Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8628 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/6/2023 emessa dal Tribunale di Napoli
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la infondatezza del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame proposto da NOME COGNOME, sottoposto alla custodia cautelare in carcere perché ritenuto uno dei capi dell’organizzazione camorristica operante in Napoli, nella zona dei “Quartieri spagnoli”, frutto dall’aggregazione di tre gruppi criminali, uno dei quali facenti capo al ricorrente e gli altri due ad NOME COGNOME
e NOME COGNOME.
Secondo l’impostazione recepita nell’ordinanza cautelare e confermata dal riesame, i tre gruppi, pur dotati di una propria autonomia, operavano quali componenti di un’unica RAGIONE_SOCIALE, dedita al controllo del territorio e alla commissione di reati, anche in materia di traffico di stupefacente, rapportandosi anche all’esterno e nei rapporti con gli altri sodalizi RAGIONE_SOCIALE quale soggetto unitario.
In particolare, ad avviso dei giudici della cautela, il ricorrente, unitamente ai predetti COGNOME e COGNOME, dirigeva anche la parallela RAGIONE_SOCIALE dedita esclusivamente al traffico di stupefacente, operante sul medesimo territorio di riferimento, rendendosi altresì protagonista diretto di più fatti di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ma anche di una estorsione, porto e detenzione di armi riferibili al gruppo associativo oltre che di un tentativo di omicidio.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato cinque motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il reato di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEo mafioso.
Esaminando dettagliatamente gli argomenti valorizzati dal Tribunale del riesame, il ricorrente ha enucleato plurimi aspetti di criticità, sottolineando che:
viene data per presupposta l’esistenza di una sorta di confederazione tra gruppi RAGIONE_SOCIALE, nonostante questi avessero una loro autonomia e, quindi, anche una contrapposizione di interessi;
l’aggregazione dei tre gruppi non descriverebbe una stabile RAGIONE_SOCIALE, quanto piuttosto una mera condivisione di intenti in occasioni di specifiche e temporanee esigenze, tant’è che la stessa ordinanza fa riferimento all’esigenza di fare fronte comune in occasione di momenti di “fibrillazione o emergenza” e nella contrapposizione con clan operanti in zone limitrofe;
non viene descritta un’attività diversa ed ulteriore rispetto a quella concernente il traffico di stupefacente, sicchè mal si comprenderebbe la ragione di una duplicazione di associazioni, l’una qualificata ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. e l’altra integrante l’ipotesi di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
difetterebbe la prova di un effettivo predominio sul territorio e più in AVV_NOTAIO, non risulterebbero delineati i requisiti tipici dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEo mafioso e, cioè, della capacità di realizzare quella condizione di AVV_NOTAIO assoggettamento;
i collaboratori di giustizia non avrebbero affatto riferito di una RAGIONE_SOCIALE
unitaria, avendo piuttosto riferito di tre gruppi autonomi e antagonisti, che solo in determinate occasioni avevano agito di comune accordo.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria riferita al reato di cui all’art. 74 d.P.R. citat
Il ricorrente replica gli argomenti già esposti in precedenza, ribadendo che non si tratterebbe di un’unica RAGIONE_SOCIALE, posto che ciascuno dei vertici gestiva il traffico di stupefacenti mediante propri gruppi criminali. Inoltre, se vi fosse stat un effettivo collegamento tra l’RAGIONE_SOCIALE ex art. 416-bis cod. pen. e quella dedita al traffico di stupefacente, non si comprende la ragione per cui non vi sia piena identità soggettiva degli associati.
Si afferma che la stessa ordinanza impugnata incentra l’attività di traffico di stupefacenti intorno a COGNOME ed al suo gruppo, con la conseguenza che se ne sarebbe dovuta trarre l’estraneità all’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 D.P.R. citat di COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa con riguardo al reato di RAGIONE_SOCIALE dedita al traffico di stupefacente.
Assume la difesa che l’aggravante sarebbe stata riconosciuta esclusivamente in virtù della appartenenza del ricorrente ad entrambe le associazioni, ipotizzando la strumentalità di quella dedita al traffico di stupefacenti rispetto al sodaliz RAGIONE_SOCIALE. Peraltro, si contesta la stessa configurabilità dell’aggravante nei confronti di un soggetto che è già indicato quale associato ex art. 416-bis cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo, deduce il vizio di motivazione relativamente alla gravità indiziaria rispetto al tentato omicidio commesso ai danni di COGNOME e COGNOME (capo 115) ed ai connessi reati in materia di armi.
