Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41843 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41843 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inamnnissibilita’ dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, e per COGNOME NOME l’annullamento con rinvio limitatamente all’aggravante dell’associazione armata. Rigetto nel resto. COGNOME
udito il difensore
E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di:
NOME
COGNOME NOME
il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIOCOGNOME AVV_NOTAIO del foro di COGNOME in difesa di:
LA COGNOME NOME
COGNOME NOME
NOME anche con delega orale per l’AVV_NOTAIO Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di LAMEZIA TERME in difesa di:
NOME
NOME
il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di COGNOME in difesa di:
NOME
il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso.
E’ presente come sostituto processuale con delega orale dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di CATANZARO in difesa di:
NOME l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ROMA
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME per l’imp COGNOME
COGNOME Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
i
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza pronunciata in data 7 Marzo 2022, sugli appelli proposti tra l’altro da tutti gli odierni ricorrenti COGNOME NOME classe 83, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME classe 87, COGNOME NOME classe 92, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, che aveva deciso all’esito di rito abbreviato, rigettava le impugnazioni concernenti l’affermazione della responsabilità penale degli imputati in relazione alla ipotes associativa di cui all’art.74 Dpr.309/90 aggravata dal numero di persone e, in relazione alle contestazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti a ciascuno di essi ascritte, anche in concorso, in accoglimento di alcuni motivi di appello ovvero RAGIONE_SOCIALE proposte di concordato sui motivi di appello, rideterminava la pena nei confronti di:
LA COGNOME NOME, previa riqualificazione dei fatti ascritti (capo 46) ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90 in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 2.660 di multa;
COGNOME NOME, c1.92, previa riqualificazione dei fatti ascritti (capo 82) ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90 in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 2.660 di multa;
COGNOME NOME previa riqualificazione dei fatti ascritti (capi 41 e 43) ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90 in anni due mesi due giorni venti di reclusione ed euro 6.000 di multa;
COGNOME NOME, previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, in anni sette mesi nove giorni dieci d reclusione;
COGNOME NOME, previa riqualificazione del delitto associativo (art.74 d.p.r. 309/90) ai sensi del comma 1, in anni otto mesi otto di reclusione.
COGNOME NOME in anni dodici di reclusione;
COGNOME NOMENOME previa riqualificazione dei fatti ascritti NOME ipotesi di cu all’art.73 comma 4 d.P.R. 309/90 in anni due mesi dieci di reclusione ed euro 10.000 di multa.
Confermava l’affermazione di penale responsabilità a carico di tutti gli RAGIONE_SOCIALE imputat appellanti anche in relazione ai reati fine ad essi rispettivamente ascritti e al misura dei trattamenti sanzionatori di seguiti specificati:
COGNOME NOME cl.83, anni quattordici, mesi undici giorni dieci di reclusione con riferimento al reato associativo e ai capi 35, 36, 48, 40, 42, 46, 94, 95;
COGNOME NOME anni venti di reclusione, in relazione al delitto associativo nonché ai reati di cui ai capi 3, 9, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 46 (riqualificato ai sensi dell’art.73 comma 5), 47, 49, 56, 94, 95, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 120, 121 ritenuta la recidiva.
COGNOME NOME classe 87, anni venti di reclusione in relazione al delitto associativo e ai capi 3, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 46 (riqualificato ai sen dell’art.73 comm5 dPR 309/90), 60, 85, 86, 87, 88, 89 e 120 con la recidiva specifica infraquinquennale.
COGNOME NOME anni nove mesi quattro di reclusione in relazione al delitto associativo e ai capi 3, 9, 32, 33, 36 e 38.
COGNOME NOME anni uno di reclusione ed euro 1.400 di multa in relazione al capo 37 (riqualificato ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90).
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati.
2.1 COGNOME NOME NOME COGNOME NOME tramite l’AVV_NOTAIO hanno articolato un unico motivo di ricorso con il quale deducono violazione di legge e vizio motivazionale sul punto NOME l’effettiva idoneità della condotta posta in essere dai ricorrenti ad integrare gli elementi costitutivi del del associativo.
2.1.1 Assumono che le decisioni di merito, fondate quasi esclusivamente sul contenuto degli esiti captativi hanno omesso di valutare una serie di ulteriori elementi da cui potersi inferire l’insussistenza dell’organizzazione associativa e la ricorrenza di agiti concorsuali che traevano spunto da motivazioni individuali autonome e motivate dal tornaconto personale. Invero gli accordi dei concorrenti erano sprovvisti di sufficiente stabilità e organizzazione, non ricorreva una sede stabile del loro operare ovvero una autonomia finanziaria, non sussistevano vincoli proiettati nel futuro e che possedessero un orizzonte più ampio se non la singola transazione illecita in concorso, né ricorrevano elementi da cui inferire la consapevolezza nei correi dell’esistenza di una associazione e la volontà di aderirvi, a fronte di reati maturati in un contesto di emarginazione sociale all’interno d comunità Rom, in assenza di indicatori fattuali coerenti con l’ipotesi accusatoria e in mancanza di un apprezzamento globale degli elementi agli atti da cui desumere un impegno permanente dei due ricorrenti NOME‘ambito organizzativo e del relativo vincolo di collegamento fra di essi con gli RAGIONE_SOCIALE associati.
2.1.2 Sotto diverso profilo NOMEno carenza di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei reati ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 laddove, pure a fronte di transazioni dalla modesta contropartita economica, i fatti non erano stati ritenuti di modesta entità, mrdiante un argomento che faceva leva sulla partecipazione dei ricorreni ad una realtà criminale strutturata.
2.1.3 n vizio motivazionale viene altresì dedotto in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; si assume che i motivi di impugnazione erano stati sul punto disattesi con formule di stile, quali la caratura criminale e l’appartenenza a un sodalizio criminale che trattava rilevanti partite di stupefacente.
2.2 COGNOME NOME ha proposto un ulteriore ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO il quale, con una prima serie di motivi (da 1 a 4), ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento alla partecipazione al reato associativo e anche in relazione alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art.74 comma 6 d.P.R.309/90, sotto il profilo di motivazion apparente.
2.2.1 In particolare assume l’assenza di elementi indiziari dai quali desumere che il COGNOME NOME NOME partecipe dell’associazione piuttosto che occasionale collaboratore RAGIONE_SOCIALE zio, COGNOME NOMENOME lamentando l’assenza di quasiasi elemento da cui riconoscere la messa a disposizione del ricorrente a servizio dell’organizzazione, se non lo svolgimento di saltuari compiti esecutivi NOME‘interesse del familiare, segnalando al contempo alcuni elementi da cui desumere una frizione, se non un disaccordo, tra i due familiari, relazione incompatibile con un accordo criminoso protratto nel tempo, caratterizzato dalla coesione degli intenti criminali.
2.2.2 In relazione alla doglianza NOME la qualificazione giuridica dei fatti reato, ribadita con i motivi 5-6-7, assume difetto di motivazione e violazione di legge, laddove gli elementi di fatto prospettati nei motivi di appello consentivano di sussumere le transazioni illecite sotto il paradigma dell’art.73 comma 5, e la struttura associativa in quella prevista dall’art.74 comma 6 d.P.R. 309/90, a fronte di negoziazioni al minuto del valore di 30-50 euro, a prescindere dalla reiterazione e della stabilità del rapporto tra cedente e cessionario.
2.2.3 Con un’ulteriore articolazione assume violazione di legge dell’art.74 comma 4 d.P.R. 309/90 per avere i giudici di merito NOME la circostanza aggravante dell’associazione armata, desumendo l’appartenenza RAGIONE_SOCIALE armi all’associazione per essere state poste in vendita al fine di onorare i debiti contratti per l’acquisto di partite di stupefacente, in assenza di qualsias
collegamento tra le stesse armi e l’attività illecita perseguita dall’associazione sia in epoca antecedente che successiva alla loro vendita.
