Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47143 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47143 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Sava il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 18/04/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in parziale accolglimento dell’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso la ordinanza cautelare emessa il 17 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere, ha annullato la predetta ordinanza in relazione al reato di cui al capo 16) (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e riqualificato i fatti contestati al capo 1 nel delitt di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90, confermando la misura applicata anche in relazione ai reati di cui ai capi 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 e 28 (art. 73 d.P.R. n. 309/90).
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione i difensori dello NOME deducendo con unico motivo violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90.
Il Tribunale non ha valutato la credibilità delle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME né rilevato le evidenti contraddizioni tra le stesse in relazione al presunto acquisto da parte del ricorrente della piazza di spaccio dal COGNOME, individuandosi invece la notevole attività di spacciatrice della moglie dello stesso ricorrente.
Né risulta individuato il contributo del ricorrente alla associazione essendosi trasferiti dati indiziari relativi alla moglie dello stesso ricorrente a quest’ultim Ancora, erronea è l’individuazione del ricorrente nel colloquio tenuto dal COGNOME, come pure la valenza dell’espressione di NOME COGNOME nel colloqui con il COGNOME circa i presunti acquisti di stupefacente dello NOME e della sorella da altri fornitori.
Del resto incongruo è il riferimento alla gestione da parte del ricorrente di una piazza di spaccio, trattandosi di spaccio presso il proprio domicilio, anche in relazione alla assenza dello NOME da Sava a seguito della patita reclusione in Milano per fatti di spaccio del tutto scollegati agli interessi del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
Infine, illogica è la pretesa indicazione dello NOME da parte del COGNOME al COGNOME come colui a cui deve fare riferimento per le necessità del sodalizio, attese le considerazioni espresse dalla conversazione n. 2568 dalla quale emerge l’astio nutrito dal COGNOME nei confronti della sorella e del marito per l’acquisto della droga da altra parte e per l’invidia da loro nutrita.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e
succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La partecipazione . associativa del ricorrente è stata individuata in base alle dichiarazioni di COGNOME – che indica NOME COGNOME, moglie dello COGNOME, quale “numero uno” dello spaccio a Sava e lo NOME quale cessionario di una piazza di spaccio da parte di NOME COGNOME – e COGNOME – che descrive con dovizia di particolari l’attività illecita dei due coniugi – e la madre di quest’ultimo, NOME COGNOME – arrestata con lui – che ne conferma le dichiarazioni.
Alle propalazioni danno riscontro le captazioni indicate, interpretate senza vizi logici, che danno conto della cospicua attività di spaccio svolta dal ricorrente e dalla moglie mentre il primo era agli arresti domiciliari, in un chiaro contesto associativo (v. pg. 2 e sg. della ordinanza). Si tratta di quelle tra NOME COGNOME, fratello di NOME COGNOME, e NOME COGNOME del 28 Ottobre 2020 riguardanti una fornitura di cocaina da parte di questi della quale NOME COGNOME si era lamentata – così necessitando l’incontro tra i due. Nel corso della conversazione il COGNOME indica al COGNOME le abitazioni dei sodali ai quali può rivolgersi in caso di necessità (se “il cimitero sta chiuso” – il cimitero di Sava è il luogo in cui s pianificava l’attività di spaccio, v. pg. 2 della ordinanza), indicando anche quella del ricorrente; inoltre, i due manifestano il sospetto che i due coniugi si riforniscano, a loro insaputa, da altri canali e la ordinanza annota la verosimiglianza di tale sospetto considerando l’arresto del ricorrente del precedente febbraio per detenzione, con il cugino NOME COGNOME, di 11 kg di mariuhana, 11 kg di hashish e 56 grammi di cocaina a Milano.
E’ pertanto incensurabile la ricostruzione indiziaria posta a base della ipotesi associativa operata dal provvedimento impugnato al quale non sono opponibili le censure fattuali alle dichiarazioni dei propalanti e una non consentita rilettura del compendio captativo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 11/10/2023.