Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20175 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20175 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Lecce il 30/07/1984, avverso l’ordinanza del 21/12/2024 del Tribunale della Libertà di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso
sentito l’A vvocato NOME COGNOME del Foro di Lecce, difensore di fiducia di COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale, decidendo su appello del Pubblio ministero, in riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha disposto nei confronti di COGNOME la misura della custodia cautelare con riferimento al reato ex art. 416bis cod. pen. descritto nel capo 1) delle imputazioni provvisorie e contestato «da data anteriore al 18/10/2017, con permanenza».
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ ordinanza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di una associazione per delinquere ex art. 416bis cod. proc pen. diversa dalla associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, si osserva che non è provato che le attività illecite dei soggetti coinvolti fossero connesse fra loro e i relativi proventi confluissero in una cassa comune.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente alla partecipazione di COGNOME alla associazione per delinquere ex art. 416bis cod. pen.
Si osserva che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che la emissione di fatture false relative al lavanderia da lui gestita era finalizzata al pagamento ‘in nero’ dei suoi compensi lavorativi, ha infondatamente ipotizzato che costituisse attività di riciclaggio per conto del gruppo criminale guidato da NOME COGNOME amico fraterno del ricorrente. Si contesta che la intraneità di COGNOME alle dinamiche del gruppo criminale possa desumersi dalle sua risposta a chi gli chiedeva se avesse venduto il bar da lui gestito assieme a COGNOME che questi era stato arrestato, o dalla sua frequentazione dell’immobile indicato come punto di riferimento degli associati , o dai suoi viaggi a Nuoro per trovare l’amico detenuto e dal suo organizzargli contatti in videochiamata. Si esclude che l’avere COGNOME appellato COGNOME come «socio» possa denotare una infiltrazione dell’ associazione nel settore delle riprese cinematografiche in cui COGNOME era introdotto o che il lavaggio della biancheria utilizzata in presunti alloggi di prostitute possa integrare un concorso nello sfruttamento della prostituzione, o che il reperimento di un alloggio per la moglie di NOME COGNOME o il trasporto di bevande o il recupero di un motociclo rubato, o la pretesa di restituzione di una somma di cui era creditore, menzionati nell’ordinanza, possano costituire indizi di appartenenza alla associazione criminale.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari fondate soltanto sulla natura del reato contestato a COGNOME trascurando la sua incensuratezza e il tempo trascorso dai fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso possono essere valutati unitariamente e risultano fondati nei termini che seguono.
Il Tribunale ha basato il riconoscimento dell’esistenza della associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen., quale frangia della cosiddetta ‘Sacra Corona Unita’ sulla sentenza, divenuta irrevocabile, della Corte di appello di Lecce del 6/07/2023 emessa nel procedimento n. 9621/2017, partecipe della quale, con un ruolo rilevante, è stato giudicato NOME COGNOME e sugli ulteriori elementi di valutazione richiamati nelle pagine 20-30 della ordinanza, nella quale sono illustrate le attività, ulteriori rispetto al traffico di sostanze stupefacenti, svolte dal gruppo.
1.2. Al riguardo, deve rilevarsi che, con sentenza del 10 aprile 2025 n. 17924 questa Sezione ha annullato, con rinvio per nuovo giudizio, l’ ordinanza con la quale, 1l 21 dicembre 2024, il Tribunale di Lecce, accogliendo l’appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero contro il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, ha disposto nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere relativamente ai reati ex art. 416bis cod. pen., per la partecipazione a una frangia della Sacra Corona Unita , guidata da NOMECOGNOME NOME e COGNOME Santo (capo 1), nonché ex artt. 110, 648-ter.1, 416-bis.l. cod. pen. (capi 119, 134 e 136).
La Corte ha rilevato che gli elementi valorizzati dal Tribunale nell’ordinanza che ha annullato documentano condotte anteriori alla sentenza che ha condannato NOME COGNOME per la partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 1), e con la quale si determinata la cessazione della permanenza del reato associativo.
I n p a r t i c o l a r e , nel ritenere che tali condotte possano da sole costituire gravi indizi del reato di cui al capo 1) non ha spiegato perché esse potrebbero costituire gravi indizi della partecipazione di Penza alla stessa associazione anche nel periodo successivo alla sua condanna.
In particolare, con riferimento al contenuto di una lettera sequestrata nel luglio del 2021, il Tribunale non ha spiegato perché, pur ritenendo esistenti due associazioni, una delle quali dedita al traffico di sostanze stupefacenti, il riferimento, da parte di Penza nella lettera, a un nuovo gruppo e a «vecchie glorie» indicasse il riavvio d e l l a a t t i v i t à d e l l a a s s o c i a z i o n e p e r d e l i n q u e r e d i s t a m p o m a f i o s o .
Né il Tribunale ha adeguatamente chiarito perché ─ riferendosi a sé e a tale «M.» quali garanti ─ Penza alluderebbe a un controllo del territorio da lui svolto quale partecipe della associazione ex art. 416bis cod. pen. e non di quella ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 che, secondo quanto argomentato dal Giudice per le indagini preliminari, costituiva l’attività
principale di Penza, così trascurando che l’esistenza di una gerarchia e del controllo del territorio sono elementi che connotano anche le associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, mentre il carattere che distingue l’associazione ex art. 416-bis cod. pen., è un dominio sul territorio, con una sfera di azione non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Rv. 276469).
1.3. Risulta evidente che i vizi della motivazione della predetta ordinanza del Tribunale si riversano sulla valutazione della ordinanza impugnata con il ricorso in esame poiché la ipotesi accusatoria che attribuisce a NOME COGNOME una partecipazione alla associazione per delinquere ex art. 416bis cod. pen. oggetto del dopo 1) poggia sui suoi rapporti con Penza.
1.4. Questa conclusione tanto più vale nella fattispecie dovendosi osservare che comunque i singoli elementi indiziari evidenziati posti dal Tribunale a carico di COGNOME già di per sé richiederebbero ─ pur nel quadro di una valutazione non atomistica ─ una più approfondita disamina critica per acquisire la gravità necessaria per giustificare l’ applicazione di una misura cautelare in relazione al reato per il quale si procede non sufficientemente precisi.
In particolare: la conversazione fra COGNOME la moglie di COGNOME e COGNOME riguardante attività nel settore cinematografico in cui COGNOME chiama COGNOME «socio» e le condotte intimidatorie di COGNOME nei confronti di alcuni operatori del settore, del quale COGNOME ha affermato di avere acquisito il monopolio (p. 30-32), richiede l’ indicazione di dati che denotino la connotazione mafiosa di tale monopolio; il favoreggiamento della latitanza di NOME COGNOME, gli stretti rapporti di collaborazione con la moglie di COGNOME (NOME COGNOME) evidenziando le molte attività, in relazione alle quali, COGNOME in una conversazione intercettata ha affermato «è quella che comanda», mentre in altra conversazione ella stessa disse a COGNOME «di aver preso il posto del marito», richiedono una argomentazione a sostegno dell’assunto che le condotte di COGNOME in tali contesti siano collegabili a attività illecite connesse alla associazione per delinquere ex art. 416bis cod. pen. e non a altre cause; la considerazione delle fatture false emesse dalla lavanderia di COGNOME in favore della RAGIONE_SOCIALE (p. 42-43), richiede appropriate argomentazioni per assumere che esse siano state finalizziate al riciclaggio. Analoghi canoni valutativi sono necessari circa le preoccupazioni espresse da COGNOME per le telecamere installate presso l’ abitazione della Legno (punto di riferimento per gli associati) e circa i contatti con Penza detenuto organizzati da
COGNOME in occasione dei colloqui in videochiamata con la moglie (in altre occasioni accompagnata al carcere di Nuoro) e altri dati indicati nell’ ordinanza (pp. 48-51).
Da quanto precede deriva che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio, correlato alla rivalutazione della posizione di Penza che lo stesso Tribunale andrà a effettuare, alla luce della richiamata precedente sentenza di questa Sezione e dei rilievi prima espressi circa i dati specificamente concernenti COGNOME
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di lecce competente ai sensi dell’art. 310, comma 2, cod. proc. pen.
Così è deciso, 16/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME