Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46844 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46844 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso di COGNOME e per l’inammissibilità degli altri ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME e, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME, di COGNOME
COGNOME, che ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi (con nota per COGNOME); udito l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 74 (capo 2) e 73 (capo 3) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché, quanto alla posizione di NOME COGNOME, per fattispecie in materia di armi.
Avverso la sentenza d’appello sono stati proposti distinti ricorsi negli interessi dei citati imputati, con articolazione dei motivi di seguito enunciati ne limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, c:omma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso fondato su due motivi con i quali si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione per aver deliberatamente omesso di motivare in merito alle censure d’appello relative all’accertata responsabilità in termin GLYPH (non di mera partecipazione ma) di promozione e organizzazione dell’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e in ordine alla ritenuta circostanza c.d. «dell’agevolazione mafiosa».
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto rinunciati i detti motivi all’udienza del 12 aprile 2022, all’esito della reiterazione delle dichiarazioni confessorie nei termini in cui erano state rese in primo grado, così pronunciandosi solo in merito ai motivi inerenti al trattamento sanzioNOMErio. Per il ricorrente, invece, la rinuncia avrebbe avuto a oggetto non i profili di censura inerenti ai ruoli di promotore e organizzatore e alla ritenuta agevolazione mafiosa. Dal verbale dell’udienza del 12 aprile 2022, redatto a mano dal cancelliere in forma riassuntiva, emergerebbe difatti che il difensore di NOME COGNOME, alla presenza dell’imputato che sul punto avrebbe confermato, avrebbe rinunciato «ai motivi d’appello fatta eccezione per quelli riguardanti la responsabilità penale ed il trattamento sanzioNOMErio». Sicché, prosegue sul punto il ricorrente, avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere oggetto d rinuncia i profili di cui innanzi (inerenti ai ruoli di promozione e organizzazion del sodalizio e alla citata aggravante). A nulla rileverebbe altresì l’eventuale diversa emergenza risultante dal verbale redatto in forma integrale tramite fonoregistrazione (poi oggetto di trascrizione), relativa alla rinuncia a tutti motivi a eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzioNOMErio, in quanto,
secondo la tesi del ricorrente, in caso di divergenza tra verbale in forma riassuntiva redatto a mano dal cancelliere e quello integrale mediante fonoregistrazione prevarrebbe il primo dei due.
Comunque, si conclude sul punto, la rinuncia sarebbe inefficace, in quanto promanante dal difensore e non dall’imputato, e la Corte territoriale avrebbe errato nel non estendere, ex art. 587 cod. proc. pen., a NOME COGNOME gli effetti dell’accoglimento del motivo di gravame proposto da altri coimputati (NOME COGNOME e NOME COGNOME) avente a oggetto la ritenuta agevolazione mafiosa, in quanto, per i detti sodali, esclusa lin appello
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si deduce l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nella determinazione della pena laddove, escluse la responsabilità per la fattispecie in materia di armi (capo 4) e l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, avrebbe valutato le accertate circostanze attenuanti generiche equivalenti non solo all’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 ma anche alla recidiva, nonostante l’aumento per quest’ultima non fosse stato operato in primo grado.
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso fondato su due motivi con i quali si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito alla confermata responsabilità dell’imputato per i reati ascrittigli ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e, comunque, circa la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al comma quarto del citato art. 74.
In sintesi, per il ricorrente, dal compendio probatorio costituito dagli esit delle intercettazioni, delle quali il giudice di merito avrebbe fornito una lettur decontestualizzata, oltre che dalle immagini di cui ai sistemi di videoripresa, dalla quali la Corte territoriale avrebbe tratto il convincimento dell’esecuzione di passaggi di stupefacente e denaro tra COGNOME e COGNOME, non emergerebbero le condotte contestate ma solo un rapporto di viciNOME e amicale tra imputato e taluni associati, in particolare con il promotore nonché organizzatore NOME COGNOME.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, si deduce l’insanabile contraddittorietà dell’apparato motivazionale sotteso alla ritenuta consapevolezza da parte dell’imputato della disponibilità dell’arma da parte dell’associazione di appartenenza mediante la materiale detenzione di essa da parte di NOME COGNOME. Il giudice di merito, difatti, avrebbe posto alla base della ritenuta consapevolezza gli esiti delle conversazioni tra presenti intercorse, in carcere, tra la citata NOME e i di lei familiari. Da essi sarebbe
emersi la detenzione dell’arma per il sodalizio da parte di COGNOMECOGNOME COGNOME costanti e quotidiani contatti tra COGNOME e COGNOME, essendosi più volte il primo recato presso l’abitazione della donna (ove era cusl:odita l’arma), oltre che l’attività di spaccio di stupefacenti intrapresa da COGNOME e dall’associato COGNOME, che, però, illogicamente, il giudice d’appello avrebbe assolto proprio dal reato di detenzione di quell’arma.
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente, oltre che la sostanziale omessa motivazione in merito alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generic:he nonostante le deduzioni difensive sul punto, anche vizio cumulativo di motivazione in merito alla confermata responsabilità per le fattispecie in materia di stupefacenti. Questa sarebbe stata ritenuta in forza di una lettura degli esiti di conversazioni intercettate invece, a detta della difesa, non conducenti in tal senso, al pari dell’intervenuto sequestro di stupefacente non a carico di COGNOME ma dei coindagati.
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente la mancanza di motivazione in merito all’esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (ritenute sussistenti dalla stessa Corte territoriale ma valutate equivalenti alla recidiva).
Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono fondati, nei termini di seguito evidenziati, solo il ricorso di NOME COGNOME e il motivo relativo all’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 1990, proposto nell’interesse di NOME COGNOME, mentre inammissibili sono tanto le altre censure mosse dal ricorrente appena citato quanto i motivi fondanti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre infondato, laddove non inammissibile, è il ricorso di NOME COGNOME
COGNOME fonda le doglianze sull’insussistenza della rinuncia al motivo di impugnazione relativo alla ritenuta responsabilità circa il ruolo di promozione e organizzazione del sodalizio, in luogo di quello di mera partecipazione (oggetto di dichiarazioni confessorie).
2.1. Il profilo di censura in oggetto è privo di pregio.
2.1.1. In merito, dagli atti, accessibili in ragione della tipologia di vi dedotto, in particolare dal verbale dell’udienza del 12 aprile 2022, redatto a mano dal cancelliere in forma riassuntiva, emerge esplicito riferimento alla fonoregistrazione dell’udienza destinata alla successiva trascrizione e che: «L’AVV_NOTAIO . LAVV_NOTAIO. chiede la sostituzione del misura cautelare del carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari».
2.1.2. Dalla trascrizione della fonoregistrazione risulta che il Presidente, riferendosi a COGNOME, chiede conferma della contestazione da parte dell’imputato dell’ascrittogli ruolo di organizzatore del sodalizio e, che, difensore, alla presenza del prevenuto, oltre a confermare la circostanza, rinunzia ai motivi d’appello a eccezione delle sole censure afferenti all’entità della pena.
L’AVV_NOTAIO difatti risponde nei seguenti termini: «Sì, però, ha fatto una dichiarazione ampiamente con fessoria in primo grado, l’ha riportata e in questa sede si opererà personalmente una rinuncia ai motivi, tranne quelli afferenti all’entità della pena . Allora, signor Presidente, il signor COGNOME oggi q presente personalmente dichiara di rinunciare ai motivi di appello e mantenere validi solo quelli afferenti l’entità della pena nelle sue varie sfaccettature. Quin quelli sulla responsabilità conformemente alla dichiarazione con fessoria fatta in primo grado e diciamo, di nuovo ripetuta in appello, opera anche questa scelta processuale».
All’esito, il Presidente sollecita sul punto ulteriormente l’imputato circa l possibilità di verbalizzare in termini di rinuncia ai motivi d’appello, fat eccezione per quelli attinenti al trattamento sanzioNOMErio, ottenendone risposta affermativa dal difensore e dando atto dell’adesione del prevenuto (il Presidente: «Aallora, signor COGNOME, lei ha sentito le richieste del suo Difensore. Le fa proprie? Possiamo quindi mettere a verbale che il difensore dell’imputato dichiara di rinunciare ai motivi d’appello fatta eccezione per quelli attinenti a trattamento sanzioNOMErio?»; l’AVV_NOTAIO: «In generale, Presidente. Quindi valutazione generiche, tutto…»; il Presidente: «Sì, sì, l’ho visto AVV_NOTAIO. L’imputato, interpellato, dichiara di fare proprie le dichiarazioni del propri difensore»).
La difesa, quindi, chiede la sostituzione della misura cautelare in atto argomentando sia delle dichiarazioni confessorie che dalla rinuncia ai motivi d’appello.
2.1.3. Da quanto innanzi emerge, diversamente dall’assunto del ricorrente, la rinuncia ai motivi d’appello tranne a quelli relativi al trattamen
sanzioNOMErio, senza peraltro una reale contraddizione tra verbalizzazione sintetica e fonoregistrazione oggetto di trascrizione.
Nella verbalizzazione sintetica, difatti, proprio in quanto tale, non sono nella specie riportate tutte le dichiarazioni invece emergenti dalla fonoregistrazione. Del resto, la dichiarazione di rinunciare a tutti i motivi d’appello tranne a quel sulla responsabilità per la fattispecie ascritta e a quelli sulla pena, che, a dett del ricorrente, emergerebbe dal verbale d’udienza, sarebbe priva di senso e di portata pratica in quanto implicante l’assenza di reale rinuncia ad alcun motivo d’appello (considerando che la difesa non ha contestato la sussistenza del sodalizio e, perlomeno, la partecipazione a esso di COGNOME). A quanto innanzi, di per sé determinante l’infondatezza della censura, deve altresì aggiungersi che, per quanto disposto dall’art. 139, comma 3, cod. proc. pen., farebbe prova il verbale in forma riassuntiva solo per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non avesse effetto o non fosse chiaramente intellegibile, circostanze non caratterizzanti la fattispecie concreta né comunque dedotte dal ricorrente (sul punto si veda Sez. 3, n. 54374 del 17/10/2018, C., Rv. 274130).
2.1.4. Parimenti infondato è anche il profilo deducente l’assenza in capo al difensore rinunciante di procura speciale.
Anche qualora si volesse ritenere assente una rinuncia esplicita da parte dell’imputato, come sembrerebbe sostenere il ricorso in ragione della non emergenza della voce del prevenuto dalla fonoregistrazione (sostituita dalla presa d’atto da parte del Presidente del collegio del gesto di adesione da parte dell’imputato), deve difatti applicarsi il principio per cui il difensore, di fiduc d’ufficio, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che, come nella specie, il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).
2.2. Inammissibile per mancato confronto con la ratlo decidendi della sentenza impugnata si mostra invece il profilo di censura con il quale si deduce la mancata rilevazione dell’effetto estensivo di cui all’art. 587 cod. proc. pen., i favore del ricorrente, della ritenuta insussistenza per i coimputati COGNOME e COGNOME dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa (per l’inammissibilità in ragione del mancato confronto con le ragioni sottese al provvedimento impugNOME, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune delle più recenti: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/C1/2013, COGNOME, Rv. 254584).
Per i detti correi difatti, l’aggravante è stata esclusa in termini non oggettiv ma soggettivi (visto anche il riferimento in sentenza a Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), quindi per motivi esclusivamente personali e, in quanto tali, escludenti l’invocato effetto estensivo.
Sono inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME nonché le censure dedotte da NOME COGNOME in merito alla ritenuta responsabilità per la fattispecie associativa ascrittagli, a eccezione di quella che si appunta sull’aggravante di cui all’art. 73, ccinnma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
3.1 In primo luogo, l’inammissibilità, circa i profili inerenti alle accerta responsabilità, deriva dall’assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati nella sentenza impugnata), le censure in esame sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, dovendosi quindi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
3.1.1. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l’apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.,, in quanto deducenti motivi diversi da quelli denunciabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 2022, dep. 2023, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 2013, COGNOME, cit., oltre che, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, COGNOME, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).
3.1.2. Ci si riferisce, in particolare, al tentativo di rivalutare il compend probatorio sotteso alla ritenuta responsabilità di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME quanto al secondo, mediante il tentativo di privare di conducenza il sequestro di stupefacente solo perché eseguito a carico dei correi e, con riferimento a entrambi, in forza di una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, valutate anche in uno con le immagini di cui alle videoriprese in atti, in
ordine peraltro a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico
In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 16098 del 2023, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del). 2023, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).
Ne consegue che la prospettazione di un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propongono i ricorrenti con i profili di ricorso in esame, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 2644 dep. 2023, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, COGNOME, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME Maro, Rv. 2725581.
3.2. Nel criticare il trattamento sanzioNOMErio (quanto a considerazione delle circostanze attenuanti generiche), non confrontano altresì il loro dire con la sentenza impugnata sia COGNOME che COGNOME laddove deducono l’omessa motivazione sul punto.
Contrariamente a quanto asserito, emerge difatti, circa la posizione di COGNOMECOGNOME l’esclusione delle attenuanti generiche in forza della valorizzazione della condotta di vita anteatta (di soggetto condanNOME per plurimi reati contro il patrimonio oltre che per evasione), nonché, in merito a COGNOME, la motivazione sottesa alla ritenuta sussistenza delle stesse ancbrché in termini di equivalenza, in considerazione dei riferimenti alla condotta processuale caratterizzata da confessione in primo grado e dalla rinuncia al primo motivo d’appello.
Sono invece fondati i vizi dedotti in merito alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in termini di consapevolezza di COGNOME circa la disponibilità dell’arma da parte
dell’associazione di appartenenza mediante la materiale detenzione di essa a opera di NOME COGNOME, in ragione di elementi di contraddittorietà e di illogicità dell’iter argomentativo.
Sul punto la Corte territoriale, in termini inconducenti rispetto alla decisione presa, fa riferimento agli esiti delle conversazioni tra presenti intercorse, i carcere, tra la citata COGNOME e i di lei familiari, evidenziando, però, lo ste giudicante, la mera emers .. 0 della detenzione dell’arma per il sodalizio da parte di COGNOME, e richiama, i costanti e quotidiani contatti tra COGNOME e COGNOME essendosi più volte il primo recato presso l’abitazione della donna. A ciò la sentenza impugnata aggiunge la prova dell’esistenza di attività di spaccio di stupefacenti intrapresa da NOME COGNOME e da altro appartenente al sodalizio, l’imputato COGNOME (peraltro assolto dalla stessa Corte dal possesso della detta arma), senza che emerga perché ciò rilevi ai fini dell’aggravante contestata a carico di COGNOME.
Parimenti fondato è il motivo unico di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME con il quale si deduce l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nella determinazione della pena laddove, escluse la responsabilità per la fattispecie in materia di armi (capo 4) e l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, ha valutato le accertate circostanze attenuanti generiche equivalenti non solo all’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 ma anche alla recidiva. Non si è quindi confrontata la Corte territoriale con la circostanza per cui, pur emergendo, dal dispositivo della sentenza di primo grado, la ritenuta recidiva, dalla relativa motivazione risulta il rilievo «del n breve lasso temporale trascorso dall’ultimo fatto accertato» nonché la considerazione dei precedenti solo quale condotta di vita anteatta ai fini della commisurazione giudiziale della pena.
Ne consegue dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, sui detti punti, ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania, nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente alla recidiva e al conseguente trattamento sanzioNOMErio, e nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (essendo invece inammissibile nel resto il ricorso del detto COGNOME).
Il ricorso di NOME COGNOME è invece rigettato, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, mentre sono dichiarati inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno alla cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene
equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., è infine dichiarata l’irrevocabilità dell sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla recidiva e al conseguente trattamento sanzioNOMErio. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90; dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME; rinvia per nuovo giudizio con rifermento alle posizioni di COGNOME e COGNOME sui punti sopra indicati alla Corte d’appello di Catania, altra Sezione. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e li condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Così deciso 1’11 ottobre 2023
Il Cohsigliere estlnsore
Il Presidente