Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46223 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46223 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’ONOFRIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dei difensori del COGNOME NOME, AVV_NOTAIO E NOME COGNOME, che hanno chiesto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/02/2023 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal COGNOME NOME, confermando l’ordinanza Gip del Tribunale di Catanzaro del 09/12/2022, che ha applicato all’odierno ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui al capo A) della richiesta di applicazione di misura cautelare, perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., nello specifico quale partecipe della cosca COGNOME, rappresentativa della locale di Sant’Onofrio.
Il COGNOME, per mezzo dei propri difensori, ha presentato ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso.
2.1. Violazione di legge e vizio della GLYPH motivazione perché manifestamente illogica e/o contraddittoria in relazione agli art. 187 e 273 cod. proc. pen, nonché in relazione all’art. 416-bis cod. pen.; manca qualsiasi effettiva individuazione di seri elementi indiziari a carico del COGNOME, con particolare riferimento alla sua intraneità alla cosca COGNOME; gli elementi richiamati dal Tribunale si riferivano a vicende meramente personali (partecipazione ad un matrimonio e trasferte in territorio piemontese) e non erano affatto indicative della partecipazione alla associazione indagata; manca qualsiasi sentenza definitiva quanto alla realtà investigata; né è stata considerata la permanenza del vincolo attesa la lunga carcerazione patita dal COGNOME; il Tribunale ha circoscritto l’imputazione associativa al periodo 2007/2008, elemento inconciliabile con la detenzione; le propalazioni dei collaboratori sono state prese in considerazione in modo apodittico, in assenza assoluta di riscontri e sulla base di mere dichiarazioni de relato, che non hanno effettivamente ricostruito la messa a disposizione del ricorrente, anche considerato che nessuno dei collaboratori ha avuto possibilità o occasione di conoscerlo personalmente; non risulta effettivamente provata alcuna frequentazione o comunanza di interessi; il Tribunale non si è avveduto di un dato temporale incontestabile incompatibile con la ritenuta ricorrenza di un quadro di gravità indiziaria.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica o contraddittoria in relazione agli artt. 273 e 275 cod. proc. pen.; anche il tema delle esigenze cautelari è stato affrontato in modo apodittico; è stata ritenuta la ricorrenza delle esigenze cautelari esclusivamente sulla base della contestazione associativa; eppure il Tribunale ha richiamato come elemento significativo la attribuzione di una dote elevata di ‘ndrangheta senza specificare in alcun modo di che dote si tratta, in che modo acquisita; il trascorso di un tempo considerevole rispetto ai fatti contestati, da collocare negli anni 2007/2008, l’indagato avrebbe dovuto essere ritenuto meritevole di un maggior credito fiduciario; l’ampia forbice cronologica tra i fatti contestati e la misura applicata imponeva una specifica motivazione del Tribunale del riesame di fatto mancante.
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La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell’art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale viene rilevata una contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al capo A) occorre rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del COGNOME.
Il Tribunale del riesame ha rilevato, infatti, che l’analisi delle plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oltre alle altre attività d’indagine espletate, quanto agli spostamenti e contatti del ricorrente con personaggi di spicco della cosca COGNOME e nell’interesse della stessa, rende evidente l’emersione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato contestato al capo A), essendo emersa, anche per conoscenza diretta: – la caratura RAGIONE_SOCIALE del COGNOME; – il suo ruolo ridefinito nell’ambito delle dinamiche di scontro tra la cosca COGNOME e la cosca RAGIONE_SOCIALE, grazie all’intervento del gruppo RAGIONE_SOCIALE; – i plurimi ed inequivoci riconoscimenti fotografici dello stesso da parte di numerosi collaboratori di giustizia (pag.5); – la chiara ricostruzione del ruolo e funzione ricoperta nell’ambito del contesto criminale indagato, anche durante un periodo di lunga detenzione con ripetuti contatti con esponenti di spicco della RAGIONE_SOCIALE indagata (contatti con la RAGIONE_SOCIALE NOME come riferito sia dall’NOME Bartoloneo, pag. 5, che dal COGNOME, pag. 4); – l’espletamento di attività di riconosciuta rilevanza nell’ambito della cosca in correlazione con il suo essere titolare di una dote di spessore, come riscontrato direttamente dai collaboratori e confermato agli stessi da persone con ruolo rilevante nella RAGIONE_SOCIALE criminale di riferimento (dichiarazioni di COGNOME COGNOME, che descriveva l’evoluzione dei rapporti tra le diverse anime e gruppi della RAGIONE_SOCIALE indagata e il riposizionamento in ruolo di vertice del ricorrente;
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elementi questi confermati in modo analitico e puntuale da COGNOME NOME ed anche da COGNOME NOME, che forniva elementi di riscontro estremamente puntuali quanto al ruolo ed attività svolte dal ricorrente in considerazione degli stretti legami familiari e non con COGNOME NOME e COGNOME NOME); – il riscontro di tale ruolo e funzione anche per quanto direttamente percepito da alcuni collaboratori grazie ai dialoghi con il NOME per come riferito sia dalla COGNOME, che dal COGNOME nel diverso contesto che lo riguardava; – le plurime trasferte in Piemonte (non in una sola occasione come sostenuto dalla difesa), anche in contesti estremamente significativi; – la presenza di una ampia serie di conferme in diverse indagini relative alla ricostruzione del contesto ‘ndranghetistico di riferimento; – l’accertata presenza della cosca COGNOME, evidenziata già con sentenze definitive nel periodo 1996 e confermata dalle prime sentenze intervenute nelle operazioni denominate Rinascita-Scott, Rinascita 2Dedalo, con evidente e sostanziale radicamento sul territorio della RAGIONE_SOCIALE criminale indagata.
2.1. Con argomenti logici ed articolati, che non si prestano a considerazioni di contraddittorietà o illogicità, il Tribunale ha ampiamente ricostruito la ricorrenza di un quadro di decisa gravità indiziaria. A fronte dell’articolata motivazione del Tribunale del riesame, il ricorrente nel denunciare una manifestamente illogica e contraddittoria considerazione e valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, non ha assolto effettivamente l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496-01, Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2919, Rv. 278001-01), mentre ripropone una mera lettura alternativa degli stessi elementi di merito oggetto di considerazione da parte del Tribunale del riesame.
In tal senso, giova ribadire il costante principio che chiarisce come, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di
quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01, Sez. F. , n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 24869801). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01).
3. Le stesse considerazioni valgono in ordine al secondo motivo di ricorso. In presenza di una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, il ricorrente propone di fatto una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati, anche quanto al profilo del c.d. tempo silente per sostenere l’assenza di esigenze cautelari. In tal senso, il giudice a quo, ha rilevato che quanto alle esigenze cautelari doveva essere richiamata la portata della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale la difesa, alla quale spettava fornire prova del fatto che non sussistano esigenze cautelari o che le stesse non impongano l’applicazione della misura più afflittiva, non aveva fornito alcun elemento di valutazione in senso favorevole al COGNOME. È stata, quindi, correttamente ritenuta la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, tenuto conto delle caratteristiche della condotta oggetto di contestazione e della personalità dell’indagato, attesa la contestazione allo stesso elevata per il reato di associazione ex art. 416-bis cod. pen., reato permanente che può non essere considerato solo in caso di reale recesso dal consorzio dell’associato, dovendosi ritenere non significativa la mancata commissione di reati fine per un certo periodo (non potendosi da ciò desumere l’avvenuta rescissione del legame con la associazione). Nello stesso senso il Tribunale ha correttamente ritenuto che nessuna particolare rilevanza poteva essere attribuita alla detenzione subita dal COGNOME, sia perché normalmente considerata dalla RAGIONE_SOCIALE di riferimento quasi come un evento ineluttabile, che tenuto conto della condotta posta in essere dal ricorrente, il quale, non appena uscito dal carcere, poneva immediatamente contatti con i propri sodali (con i quali
aveva mantenuto stretti rapporti anche durante la detenzione), avviava nuove attività nell’interesse della associazione con un ruolo di particolare rilievo nel coordinare gli interessi della casa madre con locali piemontesi, con ciò evidenziando proprio la sua intraneità all’associazione, oltre che l’evidente messa a disposizione della stessa.
Il Tribunale, inoltre, osservava come non potesse ritenersi significativo il tema posto dalla difesa relativo al c.d. tempo silente; in tal senso sono stati evidenziati, in modo logico ed argomentato, univoci, rilevanti e riscontrati collegamenti attivi del COGNOME con soggetti operanti nelle cosche di riferimento, per cui ove non sottoposto a misura cautelare potrebbe continuare ad avere rapporti con soggetti collegati all’associazione e commettere reati della stessa specie. Il tempo al quale si riferiva la parte ricorrente, dunque, non è stato considerato in tal senso significativo di un allontanamento dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendosi al contrario manifestato un continuo collegamento con la stessa, anche al termine del periodo di detenzione (Sez. 5, n. 31614 del 13.10.2020, Rv. 279720-01, Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Rv. 279728-01, Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Rv. 277231-01; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv. 274681-01; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Rv. 272919-01; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Rv. 273805-01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Rv. 270342-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Rv. 270738-01; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Rv. 269957-01; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Rv. 268727-01; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Rv. 267995-01).
La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15 settembre 2023.