Associazione Finalizzata allo Spaccio: Autonoma Anche se Nata da un Contesto Mafioso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla distinzione tra l’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e l’associazione di tipo mafioso. La Corte ha stabilito che, anche quando un gruppo dedito al narcotraffico emerge da un contesto mafioso, può essere considerato un’entità criminale autonoma se sussistono determinati presupposti. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un soggetto condannato per aver partecipato a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La tesi difensiva sosteneva che tale gruppo criminale non fosse autonomo, ma una mera emanazione di una più ampia associazione di stampo mafioso, disciplinata dall’art. 416-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, l’attività di spaccio sarebbe stata solo una delle tante attività del sodalizio mafioso, e non un reato a sé stante.
La Corte d’Appello aveva già respinto questa interpretazione, confermando la condanna. Il caso è quindi approdato dinanzi alla Corte di Cassazione per la valutazione definitiva della questione.
La Decisione della Cassazione sull’Associazione Finalizzata allo Spaccio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Il punto centrale della pronuncia è la netta distinzione tra i due fenomeni associativi. I giudici hanno sottolineato che l’argomentazione del ricorrente non era in grado di rendere illogica la conclusione secondo cui l’associazione per lo spaccio fosse nata da una “diversa volizione criminale”.
La Distinzione tra Associazione Mafiosa e Narcotraffico
Secondo la Cassazione, per configurare il reato autonomo di associazione finalizzata allo spaccio (art. 74 D.P.R. 309/1990) è necessario individuare un “riconoscibile assetto organizzativo specificamente finalizzato al traffico di stupefacenti”. Questo significa che il gruppo deve avere una struttura e un obiettivo propri, distinti da quelli dell’eventuale organizzazione mafiosa di riferimento.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su due elementi chiave:
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Diversità di Struttura e Distanza Temporale: I giudici hanno evidenziato come la diversità nella struttura organizzativa e una certa distanza temporale tra la nascita delle due associazioni siano indicatori cruciali per affermarne l’autonomia. Un gruppo che si dedica allo spaccio può sviluppare logiche, gerarchie e modalità operative proprie, anche se i suoi membri provengono da un ambiente mafioso.
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Volizione Criminale Specifica: L’elemento decisivo è l’esistenza di una volontà criminale specifica e distinta. Mentre l’associazione mafiosa persegue una pluralità di scopi illeciti attraverso la forza di intimidazione, l’associazione per il narcotraffico ha come unico e specifico obiettivo il profitto derivante dalla compravendita di droga. Questa finalità mirata è sufficiente a qualificarla come un’entità criminale autonoma.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto penale: la specificità del fine criminale è determinante per qualificare un reato associativo. L’associazione finalizzata allo spaccio non è un “reato satellite” dell’associazione mafiosa, ma un’ipotesi criminosa autonoma che richiede una prova rigorosa della sua specifica struttura e finalità. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia conferma la necessità di analizzare nel dettaglio l’assetto organizzativo di ogni gruppo criminale, senza dare per scontato che le attività di narcotraffico siano sempre e comunque assorbite nel più ampio reato di associazione mafiosa.
Un’associazione per il narcotraffico nata in un contesto mafioso è sempre considerata parte dello stesso crimine?
No. Secondo la Corte di Cassazione, un’associazione finalizzata allo spaccio può costituire un reato autonomo e distinto, anche se i suoi membri provengono da un’organizzazione mafiosa, qualora presenti una propria struttura, una diversa volontà criminale e una distanza temporale.
Quali elementi distinguono un’associazione finalizzata allo spaccio da una di tipo mafioso secondo questa ordinanza?
Gli elementi distintivi sono principalmente tre: una diversa volizione criminale (l’intenzione specifica di trafficare droga), una diversità di struttura organizzativa rispetto a quella mafiosa e una distanza temporale che ne evidenzi l’autonoma costituzione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del processo. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. La decisione impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27542 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27542 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ENNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
- gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei c
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(cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che la distanza temporale e la parziale diversità di correi sono elementi da cui in modo non illogico è stata ritenuta l’inesist
di una volizione unitaria;
- il ricorso deduce che vi è parziale identità soggettiva tra i soggetti attivi del associazioni per cui è stato condanNOME il ricorrente, ma ciò non rende illogica la decisione
giudice del merito che ha, comunque, fatto leva sulla parziale diversa composizione delle due associazioni criminali, in quanto la parziale diversità dei correi è pur sempre un indice di
differenza nell’origine delle volizioni criminali;
- il ricorso deduce che l’associazione finalizzata allo spaccio sarebbe nata all’interno di que di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma si tratta di argomento non in grado di rendere illog decisione del giudice del merito di ritenere che essa sia nata da una diversa volizione criminal attesa la distanza temporale e la diversità di struttura che caratterizza il fenomeno associa di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, che impone sia individuato un riconoscibile as organizzativo specificamente finalizzato al traffico di stupefacenti (Sez. 2, n. 41736 09/04/2018, NOME., Rv. 274077 – 02);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2025.