Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12384 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12384 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a COGNOME il 11/01/1965 avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale di Milano udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
udito il Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 aprile 2024 il Tribunale del riesame di Milano, decidendo ex art. 310 cod. proc. pen. sull’appello del pubblico ministero, in riforma dell’ordinanza emessa in data 26 settembre 2023 dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, che aveva respinto la medesima richiesta in parte per difetto del requisito della gravità indiziaria in parte per ragioni attinenti le esigenze cautelari, ha applicato a NOME COGNOME la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), 10, 12, 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497 (capo 5), 629 cod. pen. (capo 13), 629 cod. pen. (capo 14), 629 cod. pen. (capo 17), 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 22).
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1), in quanto l’ordinanza ha ritenuto non necessaria una concreta esternalizzazione del metodo mafioso sul territorio per ritenere costituita un’associazione di tipo mafioso, che invece Ł requisito necessario di un tale tipologia di associazione criminale; la asserita esistenza di una ‘bacinella’, in cui conservare gli introiti delle
attività del gruppo, non Ł, di per sØ, un dato sufficiente per ritenere esistente un’organizzazione mafiosa; inoltre, manca del tutto negli atti la prova dell’esistenza di una condizione di assoggettamento ed omertà sul territorio di riferimento per effetto delle condotte degli associati; infatti, gli episodi di intimidazione in danno di imprenditori ricostruiti nei territori di Busto Arsizio e di Lonate Pozzolo, e citati nell’ordinanza impugnata, hanno come protagonisti, in realtà, soggetti e territori non legati alle attività del ricorrente; l’ordinanza ha ricavato l’esistenza di un gruppo organizzato da parti di conversazioni intercettate che non hanno un significato univoco, tutto ciò che si può desumere dalle conversazioni intercettate Ł, infatti, solo l’esistenza di un gruppo organizzato che ha come fine il compimento di plurime truffe ai danni dello Stato e di reati fiscali.
Nell’analizzare poi specificamente la posizione di COGNOME, il Tribunale ha tratto elementi di prova della partecipazione dell’indagato all’associazione dai suoi precedenti penali, ma, in realtà, egli non Ł mai stato condannato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, non Ł mai stato condannato insieme a qualcuno dei coindagati, e l’ultimo reato che ha commesso Ł molto risalente nel tempo. Nell’ordinanza si sottolinea la vicinanza di COGNOME con NOME COGNOME con cui egli ha effettivamente contatti, ma non risultano, invece, rapporti con la famiglia COGNOME, i cui esponenti pure sono individuati come suoi correi; COGNOME partecipa soltanto a due riunioni del gruppo, ma soltanto quale autista ed accompagnatore di COGNOME, egli, inoltre, non Ł stato invitato al matrimonio di NOME COGNOME; se davvero fosse stato parte di un’associazione mafiosa, COGNOME, una volta tornato a vivere in Sicilia, avrebbe percepito una forma di contribuzione economica da parte degli altri sodali, ma così non Ł stato; in senso contrario alla prospettazione dell’ordinanza dell’esistenza di una affectio societatis tra gli indagati avrebbe dovuto essere valorizzata la conversazione del 25 gennaio 2021 in cui COGNOME racconta a Crea di aver incontrato COGNOME che si era lamentato del comportamento di NOME COGNOME.