Sostiene la difesa che la ricostruzione dell’intera vicenda non dimostrerebbe affatto il ruolo di mandante di COGNOME, difettando elementi specifici dai quali desumere che questi avrebbe fornito il suo placet all’esecuzione dell’agguato.
Peraltro, ad avviso della difesa, il reato era maturato all’internoct;rapporti conflittuali, legati al traffico di stupefacente, che vedeva direttamente interessati COGNOME e COGNOME, con esclusione di un diretto coinvolgimento dell’RAGIONE_SOCIALE che si assume essere capeggiata dal ricorrente. COGNOME, in buona sostanza, gestiva in autonomia la cosiddetta “piazza di spaccio della sposa” in relazione alla quale erano insorti i contrasti con COGNOME, il che escluderebbe l’interesse stesso del ricorrente ad ingerirsi nel tentato omicidio legato a vicende che esulavano dagli affari gestiti dall’RAGIONE_SOCIALE.
2.5. Con il quinto motivo, infine, si deduce la mancanza di motivazione in
ordine alla gravità indiziaria per il reato di estorsione contestato al capo 77-bis).
Evidenzia il ricorrente che il Tribunale, pur investito della predetta doglianza, non avrebbe fornito alcuna motivazione in risposta alle censure proposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
Il primo motivo contrasta la gravità indiziaria relativa alla ritenuta esistenza di una sorta di confederazione di gruppi RAGIONE_SOCIALE autonomi, tutti operanti nella zona dei “Quartieri spagnoli”, destinata a dare corpo alla struttura associativa descritta al capo 1) della rubrica.
2.1. Sostiene il ricorrente che, a prescindere dalla carente dimostrazione circa l’effettiva sussistenza dell’aggregazione, questa non potrebbe dar luogo ad una autonoma RAGIONE_SOCIALE, nella misura in cui il vincolo non sarebbe finalizzato alla realizzazione di un disegno criminoso unitario.
L’RAGIONE_SOCIALE contestata al capo 1), pertanto, non agirebbe se non in concomitanza con specifiche esigenze comuni dei singoli gruppi che la compongono, come nel caso della contrapposizione con gruppi antagonisti, ma al di fuori di singole e specifiche evenienze il sodalizio difetterebbe del requisito essenziale della unitarietà dello scopo.
2.2. L’assunto difensivo all’evidenza non coglie nel segno.
Invero, il Tribunale ha fornito plurimi ed oggettivi elementi sui quali fondare la gravità indiziaria, richiamando in primo luogo le dichiarazioni rese dai collaboratori i quali hanno concordemente riferito della gestione delle attività illecite da parte di un gruppo unitario, all’interno del quale erano individuabili tr diverse componenti, ciascuna delle quali riferibili a COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME
L’esistenza di gruppi all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE maggiore, tuttavia, non esclude la configurabilità di quest’ultima, nella misura in cui sono stati individuati elementi sintomatici di una stabilità organizzativa e funzionale dell’RAGIONE_SOCIALE unitaria.
Di ciò è stata data adeguata evidenza facendo leva su determinati episodi, tra i quali spicca quello concernente le recriminazioni di COGNOME nei confronti di COGNOME per le modalità di gestione degli interessi dell’RAGIONE_SOCIALE nel periodo in cui quest’ultimo se ne era interessato, stante la detenzione del primo; situazione fattuale questa che va letta congiuntamente alle emergenze immediatamente successive al detto momento di fibrillazione, dovendosi apprezzare anche le
ulteriori argomentazioni spese dal Tribunale nel mettere in evidenza il superamento delle difficoltà immediatamente successive al venir meno della detenzione del COGNOME (si veda dal primo capoverso di pagina 10).
Ne consegue l’immediata rilevanza indiziaria dell’intera vicenda in questione, nei suoi momenti di conflittualità e successiva riappacificazione, perché, in termini di piena condivisibilità, ritenuta coerentemente sintomatica dell’esistenza di un gruppo unitario e stabilmente operante, vieppiù considerando il perimetro dell’approfondimento cognitivo correlato all’attuale fase cautelare.
Significativo è anche il fatto che, nei colloqui intercettati e richiamat nell’ordinanza impugnata, gli associati si esprimano facendo chiaramente riferimento all’RAGIONE_SOCIALE nella sua interezza, dimostrando di aver piena contezza dell’esistenza di un’entità stabile e sovraordinata rispetto ai singoli gruppi operanti sul territorio.
