Associazione lieve entità: i criteri di esclusione secondo la Cassazione
L’associazione a delinquere lieve entità rappresenta una fattispecie attenuata del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, ma la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali sono i parametri per valutarne l’esistenza, sottolineando l’importanza di un’analisi complessiva della struttura criminale, al di là dei singoli episodi di spaccio. Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la mancata applicazione dell’ipotesi di reato di cui all’art. 74, comma 6, del d.P.R. 309/90, ovvero l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità. A suo dire, la natura dei singoli episodi di spaccio avrebbe dovuto condurre a una qualificazione giuridica meno grave del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure mosse dal ricorrente del tutto generiche. Secondo i giudici, l’appello non si confrontava adeguatamente con la solida motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: la valutazione dell’associazione a delinquere di lieve entità
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha respinto la richiesta di applicare l’associazione a delinquere lieve entità. La Corte ha ribadito che per escludere tale ipotesi non è sufficiente guardare ai singoli episodi di spaccio isolatamente. È necessario, invece, valutare la struttura e le potenzialità complessive dell’organizzazione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato tre elementi fondamentali:
1. Le quantità di droga: l’associazione gestiva approvvigionamenti continui e significativi di sostanze stupefacenti.
2. La frequenza dello smercio: l’attività di spaccio era costante e ben organizzata.
3. Il numero degli associati: la presenza di più membri indicava una struttura non meramente occasionale o rudimentale.
Questi fattori, considerati nel loro insieme, delineavano un’organizzazione con una notevole capacità di procurarsi e spacciare quantitativi rilevanti di sostanze. Tale potenzialità operativa è stata giudicata del tutto incompatibile con la qualificazione di ‘lieve entità’, che presuppone invece un’organizzazione dai mezzi e dalle finalità molto più modeste.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione sulla lieve entità di un’associazione criminale dedita al narcotraffico deve basarsi su un’analisi globale e non frammentaria. Non contano solo le singole cessioni di droga, ma la capacità strutturale del gruppo di operare sul mercato illecito. La quantità di sostanza movimentata, la frequenza delle operazioni e il numero dei sodali sono indicatori chiave della pericolosità e della forza dell’associazione, e possono giustificare pienamente l’esclusione della fattispecie attenuata, anche quando i singoli episodi di spaccio, presi da soli, potrebbero sembrare di modesta entità.
Quando può essere esclusa l’ipotesi di associazione a delinquere di lieve entità nel traffico di droga?
L’ipotesi di lieve entità può essere esclusa quando l’organizzazione, nel suo complesso, dimostra una notevole potenzialità operativa. Elementi come le ingenti quantità di droga gestite, la frequenza dello spaccio e il numero di associati sono indicatori chiave che possono rendere ingiustificata tale qualificazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del soggetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Perché le argomentazioni del ricorrente sono state giudicate generiche?
Le argomentazioni sono state ritenute generiche perché non hanno contestato in modo specifico e puntuale la motivazione della sentenza precedente. Quest’ultima si basava su elementi concreti (quantità, frequenza, numero di associati) per dimostrare la forza dell’organizzazione, e il ricorso non è riuscito a scalfire la logicità di tale ragionamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33110 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33110 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 28/02/1986
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 14851/25
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclus l’ipotesi prevista dal comma 6 dell’art. 74 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto una motivazione che ha valorizzato le quantità di droga oggetto degli approvvigionamenti continui e la frequenza dello smercio ed il numero degli associati, per evidenziare caratteristiche dell’associazione tali da rendere del tutto ingiustificata la diversa qualific invocata dal ricorrente per le potenzialità dell’organizzazione, in grado di procurarsi e spacci quantitativi rilevanti di sostanze, non essendo sufficiente considerare la natura dei sing episodi di spaccio (fra le tante, Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018 Rv. 274696).
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno il 15 settembre 2025
Il Cons •ere estensore
Il Presidente