Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7575 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7575 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Lo COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BELMONTE MEZZAGNO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
La COGNOME NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori: l’AVV_NOTAIO del foro di Roma, in difesa di NOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso ; l’AVV_NOTAIO del foro di Palermo, in difesa di COGNOME NOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso ; l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del foro di Palermo, in difesa di COGNOME NOME, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; l’AVV_NOTAIO. NOME
Scrudato del foro di Agrigento, in difesa di NOME, ha insistito per l’accoglimento del ricorso ; l’ AVV_NOTAIO del foro di Palermo, in difesa di COGNOME NOME e NOME, ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi; l’ AVV_NOTAIO del foro di Gela e l’AVV_NOTAIO del foro di Massa, in difesa di COGNOME NOME, hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso; l’AVV_NOTAIO del foro di Palermo, in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24.9.2024, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, ha rideterminato la pena nei confronti degli imputati e, per il resto, ha confermato le condanne irrogate dal primo giudice in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 meglio descritti in rubrica.
Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati presentati due ricorsi.
3.1. Nel primo, redatto dall’AVV_NOTAIO, si deduce in sintesi -quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1).
Si contesta la qualificazione dei fatti di cui al capo 1) ai sensi dell’art. 74 cit., avuto riguardo alla finalità della compagine criminosa, individuata nella cura di una coltivazione di marijuana, e quindi nella commissione di un unico reatoscopo. Si sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sia illogica e deassiale rispetto alle risultanze processuali, riferite ad un singolo reato, tanto che la stessa omette completamente di indicare gli elementi posti a fondamento del presunto sodalizio.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione di cui al capo 1).
Si deduce che l’imputazione associativa nei confronti del ricorrente sia inconsistente sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo e si sottolinea la grave carenza argomentativa della sentenza in ordine alla partecipazione del COGNOME
alla coltivazione di cannabis di cui al capo 2). Si confuta la rilevanza di alcune conversazioni intercettate rispetto alla posizione del ricorrente, osservando come da tali conversazioni non emergano neanche elementi suggestivi sia in ordine all’adesione del COGNOME al sodalizio, sia della sua compartecipazione all’attività di coltivazione delle piante di cannabis sul terreno di un congiunto, anche avuto riguardo al numero ristretto di avvistamenti del medesimo (due o tre) nell’area in questione.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, tenuto conto dei criteri di stima adottati dalla Corte territoriale e del ridotto numero di piante sottoposte ad accertamento tossicologico.
IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata e al conseguente giudizio di bilanciamento delle circostanze in equivalenza, anziché con prevalenza delle attenuanti.
Si deduce che l’unico precedente a carico aveva formato oggetto di sentenza di patteggiamento, per cui doveva ritenersi estinta la pena prima dei fatti oggetto di imputazione nel presente processo, per il decorso dei cinque anni di cui all’art. 445 cpv. cod. proc. pen. dal 30.3.2017 (data di passaggio in giudicato della sentenza). L’unico episodio ‘in contestazione’, secondo la Corte di appello, sarebbe quello del 3.3.2022, in cui viene intercettato un dialogo tra COGNOME e COGNOME , di cui si sostiene la natura ‘neutra’ ai fini che qui rilevano , con conseguente invocazione dell’esclusione della recidiva e riformulazione in mitius anche del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla misura dell’aumento di pena per la continuazione, rispetto al quale si deduce che la Corte nissena abbia omesso completamente ogni indicazione circa i passaggi del calcolo che ne è alla base.
3.2. Nel secondo ricorso, redatto dall’AVV_NOTAIO, si deduce in sintesi -quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90.
Si contesta la sussistenza di una compagine associativa e la partecipazione ad essa del ricorrente, trattandosi di condotta concorsuale spalmata in appena quattro mesi (dal febbraio al giugno 2022) che avrebbe avuto l’unico fine di coltivazione di una serra di marijuana, poi posta in sequestro. Sul punto, la Corte nissena si limita a richiamare il giudizio di primo grado, omettendo di specificare le risultanze atte a configurare l’associazione e non già un’ipotesi concorsuale. Nulla aggiunge in merito alla consapevolezza e volontà del singolo di partecipare,
assieme agli altri, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale indicato dalla giurisprudenza. Quanto al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, si osserva che la Corte di merito ritiene indiziante il contenuto di una conversazione telefonica del 3.3.2022 sulla scorta di un giudizio meramente probabilistico, non avvedendosi del fatto che la piantagione venne rinvenuta presso la contrada di Riesi denominata ‘Birrigiolo’, e non nella contrada ‘Judeca’ citata nella intercettazione. Si contesta la rilevanza di altre conversazioni in cui si parla di ‘tubi di irrigazione, girelle, filari’, tenuto conto della professione del ricorrente di bracciante agricolo. La stessa presenza del COGNOME nella campagna del cognato COGNOME, nelle due date del 9 e 10 maggio 2022, non era stata ritenuta indiziante dalla Suprema Corte in sede cautelare.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, riconosciuta solo sulla base di un quantitativo di principio attivo della sostanza in esame meramente supposto ed orientativo.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche, riconosciute solamente con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, omettendo di specificare e quantificare la pena base e il distinto aumento per la continuazione per il delitto satellite.
NOME COGNOME lamenta quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1).
Si contesta la ricorrenza della fattispecie associativa, individuata solo con generico riferimento alla piantagione di INDIRIZZO Birringuelo, senza che la Corte territoriale abbia esplicitato il contributo organizzativo reso dal COGNOME alla presunta consorteria e con motivazione apparente quanto al ruolo di organizzatore del ricorrente. Non è stata indicata la reale struttura dell’associazione. Sono stati ritenuti sussistenti i contatti per il ramo palermitano tra il COGNOME, tramite l’utenza di COGNOME NOME ed il ramo riesino con NOME, soltanto sulla base di pochi e sporadici contatti telefonici. La presenza del COGNOME, due volte la settimana, nel luogo della piantagione non depone per il suo ruolo direttivo. Costui era un semplice contadino che si dedicava alla cura della piantagione in assoluta autonomia.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, riconosciuta solo sulla base di un quantitativo di principio attivo della sostanza in esame meramente supposto ed orientativo.
NOME COGNOME lamenta quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1).
Si deduce che la sentenza affronta il reato associativo in modo sommario, limitandosi a riprendere massime giurisprudenziali. L’uso di veicoli per il trasporto di cannabis non è sufficiente a configurare il vincolo associativo, potendo al massimo integrare il concorso nel reato di coltivazione di cui all’art. 73 cit. L’analisi del compendio probatorio non evidenzia la sussistenza di indici sintomatici di una struttura associativa, quali la stabilità dell’accordo criminoso e il perseguimento di uno scopo comune.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, riconosciuta solo sulla base di un quantitativo di principio attivo della sostanza in esame meramente supposto ed orientativo.
III) Omessa motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., nonostante la specifica censura difensiva avanzata in sede di appello.
IV) Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e ai criteri di determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.
NOME COGNOME lamenta quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo e al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione del ricorrente da tutti gli addebiti.
Si deduce che la Corte territoriale abbia omesso di motivare sulle censure proposte in sede di gravame di merito. Le doglianze erano nel senso dell’assenza di prove da cui ricavare la partecipazione dell’imputato né alla fase di messa in dimora delle piantine né alla successiva fase di effettiva cura e coltivazione della piantagione. L’unica condotta contestabile si ridurrebbe alla stipulazione del contratto di affitto del fondo rustico. Da nessun elemento è ricavabile la partecipazione del COGNOME all’associazione, né i giudici danno conto di elementi specifici e concreti attestanti l’esistenza di un vincolo associativo perdurante. La sentenza impugnata ha omesso di rispondere ai rilievi proposti dall’appellante e non ha configurato alcuna autonoma entità associativa, caratterizzata da affectio societatis , cui il ricorrente avrebbe mostrato la volontà di aderire.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art.
114 cod. pen., essendosi il COGNOME limitato a sottoscrivere il contratto di locazione del terreno in questione.
7. NOME COGNOME lamenta quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto il ricorrente responsabile del concorso nel reato di coltivazione di sostanza stupefacente, senza avere adeguatamente considerato il quadro probatorio nel suo complesso. Si contesta anche la ritenuta sussistenza della fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1), su cui i giudici hanno fornito una motivazione carente ed illogica, che non soddisfa i requisiti minimi per giustificare l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato associativo. Le conversazioni captate e che vedono interessato il COGNOME non appaiono connotate dai richiesti requisiti di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del contenuto delle propalazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati. Il COGNOME non ha avuto alcun ruolo fondamentale in sede di installazione dei semi e di avviamento della piantagione, limitandosi ad interventi occasionali e sporadici.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, riconosciuta solo sulla base di un quantitativo di principio attivo della sostanza in esame meramente supposto ed orientativo.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, da cui è derivato un aumento di pena privo di motivazione in ordine ai parametri utilizzati.
8. NOME COGNOME lamenta quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1).
Si deduce che la sentenza affronta il reato associativo in modo sommario, limitandosi a riprendere massime giurisprudenziali. L’analisi del compendio probatorio non evidenzia la sussistenza di indici sintomatici di una struttura associativa, quali la stabilità dell’accordo criminoso e il perseguimento di uno scopo comune. Il ricorrente non ha partecipato a nessuna fase di pianificazione e non vi sono intercettazioni telefoniche o altri elementi che possano dimostrare un suo ruolo attivo e stabile nel presunto sodalizio criminoso.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, riconosciuta solo sulla base di un
quantitativo di principio attivo della sostanza in esame meramente supposto ed orientativo, in violazione dei protocolli in materia di analisi.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e ai criteri di determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., avendo effettuato un bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, mantenendo inalterato l’aumento di pena per la continuazione relativamente al reato satellite, senza fornire alcuna motivazione in merito.
NOME COGNOME, con unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della diminuzione massima prevista dall’art. 62 -bis cod. pen. e del minimo della pena.
10. NOME COGNOME lamenta quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto il ricorrente responsabile del concorso nel reato di coltivazione di sostanza stupefacente, senza avere adeguatamente considerato il quadro probatorio nel suo complesso. Si contesta anche la ritenuta sussistenza della fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1), su cui i giudici hanno fornito una motivazione carente ed illogica, che non soddisfa i requisiti minimi per giustificare l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato associativo. Il COGNOME viene video ripreso per la prima volta il 2.5.2022 intento a girare per la piantagione, quando già l’inseminazione era stata effettuata e le piante erano cresciute. Non appare dimostrata la reale conoscenza del COGNOME dell’apporto del proprietario del terreno, né il suo ruolo e contributo nell’ipotizzata associazione, vista la occasionalità del di lui intervento.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, riconosciuta solo sulla base di un quantitativo di principio attivo della sostanza in esame meramente supposto ed orientativo.
11. NOME COGNOME lamenta quanto segue .
e II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1) e alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla stessa.
Si deduce che la sentenza ha omesso di specificare gli elementi indicativi della sussistenza dell’associazione rispetto all’ipotesi del concorso nel reato continuato, visto che l’unica realtà fenomenica riconosciuta in sede di merito è l’esistenza di una coltivazione in itinere di cannabis. Per la creazione di una piantagione non può prescindersi da una minima organizzazione a carattere
agricolo che, tuttavia, non può confondersi con i requisiti richiesti per la configurabilità del delitto associativo ex art. 74 cit., per il quale è necessaria l’esistenza di un programma criminoso volto alla commissione di una serie indeterminata di reati. Si rappresenta che i giudici hanno erroneamente ritenuto l’intraneità del ricorrente nell’ipotizzato sodalizio, non avendo costui aderito in alcun modo alle altrui attività di pianificazione della piantagione, né a conversazioni reputate di rilievo in ottica associativa. Nelle sentenze di merito si legge del COGNOME solo quale ‘bracciante agricolo’ dell’illecita coltivazione, mentre viene lasciata immotivatamente aperta la questione riguardante la consapevolezza della eventuale esistenza, a monte dell’attività agricola, di un’organizzazione criminosa stabile alla quale lo stesso abbia mostrato la volontà di aderirvi e parteciparvi.
III ) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, riconosciuta solo sulla base di un quantitativo di principio attivo della sostanza in esame meramente supposto ed orientativo, in violazione dei protocolli in materia di analisi.
IV) Erronea applicazione di legge quanto alla pena, per violazione dell’art. 133 cod. pen., stante l’incongruità dell’aumento di pena di un anno e sei mesi per il reato di cui al capo 2).
Violazione di legge quanto al bilanciamento delle circostanze per violazione dell’art. 69 cod. pen. in relazione al rapporto tra l’art. 62 -bis cod. pen. e l’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, e all’art. 81, comma secondo, cod. pen.
Si deduce che non è stata specificata la base di calcolo operata per il riconoscimento del criterio di equivalenza che, ai sensi di legge, avrebbe dovuto far venir meno l’aumento per tutte le contestate aggravanti, compreso quello derivante dall’aumento sul capo 2) dell’art. 80 cit. La corte di appello ha ridotto la pena finale del primo grado di 4 mesi e 20 giorni, senza alcun riferimento ad altri criteri direttivi personalizzanti dell’art. 133 cod. pen.
12. NOME COGNOME lamenta quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1).
Si deduce che nella sentenza impugnata risulta gravemente trascurato il profilo della necessaria alterità dell’addebito associativo dai reati -fine, vale a dire l’autonoma sussistenza di una stabile struttura organizzativa per fini di narcotraffico, alla quale gli aderenti siano avvinti dalla comune affectio societatis scelerum , costituita prima della commissione dei delitti-scopo. Nella specie, i fatti risultano rappresentativi di una sola piantagione in corso d’opera e, comunque, quello di realizzare più r accolti di cannabis non sarebbe ancora ‘programma
indeterminato’ bensì ‘progetto di un medesimo e ben individuato reato continuato’.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta intraneità del ricorrente nell’associazione .
Si deduce che la posizione del ricorrente è quella di soggetto che prese parte alle operazioni di piantumazione della canapa indiana e alle ulteriori operazioni di irrigazione. Egli non prese parte in alcun modo alle altrui attività di pianificazione della piantagione, né alle conversazioni ritenute di rilievo in ottica associativa. La Corte di merito non ha risposto ai rilievi proposti in sede di appello in ordine alla contestata partecipazione del prevenuto alla ritenuta associazione, mentre risultano slegate dalla posizione del ricorrente le ulteriori considerazioni in ordine ad altrui iniziative e condotte cui il COGNOME è rimasto estraneo.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, riconosciuta solo sulla base di un quantitativo di principio attivo della sostanza in esame meramente supposto ed orientativo, in violazione dei protocolli in materia di analisi.
IV) Violazione di legge quanto al bilanciamento delle circostanze e all’aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen.
Si deduce l’eccessività dell’aumento di pena per il reato di cui al capo 2) e si osserva che non è stata specificata la base di calcolo operata per il riconoscimento del criterio di equivalenza che, ai sensi di legge, avrebbe dovuto far venir meno l’aumento per tutte le contestate aggravanti, compreso quello derivante dall’aumento sul capo 2) dell’art. 80 cit.
12.1. Sono stati depositati motivi nuovi con cui si ribadisce violazione di legge circa la sussistenza di un’associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed in ordine alla ritenuta ‘intraneità’ del ricorrente ; si insiste, inoltre, nel contestare il riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, censurandosi la natura presuntiva e probabilistica del ragionamento posto alla base del giudizio sia in relazione al numero di piante oggetto di sequestro che al principio attivo da esse astrattamente ricavabile.
Sono state depositate memorie scritte dai difensori di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti ricorsi non possono trovare accoglimento, per le considerazioni che seguono.
Il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, avendo costui concordato la pena in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 27610201), condizioni nel caso pacificamente non ricorrenti. In altri termini, non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell’istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 02).
Passando all’esame dei restanti ricorsi, e sigenze di economia di trattazione impongono di affrontare subito, e congiuntamente, le comuni censure sollevate dalle difese dei ricorrenti in ordine al ravvisato delitto associativo contestato al capo 1) di rubrica, con particolare riferimento ai denunciati vizi motivazionali della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza, nella vicenda che occupa, dei presupposti oggettivi e soggettivi del sodalizio criminoso stabilmente dedito al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/1990.
