Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6872 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6872 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Cremona il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che siano rigettati i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e che siano dichiarati inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro ha condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per aver organizzato, i primi due, e partecipato, il terzo e il quarto, a un associazione dedita al narcotraffico operante a Lamezia Terme, per numerosissimi reati fine in materia di stupefacenti, oltre che per reati in materia di armi, per tentata estorsione e per danneggiamento seguito da incendio.
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati condannati per reati in materia di stupefacenti.
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME pongono delle questioni comuni.
2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art 74 d.P.R. n. 309/1990, in ordine all’esistenza dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti, di cui mancherebbero, nel caso di specie, gli elementi costitutivi, e alla partecipazione a essa dei ricorrenti.
La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che, come evidenziato nei motivi di appello, dalle vicende relative ad alcuni capi di imputazione emerge in modo evidente che NOME COGNOME e NOME COGNOME acquistavano e contrattavano in assoluta autonomia, mentre da altri numerosi capi di imputazione risulta che molte cessioni o acquisti avvenivano tra gli stessi associati, a riprova dell’assenza di uno scopo comune.
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione di tutti i reati fine in materia di stupefacenti nella fattispecie l di cui all’art 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dell’associazione ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. La motivazione della Corte di appello sul punto è meramente apparente e non si confronta con i rilievi difensivi, in quanto non considera che l’associazione ruota
2 GLYPH
O”
intorno a tre persone (ossia NOME COGNOME e NOME COGNOME, padre figlio, e NOME COGNOME, marito della figlia del primo), della stessa famiglia, senza predisposizione di mezzi se non l’utilizzo di un magazzino già di proprietà dei COGNOME, in situazione di difficoltà economica e, quindi, non in grado di porre in essere attività diverse da quelle rientranti nella fattispecie lieve di cui all’art. 7 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e incompatibili con l’acquisizione del presunto monopolio della piazza di spaccio. Errata è, poi, la valutazione dell’ambito temporale di operatività, in quanto le contestazioni di spaccio vanno da aprile 2017 a ottobre 2018 e dunque, attengono a un periodo di poco superiore a un anno.
3. Ricorso di NOME COGNOME
Nell’interesse di NOME COGNOME, oltre quelli comuni, sono stati dedotti anche i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
3.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 in ordine al ruolo di organizzatore COGNOME NOME COGNOME.
La sentenza impugnata si limita a dedurre la posizione di organizzatore, peraltro talvolta confusa con quella di promotore, mai contestata, dalla mera commissione di reati fine, senza considerare che la maggior parte di essi è contestata anche a NOME COGNOME, a cui non è attribuita la medesima qualifica. Il ricorrente non ha alcuna funzione di coordinamento, che non può essere integrata dalla circostanza di avere messo a disposizione dei correi il magazzino, che è diventato luogo di stoccaggio e di raffinazione dello stupefacente; del resto il ricorrente e NOME COGNOME decidevano e agivano in autonomia senza alcun riferimento al gruppo.
3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla I. n. 110/1974. I reati di detenzione e di porto di armi (capi n. 248, n. 249 e n. 250) richiedono la prova dell’effettivo possesso delle stesse e non possono essere provati da semplici intercettazioni telefoniche, dal tenore incerto.
3.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., non essendo stati valorizzati, ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il comportamento processuale teso a non ostacolare la celerità del procedimento e l’incensuratezza dell’imputato.
4. Il ricorso di NOME COGNOME.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati presentati due atti di ricorso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.1. Con il primo atto di ricorso, oltre a quelli sopra sintetizzati, sono stat dedotti i seguenti motivi di annullamento.
4.1.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/1990 in riferimento al ruolo di organizzatore. La sentenza, limitandosi al richiamo alle condotte integranti reati fine, non individua un ruolo differenziale del ricorrente.
La Corte di appello, poi, non si è confrontata con la conversazione richiamata dalla difesa dei motivi di impugnazione (prog. 1901 RIT 931/18), nel corso della quale il ricorrente ricordava alle altre persone presenti che al vertice del loro gruppo vi era lo “NOME” e che a seguire c’era lui, così assegnandosi un ruolo di secondo piano, subordinato rispetto allo zio.
4.2. Con il secondo atto di ricorso, che risulta sottoscritto dal solo AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sono stati dedotti, oltre a quelli sopra sintetizzati, anche i seguenti motivi di annullamento.
4.2.1. Difetto di motivazione in relazione al ruolo di organizzatore di NOME COGNOME.
4.2.2. Difetto di motivazione in relazione ai reati in materia di armi di cui ai capi n. 241, n. 252, n. 253 e n. 255.
La motivazione è perplessa in ordine alla affidabilità dei dialoghi captati, costituenti unica prova dei reati, in difetto di sequestro di armi.
Inoltre, la pistola di cui al capo n. 252 deve essere considerata la stessa del capo n. 253, mentre difettano elementi da cui poter desumere il porto in luogo pubblico della pistola, contestato al capo n. 253.
4.2.3. Difetto di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per i reati fine in materia di stupefacenti. Si contesta l’univocità dei dialoghi captati, cui contenuto non è confermato da perquisizioni e sequestri, nonché la circostanza che il tipo di sostanza possa essere ricavato dal prezzo di vendita, prezzo che, in realtà, è molto variabile e, dunque, è inidoneo a fungere da parametro. Viene dedotta, infine, l’assenza di rigore nell’interpretazione dei dialoghi oggetto di captazione e l’omessa motivazione in relazione a conversazioni non chiare, che vengono semplicemente riportate come se la prova fosse auto-evidente.
4.2.4. Difetto di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui al capo n. 260 per travisamento delle intercettazioni telefoniche che, se valutate nella loro interezza, dimostrano che la condotta era ab origine intrinsecamente inadeguata a provocare un incendio.
4.2.5. Difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica in relazione al capo n. 260, contestato come danneggiamento seguito da incendio nella forma aggravata (art. 424, comma 2, cod. pen.), poiché dalla stessa sentenza si ricava che l’incendio non è divampato.
4.2.6. Difetto di motivazione in relazione alla aggravante del metodo mafioso applicata al reato di cui al capo n. 260.
4.2.7. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 62 -bis cod. pen.
5. Il ricorso di NOME COGNOME
Nell’interesse di NOME COGNOME, oltre ai tre motivi comuni a NOME COGNOME e NOME COGNOME sopra riportati, sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso.
5.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 424 cod. pen. (capo n. 260); 56-629 cod. pen. (capo n.264) e 416-bis cod. pen.
Quanto al capo n. 260, rileva la difesa che manca la prova dell’elemento materiale del reato, in quanto dalle conversazioni captate emerge unicamente un accordo per commettere un reato. In ogni caso, vi è la prova che l’incendio non è divampato e che non vi è stato neppure il pericolo che divampasse, con conseguente configurabilità del solo reato di danneggiamento, non procedibile per difetto di querela, e non del reato di cui all’art. 424 cod. pen., trattandosi di reato di pericolo per la cui punibilità è necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio.
Quanto alla tentata estorsione di cui al capo n. 264, nella prospettazione difensiva le dichiarazioni del ricorrente sono da valutarsi come una mera vanteria non come una confessione. In ogni caso, si deduce che, poiché al gesto intimidatorio non è seguita alcuna richiesta estorsiva, il fatto andrebbe qualificato come danneggiamento, non procedibile per difetto di querela.
Apodittica, infine, è la motivazione in ordine all’aggravante del metodo mafioso.
5.2. Con il quinto motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
6. Il ricorso di NOME COGNOME
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto un unico motivo di annullamento per violazione di legge, in relazione all’art. 73 d.P.R. 309/1990, e difetto di motivazione.
Quanto al capo n. 179, la responsabilità del ricorrente è stata dedotta da una captazione poco intelleggibile e, comunque, interpretata in modo incongruo; quanto al capo n. 182, la responsabilità è stata fondata sul contenuto di una conversazione intervenuta tra terzi in cui si fa solo il nome di NOMENOME NOME non può essere attribuito univocamente al ricorrente. Inoltre, nessuno degli elementi valorizzati dalla Corte di appello è idoneo a dimostr4re la tipologia di stupefacente
oggetto della conversazione captata né è possibile dimostrare che NOME COGNOME si sia recato con NOME COGNOME presso l’abitazione dei COGNOME.
Con il medesimo motivo è, stata, poi dedotta la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in quanto la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non solo è immotivata ma è anche contrastante con il riconoscimento della fattispecie lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per entrambi gli episodi delittuosi.
Infine, si rileva che la pena è eccessiva e non motivata.
7. Il ricorso di NOME COGNOME
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati dedotti i motivi di ricorso di seguito sintetizzati.
7.1. Violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in quanto non è stata dimostrata la destinazione alla cessione a terzi, piuttosto che all’uso personale, della sostanza stupefacente acquistata, sempre per modici quantitativi.
7.2. Manifesta illogicità della motivazione, in quanto la responsabilità del ricorrente è stata dedotta unicamente da dialoghi tra altri intercorsi, che non hanno trovato riscontro alcuno in perquisizioni o sequestri di stupefacente. Ebbene, i dialoghi intercettati non sono stati valutati con il dovuto rigore e costituiscono meri indizi privi dei caratteri di univocità, gravità e concordanza. Inoltre, da essi non è possibile desumere la quantità e qualità dello stupefacente per cui, per favor rei, doveva essere applicato il comma 5 dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990.
7.3. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, che devono essere ricondotti alla fattispecie di lieve entità, anch tenuto conto del principio di diritto stabilito dalle Sezioni unite “Murolo”, secondo cui è possibile differenziare le posizioni tra i concorrenti nel reato di cessione d sostanza stupefacente, attribuendo soltanto ad alcuni la lieve entità sulla base dei mezzi, delle modalità o delle circostanze dell’azione.
8. Il ricorso di NOME COGNOME
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento.
8.1. Violazione di legge per genericità e indeterminatezza dei capi di imputazione, che non indicano né la quantità della sostanza stupefacente né le circostanze di commissione del fatto e che attengono a reati che sarebbero stati commessi in un lasso temporale molto esteso, dal 2018 al 2019, comune ad altri procedimenti, quale ad esempio il proc. pen. 185/2019 RGNR, rispetto al quale
non è stata adeguatamente analizzata la possibilità di assorbimento o di bis in idem.
Inoltre, la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di nullità per indeterminatezza dei capi di imputazione anche sulla base della scelta del rito abbreviato, con motivazione erronea, in quanto la richiesta di giudizio abbreviato preclude l’eccezione di indeterminatezza dell’imputazione, salvo che questa sia tale da impedire il diritto di difesa, come accade nel caso di specie.
8.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in punto di responsabilità per i reati ascritti al ricorrente, a carico del quale vi sono unicamente intercettazioni telefoniche prive di riscontri. Peraltro, la sentenza si poggia su dati fattuali errati laddove (pagina 85) COGNOME viene identificato come il “suocero di COGNOME“, mentre tale non è, o, ancora, viene identificato con il soprannome “il giusto”, che è proprio di tutta la sua famiglia d’origine.
Si deduce, poi, che la pretesa stabilità dei rapporti con alcuni dei soggetti intranei all’associazione non comporta né la volontà del ricorrente di essere intraneo alla medesima associazione né la consapevolezza di agevolare la consorteria.
8.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, attraverso la mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
Va precisato che, per il disposto dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere “interno” all’attosentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione de materiale probatorio, perché, in tale ultimo caso, verrebbe introdotto un giudizio sulla valutazione delle prove che non è ammissibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 11992 del 10/04/2020; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 – dep. 2017, Rv. 2716359.
Inoltre, il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che il ricorrente deve individuare le conseguenze del vizio rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione.
Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
E’, altresì, opportuno precisare che, in materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784).
Nel caso in esame, oltretutto, la quasi totalità dei reati fine è stata ricostruita sulla base delle operazioni di intercettazione ambientale eseguite all’interno del magazzino di INDIRIZZO, dove tutti gli imputati, impegnati nella lavorazione dello stupefacente e in attività preparatorie al rifornimento e allo spaccio dello stesso, conversavano del tutto liberamente e con linguaggio non criptico nella certezza di non poter essere intercettati, avendo sottoposto il luogo a operazioni di bonifica.
Vanno, in via preliminare, affrontate le questioni comuni ai ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3.1. Il primo motivo comune, con cui si contesta l’esistenza dell’associazione e la partecipazione ad essa dei ricorrenti, è manifestamente infondato.
L’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell’accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell’esistenza di un’organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, NOME Malick, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008).
La sentenza impugnata, con motivazione non scalfita dalle censure proposte con il ricorso, ha rilevato come le indagini e, in primo luogo, l’attività d
8 GLYPH
•o-(
intercettazione ambientale eseguita presso il magazzino di INDIRIZZO, unitamente alle riprese video, hanno permesso di dimostrare una stabile e radicata struttura associativa che, per anni, ha immesso droga, sia di tipo pesante che di tipo leggero, nel mercato di Lamezia Terme.
La base logistica del sodalizio era proprio in tale magazzino, appartenente al ricorrente. In questo luogo-quest’ultimo e NOME COGNOME assumevano le decisioni operative per il mantenimento in vita dell’organizzazione; si incontravano pusher e spacciatori interessati a acquistare e rivendere lo stupefacente; veniva stoccato lo stupefacente acquistato; si eseguivano le attività di raffinazione e taglio di droga e preparazione della dose, servendosi della collaborazione di diversi sodali; si stabilivano gli approvvigionamenti e i prezzi di vendita, qui si cedevano le dosi a diversi consumatori finali; si pianificavano le strategie del gruppo e le attività di riscossione dei crediti e di pagamento dei debiti.
L’organizzazione era stabile, strutturata e i ruoli dei partecipi erano definiti.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la sentenza impugnata (pag. 66) si è confrontata compiutamente con le doglianze relative alle difficoltà economiche in cui versavano gli imputati: COGNOME, per estinguere un debito contratto con un fornitore ha effettivamente chiesto alla madre la relativa somma, ma si è determinato a fare ciò, secondo quanto emerge dai dialoghi captati, al solo scopo di fare un lucroso investimento e di ottenere quindi dal medesimo fornitore un’altra rifornitura di cocaina dalla quale contava di incamerare rilevanti guadagni. Di questo, peraltro, egli ha informato immediatamente NOME COGNOME, a ulteriore conferma del rapporto esistente tra i due vertici dell’associazione.
Del resto NOME COGNOME chiedeva costantemente al cognato NOME COGNOME un resoconto dei guadagni conseguiti invitandolo a versare immediatamente le somme incamerate, anche al fine di estinguere i debiti, evidentemente comuni, con i fornitori.
Inoltre, la gestione non era svolta per interessi personali, ma per il gruppo, come emerge da una serie di conversazioni riportate dalla sentenza impugnata, con cui i ricorsi non si confrontano (ad esempio dai dialoghi relativi al capo n. 50 si evince che NOME COGNOME parla al plurale, ricordando al figlio NOME di cedere prima la “vecchia” e, poi, la “nuova”; nella conversazione del 7 gennaio 2020, riportata a pagina 65. NOME COGNOME fa a NOME COGNOME il resoconto delle somme incassate nell’ultima settimana da lui personalmente curate).
L’esistenza di una cassa comune è ricavata dalle conversazioni citate a pagina 145 della sentenza di primo grado, richiamate dalla sentenza di secondo grado. Tale cassa era gestita da NOME COGNOME.
NOME COGNOME era costantemente presente presso il magazzino di INDIRIZZO, gestiva i traffici di stupefacente in una zona determinata, coadiuvato da una serie
di collaboratori che, sotto la sua supervisione, si occupavano dello spaccio al minuto, svolgeva funzioni di vigilanza sul magazzino di INDIRIZZO.
3.2. Anche il secondo motivo comune non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto meramente reiterativo di identica censura proposta in sede di appello e respinta con motivazione logica, adeguata, pertinente rispetto alle censure difensive e, quindi, non censurabile in sede di legittimità.
Non sono contestati in questa sede i numerosissimi episodi di gestione di sostanza stupefacente, ma unicamente la loro riconduzione alla fattispecie di lieve entità.
La Corte ha respinto la richiesta di riqualificazione, tenuto conto dell’elevata gravità di tutte le vicende, poste in essere con il contributo di più soggetti, per anni, con un’organizzazione in grado di procurarsi con facilità rilevanti quantitativi di droga, anche pesante, da immettere nel mercato e che, nei momenti di difficoltà, si è dimostrata capace di riorganizzarsi (pag. 57).
La sentenza, poi (pag. 67), ha richiamato i dialoghi relativi ai reati di cui ai capi di imputazione, che dimostrano la capacità del gruppo di approvvigionarsi e di spacciare notevoli quantitativi di droga, nonché l’indeterminatezza e l’ampiezza del programma delittuoso che si proponeva di soddisfare ogni richiesta proveniente dal territorio, con una attività di lavorazione dello stupefacente e di spaccio svolta quotidianamente. Del resto, i quantitativi trattati hanno correttamente impedito l’applicazione della fattispecie di lieve entità (a titolo di esempio: il capo n. 50 ha ad oggetto 500 grammi di cocaina, che COGNOME dichiarava di poter procurare per il gruppo con cadenza mensile; dalle conversazione relative al capo n. 12 emerge l’acquisto di una partita di droga del valore di 12.000 euro; il capo n. 240 ha ad oggetto 500 grammi di cocaina).
