Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9395 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9395 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Locri avverso la ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria il 4/08/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
sentito il AVV_NOTAIO che conclude per l’inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, in difesa di COGNOME, che insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 agosto 2022 il Tribunale di Reggio Calabria-Sezione per il riesame ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata il 13 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio
Calabria a NOME COGNOME per il reato ex artt. 99, 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. per avere partecipato (dopo essere stato condannato per avervi già fatto parte dal marzo 1996 all’ottobre 1997) all’associazione per delinquere di tipo mafioso e armata denominata “RAGIONE_SOCIALE“, attiva in Italia e all’Estero, con il ruolo di dirigente e organizzatore dell’articolazione territoriale operante nella zona di Locri, con condotta perdurante sino al luglio 2020.
Nei due atti di ricorso presentati dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. L’atto di ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO COGNOME è articolato in tre motivi. 2.1.1. GLYPH Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 416-bis cod. pen. e vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi con riferimento agli argomenti contenuti nella memoria difensiva prodotta al Tribunale del riesame. Si osserva che dopo oltre 20 anni dal biennio 1996-1997 è ingiustificato qualificare l’indagato come esponente della associazione assumendo che le cosche di ‘RAGIONE_SOCIALE si reggono su legami di sangue e rilevando che COGNOME è cugino di NOME COGNOME, valorizzando una sentenza di condanna per reati di blocco stradale, danneggiamento, violenza e minaccia a pubblico ufficiale con l’aggravante ex art. 7 legge 12 luglio 1991 n.203 della Corte di appello di Reggio Calabria nel 2002 (senza che sia chiarito in quale periodo si collochi il fatto) e sul presupposto che mancano dati da cui desumere un distacco di COGNOME dalla RAGIONE_SOCIALE. Si argomenta che l’ordinanza valorizza i contenuti di alcune intercettazioni senza che questi offrano dati circa attività della ‘RAGIONE_SOCIALE, non bastando al riguardo l’aiuto finanziario chiesto da COGNOME all’associato NOME COGNOME (perché dalla lettura integrale del dialogo si comprende che si trattò di una conversazione scherzosa fra cugini), né la conversazione con tale NOME (che si riferisce agli esiti di un grave incidente stradale che comportarono per COGNOME una riabilitazione), mentre la conversazione in cui NOME COGNOME avrebbe chiesto a COGNOME di comporre un litigio fra affiliati di Siderno e di Locri riguardò in realtà il gestore de servizio carsharing di vetture-giocattolo per bambini, come riportato nelle note dei Carabinieri di Siderno del 2019 (dove si parla di lite per futili motivi) e NOME COGNOME coinvolto nella vicenda risulta (come già mostrato nella memoria difensiva) assolto dalla imputazione ex art. 416-bis cod. pen. Si aggiunge che nel riferirsi in alcuni dialoghi a trascorsi giudiziari di altri soggetti COGNOME ben potrebb esserne informato come loro parente e non in quanto capo della RAGIONE_SOCIALE e che dalle dichiarazioni dei collaboranti con l’autorità giudiziaria COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME non si traggono dati concernenti una attuale Corte di Cassazione – copia non ufficiale
partecipazione al sodalizio ma solo riferimenti a quanto già oggetto della non recente condanna.
2.1.2. GLYPH Con Il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell’art. 416 bis, comma secondo, cod. pen. e vizio della motivazione circa il ruolo di capo e promotore della associazione perché, anche a ritener sussistenti gravi indizi di una attuale partecipazione all’associazione, l’ordinanza non sviluppa argomenti che giustificano l’attribuzione di un ruolo apicale a COGNOME.
2.1.3. GLYPH Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’applicare la misura della custodia cautelare in carcere trascurando che la considerazione della distanza temporale delle condotte oggetto del processo deve condurre a superare la doppia presunzione posta dagli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.
2.2. GLYPH Nell’atto di ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si deduce violazione degli artt. 416-bis, comma secondo, cod. pen. e 292 cod. proc. pen. osservando che nel caso in esame gli indizi sono indiretti e si fondano su dati errati poiché le frasi estratte dalle quattro conversazioni captate nel procedimento penale n. 3311/2019 si inseriscono in conversazioni scherzose o non riguardanti COGNOME (non sempre presente nelle conversazioni). Si aggiunge l’identificazione di COGNOME è incerta perché avvenuta mediante la comparazione con altre intercettazioni da parte dei verbalizzanti, ma senza gli ausili tecnici. Inoltre, l’ordinanza trascura che: sia COGNOME (nato nel DATA_NASCITA) che COGNOME sono stati assolti dal reato ex art. 416-bis cod. pen. sicché la conversazione fra COGNOME e COGNOME non può considerarsi una conversazione fra due ‘ndranghetisti con ruolo apicale; il litigio con protagonista NOME COGNOME, cugino del ricorrente, non riguardò dinamiche criminali e si conclusi in pochi minuti senza alcun seguito; non risultano direttive di COGNOME ai presunti suoi sodali, né frequentazioni con loro; le dichiarazioni dei collaboranti con l’autorità giudiziaria COGNOME, COGNOME e COGNOME sono generiche e non riferibili a condotte a successive a quelle per le quali COGNOME è stato già condannato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dopo avere richiamato i diversi procedimenti penali dai quali trae le mosse il presente il Tribunale ha illustrato le attività (traffico di sostanze stupefacent estorsioni) della RAGIONE_SOCIALE, diretta da NOME COGNOME (p.7-11, 27-29, 36-37, 64-70). Circa la valenza dei contenuti delle conversazioni intercettate ha evidenziato che i conversanti, sicuri di non essere intercettati, parlano anche di fatti per loro sfavorevoli che trovano riscontri nella attività
investigativa della Polizia giudiziaria costituita anche da videoriprese e localizzazioni a distanza.
