Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9995 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9995 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 14/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME TONA
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/06/2025 del TRIBUNALE di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; Udito il P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il sostituto processuale del difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 20 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in relazione al reato di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo C1), ad otto reati di cui all’art. 73 stesso decreto (capi C3, C4, C5, C6, C7, C15, C18, C20), ad un reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. (capo C2), ad un reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo C17).
Con riferimento al reato di cui all’art. 74 citato, l’ordinanza ha, in particolare, ritenuto che l’esistenza di un gruppo organizzato fosse dimostrato dalla stabile ripartizione dei ruoli, dalla condivisione dei proventi, dalla commissione di una serie ex ante non determinata di reati di traffico di stupefacenti, dall’utilizzo di una base logistica comune.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, relativamente al reato di cui all’art. 74, in quanto mancherebbe il quid pluris necessario a superare il concorso di persone ed a trasformarlo in un reato associativo; l’assenza di condotte del COGNOME, asserito capo dell’associazione, per alcuni dei reati-fine e la circostanza che anche altri associati avrebbero partecipato, secondo il capo di imputazione, solo ad alcuni reati specifici sarebbe in contrasto con l’esistenza di un gruppo associativo; la circostanza che il ricorrente effettuasse viaggi finalizzati alla consegna dello stupefacente dimostra non che fosse il capo, ma che egli era un tuttofare; l’affermazione sulla base logistica comune Ł assertiva, perchØ non c’Ł alcuna condotta criminosa accertata nel luogo indicato come base.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sempre relativamente al reato di cui all’art. 74, in quanto l’affermazione di pag. 14 dell’ordinanza secondo cui COGNOME organizzava i viaggi dei corrieri e chiedeva ad alcuni di essi di riscuotere i crediti del sodalizio sarebbe autoreferenziale.
Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto andava valutato il tempo trascorso dai fatti in presenza di una contestazione chiusa a dicembre 2021, andava considerato che si tratta di una associazione che avrebbe operato per dieci mesi e che la misura Ł stata eseguita dopo quarantotto mesi, non Ł stata considerata la possibilità di una misura piø gradata.
La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, per il tramite del sostituto processuale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo Ł infondato.
Nel primo motivo il ricorso aggredisce la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990.
Il ricorso deduce che si sarebbe in presenza, al piø, di un mero concorso di persone nei reati di spaccio, ma non di una struttura associativa, ed evidenzia che l’assenza di condotte del COGNOME, asserito capo dell’associazione, per i reati dei capi C12, C14, C19, renderebbe illogico che i reati dei capi C4, C6, C7 siano parte di un medesimo disegno già programmato; il ricorso aggiunge che anche altri associati avrebbero partecipato, secondo il capo di imputazione, solo ad alcuni reati specifici, il che sarebbe in contrasto con l’esistenza di un gruppo associativo.
L’argomento Ł infondato.
¨ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ‘in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe o anche di capo dell’associazione non implica l’automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all’organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da “riscontro ambientale” (Sez. 2, n. 36251 del 24/11/2020, COGNOME, Rv. 280315 – 01; conformi, piø di recente, Sez. 6, n. 32348 del 08/07/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 8909 del 08/08/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.). Ne consegue che la contestazione solo ad alcuni degli associati di singoli reati-fine non rende manifestamente illogica la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’esistenza di una struttura associativa organizzata tra essi finalizzata al traffico degli stupefacenti.
Il ricorso deduce che la circostanza che il ricorrente effettuasse viaggi finalizzati alla consegna dello stupefacente dimostrerebbe che egli non era il capo, ma un tuttofare.
L’argomento Ł inammissibile, in quanto, lungi dall’introdurre una critica al percorso logico della ordinanza impugnata, si limita a proporre una rivalutazione delle prove sottoposte alla valutazione del giudice del merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del
11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519).
Il ricorso deduce che il pagamento ad un tale NOME, emerso da una conversazione intercettata, e descritto a pag. 14 dell’ordinanza, in modo illogico sarebbe stato assunto come elemento dimostrativo dell’esistenza di una struttura criminale.
L’argomento Ł inammissibile, perchØ propone una lettura frazionata di un indizio (il pagamento al supposto correo che viene sollecitato a COGNOME da un’altra persona) da cui Ł stata desunta la condivisione dei proventi delle attività associative, indizio che, invece, andava letto, come fa correttamente l’ordinanza, nel complesso della piattaforma probatoria portata alla valutazione del giudice del merito, in conformità ai criteri legali di valutazione della prova secondo cui ciascun indizio deve essere inserito in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231678).
Il ricorso deduce che sarebbe erronea anche l’individuazione nell’autonoleggio di proprietà di COGNOME della base logistica dell’associazione, perchØ in quel luogo non Ł riscontrato accadere alcuna condotta criminosa.
L’argomento Ł inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perchØ non si confronta con il percorso logico dell’ordinanza impugnata, che ha ritenuto l’autonoleggio base logistica del gruppo non perchØ ivi avvengano fatti criminosi, ma perchØ in quel luogo si incontrano i sodali, nonchŁ perchØ esso funge da copertura per i continui movimenti di persone ed autoveicoli che caratterizzano l’operatività dell’associazione.
In definitiva, il primo motivo Ł infondato.
Il secondo motivo Ł inammissibile.
In esso si deduce che l’affermazione di pag. 14 dell’ordinanza, secondo cui COGNOME chiedeva ad alcuni dei corrieri di riscuotere direttamente i crediti, sarebbe autoreferenziale.
Il motivo Ł inammissibile per mancanza di specificità, perchØ nell’ordinanza impugnata l’affermazione poggia su una conversazione tra COGNOME e tale NOME, avente ad oggetto proprio il recupero di una somma.
Il ricorso non prende posizione su questo elemento di prova e si limita in modo assertivo a sostenere la mancanza di elementi di prova a sostegno dell’argomento speso in motivazione, non confrontandosi in questo modo con il percorso logico del provvedimento impugnato.
3. Il terzo motivo Ł infondato.
In esso si deduce che il tempo trascorso dai fatti deporrebbe per la inesistenza delle esigenze cautelari, anche atteso che il capo di imputazione riporta la chiusura della contestazione alla data del dicembre 2021.
L’argomento Ł infondato.
La contestazione di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, in realtà, non Ł stata formulata in modo chiuso, perchØ la lettura del capo di imputazione riportato nell’ordinanza impugnata consente di verificare che esso parla di un ‘reato commesso da febbraio a dicembre 2021, con condotta tuttora permanente’.
Il ricorso contesta che la condotta sia effettivamente ‘ancora permanente’ ed evidenzia, a tal fine, che non vi Ł prova di condotte successive alla fine del 2021 e che, pertanto, avrebbe dovuto essere valutato il tempo trascorso da quei delitti.
L’argomento Ł infondato.
¨ vero, infatti, che, in linea generale, ‘in tema di misure cautelari, il riferimento in ordine
al “tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacchØ ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari’ (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377 – 01), ma occorre considerare che nel caso in esame si Ł in presenza di un reato per il quale Ł prevista la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui al terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen. in cui il tempo silente può soltanto essere apprezzato come eventuale indice di superamento della presunzione ma con esclusione di qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01), e che in ogni caso nell’ordinanza impugnata la motivazione sulla esistenza delle esigenze cautelari trova fondamento in modo non illogico nella capillarità ed efficienza della struttura organizzativa accertata nel corso delle indagini, nella figura di protagonista assunta da COGNOME nel contesto criminale, nella spiccata abilità imprenditoriale illecita dimostrata dall’indagato (pag. 15 dell’ordinanza).
Parimenti in modo non illogico Ł stata esclusa nella motivazione dell’ordinanza la possibilità di garantire le esigenze cautelari mediante una misura piø gradata, atteso che l’ordinanza evidenzia che le condotte di gestione del traffico degli stupefacenti che teneva COGNOME sono replicabili anche per interposta persona, ed a distanza, mediante mezzi telematici di comunicazione, di cui Ł stato già dimostrato l’uso durante le indagini preliminari (pag. 16 dell’ordinanza), motivazione con cui il ricorso non si confronta e su cui non prende posizione.
4. In definitiva, il ricorso Ł infondato. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME