Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49219 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49219 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Palma di Montechiaro il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 22/06/2023 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento d ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanz cautelare emessa in data 21/29 aprile 2023 dal Giudice per le indagini prelimina dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME misura della custodia in carcere in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzat traffico di stupefacenti e diversi reati-fine.
Avverso la ordinanza ha proposto con unico atto ricorso per cassazione il difensore dei predetti indagati deducendo:
2.1. Con il primo motivo inosservanza dell’art. 273 cod. proc. pen. relazione agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e vizio cumulativo d motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione associativa e, per NOME, in relazione al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. cit.
Quanto al profilo associativo non è stato considerato il dato oggetti riguardante l’arco temporale entro cui si registravano i reati fine che m conciliava con il requisito della stabilità e permanenza del vincolo associat trattandosi di fatti ricompresí per la maggior parte in soli pochissimi giorni, quali – in capo ai ricorrenti – residuano isolate ipotesi.
Del resto, le captazioni considerate non contemplano la totalità degli odier ricorrenti (v. prog. 2348 del 30.12.2019) e non consentono di ritenere che la NOME partecipasse al sodalizio in questione. Altra captazione (n. 2098 28.12.2019) è distonica rispetto alla ipotesi partecipativa ascritta al COGNOME
Quanto alla posizione della COGNOME relativamente ai reati fine ascritt (capi 35, 45,46,49,59 e 65) sono le stesse captazioni alle quali si ri dimostrare la sua mera connivenza penalmente irrilevante in assenza di qualsia ruolo.
2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell’art. 274 cod. proc. pen. e viz cumulativo della motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari risp a condotte risalenti al più all’aprile 2020 e tenuto conto della íncensuratezz RAGIONE_SOCIALE e della età e minima partecipazione della COGNOME.
E’ pervenuta memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO a sostegno della inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo è genericamente formulato in punto di mero fatto, invocandosi una inaccessibile reinterpretazione del dato captativo, n confrontandosi con la valutazione espressa dalla ordinanza in ordine al sussistenza del gruppo associativo di cui è referente NOME COGNOME e a partecipazione ad esso dei ricorrenti che – secondo le videoriprese e le captaz dei colloqui – risultano aver assunto ruoli intercambiabili di spacciatori e ve nelle piazze di spaccio di pertinenza del sodalizio, prestandosi talvolta a collab anche nella attività di confezionamento dello stupefacente (INDIRIZZO)( v. p 15 della ordinanza), risultando stipendiato settimanalmente il COGNOME menzionato dal COGNOME tra i suoi sodali, dandosi puntuale e ineccepibile risposta alla deduzione difensiva circa le emergenze temporalmente circoscritte dovute alla scoperta delle telecamere posizionate dagli inquiren comunque espressive di un collaudato modus operandi radicato nel contesto associativo di cui era espressione e del quale i protagonisti si mostrav consapevoli (v. pg. 16, ibidem).
Quanto alla posizione di NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME esponente apicale del gruppo, è dato puntuale conto del suo contributo allo svolgimen dell’attività illecita svolta presso la sua abitazione – nella costanza degl domiciliari del marito – svolgendovi attività di vigilanza (v. pg. 17, ibidem).
Il secondo motivo è del tutto genericamente proposto rispetto all insuperata presunzione cautelare vigente in materia in ragione della prosecuzion della attività illecita, di cui è documentato lo spessore, oltre che in ragion posizione di ciascun ricorrente – segnatamente delle plurime condanne a caric del COGNOME, del COGNOME e della COGNOME e della recessività della íncensuratezz del COGNOME.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, dis att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/11/2023.