Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23794 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Policoro 1’11/04/1973
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avv. COGNOME NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che ha
concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Potenza, sezio per il riesame, ha confermato l’ordinanza del 22 ottobre 2024 con cui il Giud per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha applicato nei confront NOME COGNOME la misura della custodia in carcere per plurimi reati, incen sull’accusa di avere svolto il ruolo di “reggente”, in esecuzione delle diretti fratello NOME, detenuto in carcere, in seno ad una associazione di sta mafioso, finalizzata ad esercitare il controllo della pesca nel tratto di mare della costa lucana tra Metaponto e Nova Siri, oltre che il controllo del traff sostanze stupefacenti.
La misura è stata disposta nei suoi confronti per i capi 1 (416-bis cod. pe 27,29 (56, 110, 629, 416-bis.1 cod.pen. per le estorsioni tentate e consumate danni dei pescatori pugliesi e calabresi), 39 (art. 337 cod. pen. per il re resistenza a pubblico ufficiale, in occasione dei sopralluoghi eseguiti dai carabi presso la loro struttura abusiva), 42 (artt. 612 e 581 cod. pen., per minacciato e malmenato NOME COGNOME come punizione allo stesso inflitta per ave consentito di pescare nella zona di mare loro interdetta ad alcuni pesca calabresi non autorizzati), 49 (artt. 633 e 639-bis cod. pen., per occupan abusiva della struttura realizzata sulla spiaggia di Policoro), 50 (art. 349 co per violazione dei sigilli relativi alla predetta struttura balneare), 51 (a 629 e 416-bis.1 cod. pen., per avere costretto NOME COGNOME, titolare di stabilimento balneare a pagare tremila euro per ampliare l’area della concessione con una nuova fila di ombrelloni), 53 (artt.110, 624 e 625 cod. pe per il furto di acqua con allaccio non autorizzato alla rete idrica, correla struttura abusiva di cui al capo 49 che precede), 57 (artt.110, 629 cod. pen. il reato di estorsione ai danni di NOME COGNOME, costretto a pagare 5 mila per poter svolgere la propria attività commerciale), 58 (artt. 582 e 583, 416-b cod.pen., per il reato di lesioni in danno di NOME COGNOME nel contesto d regolamento di conti), 61 (artt. 110, 513-bis, 416-bis.1 cod.pen., per il re concorrenza illecita realizzata ai danni dei pescatori a cui veniva impedit pescare nella zona di mare loro riservata, con la minaccia di conseguenze se avessero fatto senza pagare una quota del prezzo del pescato), ca 70,75,80,81,82,83,84 (per i reati di cui agli artt. 110, 629 cod.pen., relati estorsioni desunte dai colloqui in carcere di NOME COGNOME per recuperar somme necessarie di sua spettanza).
Nell’atto a firma dei difensori di fiducia, COGNOME Daniele ch l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai s dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione per non avere i Tribunale proceduto a vagliare le deduzioni difensive sottopostegli in sede riesame con analitica memoria, essendosi limitato a riportare tramite la tecn del copia-incolla il contenuto dell’ordinanza cautelare emessa dal G.i.p., che g buona parte aveva motivato per relationem, facendo propri i contenuti della richiesta del p.m. che a sua volta era un compendio delle informative di Poli Giudiziaria.
Nel corpo del motivo vengono riprese le censure che erano state sottoposte al riesame sui diversi punti afferenti: 1) epoca remota delle condanne emesse n confronti di alcuni degli esponenti della famiglia COGNOME risalenti al 2001;
numerose pronunce di assoluzione dall’accusa di associazione mafiosa emesse negli anni seguenti per gli stessi fatti; 3) la mancata verifica dell’attendib collaboratori di giustizia, sia sotto il profilo della loro attendibilità intr dell’assenza di riscontri estrinseci, oltre che della mancata contestualizza temporale delle loro dichiarazioni riferite al passato; 4) la mancata disamina intercettazioni, che sono state genericamente richiamate attraverso le sin operate dalla Polizia Giudiziaria, senza un vaglio della loro corretta interpretaz 5) la omessa indicazione degli elementi di prova a supporto del ruolo svolto NOME COGNOME scarcerato il 2 ottobre 2020 dopo aver scontato una pena di anni.
2.2. i’iolazione di legge penale e vizio di motivazione per avere il Tribu omesso di motivare o fornito una motivazione illogica in ordine ai reati estorsione e di concorrenza illecita aggravati dal metodo mafioso, per non a fornito risposto alle censure difensive, sempre se non attraverso un gener richiamo alle risultanze ricopiate nell’ordinanza, senza valutare l’attendibil collaboratori in ragione dei contenuti riferiti a acquisizioni processuali o processualmente conosciute.
2.3. Con l’ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione i ordine alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari, non ancorata ad valutazione della pericolosità in concreto, da escludersi in considerazione tempo decorso dall’epoca cui si riferiscono gli indizi a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza ed in parte inammissibilità di tutti i motivi dedotti.
Si deve premettere che / , sebbene le ragioni poste a sostegno del rigetto della richiesta di riesame siano state esposte con ampi richiami alle informative di pol giudiziaria riprodotte nel corpo della motivazione che ne appesantiscono non poc la lettura, tuttavia, nessuna lacuna può essere ravvisata nelle risposte forni deduzioni difensive, pur avendo il Tribunale adottato un modello di motivazion non immune da critiche per l’inutile sovrabbondanza della parte descrittiva de fonti di prova a discapito di una disamina più snella ed essenziale, limitata al della specifica posizione del ricorrente.
La riproduzione del contenuto dell’ordinanza del G.I.P. diventa patologica so allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche eccepite dalla difesa nel corso del riesame.
Una volta soddisfatti i parametri dell’autonomia della motivazione, risu insussistente la dedotta nullità ex art. 125 cod. proc. pen. del provvediment
assenza di motivazione, potendosi ritenere effettuato dal Tribunale lo scrutinio contenuti dell’ordinanza genetica, avendo dato conto delle deduzioni difensive, n rispetto dei criteri del modello di motivazione cui deve conformarsi og provvedimento giurisdizionale.
Ciò premesso si deve rilevare la genericità dei motivi dedotti d ricorrente, rivolti a prospettare una diversa lettura del compendio indiziario, consentita in questa sede.
Il ricorrente reitera deduzioni formulate in sede di riesame sen confrontarsi con la motivazione nella quale è stato posto in luce che l’esistenz sodalizio mafiosoyoltre ad essere stata accertata in plurime sentenze /è sorretta da una mole rilevante di intercettazioni che ne riscontrano l’operatività in termi attualità.
Più in particolare il controllo mafioso della pesca nel tratto di mare jo interessato è desumibile in modo inequivoco dalle intercettazioni richiamat nel ordinanza / oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Non vengono prese in considerazione dal ricorrente le numerose intercettazioni opportunamente richiamate nel corpo della motivazione dell’ordinanza impugnata che confermano e riscontrano quanto riferito dai f collaboratori di giustizia sùlla egemonia esercitata dalle famiglie degli Scarc Policoro e degli COGNOME di Scanzano Ionico sulle attività della pesca nella zo mare interessata da Pisticci a Nova Siri, con le intimidazioni rivolte ai pesc calabresi e pugliesi provenienti da altri comuni per imporre loro il divieto di pe a meno di accettare di versare un “obolo”, consistente nella consegna di una par del pescato o in una somma di denaro.
Molteplici sono i riferimenti nella corposa ordinanza alle esternazioni de forza di intimidazione mafiosa esercitata dalle due famiglie confederate tra lo incentrate sia su rappresaglie violente contro coloro che non obbediscono alle l imposizioni e sia attraverso la reputazione criminale dei capimafia che sebbe detenuti in carcere continuano a manifestare all’esterno la propria prepotenza, particolare di COGNOME NOME e di COGNOME Daniele (odierno ricorrente).