La sentenza impugnata, poi, con motivazione non scalfita dalle generiche censure dedotte con il ricorso, ha rilevato che l’associazione ha operato, secondo quanto emerge dagli atti, negli anni dal 2017 al 2020 e che, comunque, era strutturata per operare a tempo indeterminato.
3.3. Il terzo motivo comune è manifestamente infondato.
In tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, PG in proc. Degli Angioli, Rv. 278098).
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando come i reati fine non possano essere qualificati come di lieve entità e come
l’associazione non fosse stata costituita per commettere tali tipo di reato, in quanto era in grado di procurarsi di reimmettere sul mercato, con modalità professionali, rilevanti quantitativi di droga di diversa tipologia, come sopra detto.
È stata, altresì, valorizzata la vastità dei traffici diretti e gestiti per anni forte radicamento territoriale, la pretesa di operare in regime di monopolio, circostanze tutte incompatibili con la qualificazione dell’associazione come dedita al piccolo spaccio.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
4.1. I primi tre motivi, comuni, sono inammissibili per quanto già sopra detto; il quarto è manifestamente infondato.
In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la qualifica di “organizzatore” spetta a chi coordina l’attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio. Il ruolo richiede che i contributo dell’organizzatore sia strutturato in modo da risultare indispensabile alla realizzazione del pactum sceleris, ancorché la compagine abbia una natura verticale, nella quale egli non si trovi all’apice (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962).
La sentenza impugnata ha, quindi, del tutto correttamente desunto il ruolo di organizzatore: a) dal fatto che il ricorrente coadiuvava COGNOME nella direzione e gestione dei traffici nei rapporti con i fornitori e nell’attività di preparazione del dosi e di reperimento dello stupefacente; b) dal fatto che impartiva direttive a NOME COGNOME e a tutti i pusher di cui coordinava l’attività (emblematiche sono considerate le conversazioni poste a base dell’imputazione da cui si evince che il ricorrente e NOME COGNOME intimavano a NOME COGNOME di far confluire nella cassa comune i proventi delle vendite).
4.2. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile perché volto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e, in particolare, dei dialoghi captati. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, come già rilevato, la sentenza ha dato conto della chiarezza i dialoghi, captati in un contesto in cui i soggetti ritenevano di non essere intercettati.
Da essi emerge, secondo la corretta motivazione della sentenza impugnata: a) che il ricorrente riferiva a NOME COGNOME di avere nascosto un’arma sotto il proprio cuscino, avvolgendola in un tovagliolo, e di essersene ricordato solo quella notte dopo averla toccata involontariamente (capo n. 248: pagina 72); b) che il ricorrente raccontava al figlio che tale NOME COGNOME, a sua insaputa, aveva spostato le armi che lui occultava in un luogo nei pressi della loro abitazione. Per questo lo aveva affrontato, così ottenendo che le medesime armi venissero nuovamente riportate nel luogo in cui si trovavano (capo n. 249); c) che il
ricorrente, parlando con NOME COGNOME, affermava di detenere diverse pistole di vario calibro, sia “buone” che a salve (capo n. 250).
4.3. L’ultimo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo e, comunque, manifestamente infondato.
La Corte ha ritenuto insussistenti le condizioni per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi elementi da valutare positivamente in tale senso e, in particolare, tale non essendo il comportamento processuale teso a non ostacolare la celerità del procedimento. Anzi, elementi negativi sono stati considerati l’allarmante personalità, la capacità a delinquere che si desume dai reati in materia di droga e di armi nonché le azioni intimidatorie contestate ai capi 260 e 264 a NOME COGNOME e NOME COGNOME, commesse con il placet del ricorrente che, per sua stessa ammissione, si era, in precedenza, reso responsabile di condotte del medesimo genere per le quali aveva ricevuto lauti compensi
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
5.1. I motivi relativi all’esistenza dell’associazione dedita al narcotraffico, alla partecipazione ad essa del ricorrente, alla mancata qualificazione della fattispecie associativa nella ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, alla mancata qualificazione dei reati fine come ipotesi di lieve entità, proposti in entrambi i ricorsi, sono inammissibili per i motivi sopra esposti.
