Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49138 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49138 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Acerra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all’art. 74, d. .R. 309/1990, diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata applicazione della continuazione esterna, sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito. La sentenza impugnata ha valorizzato, sul primo punto, gli elementi che denotano la sussistenza di una sia pur rudimentale struttura organizzativa finalizzata alla commissione di reati e in grado di sopravvivere anche all’arresto di alcuni addetti alle operazioni smercio.
Quanto al diniego delle generiche, ha ritenuto non compatibili con un giudizio di minore gravità e pericolosità sociale il ruolo e le attività “pervicaci” svol dall’imputato anche dopo l’arresto subito, oltre ai precedenti.
Infine, quanto alla mancata applicazione della continuazione esterna, non è suscettibile d censure in questa sede la valorizzazione, ai fini del diniego, della distanza temporale tra il fatto oggetto di condanna irrevocabile e quello oggetto di condanna.
Per ciascuno di tali punti della decisione, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di sedimentati principi giuridici contestati in ricorso sulla base di una proposta di rilettura degli elementi di prova e di alternativa valutazione della pericolosità dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pg sidente