Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11301 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11301 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’8/2/2024 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso di COGNOME ed annullare con rinvio la sentenza quanto a COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8/2/2024, la Corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia emessa il 31/1/2023 dal locale Tribunale, dichiarava COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e confermava la decisione di primo grado quanto alla condanna di NOME COGNOME con riguardo al medesimo delitto.
Propongono distinto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo i seguenti motivi:
NOME
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; difetto di motivazione rafforzata. La Corte di appello avrebbe ribaltato la decisione assolutoria di primo grado sulla base di una propria, soggettiva convinzione, sovrapposta a quella del Tribunale, senza spiegare l’insostenibilità logica di quest’ultima, come invece dovuto. Risulterebbe del tutto apodittica, dunque, l’affermazione di responsabilità quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, specie con ruolo “senz’altro rilevante”, anche considerando il brevissimo lasso di tempo interessato (pari a 22 giorni). Il rapporto del NOME con il gruppo criminale, per contro, non sarebbe stato strumentale a fini associativi, esaurendosi in un unico e breve contatto, senza alcuna presenza nelle fasi precedenti e successive.
COGNOME
Violazione degli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna del ricorrente, quale stabile fornitore dell’associazione, senza che sia stata mai contestata (e, dunque, provata) alcuna fornitura, e soltanto in forza di affermazioni congetturali con riguardo ai colloqui intercettati. Dagli atti processuali, infatti, emergerebbe il coinvolgimento in un unico episodio, esclusivamente con il coimputato NOME COGNOME e, nell’interesse di questo, con NOME COGNOME;
la violazione di legge ed il vizio di motivazione, di seguito, sono dedotti quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME risulta manifestamente infondato.
La Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha valorizzato plurime indicazioni istruttorie nell’ottica della piena adesione del ricorrente al sodalizio criminale in capo a COGNOME, nella veste di stabile fornito di questo.
4.1. Richiamata la costante giurisprudenza di legittimità che ben consente di riconoscere il delitto di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, anche in assenza d evidenti reati fine, attesa la piena autonomia del primo quale fattispecie di pericolo (per tutte, Sez. 3, n. 9459 del 6/11/2015, Venere, Rv. 266710), la sentenza ha poi diffusamente evidenziato il pieno coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche associative riferibili al gruppo COGNOME RAGIONE_SOCIALE, come emerso con chiarezza da plurime
conversazioni, richiamate nella stessa decisione e, ancor più ampiamente, in quella di primo grado.
4.3. L’affermazione di responsabilità, pertanto, non risulta meritevole di censura nei termini denunciati.
Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge quanto al secondo motivo, in punto di circostanze attenuanti generiche.
5.1. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, infatti, la motivazione della sentenza non risulta affetta da vizi, avendo valorizzato – in termini negativi – l’esistenza di un precedente specifico (relativo a 5 episodi di vendita di stupefacenti) e l’assenza di qualunque elemento positivo eventualmente valutabile. Ebbene, questo argomento non risulta affatto vago o generico, come sostenuto nell’impugnazione, ma decisamente pertinente ed adeguato, specie
considerando che il ricorso non sostiene affatto di aver offerto ai Giudici positivi elementi da considerare al riguardo, ma si limita a considerazioni astratte.
L’impugnazione del COGNOME, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Il ricorso di COGNOME risulta, del pari, manifestamente infondato.
La Corte di appello, nel ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado, non si è limitata affatto a “sovrapporre la propria, soggettiva convinzione a quella del Tribunale”, come sostenuto nell’impugnazione, ma si è adeguatamente confrontata con quest’ultima, infine superata perché ritenuta contraddittoria ed in palese contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali in tema di adesione ad un sodalizio criminoso, dei suoi caratteri e del suo sviluppo temporale.
8.1. In particolare, la sentenza ha innanzitutto richiamato alcuni esiti istruttor riconosciuti già dal Tribunale, compresa – in capo al ricorrente – la “conoscenza della struttura dell’organigramma del gruppo e dei suoi stretti (rapporti) con il COGNOME” e quella dei rapporti di debito/credito vantati dai fornitori albanesi ne confronti dello stesso gruppo COGNOME (nipote del COGNOME).
8.2. Di seguito, la Corte di appello ha riportato alcuni esiti istruttori che – p in un contesto temporale di certo non lungo – sono stati adeguatamente ritenuti meritevoli di valorizzazione, in ottica associativa, con argomento privo di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile in questa sede. In particolare, la sentenza ha evidenziato che il COGNOME non poteva esser relegato a mero collaboratore del coimputato COGNOME: oltre ad accompagnare costantemente quest’ultimo (ad esempio, agli incontri con il gruppo messinese, nel dicembre 2017), il ricorrente aveva infatti mantenuto rapporti diretti con i fornitori dello stupefacente, presenti in Puglia. Al riguardo, e con argomento in fatto non verificabile da questa Corte, sono stati indicati i rapporti diretti con NOME COGNOME, che il primo aggiornava sia quanto all’attività di riscossione del credito vantato nei confronti del COGNOME, s in ordine a pregresse forniture di stupefacente, oltre che agli spostamenti di questo; ancora, è stato sottolineato che lo stesso COGNOME riceveva direttive circa il comportamento da tenere in futuro, così come, conversando con tale COGNOME, lo aggiornava della situazione in corso in Sicilia.
8.3. Alla luce di queste considerazioni, fondate su oggettive emergenze dibattimentali, la Corte di appello ha quindi riconosciuto (anche) in capo al NOME il tratto tipico della partecipazione al sodalizio di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 1990, quale la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (per tutte, Sez. 5, n. 2910 del 4/12/2024, COGNOME, Rv. 287482).
8.4. Emerge pienamente, dunque, la motivazione rafforzata che la costante giurisprudenza richiede per il superamento, in appello, di una pronuncia
assolutoria di primo grado, consistente nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una prova assume valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice, oltre che nella predisposizione di un apparato giustificativo valevole a dare conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina di istit sostanziali o processuali, idonei a conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata (tra le molte, Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, COGNOME, Rv. 288870).
9. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026