5.2. Il motivo, proposto con entrambi i ricorsi, con cui si contesta la qualifica di organizzatore, è manifestamente infondato, in quanto il ruolo di COGNOME NOME era identico a quello di NOME COGNOME (pag. 61 sentenza impugnata). In particolare, la funzione di organizzatore è stata desunta dal compito di procurare la sostanza per il sodalizio e di curare i rapporti con i fornitori, dalla direzione delle attività di raffinazione della droga e di preparazione delle dosi, dal coordinamento della rete degli spacciatori preposti alla vendita al minuto, tra i quali NOME COGNOME, che agiva costantemente sotto la direzione di NOME COGNOME, dalla pianificazione delle strategie volte a incrementare il volume di affari e rafforzare l’operatività dell’associazione, dalla raccolta del denaro provento dei traffici e dei pagamenti dei debiti.
5.3. Il quarto motivo, proposto nell’atto di ricorso dell’AVV_NOTAIO e relativo ai reati in materia di armi, è inammissibile in quanto tende a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.
Così, in riferimento al capo n. 241 (detenzione illegale in concorso con NOME COGNOME di una pistola calibro 6,35), n. 252 (detenzione illegale di più armi da fuoco tra cui un revolver Smith & wesson, una pistola calibro 7,65, un mitragliatore kalashnikov, un fucile a pompa, un fucile calibro 21, un ordigno esplosivo del peso
di 64 chilogrammi. In data antecedente al 10/05/2018 e fino al 12/07/2018) n. 253 (detenzione illegale e porto in luogo pubblico in concorso con NOME COGNOME di varie armi da fuoco tra cui una pistola, alcuni kalasnikov e fucili a canne mozze in data antecedente al 05/10/2018), n. 255 (detenzione illegale e porto in luogo pubblico in concorso con altri di armi da guerra o tipo guerra in particolare tre pistole identiche tra loro in data antecedente al 29/01/2020) il ricorso è volto a mettere in dubbio i dialoghi dal contenuto chiarissimo riportati a pagina 71 della sentenza impugnata.
5.4. Anche il quinto e il sesto motivo dell’atto di ricorso dell’AVV_NOTAIO sono inammissibili perché tendenti a una diversa interpretazione dei dialoghi captati.
5.5. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Dalla sentenza impugnata emerge che NOME COGNOME ha incaricato NOME COGNOME di incendiare una trivella della ditta RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno quindi discusso del compenso da richiedere per l’azione; il primo e NOME COGNOME hanno fatto un sopralluogo e, infine, quest’ultimo e NOME COGNOME hanno eseguito l’atto pianificato.
Dalle conversazioni captate emerge anche il racconto dei fatti da parte di NOME, secondo cui lui e NOME COGNOME avevano versato sulla trivella, e soprattutto sulle parti di plastica della stessa, dieci litri di benzina.
Dalla sentenza di primo grado emerge che l’azione ha determinato il sorgere di un pericolo di incendio, per le allarmanti modalità in cui è stata commessa e, cioè, avendo cura di coprire le parti in plastica che, come il serbatoio, sono facilmente infiammabili e da cui, pertanto, il fuoco poteva propagarsi con estrema facilità creando una gravissima situazione di pericolo per la pubblica incolumità.
Ebbene, per il reato in esame, posto in continuazione con i restanti reati, la pena è stata quantificata in quindici giorni di reclusione in primo grado; l’aumento di pena è stato considerato irrisorio dal giudice di secondo grado e non ulteriormente riducibile, anche se, per assurdo, si volesse aderire all’impostazione della difesa che chiedeva la derubricazione del fatto in danneggiamento.
Tale argomentazione, immune da vizi, fa venir meno l’interesse alla contestazione dell’aggravante, il cui riconoscimento non ha avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena (Sez. 5, n. 13628 del 15/12/2023, COGNOME, Rv. 286222 – 01).
5.6. Il settimo motivo è manifestamente infondato.
Con motivazione logica e immune da vizi la sentenza impugnata ha rilevato che un’azione di danneggiamento mediante incendio commessa con allarmanti modalità in danno del titolare di un’azienda, all’evidente fine di intimidirlo, è una espressione del metodo mafioso teso a imporre alla vittima del reato il rispetto di
logiche e regole di controllo del territorio la cui violazione viene notoriamente punita con atti e comportamenti ritorsivi.
5.7. L’ottavo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di identica censura dedotta in appello e respinta con motivazione adeguata, non censurabile in sede di legittimità. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate non emergendo elementi positivi da valutare a favore del ricorrente, tale non essendo il comportamento processuale teso a non ostacolare la celerità del procedimento. Sono state considerate ostative l’allarmante personalità dell’imputato, la sua elevatissima capacità a delinquere desunta dai reati in materia di droga e armi e dal precedente di specifico.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
6.1. I primi tre motivi, comuni a NOME COGNOME e NOME COGNOME. sono inammissibili per i motivi sopra esposti.
6.2. Il quarto motivo, nella parte relativa al reato di cui al capo n. 260 è manifestamente infondato, per quanto sopra detto in relazione alla posizione di NOME COGNOME.
6.3. Parimenti inammissibili, perché propongono una diversa interpretazione dei dialoghi captati, sono le doglianze relative alla tentata estorsione di cui al capo n. 264, consistita nel posizionare due pneumatici con una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile a ridosso di un gazebo facente parte dell’esercizio commerciale RAGIONE_SOCIALE, così compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco a a costringere il proprietario dell’attività commerciale a consegnare una somma di denaro dietro minaccia, in caso di rifiuto, di atti ritorsivi contro l’incolumi personale e il patrimonio.
La sentenza impugnata ha, infatti, riportato (pag. 77) il chiaro tenore delle intercettazioni ambientali su cui, con motivazione priva di profili di illogicità, h fondato la responsabilità del ricorrente. La dichiarazione confessoria, in particolare, è stata ritenuta autentica in quanto resa nell’ambito di una conversazione privata in luogo ritenuto inviolabile; essa ha avuto ad oggetto il racconto da parte di entrambi gli interlocutori di fatti segreti il cui verificarsi veni confermato anche dal padre, presente al colloquio.
Il contenuto della confessione, inoltre, è stato riscontrato dalle indagini di polizia giudiziaria che hanno appurato che lo stabilimento balneare aveva subito un’azione incendiaria posta, in essere da una sola persona che, introdottasi nel terreno di pertinenza, aveva raggiunto un gazebo in legno lamellare accanto al quale aveva posto due pneumatici con una bottiglia di plastica da un litro contenente liquido infiammabile.
Sono poi inammissibili, perché meramente reiterative, le richieste di riqualificazione del fatto come danneggiamento e di esclusone dell’aggravante del metodo mafioso, respinte con motivazione adeguata, pertinente rispetto alle deduzioni difensive e non sindacabile in sede di legittimità (pag. 78).
6.3. Manifestamente infondato è il quinto motivo, in quanto le circostanze attenuanti generiche non sono state ritenute applicabili alla luce dell’allarmante personalità desumibile dalla elevatissima capacità a delinquere come risulta non solo dalla commissione di reati in materia di droga e di armi ma anche dalle azioni intimidatorie poste in essere. Il ricorrente, poi, non è incensurato ma è stato condannato a pena severa per i reati di cui agli artt. 612-bis e 582 cod. pen. commessi nel 2021.
6.4. In relazione al capo n. 264, ha depositato conclusioni e nota spese la parte civile COGNOME, in persona del legale rappresentante.
La richiesta non può trovare accoglimento in quanto nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, Gambacurta, Rv. 286581 – 03).
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Il ricorrente è stato condannato per i capi n. 179 e n. 182.
7.1. In relazione ad entrambi i capi di imputazione il ricorso tende a ottenere una diversa valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche oggetto di conforme, e non manifestamente illogica, valutazione dei giudici di merito.
Nel primo caso, secondo la sentenza impugnata, le conversazioni sono chiare nel senso che NOME COGNOME e NOME COGNOME, non riuscendo a contattare il loro fornitore NOME COGNOME, hanno contattato il padre di costui tramite il genero ossia NOME COGNOME. Dalla captazione ambientale successiva emerge che l’acquisto è andato a buon fine: i due hanno acquistato cocaina pagandola 100 euro e hanno remunerato il ricorrente per l’intermediazione con 50 euro. La censura difensiva, per questa parte meramente reiterativa, relativa alla sproporzione tra costo dello stupefacente e remunerazione dell’intermediario è stata superata dalla Corte di appello sul rilievo che la cocaina acquistata andava ulteriormente tagliata, per cui da essa si sarebbero ricavati ben più di 100 euro.
Identiche considerazioni vanno svolte in riferimento al capo n. 182, poiché la Corte di appello ha rilevato che dalla conversazione captata mediante intercettazione ambientale nel magazzino di INDIRIZZO, emerge con chiarezza che, il 9 settembre 2018, NOME COGNOME, accompagnato da NOME COGNOME, è
GLYPH
g
andato dai COGNOME, suoi fornitori, ricevendo direttamente da NOME COGNOME, espressamente nominato, e da NOME COGNOME “7 stecche”.
7.2. La censura relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata, con motivazione del tutto congrua e pertinente alle deduzioni difensive, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la loro applicazione, non emergendo elementi da valutare positivamente a tale fine, tali non essendo, in particolare, né la scelta di definire la propria posizione con il rito abbreviato né la mera incensuratezza.
Sul punto va solo aggiunto che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la qualificazione del fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non è in contrasto con il diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 4071 del 17/11/2015, COGNOME, Rv. 265712 – 01).
7.3. Il motivo di ricorso sulla eccessività della pena è inammissibile perché formulato in modo del tutto generico.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
8.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente acquistata e l’interpretazione dei dialoghi captati propone una diversa, é inammissibile lettura delle intercettazioni, oggetto di conforme interpretazione dei giudici di merito che, con motivazione adeguata e pertinente, hanno rilevato che le conversazioni telefoniche e ambientali captate mediante le operazioni tecniche hanno permesso di individuare il ricorrente come uno dei soggetti di cui NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si servivano per spacciare ai consumatori finali la droga.
8.2 Anche il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l’omessa qualificazione dei reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non supera la soglia di ammissibilità in quanto meramente reiterativo di identica censura già dedotta e respinta con la sentenza impugnata, con il cui apparato motivazionale, di fatto, il ricorso non si confronta.
In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che fosse ostativo alla riqualificazione l’elevato disvalore delle abituali condotte di acquisto e intermediazione poste in essere dal ricorrente, condotte che disvelano il suo stabile e professionale inserimento nel mondo del narcotraffico. Del resto, il ricorrente si è dimostrato uomo di fiducia del sodalizio, esperto conoscitore delle sostanze stupefacenti, in grado di apprezzarne la qualità e di indicare il prezzo di vendita più congruo.
9. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
9.1. Il primo motivo è inammissibile, sia perché formulato in modo del tutto generico – nella parte in cui allega che le contestazioni attengono a reati che sarebbero stati commessi in un lasso temporale molto esteso, dal 2018 al 2019, comune ad altri procedimenti, quale ad esempio il proc. pen. 185/2019 RGNR, senza ulteriori specificazioni-, sia perché meramente reiterativo- nella parte relativa alla presunta indeterminatezza dei capi di imputazione-. La sentenza impugnata ha rilevato, infatti, che le imputazioni sono formulate in conformità dei canoni di cui all’art. 417 cod. proc. pen. e che, in ogni caso, anche se una ipotetica nullità fosse stata sussistente, sarebbe stata sanata dalla scelta di essere giudicato con le forme del rito abbreviato. Né l’imputato ha dimostrato che l’eccepita l’indeterminatezza gli ha impedito di esercitare la sua difesa (cfr. Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270475 – 01).
9.2. Il secondo motivo, con cui si contesta la partecipazione all’associazione è già stato dichiarato manifestamente infondato in appello, in quanto non si confronta con le emergenze probatorie.
Secondo la sentenza impugnata, dai dialoghi dal contenuto chiaro e univoco emerge che il gruppo si serviva, come fornitore, del ricorrente definito “quello di sempre”, ossia il fornitore fidato dal quale, anche i momenti di difficoltà, si potevano ottenere i quantitativi di stupefacenti necessari per l’operatività del gruppo.
Quanto alla sua identificazione nel “suocero di COGNOME” (prog. 2256, relativo al capo n. 200) la difesa si limita ad allegare che non si tratta del ricorrente, senza fornire alcun elemento che possa spiegare il dedotto equivoco.
9.3. Meramente reiterativo è anche il terzo motivo, relativo alla mancata qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Del tutto correttamente, secondo la sentenza impugnata, il tipo di transazioni e la loro stabilità sono elementi ostativi alla qualificazione dei reati fine ai sens dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Le circostanze attenuanti generiche non sono state, del pari del tutto correttamente, riconosciute alla luce della pessima biografia penale, costellata da gravi condanne (per reati quali furto, estorsione, ricettazione e in materia di droga) e in difetto di elementi da valutare positivamente a tal fine.
In conclusione, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
O
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2025