Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27542 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27542 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ENNA il 30/01/1975
avverso l’ordinanza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
– gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei c
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cui GLYPH
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può GLYPH
desumere GLYPH
l’esistenza
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di GLYPH
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volizione
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unitaria
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(cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074), atteso che la distanza temporale e la parziale diversità di correi sono elementi da cui in modo non illogico è stata ritenuta l’inesist
di una volizione unitaria;
– il ricorso deduce che vi è parziale identità soggettiva tra i soggetti attivi del associazioni per cui è stato condannato il ricorrente, ma ciò non rende illogica la decisione
giudice del merito che ha, comunque, fatto leva sulla parziale diversa composizione delle due associazioni criminali, in quanto la parziale diversità dei correi è pur sempre un indice di
differenza nell’origine delle volizioni criminali;
– il ricorso deduce che l’associazione finalizzata allo spaccio sarebbe nata all’interno di que di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma si tratta di argomento non in grado di rendere illog decisione del giudice del merito di ritenere che essa sia nata da una diversa volizione criminal attesa la distanza temporale e la diversità di struttura che caratterizza il fenomeno associa di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, che impone sia individuato un riconoscibile as organizzativo specificamente finalizzato al traffico di stupefacenti (Sez. 2, n. 41736 09/04/2018, M., Rv. 274077 – 02);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2025.