Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47003 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47003 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 17 marzo 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli
artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere fatto parte, con ruolo direttivo, di un’associazione per delinquere dedita al traffico anche internazionale di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 1); nonché per avere concorso nello stesso periodo nella detenzione, nel trasporto e nella cessione di singole partite di droga (capi 18), 21), 22) e 31).
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso lo COGNOME, con atto sottoscritto dal SUO difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere il Tribunale del riesame confermato l’originario provvedimento cautelare con riferimento ai fatti contestati nei capi 18) e 31), benché le carte del processo, talora dalla non univoca valenza dimostrativa, avessero al più comprovato che lo COGNOME si era interessato dell’acquisto di droga leggera e non anche della cocaina, comprata a Malta, per la quale il coimputato COGNOME era stato tratto in arresto; mentre solo in via congetturale era stato sostenuto che il ricorrente si fosse interessato all’acquisto di una ulteriore partita di cocaina trasportata nel “doppio fondo” di una vettura.
2.2. Vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere il Tribunale di Catanzaro confermato il primigenio provvedimento cautelare con riferimento al reato associativo del capo 1), nonostante fosse stato dimostrato che lo stesso era stato, al più, il fornitore della droga acquistata dal gruppo criminale ed aveva avuto solamente relazioni personali con alcuni odierni coimputati, senza dare alcuno stabile e continuativo contributo al sodalizio de quo.
2.3. COGNOME Vizio di COGNOME motivazione, COGNOME per mancanza, COGNOME manifesta COGNOME illogicità COGNOME e contraddittorietà, per avere il Tribunale del riesame confermato la sussistenza delle esigenze cautelari, senza considerare la brevità del periodo in cui il ricorrente è stato interessato dalle indagini, il decorso del tempo e il fatto che lo stesso si sia allontanato dal contesto in cui erano maturati i reati in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia inammissibile.
Il primo e il secondo motivo del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, perché in parte manifestamente infondati e in parte presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all’attendibilità delle fonti ed alla · rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de líbertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Alla luce di tali regulae iurís, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come l’odierno ricorrente si fosse occupato, per un congruo periodo, delle attività svolte in maniera organizzata finalizzate al traffico di rilevanti quantitativi di cocaina anche importata da Malta e spacciata in Calabria: sodalizio qualificato dalla disponibilità di strumenti e mezzi comuni, dalla ripartizione di ruoli e compiti (anche interscambiabili) tra gli associati, dalla presenza di luoghi per nascondere la droga, dalla esistenza di una “bacinella” comune, vale a dire una cassa dalla quale prelevare il denaro. provento della commercializzazione della droga, da dividere tra gli affiliati, nonché dal sostegno economico garantito ai sodali che erano stati tratti in arresto. Associazione alla quale lo COGNOME aveva aderito stabilmente con un ruolo direttivo, come comprovato dalla partecipazione alla commissione di numerosi reati-fine del gruppo e dalle direttive che egli era stato in grado di impartire ad altri associati (v. pagg. 3-6, ord. impugn.)
Ciò vale anche con riferimento all’affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione agli specifici delitti dei capi d’imputazione provvisori 18) e 31), per i quali il concorso dello COGNOME nella detenzione, trasporto e commercializzazione delle partite di stupefacente si è convincentennente ritenuto fosse stato dimostrato a livello indiziario proprio dal tenore di quelle conversazioni captate dagli inquirenti: dati che avevano
consentito di acclarare come il prevenuto fosse stato direttamente coinvolto nell’acquisto di una partita di 5 kg.4 cocaina a Malta, come confermato dai commenti che lo stesso aveva fatto con altro associato dopo aver saputo dell’arresto del corriere che avrebbe dovuto trasportare la droga in Italia, inerenti alla qualità della sostanza “perduta”, e della necessità di “intensificare” la gestione di nuovi traffici anche per fare fronte alle spese legali di difesa del compagno arrestato (dati che in forma indeterminata si è asserito fossero stati desunti dal tenore travisato del alcune conversazioni intercettate); e fosse stato direttamente interessato con altri anche al trasporto di una ulteriore partita di stupefacente, nascosta nel “doppio fondo” di una vettura, che i prevenuti avevano avuto difficoltà ad aprire, auto che avevano poi “scortato” per evitare i controllo di eventuali posti di blocco organizzati dalle forze dell’ordine (v. pagg. 6-8, ord. impugn.).
Da tanto il RAGIONE_SOCIALE riesame ha arguito, con un procedimento deduttivo contestato talora in termini molto generici – nel quale non g è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l’odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, pieno partecipe di quella associazione criminale e concorrente nella commissione dei reati-fine contestati.
In tal modo, lungi dal proporre un ‘travisamento delle prove’, vale a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei fatti’ (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d’indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell’ambito d un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se – come nella fattispecie è accaduto – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.
3. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre
le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, COGNOME, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, COGNOME, Rv. 214249).
Nel casa di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma malto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza realmente specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè, omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale, al di là della presunzione relativa operante ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione del titolo del reato associativo contestato, erano stati analiticamente indicati gli elementi fattuali (oggettiva gravità delle condotte aventi ad oggetto la professionale commercializzazione di rilevanti quantitativi di droga, anche in un contesto internazionale; ruolo apicale assunto dal prevenuto nell’associazione; capacità del gruppo di proseguire le proprie attività anche nei periodi di “fibrillazione” dovuti all’arresto di alcuni sodali – v. pagg. 9-10, ord. impugn. idonei a dimostrare la sussistenza di un concreto e attuale pericolo che il ricorrente possa tornare a commettere in futuro gravi reati della stessa natura di quelli per i quali si procede.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30/10/2023