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per gli ulteriori reati contestati; in particolare, si evidenzia, con riferimento al capo n. 5, che non sarebbe provata l’aggravante del metodo mafioso, perchØ la detenzione si riferisce ad un’arma comune da sparo mai utilizzata nelle vicende del procedimento e che non era nella disponibilità della consorteria, ma solo di NOME COGNOME; con riferimento al capo n. 13, una estorsione ai danni di NOME COGNOME si deduce che l’ordinanza ha omesso di valutare che la vittima ha riferito di aver avuto a che fare con Castiglia, che però non avrebbe mai posto in essere azioni violente nei suoi confronti rivolgendoglisi all’inizio in modo pacato, invitandolo poi soltanto a non sottovalutare la situazione, lo stesso contenuto della telefonata riprodotta a pag. 275 dell’ordinanza impugnata stride con l’ipotesi che il ricorrente abbia posto in essere atti estorsivi nei confronti della vittima, che egli chiama ‘fratello’ e che saluta con espressioni amichevoli, quali ‘un abbraccio’ e ‘bacioni’; con riferimento al capo n. 14, si deduce che l’ordinanza impugnata ha utilizzato elementi di prova che, in realtà, si riferiscono al capo precedente non emergendo nulla su tale reato a carico di Castiglia; con riferimento al capo n. 17, si deduce che il Tribunale ha richiamato emergenze probatorie successive alla decisione del g.i.p. consistenti nelle dichiarazioni della vittima NOME COGNOME, che comunque non aggiungono nulla sulla sussistenza dell’aggravante contestata; si deduce anche che Ł vero che nella conversazione n. 4764 Castiglia ha utilizzato espressioni di contenuto minaccioso parlando con tale COGNOME, ma non risulta che queste espressioni siano state, poi, riferite alla vittima COGNOME; con riferimento al capo n. 22, invece, si contesta che Ł mancata del tutto nell’ordinanza l’indicazione specifica degli elementi da cui Ł stata ritenuta la partecipazione di Castiglia all’associazione dedita al narcotraffico.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in punto di valutazione delle esigenze cautelari, in quanto i fatti sono avvenuti tutti nel periodo tra il 2019 e il 2021; ad aprile 2021, alla luce dei forti dissidi insorti con NOME e delle minacce ricevute, NOME Ł tornato a vivere in Sicilia, dove risiede
ancora adesso; da allora in poi non ha piø avuto contatti con i presunti sodali; egli non ha mai tentato la fuga, il pericolo di inquinamento probatorio non Ł ipotizzabile, atteso il tempo trascorso e tutte le indagini svolte nel frattempo; per reggere le esigenze cautelari l’ordinanza ha sostenuto che Castiglia avrebbe avuto un ruolo organizzativo di primaria importanza e che risulta ancora inserito nel pericoloso contesto associativo, ma in questo essa va addirittura oltre l’ipotesi accusatoria che gli contesta solo un ruolo di partecipe.
La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria orale il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo, dedicato ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., Ł infondato.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto esistente una associazione legata ad uno specifico territorio – tra soggetti già appartenenti, o comunque collegati, alle mafie storiche , denominate Cosa Nostra , ‘ndrangheta e camorra , autonoma rispetto a queste, anche se i singoli associati manterrebbero continui rapporti con i sodalizi di origine – dalla struttura non verticistica ma orizzontale, dotata di una cassa comune, dedita sia alla commissione dei reati tipici dei sodalizi mafiosi (dalla estorsione al traffico di sostanze stupefacenti), sia soprattutto alla costituzione di società dedite ad attività lecite, in particolare nel settore dell’edilizia, compiute però, in molti casi, con modalità illecite, sia quanto alla provenienza del denaro investito, sia quanto alla gestione e al raggiungimento dello scopo di profitto.
Il ricorso deduce che l’associazione Ł di tipo mafioso quando «coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti» (art. 416-bis, comma 3, cod. pen.), situazione che non sussisterebbe nel caso in esame.
L’argomento Ł infondato. Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte che, nella sentenza Sez. 1, n. 7501 del 16/01/2025, COGNOME, n.m., ha giudicato su un ricorso presentato contro altra ordinanza del Tribunale del riesame di Milano pronunciata sulla posizione di un coindagato dell’odierno ricorrente, e che ha ritenuto che l’ordinanza del Tribunale del riesame si Ł conformata al dettato della norma dell’art. 416-bis cod. pen., ritenendo la sussistenza di gravi indizi relativi non solo alla sussistenza di un vincolo associativo tra gli indagati, ma altresì all’esercizio e alla esternalizzazione di un metodo di tipo mafioso per introdursi ed affermarsi negli affari illeciti del territorio.
Infatti, come evidenziato sempre nella sentenza n. 7501 del 2025, quanto alla sussistenza di gravi indizi relativi all’esistenza di un gruppo associato, stabilmente costituito e tendenzialmente permanente, che non si esaurisce nella consumazione di singoli reati, il Tribunale del riesame ha valorizzato, in particolare, in modo non manifestamente illogico, la continuità e frequenza degli incontri e degli accordi, l’apporto comune di capitali e mezzi al fine di perseguire un comune fine di profitto, l’esistenza di una cassa comune, la consapevolezza delle condotte criminose, anche gravi, commesse da altri sodali, e il frequente richiamo degli indagati stessi all’esistenza di un’associazione costituita in quel territorio, e di cui sarebbero partecipi.
Da questi elementi il Tribunale ha dedotto la sussistenza della necessaria affectio societatis , sminuendo in modo non manifestamente illogico la importanza dei contrasti interni – sulla base dei quali il g.i.p. aveva, principalmente, escluso la sussistenza di un’associazione – che sono del tutto fisiologici in una comunità di persone, pur in tesi associate tra loro, ed, anzi, evidenziando in senso contrario gli sforzi dei vari associati per risolvere ogni contesa, in vista del perseguimento della comune finalità di profitto.
Indice non illogico dell’esistenza dell’ affectio societatis Ł anche l’esistenza, valorizzata nell’ordinanza impugnata, di una cassa comune, destinata soprattutto ad assicurare l’assistenza giudiziaria ed economica ai detenuti e alle loro famiglie; ad essa contribuiscono tutti i gruppi, così evidenziando l’esistenza di un vincolo di mutua solidarietà, in base al quale tutti provvedono a fornire tale assistenza a prescindere dalla compagine di provenienza del singolo (ad esempio, in occasione della carcerazione di NOME COGNOME).
Pertanto, come già ritenuto nella sentenza n. 7501 del 2025 sopra citata, la motivazione dell’ordinanza impugnata, su questo punto Ł logica e completa, tenuto conto del livello di gravità indiziaria che deve essere ritenuto sufficiente per l’emissione di una misura cautelare. Deve ricordarsi, infatti, che la verifica che viene compiuta in questa sede non riguarda la ricostruzione dei fatti, nØ può comportare la sostituzione dell’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01).
In ordine, invece, alla esternalizzazione del metodo mafioso, su cui molto insiste il ricorso, si ricorda che, con riferimento alle c.d. nuove mafie, radicate fuori del territorio storico di competenza, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. di una nuova ed autonoma formazione criminale Ł necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorchØ non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell’ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di effettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel “territorio” in cui l’associazione Ł attiva» (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 27955517).
Nel caso in esame, il Tribunale ha approfonditamente esaminato gli indizi relativi al requisito della capacità di intimidazione, valorizzando i singoli episodi di effettivo impiego di violenza e minaccia, ma soprattutto ribadendo, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, come la capacità intimidatoria non debba necessariamente estrinsecarsi in simili atti, ma sia sufficiente la spendita della fama criminale precedentemente acquisita (Sez. 2, n. 47538 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 284182 – 01; Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913 – 01), o l’acquisizione dell’assoggettamento omertoso del territorio mediante piccoli soprusi, prevaricazioni o, al contrario, illeciti privilegi.
In caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite cioŁ al di fuori dei territori di origine delle mafie storiche , la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ‘la configurabilità del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d’intimidazione posseduta e la
tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della “casa madre”, con la quale mantengono uno stretto legame’ (Sez. 5, n. 14403 del 30/01/2024, Greco, Rv. 286273 01).
La giurisprudenza di legittimità ha anche aggiunto, sempre con riferimento alle mafie atipiche , che ‘il reato previsto dall’art.416-bis cod. pen. Ł configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette “tradizionali”, consistenti in grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d. “mafie atipiche”, costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo “mafioso” da cui derivano assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento. (Fattispecie relativa al c.d. “clan COGNOME” operante nel territorio di Ostia). (Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S., Rv. 274120 – 01)’
Il ricorso deduce che le vicende riportate nell’ordinanza da cui la stessa ha tratto l’avvenuta acquisizione della forza intimidatrice sul territorio lombardo, però, non avvengono nello specifico territorio in cui opera il ricorrente, e che non sono a lui riferibili, ma l’argomento Ł manifestamente infondato, in quanto, posta l’esistenza di una associazione criminale tra Castiglia e gli altri coindagati, non Ł necessario che la spendita della forza di intimidazione sia avvenuta direttamente ad opera del ricorrente o da persone a lui vicine, essendo sufficiente che sia riconducibile all’organizzazione.
Il ricorso deduce che la partecipazione di Castiglia all’associazione Ł stata ricavata solo dalla sua vicinanza a NOME COGNOME in quanto il ricorrente non conosce molti altri degli associati, ma l’argomento Ł infondato, perchØ non Ł necessario, per ritenere la sussistenza di un legame associativo, che gli associati si conoscano tutti tra loro (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, COGNOME, Rv. 274250 – 01).
Il ricorso deduce che la partecipazione di Castiglia all’associazione Ł stata ritenuta nonostante che emergano contrasti, documentati in atti, tra questi ed Amico, ma l’argomento Ł infondato, perchØ l’esistenza di contrasti tra gli associati non esclude nØ la esistenza dell’associazione nØ il requisito dell’ affectio tra essi.
Il ricorso deduce che la partecipazione di Castiglia all’associazione Ł stata ricavata dalla sua partecipazione a riunioni del gruppo, in cui lui si era presentato, però, soltanto come autista di COGNOME, ma l’argomento Ł infondato, perchØ, nei limiti della valutazione cautelare, la partecipazione del ricorrente a summit del gruppo Ł stata ritenuta in modo non illogico uno degli indici della sua partecipazione all’associazione (cfr. sul punto, Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 254915 – 01),e la valutazione sul ruolo meramente ausiliario svolto in queste riunioni esula dai limiti del giudizio cautelare.
Il ricorso deduce che la partecipazione di Castiglia al gruppo deriva soltanto dal suo interesse per il bonus edilizio, ma l’argomento Ł infondato perchØ, come evidenzia l’ordinanza, lo svolgimento di attività economiche apparentemente lecite mediante la costituzione di società che operano regolarmente sul mercato, pur potendo essere costituite con denaro di provenienza illecita e gestite commettendo altri reati, risulta di massimo interesse per l’associazione in questione, per cui il coinvolgimento del ricorrente in esso gli attribuisce un ruolo rilevante all’interno del sodalizio. Peraltro, il ruolo di Castiglia nel gruppo va al di là di una gestione meramente professionale di lavori edilizi, perchØ si risolve anche in una attività di recupero crediti che Ł una delle attività tipiche della criminalità organizzata.
Il ricorso deduce che la partecipazione di Castiglia Ł stata valutata sulla base di precedenti penali risalenti, e non per reati di criminalità organizzata, ma l’argomento Ł infondato, perchØ la motivazione dell’ordinanza impugnata Ł molto piø ampia di quella esposta in ricorso, ed in essa la valutazione dei precedenti penali del ricorrente, che ha riportato peraltro condanne a pena di una certa entità, sono soltanto uno dei passaggi del percorso logico che ha portato il Tribunale a ritenere che lo stesso partecipasse dei comportamenti illeciti di essa.
Il ricorso deduce che, se davvero fosse stato parte di un’associazione mafiosa, Castiglia, una volta tornato in Sicilia, avrebbe percepito una forma di contribuzione economica da parte degli altri sodali, ma si tratta di argomento manifestamente infondato, in quanto basato su una affermazione che non trova riscontro in comportamenti delle mafie storiche, che sono note per l’assistenza, peraltro non disinteressata, alle famiglie dei detenuti, ma non per fornire uno stipendio a chi si ritira ed asseritamente cessa di lavorare per esse.
E’ infondato anche il secondo motivo, in cui si contesta l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha individuato gravi indizi di colpevolezza in ordine agli altri reati contestati al ricorrente.
In tale motivo, con riferimento alla detenzione dell’arma oggetto del capo n. 5 dell’imputazione, il ricorso contesta non i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato, ma soltanto la sussistenza della aggravante di agevolazione mafiosa, deducendo che la pistola era solo nella disponibilità di NOME COGNOME, ma non della consorteria.
L’argomento Ł infondato, perchØ l’apparato indiziario esposto all’interno dell’ordinanza impugnata in cui la pistola in esame passa dalla custodia di Vestiti a quella di Crea, per poi essere consegnata per la custodia a Castiglia, e che poi giunge a COGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOME e COGNOME tutti soggetti coindagati del ricorrente quali partecipanti all’associazione a delinquere, consente di ritenere non manifestamente illogica la conclusione dell’ordinanza impugnata che ha ritenuto, nei limiti della valutazione della fase cautelare, che l’arma fosse, in realtà, in disponibilità della consorteria.
Con riferimento all’estorsione del capo di imputazione n. 13, il ricorso deduce che mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione di Castiglia all’estorsione in danno di NOME COGNOME in quanto lo stesso, nel recuperare il credito, si sarebbe rivolto sempre in forme corrette al debitore, e che di ciò sarebbe prova anche la conversazione intercettata riportata nella ordinanza impugnata.
L’argomento Ł inammissibile per difetto di specificità del motivo, in quanto non prende posizione sulla circostanza evidenziata nell’ordinanza impugnata, secondo cui COGNOME ha riferito a sommarie informazioni che Castiglia arrivò a minacciarlo facendosi consegnare 7-8.000 euro in diverse occasioni, argomento esposto in ordinanza e tralasciato nel ricorso.
Peraltro, in una situazione in cui emerge dalla lettura dell’ordinanza impugnata che RAGIONE_SOCIALE avevano picchiato NOME per recuperare il credito e che, nel recupero del credito, Castiglia rispondeva direttamente a RAGIONE_SOCIALE riferendo quanto stava facendo per recuperarlo, non Ł manifestamente illogica la conclusione dell’ordinanza impugnata che, nei limiti della valutazione della fase cautelare, ha ritenuto che vi fossero gravi indizi che egli concorresse nell’estorsione.
Con riferimento all’estorsione del capo di imputazione n. 14, il ricorso deduce che mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del ricorrente all’estorsione in danno di COGNOME, in quanto non vi Ł prova che Castiglia, ricevuto l’ordine da COGNOME di recuperare il credito, si sia effettivamente attivato per farlo, e che gli elementi usati nell’ordinanza si riferiscono ad altro capo di imputazione.
L’argomento Ł infondato, in quanto, pur se Ł vero che nella indicazione degli elementi di prova di questo reato, l’ordinanza riporta anche dichiarazioni di COGNOME che, in realtà, Ł la vittima
dell’estorsione del capo n. 13, e non del capo n. 14, va rilevato, però, che la conclusione del Tribunale secondo cui anche Castiglia ha concorso nell’estorsione, che si Ł sostanziata secondo l’ordinanza nelle frasi minacciose rivolte da COGNOME alla vittima COGNOME, non Ł manifestamente illogica posto che nel comportamento di COGNOME sono ravvisabili i tratti caratteristici della estorsione, e che la vicinanza e consuetudine tra COGNOME e COGNOME, e la circostanza che COGNOME abbia incaricato Castiglia del recupero del credito, permettono di ritenere non illogico, nei limiti della valutazione cautelare, che anche Castiglia abbia concorso nella estorsione.
Con riferimento all’estorsione del capo di imputazione n. 17, il ricorso deduce che mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione di NOME all’estorsione in quanto non vi Ł prova che le espressioni minacciose pronunciate da NOME al telefono con NOME siano state riferite alla vittima NOME.
In questa parte il ricorso Ł inammissibile per difetto di specificità perchØ non prende posizione sulla articolata motivazione dell’ordinanza impugnata che evidenzia il rapporto tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda Gisana e l’attivismo di Castiglia, che, ricevuta la richiesta da NOME di ottenere il rilascio dei locali dal suo debitore Gisana, ha deciso per ottenere rapidamente la restituzione del locale, e non essere scavalcato dall’iniziativa di altri, di utilizzare dei pregiudicati che operavano in zona, come NOMECOGNOME suo interlocutore nella telefonata cui fa riferimento il ricorso, per fare pressione sulla vittima.
Con riferimento all’art. 74 di cui al capo di imputazione n. 22, il ricorso deduce che mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione di Castiglia all’associazione, gravi indizi che non sarebbero esposti in motivazione.
In questa parte il ricorso Ł inammissibile per difetto di specificità, perchØ non prende posizione sulla articolata motivazione dell’ordinanza impugnata sul concorso di COGNOME nel reato che l’ordinanza ha desunto da plurimi elementi riferiti in motivazione, come la conversazione n. 144 tra COGNOME e COGNOME, in cui il riferimento allo stupefacente e la quantità piuttosto consistente di esso Ł inequivoco, o il riferimento alla intercettazione n. 1696 e alla consegna di stupefacente avvenuta la mattina del 25 giugno in cui era presente anche Castiglia, tutti elementi su cui il ricorso non prende posizione limitandosi a sostenere in modo puramente assertivo la mancata indicazione degli elementi di prova.
Il motivo Ł, pertanto, complessivamente infondato.
3. Il terzo motivo dedicato alle esigenze cautelari Ł inammissibile.
Il ricorso deduce che nella situazione in esame ipotizzare un pericolo di inquinamento probatorio appare fuori luogo, ma l’argomento Ł inammissibile perchØ non conferente rispetto al percorso logico dell’ordinanza impugnata, che Ł motivata, in realtà, in modo particolare con il riferimento al pericolo di reiterazione del reato.
Il ricorso deduce che parimenti fuori luogo Ł ipotizzare un pericolo di fuga del ricorrente, ma anche questo argomento Ł inammissibile per le medesime ragioni.
Sul pericolo di reiterazione del reato, come già rilevato da questa Corte nella pronuncia Sez. 1, n. 5042 del 24/01/2025, Bonvissuto, n.m., che ha giudicato su un ricorso presentato contro altra ordinanza del Tribunale del riesame di Milano pronunciata sulla posizione di un coindagato dell’odierno ricorrente, l’attualità dell’operatività del sodalizio Ł un indice da cui in modo non illogico Ł stata ritenuta l’esistenza di tale esigenza cautelare.
Il ricorso denuncia che Castiglia si sarebbe ormai trasferito in Sicilia, che egli non ha mai riportato condanne per reati di mafia, che le condanne citate nell’ordinanza sono risalenti nel tempo, e che dal ritorno in Sicilia non Ł piø stato coinvolto in attività illecite, ma l’argomento Ł inammissibile per difetto di specificità, perchØ non si confronta con la motivazione dell’ordinanza che evidenzia
che, per la tipologia dei reati contestati, al caso in esame si applica la doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen.
Come già evidenziato in Sez. 1, Sentenza n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004, ‘la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità sociale determina l’inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l’eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l’effetto presuntivo (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 265419-01)’, e nel caso in esame l’allontanamento dal territorio lombardo per tornare in quello di origine, in una situazione in cui Ł contestata l’appartenenza ad una mafia che nasce dalle mafie storiche , che sono radicate anche nella regione in cui Ł tornato a vivere il ricorrente, non illogicamente Ł stato ritenuto un elemento non sufficiente a vincere la presunzione.
Il ricorso, peraltro, non si confronta con la parte della motivazione dell’ordinanza in cui si evidenzia che, per il reato in materia di armi, il pericolo di reiterazione del reato dipende anche dalla circostanza che l’arma non Ł stata trovata, essa quindi Ł ancora nascosta e nella disponibilità degli indagati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore
CARMINE RUSSO
Il Presidente NOME COGNOME