3.1. Si tratta di censure infondate, atteso che, diversamente da quanto dedotto a vario titolo dalle difese ricorrenti, il percorso argomentativo delle sentenze di merito -costituenti una c.d. doppia conforme -appare immune da evidenti vizi logici e da errori in diritto, con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto associativo in contestazione, sia sotto il profilo dell’esistenza di una stabile organizzazione, sia sotto quello della configurabilità di un effettivo e duraturo vincolo associativo piuttosto che di accordi fra più persone integranti una cooperazione finalizzata alla commissione di specifici reati nel contesto di un disegno criminoso unitario.
3.2. I giudicanti hanno dato conto, in maniera logica e plausibile, di elementi specifici attestanti l’esistenza di un vincolo associativo perdurante, di una struttura organizzativa e di un programma criminoso indeterminato, in linea con
la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’elemento differenziale tra l’ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell’elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un “quid pluris”, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 -01). In proposito, è stato sottolineato che la struttura organizzativa si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito: la costituzione dell’associazione non coincide con l’accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un’organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati. Solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo, in quanto è proprio il dato organizzativo che rappresenta una minaccia grave per l’ordinamento, tanto da giustificare le singole incriminazioni con sanzioni penali più incisive. È proprio il particolare allarme sociale derivante dalla struttura organizzativa che giustifica la previsione di un’autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall’ordinamento, dal pericolo per l’ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l’accordo, che i delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente realizzati.
La giurisprudenza, insomma, considera necessario individuare il requisito della stabilità, da intendere come abituale e consolidata predisposizione di un insieme di persone e di mezzi per la realizzazione di uno specifico programma criminoso, nell’ambito di una struttura organizzativa che, per quanto snella, preveda quantomeno una ripartizione di ruoli tra gli associati.
3.3. In definitiva, l’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato non solo nel carattere dell’accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, e nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio, ma anche nell’esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso.
Nel caso di specie, le conformi sentenze dei giudici territoriali hanno adeguatamente considerato plurimi elementi che sono stati -non illogicamente -valutati come significativi dell’esistenza di una stabile organizzazione fra i consociati, non limitata alla predisposizione di una isolata, per quanto estesa, coltivazione di piante di marijuana, ma finalizzata alla commissione di una serie tendenzialmente indeterminata di delitti di coltivazione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.
4.1. È incontroverso come il procedimento tragga origine dal rinvenimento, da parte dei RAGIONE_SOCIALE di Riesi, in data 2.6.2021, di una piantagione di marijuana (sita in INDIRIZZO Butera) composta da circa 15.150 piante, disposte su 101 filari. A seguito di indagini su un cellulare trovato in loco , intestato a tale NOME COGNOME, vennero riscontrati numerosi contatti con una utenza intestata a COGNOME NOME, il quale in passato era stato tratto in arresto (nel 2002) perché trovato a bordo di un camion contenente 134 Kg di marijuana. Le ulteriori intercettazioni disposte su altre utenze portarono a riscontrare i contatti del COGNOME con COGNOME NOME (giudicato separatamente) e con altri imputati del presente procedimento (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME), cui fecero seguito attività di videoripresa, pedinamenti e controlli sul territorio. In tal modo si arrivò a ricostruire le varie fasi della piantumazione e della coltivazione dell’estesa piantagione di marijuana oggetto di contestazione al capo 2), sita in INDIRIZZO, costituita da 20.000 piante di canapa indiana di altezza variabile e del peso medio di 400 grammi ciascuna.
4.2. In merito alla configurabilità del delitto associativo, le sentenze di merito hanno elaborato considerazioni congrue, logiche e coerenti con le risultanze processuali, come tali insindacabili in sede di legittimità.
Gli elementi indicativi del sodalizio, riscontrati processualmente, sono stati -in sintesi – i seguenti:
-continuità, frequenza e intensità dei rapporti tra i consociati, con particolare riguardo ai frequenti contatti tra la componente palermitana (COGNOME, COGNOME, COGNOME) e quella riesina (COGNOME, COGNOME, COGNOME) del sodalizio, funzionale alla fissazione di incontri volti alla programmazione della successiva attività e alla predisposizione di quelle accortezze necessarie per eludere le eventuali investigazioni; dopo una prima fase di pianificazione, è stato registrato un accesso assolutamente regolare dei palermitani ai terreni, ove si recavano in maniera sistematica ogni martedì e venerdì;
-utilizzo da parte dei consociati di un linguaggio criptico nelle comunicazioni tra loro, finalizzato ad ostacolare eventuali attività investigative, oltre che indicativo di consuetudine tra i sodali e di
convergenza di interessi, tesi al perseguimento di un medesimo fine illecito;
-interdipendenza delle condotte dei partecipi e divisione di compiti tra gli stessi (di cui si darà conto in sede di esame dei singoli ricorsi);
-esistenza di una cassa comune per il finanziamento del traffico di sostanze stupefacenti, desunta dalla imponente fornitura di seminiere contenenti le piantine di cannabis da interrare, ritenute logicamente frutto, a monte, di un investimento di somme di denaro necessarie per procedere all’acquisto delle piantine;
-uso comune di mezzi e strumenti necessari per le operazioni delittuose, quali le attrezzature del terreno messo a disposizione da La COGNOME, il furgone (con doppio fondo) messo a disposizione dal COGNOME per il trasporto delle seminiere, l’impianto di videosorveglianza per il monitoraggio della piantagione, le autovetture del COGNOME e del COGNOME, utilizzate dai consociati per portarsi da Palermo ai luoghi della piantagione;
-sussistenza di un programma criminoso finalizzato alla coltivazione e cessione di marijuana, desunto: i) dalle circostanze che hanno dato origine al presente procedimento (rinvenimento di una diversa ma simile piantagione di marijuana, in territorio limitrofo, conducenti alla persona del COGNOME, soggetto chiave del presente procedimento quale ‘cinghia di trasmissione’ delle comunicazioni e dei contatti tra la componente riesina e quella palermitana del sodalizio); ii) dalle stesse parole intercettate degli associati, da cui è stata ricavata, in maniera plausibile, la loro intenzione di non limitare l’operatività del sodalizio alle attività connesse alla coltivazione della piantagione di cui al capo 2): in particolare, in una intercettazione del 7.4.2022 (progr. 1178 -r.int. 166/2022), COGNOME e COGNOME discutono delle dimensioni della coltivazione e, a fronte dell’affermazione del COGNOME secondo il quale ‘ Seimila, dieci filari per dieci sono due…cinque filari… ‘, il COGNOME risponde (‘…mila…per quest’anno … ‘); tale frase è stata ragionevolmente interpretata quale intenzione dei correi di rendere la messa in opera della piantagione un’attività stabile da ripetere ogni anno, anche in considerazione del fatto che è proprio COGNOME colui che mette i riesini in contatto con la componente palermitana del sodalizio; iii) dalle notevoli dimensioni della piantagione sequestrata, tali da rendere evidente la finalità di cessione, con conseguente commissione di una pluralità indeterminata di reati connessi agli stupefacenti, non essendo stata ritenuta verosimile la collocazione sul mercato, in un’unica
soluzione, delle 20.000 piante costituenti la piantagione oggetto di contestazione;
-la circostanza che le piante rinvenute dai militari presentavano altezze differenti, ossia diversi gradi di maturazione, segno che esse furono piantate in momenti diversi e che quindi l’attività degli associati si era protratta nel tempo, situazione compatibile con un contesto associativo.
4.3. Tali elementi sono stati logicamente valutati e argomentati nel senso della configurabilità dell’associazione , la cui esistenza è stata accertata, sia pure in una fase iniziale, anche se significativa, della sua vita operativa, trattandosi di fatti che si dipanano dal febbraio 2022 e che si concludono il 21 giugno 2022, allorquando i RAGIONE_SOCIALE intervengono in forze sul posto, eseguendo il sequestro della piantagione e l’arresto d i alcuni imputati trovati in loco (COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME COGNOME). In tale occasione, gli operanti constatarono la presenza, lungo i filari del vigneto, nascoste proprio dalla vegetazione del vitigno, di piante di cannabis di varia altezza, per un numero complessivo di circa 20.000 unità, avvertendo il pregnante odore tipico della cannabis, sostanza stupefacente la cui natura è stata poi confermata dalle analisi di laboratorio svolte.
La relativa brevità del periodo temporale in cui si è svolta l’attività illecita non esclude la sussistenza del delitto associativo, stante il pacifico insegnamento secondo cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’ affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122 -01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 -02).
Un’altra censura comune a diversi ricorrenti è quella con cui è stata contestata la riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante dell’ingente quantità di stupefacente di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 , in relazione al capo 2) della rubrica.
5.1. Tale doglianza è infondata, oltre che prospettata con rilievi estrinsecamente generici, che non tengono conto del fatto che il processo è stato svolto in sede di giudizio abbreviato, rito che, come noto, si instaura solo dietro richiesta dell’imputato e che, tendenzialmente, presuppone l’accettazione de lle risultanze probatorie acquisite in sede di indagini, trattandosi di scelta negoziale,
di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito (Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, COGNOME, Rv. 273345 – 01).
Nel caso di specie, i giudicanti hanno osservato, in primo luogo, che alla determinazione numerica delle piante si è addivenuti all’esito di un loro analitico conteggio, tanto che nel verbale dei rilievi tecnici risulta riportato: ‘ Il conteggio del numero totale delle piante di cannabis presenti nel vigneto è stato di nr. 20.000 circa ‘, con approssimazione che si assesta intorno a qualche decina o, al più, qualche centinaio di unità, e non oltre, considerato che le piante avevano tutte una altezza variabile dai 40 ai 120/130 centimetri, sicché non erano piccole al punto tale da poter essere confuse l’una con l’altra.
Risulta poi come dal verbale dei rilievi tecnici del 21.6.2022 sia emerso che, all’atto del rinvenimento e del sequestro della piantagione, erano state effettuate due distinte campionature: una, a cura del personale del RAGIONE_SOCIALE Catania, avente ad oggetto n. 5 piante di diversa altezza; un’altra, a cura del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto n. 100 piante, aventi peso complessivo pari a Kg. 40.
I giudici di appello, dopo aver affermato che all’ingente quantità accertata di piante messe a dimora non possa che conseguire una ingente quantità di sostanza stupefacente potenzialmente ricavabile, hanno legittimamente osservato che la concreta attitudine delle piante in questione a produrre sostanza drogante risulta confermata d all’esito degli esami di laboratorio effettuati dopo il sequestro: da alcune piante campionate erano state formate quattro distinte aliquote che, sottoposte ad analisi, avevano evidenziato la presenza del principio psicoattivo delta-9-THC in percentuale pari a 6,09%, 6,94%, 8,21% e 10,23%, con una media di principio attivo della cannabis pari al 7,86%. Trattandosi di esame a campione, e in mancanza di elementi in senso contrario, è stato logicamente ritenuto che anche le altre piante fossero portatrici di principio attivo e, pur ipotizzandosi che solo la metà (vale a dire 10.000) delle piante sequestrate fosse idonea a produrre sostanza stupefacente, il dato è stato ragionevolmente ricondotto all’ipotesi aggravata che qui rileva.
