Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23497 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23497 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel procedimento a carico di:
NOME NOMECOGNOME nato a Bari lo 07/08/1988
avverso l’ordinanza del 27/12/2024 emessa dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME
COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bologna – adito in sede di riesame – annullava l’ordinanza emessa il 26 novembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al reato di cui all’art. 270-bis, comma 1, 2 e 3, cod. pen. di cui al capo A) della provvisoria contestazione per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella
degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 604bis cod. pen. sub B).
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge e vizi della motivazione.
Il Tribunale del riesame – pur correttamente richiamando i principi di diritto sanciti dalla Corte di cassazione se ne era tuttavia discostato, per un verso, valutando le condotte materiali poste in essere dagli indagati in termini di efficacia concreta e non di potenzialità offensiva, obliterando che il reato in contestazione è reato di pericolo, e , per altro verso, svalutando elementi, come la programmazione dell’uso della violenza quale metodo di lotta politica, sintomatici dell’esistenza di una struttura organizzata stabile seppure rudimentale, volta all’attuazione di un progetto eversivo dell’ordine democratico.
Ed invero, l’affissione di volantini in pieno centro cittadino nel mese di maggio 2022 e la riunione di alcuni associati nel successivo mese di ottobre dimostrerebbero l’esistenza e l’operatività del gruppo eversivo “RAGIONE_SOCIALE“.
Sarebbe, inoltre, errata la valutazione del Tribunale circa la mancata disponibilità di armi, essendo emerso dal dato captativo il riferimento ai luoghi di possibile reperimento ed acquisto delle armi nonchè all’uso di pistole e alla possibilità di allenarsi presso un poligono di tiro clandestino.
Infine, il Tribunale avrebbe “sminuito” la significanza probatoria del costante collegamento tra gli indagati in via telematica, l’attività di proselitismo risultante dalle chat con la continua ricerca di nuovi seguaci della ideologia neonazista e suprematista, l’utilizzo del web mediante la costituzione di canali e di siti appositi in modo da diffondere rapidamente e massivamente le ideologie degli associati.
Il procedimento è stato trattato in forma orale su istanza del Procuratore Generale. Il difensore di fiducia di NOME COGNOME non comparso, ha inoltrato memorie conclusive con cui ha chiesto l’inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale del riesame ha escluso che l’associazione in contestazione – di cui avrebbe fatto parte anche NOME COGNOME con il ruolo di partecipe – fosse strutturalmente adeguata a sovvertire in modo violento l’ordine democratico. L’attività – al netto del volantinaggio, limitato alla affissione di pochi scritti immediatamente ritirati, e della riunione dell’ottobre 2020, a cui aveva preso parte
un numero sparuto di adepti – si era sostanzialmente estrinsecata mediante il solo ricorso a proclamazioni in rete.
L’adesione alla ideologia di estrema destra, nazista ed antisemita non aveva, dunque, superato la soglia della mera idea ed era come tale insuscettibile di tradursi in azione concreta. In tale direzione conducevano la non disponibilità di luoghi di incontro e la totale assenza di capacità di dotazione di mezzi necessari alla realizzazione degli obiettivi programmati come armi, autovetture o documenti falsi, e ciò anche per le modeste, se non indigenti, condizioni di vita in cui i sodali versavano.
Le argomentazioni – poste a fondamento dell’impugnato provvedimento poggiano su una corretta esegesi dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, la Corte di cassazione ha chiarito come – ai fini della configurabilità dell’associazione di eversione dell’ordine democratico di cui all’art. 270-bis cod. pen. – non sia necessario provare solo la costituzione di una associazione, secondo i tradizionali schemi normativi suoi propri, ma occorra altresì fornire la prova della idoneità di sovvertire in modo violento l’ordinamento dello Stato, sì da travolgerne l’assetto democratico. Per quanto si sia al cospetto di un reato di pericolo presunto occorre, infatti, che la struttura organizzativa presenti un grado di effettività tale da rendere quantomeno possibile l’attuazione del programma di eversione dell’assetto democratico (ex multis, Sez. 5, n. 2651 dell’08/10/2015, COGNOME, Rv. 265924; Sez. 6, n. 39810 del 12/06/2019, Pmt c/COGNOME Michele, Rv. 277063).
La valutazione legale di pericolosità che è insita nei reati di pericolo astratto, qual è quello in contestazione, non consente in ogni caso di abdicare alla necessità di verifica della idoneità della struttura al compimento di una serie di reati a base violenta funzionali a raggiungere gli scopi vietati dalla norma. Diversamente opinando si finirebbe per punire la mera idea che – per quanto fondata su una ideologia in contrasto con l’assetto costituzionale dello Stato – riceve piena tutela proprio nell’art. 21 della Carta fondamentale.
Né la difesa anticipata dell’interesse pubblico consente di stravolgere la coerenza del sistema, prediligendo interpretazioni della norma tale da perseguire condotte assolutamente ed oggettivamente prive di idoneità offensiva.
3.1. Ebbene, nel caso in esame, la trama argonnentativa del provvedimento è saldamente ancorata al rispetto del principio della necessaria offensività anche dei reati di pericolo presunto, là dove i Giudici del merito hanno congruamente rilevato come l’adesione ad una ideologica nazista e di estrema destra non fosse comunque
punibile ai sensi dell’art.
270
–
bis cod. pen. non essendo stato il mero proposito
criminoso seguito da alcun atto concreto e/o da alcun delitto.
Di contro, le censure del Pubblico Ministero non destrutturano l’impianto motivazionale. Per un verso, la valorizzazione della natura di pericolo presunto
del reato non rende superfluo il giudizio di idoneità della condotta, giudizio che il
Tribunale, sulla base della puntuale ricostruzione del contesto operativo, ha congruamente svolto. Per altro verso, non sono consentite in sede di legittimità le
censure che attengono a “vizi” diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua
“manifesta illogicità” e dalla sua contraddittorietà su aspetti idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo. Il ricorrente, infatti, sollecita piuttosto una
differente comparazione dei significati probatori da attribuire ai diversi elementi si da giungere ad una rilettura orientata dei fatti posti a fondamento della decisione.
Nondimeno, l’accertamento del fatto è una prerogativa dei giudici di merito, mentre al giudice di legittimità è devoluto il compito di verificare la stabilità
argomentativa della motivazione , ovvero se il giudice abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario
a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (così ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460).
Pertanto, l’impugnato provvedimento de libertate al cospetto di un percorso motivazionale, privo di deficit sia in relazione al profilo della completezza che della conseguenzialità logica delle argomentazioni – è esente da censure.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 30/04/2025