Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43771 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43771 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Sciacca il 19/1/1965
avverso l’ordinanza del 27/3/2024 emessa dal Tribunale di Palermo visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’Avvocato NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame rigettava il ricorso proposto avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sul presupposto che l’indagato fosse un partecipe
dell’associazione di stampo mafioso operante nel Comune di Burgio.
Nell’interesse del ricorrente sono stati proposti cinque motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione all’associazione di stampo mafioso.
L’appartenenza al sodalizio, infatti, era stata desunta da due episodi emergenti dalle intercettazioni e da servizi di osservazione e controllo – consistenti nell’appoggio elettorale fornito a NOME COGNOME, candidato sindaco nel comune di Villafranca Sicula, nonché nel recupero di un credito pari a €700,00 nell’interesse di NOME COGNOME (a sua volta indicato quale partecipe). I giudici di merito davano atto della precedente condanna definitiva per il reato associativo, ritenendo che i richiannahepisodi confermassero la perdurante affiliazione.
Si tratterebbe di elementi non dirimenti, tanto più che era stata anche esclusa la gravità indiziaria relativamente al reato di voto di scambio, a riprova del fatto che l’interessamento alle elezioni comunali non era da ritenersi indice di appartenenza al sodalizio.
2.2. Con il secondo e terzo motivo, il ricorre h denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità delle aggravanti rispettivamente previste ai commi quarto e sesto dell’art. 416-bis cod. proc. pen.
Si sottolinea che, per quanto concerne la disponibilità di armi, l’aggravante era stata ritenuta sussistente sulla base del notorio, senza alcun riferimento specifico alla consapevolezza in capo al ricorrente del fatto che l’associazione fosse armata.
In ordine all’aggravante del reimpiego di profitti illeciti in attività economiche, il ricorrente sottolinea l’assoluta carenza di motivazione.
2.3. Con il quarto e quinto motivo, si pone la questione di legittimità costituzionale della presunzione di esclusiva idoneità della custodia cautelare in carcere, inoltre, deduce il vizio di motivazione in merito alla valutazione delle esigenze cautelari, anche in considerazioni delle condizioni di salute precarie del ricorrente, affetto da sclerosi multipla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso si censura la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.
Il motivo deve essere esaminato tenendo presente che, in tema di misure
cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
Il Tribunale del riesame ha dato atto dell’esistenza di plurimi elementi gravemente indizianti, in relazione ai quali la motivazione non presenta vizi suscettibili di censura in sede di legittimità.
2.1. In primo luogo, deve ritenersi corretta la valutazione della natura indiziante della precedente condanna per associazione mafiosa da cui l’indagato è gravato.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l’adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all’interno dell’organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Rv. 278221).
Ne consegue che la sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all’interno della associazione criminale (Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 286395).
2.2. Parimenti dotato di elevata capacità indiziarla è il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda concernente l’elezione del Sindaco di Villafranca.
È stato stigmatizzato l’appoggio personale e incondizionato offerto dal ricorrente al candidato sindaco COGNOME in un contesto connotato dalla dichiarata richiesta di aiuto rivolta da COGNOME all’associazione capeggiata da COGNOME e dall’altrettanto manifesta interferenza nella competizione elettorale posta in essere dagli associati.
A tal riguardo, è emblematica la conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME altro associato coinvolto nella vicenda, nel corso della quale il primo non solo rivendica il suo apporto alla campagna elettorale di COGNOME, ma manifesta anche la volontà di controllare l’effettiva manifestazione del voto in
favore del predetto, avvalendosi della presenza presso il seggio elettorale della moglie e della cugina.
La condivisione da parte di COGNOME dell’ingerenza, peraltro con modalità illecite, nella campagna elettorale di un soggetto che si era espressamente rivolto all’associazione per riceverne appoggio, è dimostrativa di un elemento gravemente indiziario correttamente valutato dal Tribunale.
2.3. Infine, l’appartenenza ad ambienti malavitosi di stampo mafioso è stata desunta, con motivazione in punto di fatto immune da censure, in relazione al recupero del credito in favore di altro associato. Anche in tal caso, il Tribunale ha evidenziato come le modalità della condotta si caratterizzano per il tipico rispetto delle forme e dei rapporti esistenti nell’ambito della criminalità organizzata, a riprova del fatto che COGNOME sia tuttora pienamente inserito in tale contesto.
Il secondo e terzo motivo, concernenti la sussistenza delle aggravanti contestate, sono inammissibili, in quanto, in sede cautelare, non sussiste l’interesse a contestare la configurabilità delle aggravanti, posto che queste, nel caso in esame, non hanno in alcun modo inciso sull’applicazione della misura cautelare, né sul regime ad essa applicabile.
4. Gli ultimi due motivi sono manifestamente infondati.
Per quanto concerne la dedotta illegittimità costituzionale della doppia presunzione contenuta all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è sufficiente richiamare i principi affermati da Corte. Cost., sent. n. 450 del 1995 e n. 133 del 2009.
4.1. In ordine alla sussistenza dell’attualità delle esigenze cautelari, il motivo è manifestamente infondato, dovendo trovare applicazione la doppia presunzione relativa contemplata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fronte della quale non sono stati forniti elementi specifici – al di là del generico riferimento alle condizioni di salute – dai quali desumere una valutazione favorevole per il ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27 settembre 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente