Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13584 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13584 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Crotone il 18/08/1998 avverso l’ordinanza emessa in data 15/10/2024 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insis per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/10/2024, il Tribunale di Catanzaro, adito con richiest di riesame da NOME Giuliano cl. 1998, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa – per quanto qui rileva – in relazione ai de di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), associazione finalizza al narcotraffico (capo 14), estorsione pluriaggravata in concorso (capo 6), cessi di sostanza stupefacente (capo 126).
Ricorre per cassazione il MUTO cl. 1998, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenu sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla sussistenza del sodalizio di capo 1) e alla partecipazione del ricorrente. Si censura l’ordinanza per ritenuto sussistenti risultanze idonee a comprovare l’ipotesi accusatoria alla delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, quasi tutti appart alla cosca di COGNOME NOME.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 6). censura la ritenuta sussistenza dell’aggravante mafiosa, in assenza di quals riferimento alla famiglia COGNOME, e si lamenta la diversità di valutazioni rispet al coindagato COGNOME NOME (essendo il ricorrente stato solo informato dei fatti).
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo 14). Si censur l’ordinanza per aver ritenuto configurabile un ruolo di partecipe, in presenza d solo reato fine contestato al . capo 126).
Con requisitoria trasmessa il 24/02/2025, il Procuratore Generale sollecit il rigetto del ricorso, per l’infondatezza delle censure difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato.
Per ciò che riguarda il primo motivo, è opportuno prendere le mosse dall’indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di q Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compres spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche sogge dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impug al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridica significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, os congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvediment (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 269438 – 01. In senso analogo cfr. Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano Rv. 251760 – 01; da ulti Sez. 3, n. 12126 del 12/02/2025, COGNOME).
In tale ottica ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ri resiste alle censure difensive, in ordine al difetto di risultanze comprovan l’operatività di una “cosca COGNOME” nel territorio di Cutro, sia la partecipazion
ad essa, dall’odierno ricorrente. Si tratta di valutazioni espresse all’esito puntuale ed esaustiva analisi degli elementi valorizzati nella domanda cautelar e fatti propri dal G.i.p. in sede applicativa della misura (cfr. pag. 1 dell’ordinanza impugnata).
In particolare, da un lato, il consolidarsi della cosca facente capo a COGNOME NOME, in termini di autonoma operatività – sia pure in un contesto incerto corre allo sfaldarsi della cosca GRANDE COGNOME, alla presenza sul territorio anche della cosca rivale COGNOME e alla posizione assunta da COGNOME NOME – è stato desunto dalle dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia, attendibilità era stata riscontrata in plurime sentenze anche irrevocabili, ed av essi riferito circostanze specifiche a loro conoscenza diretta. Basti qu riferimento, in primo luogo, alla valorizzazione delle dichiarazioni di COGNOME NOME, riscontrato anche da altri collaboratori, in ordine al ruolo svolt COGNOME NOME e COGNOME NOME, moglie e cognato del ricorrente, anche quanto alla gestione del narcotraffico (pag. 12-13 dell’ordinanza); in secondo luogo Tribunale ha fatto riferimento alle propalazioni di COGNOME NOME, il quale, dal cant proprio, aveva confermato sia l’esistenza e l’operatività sul territorio della COGNOME, unitamente a quella facente capo al COGNOME e a quella dei COGNOME‘, sia l’attivismo della predetta cosca nel settore del narcotraffico (cfr. pag. 13 seg
D’altro lato, il Tribunale di Catanzaro ha dato rilievo ad alcune risulta captative, comprovanti sia i metodi operativi della cosca, certamente riconducibi allo schema dell’art. 416-bis cod. pen. (cfr. le minacce telefoniche rivolt COGNOME ad un debitore che si trovava a Pistoia, con espresso riferimento all’intent di raggiungerlo ricordandogli di essere egli il “cognato di NOME COGNOME“: pag. 16, nonché i propositi violenti manifestati da COGNOME NOME per risolvere questioni e ristabilire equilibri: cfr. pag. 17), sia la rigida struttura organ disvelatasi anche nella fase di riorganizzazione conseguente all’allontanamento NOME NOME cl. 1988 (cugino del ricorrente, resosi responsabile di condotte di basso spessore criminale: cfr. pag. 17).
