Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22472 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22472 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cagliari il 11/06/1984
NOME nata a Cagliari il 03/02/1985
COGNOME NOME nato a Cagliari il 07/08/1990
COGNOME nato a Cagliari il 12/08/1990
NOME COGNOME nata a Cagliari il 10/01/1987
avverso la sentenza del 22/11/2023 della Corte d’appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 di. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concl chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME difensore d; NOME COGNOME e la memoria dell’ NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME che insistono per l’accoglimento dei rispet ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. de Tribunale di Cagliari all’esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la appello di Cagliari, ai fini che qui rilevano, ha rideterminato la pena:
nei confronti di NOME COGNOME riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti p processo e quelli giudicati con le sentenze del Tribunale di Cagliari in data 8 giugno 2 irrevocabile il 16 luglio 2016, in data 9 aprile 2016, irrevocabile il 3 maggio 2016, e in maggio 2015, irrevocabile 1’11 luglio 2015 – nella misura di diciannove ” Ti reclusione;
nei confronti di NOME COGNOME esclusa la contestata recidiva e le restanti aggrav riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti per cui è processo e quelli giudica sentenze del Tribunale di Cagliari in data 10 ottobre 2018, irrevocabile il 22 marzo 2019 data 17 settembre 2020, irrevocabile il 7 ottobre 2020, nella misura di otto anni e quattro di reclusione.
Nel resto, la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, che avev affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con riferimento al delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché a taluni delitti scopo di c all’art. 73 del medesimo d.P.R.
Avverso l’indicata sentenza, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno prop ricorso per cassazione.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME censura la violazione dell’art comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1 Argomenta il difensore che la motivazione si dilunga nel riproporre gli elementi probatori p a sostegno dei reati satellite, non oggetto di contestazione, senza indicare alcun eleme idoneo a dimostrare che l’imputato abbia agito con la consapevolezza di aderire a un sodaliz criminoso, anche considerando che l’associazione aveva diversi canali di rifornimento e ch t ‘ NOME” dopo la dimissione dal carcere di Lacu, avvenuta il 30 gennaio 2018, iti~ meno il rappo con il Partolino, come risulta peraltro al capo di imputazione, che circoscrive la con partecipativa dall’aprile 2017 al febbraio 2018. Aggiunge il difensore che l’appartene dell’imputato al sodalizio con il ruolo di fornitore non può essere desunta dalla gen consapevolezza che la sostanza stupefacente fornita sarebbe stata ceduta al dettaglio.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del Rappresenta il difensore che la motivazione merita censura nella parte in cui ha escluso manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 74, com
d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al trattamento sanzionatorio ivi comminato, particolare in relazione al minimo edittale, che non può essere inferiore a vent’ann reclusione, applicabile a qualsiasi tipo di associazione, da quelle internazionali e que quartiere, ciò che si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e di individualiz della pena, desumibili dagli artt. 3, comma 1, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost., e sanci anche dall’art. 49 par. 3 del Trattato UE, come interpretato della decisione della Cort giustizia, Grande Sezione, dell’8 marzo 2022, come argomentato con la memoria depositata innanzi alla Corte di appello e allegata al ricorso.
5. Nell’interesse di NOME COGNOME sono presentati due distinti ricorsi.
5.1. Il ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME denuncia la violazione dell’art. art comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 74, commi 1 e 6 d.P.R. n. 309 de 1 Argomenta il difensore che l’arco temporale contestato nel capo di imputazione costituisce u limite invalicabile per il giudice, il quale entro quel periodo – ossia da aprile 2017 a 2018 – deve valutare se il vincolo associativo aveva ad oggetto esclusivamente i delitti ex 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché non possono essere utilizzate le dichiarazioni COGNOME e di COGNOME che attengono a tempi lontani da quelli contestati, non coperti nel c imputazione. Aggiunge il difensore che l’incremento degli affari non è indicativo della volont compiere fatti diversi da quelli di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e la s di 3.000 euro che COGNOME consegna a Durzu come risparmio per fronteggiare le spese di un’eventuale carcerazioni è compatibile con un giro di affare di “lieve entità”.
5.2. Il ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME eccepisce la violazione dell’art. ar comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309 1990. Lamenta il difensore che la motivazione ha rigettato con motivazione apparente i motiv di appello, con cui si invocava la riqualificazione del fatto ai sensi del comma 6 dell’ d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione della rudimentalità della struttura, della circost che la vendita al dettaglio avvenisse in favore di soggetti tossicodipendenti e che f circoscritta alle zone adiacenti la palazzina di INDIRIZZO in Cagliari. Se è argomenta il difensore, che se alcune transazioni si collocano al di fuori dello schema prev dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nondimeno tali episodi non appaiono rilevan in un’ottica complessiva, tali cioè da determinare un’importante variazione degli accordi iniz
6. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 6 comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen. Il difensore lamenta l’eccessività della pena infitta in misura non aderente ai parametri di cui all’ar cod. pen., in riferimento sia alla pena base, che agli aumenti per la continuazione, senza t conto della personalità dell’imputato, del contesto sociale in cui viveva e della sua giovane e considerando che a taluni coimputati è stata irrogata una pena più mite.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME eccepisce, con un unico composit motivo, violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione a 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, 192 cod. proc. pen. e 132, 133 cod. pen.
In primo luogo, la motivazione sarebbe carente con riferimento alla sussistenz dell’elemento soggettivo del delitto associativo, che viene desunta solamente dagli acces dell’imputata nell’appartamento del Lacu, e considerando che la conversazione indicata dall Corte di appello non è indicativa della conoscenza degli affiliati.
In secondo luogo, la Corte territoriale ha omesso di motivare un ordine alla sussisten della fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, specie consideran episodiche e occasionali attività di custodia dell’imputata, la tipologia di sostanza custod quantitativi detenuti.
In terzo luogo, la pena avrebbe potuto essere inflitta nel minimo edittale, st l’incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile perché generico e, comunque, perché confeziona censure di contenuto fattuale.
Invero, la Corte di merito, in primo luogo, ha ribadito (p. 94 ss.) la sussistenza condotta di partecipazione al sodalizio – condotta non oggetto di specifica censura – , des non solamente dalla frequenza delle forniture ma anche dalla genesi di tale rapporto, qua emerge dalle conversazioni intercettate, instaurato per assicurare la prosecuzione dell’att di commercializzazione di sostanze stupefacenti gestita durante il periodo di assenza di La per la carcerazione detentiva, nonché dalla modalità di regolamentazione dei rapporti di dare avere, chiaramente indicativa dell’avvenuta instaurazione di un rapporto stabile basato reciproco affidamento della continuità delle forniture di sostanza stupefacente.
In secondo luogo – venendo al motivo di censura , la Corte d’appello (p. 101 ss.) parimenti ribadito la sussistenza, in capo al ricorrente, della piena consapevolezza di aderir sodalizio criminoso, sulla base di specifici elementi puntualmente indicati, quali: circostanza che Partoiino, sin dall’inizio delle forniture effettuate a NOME COGNOME conoscenza – al pari di gli altri operatori del mercato illecito del traffico locale – dell operative di Lacu e della necessaria sussistenza di una struttura organizzativa per spacciar quantitativi forniti, ossia 15/20 kg. di fumo al mese; b) il fatto che COGNOME aveva intr rapporti diretti con NOME COGNOME e con NOME COGNOME al momento del ritiro della droga, solito ordinata tramite NOME COGNOME e il corriere NOME COGNOME e sapeva bene che, nonostante la gestione condotta in prima persona da COGNOME, questa sovrintendeva alla piazza d spaccio di NOME COGNOME e che, quindi, questi continuava ad occuparsene suo tramite, come peraltro sempre espressamente fatto presente dalla stessa compagna anche al fine di farsi
A
scudo della sua figura che incuteva rispetto e timore; c) la continuità, la frequenza e la nel tempo delle forniture richieste, cessate solo per proprie difficoltà di rifornimento, n quantitativi commercializzati e la conoscenza della presenza di altri fornitori, elementi r indicativi, in maniera certamente non impiausibile sul piano logico, della piena consapevolez in capo al Partolino, di avere a che fare con una struttura organizzata e articolata evidentemente richiedeva la partecipazione anche di altre persone per lo smercio e tenut della droga, data anche la condizione di detenzione in cui si trovava Lacu e la facilità con c loro abitazione era esposta al rischio di perquisizione, piuttosto che con singoli spacciator di volta in volta decidevano ed ideavano le singole cessioni.
A fronte di tale apparato motivazionale – adeguato, ancorato alle risultanze probator esente da profili di illogicità manifesta – il ricorrente confeziona censure del tutto ge che scivolano, inoltre, sul piano fattuale, sicché esse non superano il vaglio di inammissibi
Il ricorso proposto neil’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
In primo luogo, si osserva che la ricorrente non ha adeguatamente confutato gli argomenti con i quali la Corte d’appello (p. 76-77 della sentenza impugnata) ha evidenziato non rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale, per non essere l’associa in oggetto riconducibile alla dimensione domestica e di quartiere, come, invece, descritta d ricorrente.
In ogni caso, quanto al merito, è dirimente osservare che, con sentenza n. 138 de 2024, la Corte costituzionale, come recita la massima ufficiale (Rv. 46309), ha dichiar inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP dei Tribunale di in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 199 parte in cui punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un’associazi finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa, con minime di venti e dieci anni di reclusione, anziché di sette e cinque anni, come previsto massimo per le ipotesi ‘lievi” di associazione dal successivo comma 6.
Lo iato tra le pene minime previste per l’ipotesi “ordinaria” e quelle massime stabili l’ipotesi “lieve” del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico evidenzia una sanzionatoria” di ampiezza analoga, ed anzi persino più estesa, rispetto a quella giudicata costituzionalmente tollerabile dalla sentenza n. 40 del 2019 in relazione ai delitti di cu 73 del medesimo t.u., sia in termini assoluti (tredici anni di differenza per i soggetti “a cinque per i partecipanti “semplici”), sia in termini proporzionali (quasi il triplo per “apicali” e il doppio, come nel caso allora censurato, per i partecipanti “semplici”).
Al vulnus denunciato non è, però, possibile porre rimedio, come richiesto dal rimettente con l’allineamento dei minimi edittali della fattispecie “maior” ai massimi di quella “minor”, non potendosi ritenere che alla continuità dell’offesa debba necessariamente corrispondere un
continuità della risposta sanzionatoria; una tale soluzione, inoltre, non si inserireb tessuto normativo coerentemente con ìa logica perseguita dal legislatore, determinando un rilevantissimo abbattimento della risposta punitiva rispetto a fatti che, nella valut legislativa, presentano un marcato disvalore, in ragione del connubio tra associazionism criminale e mercato della droga. Né sono ricavabili, allo stato, grandezze di riferimento div – all’interno della disciplina degli stupefacenti o in relazione ad altre figure “special reato associativo – che consentano di riequilibrare l’assetto sanzionatorio censurato.
A fronte della riscontrata anomalia sanzionatoria è, tuttavia, auspicabile un soll intervento del legislatore.
Orbene, le argomentazioni della ricorrente non superano l’ostacolo, ritenuto allo st insormontabile, indicato dalla Corte costituzionale, ossia l’assenza non di ulteriori pr costituzionali alla stregua dei quali valutare il censurato assetto punitivo, ma di utilmente impiegabili per operare l’auspicata reductio ad legitimítatem, posto che la disciplina penale degli stupefacenti non lascia emergere, con riguardo alla figura criminosa in question norme omologhe a quelle utilizzate dalla sentenza n. 40 del 2019 per l’intervento sulla corn edittale del delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Sul punto, che evidentemente ha carattere dirimente, il ricorso è silente.
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME esaminabili congiuntamente, essen entrambi diretti a censurare la mancata riqualificazione del delitto associativo nella pi previsione di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 – sono inammissibili.
Secondo il costante l’indirizzo espresso da questa Corte, ai fini della configurabilit reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è su considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valuta momento genetico dell’associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell’organizzazione, riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. del 06/02/2018, COGNOME, Rv. 274696 – 01).
La fattispecie associativa prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 è per configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte rientranti nella previsione dell’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 4, n. 53568 05/10/2017 7, P.G. in proc. Pardo’ Rv. 271708; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, COGNOME e altri, Rv. 267267, in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell’associazione mi valorizzando la concreta capacità operativa, il numero delle condotte, la diversa tipologi sostanze trattate ed il quantitativo delle cessioni; Sez. 6, n. 37983 del 16/03/2004, Benev
ed altri, Rv, 230372, la quale ha escluso che la cessione di semplici ‘campioni’ di stupeface da parte degli associati fosse sufficiente ad integrare la suddetta fattispecie, posto richieste e le offerte di stupefacenti si riferivano a quantitativi consistenti che gli dimostravano di potersi procacciare ed offrire in vendita).
Di conseguenza, pur se l’associazione sia finalizzata alla commissione di episodi cessione di sostanze stupefacenti che, considerati singolarmente, presentano le caratteristic dei fatti descritti dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere es l’ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva atti in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lung tempo, e per la predisposizione di un’idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell’at sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, 270803).
Del resto, l’esclusivo riferimento alla so a cessione finale dello stupefacente al s acquirente, senza tener conto dell’attività concretamente esercitata in attuazione programma criminoso, condurrebbe ad esiti paradossali, perché la configurabilità dell’ipot attenuata sarebbe determinata dalla scelta degli associati, che, pur di evitare di incorrere pene più severe comminate dai commi e 2 – ipotesi che si verificherebbe con la vendita quantitativi di stupefacente esorbitanti dalla sfera applicativa dell’art. 73, comma 5, d. 309 del 1990 – decidano, invece, di porre sul mercato quel medesimo quantitativo in dosi pochi grammi.
Sarebbe perciò illogico, che, a parità di forniture di stupefacente, periodiche e costan tempo, che risultino manifestamente eccessive per l’approvvigionamento di un piccolo spaccio pur attuato in via continuativa, quaie è quello posto in essere nell’ambito associativ ravvisabile ora l’ipotesi base, ora l’ipotesi attenuata a seconda dei quantitativi ceduti ai clienti finali.
Venendo ai caso di specie, la Corte di merito, con un apprezzamento fattual certamente non implausibile sul piano logico e in piena aderenza ai principi appena evocati, negato i presupposti per la configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazione dei cospicui quantitativi di stupefac commercializzati, ciò desumendosi da una serie di elementi, quali: 1) le dichiarazioni collaboratore di giustizia COGNOME corroborate del contenuto delle intercettazioni, in riferimento a 15/20 kg. mensili di spineki, alla disponibilità di droga “a furgoni”, a g anche di 60 mila/100 mila euro ed a perdite da 43 mila curo, conseguenti all’arresto corrieri NOME e NOME, e da 90 mila curo; elementi chiaramente indicativi di un consider giro d’affari logicamente incompatibile con la qualificazione dei reati scopo ai sensi dell’ comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; 2) le dichiarazioni di COGNOME appena scarcerato, in cui e manifesta la volontà di risollevare la propria piazza di spaccio (“la faccio più potente an
dieci anni mi devono dare… non mi interessa”); 3) la frequenza e la durata d approvvigionamenti e delle cessioni, di entità sovente incompatibile con il riconoscimen dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, considerando che febbraio e il maggio 2018 (e dunque in epoca pienamente coperta dalla contestazione), sono indicati (p. 31 della sentenza impugnata) almeno dodici singole transazioni di hashish p entità variabili tra i 700 grammi e i 5 kg. e di cocaina per quantitativi compresi tra i 50 grammi; 4) i riferimenti di COGNOME e della compagna NOME all’occultamento di ingenti quantit denaro, alla necessità di nascondigli (“sono pieno di soldi…dove i mettiamo questi soldi? me li tieni i soldi? Non lo deve sapere nessuno, io e te !o dobbiamo sapere, capito? I soldi conservando io, perché tanto loro si pensano figli di Trump, si pensano”); 5) l’organizzazi non rudimentale della piazza di spaccio e il controllo territoriale esercitato da COGNOME continua ricerca di fornitori (quali COGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOME, COGNOME), custodi (COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME), spacciatori e vedette; 6) l’ampia pla di clienti di diversa provenienza
A fronte di tale apparato argomentativo, immune da violazioni di legge e da vi motivazionali, i ricorsi in esame confezionano motivi in parte generici, in parte fattuali, e diretti a una rivalutazione del compendio probatorio, che non superano il vaglio ammissibilità.
10. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
Rammentato che graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione del congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragioname illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, nel caso in esame la Corte di meri logicamente confermato il trattamento punitivo inflitto al ricorrente, peraltro in prossima ai minimi edittali, posto che la pena base è stata determinata in corrispondenza d minimo edittale, che la riduzione per le attenuanti generiche si discosta dalla mass riduzione praticabile di soli sei mesi, scelta che è stata logicamente spiegata face riferimento sia al ruolo di corriere svolto dal COGNOME, sia a due precedenti irrevocabili sp uno coevo ai fatti per cui è intervenuta condanna, l’altro relativo a condotta tenuta d precedente arresto e la successiva scarcerazione, e perciò significativo di pertina delinquenziale.
Si osserva, infine, che l’aumento per :a continuazione, indicato dal difensore eccessivo raffronto con COGNOME, è stato logicamente motivato in relazione al numero decisamen superiore de: reati in continuazione commessi dal CUCC11, ben cinquantaquattro episodi di cessione di sostanza stupefacente, a fronte dei sette contestati al coimputato.