Altrettanto dicasi per l’accertata esistenza di una cassa comune, con la quale si garantisce assistenza agli associati e si sostengono le spese legali per gli affiliati coinvolti in vicende giudiziarie (si veda pagina 15 dell’ordinanza).
In conclusione, deve ritenersi che il Tribunale, con motivazione logica ed immune da censure, ha ritenuto l’esistenza di un’unica RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, stabilmente operante nella zona dei Quartieri spagnoli ed avente quale finalità la commissione di una serie indeterminata di reati, spazianti dalle estorsioni fino al traffico di stupefacenti, tutti commessi avvalendosi dell’indiscusso controllo del territorio. Il fatto, poi, che all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE siano s individuati tre gruppi aventi uno spazio di autonomia, ciascuno dei quali facente capo ad un referente che, a sua volta, assume il ruolo di vertice all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE unitaria, non è un dato di per sé incompatibile con la configurabilità del reato.
Né può essere fonte di incertezza il fatto che vi possano essere associazioni di RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE che operino a più livelli, nell’ambito del medesimo territorio. Ferma restando la necessità di una puntuale verifica in fatto, la giurisprudenza ha già avuto modo di riconoscere che è possibile la simultanea partecipazione a più sodalizi criminosi, in specie quando una delle associazioni sia costituita con il consenso dell’altra e operi sotto il suo controllo oppure sia a questa legata da vincolo federativo (Sez.1, n. 25727 del 5/6/2008, Micheletti, Rv. 240470).
2.3. Infine, non pare alla Corte suscettibile di rilievi utilmente prospettabili questa sede, ancor più alla luce della mera cognizione cautelare, il tema della possibile e concomitante configurabilità, nel caso a mano, delle due associazioni, quella di RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1) e quella finalizzata al narcotraffico
di cui al capo 2 (all’interno della quale, secondo l’impostazione seguita dal provvedimento genetico di adozione della misura, risulterebbe assorbita l’imputazione di cui al capo 2 bis), pure a fronte della individuazione di condotte illecite primariamente riferibili al programma criminale della struttura sanzionata ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Certa, in tesi, la concomitante configurabilità delle due realtà associative, ciò che assume rilievo è la riscontrata verifica che il sodalizio RAGIONE_SOCIALE impegnato anche nell’attività di narcotraffico, pur quando questa ne sia il principale strumento di profitto, utilizzi il metodo mafioso per esercitare una sfera di predominio in un determinato contesto territoriale in termini tali da esondare l’ambito esclusivo e tipico di quel determinato settore illecito, perché destinato ad implicare plurimi momenti di operatività, involgenti iniziative di matrice criminale di natura eterogenea e più articolata, non esclusivamente riconducibili alla commercializzazione illecita di sostanze stupefacenti.
E in questa cornice il provvedimento impugnato non merita censure perché delinea momenti di assoluto controllo del territorio, finalizzato ad interrelazioni criminali all’evidenza più ampie rispetto al mero contesto inerente al narcotraffico. In tali termini vanno apprezzati, alla luce di una valutazione complessiva e non frammentata dei relativi momenti indiziari, i riferimenti al propalato del collaborante NOME riportati dalla pagina 5; le captazioni riportate dalla pagina 11, anche con riguardo all’oggetto dei “summit” occorsi tra i vertici dei rispettivi gruppi; gli episodi riportati alla pagina 13, compreso quello inerente l’attentato alla caserma Pastrengo e all’importanza del ruolo assunto soprattutto dal COGNOME nel convincere gli autori a costituirsi perché la relativa latitanza poteva essere deleteria per i comuni affari criminali del sodalizio in conseguenza della maggiore attenzione che le forze dell’ordine avrebbero apprestato in quel determinato contesto temporale e territoriale.
Il secondo motivo di ricorso ripropone doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle finora esaminate, pur se riferite alla diversa RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di stupefacenti.
Di contro, va rimarcato come l’ordinanza gravata abbia dato atto dell’esistenza di un’organizzazione appositamente deputata allo spaccio al dettaglio, ma anche alla vendita di grossi quantitativi di droga, nonché della disponibilità di locali, mezzi e di associati cui sono attribuiti ruoli specifici in or a tale attività illecita (si veda da pagina 16).
Viene fornito, pertanto, un quadro fattuale dal quale emerge l’esistenza di una struttura dedita al traffico di stupefacente che, evidentemente, costituiva uno dei
principali settori di interesse dell’attività illecita anche dell’RAGIONE_SOCIALE.
Né è condivisibile la tesi difensiva secondo cui l’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 D.P.R. citato farebbe capo al solo COGNOME.
Il Tribunale ha, infatti, ampiamente illustrato le ragioni da cui ha dedotto il coinvolgimento (quantomeno) paritario del ricorrente oltre che di COGNOME, spiegando che – anche sulla base delle intercettazioni – è emerso come questi partecipassero alla suddivisione degli utili ed utilizzassero l’RAGIONE_SOCIALE al fine di procurarsi sostanza stupefacente destinata sia ad essere ceduta ad altri gruppi, sia ad essere smerciata nelle piazze di spaccio direttamente gestidai predetti. (
I vertici dell’RAGIONE_SOCIALE, inoltre, concordavano gli acquisti di stupefacente, gestivano i rapporti di credito e debito, stabilivano i quantitativi di droga da assegnare a ciascuna piazza di spaccio e concordavano le forme di reazione agli indebiti tentativi di soggetti, non autorizzati dall’RAGIONE_SOCIALE, di spacciare nel territorio dei “Quartieri spagnoli” (si veda la pagina 21 dell’ordinanza).
Il terzo motivo, con il quale si contrasta la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen riferita alla partecipazione associativa di cui al capo 2), è inammissibile per carenza di interesse.
Il ricorso in esame non affronta il tema delle esigenze cautelari né quello della correlata adeguatezza della misura adottata; non mette in evidenza, inoltre, possibili profili di incidenza della censura in questione rispetto ai predetti temi d giudizio, nel caso sostenuti dalla doppia presunzione di legge prevista dal comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. in ragione dei titoli cautelari contestati ai capi 1) 2).
In questa cornice, è facile evidenziare come, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame contrastando la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o meno delle stesse non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull'”an” o sul “quomodo” della cautela, la legittimità della disposta misura, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l’esclusione della aggravante contrastata non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep.2023,Rv. 284489).
Per quanto concerne il motivo di ricorso relativo alla gravità indiziaria in ordine al tentato omicidio di NOME COGNOME e NOME COGNOME, si rileva che la
ricostruzione in fatto contenuta nell’ordinanza cautelare non presenta vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Il Tribunale ha ricostruito le fasi precedenti il tentato omicidio, dando conto delle ragioni della contrapposizione tra i predetti e NOME COGNOME e mettendo in evidenza: la consegna di un’arma con relativo caricatore a NOME; il sopraggiungere di plurimi soggetti armati; l’incontro tra NOME ed COGNOME, COGNOME e COGNOME che ebbe a precedere l’attentato omicidiario; l’immediata conseguenzialità cronologica tra siffatti contesti preparatori e il tentato omicidio di COGNOME.
Il tutto all’interno di una cornice logica coerente, offerta dalle precipue dinamiche criminali delle due associazioni partecipate dal ricorrente in posizione apicale e dalla argomentata esigenza dei sodali di reagire al tentativo di COGNOME di opporsi al versamento della quota settimanale dovuta a COGNOME per poter spacciare nella piazza, dal medesimo controllata (pagina 30 dell’ordinanza) ma pur sempre ricompresa nel più ampio dominio riferibile ai due contesti associativi in contestazione (da qui la contestuale presenza dei tre esponenti di vertice, compreso il ricorrente, nei frangenti immediatamente precedenti l’azione criminale in contestazione).
Il ricorrente attinge del tutto inadeguatamente il percorso logico, sopra sintetizzato, tracciato dal Tribunale nel confermare, anche per le imputazioni di cui ai capi 114) e 115), il giudizio di gravità indiziaria reso dall’ordinanza gravata da riesame.
Si limita, infatti, ad offrire una ricostruzione alternativa dei fatti, pr tuttavia, di riscontri nella descrizione fornita dall’ordinanza impugnata, senza addurre vuoti o effettive incongruenze del motivare destinate ad inficiare la valutazione indiziaria conformemente spesa dai giudici della cautela.
In definitiva, dunque, propone una diversa chiave di lettura dell’accaduto, all’evidenza distonica rispetto ai temi prospettabili in sede di legittimità.
E’ parimenti inammissibile l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’assenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato di estorsione contestato al capo 77-bis).
Parte ricorrente, infatti, non ha in alcun modo precisato il tenore delle doglianze pretermesse dal Tribunale, limitandosi ad addurre il difetto di motivazione ma trascurando di argomentare sulla specificità dei rilievi prospettati con il riesame in relazione a siffatta imputazione e sulla rilevanza delle censure proposte rispetto al portato della valutazione resa nel provvedimento di applicazione della misura.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94 comma Iter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 dicembre 2023 GLYPH