Per quanto specificamente riguarda COGNOME, l’ordinanza rileva che egli è stato condannato ex art. 416-bis cod. pen. per il periodo marzo 1996/ottobre 1997 come partecipe della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che è cugino di NOME COGNOME (i due sono figli dei fratelli NOME NOME e COGNOME NOME entrambi uccisi nell’ambito di una faida di ‘RAGIONE_SOCIALE) e anche di altri coindagati.
Nell’ordinanza si argomenta che la partecipazione di COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE emerge anche dal procedimento n. 6654/2017 R.G.N.R D.D.A. da cui sono scaturiti altri procedimenti e che egli è stato condannato per i reati di blocco stradale, danneggiamento, violenze e minacce a pubblico ufficiale e violenza privata commessi con l’aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991.
Il Tribunale ravvisa già sufficienti gravi indizi di colpevolezza in questi dati osservando che non sono emersi elementi dai quali desumere che COGNOME si sia distaccato dalla RAGIONE_SOCIALE e evidenziando la natura di reato permanente dell’associazione per delinquere di stampo mafioso sicché deve ritenersi che egli sia rimasto continuativamente aderente all’associazione fin dall’epoca dei fatti per i quali è già stato condannato.
In aggiunta, rileva che altri elementi accrescono la già sufficiente base indiziaria (p.72ss). Dalle conversazioni intercettate si desume che: a) COGNOME chiese aiuto finanziario all’associato NOME COGNOME (già condannato e attualmente detenuto per partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE): b) NOME COGNOME manifestò a COGNOME la sua piena dedizione alla RAGIONE_SOCIALE; c) NOME COGNOME (classe 1950), soggetto apicale della RAGIONE_SOCIALE chiese di comporre un litigio tra affiliati di Siderno e affiliati di Locri a COGNOME, che assicurò il suo impegno affermando di averne già parlato con uno dei litiganti, COGNOME (condannato ex art. 416-bis cod. dal Tribunale di Locri nel proc. n. 1389/2008 R.G.N.R.D.D.A., attualmente detenuto nell’ambito di altro procedimento e indagato in un’ulteriore procedimento (p. 75787) e le indagini dei Carabinieri di Siderno confermano l’esistenza della lite. I collaboranti NOME COGNOME (sentito nel 2018) e NOME COGNOME (sentito nel 2016) hanno affermato che NOME COGNOME, come suo fratello NOME era stato “battezzato” e svolgeva un ruolo di rilievo nella RAGIONE_SOCIALE; il collaborante NOME ha reso analoghe dichiarazioni ma precisando di non potere indicare fatti specifici perché appartenente alla fazione avversa. Da una nota del maggio 2019 dei Carabinieri di Locri risultano frequentazioni di COGNOME con esponenti della RAGIONE_SOCIALE COGNOME anche dopo il 1998.
Nel ricorso di COGNOME non si contesta l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ma si osserva che i dati sui quali fa leva il giudizio del Tribunale sono generici o inconferenti e non resistono alle obiezioni difensive.
Vale ribadire che la prova della continuità dell’adesione a una associazione mafiosa di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un’accusa originaria di partecipazione (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221; Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275586; Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, COGNOME, Rv. 257427).
Tuttavia, occorrono comunque ulteriori elementi acquisiti a sostegno del perdurare della partecipazione alla associazione nel periodo successivo a quello al quale è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221) e questi possono anche essere costituiti da plurime, attendibili e convergenti dichiarazioni di collaboranti con l’Autorità giudiziaria purché i loro contenuti non si riducano a una generica affermazione di appartenenza del soggetto alla associazione, ma indichino specifici comportamenti che, seppure privi di autonoma rilevanza penale, mostrino un consapevole apporto dell’accusato al perseguimento dei fini della associazione (Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275164; Sez. 6, n. 38117 del 09/07/2013, COGNOME, Rv. 256334) e non si connettano semplicemente alla esistenza di relazioni di parentela o di amicizia con esponenti dell’associazione (Sez. 5, n. 18491 del 22/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255431).
L’argomentazione sviluppata nell’ordinanza impugnata non applica i principi sopra richiamati perché assomma dati generici: considera la precedente condanna relativa a condotte non recenti senza precisare da quanto tempo COGNOME è in libertà (così da potersi valutare in quale arco temporale si collocano i comportamenti ai quali attribuisce valore indiziante), né indica la collocazione temporale degli altri reati per i quali COGNOME è stato condannato; evidenzia i contenuti di conversazioni intercettate che – anche prescindendo dalle prospettazioni difensive che le riguardano – mostrano la frequentazione di COGNOME con alcuni soggetti appartenenti alla associazione criminale ma non ancora un suo ruolo attuale specificamente rivolto alla realizzazione dei fini della stessa; richiama (non recenti) e generiche dichiarazioni di collaboranti che affermano la partecipazione di COGNOME alla associazione, ma non la contestualizzano in termini temporali (così da configurarla successiva all’epoca in cui tenne le condotte per le quali è stato già condannato) e fattuali.
Pertanto, l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 13 giugno 2022 vanno annullate senza rinvio, con quel che ne consegue in dispositivo. Ne deriva che perdono rilevanza i motivi di ricorso relativi alle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 13 giugno 2022 e dispone l’immediata liberazione di COGNOME NOME se non detenuto per altro.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc.
Così deciso il 15/12/2022.