Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 149 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 149 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CIRO’ MARINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2022 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, e quelle del difensore, AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’appello presentato, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., da NOME COGNOME, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell’ambito di un procedimento penale nel quale risponde del delitto di associazione mafiosa ed ha riportato condanna in entrambi i gradi di merito, avverso il provvedimento con cui la locale Corte di appello ha respinto l’istanza di sostituzione di detta misura con quella degli arresti domiciliari.
A tal fine, ha rilevato che il titolo di reato oggetto di addebito impone di tener conto dell’operatività della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere ed aggiunto, da un canto, che «i fatti contestati al COGNOME denotano una elevata pericolosità sociale, vista l’estrema pervasività delle associazioni mafiose e la loro capacità di resistere sul territorio grazie alla eccezionale forza intimidatrice che esercitano sugli altri, con la conseguenza che l’unico rimedio per evitare che i sodali si ricompattino e si organizzino per attuare il programma criminoso è quello della custodia in carcere» e, dall’altro, che «il tempo trascorso nello stato di sottoposizione alla custodia in carcere non è di per sé stesso un elemento idoneo per elidere o far scemare le esigenze cautelari».
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione con il quale articola, sub specie di violazione di legge e vizio di motivazione, motivi che afferiscono, in primo luogo, alla indebita svalutazione del decorso, a far data dall’applicazione della misura cautelare, di un torno di tempo pari a circa la metà della pena irrogata in esito al giudizio di merito, ciò che, assume, rende concreto il rischio che la pena venga, di fatto, interamente scontata prima che la sentenza di condanna divenga irrevocabile.
Il ricorrente segnala, al contempo, che altro soggetto, pure imputato nel medesimo procedimento e raggiunto dalla contestazione associativa, ha chiesto ed ottenuto la sostituzione della misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari, onde tangibile appare la necessità di garantire la parità di trattamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.
2. NOME COGNOME ha, invero, invocato l’applicazione, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. ed in ragione del sopravvenuto affievolimento delle esigenze cautelari, di misura cautelare diversa da quella di massimo rigore, ovvero l’adozione di un provvedimento che è inibito dall’attuale quadro normativo che, per gli indagati e gli imputati chiamati a rispondere del reato di associazione mafiosa, si fonda sulla duplice presunzione, stabilita dall’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.
Pacifico – alla luce, innanzitutto, del tenore dell’istanza rivolta al giudice procedente – che, nel caso in esame, non possa discutersi di venir meno delle esigenze di natura specialpreventiva, l’applicazione, in via originaria o sostitutiva, di misura diversa dalla custodia in carcere risulta in radice preclusa, in forza di una previsione normativa, novellata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, la cui compatibilità con la Carta fondamentale è stata ribadita dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 136 del 2017.
COGNOME ha, in altri termini, promosso un’iniziativa tendente ad un risultato che egli non avrebbe potuto legittimamente conseguire, come del resto segnalato dal Tribunale del riesame nella motivazione del provvedimento impugNOME; né, va conclusivamente aggiunto, la circostanza che, nei confronti di altro imputato, l’invocata sostituzione sia stata disposta, in forza di decisione della cui ortodossia può quantomeno dubitarsi (in proposito, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, Notarianni, Rv. 266006 – 01), vale a mutare i termini della questione, avuto riguardo, da un lato, alla omessa dimostrazione dell’identità delle situazioni sottese alle divergenti decisioni e, dall’altro, alla immanente necessità di conformare le statuizioni processuali alle vigenti previsioni codicistiche.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 11/10/2022.