2.2.4 Con una ulteriore articolazione lamenta carenza di motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
2.3 la difesa di COGNOME NOME, in persona dell’AVV_NOTAIO, ha articolato motivi di ricorso avverso la sentenza impugnata secondo una scansione numerica e di titolo del tutto analoghi a quelli proposti NOME‘interesse di COGNOME NOME; peraltro in relazione alle censure concernenti la partecipazione del ricorrente alla struttura associativa viene stigmatizzata la illogicità del motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, laddove non era stata considerata la relazione di forte conflittualità che lo legava al genitor COGNOME NOME, il quale lo aveva addirittura accusato di avere sottratto risorse rilevanti all’attività criminale e di avere operato in termini antitetici rispetto interessi di cui questi era portatore. Palese risultava pertanto la scissione RAGIONE_SOCIALE due posizioni e l’assoluta autonomia degli agiti del ricorrente in contrasto, se non in alternativa, a quelli perseguiti dall’asserito promotore del sodalizio.
2.3.1 Con motivi di ricorso, analoghi a quelli riassunti in relazione all posizione di COGNOME NOMENOME la difesa di COGNOME NOME NOME violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla mancata sussunzione dei reati sotto il paradigma dell’art.73 comma 5 e 74 comma 6 cod.proc.pen., nonché in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante dell’essere l’associazione dotata di armi e in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attnuanti generiche.
2.4. La difesa di COGNOME NOME NOME di COGNOME NOME deduce difetto di motivazione per incompletezza della struttura argonnentativa nel giudizio di colpevolezza degli imputati in relazione alle contestazioni agli stessi ascritte, in presenza di una valutazione di conferma della sentenza impugnata priva di sostegno motivazionale.
2.5. La difesa di COGNOME NOME classe 92, pure a fronte di concordato sui motivi di appello, ha lamentato l’omissione di qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza del reato.
2.6 La difesa di COGNOME NOME deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata esplorazione di ipotesi di non punibilità ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen. pure a fronte di concordato in appello sul trattamento sanzionatorio.
2.7. La difesa di COGNOME NOME assume motivazione insufficiente e contraddittoria e manifesta illogicità degli elementi di accusa in relazione alla mancata qualificazione dei fatti reato, anche alla luce degli insufficienti ed equivoci elementi raccolti dall’ascolto del materiale intercettivo, NOME ipotesi cui all’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, atteso che non ricorrerebbero indicatori da cui inferire che si sia in presenza di fatti diversi dal piccolo spaccio. Con un ulteriore articolazione lamenta un deficit motivazionale in punto di dosimetria della pena.
2.8. La difesa di COGNOME NOME deduce violazione di legge in relazione alla misura della pena applicata la quale, pure frutto di un concordato in appello, risultava modulata secondo criteri edittali medio alti rispetto a quanto era stato operato dal giudice di primo grado e in palese dissonanza dai criteri utilizzati per RAGIONE_SOCIALE imputati.
2.9. La difesa di COGNOME NOME ha articolato tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo assume violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità in relazione ai capi 6 e 35 dell’editto accusatorio, concernenti episodi di acquisto di sostanze stupefacenti. Assume l’assenza di elementi di riscontro alla interpretazione fornita dai giudici di merito al materiale captativo presenza di alternative ipotesi ricostruttive dei fatti.
2.9.1 Con una seconda articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della partecipazione del COGNOME all’associazione per delinquere la quale era stata desunta dal suo ruolo di stabile acquirente dall’associazione per delinquere, argomento che risultava illogico in presenza di soli due ipotesi di reati fine e di mancata dimostrazione di un rapporto che trascendesse la relazione sinallagmatica, e in contrasto con l’editto accusatorio dove alLo stesso era contestato di avere contribuito ad “assicurare l’approvvigionamento dello stupefacente” e quindi una veste assimilabile al fornitore, mentre la sentenza di appello aveva NOME allo stesso di essere uno stabile acquirente della droga.
2.9.2 Con una ultima artciolazione deduce violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di avere partecipato ad una associazione armata in assenza di qualsiasi indice di prevedibilità sulla esistenza di armi, in presenza di motivazione apparente che sostanzialmente gli attribuiva detta consapevolezza con ragionamento ellittico, in ragione della sua vicinanza agli RAGIONE_SOCIALE sodali che si erano impegnati NOME ricerca di acquirenti RAGIONE_SOCIALE armi.
2.10 La difesa di COGNOME NOME ha proposto 25 motivi di ricorso.
Con i primi due motivi di ricorso assume violazione di legge, anche sotto il profilo della valutazione della prova, con riferimento al giudizio con il quale l corte di appello ha NOME la sussistenza del sodalizio crimInoso e la partecipazione del ricorrente, in qualità di promotore e organizzatore, sottolineando altresì profili di illogicità e di contraddittorietà NOME‘o motivazionale. In particolare assume che a fronte di una struttura familiare dedita ad attività di spaccio non era stata fornita la prova, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, che i profili strutturali e organizzativi della comun familiare esorbitasero l’ambito domestico e si proiettassero in una prospettiva criminosa più complessa, con dinamiche relazionali e funzionali che attingevano all’esterno e dove la collaborazione alle singole intraprese criminali reascendeva le dinamiche proprie RAGIONE_SOCIALE relazioni e di vincoli familiari.
Quanto al ruolo rivestito all’interno del sodalizio, la difesa di COGNOME NOME evidenziava che la sentenza impugnata presentava profili di criticità laddove, anche in ragione di un lungo periodo di vacanza e al di là RAGIONE_SOCIALE dinamiche familiari in cui il ricorrente appariva rivestire il ruolo di capo de famiglia, nessun indicatore era stato valorizzato per delineare la sua veste di NOMEtore e collante degli RAGIONE_SOCIALE familiari in una prospettiva criminosa e sotto questo profilo la motivazione impiegata risultava illogica e inadeguata.
2.10.1 Analoghi profili di doglianza vengono proposti da COGNOME NOME in ordine alla sussistenza della struttura associativa e, in relazione a riconoscimento della sua partecipazione al sodalizio evidenziava che errava il giudice di appello a riconoscere una sua strutturata appartenenza al sodalizio criminale atteso che il contributo fornito dalla ricorrente alle dinamiche criminali si arrestava alla mera collaborazione fornita al genitore che trovava ragione e limite NOMEe dinamiche proprie del gruppo familiare e degli obblighi solidaristici e di cooperazione che assumevano rilievo in ambito domestico, così da escludersi, sia sotto il profilo oggettivo, sia con riferimento al profilo dell’affectio societ la consapevolezza e la volontà della ricorrente di partecipare ad un sodalizio criminoso, che andasse oltre la specifica esecuzione di ordini impartiti in ambito domestico.
2.11 La difesa di COGNOME NOME negli ulteriori 24 motivi di ricorso assumono violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alle singole contestazioni relative ai reati satelliti (capi NUMERO_CARTA); in relazione a ciascuna di esse veniva posto in rilievo il mancato rispetto dei principi offerti dal giudice di legittimità in ordine alla interpretazione del materiale intercettiv in ordine ai requisiti di decifrabilità, completezza e intellegibilità, evidenzian come in sede di motivi di appello erano state prospettate alternative e logiche
ricostruzioni di dialoghi afferenti a presunte transazioni illecite, nonché vizi motivazione illogica o apparente in presenza di dialoghi poco intellegibili, ovvero alternativamente riconducibili ad attività edile, all’acquisto di materia pirotecnico, ovvero alla compravendita di un veicolo, o comunque dal contenuto non univoco.
2.11.1 Parimenti la difesa di COGNOME NOME proponeva analoghe censure in relazione alle contestazioni alla stessa ascritte concernenti i reati di cui ai ca NUMERO_CARTA-9-32-33- 36-39) assumendo la illogicità, congetturalità e apparenza della motivazione fornita dalla corte di appello in relazione alle condotte ascritte alla prevenuta come enucleate dalle intercettazioni telefoniche.