5.2. A tali argomentazioni i ricorrenti si limitano ad opporre generiche contestazioni in ordine alle modalità di conteggio (del numero complessivo di piante sequestrate) e di campionatura delle piante sottoposte ad analisi, aventi perlopiù carattere avversativo, omettendo di puntualizzare le ragioni che dovrebbero rendere illogiche le argomentazioni adottate sul punto dai giudici di merito, a fronte de ll’elevato numero di piante di cannabis componenti la piantagione e del dato qualitativo accertato in sede di indagini.
6. Con riferimento ai restanti motivi di censura, con particolare riguardo a quelli concernenti la partecipazione dei singoli imputati alla contestata associazione, occorre dare subito atto del fatto che molte delle censure proposte sono rivolte a denunciare la supposta ambiguità di significato delle conversazioni intercettate, nel senso che il significato attribuito alle stesse dai giudici di merito viene contestato non già sulla base di dati oggettivi che lo smentiscano, ma esclusivamente su basi interpretative, costituite, nell’essenziale , dalla proposizione di possibili significati alternativi. S i tratta, all’evidenza, di censure non proponibili in questa sede: è pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
Anche laddove le doglianze attengono più specificamente a una supposta assenza di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello, nondimeno i temi probatori proposti con queste ultime risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. ‘doppia conforme’, devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 -01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 -01).
Alla luce di tali precisazioni, vanno esaminati i singoli ricorsi.
8. I ricorsi di NOME COGNOME
8.1. Sui motivi dedotti in merito alla ritenuta sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1), si rimanda a quanto in precedenza osservato ai par. 3 e 4.
8.2. Sulle doglianze in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, contestata al capo 2), si rimanda a quanto già osservato al par. 5.
8.3. Sulla partecipazione del ricorrente all’associazione in questione, si osserva che la sentenza impugnata ha adeguatamente e congruamente illustrato gli elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità del medesimo, alla luce delle conversazioni intercettate e delle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza. Da tali elementi, ed in particolare dal tenore delle conversazioni captate -aventi ad oggetto la pianificazione delle giornate di lavoro, le modalità di predisposizione dell’impianto di irrigazione e degli stessi filari – è stato plausibilmente desunto il coinvolgimento del prevenuto (da parte del COGNOME) negli incontri con il ramo palermitano dell’associazione ; inoltre, le immagini che riprendono il medesimo mentre lavora e supervisiona il fondo agricolo, hanno consentito alla Corte di merito di inferire come il suo contributo avesse ad oggetto la pianificazione e il concreto svolgimento dell’attività agricola.
8.4. Sulla mancata esclusione della recidiva contestata e sul conseguente giudizio di bilanciamento delle circostanze in equivalenza, anziché con prevalenza delle attenuanti, si osserva che, diversamente da quanto rappresentato, il reato ex art. 74 cit. risulta contestato dal febbraio 2022 ed il primo episodio da cui emerge la figura dell’imputato nel contesto associativo è quello del 3.3.2022, nell’ambito di una conversazione dalla quale i giudicanti hanno logicamente tratto, essenzialmente, come fosse già in atto il coinvolgimento del COGNOME nel sodalizio criminoso. Di qui la legittima considerazione secondo cui, non essendo ancora decorso il termine di cinque anni tra la commissione del delitto associativo in contestazione e la data (30.3.2017) di irrevocabilità della precedente sentenza di patteggiamento per altro delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, non ricorr ono i presupposti per escludere la ravvisata recidiva in relazione al citato precedente penale, non essendosi ancora estinto il relativo delitto oggetto di applicazione della pena su richiesta delle parti.
8.5. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, in relazione alla misura dell’aumento di pena per il reato in continuazione e al giudizio di valenza fra circostanze, si osserva che i motivi dedotti non contestano la congruità complessiva della pena, limitandosi a dedurre l’assenza di motivazione sul punto , senza dedurre un interesse concreto ed attuale a sostegno delle relative doglianze (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Pg, Rv. 276117 -01). Ne consegue l’ inammissibilità dei motivi per difetto di interesse (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 -01, in motivazione).
Il ricorso di NOME COGNOME.
9.1. Il primo motivo, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1), è stato già esaminato ai par. 3 e 4, cui si rimanda.
9 .2. Per quanto attiene alla partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso, si osserva come il ruolo del medesimo sia stato compiutamente e adeguatamente delineato dalle conformi sentenze di merito, le quali hanno evidenziato come il COGNOME sia stato particolarmente attivo nella pianificazione, nella messa in opera e nella successiva cura della piantagione, oltre che particolarmente accorto nel tentare di eludere le investigazioni, affidandosi spesso all’intermediazione del COGNOME per intrattenere i necessari rapporti telefonici con gli altri sodali. Egli è sempre stato il punto di riferimento del gruppo di Riesi, ed in particolare del COGNOME, per tutte le questioni organizzative e per la pianificazione degli incontri avvenuti a Palermo e a Riesi. L’imputato è stato motivatamente ritenuto il riferimento di entrambe le articolazioni del gruppo, essendo il soggetto dal quale gli altri sodali attendevano direttive su come organizzarsi ed avendo lui coinvolto COGNOME NOME nell’organizzazione, sollecitandone la firma del contratto agricolo di affitto del fondo agricolo, teso a sviare le indagini degli investigatori. Il ricorrente è stato video ripreso in numerose occasioni: mentre si trovava sul terreno in questione, mentre vi operava con un fertirrigatore, mentre conversava all’interno del vigneto con gli altri sodali; è stato anche arrestato in flagranza il 21.6.2022, trovandosi sul fondo. La sua posizione di leadership all’interno dell’organizzazione è stata supportata da plurimi elementi indicativi della sua posizione apicale, alla luce delle conversazioni intercettate.
