identico per data di emissione, inizio e termine RAGIONE_SOCIALE operazioni al decreto n. 1573/17 RIT; erano stati acquisiti i decreti autorizzazione e di proroga, coincidenti con quelli relativi al RIT 1573/17, sicché il G.i.p. aveva escluso ogni violazione di legge e, ricondotta la discordanza ad un mero errore materiale, aveva precisato che laddove era indicato detto decreto con riferimento a conversazioni ambientali doveva, invece, intendersi richiamato il RIT 1574/17; peraltro, il G.i.p. aveva garantito il contradditorio sul punto, rinviando l’udienza e invitando nuovamente le difese a discutere (v. pag. 41 sentenza impugnata e pag. 5 sentenza di primo grado).
Va, comunque, rilevato che la Corte di appello ha motivato (pag. 41) anche sulla legittimità dello strumento utilizzato e sull’ampiezza RAGIONE_SOCIALE captazione che esso consente, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo i quali l’intercettazione tramite captatore informatico si configura come “sostanzialmente di natura ambientale” e può “avvenire ovunque, quindi anche all’interno di un domicilio e non solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza dover affrontare i problemi pratici che implica la collocazione di una microspia, evitando agli investigatori anche il rischio di essere scoperti” (Sez. U, n. 26886 del 28/4/2016, Scurato, Rv. 266905-06). In detta sentenza è stato anche precisato che la preventiva individuazione dei luoghi in cui avverranno le comunicazioni tra presenti non è condizione di legittimità dell’intercettazione, in quanto la caratteristica tecnica RAGIONE_SOCIALE captazione tramite virus informatico prescinde dal riferimento al luogo, trattandosi di un’intercettazione ambientale per sua natura “itinerante”.
In applicazione di tali principi e dell’esistenza di un valido decreto autorizzativo correttamente la Corte di appello ha ritenuto legittimo il ricorso allo strumento di intrusione dinamico, utilizzato nel caso di specie sotto il controllo del giudice, e pienamente utilizzabili tutte le acquisizioni probatorie.
3. Come anticipato, anche i motivi di merito sono inammissibili, risolvendosi le censure nella contestazione del quadro probatorio acquisito a carico di ciascun imputato in base ad una lettura frammentaria ed orientata RAGIONE_SOCIALE prove, svalutate nella loro significatività e valenza accusatoria, a fronte di una motivazione completa e aderente alle risultanze processuali, valutate in modo unitario e coerente. Peraltro, essendo la motivazione fondata sulle risultanze dei colloqui intercettati, va ribadito che è rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti RAGIONE_SOCIALE manifesta illogicità ed irragionevolezza RAGIONE_SOCIALE motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, COGNOMEAndrea, Rv. 268389). Ne discende che in questa sede è possibile prospettare un’interpretazione del significato di
un’intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, Di Maro, Rv. 272558), il che nella fattispecie non è riscontrabile.
Il ricorso dell’COGNOME è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure, reiterative e dirette a proporre una lettura alternativa dei colloqui intercettati ed una riduttiva considerazione dei rapporti accertati, confinati in una cornice amicale o parentale, senza un reale confronto con la motivazione resa dai giudici di merito, che, invece, li hanno coerentemente collocati nel contesto associativo svelato dalle indagini. E ciò non in forza di un automatismo collegato alla riconosciuta mafiosità del COGNOME, come si sostiene nel ricorso, ma alla circostanza che la storica amicizia e gli accertati rapporti del ricorrente con COGNOME NOMENOME esponente di vertice e reggente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contemplano il coinvolgimento del ricorrente in vari episodi di interposizione fittizia – di cui il ricorso tace – per i quali fu tratt arresto nel settembre 2015, l’immediata ripresa dei rapporti appena scarcerato nell’ottobre 2017, la stabile frequentazione del locale, di cui possedeva la chiave al pari del COGNOME, destinato agli incontri con i sodali e, soprattutto, il sostegno economico assicurato al COGNOME durante la detenzione ed anche ai sodali detenuti.
4.1. I giudici di merito hanno sottolineato che proprio dopo l’arresto del COGNOME e di altri componenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 22 maggio 2018 era emersa l’importanza del ruolo dell’COGNOME ed i colloqui in carcere tra il NOME e la moglie avevano confermato il rapporto fiduciario con il ricorrente, depositario di tutte le informazioni e del denaro destinato al detenuto.
Il ricorso trascura l’estrema rilevanza, in chiave associativa, dell’affidamento riposto dal COGNOME nel ricorrente, titolato a curare gli affari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perché informato di ogni questione attinente agli affari dell’RAGIONE_SOCIALE (il COGNOME diceva alla moglie di non preoccuparsi-“ci sono un mare di cose, non ti preoccupare… poi piano piano” e di affidarsi al ricorrente, in quanto “sa tutte cose quello perché io gli dicevo tutte cose”, pag. 19 sentenza impugnata). Ancora, la difesa svilisce la significatività del ricorso ad un nome di copertura NOME anziché NOME, diminutivo di NOME con il quale veniva di norma appellato il ricorrente-, mettendone in dubbio la riferibilità all’NOME, trascurando, tuttavia, la conferma RAGIONE_SOCIALE corretta identificazione del ricorrente proveniente dal servizio di osservazione svolto il 9 giugno 2018 proprio all’esito del colloquio in carcere nel corso del quale risultava particolarmente significativo il rimprovero del COGNOME alla moglie che, per errore, gli riferiva che il giorno dopo sarebbe andata a cena “da NOME” per correggersi subito dopo essere stata
ripresa dal marito, dicendo “da NOME“-. L’incontro con l’NOME veniva monitorato 1’8 giugno 2018 con videoripresa RAGIONE_SOCIALE consegna di un sacchetto, sul cui contenuto solo nel ricorso (non in appello, come indicato a pag. 20 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) si prospetta una tesi alternativa, smentita proprio dalla precisazione RAGIONE_SOCIALE moglie del COGNOME nel corso del colloquio intercettato sulla finalità dell’incontro (“vado da NOME e ci dico se mi dà questi soldi”).
Con argomentazione logica i giudici di merito hanno rimarcato la rilevanza dell’espediente utilizzato per impedire l’identificazione del nominato nel corso dei colloqui in carcere, che non avrebbe avuto ragione di essere, specie per un amico di lunga data come il ricorrente, con il quale vi erano soltanto rapporti leciti e di assoluta normalità, secondo la prospettazione difensiva.
Anche con l’avvicendamento dell’COGNOME al vertice del mandamento, il ricorrente aveva mantenuto il ruolo subordinato e attivo nella distribuzione del denaro agli affiliati detenuti (all’affermazione dell’COGNOME: “Si deve pensare per i carcerati”, il ricorrente assentiva, accettando le disposizioni sugli importi da corrispondere e concordando sulla destinazione del denaro al mantenimento anche dei familiari dei detenuti, v. pag. 21 sentenza impugnata) e tale elemento priva di rilievo la dedotta assenza di stabilità e continuità di ruolo, tenuto, altresì conto RAGIONE_SOCIALE frequenza dei rapporti e RAGIONE_SOCIALE pluralità degli incontri documentati presso l’esercizio commerciale dell’COGNOME e, soprattutto, RAGIONE_SOCIALE cautele utilizzate per discutere riservatamente, che logicamente rimandano a contenuti illeciti e ad un contesto mafioso, data la posizione apicale dell’COGNOME, come ritenuto in sentenza.
4.2. Analogamente la vicenda del mancato aiuto economico al figlio di NOME COGNOME, su cui si sofferma particolarmente il ricorso, ha una piana e coerente lettura nelle sentenze di merito, di significato decisamente opposto a quello proposto dal ricorrente, risultando dalle conversazioni intercettate il ferreo rispetto RAGIONE_SOCIALE logiche mafiose e RAGIONE_SOCIALE competenze, di cui dimostrava di essere consapevole anche lo stesso detenuto COGNOME NOME, condannato per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per appartenenza alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del mandamento di Resuttana, tanto da far recapitare un messaggio all’COGNOME per ribadirgli che non era tenuto a provvedere al suo mantenimento. Il ricorrente riteneva, infatti, che il mantenimento spettasse alle persone con le quali “camminava” il COGNOME; perciò, non si riteneva obbligato a garantirgli il sostentamento, a differenza di quanto pensava il padre del detenuto, COGNOME NOME, in ragione RAGIONE_SOCIALE sua posizione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del rapporto di parentela esistente.
Pertanto, contrariamente all’assunto difensivo e come correttamente ritenuto in sentenza, la vicenda conferma ulteriormente il ruolo ascritto al ricorrente, escludendo la natura solidaristica o amicale RAGIONE_SOCIALE dazioni di danaro ai detenuti, da iscrivere, invece, nel codice di condotta dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
secondo il quale grava sull’RAGIONE_SOCIALE l’obbligo di provvedere al sostegno economico degli associati e RAGIONE_SOCIALE loro famiglie per compensare i meriti acquisiti e, al contempo, garantirsene per il futuro riconoscenza, fedeltà e omertà. A fronte dell’eloquenza dei colloqui intercettati coerentemente i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante il mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALE cassa o la dichiarata indisponibilità di fondi.
4.3. Ugualmente riduttiva è la lettura proposta nel ricorso circa il ruolo del ricorrente in relazione all’intervento spiegato nella controversia tra il COGNOME e il COGNOME ed altri, trascurando l’accento posto dai giudici di merito sulla rilevanza dei colloqui intercettati (pag. da 23 a 25 sentenza impugnata), dai quali emergeva il ruolo di mediatore e la considerazione di cui godeva il ricorrente tra i sodali, al punto che il COGNOME era disposto a rispettare, sebbene a malincuore, la soluzione imposta dal ricorrente che gli assicurava protezione “dentro la zona RAGIONE_SOCIALE“, significativamente utilizzando il plurale (“Se tu domani vuoi vendere sempre macchine problemi qua non ce n’è perché qua noialtri siamo…da noialtri dentro la RAGIONE_SOCIALE zona”). La circostanza che fosse stato richiesto l’intervento di un altro mafioso con il quale il ricorrente aveva interloquito e la consapevolezza del COGNOME che la decisione del ricorrente mirava a proteggere il COGNOME dalle pretese di soggetti definiti “leoni”, ai quali il ricorrente aveva imposto di trattare il COGNOME come se fosse lui e, quindi, di rispettarlo (Gli ho detto: “vedi che devi fare finta che sono io”) sono state coerentemente valorizzate al pari del linguaggio utilizzato dal ricorrente quali elementi dimostrativi RAGIONE_SOCIALE posizione qualificata di intraneo, di conoscitore e garante degli equilibri e RAGIONE_SOCIALE competenze territoriali, riconosciuta dai sodali e anche all’esterno. Pari rilievo è stato attribuito alle considerazioni del COGNOME sul comportamento del COGNOME, criticato perché avrebbe dovuto rimettere subito la questione nelle mani del ricorrente, che avrebbe fatto valere la sua autorevolezza, in tal modo confermandone la posizione di rilievo e la capacità di mediare e di evitare contrasti con il COGNOME, genero di COGNOME NOME, condannato per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce di tutte le circostanze di fatto e dei comportamenti illustrati deve ritenersi corretta la valutazione dei giudici di merito sulla partecipazione associativa del ricorrente per l’essenzialità e la stabilità del ruolo fiduciario e dinamico svolto e del contributo rilevante offerto per il mantenimento e il rafforzamento dell’RAGIONE_SOCIALE nonché per l’assoluta affidabilità riconosciutagli dai vertici del sodalizio.
4.4. Parimenti inammissibile è l’ultimo motivo relativo all’aggravante speciale di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., comune agli altri ricorrenti.
Il motivo è generico e manifestamente infondato a fronte dell’ampia motivazione resa sia con riferimento all’orientamento giurisprudenziale sul punto, sia alle risultanze probatorie che consentono di ritenere che i ricorrenti avessero consapevolezza RAGIONE_SOCIALE disponibilità di armi e di strumenti atti ad offendere (come catene, materie esplodenti), necessari per porre in essere estorsioni, come emerso dalle intercettazioni (pag. 26-28).
È noto che la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE disponibilità di armi, prevista dall’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa (Sez. 2, n. 50714 del 7/11/2019, Caputo, Rv. 278010), sicché neppure l’ignoranza colpevole in ordine alla disponibilità di armi in capo all’RAGIONE_SOCIALE esclude la configurabilità dell’aggravante. Con specifico riguardo alle cosiddette “mafie storiche”, la giurisprudenza ha ritenuto che la stabile dotazione di armi costituisca un fatto notorio non ignorabile, proprio perché la disponibilità di armi rappresenta un elemento caratterizzante di tali particolari tipologie di associazioni criminali (con riguardo all’RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE” v. Sez.1, n. 13008 del 28/9/1998, COGNOME, Rv. 211901; con riguardo alla “ndrangheta” Sez. 1, n. 44704 del 5/15/2015, lana, Rv. 265254; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, COGNOME, Rv. 276831; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 267511).