In tale contesto, il Tribunale di Catanzaro ha posto in rilievo la figura ricorrente, emersa quale “nuova leva” in alcune conversazioni con COGNOME NOME e COGNOME NOME relative ai cattivi rapporti tra le famiglie COGNOME e COGNOME, e in altre risultanze captative comprovanti il suo subentro all’omonimo cugino cl. 1988 (cfr. in particolare la conversazione riportata a pag. 19, i COGNOME NOME ammonisce il ricorrente sul comportamento da tenere con il cugino, dopo che questi lo aveva provocatoriamente avvertito di essere conoscenza del fatto che, secondo i COGNOME, egli doveva allontanarsi da lui). Sempre a pag. 19, sono state rievocate altre conversazioni in cui, da un lato, NOME NOME cl. 1998 si mette a disposizione di COGNOME NOME, che lo aveva
contattato per avere resoconti sugli affari; d’altro lato, è stata valo l’intercettazione in cui COGNOME NOME, conversando con la madre COGNOME NOME, con il fratello NOME e lo stesso ricorrente, si rammarica di ess circondato di soggetti inaffidabili, tra cui, appunto, COGNOME NOME cf. 1988.
In tale quadro complessivo, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia disatt i rilievi difensivi con un percorso argomentativo immune da censure deducibili i questa sede.
Anche il secondo motivo è infondato.
La difesa ricorrente ha contestato la configurabilità, quanto all’estorsion cui al capo 6) ascritta al MUTO in concorso, dell’aggravante dell’agevolazion mafiosa. Deve tuttavia osservarsi che la sintetica motivazione adottata sul pun dal Tribunale (cfr. pag 22 dell’ordinanza impugnata) deve essere valutat congiuntamente con il più articolato percorso argomentativo tracciato dal G.i.p. sede applicativa della misura.
Si è in particolare evidenziato in tale sede, con riferimento alle rich estorsive formulate secondo lo schema del c.d. cavallo di ritorno, che le prede “istanze avanzate e il danaro ricevuto costituivano esecuzione di un proget delinquenziale co-deciso dai vertici della compagine criminale…Non si è tratta quindi, di pretese isolate provenienti da deliquenti che hanno agito per sc meramente personali ma, al contrario, le condotte costituiscono attuazione di u progetto associativo, durevole nel tempo ed immutato nelle sue prospettive attuato da soggetti che rappresentavano a quel tempo gli interessi criminali un’organizzazione deliquenziale a matrice ‘ndranghetistica, fortemente radicat sul territorio. I proventi derivanti dalle perpetrate estorsioni non erano, du diretti ad arricchire i loro autori, bensì a rimpinguare le casse del sodalizio pag. 33 seg. dell’ordinanza applicativa della misura).
Si è in definitiva dinanzi ad un compendio argomentativo compiuto, ed immune da rilievi di illogicità manifesta.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura.
Va invero evidenziato che la partecipazione dell’odierno ricorrente al sodaliz dedito al narcotraffico di cui al capo 14) è stata desunta da una serie di risul caprative comprovanti il suo pieno inserimento nell’attività illecita. Cf particolare le conversazioni menzionate alle pagg. 5 segg. dell’ordinan impugnata, relative: all’avviso relativo al fermo del ricorrente e di altro sogg da parte dei Carabinieri, rivolto da COGNOME NOME al figlio NOME NOME cl. 1988; all’ausilio dato a quest’ultimo dal ricorrente circa il reperimento stupefacente (il cugino cl. 1988 gli aveva precisato che la movimentazione dell droga era oggetto di specifiche annotazioni); al parere “a me sembra buona!” dat dal ricorrente al cugino, non illogicamente ritenuto avere ad oggetto
stupefacente movimentato; alle lamentele rivolte da COGNOME NOME a COGNOME cl. 1988 relative al fatto che quest’ultimo avrebbe avuto preferenze per il proprio cugino odierno ricorrente (il COGNOME si era sentito rispondere, a tali rimostranze, che avrebbe dovuto dimostrarsi più intramprendente nello smercio); alla intercambiabilità dei ruoli nell’attività di spaccio (cfr. pag. 7 sulla consultazion tra COGNOME cl 1988 e il padre, circa l’opportunità di inviare l’odierno ricorrente allo smercio, essendovi clienti in attesa); all’attribuzione al Muto cl. 1998 (nella fase successiva all’estromissione dell’omonimo cugino cl. 1988 per via dell’uso improprio dei proventi) dei compiti in precedenza svolti da quest’ultimo (cfr. sul punto pag. 9). A tutto ciò occorre aggiungere gli esiti dei servizi di o.c.p. che avevano consentito di individuare, dietro le abitazioni dei MUTO, la base logistica del sodalizio (il c.d. forno), all’interno del quale veniva preparato e conservato lo stupefacente da smerciare (cfr. pag. 8 dell’ordinanza impugnata).
Risulta evidente, in tale quadro, che l’attribuzione al ricorrente, per di più in fase cautelare, della qualifica di partecipe del sodalizio di cui al capo 14), risulta motivata in termini compiuti e del tutto immuni da illogicità deducibili in questa sede: a nulla rilevando il fatto che al MUTO era stato contestato un solo reato fine (quello di cui al capo 126).
Le considerazioni fin qui.volte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non derivando dall’odierno provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 5 marzo 2025