Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40898 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Polistena il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Venezia del 18/06/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Venezia confermava il provvedimento, emesso il giorno 23 maggio 2025, dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con il quale era stata applicata, nei confronti di NOME COGNOME, la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1) e 81, 110, 56, 629, comma secondo, cod. pen. aggravato dal metodo mafioso (capo 19), commessi a Verona ed altre località dall’anno 2000 sino all’attualità (il reato associativo) e nell’anno 2021 fino al 10 ottobre 2021 (la tentata estorsione pluriaggravata).
Il Tribunale riteneva infondata la richiesta di riesame formulata dall’indagato, il quale che aveva censurato il provvedimento genetico sotto il profilo della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME, per mezzo degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. insistendo per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 273 e 292, comma 2 lett. c) del codice di rito ed il vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei due reati oggetto della imputazione provvisoria.
Evidenzia che in sede di riesame, mediante apposita memoria, la difesa aveva segnalato la insufficienza del materiale investigativo per confermare, in termini di gravità indiziaria, sia l’esistenza del contestato sodalizio mafioso (operante nel veronese e facente capo a NOME COGNOME, detto ‘COGNOME, a sua volta legato alla RAGIONE_SOCIALE), sia la sua partecipazione ad essa, in considerazione della carenza di incidenza indiziaria delle conversazioni valorizzate rispetto al reato associativo perché non indicative di intraneità mafiosa secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, nonché per la assenza di riscontri individualizzanti e per la inattendibilità dei collaboratori di giust NOME COGNOME e NOME COGNOME che lo accusano.
4.
Ciò nonostante, i giudici del riesame confermavano il provvedimento genetico omettendo di confrontarsi con i sopra indicati puntuali rilievi difensivi.
2.2. Con il secondo motivo l’indagato deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 273 e 292, comma 2 lett. c), del codice di rito ed il vizio di motivazione apparente rispetto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento alla tentata estorsione sub 19), nonostante l’assenza di elementi a conferma di una condotta evocativa della forza di intimidazione che discende da una organizzazione mafiosa e del fatto che la stessa condotta fosse diretta ad agevolare il sodalizio in questione.
2.3. Con il terzo motivo NOME COGNOME censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 del codice di rito ed il vizio di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze di natura cautelare e della adeguatezza della sola misura della custodia in carcere; al riguardo, osserva che il Tribunale non ha tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e della circostanza che in tale arco temporale non erano emersi elementi a conferma della sua perdurante adesione alla associazione di stampo mafioso e che ciò avrebbe dovuto portare, quanto meno, all’ applicazione di una misura meno afflittiva.
Infine, nella udienza in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., al termine della discussione le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso (i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili) deve essere nel complesso respinto.
Invero, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimit ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni
della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
2.1. Inoltre, al fine dell’adozione della misura cautelare, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità” sulla responsabilità dell’indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comm 2, cod. proc. pen.
2.3. Deve poi ricordarsi che, come autorevolmente affermato dal più alto consesso di questa Corte (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 – 01), in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinent propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi “facta concludentia” -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione). Inoltre, nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l’affiliazion rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza – alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente Corte di Cassazione – copia non ufficiale
tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01).
Ciò posto si rileva che il Tribunale di Venezia non è incorso nei vizi lamentati dal ricorrente atteso che, con argomentazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno ricorrente per i fatti oggetto della imputazione provvisoria.
3.1. In sintesi, l’ordinanza impugnata ha considerato sussistenti i gravi indizi rispetto alla partecipazione dell’indagato al sodalizio mafioso in questione premettendo, anzitutto, che la esistenza nel territorio veronese di una associazione di stampo mafioso, guidata da NOME COGNOME (detto ‘COGNOME‘ legato al clan di ‘RAGIONE_SOCIALE NOME) era stata accertata in vari procedimenti e sentenze (anche irrevocabili); tale organizzazione, caratterizzata dai tipici tratti delle consorterie mafiose, è dedita al traffico di cocaina ed al commissione di reati contro il patrimonio e la persona; dopo l’arresto del COGNOME, il clan aveva continuato ad operare per mezzo degli altri associati (tra cui NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) come l’odierno ricorrente.
