Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20868 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20868 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Bologna il 27/12/1987
COGNOME NOME nato a Bologna il 25/01/1991
avverso l’ordinanza del 24/12/2024 emessa dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME e di NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bologna -adito in sede di riesame annullava l’ordinanza emessa il 25 novembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME limitatamente al reato di cui all’art. 270bis , comma 1, 2 e
3, cod. pen. per mancanza di gravi indizi di colpevolezza di cui al capo A) della provvisoria contestazione, confermando la misura custodiale in relazione al reato di cui all’art. 604 -bis cod. pen. sub B).
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge e vizi della motivazione.
Il ricorrente ha osservato come il Tribunale -pur correttamente richiamando i principi di diritto sanciti dalla Corte di cassazione se ne fosse tuttavia discostato, per un verso, valutando le condotte materiali poste in essere dagli indagati in termini di efficacia concreta e non di potenzialità offensiva, obliterando che il reato in contestazione è reato di pericolo, e , per altro verso, svalutando elementi , come la programmazione dell’uso della violenza quale metodo di lotta politica, sintomatici dell’esistenza di una struttura organizzata stabile seppure rudimentale, volta all’attuazione di un progetto eversivo dell’ordine democratico.
Ed invero, l’affissione di volantini in pieno centro cittadino nel mese di maggio 2022 e la riunione di alcuni associati nel successivo mese di ottobre dimostrerebbero l’esistenza e l’operatività del gruppo eversivo “RAGIONE_SOCIALE“. la mancata disponibilità di armi, essendo emerso dal dato captativo il riferimento ai luoghi di possibile reperimento ed acquisto delle armi nonchè all’uso di pistole e alla
Sarebbe, inoltre, errata la valutazione del Tribunale circa possibilità di allenarsi presso un poligono di tiro clandestino.
Infine, il Tribunale avrebbe ‘sminuito’ la significanza probatoria del costante collegamento tra gli indagati in via telematica, l’attività di proselitismo risultante dalle chat con la continua ricerca di nuovi seguaci della ideologia neonazista e suprematista, l’utilizzo del web mediante la costituzione di canali e di siti appositi in modo da diffondere rapidamente e massivamente le ideologie degli associati.
Il procedimento è stato trattato nell ‘odierna udienza in camera di consiglio . Il Pg e il difensore hanno depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale del riesame ha escluso che l’associazione in contestazione – di cui avrebbero fatto parte NOME e NOME COGNOME con il ruolo di partecipe fosse strutturalmente adeguata a sovvertire in modo violento l’ordine democratico . L’ attività – al netto del volantinaggio, limitato alla affissione di pochi scritti immediatamente ritirati, e della riunione dell’ottobre 2020 , a cui aveva preso parte
un numero sparuto di adepti – si era sostanzialmente estrinsecata mediante il solo ricorso a proclamazioni in rete.
L ‘adesione a lla ideologia di estrema destra, nazista ed antisemita non aveva, dunque, superato la soglia della mera idea ed era come tale insuscettibile di tradursi in azione concreta. In tale direzione conducevano la non disponibilità di luoghi di incontro e la totale assenza di capacità di dotazione di mezzi necessari alla realizzazione degli obiettivi programmati come armi, autovetture o documenti falsi, e ciò anche per le modeste, se non indigenti, condizioni di vita in cui i sodali versavano.
Le argomentazioni poste a fondamento dell’impugnato provvedimento -poggiano su una corretta esegesi dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, la Corte di cassazione ha chiarito come – ai fini della configurabilità del l’associazione di eversione dell’ordine democratico di cui all’art. 270 bis cod. pen. -non sia necessario provare solo la costituzione di una associazione, secondo i tradizionali schemi normativi suoi propri, ma occorra altresì fornire la prova della idoneità di sovvertire in modo violento l’ordinamento dello Stato , sì da travolgerne l’ assetto democratico. Per quanto si sia al cospetto di un reato di pericolo presunto occorre, infatti, che la struttura organizzativa presenti un grado di effettività tale da rendere quantomeno possibile l’attuazione del programma di eversione dell’assetto democratico ( ex multis , Sez. 5 , n 2651 dell’08/10/2015, COGNOME, Rv. 265924; Sez. 6, n. 39810 del 12/06/2019, Pmt c/COGNOME Michele, Rv. 277063).
La valutazione legale di pericolosità che è insita nei reati di pericolo astratto, qual è quello in contestazione, non consente in ogni caso di abdicare alla necessità di verifica della idoneità della struttura al compimento di una serie di reati a base violenta funzionali a raggiungere gli scopi vietati dalla norma. Diversamente opinando si finirebbe per punire la mera idea che – per quanto fondata su una ideologia in contrasto con l’assetto costituzionale dello Stato – riceve piena tutela proprio nell’art. 2 1 della Carta fondamentale.
Né la difesa anticipata dell’interesse pubblico consente di stravolgere la coerenza del sistema, prediligendo interpretazioni della norma tale da perseguire condotte assolutamente ed oggettivamente prive di idoneità offensiva.
3.1. Ebbene, nel caso in esame, la trama argomentativa del provvedimento è saldamente ancorata al rispetto del superiore principio della necessaria offensività anche dei reati di pericolo presunto, là dove i Giudici del merito hanno congruamente rilevato come l’adesione ad una ideologica nazista e di estrema destra non fosse comunque punibile ai sensi dell’art. 270 bis cod. pen. non essendo
stato il mero proposito criminoso seguito da alcun atto concreto e/o da alcun delitto.
Di contro, le censure del Pubblico Ministero non colgono nel segno . E’ stata, per un verso, valorizzata la natura di pericolo presunto del reato in esame -che non consente in ogni caso di abdicare al giudizio di idoneità della condotta -e, per altro verso, sollecitata una differente valutazione degli elementi ‘probatori’ , al cospetto di una valutazione immune da travisamenti e da aspetti di manifesta illogicità.
E’ sufficiente, a tal uopo, ricordare come anche in sede cautelare il provvedimento non possa mai essere annullato sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997).
Di qui la inammissibilità del motivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 29/04/2025