Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45580 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2024 del TRIB.LIBERTA’ di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; Udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, cha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso Uditi i difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali hanno insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.E’ impugnata l’ordinanza del 04/07/2024 con la quale il Tribunale d Riesame di Catania ha confermato l’ordinanza emessa dal G.I.P.del Tribunale di Catania, in data 30/05/2024, con la quale è stata applicata la misura d custodia cautelare nei confronti di COGNOME NOME in quanto gravemente indizia
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dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, porto abusivo di armi, tentata estorsione e cessione di sostanze stupefacenti (ascritti ai capi 1,3,15 e 20).
Il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistenti gravi di indizi di reità in relazione alla condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, riconducibile a RAGIONE_SOCIALE, radicato nel territorio di RAGIONE_SOCIALE, e comuni limitrofi, facente capo a COGNOME NOME ( padre del ricorrente) e del quale facevano parte COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Si è soffermato sulla figura criminale di COGNOME NOME e sulla sua ascesa criminale, ricostruita con il richiamo delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia secondo i quali il COGNOME aveva avviato le sue attività imprenditoriali con il sostegno economico degli esponenti mafiosi COGNOME, e con l’utilizzo di capitali di origine illecita. Nel corso del tempo il medesimo aveva rafforzato il suo ruolo rivelando una grande capacità di stabilire relazioni paritarie con figure chiave della criminalità locale, divenendo un punto di riferimento per il contesto di RAGIONE_SOCIALE ( in tal senso venendo anche richiamate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME) coagulando attorno a sé un nuovo gruppo criminale, e capace di interfacciarsi in modo paritario con altri esponenti mafiosi quali COGNOME NOME, allora reggente della famiglia di cosa nostra RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME oltreché con esponenti della famiglia mafiosa di COGNOME e con la Stidda di RAGIONE_SOCIALE. È stata, altresì, ritenuta indicativa del “carisma mafioso” di COGNOME anche la vicenda relativa alla detenzione in carcere di COGNOME NOME ( nei cui confronti l’ostilità degli altri carcerati veniva meno a seguito dell’intervento degli “amici di Catania”, con’. del 27.10.2021) oltre che le conversazioni del COGNOME NOME del 14/08/2021 e del 05/11/2021, parimenti ritenute indicative di uno spessore mafioso del COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre, dopo che, con decreto della Corte di appello di Catania, del 22/10/2022, era divenuta definitiva la confisca della società RAGIONE_SOCIALE e di altre imprese di imballaggi riferibili a COGNOME ( già sotto sequestro e in amministrazione giudiziaria fin dal 24/01/2019), nonostante tali misure è stata registrata una persistente operatività del COGNOME NOME e dei suoi sodali nel medesimo settore economico, in quanto di rilievo per il controllo del territorio e per l percezione di utili destinati ai medesimi componenti del sodalizio.
Sono stati, altresì, ritenuti raggiunti gravi indizi di reità: in relazione al delit tentata estorsione aggravata in danno di COGNOME NOME ( capo 15) e in relazione al delitto di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 per la condotta di cessione di sostanze stupefacenti pesanti a COGNOME NOME ( capo 20).
2.11 ricorso, presentato dal difensore di fiducia, articola tre motivi.
2.1. Con il primo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato per vizi di violazione di legge, in relazione all’art. 416 bis cod.pen. e di motivazione Il Tribunale del riesame utilizzando l’espediente logico rappresentato dalla presunta appartenenza di COGNOME a RAGIONE_SOCIALE ha applicato la disciplina delle vecchie mafie abdicando al dovere motivazionale sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di quell’articolo 416 bis co pen. COGNOME non è mai stato condannato per mafia, ed anche la misura di prevenzione personale qualificata è stata annullata dalla Corte di appello di Catania sul presupposto della mancanza di attualità della pericolosità sociale. Sotto tale profilo, pertanto, il gruppo non potrebbe essere considerato neppure come frutto di “gemmazione mafiosa” (secondo la definizione data da un precedente di questa Corte). Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto intendere il gruppo come espressione di “mafia nuova” e pretendere à dimostrazione di una capacità di intimidazione nel territorio.
Il provvedimento impugnato ha richiamato la sentenza della Corte di Assise di Siracusa senza tuttavia considerare che, relativamente alla posizione del COGNOME, la suddetta sentenza è stata annullata. Inoltre, anche il provvedimento di confisca emesso dal Tribunale è stato annullato parzialmente dalla Corte di appello di Catania, relativamente ai beni appartenenti a COGNOME NOME e COGNOME NOME. Peraltro, la stessa ordinanza del GIP del Tribunale di Catania del 23/12/2017, con la quale era stata ipotizzata un’appartenenza del NOME alla Stidda era stata annullata.
Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto considerare il gruppo come una “mafia nuova” e ricercare gli indizi di uno stato di assoggettamento ed omertà esistente nel territorio: è mancata una disamina degli elementi che hanno consentito di affermare che il gruppo COGNOME rappresenti un’articolazione territoriale di RAGIONE_SOCIALE e non sono state indicate neppure le modalità attraverso le quali il gruppo RAGIONE_SOCIALE avrebbe, per gemmazione, piantato radici nel territorio di RAGIONE_SOCIALE. Il provvedimento impugnato ha recepito le carenze del metodo investigativo seguito dagli inquirenti i quali hanno utilizzato le sole intercettazioni ambientali e telefoniche.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizi di violazione di legge di motivazione in relazione al reato di tentata estorsione contestato al capo 15 ), sostenendo che gli indizi non possono essere ritenuti univoci a causa del pesante vuoto conoscitivo rappresentato dalla mancata escussione della persona offesa
2.3. Con terzo motivo pronuncia vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90 contestato al capo 20) per mancanza di elementi da cui ritenere che la condotta sia stata relativa a
cocaina e non a marijuana (essendo stato, peraltro, sequestrato durante le indagini solo un modico quantitativo di marijuana essiccata presso l’abitazione di COGNOME NOME), oltre che di elementi da cui ritenere che si sia trattato di cessione di stupefacenti e non di consumo personale.
2.4. Con motivi nuovi la difesa denuncia vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all’art. 416 bis, comma 1,3 e 8 cod.pen. stante la non chiara qualificazione del sodalizio criminale, ritenuto, al tempo stesso, riconducibile a COGNOME NOME (padre del ricorrente) oltre che riferibile a RAGIONE_SOCIALE. La motivazione sarebbe in contrasto con le dichiarazioni dei collaboratori COGNOME e COGNOME i quali non hanno indicato COGNOME come intraneo a RAGIONE_SOCIALE; con la decisione della Corte di appello etnea che, con decreto del 01/04/2022, ha riqualificato la pericolosità sociale del COGNOME da qualificata a generica; con il fatto, inoltre, che, COGNOME NOME è stato condannato per la sua appartenenza alla “Stidda”, dopo che era stata originariamente contestata la sua appartenenza a RAGIONE_SOCIALE. Deduce, infine, che la valutazione del Tribunale sull’esistenza del sodalizio è stata incentrata sulla figura criminale di COGNOME in tal modo confondendo la figura del padre del ricorrente con il profilo dell’intero sodalizio.
In definitiva la motivazione del provvedimento è contraddittoria in quanto individua COGNOME NOME, al tempo stesso, come capo di “RAGIONE_SOCIALE” vittoriese e capo di un nuovo gruppo mafioso riconducibile a se stesso.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
I difensori hanno insistito nell’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.Va, preliminarmente, considerato che, in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione all peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se i giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto c governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie; di conseguenza la
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motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, è ferma nel ritenere che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. sia rilevabile nel giudizio di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori; non sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5,n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012).
1.1. L’ordinanza impugnata ha dato dettagliato risalto ai plurimi elementi acquisiti attraverso l’attività captativa e di controllo sul territorio da cui si ev la costituzione ed operatività di un gruppo criminale, operante in RAGIONE_SOCIALE, facente capo a COGNOME e collegato a RAGIONE_SOCIALE. Sono state richiamate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che si riscontrano reciprocamente secondo il noto principio della convergenza del molteplice (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, COGNOME, Rv. 239744; e, in motivazione, Sez. 5 n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, non mass. sul punto) e, in particolare: le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME secondo i quali il COGNOME aveva avviato le sue attività imprenditoriali con il sostegno economico degli esponenti mafiosi COGNOME, e con l’utilizzo di capitali di origine illecita, oltre che le le dichiarazioni re collaboratore di giustizia COGNOME NOME, il quale ha riferito che, volendo aprire un rifornimento di benzina a RAGIONE_SOCIALE e volendo assicurarsi una “copertura”, aveva ottenuto da COGNOME NOME il nominativo di COGNOME NOME quale punto di riferimento di RAGIONE_SOCIALE sul territorio di RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha, peraltro, riportato, con accurata esposizione, la messe degli ulteriori elementi di convalida dell’attendibilità del narrato dei collaboratori giustizia, costituiti dagli esiti dell’attività di captazione telefonica ed ambienta il cui inequivoco tenore ( non oggetto peraltro di specifica contestazione) è
pienamente sinergico con l’interpretazione che attribuisce al sodalizio costituito attorno a COGNOME NOME ( padre del ricorrente) matrice mafiosa in quanto espressione di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di RAGIONE_SOCIALE ( conv. del 27/10/2021, relativa alla vicenda della detenzione del figlio COGNOME NOME, e del 05/11/2021 nella quale COGNOME NOME indicava quale fosse l’ordine gerarchico operate all’interno dell’istituto carcerario, ricordando i soggetti autorizzati “a parla secondo una precisa scala).
La moltitudine degli elementi, così analiticamente vagliata, è stata ritenuta dimostrativa della fattispecie di cui all’art. 416 bis cod. pen., concretizzat attraverso l’operatività di un gruppo, coagulato attorno alla figura del COGNOME NOME, avente una sua proiezione imprenditoriale, volto al mantenimento del controllo economico nel settore degli imballaggi sul territorio attraverso l’imposizione di condizioni unilaterali dettate dal gruppo e supinamente accettate dagli altri operatori economici nonché la pretesa di pagamento di somme da parte dei medesimi, a titolo di “provvigione” dovuta per l’intermediazione dei COGNOME– in taluni casi destinate al sostentamento dell’intero sodalizio mafioso, anche RAGIONE_SOCIALE, come desumibile dalle conversazioni relative alla vicenda COGNOME NOME ( conv. del 08/08/2019 tra COGNOME e COGNOME NOME reggente della famiglia COGNOME di Catania riportata a pag. 21 dell’ordinanza).
L’ordinanza impugnata ha, altresì, richiamato ulteriori elementi attinenti a diversi episodi, oggetto di specifica contestazione nei riguardi del ricorrente che danno conto di una sottomissione “ambientale” nella realizzazione dei deliti:iscopo contestati ai componenti del sodalizio (conv. del 22/10/2021 tra il ricorrente ed il padre, nella quale il primo forniva un resoconto di quanto accaduto in occasione dell’incontro con NOME COGNOME, indicando dettagliatamente le minacce e pressioni poste in essere).
1.2. Sulla base degli elementi indiziari acquisiti, il Tribunale del riesame ha ritenuto, con motivazione logica, che il sodalizio debba essere considerato come nuova articolazione territoriale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non come “nuova mafia” o “mafia atipica” – evidenziando, a tale proposito, i rapporti intercorsi con COGNOME NOME, reggente della famiglia RAGIONE_SOCIALE, oltre che i rapporti con COGNOME della vicina famiglia di COGNOME e le dichiarazioni dei collaboratori d giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Anche le circostanze evidenziate dalla difesa- quali la revoca della misura di prevenzione personale nei confronti del padre del ricorrente o il fatto che quest’ultimo sia stato condannato, in passato, per la sua partecipazione alla Stidda- non sono idonee ad evidenziare uno iato tra il sodalizio criminale in esame e RAGIONE_SOCIALE, in quanto inerenti a provvedimenti fondati evidentemente su diversa piattaforma probatoria, ed avendo il provvedimento impugnato
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1
evidenziato, piuttosto, elementi di collegamento strutturali GLYPH ma soprattutto funzionali( quali quelli inerenti, a d esempio, alla vicenda di COGNOME NOME), così da rendere non necessaria la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie di reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovvero l’accertamento di una oggettiva estrinsecazione della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, quale fattore di determinazione nell’ambiente circostante di assoggettamento ed omertà (cfr. Sez. 2, sent. n. 24850 del 28.03.2017, Rv. 270290.
Le deduzioni difensive finiscono in realtà per contrapporsi, sul piano meramente fattuale, alla ricostruzione operata nel provvedimento impugnato sulla scorta della valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai quali non vengono dedol:ti profili di manifesta illogicità o contraddittorietà ma, a ben guardare, una diversa ed alternativa loro interpretazione, non suscettibile di trovare ingresso in questa sede in quanto propria delle fasi di merito.
2.È inammissibile il secondo motivo, in quanto aspecifico, dovendo la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. IL Tribunale, con motivazione esente da vizi, ha evidenziato come da una conversazione intercettata fra il ricorrente ed il padre ( conv. 22/10/2021) sia delineata la condotta tenuta dal ricorrente per il recupero di un credito non più legalmente esigibile, in quanto relativo a forniture eseguite dalla società RAGIONE_SOCIALE in amministrazione giudiziaria, ricomporesa nell’alveo della fattispecie estorsiva in quanto caratterizzata dal ricorso a pressioni e minacce esercitate dal ricorrente per ottenere il pagamento ( “Io gliel’ho detto vedi che…gli ho detto < io ti piglio per le corna-gli ho detto- t'attaccu nel parau della macchina"). Le doglianze difensive, sulla mancanza di prova di un mandato al ricorrente ad usare le maniere forti, si fondano, peraltro, su una lettura parziale della conversazione dalla quale si ricava un atteggiamento di condivisione da parte del padre dei metodi "forti" adoperati dalfiglio.
3.È inammissibile anche il terzo motivo in quanto slegato dalla motivazione resa dal Tribunale del riesame che, in modo puntuale e logico, ha considerato come dalla conversazione del 12/08/2021 (n. 3570) fra COGNOME NOME e COGNOME NOME sia desumibile un'attività di cessione di sostanze stupefacenti posta in essere dal ricorrente in favore del figlio del COGNOME, oltre che una successiva attività di recupero del credito richiesta a COGNOME NOME. Dal tenore della stessa conversazione, inoltre, è stata ricavata la sussistenza di indizi riferiti a tipo di sostanza stupefacente ceduta, in ragione dell'indicazione del prezzo ( "cgli ho dato 3 pezzi da 20 euro"). Analoghe indicazioni sono state ricavate dalla
successiva conversazione del 14/08/2021 fra il ricorrente e COGNOME NOME intervenuto per tentare di ottenere più tempo per il pagamento del debito del figlio. Le deduzioni difensive, a fronte di tale motivazione, si risolvono in affermazioni generiche, prive di riscontro e non idonee a disarticolare la tenuta logica della stessa.
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 08/11/2024.