Tale orientamento è contestato dalla difesa, ma la Corte di appello non si è sottratta al confronto e ha reso una motivazione completa, senza rifugiarsi nel notorio carattere armato di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aderente a RAGIONE_SOCIALE, come nel caso di specie, e, dopo aver ribadito che l’aggravante ha natura oggettiva nel senso che la disponibilità di armi va riferita all’RAGIONE_SOCIALE e non ai singoli associati che ne abbiano il possesso, ferma restando la necessità che il singolo associato ne abbia consapevolezza o quantomeno l’abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa, ha precisato che, pur senza giungere a ritenere sufficiente la mera presunzione per estendere l’aggravante a tutti gli associati, che indubbiamente accresce in ciascuno di essi il potere di intimidazione di cui si avvale l’RAGIONE_SOCIALE, la prova RAGIONE_SOCIALE consapevolezza non deve essere intesa come prova RAGIONE_SOCIALE effettiva conoscenza RAGIONE_SOCIALE disponibilità di armi, ma deve essere ragionevolmente desumibile da fatti e comportamenti di univoco significato logico empirico, come verificatosi nel caso di specie, essendo emerso dalle conversazioni intercettate che i ricorrenti sapevano RAGIONE_SOCIALE circolazione di armi e RAGIONE_SOCIALE disponibilità di materiale esplodente necessario per compiere atti di intimidazione, del cui effettivo impiego si ha riscontro nei vari reati fine contestati.
A tal fine è stato attribuito particolare rilievo al colloquio tra COGNOME e COGNOME, riportato in sentenza (pag. 28-29), di cui i ricorrenti propongono una
diversa lettura, preclusa in questa sede in assenza di travisamenti o di palese contrasto con il contenuto del colloquio come interpretato dai giudici di merito, che lo hanno logicamente ritenuto eloquente e dimostrativo RAGIONE_SOCIALE riferibilità RAGIONE_SOCIALE armi all’RAGIONE_SOCIALE, in quanto dallo stesso emerge sia la consistenza RAGIONE_SOCIALE dotazione (4 pistole e 1 fucile a pompa), sia la delicatezza del ruolo di custode e del luogo di occultamento, sia la necessità di averle a disposizione, sempre cariche, all’occorrenza per chiunque ne abbia necessità (“si devono prendere subito se uno ha bisogno, hai capito?”), ma, soprattutto, la precisazione dello COGNOME sulla titolarità RAGIONE_SOCIALE armi, non esclusiva del COGNOME, ma riferibile all’RAGIONE_SOCIALE (“RAGIONE_SOCIALE, abbiamo in comunità”), ritenuta una conferma che si trattasse di circostanza nota ai sodali. Non minore rilievo è stato attribuito all’affermazione del COGNOME, che alla richiesta dello COGNOME di dargli un’arma, aveva significativamente replicato “E poi li tieni tu?”, ritenuta una riprova RAGIONE_SOCIALE responsabilità di custodire le armi a disposizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ne deriva la corretta valutazione dei giudici di merito, che, senza ricorrere ad alcun automatismo, hanno ritenuto sussistente l’aggravante, essendo stata riscontrata l’effettiva disponibilità RAGIONE_SOCIALE armi e l’uso RAGIONE_SOCIALE stesse per i conseguimento RAGIONE_SOCIALE finalità dell’RAGIONE_SOCIALE nonché la conoscenza RAGIONE_SOCIALE circostanza da parte dei sodali in ragione dei rapporti accertati e RAGIONE_SOCIALE stretta sinergia operativa tra i partecipi.
Inammissibile è anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME per genericità dei motivi, meramente reiterativi e solo formalmente diretti a dedurre il vizio di motivazione, in realtà, mirati a denunciare l’erronea valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti, in tal modo finendo per sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede, specie a fronte di una motivazione esaustiva e puntuale.
La contestazione difensiva si concentra sul ruolo apicale attribuito al ricorrente, che dovrebbe escludersi per mancanza di elementi dimostrativi dell’esercizio di poteri direttivi.
La prospettazione è stata già respinta con valutazione conforme dai giudici di merito, che, oltre a dare atto RAGIONE_SOCIALE risalente militanza dell’COGNOME nella stessa RAGIONE_SOCIALE sino al 2006- il ricorrente risulta infatti, già condannato per 416-bis cod. pen. e scarcerato il 28 novembre 2015- e RAGIONE_SOCIALE posizione di rilievo ricoperta sin dal 2004 al fianco dell’allora capo mandamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, che condivideva con lui la decisione di affidare al COGNOME la gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, hanno sottolineato la perdurante appartenenza e l’ascesa criminale del ricorrente, che ha sempre interagito con capi ed esponenti di rilievo RAGIONE_SOCIALE famiglie mafiose come il COGNOME ed il COGNOME con i quali si incontrava, violando le prescrizioni RAGIONE_SOCIALE misura di prevenzione cui era sottoposto sino al 30
novembre 2019 (v. pag. 103 sentenza di primo grado) presso la sua rivendita di moto, destinata ad incontri con i sodali ed anche con numerosi esponenti di rilievo RAGIONE_SOCIALE famiglie mafiose di altri mandamenti (v. pag. 33 e 34 sentenza impugnata). Incontri solo in apparenza occasionali, invece, assistiti da particolare riservatezza, attestata dalle cautele adottate, dallo spessore criminale degli interlocutori e dai pretesti utilizzati per giustificarli (come ad esempio la consegna di pezzi di ricambio, poi non consegnati al COGNOME o la contestazione al COGNOME di essersi recato al negozio in macchina anziché con la moto), ritenuti dimostrativi dell’utilizzo strumentale e di copertura dell’attività commerciale, nuovamente prospettata nel ricorso a sostegno RAGIONE_SOCIALE causale lecita degli incontri, ma palesemente smentita dai colloqui intercettati e dalla circostanza che nessun sodale era effettivamente interessato ad acquisti di moto o pezzi di ricambio. Emblematico è il colloquio, riportato in sentenza (pag. 33), in cui il ricorrente spavaldamente affermava di non temere che le telecamere riprendessero la presenza di pregiudicati presso il suo negozio, trattandosi di suoi vecchi clienti, gravati come lui da precedenti, sicché la presenza di pregiudicati sostanzialmente schermava il vero motivo degli incontri: tuttavia, non rinunciava alla prudenza, desumibile dalle precauzioni e dalle procedure di sicurezza utilizzate dagli interlocutori, consistenti nel lasciare i cellulari o discute passeggiando.
Pur sussistendo l’errore segnalato dalla difesa relativo alla distanza temporale intercorsa tra la scarcerazione del ricorrente e l’incontro con il COGNOME del 4 aprile 2017, lo stesso non incide né elide l’importanza dell’incontro monitorato ed avvenuto su richiesta del ricorrente, veicolata dal COGNOME, capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (v. pag. 60 sentenza di primo grado), e accettata dal COGNOME, che aveva fissato il luogo dell’incontro nel territorio di RAGIONE_SOCIALE predisponendo idonee misure di sicurezza. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la rilevanza dell’incontro è stata correttamente ricondotta ai ruoli apicali dei soggetti coinvolti ed all’evidente riconoscimento RAGIONE_SOCIALE posizione e del prestigio dell’COGNOME, nonostante i rischi correlati alla sottoposizione alla sorveglianza speciale; né va trascurato che, come già detto, sin dal 2004 il ricorrente conosceva il ruolo apicale del COGNOME in forza dell’investitura ricevuta dall’allora capo mandamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il quale aveva condiviso l’esigenza di avere il controllo sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, tanto da affermare “Noi tutte cose dobbiamo sapere” (pag. 7 sentenza di primo grado).
Proprio la presenza di due famiglie mafiose nello stesso mandamento ed il collegamento esistente tra loro privano di rilievo la censura difensiva, non essendovi contraddizione nella ricostruzione dei giudici di merito, secondo la quale il ricorrente assunse il ruolo di reggente dell’intero mandamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dopo l’arresto del COGNOME il 1° febbraio 2018, in quanto dopo tale emergenza lo
sostituì al vertice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME ed in tale veste intervenne a definire la vicenda del bar RAGIONE_SOCIALE, poiché a lui, nella qualità di capo mandamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si era rivolto il titolare del bar dopo le pretese del COGNOME e dello COGNOME, convocati e redarguiti dal ricorrente, che aveva imposto la soluzione RAGIONE_SOCIALE vicenda.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la posizione apicale attribuitagli è stata fondata su una pluralità di elementi e non sull’unico episodio appena citato, nel quale era stato decisivo il suo intervento.
I giudici hanno, infatti, valorizzato: a) i colloqui intercettati, che dimostrano che alle sue direttive si attenevano i sodali, appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE, per le attività estorsive da compiere e che in lui confidavano dopo l’arresto del COGNOME il 17 luglio 2019, attendendone le determinazioni; b) i frequenti incontri con esponenti mafiosi, anche di vertice, di altri mandamenti, significativamente intensificatisi dopo l’arresto di COGNOME NOME il 22 maggio 2018 (v. pag.106 sentenza di primo grado) e dimostrativi del riconoscimento esterno RAGIONE_SOCIALE posizione di vertice assunta; c) la gestione del sostegno economico ai detenuti e alle loro famiglie, dando disposizioni, anche sulle somme da elargire, all’COGNOME, che aveva svolto lo stesso ruolo durante la gestione del COGNOME; d) le dichiarazioni dei collaboratori COGNOME e COGNOME, rispettivamente a capo dei mandamenti mafiosi di Misilmeri-Belmonte Mezzagno e Villabate, fonti qualificate e attendibili, che lo avevano conosciuto come “uomo d’onore” e avevano riferito di esperienze dirette, dimostrative RAGIONE_SOCIALE posizione apicale dell’RAGIONE_SOCIALE.
A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, è stata rimarcata la sostanziale convergenza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei collaboratori sul ruolo di vertice del ricorrente, atteso che il COGNOME si era rivolto all’COGNOME, su indicazione COGNOME, in quanto dotato di potere decisionale (“perché è lui che decide”) ed effettivamente aveva riscontrato la decisività del suo intervento nella questione rimessagli poiché aveva fatto ridurre l’importo del “pizzo” imposto ad un suo amico; inoltre, quando lo aveva incontrato, l’COGNOME si era rapportato a lui “alla pari”, assicurandogli che per ogni necessità su Villabate si sarebbe rivolto direttamente a lui senza più bisogno di mediazione (v. pag. 37 sentenza impugnata). Anche il COGNOME aveva confermato la posizione apicale dell’COGNOME, diventato uomo d’onore e presentatogli da NOME, responsabile del mandamento omonimo, come soggetto titolato e capace di occuparsi del mandamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, effettivamente da lui rappresentato formalmente; aveva anche riferito del costante raccordo del ricorrente con il NOME, che aveva visto spesso insieme a COGNOME NOME, capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, presso la rivendita di moto dell’COGNOME (pag. 36 sentenza impugnata):
circostanze, queste, che avevano trovato puntuale conferma nelle videoriprese e nei colloqui intercettati nonché nella posizione sovraordinata rispetto ai sodali.
A fronte di tale convergenza e RAGIONE_SOCIALE significatività RAGIONE_SOCIALE circostanze riferite è stata ritenuta irrilevante la mancata indicazione dell’COGNOME tra i partecipi alle riunioni di vertice del sodalizio, benché la presenza alla riunione del 28 maggio 2018 trovi conferma nel colloquio tra il COGNOME e lo COGNOME, successivo al fermo di esponenti di RAGIONE_SOCIALE eseguito il 4 dicembre 2018, nel corso del quale i due mostravano preoccupazione per l’eventuale coinvolgimento del ricorrente e, al contempo, dimostravano di essere a conoscenza di dettagli riservatissimi, non pubblicati, in particolare, RAGIONE_SOCIALE partecipazione alla riunione di maggio e del luogo in cui si era svolta (pag. 104-105 sentenza di primo grado).
Il solido quadro probatorio illustrato giustifica, pertanto, la valutazione dei giudici di merito sulla posizione apicale del ricorrente, non contraddetta dalla circostanza che le estorsioni contestate ai capi da 6) a 12) si erano verificate sotto la gestione del COGNOME, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE compresenza nello stesso mandamento di famiglie mafiose diverse.
5.2. Anche il secondo motivo sull’aggravante speciale di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen. è inammissibile per le ragioni espresse per la posizione dell’NOME, alle quali si rimanda.
5.3. Inammissibile è, infine, l’ultimo motivo per genericità e manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure a fronte RAGIONE_SOCIALE ampia motivazione resa per giustificare il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e la determinazione RAGIONE_SOCIALE pena principale e RAGIONE_SOCIALE misura di sicurezza.
Il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali, gravi e specifici, del ricorrente rende ragione del diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, atteso che «ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione o del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Escluso, pertanto, che al giudice di merito sia imposto di esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti, ne deriva che queste possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
Anche il motivo sulla determinazione RAGIONE_SOCIALE pena è inammissibile, risolvendosi la censura in una critica al potere discrezionale del giudice, che lo ha
esercitato in modo non arbitrario né illegittimo, attribuendo rilievo alla gravità RAGIONE_SOCIALE condotta e alla personalità negativa del ricorrente, si ricorda, già condannato per lo stesso reato.
Analoga inammissibilità investe il motivo sulla determinazione RAGIONE_SOCIALE misura di sicurezza applicata, invece, ampiamente giustificata dagli indicatori di effettiva ed attuale pericolosità RAGIONE_SOCIALE indicati in sentenza ed individuati nel percorso criminale del ricorrente, nella posizione ricoperta all’interno del sodalizio, nella durata dell’affiliazione, nella estensione dei legami con gli altri appartenenti alla cosca o con altri contesti criminali, giustificativi RAGIONE_SOCIALE prognosi di recidiva espressa.
6. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME.
I motivi, reiterativi e meramente oppositivi, si risolvono nel contestare la conforme valutazione espressa dai giudici di merito sulla partecipazione associativa del ricorrente, senza alcun reale confronto con la motivazione resa, riproponendo la tesi dell’amicizia con il COGNOME e del rapporto familiare con l’COGNOME quale chiave di lettura RAGIONE_SOCIALE frequentazione e RAGIONE_SOCIALE disponibilità manifestata così da collocare le condotte in contesti meramente privati. Prospettazione riduttiva, questa, smentita dai colloqui intercettati, che, come ritenuto dai giudici di merito, inequivocabilmente collocano le condotte e gli specifici episodi estorsivi contestati al ricorrente in moduli operativi e in una logica tipicamente mafiosi, pienamente condivisa dal ricorrente, pronto ad eseguire le disposizioni del COGNOME e consapevole RAGIONE_SOCIALE finalità degli atti intimidatori posti in essere.
In tal senso sono emblematici gli episodi indicati in sentenza (pag.43-45) riguardanti una spedizione punitiva da organizzare nei confronti degli autori di una rapina in casa di un parente del COGNOME, che va aldilà del rapporto di amicizia, stante la disponibilità del ricorrente a comporre un gruppo di poche persone qualificate per “struppiare” gli autori del fatto, e l’episodio coinvolgente COGNOME NOME, titolare di un cantiere al quale esponenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Resuttana intendevano imporre una ditta per la costruzione di ponteggi con comportamento ritenuto dal ricorrente violativo RAGIONE_SOCIALE regole di competenza e di ripartizione territoriale, tanto da censurarlo aspramente parlando con il COGNOME (“Quelli di Resuttana sono andati là sopra e gli sono andati a dire”…”Perché tu non ti puoi permettere di fare un discorso di questo con chi sta a posto!” “Perché questi non lo possono fare io gli mangerei il cuore! Ci andrei e strapperei il cuore! Ma come ti permetti?”) e determinandone l’intervento; il COGNOME, infatti, si sarebbe recato presso un esponente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Resuttana per risolvere la questione. Il particolare rilievo correttamente attribuito a detto episodio trova ragione nelle esplicite
affermazioni del ricorrente, dimostrative del pieno inserimento nel sodalizio e RAGIONE_SOCIALE condivisione RAGIONE_SOCIALE logiche mafiose.
Analogo rilievo risulta attribuito ai rapporti con l’COGNOME, reggente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, con il quale il ricorrente interagiva, incontrandolo presso la rivendita di moto, adottando le necessarie precauzioni (lasciare il telefono all’esterno), ricevendone incarichi (veicolandone i messaggi e portargli la risposta) e riconoscendolo come capo mandamento e attendendone le disposizioni dopo l’arresto del COGNOME. Ma, come già detto, sono soprattutto i colloqui intercettati a provarne la partecipazione e l’intraneità, collocandolo al fianco del COGNOME ed al servizio del gruppo, disponibile e pronto ad eseguirne le disposizioni e a compiere atti intimidatori e violenti per eseguire estorsioni nell’interesse del gruppo, del quale conosce e riconosce struttura gerarchica e capi (COGNOME e poi COGNOME, dopo l’arresto del primo). Significativo dell’essenziale ruolo esecutivo svolto per il gruppo è il colloquio del 19 settembre 2017 con il COGNOME, al quale illustrava i problemi che gli creava il COGNOME, definito poco capace di applicare “colla” e “bruciare macchine “, valorizzato per l’ammissione del proprio ruolo attivo e, al contempo, per la contestuale dimostrazione RAGIONE_SOCIALE chiara capacità di distinguere questioni private da quelle di interesse del sodalizio. Altrettanto significativo è il coinvolgimento nella vicenda del bar RAGIONE_SOCIALE (v. pag. 46 sentenza impugnata) per la quale era stato convocato e redarguito dall’COGNOME per non aver adottato cautele nei confronti RAGIONE_SOCIALE vittima, trovando concorde anche il COGNOME, che ne criticava i modi troppo espliciti: circostanze che consentono di escludere che la vicenda fosse una ordinaria operazione commerciale, trattandosi, invece, dell’imposizione RAGIONE_SOCIALE fornitura di un tipo di caffè, commercializzato dalla società dei sodali, e RAGIONE_SOCIALE necessità di definizione (“una messa a posto”) secondo le decisioni dell’COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dimostrativa dello spessore criminale, RAGIONE_SOCIALE carica violenta e RAGIONE_SOCIALE partecipazione associativa del ricorrente è la detenzione RAGIONE_SOCIALE armi a disposizione del gruppo, risultante dal colloquio con lo COGNOME, riportato in precedenza; confermative del ruolo attivo nelle estorsioni e nei danneggiamenti sono le ammissioni dello stesso ricorrente, riportate in sentenza (“prendo la bottiglia, entro, gli do fuoco e me ne vado”), e, da ultimo, il riscontro offerto dal rinvenimento in sede di perquisizione contestuale all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE ordinanza cautelare di una lista di 31 nomi e di un elenco di attività commerciali (pag. 140 sentenza di primo grado), di cui il ricorso tace.
L’affermazione di responsabilità per il reato associativo risulta, quindi, fondata su un compendio probatorio solido e composito e sull’accertato coinvolgimento del ricorrente nei numerosi reati fine contestati, dei quali si dirà, con valutazione corretta ed in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale ai fini dell’integrazione RAGIONE_SOCIALE condotta di partecipazione a
un’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, è essenziale accertare la stabile e organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso, in esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per la realizzazione dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670; Sez. U, del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Ruolo dinamico, condivisione dei valori su si fonda l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e messa a disposizione RAGIONE_SOCIALE proprie energie per accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’organizzazione, chiaramente emersi e accertati nel caso di specie.
6.2. Inammissibile, per le ragioni già esposte al punto 4.4. è il motivo relativo all’aggravante speciale per la natura RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, peraltro, limitato a riproporre la tesi RAGIONE_SOCIALE disponibilità RAGIONE_SOCIALE armi in possesso esclusivo del ricorrente, smentita, come già detto, dal tenore del colloquio intercettato nonché dall’accertato utilizzo di catene, strumenti atti ad offendere e materie esplodenti nei reati contestati.
6.3. Analoga inammissibilità si rileva per i motivi relativi ai reati di cui ai capi 8) e 9), diretti a contestare la natura estorsiva RAGIONE_SOCIALE condotte, anche in ragione RAGIONE_SOCIALE riqualificazione nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. per la vicenda oggetto del capo 8), e la configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso per l’assenza di minacce esplicite e di comportamenti costrittivi nei confronti RAGIONE_SOCIALE vittime: motivi meramente confutativi e privi di serio confronto con la motivazione resa e con la nettezza RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, che restituiscono un quadro di significato nettamente opposto, nonostante il linguaggio formalmente conciliante e innocuo utilizzato dal concorrente COGNOME.
6.3.1. La qualificazione del reato di cui al capo 8) in quello meno grave di ragion fattasi mediante violenza alla persona non priva di rilievo la significatività, anche in chiave associativa, degli elementi che possono trarsi dalla vicenda e dalla gravità RAGIONE_SOCIALE condotta del ricorrente, risultando, anzi, concretamente espressiva RAGIONE_SOCIALE caratura RAGIONE_SOCIALE del COGNOME e del COGNOME, al quale prestava ausilio per la riscossione di un credito, la cui causale lecita, ritenuta dal primo giudice, non convince i giudici di appello proprio in ragione dell’ossessiva precisazione RAGIONE_SOCIALE causale da parte del COGNOME in contrasto con il contesto svelato dai colloqui intercettati e con l’azione intimidatoria organizzata per il ritardo nell’adempimento, che palesemente colloca la vicenda in uno scenario non lecito.
A smentire la proposizione riduttiva RAGIONE_SOCIALE difesa è sufficiente avere riguardo alle istruzioni impartite dal COGNOME al ricorrente (“gli tiri una pietra nella scala
gli rompi il vetro, …male che vada, ti porti una catena, l’avvolgi in una pezza… e tu per la prossima volta, te l’ho spiegato non andare con il tuo…”, v. pag. 48 sentenza impugnata), precisamente eseguite dal COGNOME, riconosciuto dalla debitrice come persona vista insieme al COGNOME e per il ciclomotore utilizzato, corrispondente a quello in suo uso, sicché risulta sterile la contestazione difensiva sull’assenza di minacce e di modalità intimidatorie. Inoltre, correttamente i giudici di appello hanno rimarcato la falsità RAGIONE_SOCIALE reazione distaccata e ostentatamente cortese del COGNOME alle reazioni RAGIONE_SOCIALE debitrice, essendo stato lui il mandante dell’azione ritorsiva ed il ricorrente il fido esecutore RAGIONE_SOCIALE sue direttive, non essendo addetto al recupero crediti, ma a sanzionare il ritardo nell’adempimento e il comportamento scorretto RAGIONE_SOCIALE debitrice.
Analogamente corretta è la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, ravvisato per le modalità con le quali la pretesa creditoria fu fatta valere, idonee a generare nella vittima il timore di sempre più gravi ritorsioni, concretamente dimostrando e non solo evocando il potere di intimidazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cui appartiene il creditore.
6.3.2. Anche per l’episodio di cui al capo 9) la difesa reitera censure già motivatamente disattese in sentenza, insistendo nella lettura riduttiva del materiale probatorio, la cui prospettata insufficienza è palesemente smentita dalla chiarezza dei colloqui intercettati e dalla ricostruzione logica resa in sentenza.
A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non è affatto congetturale la natura estorsiva RAGIONE_SOCIALE rappresaglia posta in essere nei confronti del COGNOME per costringerlo ad abbandonare il terreno, confiscato alla mafia e occupato abusivamente. Il COGNOME, infatti, affermava di aver discusso con la vittima e avendo constatato che, anzi, aveva esteso l’attività, progettava un’azione punitiva (“Ma allora, non hai capito niente? Di qua te ne puoi andare, ho detto: Ma che è? Ora ti faccio vedere io, tu fai, fai…”, v. pag. 89 sentenza di primo grado), istruendo il COGNOME, mostrandogli i luoghi, avvertendolo RAGIONE_SOCIALE presenza dei cavalli nelle baracche da incendiare e indicandogli le precise modalità da adottare per appiccare il fuoco, puntualmente verificate dai Vigli del Fuoco intervenuti (v. pag. 52-53 sentenza impugnata).
Alla luce di tali elementi e dell’esito positivo dell’azione intimidatoria, la Corte di appello al pari del primo giudice ha escluso di poter qualificare il fatto nell’ipotesi meno grave invocata dalla difesa, sia perché l’incendio fu il mezzo per ottenere il risultato, sia perché nessun rilievo può attribuirsi alla negazione RAGIONE_SOCIALE vittima, invece, ritenuta in linea con l’atteggiamento omertoso RAGIONE_SOCIALE vittime di mafia nel contesto territoriale in esame, significativamente espressa dalla posizione rassegnata RAGIONE_SOCIALE vittima (“ormai sono destinato che me ne devo
andare”) e ancor di più dall’eloquente commento dell’interlocutore (“Che ci avresti pensato prima.., e la testa….là non ci saresti arrivato”).
Quanto all’ingiustizia del profitto, correttamente individuata nell’obiettivo RAGIONE_SOCIALE cosca di rientrare in possesso di un bene confiscato alla stessa RAGIONE_SOCIALE, la censura è generica, limitandosi ad opporre la natura congetturale dello scopo dell’azione intimidatoria. E’, infine, incontestabile la coerenza argomentativa su cui si fonda la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, anche in questo episodio ravvisabile per le modalità violente e prevaricanti, per le materie esplodenti utilizzate e per la provenienza dell’intimidazione da appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE egemone sul territorio, pacificamente avvertita dalla vittima, che, pur denunciando il fatto, aveva negato ogni intimidazione, ma liberato il terreno, in tal modo piegandosi alla pretesa del COGNOME, esponente di livello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, concretamente realizzata dal ricorrente. Non meno rilevante, per identiche modalità e dinamiche mafiose, la vicenda oggetto del capo 12) benché oggetto di pronuncia assolutoria, trattandosi di un’azione ritorsiva da realizzare appiccando il fuoco ad una concessionaria, su disposizione del COGNOME, per fare una cortesia al COGNOME (“gli devono fare uno sfregio? Va bene, ora questa settimana lo facciamo”)
7. Stessa sorte ha il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME.
I motivi con i quali si contesta il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato associativo sono generici, aspecifici e meramente oppositivi, limitandosi il ricorso a sostenere l’insufficienza del materiale probatorio e l’ambiguità dei colloqui intercettati, idonei a provare, al più, la contiguità ed una generica disponibilità nei confronti del COGNOME, ma non la partecipazione. Prospettazione riduttiva e insostenibile a fronte RAGIONE_SOCIALE consistenza degli elementi valorizzati dai giudici di merito, RAGIONE_SOCIALE chiarezza dei colloqui intercettati, del dinamismo del ricorrente, apprezzato dai vertici, dai sodali e da terzi, che a lui si rivolgevano per la soluzione di controversie o problemi personali in ragione del ruolo e dell’autorevolezza criminale riconosciutegli.
Né va trascurato che il presente giudizio ha ad oggetto solo la perdurante partecipazione RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, in quanto già condannato in altro procedimento (n.757/2021) con sentenza non definitiva per partecipazione alla stessa RAGIONE_SOCIALE con lo stesso ruolo (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con a capo il COGNOME, del quale eseguiva le direttive nel settore RAGIONE_SOCIALE estorsioni) dal novembre 2017 al giugno 2019, sicché il primo giudice ha rilevato la sovrapposizione RAGIONE_SOCIALE contestazioni e ridimensionato l’addebito dal 18 gennaio al 31 ottobre 2017 e al segmento temporale dall’i. al 17 luglio 2019, data del suo
arresto, cui seguiva la conversazione tra i sodali COGNOME e COGNOME, che molto preoccupati, attendevano le determinazioni dell’COGNOME (“ora vediamo che dice NOME“), individuato come loro punto di riferimento.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito in tale periodo le conversazioni intercettate dimostrano: a) il rapporto fiduciario, subordinato, diretto, ma di deferente rispetto verso il COGNOME, al quale si rivolgeva dandogli del “lei” e dal quale prendeva direttive per coadiuvarlo nelle attività illecite elencate in sentenza (pag. 60) nonché per intermediare, insieme allo COGNOME, e proteggere gli incontri con altri esponenti di vertice di altre famiglie o mandamenti, in particolare con il COGNOME, capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, utilizzando protocolli di sicurezza; b) le cautele utilizzate per assicurare il massimo riserbo o la sicurezza nelle comunicazioni, parlando con il COGNOME affiancati sugli scooter o lasciando il cellulare lontano dal luogo dell’incontro; c) il riferimento a concetti, dinamiche ed interessi mafiosi in relazione al controllo del territorio e alle estorsioni ai danni di attività commerciali (rilevanti sono riferimenti ai concetti di “sfregio”, “segnali”, “avvertimenti”, “regali”, al necessità di “rispettare le regole”, tipici del codice e del linguaggio mafioso, v. pag. 63 sentenza impugnata); d) il diretto coinvolgimento nelle estorsioni di cui ai capi 6), 9) e 8), riqualificato in 393 cod. pen. aggravato ex 416-bis.1 c.p.; e) l’espresso riferimento agli interessi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, desunto dai colloqui con il COGNOME sui proventi RAGIONE_SOCIALE estorsioni (“vedi se mi puoi chiudere tu questa storia RAGIONE_SOCIALE giostre anziché noi altri, perché se no.. noi altri ci andiamo…alla carica”, pag. 65-66); dal riferimento ai soldi che “ora ci devono dare a noialtri” i titolari dei punti scommesse o ai versamenti periodici dovuti nelle cadenze tipiche pretese dalle associazioni mafiose nei colloqui con il COGNOME; f) la necessità di rispettare la ripartizione territoriale e le competenze RAGIONE_SOCIALE famiglie mafiose operanti sul territorio, emersa nella vicenda dell’imposizione al COGNOME da parte di esponenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Resuttana, di cui si è detto; g) l’affidamento in lui riposto anche da terzi estranei all’RAGIONE_SOCIALE, che ne conoscevano e riconoscevano livello e potere criminale (emblematiche risultano: la richiesta di interessamento per il recupero dello scooter rubato a NOME, pag. 66; la richiesta di intervento su un soggetto con il quale l’interlocutore aveva avuto una accesa discussione e che precisava di essersi rivolto al ricorrente “perché sennò me ne posso pure andare fuori dal rione, ma prendere cristiani fuori dal rione mi secca. Te lo sto dicendo a te perché so che RAGIONE_SOCIALE sei e so che tu…”- v. pag. 62-; la richiesta di rintracciare e punire gli autori di una rapina a mano RAGIONE_SOCIALE commessa ai danni di parenti di COGNOME NOME, che non avevano sporto denuncia, e che il ricorrente assicurava di punire -“quando li troviamo li teniamo una settimana a malasieno e pigliano ogni giorno bastonate”, “noi altri li Corte di Cassazione – copia non ufficiale
scafazziamo con due dita…”- dando disposizioni al COGNOME di organizzare una spedizione punitiva, coinvolgendo il COGNOME e altri soggetti validi e fidati, pag. 67).
Elementi tutti analizzati e valutati in modo coordinato, correttamente ritenuti dimostrativi dell’intraneità del ricorrente, del ruolo dinamico, operativo, fiduciario svolto per l’affermazione e il rafforzamento del potere intimidatorio e di controllo dell’RAGIONE_SOCIALE con piena condivisione RAGIONE_SOCIALE logiche mafiose e senso di appartenenza.
7.2. Per il motivo relativo all’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen. si rimanda alle argomentazioni espresse per gli altri ricorrenti, dovendosi solo aggiungere che per il COGNOME la censura trova palese smentita nell’abituale utilizzo, su sua espressa indicazione, nelle spedizioni punitive e nelle azioni ritorsive disposte di strumenti atti ad offendere e di materie esplodenti.
7.3. Anche le censure relative all’estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME, oggetto del capo 6), sono destituite di ogni fondamento a fronte RAGIONE_SOCIALE completa motivazione resa e del corretto inquadramento RAGIONE_SOCIALE vicenda nel contesto mafioso e nella logica di penetrante controllo territoriale e capillare pretesa economica su ogni attività commerciale e negoziale.
La vicenda estorsiva è emblematica, in quanto la vittima venne sollecitata con linguaggio allusivo e di copertura a “fare un regalo a lui”, dopo averne rimarcato la mancanza comportamentale (“almeno per educazione”) per avere acquistato un terreno con fabbricato nel territorio di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE senza ritenersi obbligata a versare un contributo: la pretesa, quindi, non aveva alcuna causale se non quella di mettersi in regola e il messaggio fu immediatamente compreso e recepito dalla vittima, indotta quasi a scusarsi per la mancanza (“non perché io sono abituato…sono abituato.. lo so che siete di là, ma sta RAGIONE_SOCIALE, siccome fu pubblica perché c’era il cartello vendesi..”, v. pag. 69) e a regolarizzare la sua posizione, versando 700 euro, ritirati dal ricorrente.
A fronte di tale ricostruzione e RAGIONE_SOCIALE riconosciuta sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso sin dalla fase cautelare da parte di questa Corte (Sez.2, sentenza n. 16759 del 14 gennaio 2021 in cui si afferma che rileva anche l’utilizzo di un messaggio intimidatorio silente quando l’RAGIONE_SOCIALE abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso), la contestazione difensiva sul punto risulta del tutto ingiustificata.
La censura, peraltro, prescinde del tutto dal consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale integra la c.d. “estorsione ambientale” quella particolare forma di estorsione perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che hanno il controllo di un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, quand’anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a
condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà RAGIONE_SOCIALE vittima (Sez. 2, sentenza n. 19724 del 20/05/2010, Rv. 247117; Sez. 2, sentenza n. 793 del 24/11/2020, dep. 2021, in motivazione). In applicazione di detto principio, deve ritenersi che anche richieste avanzate da un intermediario in termini di apparente cortesia, ma accompagnate da allusioni pur generiche, ma comunque idonee, in un determinato contesto ambientale, ad ingenerare nella vittima il timore di rischi e pericoli inevitabili, in caso di mancata ottemperanza all’invito ricevuto, possono integrare il reato in oggetto (Sez. 2, n. 8262 del 14/01/2021, COGNOME contro COGNOME).
7.4. A conclusione analoga si perviene per i motivi relativi ai capi 8) e 9) con i quali si contesta nuovamente la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso e la configurabilità del reato di estorsione in danno del COGNOME per le ragioni già espresse per il correo COGNOME alle quali si rimanda, trattandosi di motivi comuni.
Inammissibile è anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME per genericità dei motivi, meramente oppositivi e aspecifici, a fronte RAGIONE_SOCIALE motivazione completa resa dalle conformi sentenze di merito e RAGIONE_SOCIALE chiarezza dei colloqui intercettati, genericamente contestata nel ricorso.
La tesi riduttiva riproposta nel ricorso, che riconduce le condotte dello COGNOME a meri rapporti di amicizia o a mere cortesie è stata già respinta dai giudici di merito, che hanno dato atto del ruolo fiduciario del ricorrente emerso dalle conversazioni intercettate e dai servizi di osservazione, essendo risultato stabile accompagnatore del COGNOME e addetto alla sicurezza degli incontri; intermediario per l’organizzazione degli incontri riservati tra il COGNOME e i COGNOME; a totale disposizione del COGNOME, in rapporto diretto e costante con lui e con abituale ricorso a termini di copertura o pretesti per schermare gli appuntamenti o i luoghi degli incontri; né vanno trascurati gli incarichi di veicolare messaggi o consegnare somme di denaro, eseguiti su disposizione del COGNOME o del COGNOME.
Provati sono anche i frequenti rapporti con gli altri appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE come l’COGNOME, il COGNOME e il COGNOME con i quali si raccordava per collaborare anche in attività estorsive.
Particolarmente rilevante in chiave associativa è stata ritenuta la vicenda del bar RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quale si è già detto trattando le posizioni dei coimputati, dimostrativa del ruolo decisivo dell’COGNOME e RAGIONE_SOCIALE modalità utilizzate, tipicamente intimidatorie e mafiose, per imporre al titolare del bar l’acquisto di caffè commercializzato dalla loro società, benché di non buona qualità, imponendogli di miscelarlo con altro tipo. Per sua stessa ammissione, il ricorrente si era già recato dal titolare per tentare di persuaderlo e convincerlo, ma non era disposto
a tornarci da solo, consapevole RAGIONE_SOCIALE maggiore pressione ed efficacia dell’intervento del gruppo e RAGIONE_SOCIALE necessità di imporre al titolare del bar di mischiare i vari tipi di caffè, nettamente espressiva RAGIONE_SOCIALE determinazione a coartare la volontà RAGIONE_SOCIALE vittima, salvo poi rimettere la soluzione RAGIONE_SOCIALE vicenda all’COGNOME, coinvolto dal titolare dell’esercizio commerciale.
NOME rilievo è stato attribuito al colloquio con il COGNOME, avente ad oggetto le armi nella disponibilità di quest’ultimo, ma chiaramente riferibili al gruppo, stante il riferimento alla custodia e alla messa a disposizione del gruppo con pronta consegna a richiesta (“si devono prendere subito se uno ha bisogno”) e chiaro riferimento alla necessità di reazioni armate nonché alla circostanza che il ricorrente era a conoscenza del precedente depositario RAGIONE_SOCIALE armi (“non l’aveva NOME?”).
Non meno rilevante ai fini dell’addebito associativo è stato ritenuto il colloquio con il COGNOME del 5 dicembre 2018 (pag. 104-105 sent. primo grado) successivo all’arresto di esponenti di vertice di altri mandamenti dal quale risulta che essi erano a conoscenza di dettagli e informazioni riservate non divulgate dalla stampa sulla riunione del maggio alla quale aveva partecipato anche COGNOME e sul luogo in cui si era svolta.
La significatività RAGIONE_SOCIALE fiducia riposta nel ricorrente dal COGNOME, RAGIONE_SOCIALE totale messa a disposizione e dell’attivismo dimostrato nelle attività di protezione degli incontri riservati del capo mandamento con segnalazione di presenze sospette e le vicende appena indicate sono state correttamente ritenute indicative del pieno inserimento nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del ruolo dinamico svolto e del contributo materiale offerto, funzionale al mantenimento e rafforzamento dell’RAGIONE_SOCIALE sul territorio.
8.2. Quanto al motivo sulla aggravante RAGIONE_SOCIALE armi è sufficiente rinviare alle argomentazioni rese per gli altri ricorrenti.
8.3. Inammissibile per assoluta genericità, già rilevata in sentenza in relazione al motivo di appello (pag. 83), è il motivo relativo al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e all’eccessività RAGIONE_SOCIALE pena inflitta.
Il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche risulta giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità RAGIONE_SOCIALE condotta ed alla mancanza di elementi favorevoli da apprezzare e la pena inflitta dal primo giudice, determinata nel minimo edittale, è stata ritenuta equa ed insuscettibile di ridimensionamento, con motivazione conforme ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali nel giudizio di cassazione è, comunque, inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE congruità RAGIONE_SOCIALE pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142).
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Per le ragioni esposte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente determinata in tremila euro ciascuno nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Condanna in solido gli imputati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili costituite, che liquida per ciascuna euro 2.300 oltre accessori di legge.
Così deciso, 26 giugno 2024