In data 31 Maggio 2023 ha depositato una memoria difensiva l’AVV_NOTAIO NOME‘interesse di COGNOME NOME classe 87, la quale ha proposto un motivo di ricorso aggiunto relativo alla affermazione di responsabilità del prevenuto in relazione al capo 3 della rubrica evidenziando l’insufficienza degli elementi desumibili dalle intercettazioni telefoniche per inferire la partecipazione del ricorrente all’episodio dello stupefacente trasportato nei pressi di Rizziconi e per escludere che si trattasse di sostanza stupefacente o che l’affare NOME andato realmente in porto.
Con ulteriori articolazioni ribadisce e amplia i temi introdotti nel ricors NOME con riferimento alla partecipazione del prevenuto ad una associazione dedita al commercio di sostanze stupefacenti, alla qualificazione dei fatti ai sensi degli art.73 comma 5 e 74 comma 6 d.P.R. 309/90 e in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e alla applicazione della recidiva.
RITENUTO IN DIRITTO
1.1 motivi di ricorso articolati dalle difese di NOME RAGIONE_SOCIALE NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (anno 92), COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali hanno proposto concordato in appello con rinuncia ai motivi concernenti la responsabilità vanno dichiarati inammissibili in quanto improponibili dinanzi al giudice di legittimità poiché lamentano profili d violazione di legge e di vizio motivazionale non più sindacabili in questa sede, laddove richiedono una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen. (COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME c1.92 e COGNOME) ovvero lamentano l’inadeguatezza della pena concordata (COGNOME) ex art.599 bis cod.proc.pen., ritenendone la eccessività o comunque la sproporzione rispeto a quella comminata ad RAGIONE_SOCIALE imputati.
1.1 Invero in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti all determinazione della pena che non si siano trasfusi NOME illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla que prevista dalla legge (sez.2, n.22002 del 10/04/2022, COGNOME, Rv.276102; sez.1, n.944 del 23/10/2019, M., Rv.278170).
1.2 I profili di doglianza articolati dai suddetti ricorrenti sono inammissibili quanto preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell’art.599 bis cod.proc.pen. circostanza che, se da un lato ha determinato la ratifica dell’accordo in ordine alla misura della pena concordata, che non presenta profili di illegalità, dall’altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 COGNOME e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 COGNOME, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (sez.3, 15.6.2016, Dantese Rv. 268385; sez.2, 3/01/2014, COGNOME, Rv. 259825) e l’errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale (sez.1, n.30403 del 9/09/2021, COGNOME, Rv.279788).
Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso proposti dalla difesa di COGNOME NOME il quale lamenta la mancata qualificazione dei fatti ad esso ascritti sotto il paradigma dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
2.1 Quanto al primo profilo va evidenziato le le ragioni di doglianza rappresentate nei motivi di appello attenevano al riconoscimento della responsabilità dell’imputato e alla sussunzione dei fatti ascritti NOMEe fattispecie cui all’art.73 comma 1 d.P.R. 309/90 laddove non vi era certezza sulla natura e sulla qualità RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti trattate e, in accoglimento di tale censura, la Corte di Appello ha qualificato i fatti ai sensi dell’art.73 comma 4 d.P.R. 309/90.
Deve pertanti affermarsi che la censura relativa alla applicazione dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 risulta nuova, in quanto avanzata per la prima volta nel giudizio di legittimità e quindi improponibile ai sensi dell’art.606 cpv cod.proc.pen.; trattasi inoltre di doglianza generica in quanto ed inoltre trattasi
di doglianza generica, in quanto priva di confronto con la decisione impugnata, non scandita da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici, che propongono censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
2.2 Manifestamente infondata è altresì la censura relativa al trattamento sanzionatorio il quale è stato determinato in misura non discosta dal minimo editale (anni tre di reclusione ed euro 10.000 di multa) e gli stessi aumenti apportati a titolo di continuazione per cinque ulteriori episodi di traffico sostanza stupefacente risultano modulati in termini percentuali modesti (mesi tre di reclusione per ciascun episodio), dando luogo ad un aumento complessivo (anni uno mesi sei di reclusione), pari alla metà della pena base applicata e pertanto del tutto rispettoso dei criteri fissati dall’art.81 cod.pen.
Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali de giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali son impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 2129 Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell’8.5.2013, COGNOME e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, COGNOME, rv. 255153), potendo RAGIONE_SOCIALEmenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, COGNOME, rv. 245596). Come già indicato, nel caso in specie la misura della pena è stata attestata su paradigmi minimi e percentualmente modesto è anche l’aumento per la continuazione tenuto conto, come evidenziato dal giudice di appello, del disvalore della condotta realizzata.
In relazione ai motivi che attengono alla responsabilità degli imputati, un profilo comune a numerose impugnazioni afferisce alla sussistenza del reato associativo di cui all’art. 74 d.p.R. 309/90 e ai ruoli partecipativi dei sin ricorrenti i quali lamentano violazione di legge, ovvero vizio argomentativo, NOME riconosciuta ricostruzione degli elementi caratterizzanti il sodalizio e del contribut
partecipativo dei singoli associati. RAGIONE_SOCIALE ‘E bene allora rammentare gli elementi caratterizzanti il reato associativo di cui all’art. 74 d.p.R. 309/90.
3.1 In primis va rilevato che tale delitto ha natura plurioffensiva e diretta, quanto la ratio della norma è quella di tutelare la difesa della salute individuale e collettiva contro l’aggressione della droga e della sua diffusione e, sol indirettamente, la salvaguardia dell’ordine pubblico in senso generico (Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 28/03/1996, Angelini, Rv. 204549). Affinché possa dirsi integrato il reato in questione, ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, è necessario che: a) almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il NOMEmento degli apporti personali; b) il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest’ultimo (Sez. 6, Sentenza n. 7387 del 03/12/2013, COGNOME, Rv. 258796, Sez. 4, Sentenza n. 44183 del 02/10/2013, COGNOME, Rv. 257582). Si ritiene, infatti, che in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore, e quel connotato di pericolosità per l’ordine pubblico, che giustifica, termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge.
3.2 Rispetto all’elemento oggettivo del delitto si è precisato che per la configurabilità dello stesso non è necessaria una complessa ed articolata organizzazione ma è sufficiente l’esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE singole attività delittuose (Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Cali, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, COGNOME, Rv. 246112).
L’elemento organizzativo assume quindi un ruolo marginale, essendo sufficiente anche una organizzazione minima affinché il reato possa dirsi integrato. In relazione, invece, all’elemento soggettivo è stato chiarito che questo consiste NOME coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Sez. 6, Sentenza n. 5970 del 23/01/1997, Ramirez, Rv. 208306), fornendo un contributo funzionale per l’associazione stessa.
3.3 Riassuntivamente il delitto sussiste se si accerta l’esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; vi sia organizzazione di attivit personali e di beni economici, seppur rudimentale, per il perseguimento del fine
RAGIONE_SOCIALE
illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso e, sotto il profilo soggettivo, vi sia u apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell’unione illecita (Sez. 4, Sentenza n. 44183 de 02/10/2013, COGNOME, Rv. 257582).
3.4 Ciò che distingue poi il reato associativo rispetto alla fattispecie del concors di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va ravvisato nel carattere stabile dell’accordo criminoso, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, a prescindere dall’effettiva commissione dei singoli rea programmati, i quali assicurano la propria disponibilità nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (Sez. 5, n. 42635 del 4/10/2004, Rv. 229906). ‘E stato anche precisato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per la sua esistenza in un determinato momento storico (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905).
3.5 In relazione poi alla specificità dei ruoli rivestiti dai singoli associ stesso art. 74 D.P.R. 309/90 opera una fondamentale distinzione punendo, al primo comma, le condotte di chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’organizzazione mentre, al comma successivo, prevede una pena meno severa per chi partecipa alla associazione rivestendo un ruolo diverso; in generale tale partecipazione può dirsi integrata dalla condotta di chi faciliti lo svolgimento del intera attività criminale così assicurando la concreta realizzazione del programma criminoso escludendo, però, la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, ovvero la mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez. 6, Sentenza n. 34563 del 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692).
3.6 In riferimento, invece, al ruolo di promotore ed/o organizzatore la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il primo spetta non solo a chi sia stato l’iniziatore dell’associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e i consensi partecipativi, ma anche a colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione d esso, assuma funzioni decisionali (Sez. 6, Sentenza n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524; Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995, Rv. 205653). È invece qualificabile come organizzatore colui che “NOME l’attività degli associati ed assicura la funzionalità RAGIONE_SOCIALE strutture NOMEe quali il sodalizio si articola, precisa che tale ruolo non richiede che esso sia necessariamente svolto con riferimento
all’associazione NOME sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando i sodalizio criminoso risulti ramificato, il NOMEmento anche RAGIONE_SOCIALE sole articolazioni territoriali attraverso le quali l’associazione criminale è strutturata e si dipa trattandosi di un ruolo interscannbiabile, nel senso che non risale esclusivamente a un momento cronologico anteriore alla formazione dell’associazione tanto da dover coincidere necessariamente con tale momento, e plurale, nei senso che anche eventualmente più soggetti, in relazione alla struttura dell’associazione, possono svolgere attività di programmazione e pianificazione RAGIONE_SOCIALE attività criminali” (Sez 4, Sentenza n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256). Da ciò può desumersi la differenza strutturale tra le due condotte proprio perché solo nel secondo caso è necessaria un’attività di NOMEmento strutturale con l’attribuzione di compiti d programmazione e di pianificazione.
3.7 Nell’ambito RAGIONE_SOCIALE diverse figure di partecipazione individuate dai giudici d merito NOME‘odierno giudizio si pone la questione della configurabilità del ruolo d partecipante all’associazione dello stabile fornitore o acquirente dello stupefacente commercializzato dall’organizzazione (NOME specie tale ultimo ruolo risulta assegnato a COGNOME NOME NOME NOMENOMENOME o “NOME“): è stato affermato che tali soggetti devono essere ritenuti compartecipi, anche se si relazionano soltanto con alcuni dei sodali, purché tale attività di fornitura o di rivendita svolta in maniera continuativa e con la consapevolezza di agire NOME‘ambito di una organizzazione NOME quale le attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché il rifornitore-rivenditore sia stabilmente disponibil cedere o a ricevere le sostanze stupefacenti “con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa” (Sez. 4, Sentenza n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271707, NOMEo stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 564 del 29/10/2015, Rv. 265763), così palesando la sua adesione al programma criminoso. Nello stesso solco si è sostenuto che “l’associazione per delinquere finalizzata al traffico d stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall’identico interesse alla realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche NOME‘ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell’utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i sin partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale (Sez. 6, Sentenza n. 3509 del 10/1/2012, COGNOME, Rv. 251574; sez.4, n.4497 del 16/12/2015, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv.269545); non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che le Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
successive condotte delittuose dei singoli, di cui all’art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell’associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (sez.3, n.6871 del 8/07/2016, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv.269150).
3.8 In relazione ai singoli motivi di ricorso si richiameranno pertanto i princi sopra enucleati onde saggiare la correttezza del ragionamento del giudice distrettuale NOME individuazione degli elementi fondanti l’ipotesi associativa tratteggiare il discrimen dell’adesione alla struttura dei singoli ricorrenti.
Manifestamente infondati devono ritenersi i motivi di ricorso proposti da COGNOME NOME e da COGNOME NOME i quali vengono individuati dai giudici di merito quali i più assidui e stabili punti di riferimento del promoto organizzatore dell’associazione COGNOME NOME e del figlio di questi, COGNOME NOME che provvedeva a sostituire il genitore nei periodi di vacanza di questi. 4.1
4.1 A prescindere dalla rilevantissima operatività criminale NOME realizzazione dei reati fine ad essi rispettivamente riconosciuti, la Corte di Appello delinea il lo ruolo quali stretti e fidati collaboratori del capo del sodalizio, impegnati in plu compiti esecutivi e di raccordo con gli RAGIONE_SOCIALE associati, in costante collegamento con COGNOME NOME e COGNOME NOME e, oltre a collaborare in numerose cessioni, hanno entrambi dimostrato disponibilità NOME riscossione dei crediti vantati dall’organizzazione. COGNOME NOME in particolare ha affiancato il capo dell’associazione NOMEe riunioni con i fornitori dello stupefacente, gli ha forn consiglio ed assistenza in occasione della vicenda della sparizione della rilevante partita di sostanza stupefacente verificatasi quando COGNOME NOME era assente dalla posizione di comando, ha contribuito a rinvenire nuovi canali di approvvigionamento e, al contempo, ha coadiuvato il COGNOME NOME‘analisi e NOME individuazione dei crediti da riscuotere onde consentire la sopravvivenza finanziaria dell’organizzazione, prodigandosi altresì a trovare degli acquirenti per la vendita RAGIONE_SOCIALE armi dalla quale il COGNOME intendeva procurarsi della liquidità per fare fronte ai debiti contratti NOME‘acquisto di partite di stupefacente.
Quanto a COGNOME NOME la Corte rileva che lo stesso aveva libertà di accesso alla sostanza stupefacente custodita NOME‘abitazione di COGNOME NOME ed aveva aiutato quest’ultimo ad eludere la perquisizione avvenuta in data 12 Gennaio 2016 a seguito del fermo operato nei confronti di COGNOME NOME.
Anche COGNOME NOME si era prodigato NOME ricerca di un acquirente per le armi detenute dal sodalizio, provvedendo altresì alla bonifica dell’autovettura utilizzata per il trasporto dell’arma, ricevendo poi l’incarico di saggiare la disponibilità di t COGNOME NOME NOME‘acquisto della “pistol machine”, evidenziando in tale modo non solo una stabile messa a disposizione in favore del capo del sodalizio, ma anche
una costante operatività a vantaggio dell’associazione, contribuendo al buon esito di una serie di operazioni dirette a finanziarie l’associazione nel suo complesso.
4.2 A fronte di tali argomenti, che non si arrestano al dato, pure rilevante, dell loro assidua e costante attività di cessione di sostanza stupefacente NOME‘interesse dell’associazione e dal contributo rispettivamente fornito NOME cessione-permuta RAGIONE_SOCIALE armi NOME disponibilità dell’organizzazione criminale, i motivi di ricorso COGNOME NOME e di COGNOME NOME omettono del tutto di confrontarsi, ma si limitano a riproporre tesi difensive, prive di qualsiasi specificità, vo prospettare una diversa ricostruzione dei rapporti tra i vari associati, riproponendo deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, ma soprattutto sprovviste di analisi censoria e non scanditE da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) a sostegno della loro partecipazione al sodalizio criminoso.
4.3 Del tutto aspecifiche risultano altresì le censure concernenti la mancata qualificazione dei reati fine ascritti sotto il paradigma dell’art.73 comma 5 d.P.R 309/90 in ragione della pluralità, gravità, ripetitività dei reati fine agli riconosciuti e dell’inserimento dei ricorrenti in un contesto criminale associativo che li vedeva partecipi quali stretti collaboratori del capo dell’organizzazione, nonché mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze generiche, tenuto conto della caratura criminale dei due associati, la totale assenza di elementi positivi da valorizzare e della presenza di precedenti specifici, NOME‘ambito di trattamento sanzionatorio peraltro modulato su valori minimi edittali.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche NOME legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d’altro can ha valorizzato la personalità dell’imputato COGNOME gravato da precedenti penali. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a q ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli al da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, RAGIONE_SOCIALE e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv282693).
5. Manifestamente infondate risultano altresì le censure articolate da COGNOME NOME nel separato ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO in quanto incorrono nei medesimi vizi di aspecificità e di assenza di confronto con gli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità espressi dai giudici di merito e in particolare dalla Corte di Appello di Catanzaro nel delineare il ruolo dell’imputato all’interno della compagine associativa. Come evidenziato ai punti 4.1 e 4.2.
5.1 Lamenta il ricorrente che non ricorrerebbe una serie di indizi gravi precisi e concordanti della partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso capeggiato dallo zio NOME NOME evidenziando alcuni dati intercettivi in cui risulterebbe una divaricazione tra gli interessi personali dell’imputato e quelli del sodaliz criminoso laddove COGNOME NOMENOME pure contiguo agli interessi dell’organizzazione, avrebbe agito per un proprio tornaconto personale non funzionale al programma criminoso dell’ente. Peraltro la prospettazione difensiva, dai contorni meramente assertivi, omette totalmente di confrontarsi e di censurare gli elementi di reità rappresentati dalla Corte di Appello come prova di partecipazione del ricorrente al sodalizio, quali la continuativa attività di supporto di NOMEmento in favore di COGNOME NOME NOME ricerca di canali di rifornimento dello stupefacente, NOME riscossione dei crediti derivanti dalla attivi di spaccio, dei quali il capo dell’organizzazione teneva diligentemente la contabilità in un apposito registro oggetto di sequestro, NOME‘idividuazione RAGIONE_SOCIALE cause per le quali si era verificata la dispersione di risorse rilevanti che aveva determinato un rilevantissimo squilibrio finanziario NOMEe casse dell’organizzazione, NOME disponibilità fornita a COGNOME NOME NOME ricerca di acquirenti RAGIONE_SOCIALE armi NOME disponibilità dell’organizzazione, elementi che andavano ad aggiungersi alla costante attività di spaccio realizzata in concorso con gli RAGIONE_SOCIALE sodali con i qu manteneva continui contatti e collegamenti per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE condotte illecite. A nulla rileva poi la circostanza, ampiamente ribadita dalla difesa nei moti di ricorso, secondo la quale COGNOME NOME avrebbe agito per un tornaconto personale come risultava confermato dalle ricorrenti frizioni con il capo dell’organizzazione in quanto, a fronte degli indici rivelatori della sua struttura partecipazione al programma associativo sopra evidenziati, non risulta di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell’utile, ovvero il contrasto tra interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale” (Sez. 6, Sentenza n. 3509 del 10/1/2012, COGNOME, Rv. 251574; sez.4, n.4497 del 16/12/2015, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv.269545) e non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. d.P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
all’art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell’associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (sez.3, n.6871 del 8/07/2016, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv.269150).
5.2 L’articolazione del ricorso con la quale si assume violazione di legge per mancata qualificazione del reato associativo NOME ipotesi, di minore gravità, di cui all’art.74 comma 6 d.P.R. 309/90 oltre ad assumere caratteri di novità, in quanto introdotta per la prima volta in sede di legittimità, è stata correttamente ritenu dalla Corte di appello priva di qualsiasi giustificazione argomentativa a fronte dei quantitativi di droga pesante e di droga leggera usualmente trattati dall’associazione dedita al commercio di sostanze strupefacenti e dei corrispettivi indicati da COGNOME NOME NOMEe intercettazioni telefoniche e annotati nel libro giornale, nonché in ragione dei profili dimensionali e organizzativi del sodalizio della capacità finanziaria certamente non trascurabile. In tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attiv associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti NOME previsione dell’ar 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (sez.6, n.1642 del 9/10/2019, PG/COGNOME, Rv.278098; sez.3, n.44837 del 6/02/2018, COGNOME, Rv.274696).
5.3 Manifestamente infondata in quanto aspecifica e priva di confronto con la sentenza impugnata è la censura relativa alla mancata riqualificazione ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 dei singoli episodi di cessione riconosciuti in capo a COGNOME NOME, laddove il ricorrente omette totalmente di indicare i singoli reati fine in relazione ai quali dovrebbe trovare applicazione la ipotes autonoma di minore gravità e al contempo trascura di censurare la motivazione della sentenza di appello che ha escluso, con argomenti non manifestamente illogici o contraddittori, tale sussunzione dei fatti.
5.4 In palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità è la censura (capitolata al n.8 del ricorso) con la quale il ricorrente contesta il carattere arma dell’associazione, per non essere state le armi poste a beneficio di tutti gli associat e per non essere le stesse collegate alle finalità perseguite dall’ente, laddove la circostanza aggravante prevista dall’art.74 comma 4 d.P.R. 309/90 non richiede che la disponibilità RAGIONE_SOCIALE armi sia correlata agli scopi perseguiti dall’associazion criminosa, purchè trattasi di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (sez.6, n.15528 del 12/02/2021, Borracino, Rv.28121201). Nella specie inoltre il giudice distrettuale non ha mancato di segnalare lo speciale collegamento esistente tra l’organizzazione criminale e le armi, le quali erano detenute da COGNOME NOME e dai suoi prossimi congiunti ma che venivano
poste in vendita, grazie anche al contributo degli RAGIONE_SOCIALE sodali (tra questi l’odier ricorrente) per fare fronte ai debiti contratti dall’associazione, e non dai sing associati, per procedere al saldo di una fornitura di sostanza stupefacente, risultando pertanto evidenziato, in termini assoluti, un adeguato coefficiente di prevedibilità in capo all’imputato (sez.6, n.15528 del 12/02/2021, Borracino, Rv.281212-01), il quale si era prodigato per la cessione RAGIONE_SOCIALE armi.
5.5 Il motivo relativo al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato per le medesime ragioni indicate al punto 4.3 della presente sentenza in relazione ai motivi di ricorso introdotti da COGNOME NOME a mezzo dell’impugnazione a firma dell’AVV_NOTAIO.
COGNOME NOME c1.87, con ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, in gran parte identico, anche graficamente, a quello proposto da COGNOME NOME ed esaminato al paragrafo 5, propone censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle avanzate da quest’ultimo, in particolare in punto di partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, nel caso in specie, anche mediante il riconoscimento di un ruolo verticistico.
6.1 Anche in tale impugnazione appare palese la totale aspecificità dei motivi di doglianza e l’assenza di analisi censoria, ma pure di un minimo confronto con gli argomenti indicati dalla Corte di Appello di Catanzato a sostegno della qualificata partecipazione del ricorrente alla struttura associativa organizzata e diretta dal padre, COGNOME NOMENOME In particolare a pagina 29 della impugnata sentenza il giudice distrettuale, anche mediante il richiamo alle risultanze RAGIONE_SOCIALE intercettazion telefoniche, poneva in rilievo la veste del ricorrente all’interno del sodaliz evidenziandone la centralità non soltanto nei periodi in cui era chiamato a fare le veci del genitore, assente o impedito, ma NOME co-gestione dell’organizzazione in momenti salienti della vita del sodalizio, con “mire espansionistiche rispetto alla guida del padre”, mediante l’espansione dei canali di rifornimento della sostanza stupefacente, assumendo “importanti decisioni, funzionali alla prosecuzione della fornitura e al superamento della fase di stallo in cui versava”, promuovendo le trattative con il duo COGNOME–COGNOME, valorizzando la professionalità e la affidabilità di COGNOME NOME, quale cliente-associato in grado di assorbire e di corrispondere tempestivamente, rilevanti partite di stupefacente, quindi controparte in grado di garantire l’affidabilità della stessa associazione nei rapporti con i fornitori, nonché portando a compimento trattative che erano state iniziate da COGNOME NOME in relazione alla fornitura di stupefacente da parte di COGNOME NOME, svolgendo un ruolo “comprimario” NOME gestione dei rapporti con il gruppo rom catanzarese. Rilevanti ed assidue erano poi le attività operative di COGNOME NOME NOME‘attività di spaccio, in ragione dei reati fine allo stesso attribuibili,
riscossione dei crediti inevasi e alla vendita-permuta RAGIONE_SOCIALE armi di cui disponeva l’associazione. Nessuno di tali argomenti risulta affrontato dalla difesa di COGNOME NOME nei motivi di ricorso n. 1-2-4 specificamente indirizzati a NOMEre violazione di legge e vizio motivazionale in punto di partecipazione all’associazione, derivandone una totale assenza di critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione che giustifica una pronuncia di inammissibilità di tali censure (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME).
6.2 Manifestamente prive di fondamento e aspecifiche sono altresì le censure sviluppate nei motivi n.3, 5, 6 e 7 (mancata riqualificazione dei fatti contesta NOMEe ipotesi di minore gravità di cui agli art.74 comma 6 e 73 comma 5 d.P.R. 309/90), 8 (mancata esclusione della circostanza aggravante dell’associazione armata) e 9 (riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche) per le stesse ragioni indicate al paragrafo 5 e ai relativi sottoparagrafi in relazione ai motivi ricorso, di identico contenuto, articolati dalla difesa di COGNOME NOME.
I primi due motivi di ricorso della difesa di COGNOME NOME “NOME COGNOME” sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.
Oltre al reato associativo, in relazione al quale il ricorrente è chiamato rispondere quale stabile e fidelizzato acquirente di non modeste fornite di sostanza stupefacente, COGNOME NOME è stato NOME responsabile per avere partecipato a due importanti operazioni di illecito traffico di sostanze stupefacent di cui ai capi 6 e 35 dell’imputazione. Nella prima è acquirente di 250 grammi di cocaina e in relazione al capo 35 concorre all’acquisto di una rilevante fornitura di stupefacente che l’organizzazione facente capo a COGNOME NOME era riuscita a procurarsi dal fornitore TARASI, dopo avere concordato con i componenti dell’organizzazione, in plurime riunioni, le modalità della sua partecipazione all’acquisto fornendo, con il proprio intervento, garanzie di solvibilità in momento in cui l’organizzazione aveva difficoltà nel procurarsi a credito partite di stupefacente in ragione dei debiti contratti con RAGIONE_SOCIALE fornitori.
7.1 Il primo motivo di ricorso, che attiene alla responsabilità del ricorrente relazione ai reati fine è aspecifico, privo di confronto con gli argomenti spesi da giudice distrettuale nel delineare il ruolo di COGNOME NOME NOMEe due vicende che lo vedono protagonista e, in particolare del tutto privo di critic censoria rispetto a tutti gli elementi in fatto, ricavati dall’ascolto intercettazioni teelfoniche e dagli accertamenti della polizia giudiziaria, da cui corte di appello (a pag.14-15 e 17 ss.) ha tratto il convincimento della responsabilità del prevenuto. Il fatto che il ricorrente non sia stata sottopost personalmente a intercettazione telefonica e che non vi sia stato il sequestro dello stupefacente appaiono argomenti generici e del tutto recessivi alla puntuale
ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicende fattuali operate mediante le intercettazioni eseguite sulle utenze dei componenti del sodalizio che risultavano in contatto con il COGNOME (COGNOME) e dalla partecipazione di quest’ultimo alle riunioni che si svolgevano presso l’abitazione di COGNOME NOME in cui venivano concordati i detagli dell’operazione (partecipazione ripresa da telecamere), nonché dai commenti degli RAGIONE_SOCIALE sodali che si congratulavano per la puntualità nei pagamenti del COGNOME che aveva loro consentito di assicurarsi la fornitura dal TARASI. Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
7.2 Manifestamente infondata è anche la censura con la quale il COGNOME contesta il riconoscimento della sua partecipazione all’associazione criminosa. La censura si muove su due piani: nel primo si assume che al COGNOME non poteva essere NOME il ruolo di stabile e fidelizzato acquirente di sostanze stupefacenti dal sodalizio, così da creare in esso l’affidamento e l’aspettativa del suo contributo economico per il perseguimento del programma criminoso, NOME consapevolezza dell’acquirente di relazionarsi con una struttura criminale stabile; nel secondo si assume contraddittorietà, se non mancata correlazione tra la contestazione contenuta NOME‘editto accusatorio e sentenza laddove nel primo il COGNOME veniva in considerazione come soggetto che “assicurava” all’associazione lo stupefacente da commercializzare, mentre NOME sentenza impugnata risultava valorizzata la sua veste quale stabile acquirente dall’associazione.
7.2.1 Le censure risultano entrambe manifestamente prive di fondamento in quanto prive di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Quanto al primo aspetto il giudice distrettuale ha NOME al COGNOME il ruolo di stabile acquirente dal sodalizio, in un contesto relazionale che travalica l’ordinario rapporto sinallagmatico con taluno dei componenti dell’associazione, non solo sulla base dei numerosissimi contatti con i vertici dell’associazione (COGNOME NOME, COGNOME NOME) e degli associati (COGNOME NOME, COGNOME NOME) e RAGIONE_SOCIALE risultanze e della contabilità rinvenuta NOME‘abitazione di COGNOME NOME in cui il suo nome è annotato in riferimento a numerose forniture pregresse, ma anche in virtù della disponibilità da questi dimostrata nel rendersi garante RAGIONE_SOCIALE obbligazioni RAGIONE_SOCIALE contratte RAGIONE_SOCIALE dall’organizzazione RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE fornitura RAGIONE_SOCIALE TARASI, RAGIONE_SOCIALE dalla partecipazione a numerose riunioni organizzate dagli associati NOME prospettiva di assicurarsi la suddetta fornitura, dalle manifestazioni di stima ricevute da componenti del sodalizio (in particolare da COGNOME NOME) i quali si rallegravano per la sua affidabilità e prospettavano di coinvolgerlo più assiduamente nei programmi dell’organizzazione. Pertanto sotto questo profilo appare pienamente integrata la figura dell’acquirente rivenditore delineata dalla giurisprudenza di legittimità in quanto soggetto stabilmente disponibile a cedere o a ricevere le
sostanze stupefacenti “con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa” (Sez. 4, Sentenza n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271707, NOMEo stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 564 del 29/10/2015, Rv. 265763), così palesando la sua adesione al programma criminoso.
7.2.2 Quanto al secondo profilo la censura è manifestamente infondata atteso che non risulta alcuna contraddizione tra capo di imputazione e sentenza laddove il giudice di appello, nel descrivere a pag.17 e ss il contributo fornito d COGNOME NOME NOME‘operazione relativa alla fornitura TARASI, ne pone in rilievo la veste di abituale acquirente dall’associazione di cui conosce l’operatività sa di rafforzarne il potere e la capacità criminale. Al contempo pone in rilievo come la sua abilità e la sua velocità nel piazzare lo stupefacente acquistato sono in grado di assicurare una immediata liquidità, così che il sodalizio è in grado di fare front prontamente al pagamento del corrispettivo pattuito con il TARASI. In sostanza non ricorre alcun mutamento della contestazione laddove il COGNOME è mero acquirente ma, mediante il rapido versamento della propria quota risulta altresì finanziatore di un rilevante acquisto dello stupefacente, “assicurando” in questo modo il buon esito dell’intera operazione.
7.3 Fondato risulta invece il terzo motivo di ricorso con il quale il COGNOME deduce deduce vizio di motivazione apparente in relazione al riconoscimento nei suoi confronti della circostanza aggravante dell’associazione armata, laddove il giudice distrettuale ha ravvisato il coefficiente di prevedibilità dell’esistenza d armi dal fatto che le stesse erano state poste in vendita dall’associazione e che pertanto il ricorrente, che aveva modo di interloquire e di confrontarsi con i vertic dell’organizzazione, doveva averne acquisito consapevolezza.