Orbene, al cospetto di una motivazione che ha esaurientemente e logicamente spiegato la determinazione del trattamento punitivo, peraltro inflitto in misura prossima al mini motivi si rivelano generici e, comunque, manifestamente infondati.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
Le GLYPH censure dirette a contestare la partecipazione della ricorrente al sodali criminoso si confrontano in maniera estremamente generica e frammentaria con la puntuale motivazione della sentenza impugnata.
Invero, al di là degli accessi dell’imputata nell’abitazione del Lacu, centrale ope dell’associazione, in aggiunta agli elementi indicati dal Tribunale – ossia la partecipazione ricorrente a ben ventotto reati scopo nel giro di due mesi, in concorso con NOME COGNOME os colei che gestiva l’associazione, e con NOME COGNOME e l’accettazione della propos formulata dal COGNOME, non appena uscito dai carcere, di assumere il ruolo di custode della drog proposta accettata dalla donna (cfr. p. 110 ss.) – la Corte di merito, ha indicato ul elementi, chiaramente indicativi della consapevole adesione del sodalizio (p. 117 ss.), quali !a circostanza che la ricorrente avesse piena conoscenza della ripartizione della piazz spaccio delle Case parcheggio e di che vi svolgeva l’attività illecita e delle modalità c veniva svolto io spaccio, come emerge dalla conversazione tra presenti n. 2885 del 15 maggio, in cui NOME COGNOME chiede a NOME chi stesse “lavorando giù”, ricevendo come risposto che e ‘erano i due NOME; 2) la circostanza che NOME COGNOME aveva intrattenuto nello svolgimento del suo ruolo di custode, rapporti diretti con NOME COGNOME con cui av definito, in data 4 febbraio 2018, i termini dell’accordo (progressivi da 47779 a 4 considerando altresì che i due, 24 marzo 2018, avevano pattuito nuove modalità per la consegna del quantitativo di cocaina e hashish mediante un segnale convenzionale tramite il cellulare consegnatole, nonché effettuando costanti rendiconti sui quantitativi ric riconsegnati e rimasti ancora in sua custodia, prova ne è che, come emerge dalle numerose intercettazioni, il COGNOME quotidianamente si recava a casa della Selma, su incarico di La di Eriu, per la consegna delle sostanze stupefacenti; 3) la circostanza che la ricorrente fo conoscenza dei plurimi canali di approvvigionamento dell’attività di spaccio, ossia c fornitore “storico”, NOME COGNOME, dall’aprile 2017 era stato sostituito da NOME COGNOME !a Aissa seguito l’origine di tale rapporto (cfr. conversazione n. 62445 del 22 a 2018) e la successiva evoluzione tramite le confidenze ricevute fatte da NOME COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A fronte di tale motivazione – ampia, esauriente, immune da aporie logiche ricorrente deduce censure generiche e di contenuto rivalutativo, che fuoriescono dal perimet segnato dall’art. 606 cod. proc. per.
13, Manifestamente infondate sono !e doglianze diretta a contestare la mancata riqualificazione de! fatto nella più mite previsione di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n.
In aggiunta alle considerazioni dinanzi indicate, si evidenzia che è manifestamen infondata la prospettazione difensiva, laddove la qualificazione dell’associazione ai s
dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 parrebbe dipendere non dalle caratteristic obiettive del sodalizio, come sopra illustrate, bensì dall’asserito minore apporto del s
all’attività comune, ciò che, semmai, può incidere sulla determinazione dell’entità della p come avvenuto nel caso in esame, posto cha la sanzione per il delitto ex art. 74, comma 2
d.P.R. n. 309 del 1990 è stata determinata, nei confronti della ricorrente, nel minimo editta
14. Inammissibili, infine, sono le censure aventi ad oggetto la determinazione d complessivo trattamento punitivo.
Invero, oltre ad aver determinato la pena base in misura pari al minimo edittale per partecipazione all’associazione, alla ricorrente sono state appiicate nella massima estensione
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, con un aumento del tutto minimo per la continuazione, pari a soli dieci mesi di reclusione per i ventotto e
di cessione, sicché non è dato comprendere – né la ricorrente !o ha specificamente dedotto – che modo e per quali motivi la pena avrebbe potuto essere inflitta in misura ancora p
contenuta.
15. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma deli’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese d procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i! 26/03/2025.