3.2. Con particolare riferimento alla posizione di NOME COGNOME il Tribunale di Venezia ha considerato particolarmente rilevanti, ai fini della conferma della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo, varie intercettazioni tra cui quella relativa alla telefonata intercorsa il giorno 25 ottobre 2023 tra l’indagato (in stato di detenzione) e NOME COGNOME (resa possibile dal difensore all’epoca del COGNOME, il quale una volta ricevuta la telefonata dal detenuto aveva contattato il COGNOME con un altro apparecchio telefonico ed aveva poi avvicinato tra loro i due telefoni), nel corso della quale i due avevano commentato l’arresto di alcuni dei sodali e l’odierno ricorrente aveva chiesto espressamente al COGNOME di fargli recapitare del denaro in carcere tramite la compagna. Dal contenuto di ulteriori conversazioni intercettate nel novembre 2021 e nell’aprile 2022 si era avuta la conferma della partecipazione di NOME COGNOME alle attività illecite del gruppo ed alla custodia e gestione dei relativi proventi, tra cui il trasferimento di denaro in Calabria. L’11 ed il 13 novembre 2021 NOME COGNOME (come emerso dalle conversazioni intercettate e dalle
immagini scattate dalla polizia giudiziaria) aveva partecipato, unitamente a NOME COGNOME, all’acquisto di sostanza stupefacente per conto del gruppo di appartenenza, previo accordo con il sodale ed utilizzando denaro dell’associazione. In una ulteriore conversazione del 15 marzo 2022 l’indagato aveva discusso di una speculazione edilizia da realizzare nell’interesse del clan con gli associati di maggiore rilievo tra cui NOME COGNOME; egli, inoltre, aveva attivamente collaborato al reperimento di un capannone in località Dossobuno di INDIRIZZO, INDIRIZZO utilizzato per le attività e gli incontri dello stesso sodalizio.
3.3. Da tale conversazioni, quindi, sono stati desunti – in modo non manifestamente illogico – elementi caratteristici dell’appartenenza dell’indagato al sodalizio mafioso poiché egli era a conoscenza dei dettagli relativi alla struttura dell’organizzazione, aveva richiesto un supporto come previsto per i sodali che si trovano in carcere, aveva discusso con gli altri associati del trasferimento del denaro dell’associazione in Calabria, aveva acquistato sostanza stupefacente per conto del medesimo gruppo criminale, si era occupato di speculazioni edilizie sempre per il sodalizio ed aveva curato il reperimento di un immobile divenuto base e luogo di incontro per il clan; tali condotte sono state quindi coerentemente ritenute come gravi indizi a conferma della sua appartenenza alla associazione, peraltro ribadita dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Analogamente infondate risultano le censure riguardanti la tentata estorsione pluriaggravata (capo 19 della imputazione provvisoria) e, in particolare, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto all’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1. cod. pen.; invero, nella intercettazione ambientale del 10 ottobre 2021 l’odierno ricorrente è stato ascoltato discutere apertamente con NOME COGNOME e NOME COGNOME circa le modalità dell’ incendio che sarebbe stato appiccato da lì a poco ai danni dell’autovettura di NOME COGNOME, dipendente della società RAGIONE_SOCIALE operante nel settore dell’edilizia, il quale si era rifiutato – benché minacciato proprio di avere la macchina bruciata – di cedere lavori edili, di fare avere appalti e di presentare i suoi clienti al COGNOME ed ai suoi ‘compari’. Effettivamente, la notte tra il 10 e 1’11 ottobre 2021 l’autovettura del COGNOME veniva totalmente bruciata nella parte anteriore mediante l’utilizzo di olio posto sul parabrezza e sui tergicristalli (come indicato nella conversazione
sopra richiamata). L’aggravante in oggetto è stata considerata sussistente alla luce delle modalità del fatto, della circostanza che la tentata estorsione era stata posta in essere nell’interesse del sodalizio (per fare ottenere lavori edili ai ‘compari’ del COGNOME) e che l’intera operazione era avvenuta con l’approvazione di NOME COGNOME (reggente il clan dopo l’arresto di NOME COGNOME) a riprova che non si trattava di un’azione attribuibile ad una scelta individuale dei singoli associati.
A quanto sopra deve aggiungersi che la circostanza che la vittima della tentata estorsione si sia poi rivolta alle forze dell’ordine per denunciare l’episodio non può escludere la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. che, come noto, riguarda le modalità esecutive del reato e non già le eventuali reazioni della vittima posteriormente al reato che, quindi, si devono considerare irrilevanti ai fini che qui interessano.
Pertanto, le censure difensive (peraltro, in gran parte rivalutative) mosse con i primi due motivi del ricorso non scalfiscono le coerenti argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame per confermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato associativo ed alla aggravante del metodo mafioso per la tentata estorsione.
Inammissibile, per la sua genericità risulta, infine, il terzo motivo che attiene alle esigenze cautelari e si basa sul tempo trascorso dai fatti oggetto delle imputazioni provvisorie; come noto, in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Rv. 288309 – 01). Orbene, il ricorrente non ha allegato alcuno specifico elemento che consenta di superare tale presunzione limitandosi a sostenere che egli non avrebbe minacciato direttamente il COGNOME, che è circostanza del tutto irrilevante trattandosi di un reato che gli viene contestato in concorso con altri.
Per le considerazioni svolte il ricorso è infondato e va, quindi, respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.