La motivazione risulta tautologica e apodittica e quindi apparente laddove COGNOME NOMENOME NOME NOME al sodalizio quale acquirente fidelizzato, non risulta coinvolto in alcuna RAGIONE_SOCIALE imputazioni relative alla detenzion o alla vendita-permuta RAGIONE_SOCIALE armi né i giudici di merito hanno segnalato un qualche elemento obiettivo dal quale inferire che lo stesso, in relazione agli specifici affa intrattenuti con i componenti del soddalizio, ne potesse avere notizia o consapevolezza. L’argomento impiegato per fornire giustificazione alla ricorrenza di un adeguato coefficiente di prevedibilità in capo all’imputato (sez.6, n.15528 del 12/02/2021, Borracino, Rv.281212-01) risulta privo di riferimenti oggettivi e del tutto assertivo.
La sentenza impugnata deve pertanto trovare annullamento relativamente a tale statuizione con rinvio alla Corte di Appello per nuovo esame sul punto.
8. I primi due motivi di ricorso avanzati rispettivamente dalle difese d COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che deducono violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla ricorrenza di una associazione per delinquere diretta alla realizzazione di una serie indeterminata di reati concernenti il traffic stupefacenti e alla partecipazione dei ricorrenti alla stessa sono manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e di analisi censoria degli argomenti NOME stessa sviluppati nonché ripropositivi di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito e disattese con iter motivazionale ineccepibile sotto il profilo logico giuridico. Le censu attengono sostanzialmente al profilo organizzativo della associazione, laddove i reati contestati troverebbero giustificazione e causa nei vincoli solidaristici parentali che legavano i componenti di una compagine familiare, senza travalicare i confini dell’ambito domestico, in assenza di una struttura, di una organizzazione e di un programma criminoso che andassero oltre la commissione in concorso dei singoli reati ascritti. La prospettazione risulta del tutto errata e manifestamen infondata.
8.1 Il giudice distrettuale ha invero rappresentato come le indagini si siano avvalse di intercettazioni ambientali, riprese filmate, perquisizioni, opg, libro de cntabilità rinvenuto a COGNOME NOME dove sono annotati debiti e crediti anche per somme rilevanti tra Agosto 2015 Marzo 2016. Sebbene la organizzazione ruoti intorno alle figure di alcuni familiari (NOME COGNOME) i due figli (NOME NOME NOME un nipote (COGNOME NOMENOME, un intimo e fedele referente (COGNOME NOMENOME, un “cugino” (Passalcqua NOME) e abbia carattere rudimentale, la Corte ha rappresentato che la compagine non abbia nulla a che vedere con una struttura domestica, in cui i familiari sono dediti allo spaccio domestico presso luoghi ad esso deputati.
Rileva la Corte distrettuale che NOME specie ricorrono fornitori di livello eleva per la cocaina che proviene da Catanzaro (Raso) per quantitativi assai rilevanti (anche due chilogrammi), per la marijuana anch’essa fornita in chilogrammi (COGNOME); un’altra consistente formitura proviene da un fornitore occasionale di Isola Capo Rizzuto (Tarasi). L’organizzazione familiare coltiva collegamenti importanti con realtà criminali NOME comunità ROM attraverso COGNOME NOME NOME di COGNOME NOME); l’associazione consta di associati estranei alla famiglia che fungono da raccordo con altre realtà criminali e NOME‘approvvigionamento RAGIONE_SOCIALE divese qualità di stupefacenti, quali COGNOME NOMENOME NOME NOME referente consultivo e coadiutore decisionale di NOME COGNOME, il quale svolge anche compiti esecutivi e con COGNOME NOME NOME i rapporti tra i familiari, riscuote crediti, cerca di reperire risorse finanziar pagare i debiti, cerca canali di rifornimento; e COGNOME NOME (COGNOME o il
cugino) che è uno spacciatore, stabile acquirente di partite rilevanti (capi 6 e 35) risulta debitore del gruppo per rilevanti importi, destinatario di una rilevante part di marijuana e acquirente pro quota della partita di cocaina dal TAVASI che aiuta la famiglia COGNOME a risollevarsi finanziariamente dopo i rovesci dovuti ai debiti contratti con il Raso. La Corte di Appello evidenzia poi le figure di COGNOME NOME che è un altro stabile acquirente, NOME in primo grado associato all’organizzazione e che perviene in appello ad un concordato sulla pena.
8.2 Con argomenti esenti da vizi logici o da contraddittorietà il giudice di appello esclude che si sia in presenza di un concorso di persone nel reato realizzato tramite soggetti appartenenti al medesimo contesto criminale. Accanto alla famiglia riconosce l’esistenza di una organizzazione articolata, che ha una contabilità sui proventi RAGIONE_SOCIALE cessioni della droga, mantiene i contatti con plurimi fornitori, nonch con soggetti estranei alla struttura familiare, che fungono da collegamento e raccordo con i fornitori e tra gli associati, assicurano semplificazione esecutiva, forniscono garanzie per i pagamenti, danno consiglio al capo e si spendono per il recupero di crediti e per finanziare nuove impese.
Invero i vincoli solidaristici, affettivi e familiari non risultano confonde stemperarsi NOMEe connotazioni tipiche in cui si manifesta il delitto associativ laddove l’abitazione costituisce innanzi tutto il luogo in cui è custodito stupefacente, il denaro e le armi (e COGNOME NOME ne è il NOME custode). COGNOME NOME assicura i rifornimenti e i collegamenti con altre realtà criminali, riscuote crediti e funge da vicario del capo (COGNOME NOME) quando questo è impedito per malattia o per altre ragioni. Le comunicazioni e i contatti tra sodal non rappresentano il naturale svolgersi RAGIONE_SOCIALE dinamiche familiari ma vene propri collegamenti criminali che si manifestano con riunioni, cui partecipano anche i fornitori dello stupefacente e gli associati che svolgono funzioni di raccordo e collegamento (COGNOME e COGNOME NOME).
8.3 Con riferimento poi ai rapporti tra delitto associativo e appartenenza ad un nucleo familiare il S.C. ha già avuto modo di precisare che la ricorrenza di una organizzazione criminale non è esclusa dal fatto che la stessa sia integrata dagli appartenenti ad un medesimo gruppo familiare tenuto conto del fatto che le relazioni parentali e di affinità, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest’ultimo ancora più pericoloso (sez.3, n.48568 del 25/02/2016, COGNOME, Rv.268184; sez.2, n.49007 del 16/9/2014, COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, Rv.261426). Ritenuta pertanto l’astratta configurabilità della riconducibilità ad un ente criminale la unio di tre o più prossimi congiunti, uniti da relazioni domestiche ma anche da una struttura operativa in grado di agevolare la perpetrazione del programma criminoso in essere, deve necessariamente essere verificato il carattere di organizzazione criminale dell’accordo che, sia pure intercorrente tra soggetti legati da vincoli d
sangue, deve comunque manifestare i tratti salienti di una sia pure rudimentale struttura associativa. A tale proposito è stato affermato che integra gli estremi costitutivi “dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostan stupefacenti lo svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di una attività di spaccio presso l’abitazione, dotata di una stabile clientela, di u rudimentale organizzazione, fondata, sull’interscambio di ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito di stupefacente NOMEe pertinenze dell’abitazione, nonché stabili canali di rifornimento” (sez.5, n.6782 del 16/01/2015, Amante, Rv.262733). Si deve precisare ulteriormente che, ai fini della enucleazione del reato associativo in presenza di una pluralità di fatti reato concernenti il traffico di sostanze operative realizzate dagli appartenenti ad un unico nucleo familiare, composto da almeno tre persone, deve essere verificata in concreto la sussistenza di un accordo criminoso e di un generico programma criminoso. Per stabilire infatti se gli appartenenti al nucleo familiare abbian operato sulla base RAGIONE_SOCIALE regole del concorso di persone del reato, ovvero aderendo ad un stabile sodalizio, è fondamentale accertare pertanto se, a fronte della preesistente e naturale organizzazione fondata su relazioni domestiche e parentali, i singoli partecipi si siano avvantaggiati di tale assetto per la commissione dei singoli reati, ovvero se vi sia stata la predisposizione di una nuova struttura, che s sia sovrapposta o affiancata a quella originaria, dotata di autonoma di distinta operatività delittuosa. Invero l’elemento distintivo tra le due realtà criminali prima riconducibile al rato concorsuale, non è dato dalla ricorrenza di un accordo criminoso che unisce gli appartenenti di un medesimo contesto familiare, ma la predisposizione di un’autonoma struttura organizzativa, sia pure in forma rudimentale. (sez.2, n.21606 del 18/02/2009, COGNOME, Rv.244449; sez.2, n.20451 del 3/04/2013, COGNOME, Rv.256054). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
8.4 Orbene a fronte di tali principi in punto di diritto, la Corte di appello fornito adeguata e coerente evidenza RAGIONE_SOCIALE ragioni che la hanno indotta e riconoscere il vincolo associativo tra i componenti del nucleo familiare riconducibile a COGNOME NOME indicando una serie di indici fattuali, in relazione ai quali neppure vi è stato uno specifico confronto da parte dei ricorrenti, idonei a rappresentare la autonomia e novità della realtà criminale adottata dai sodali rispetto ai rapporti giustificati dalle relazioni familiari. In particolare è valorizzata la platea di clienti del sodalizio, fidelizzata da lungo tempo, costante duratura che manifestava familiarità e confidenza con i fornitori, la presenza di stabili canali di rifornimento, il rapporto con altre realtà criminali. L’esistenz soggetti non appartenenti alla famiglia con specifici ruoli di consultazione, NOMEmento cooperazione e collegamento con i fornitori e clienti.
8.4.1 Dall’altra parte la Corte di appello ha posto in risalto che, a fronte del interscambiabilità dei ruoli, emergeva comunque una ripartizione dei compiti ben collaudata, come il ruolo di primazia di COGNOME NOME il quale, operando come regista del sodalizio, e gestore della contabilità, NOMEva i compiti degli alt sodali, con i quali manteneva relazioni fitte e articolate su diversi livelli in struttura profondamente gerarchica che determinava altresì malcontento e critica da parte del figlio COGNOME NOME e del nipote COGNOME NOME.
COGNOME NOME era la custode dello stupefacente, destinataria degli ordini del genitore, si occupava altresì della preparazione dello stupefacente, acquistava sostanza da taglio e, oltre a custodire l’abitazione ove vi era il denaro la droga e l armi, sollecitata dal genitore, si spostava per adempiere a molteplici incombenti resi necessari per soddisfare le richieste dei clienti.
In tale modo la Corte territoriale ha fornito adeguato riscontro alle censure sollevate dai due ricorrenti ma, soprattutto, ha fornito evidenza ai caratter strutturali dell’agire in comune dei sodali che caratterizzavano l’operatività criminosa del gruppo familiare distinguendosi dal mero concorso di persona, ponendo in rilievo elementi idonei a rappresentare il perdurare del vincolo e la stabilità di una organizzazione che non si esauriva NOME‘azione, sia pure sincronica e contributiva dei singoli familiari.
8.5 Le difese dei ricorrenti negli ulteriori motivi di ricorso (da 3 a 25 COGNOME NOME; da 3 a 6 COGNOME NOME) deducono profili di violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a ciascun reato fine per cui è stata riconosciuta la loro rispettiva resposabilità, lamentando in particolare la valutazione operata dgiudice distrettuale del materiale intercettivo di cui veniva fornita, in relazione a s alcune RAGIONE_SOCIALE ipotesi accusatorie, una alternativa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicende fattuali, prospettando per ciascuna di esse un difetto di decifrabilità e interpretazione del materiale captativo, assumendo la illogicità della trama motivazionale ove fa ricorso a massime di esperienza con riferimento alla droga parlata e perché riproduce gli argomenti proposti dal primo giudice.
8.6 Le singole contestazioni risultano inammissibili in assenza di un reale confronto con le argomentazioni sviluppate dal giudice di appello per ricondurre ai due ricorrenti le ipotesi di traffico di sostanza stupefacente agli stes rispettivamente ascritte. Solo in relazione ad alcune contestazioni la tecnica redazionale dei motivi di ricorso appare collegata agli argomenti utilizzati dalla sentenza di appello per riconoscere una adeguata gravità indiziari, ma manca in ogni caso uno specifico confronto con il contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni utilizzate che, come rappresentato dal giudice distrettuale da pag.12 a pag.27 della sentenza appare sempre molto chiaro e la cui interpretazione non lascia destro a rilievi di contraddittorietà o illogicità evidenti ed è accompagnata da elementi di riscontro
che ne confortano la attendibilità come la circostanza che i crediti maturati per le cessioni di stupefacente risultino annotati nel libro giornale del COGNOME (motivi NUMERO_CARTA), come quelli derivanti dalla cessione di un’arma (motivo 25) e da passaggi motivazionali del tutto logici per escludere le alternative interpretazioni dei dialoghi proposte dalla difesa dei ricorrenti, quali l’acquisto caffè, la cessione di alcune autovetture e la compravendita di materiale pirotecnico.
8.7 Considerazioni del tutto analoghe vanno svolte in relazione ai quattro motivi di ricorso sviluppati dalla difesa di COGNOME NOME (motivi da 3 a 6 dei ricorso), laddove il giudice distrettuale a pag.12 ss della sentenza impugnata ha fornito argomentazione non incongrua quanto alla partecipazione della ricorrente alle singole ipotesi di cessione alla stessa ascritte in concorso con il genitore e con i fratello COGNOME NOME, evidenziandone il contributo la fattiva partecipazione alle attività di cessione (chiaro è il riferimento al pacco contenente “bianca” o “erba” di cui al motivo di ricorso sub.3), documentati da videoriprese in relazione alle cessioni al CARATUOZZOLO (motivo di ricorso sub.4) e dall’inequivoco tenore del materiale intercettivo con riferimento alla cessione di droga al La Forgia (NOME “sa dove sono i documenti” (motivo di ricorso sub.5) e alla cessione di stupefacente al COGNOME ove dapprima la COGNOME esce dall’abitazione per acquistare della sostanza da taglio come emerge dalle intercettazioni e dalle video riprese e in epoca successiva riceve il pagamento della sostanza ceduta (motivo di ricorso sub.6).
8.8 A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice di appello si del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso RAGIONE_SOCIALE intercettazio telefoniche … fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in RAGIONE_SOCIALE elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibi convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con RAGIONE_SOCIALE dati o elementi certi (sez.VI, n.3882 del 4/11/2011, COGNOME, Rv.251527; sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; sez.1, n.37588 del 18.6.2014). In merito al significato attribuito alle intercettazio il giudice di legittimità ha poi affermato che l’interpretazione del linguaggi adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risult logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , COGNOME, Rv.282337), anche in
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ragione del RAGIONE_SOCIALE valore indiziante RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, COGNOME, Rv.281138). Il giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono totalmente di prospettare profili di iragionevolezza e di illogici NOME interpretazione fornita al materiale captativo dal giudice distrettuale.
In conclusione deveno essere dichiarati inammissibili tutti i ricorsi degl imputati, ad eccezione di quello proposto dalla difesa di COGNOME NOME NOME la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art.74 comma 4 d.P.R. 309/90 in relazione alla partecipazione all’associazione allo stesso riconosciuta, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale questione; per il resto il ricorso deve essere rigettato.
Condanna gli RAGIONE_SOCIALE ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al pagamento di una somma, ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si determina come da dispositivo.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’aggravante di cui all’art.74 comma 4 d.P.R. 309/90, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME c1.87, COGNOME NOME c1.92, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i medesimi al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma NOME camera di consiglio dell’ 8 Giugno 2023.