Nella motivazione dell’ordinanza viene dato correttamente rilievo anche all convocazione del 2 settembre 2023, giorno in cui viene filmato l’incontro con pescatori pugliesi ai quali viene ribadito il divieto di pescare entro i 120 metri costa, come emerge dalle intercettazioni richiamate e riprodotte puntualmente i modo analitico nelle numerose pagine di cui si compone il provvedimento impugnato.
Significative sono le intercettazioni che danno conto del controllo mafioso ch si estende anche alle attività di ristorazione connesse alla pesca per i divieti i
ai gestori dei ristoranti della zona / ai quali è impedito di rifornirsi presso venditori diversi da quelli autorizzati dalle due famiglie che pretendono di imporre una so di monopolio nel mercato ittico della zona.
Vi sono plurimi riferimenti alle intercettazioni che dimostrano come l Cooperativa “RAGIONE_SOCIALE” fondata dalle due famiglie mafiose per la tutela della pes dagli abusivi che non rispettano le regole, rappresenti in realtà solo uno sche formale per dissimulare le estorsioni poste in essere ai danni degli altri pesc costretti a rinunciare a pescare nella loro zona di competenza, con la minaccia subire pestaggi o danneggiamenti alle loro imbarcazioni.
In tale quadro si inseriscono anche le estorsioni ai danni di imprenditori d zona che sono costretti a versare somme di denaro quale contributo per sostener le spese legali del capo-mafia NOME COGNOME, che trovano indubbio riscont nelle intercettazioni dei colloqui in carcere tra il predetto NOME (il boss figli NOME e NOME COGNOME, che si occupano di recuperare le somme di denaro direttamente o tramite gli altri associati incaricati dell’esecuzione estorsioni.
La difesa non si confronta con la disamina indiziaria svolta dalla ordinanza, cominciare dalla valenza sintomatica della vicenda ai danni dell’imprendito NOME COGNOME (v. pg. 259 e ss.) t in relazione allo stato di terrore in cui gli COGNOME facevano vivere coloro che si opponevano al loro volere.
Vengono valorizzati quali ulteriori manifestazioni della forza di intimidazione pestaggi avvenuti in pieno centro abitato (nei mesi di giugno 2023 e 2024), c contribuiscono a supportare la fama criminale-mafiosa degli COGNOME, e le ingerenz nell’azienda RAGIONE_SOCIALE con le assunzioni obbligate di soggetti indicati dalla fam COGNOME.
Ulteriori elementi di conferma del controllo mafioso del territorio vengon desunti in modo non illogico dalle intercettazioni che dimostrano il ruolo svo dagli COGNOME nella gestione delle vendite giudiziarie e pon riferimento ai rap con le istituzioni ampio risalto viene dato in modo non illogico anche all’epis del c.d. inchino del 15 agosto 2024 durante la festa della processione de “Madonna del Mare con le barche” avvenuto davanti allo stabilimento balneare degli Scarci.
Il variegato quadro in tal modo delineato dal Tribunale dà conto tutt’alt che illogicamente della rilevanza probatoria delle intercettazioni ritenuta a ra di gran lunga superiore a quella delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizi concorrono sinergicamente a dimostrare come l’attività del sodalizio non cessata dopo l’arresto dei capi (COGNOME NOME e COGNOME Daniele), ma proseguita con la riproduzione delle stesse dinamiche criminose che ne avevano già giustificato l’inquadramento nella fattispecie dell’associazione di tipo mafi
Neppure colgono nel segno le censure difensive in merito alla integrazione del delitto di concorrenza illecita di cui all’art. 513-bis cod. pen. aggravato ai sensi 461-bis.1 cod. pen., essendo state correttamente evidenziate le caratteristiche del sistema mafioso attraverso il quale veniva imposto un regime monopolistico sull’attività della pesca a danno dei pescatori ai quali era vietato di accedere nelle zone di mare individuate dall’associazione mafiosa, imponendo il pagamento di un “obolo”, consistente in una parte del pescato o nel versamento di una somma di denaro. dell’art.
Vengono scrutinate le numerose intercettazioni che attestano come COGNOME NOME abbia assunto il ruolo di reggente dell’associazione, al posto del fratello NOME, detenuto in carcere.
Significative sono le conversazioni che riscontrano gli accordi e le discussioni intercorse tra NOME COGNOME una volta libero, e gli altri sodali, in particolare con NOME COGNOME che aveva svolto lo stesso ruolo di reggente prima della liberazione di NOME, e che viene messo da parte per volontà del capomafia ancora detenuto.
Ritiene questo Collegio che, rispetto all’articolato ragionamento espresso dalla ordinanza impugnata – che si avvale di un amplissimo compendio indiziario esposto secondo la sua molteplicità e convergenza sul tema centrale sul quale si appunta il ricorso – le censure, volte soprattutto a inficiare il profilo della esteriorizzazio mafiosa del gruppo, risultano genericamente proposte anche per inammissibili ragioni in fatto, secondo una valutazione parcellizzata e senza specifico confronto con le ragioni poste a base della ordinanza impugnata che – al di là della collocazione teorica – ha correttamente individuato lo stigma mafioso del gruppo facente capo ài fratelli NOME e NOME COGNOME proveniente dalla loro condanna per associazione mafiosa ed espresso nel tempo, soprattutto attraverso il controllo territoriale e dei settori economici sopraindicati, facendo valere una perdurante qualità criminale mafiosa, come documentato dai reati-fine oggetto di specifica contestazione la cui realizzazione converge nel delineare – senza incorrere in vizi logici e giuridici – la qualità mafiosa della compagine associativa.
Non coglie nel segno neppure l’insistito rilievo difensivo in ordine alla mancanza – o isolata esistenza – di condotte violente a carico del ricorrente dovendosi ribadire, in ogni caso, che, ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, è necessario che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo (Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278617), come nel caso di specie, in cui risulta indiziariamente provato che l’organizzazione è
stata in grado concretamente di porre in pericolo l’ordine pubblico e l’ordine economico, segnatamente con riguardo al libero esercizio dell’attività economica.
Come pure generico è il richiamo di precedenti decisioni giudiziarie assolutorie o il rinvio al successivo editto accusatorio espresso nella richiesta di giudizio immediato.
In conclusione, l’ordinanza opera correttamente l’inquadramento giuridico della associazione mafiosa quale “gruppo mafioso a soggettività differente” (v. pag. 456 e ss.), richiamando il recente orientamento espresso da Sez. 2 n. 24901 del 15/5/2024, De Cotiis, RV. 286689).
Quanto alla aggravante mafiosa, la censura è generica rispetto sia alla ritenuta sussistenza e operatività del gruppo mafioso sia alle singole ipotesi in cui è stata contestata, rispetto alle quali solo conclusivamente è riassunta la valutazione rispetto alla duplice contestazione a pag. 464 e seg. della ordinanza impugnata.
Anche i motivi sulle esigenze cautelari appaiono infondati, trovando applicazione per i titoli di reato per cui si procede la duplice presunzione di pericolosità e adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.
A fronte di tale dato, le censure del ricorrente a sostegno del superamento della presunzione sono state articolate senza considerare che l’intraneità alla cosca mafiosa è stata argomentata in termini di attualità sulla base della ripresa delle stesse dinamiche associative che avevano caratterizzato l’associazione prima dell’arresto di COGNOME NOME e di COGNOME NOME.
Si tratta, in definitiva, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 94comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2025
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Il Presidente