9.3. Il secondo motivo, in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, è stato già esaminato al par. 5, cui si rimanda.
Il ricorso di NOME COGNOME.
10.1. Il primo motivo, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1), è stato già esaminato ai par. 3 e 4, cui si rimanda.
10.2. Il secondo motivo, in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, è stato già esaminato al par. 5, cui si rimanda.
10.3. Il terzo motivo, in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è infondato.
La Corte distrettuale, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, ha riscontrato l’assidua presenza del ricorrente, unitamente ad altri sodali, all’interno del fondo agricolo nel quale è stata trovata dai militari, in data
21.6.2022, la piantagione di canapa indiana in questione. Proprio il COGNOME è stato individuato come colui che giunse nel fondo in esame, a bordo di un furgone cassonato, nel quale aveva trasportato, occultate in un doppio fondo, le piante collocate in alcune seminiere in polistirolo. Il ricorrente è stato considerato partecipe attivo e assiduo nella messa in opera della piantagione, attività avente aspetti organizzativi ritenuti niente affatto minimi, sicché deve ritenersi, per il capo 2), implicitamente motivato il diniego di applicazione dell’attenuante d ella partecipazione di minima importanza di cui all’art. 114 cod. pen. Tale attenuante, per contro, non è compatibile con il reato associativo (Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804 – 02).
10.4. Il quarto motivo, in relazione al trattamento sanzionatorio e ai criteri di determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., è inammissibile per difetto di interesse, per le stesse considerazioni specificate al par. 8.5., da intendersi qui integralmente trascritte.
11. Il ricorso di NOME COGNOME.
11.1. Il primo motivo è infondato.
Con riferimento alla sussistenza dell’associazione si rimanda a quanto già argomentato ai par. 3 e 4.
Con riferimento alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, si osserva che le sentenze di merito hanno adeguatamente e diffusamente argomentato sul punto, individuando il COGNOME quale soggetto che aveva prestato un rilevante contributo per l’organizzazione della piantagione, stipulando un contratto di affitto del terreno con il La COGNOME e consentendo la collaborazione tra i due gruppi (quello riesino e quello palermitano) in vista della messa a dimora della piantagione. Tale contratto è stato ragionevolmente considerato strumentale ad eludere le investigazioni, poiché, qualora la polizia avesse trovato casualmente la piantagione, senza rintracciare nessuno sul luogo, il proprietario del terreno (RAGIONE_SOCIALE COGNOME) ben avrebbe potuto declinare ogni addebito, esibendo il contratto e così addossando ogni responsabilità all’affittuario, il quale, a sua volta, originario del palermitano, avrebbe potuto opporre di non essersi mai materialmente recato sul posto. La circostanza che tale contratto fosse stato stipulato per diversi anni, oltre a confermare il proposito dei sodali di produrre sostanza stupefacente anche negli anni a venire, è stata considerata indicativa dello stabile inserimento del ricorrente nel consesso criminale e della sua chiara consapevolezza di fornire un apporto significativo rispetto ad una più complessa attività illecita di cui facevano parte altri soggetti. Non a caso egli, oltre a COGNOME e al COGNOME, conosceva anche COGNOME e COGNOME, questi ultimi presenti all’incontro del 23.4.2022 presso la piantagione.
11.2. Anche il secondo motivo è privo di pregio, atteso che la Corte territoriale ha motivatamente negato il riconoscimento al ricorrente dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 114 cod. pen., avuto riguardo all’importanza del contributo prestato in ottica associativa. Peraltro, come già detto, tale attenuante non è compatibile con il reato associativo (Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804 – 02).
12. Il ricorso di NOME COGNOME.
12.1. Il primo motivo è infondato.
Con riferimento alla sussistenza dell’associazione si rimanda a quanto già scritto ai par. 3 e 4.
Con riferimento alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, si osserva che le sentenze di merito hanno adeguatamente e diffusamente argomentato sul punto, individuando il COGNOME quale soggetto che aveva svolto un ruolo fondamentale a livello organizzativo, quale cerniera tra i due gruppi del sodalizio. I giudicanti hanno analizzato e argomentato su una serie di conversazioni telefoniche captate tra il mese di febbraio e il mese di aprile del 2022, sull’utenza in uso al ricorrente, da cui era emerso che questi faceva da tramite tra il riesino COGNOME e i palermitani COGNOME e COGNOME, nei casi in cui questi ultimi, da Palermo, dovevano raggiungere COGNOME presso la piantagione di Riesi. Il contenuto criptico delle conversazioni intercettate dall’utenza in uso al COGNOME, il riferimento, nel corso di tali telefonate, ad attività agricole di innesto, di aratura di un fondo e di raccolta, la circostanza che tali attività si siano dipanate in un contesto organizzativo funzionale alla coltivazione di quella che sarebbe stata successivamente identificata come un’estesa piantagione di marijuana, coltivata da più persone e controllata per mezzo di un impianto di videosorveglianza, hanno plausibilmente convinto i giudici territoriali in ordine all’esistenza di un’organizzazione criminale dedita alla coltivazione di sostanza stupefacente, all’interno della quale il COGNOME era inserito a pieno titolo quale trait d’union tra i membri riesini e quelli palermitani. La consapevolezza del COGNOME di partecipare attivamente e stabilmente alla realizzazione del programma delittuoso è stata logicamente ricavata anche dall’ingente investimento organizzativo posto in essere, del quale il COGNOME era a conoscenza, in considerazione della particolare accortezza usata nelle conversazioni telefoniche intercettate.
12.2. Il secondo motivo, in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, è stato già esaminato al par. 5, cui si rimanda.
12.3. Quanto al terzo motivo, in punto di recidiva, è appena il caso di rilevare la sua manifesta infondatezza, posto che la Corte distrettuale ha
confermato l’aumento di pena per la recidiva in ragione del fatto che il ricorrente risulta gravato da un precedente specifico per trasporto di sostanze stupefacenti aggravato dall’ingente quantità, nonché di un ulteriore precedente per lesioni personali, reputati indicativi di una pericolosità sociale che si è rinnovata con il compimento dei reati per cui si procede. Anche la pena è stata determinata secondo criteri rispettosi dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede.
13. Il ricorso di NOME COGNOME.
13.1. Il primo motivo, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1), è stato già esaminato ai par. 3 e 4, cui si rimanda.
Con riferimento alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, si osserva che le sentenze di merito hanno adeguatamente e diffusamente argomentato sul punto, individuando il NOME quale soggetto che, unitamente ad altri, prese parte assiduamente alle operazioni materiali di piantumazione della canapa indiana all’interno del fondo oggetto di sequestro e alle ulteriori operazioni di irrigazione. Il ricorrente, in sinergia con gli altri correi, partecipò costantemente alle attività associative connesse alla coltivazione della piantagione, in tal modo dimostrando di essere perfettamente consapevole di essere inserito in un contesto associativo illecito.
13.2. Il secondo motivo, in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, è stato già esaminato al par. 5, cui si rimanda.
13.3. Il terzo motivo, in relazione al trattamento sanzionatorio e ai criteri di determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., è inammissibile per difetto di interesse, per le stesse considerazioni specificate al par. 8.5., da intendersi qui integralmente trascritte.
14. Il ricorso di NOME COGNOME.
14.1. Con riferimento alla sussistenza dell’associazione si rimanda a quanto scritto ai par. 3 e 4.
Con riferimento alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, si osserva che le sentenze di merito hanno adeguatamente e diffusamente argomentato sul punto, individuando il COGNOME quale soggetto che, unitamente ad altri, prese parte assiduamente alle operazioni materiali di piantumazione della canapa indiana all’interno del fondo oggetto di sequestro e alle ulteriori operazioni di irrigazione. Il ricorrente, in sinergia con gli altri correi, partecipò costantemente alle attività associative connesse alla coltivazione della piantagione, in tal modo dimostrando di essere perfettamente consapevole di
essere inserito in un contesto associativo illecito. La messa in opera della piantagione ebbe inizio il 28 aprile 2022, ed il COGNOME – inizialmente indicato dagli inquirenti come ‘NOME‘, in quanto non immediatamente identificato -venne ripreso dai carabinieri, sul fondo, sin dai primi giorni insieme ad altri correi.
14.2. Il secondo motivo, in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, è stato già esaminato al par. 5, cui si rimanda.
Il ricorso di NOME COGNOME .
15.1. Il primo motivo, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1), è stato già esaminato ai par. 3 e 4, cui si rimanda.
15.2. Il secondo motivo, in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione, è infondato.
Anche la posizione del COGNOME è stata ampiamente e adeguatamente motivata quale soggetto che, unitamente ad altri, prese parte assiduamente alle operazioni materiali di piantumazione della canapa indiana all’interno del fondo oggetto di sequestro e alle ulteriori operazioni di irrigazione. Il ricorrente, in sinergia con gli altri correi, partecipò costantemente alle attività associative connesse alla coltivazione della piantagione, in tal modo dimostrando di essere perfettamente consapevole di essere inserito in un contesto associativo illecito.
15.3. Il terzo motivo, in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, è stato già esaminato al par. 5, cui si rimanda.
15.4. Il quarto motivo è privo di pregio, atteso che l’aumento di pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui al capo 2) è stato adeguatamente motivato in rapporto all’ingente numero di piante coltivate e all’esistenza di diversi cicli produttivi delle stesse, in quanto rinvenute con altezze diverse e diversi gradi di maturazione. Trattandosi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, essa è insindacabile in cassazione.
15.5. Il quinto motivo, in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile per difetto di interesse, per le stesse considerazioni specificate al par. 8.5., da intendersi qui integralmente trascritte.
Il ricorso di NOME COGNOME e i motivi ulteriori ritualmente depositati.
16.1. Il primo motivo e quello aggiuntivo, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1), è stato già esaminato ai par. 3 e 4, cui si rimanda.
16.2. Con riferimento alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, si osserva che le sentenze di merito hanno adeguatamente e
diffusamente argomentato sul punto, individuando il COGNOME quale soggetto che, unitamente ad altri, prese parte assiduamente alle operazioni materiali di piantumazione della canapa indiana all’interno del fondo oggetto di sequestro e alle ulteriori operazioni di irrigazione. Il ricorrente, in sinergia con gli altri correi, partecipò costantemente alle attività associative connesse alla coltivazione della piantagione, in tal modo dimostrando di essere perfettamente consapevole di essere inserito in un contesto associativo illecito.
16.3. Il terzo motivo, in relazione all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, è stato già esaminato al par. 5, cui si rimanda.
16.4. Il quarto motivo, in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile per difetto di interesse, per le stesse considerazioni specificate al par. 8.5., da intendersi qui integralmente trascritte.
Dalle superiori considerazioni discendono le seguenti statuizioni finali.
Devono essere rigettati i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, cui consegue per legge la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali.
Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del medesimo al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 3 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
La Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME