Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16928 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16928 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME – PILLA NOME .
Data Udienza: 13/01/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a VILLA SAN NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MESSINA il 11/07/1987 COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere . COGNOME NOME AVV_NOTAIO NOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e, conclude per l’annullamento con rin limitatamente all’entità della pena, per il ricorso del COGNOME; rigetto di tutti gl ricorsi.
udito il difensore
AVV_NOTAIO COGNOME si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per l’accoglimento degli stessi.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si riporta zA motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per l’accoglimento degli stessi; quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, comune difensore dell’imputato NOME COGNOME, insiste per l’accoglimento del ricorso.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si riporta ai motivi dei ricorsi.
L’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per l’accoglimento degli stessi; quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, chiede l’accoglimento del ricorso. L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
L’AVV_NOTAIO NOME si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, anche quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME
GLYPH NOMECOGNOME comune difensore dell’imputato COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso; quale sostituto processuale degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME, chiede l’accoglimento del ricorso. L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso. L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si riporta ai motivi deF ricorsi. L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per
l’accoglimento degli stessi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 8 marzo 2021 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE Calabria, per quanto ancora rileva, ha confermato l’affermazione di responsabilità degli imputati sottoindicati, in relazione ai reati che verranno indicati nell’analisi dei motivi di impugnazione e nei limiti in cui ciò sia rilevante ai fini dell’esame degli stessi.
1.1. Nell’interesse degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorso NOME COGNOME
COGNOME NOME è imputato per i reati di cui all’art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma cod. pen. (capo A); all’art.10,12,14 I. armi e 416-bis 1 cod. pen (capo G); art.74 secondo, terzo e quarto comma d.P.R. 309/90 (Capo M), ed è stato condanNOME alla pena di anni 15 mesi 7 e giorni 10 di reclusione, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.
Nel suo interesse hanno proposto ricorso con due distinti atti, i suoi difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO.
2.1. Con il primo atto, sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, sono stati articolati i seguenti motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della penale responsabilità dell’imputato per la partecipazione all’associazione dedita allo spaccio di sostanza stupefacente di cui al capo M).
La Corte territoriale, a fronte di articolate e specifiche censure contenute nell’atto di appello, ha assertivamente ritenuto sussistente l’ipotesi associativa anche in assenza di specifici reati fine e non ha risposto: alla doglianza circa l’assenza di reati fine imputabili al ricorrente; alla obiezione che uno dei principali pusher del ricorrente, COGNOME, è stato assolto dalla ipotesi associativa; alla doglianza circa la mancata prova di effetl:ive consegne di stupefacente tra COGNOME e COGNOME; alla autonomia delle condotte attribuibili ai fratelli COGNOME che
addirittura agivano in concorrenza; alla valorizzazione delle conversazioni intercettate senza considerare le obiezioni difensive.
2.1.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della penale responsabilità dell’imputato per la partecipazione all’associazione di stampo mafioso di cui al capo A).
La Corte territoriale ha in primo luogo disatteso le doglianze relative alla insussistenza di una “RAGIONE_SOCIALE“, operante nel quartiere di COGNOME processualmente accertata di cui il COGNOME rivestiva un ruolo apicale, dal momento che le risultanze probatorie ed in particolare quelle captative (conversazioni COGNOME/COGNOME), nonché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escludevano una loro autonoma compagine associativa essendo peraltro gli stessi sottoposti agli ordini delle famiglie COGNOME e COGNOME, ma siffatta ultima condotta non risulta descritta nell’imputazione con un conseguente rilievo in tema di corrispondenza tra imputazione e sentenza.
Le condotte attribuite al ricorrente quale manifestazione del loro predominio da individuarsi nella riscossione di canoni per l’occupazione di alloggi popolari, nell’offerta di uomini armati e nella custodia e fornitura di armi sono rimaste indimostrate; le dichiarazioni dei collaboratori COGNOME, COGNOME e COGNOME si sono rivelate carenti.
Operando uno specifico richiamo alle indicazioni giurisprudenziali di questa Corte a sezioni Unite “COGNOME“, il ricorrente esclude che la motivazione abbia individuato nelle risultanze probatorie a carico del COGNOME gli elementi rivelatori univoci e caratterizzanti.
2.1.3. Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.74 quarto comma d.P.R. 309/90 di cui al capo M).
La Corte territoriale ha desunto la sussistenza della circostanza aggravante da generici riferimenti nel corso di alcune conversazioni del NOME alle armi senza che però siffatte parole abbiano trovato degli specifici agganci di natura fattua le.
2.1.4. Con il quarto motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della meno grave ipotesi di cui all’art. 74, sesto comma, d.P.R. 309/90 di cui al capo M).
La Corte territoriale ha fornito una motivazione carente e contraddittoria nell’escludere la ipotesi più lieve dal momento che è evidente che anche in tali casi è necessaria una struttura organizzativa; ciò che doveva essere valorizzato era costituito dai pochissimi episodi di spaccio contestati e dalla esigua quantità della sostanza ceduta. Il ricorrente, nel richiamare i principi giurisprudenziali
formatisi sul punto, ha evidenziato che gli stessi risultano perfettamente compatibili con la ipotesi in esame.
2.1.5. Con il quinto motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis quarto comma cod. pen. di cui al capo A).
La Corte territoriale ha desunto la sussistenza della circostanza aggravante richiamando le considerazioni della sentenza di primo grado e valorizzando la storicità dell’associazione in esame nonché la disponibilità dell’arma da parte del COGNOME, senza tuttavia operare alcuna dimostrazione in relazione alla effettiva disponibilità di armi dell’associazione e la consapevolezza di ciò in capo agli associati.
2.1.6 Con il sesto motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della condotta di cui al capo G).
La Corte territoriale ha desunto la sussistenza della detenzione e porto di più armi attraverso il travisamento di una prima conversazione intercorsa in data 30 agosto 2016 tra COGNOME e COGNOME e una seconda conversazione intercorsa il 31 agosto 2016 tra il COGNOME e lo COGNOME.
2.1.7 Con il settimo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca disposta ex art. 240 bis cod. pen.
La Corte territoriale ha apoditticamente motivato la intervenuta confisca evidenziando la sproporzione dei redditi dichiarati COGNOME ai beni posseduti senza considerare che il COGNOME spontaneamente aveva riferito all’ufficio inquirente quali fossero i beni a lui riconducibili.
2.2. Con il secondo atto, sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, sono stati articolati i seguenti motivi.
2.2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata risposta da parte della sentenza impugnata di tutte le censure opposte alla senl:enza di primo grado in riferimento al capo A) e al capo M) e di cui si sono indicate le principali censure nel precedente atto di ricorso.
2.2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione degli elementi di prova in ossequio ai principi di cui all’art.192,533, 546 cod. proc. pen. con conseguente violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio con riguardo al capo M), riprendendo le argomentazioni sviluppate nel primo ricorso con il primo motivo.
2.2.3 Con il terzo motivo è stata dedol:ta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione degli elementi di prova in ossequio ai principi di cui all’art.192,533, 546 cod. proc. pen. con conseguente violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio con riguardo al capo A),
riprendendo le argomentazioni sviluppate nel primo ricorso con il secondo motivo in relazione al ruolo apicale rivestito dal RAGIONE_SOCIALE nella struttura associativa nel quartiere di COGNOME.
2.2.4 Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della qualità di capo promotore di cui all’art. 416, bis, secondo comma, cod. pen. in capo al COGNOME.
Le risultanze probatorie rivelano il contrario: in particolare alcune conversazioni del COGNOME permettono di comprendere con lo stesso fosse denigrato e deriso proprio quando assumeva “atteggiamenti da boss”.
2.2.5 Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disponibilità in armi dell’associazione già oggetto di specifico motivo nel primo ricorso e alla sussistenza del reato di cui al capo G).
2.2.6 Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’assenza di indicazioni delle ragioni che hanno determiNOME l’aumento di pena in continuazione tra il reato di cui al capo M) e il reato di cui al capo G).
Ricorso NOME COGNOME
COGNOME NOME è imputato per i reati di cui all’art. 416-bis, primo, terzo, quarto e quinto comma cod. pen., (capo A); art.74 secondo’ terzo e quarto comma d.P.R. 309/90 (Capo M), ed è stato condanNOME alla pena di anni 14 di reclusione, esclusa la qualifica di promotore ed esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.
Nel suo interesse hanno proposto ricorso con due distinti atti i suoi difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO.
3.1. Con il primo atto, sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, sono stati articolati i seguenti motivi.
3.1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle intercettazioni poste a fondamento della penale responsabilità del ricorrente.
Lamenta la difesa che le conversazioni utilizzate a carico del COGNOME non lo vedono come interlocutore ma contengono dichiarazioni etero-accusatorie nei suoi confronti e pertanto alla luce della giurisprudenza di questa Corte necessitano di riscontri con particolare riferimento alla contestazione di cui al capo A) e alle conversazioni di COGNOME, valutato come credibile nonostante l’utilizzo da parte dello stesso di stupefacenti e alcol.
3.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della penale responsabilità
dell’imputato per la partecipazione all’associazione di stampo mafioso di cui al capo A).
La Corte territoriale ha immotivatamente ravvisato la sussistenza di una RAGIONE_SOCIALE COGNOME, operante in COGNOME senza che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia abbiano fornito riscontro individualizzante quanto alla persona del ricorrente.
3.1.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. di cui al capo A).
La Corte territoriale ha desunto la sussistenza della circostanza aggravante richiamando le considerazioni della sentenza di primo grado E valorizzando la storicità dell’associazione in esame. Tuttavia, non è emerso in alcun modo che il COGNOME avesse consapevolezza della disponibilità in armi o lo abbia ignorato per colpa.
3.1.4. Con il quarto motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente con riferimento al capo M) e comunque al mancato riconoscimento della meno grave ipotesi di cui all’art. 74 sesto comma d.P.R. 309/90.
La Corte territoriale ha fornito una motivazione carente quanto al coinvolgimento di COGNOME NOME nel capo P1), dal momento non sussistono dichiarazioni etero-accusatorie dei collaboratori di giustizia e lo stesso non vive nella zona di COGNOME.
La sentenza impugnata è contraddittoria nell’escludere la ipotesi più lieve dal momento che è evidente che anche in tali casi è necessaria una struttura organizzativa; ciò che doveva essere valorizzato era costituito dai pochissimi episodi di spaccio contestati e dalla esigua quantità della sostanza ceduta.
3.1.5 Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’assenza di indicazioni delle ragioni che hanno determiNOME l’aumento di pena in continuazione tra il reato di cui al capo M) e il reato di cui al capo A).
3.1.6 Con il sesto motivo e il settimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’assenza di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e circa il riconosciuto aumento di pena per la contestata recidiva.
3.2. Con il secondo atto, sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, sono stati articolati i seguenti motivi.
3.2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione degli elementi di prova con
riguardo al capo A e al ruolo rivestito dal COGNOME nella struttura associativa nel quartiere di COGNOME.
Le risultanze probatorie non hanno consentito di rinvenire in quella zona una proiezione esterna dell’associazione riconducibile ai COGNOME e ai soggetti di etnia Rom che vivono nel quartiere.
La Corte territoriale ha frainteso il contenuto delle conversazioni telefoniche e ambientali in cui vi è come interlocutore il COGNOME (con COGNOME NOME, con COGNOME NOME); le evidenze probatorie danno piuttosto conto di una frizione e non di un’alleanza tra il COGNOME ed il COGNOME proprio in relazione al sostentamento economico carcerario del boss ;COGNOME.
La sentenza impugnata ha operato una sovrapposizione tra quelli che sono i reati comuni riconducibili alla etnia rom ed eventualmente ai COGNOME e le condotte rientranti nell’ambito della criminalità organizzata.
La difesa ha fornito altresì una giustificazione circa la presunta intermediazione per la riscossione dei proventi estorsivi in favore del COGNOME dovuti da NOME COGNOME del quartiere di COGNOME NOME.
Le narrazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME e NOME sono estremamente generiche e i collaboratori NOME e NOME non operano alcun riferimento alla persona del ricorrente.
3.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. di cui al capo A), con argomentazioni analoghe a quanto già indicato nel terzo motivo del primo atto di ricorso.
3.2.3. Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente con riferimento al capo M (analogamente al quarto motivo del primo ricorso).
Dalle evidenze istruttorie, lamenta la difesa, non è in alcun modo emersa la struttura organizzativa, sia pure in forma semplice e rudimentale dell’associazione, ma la sentenza impugnata si è limitata a riportare gli esiti delle intercettazioni della cd. “droga parlata”, con l’emersione di cessioni ‘sporadiche e di esigue quantità di stupefacente. Vi è assenza di motivazione circa il riconosciuto aumento di pena per la contestata recidiva.
3.2.4 Con gli ulteriori motivi (quarto e sesto) il ricorrente ha nuovamente dedotto il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 sesto comma e l’errato riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 74 dpr309/90 quarto comma con motivazioni analoghe al primo ricorso.
3.2.5. Con il . quinto motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche, non avendo la sentenza impugnata valutato positivamente la assenza di reati fine e l’assenza di contatti con gli AVV_NOTAIO coimputati.
Ricorso NOME COGNOME
COGNOME NOME è imputato per i reati di cui all’art art.74 secondo, terzo e quarto comma d.p.r. 309/90 (Capo M) ed è stato condanNOME alla pena di anni 8 di reclusione escluso l’aumento per la contestata recidiva nonché assolto dal reato di cui all’art. 337 e 416-bis.1 cod. pen. (capo A8) per non avere commesso il fatto.
Nel suo interesse ha proposto ricorso con atto sottoscritto il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, con il quale ha articolato i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione degli elementi di prova per il capo M).
Lamenta la difesa che al ricorrente non è riconosciuta la responsabilità per alcun reato fine; un solo collaboratore di giustizia (COGNOMECOGNOME riferisce della sua persona, ma in modo generico; l’imputato COGNOME, suo presunto collaboratore, è stato assolto dalla contestazione associativa (capo M); la conversazione tra NOME e COGNOME che allude alla cocaina detenuta da NOME NOME presta ad un’equivoca interpretazione; il rinvenimento ch una telecamera in una abitazione abbandonata indicata come luogo di spaccio del ricorrente è stato giustificato dal COGNOME come strumento di difesa da eventuali furti, avendone già subito uno.
4.2. Con il secondo, il terzo, e il quarto motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione:
al mancato riconoscimento dell’art.74 comma sesto d.P.R. 309/90 non essendo emerse importanti cessioni di stupefacente;
-al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale valutato positivamente la sussistenza di un unico e non grave precedente penale e lo svolgimento di attività lavorativa e le sue precarie condizioni di salute;
alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 74 quarto comma d.P.R. 309/90, la cui sussistenza è stata fondata unicamente sulla dichiarazione di COGNOME secondo il quale durante un incontro con i COGNOME, gli stessi erano tutti armati.
Ricorso NOME COGNOME
quarto comma d.p.r. 309/90 (Capo M) ed è stato condanNOME alla pena di anni 8 5. COGNOME NOME è imputato per il reato di cui all’alt art.74 secondo, terzo e rt di reclusione, escluso l’aumento per la contestata recidiva.
1-
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Nel suo interesse hanno proposto ricorso con un unico comune atto i difensori di fiducia AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, articolando i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente con riguardo al capo M) e alla omessa valutazione degli apporti difensivi.
Evidenzia la difesa che al ricorrente è stato riconosciuto il ruolo di collaboratore del COGNOME, seppure non in via esclusiva, quale custode della sostanza stupefacente.
La sentenza impugnata, tuttavia, nella riproposizione e nel commento delle conversazioni intercettate che rivelano siffatto ruolo, non ha risposto alla specifica censura difensiva relativa all’accertamento del dolo specifico in capo all’agente.
Se le relazioni risultanti dalle indagini si riferiscono a sole due persone (nel caso di specie COGNOME e COGNOME), l’onere motivazionale in ordine alla consapevolezza dell’imputato di essere inserito in una più vasta compagine associativa e di fornire il proprio apporto causale deve essere particolarmente evidente.
Dalle conversazioni riportate emerge che il rapporto con il COGNOME è quasi esclusivo con il COGNOME; anche quando per la consegna dello stupefacente è da lui inviato il COGNOME, il COGNOME sottolinea che loro sono la “stessa cosa”.
Dunque, la Corte territoriale non ha risposto alla specifica doglianza già proposta con l’atto di appello in relazione all’effettivo apporto causale del COGNOME COGNOME alla organizzazione.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazioni?. di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 74 quarto comma d.P.R. 309/90, la cui sussistenza è stata fondata unicamente sulla dichiarazione di COGNOME secondo il quale durante un incontro con i COGNOME, gli stessi erano tutti armati.
Nel ricorso la difesa chiarisce che l’episodio era riferibile alla diversa ed ulteriore contestazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. senza che siano state chiarite le motivazioni per le quali l’aggravante sia stata estesa anche all’altra forma di organizzazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90.
5.3. In data 29 dicembre 2022 nel depositare motivi aggiunti le difese hanno insistito nell’accoglimento del ricorso.
Ricorso NOME COGNOME
COGNOME NOME è imputato per il reato di cui all’ad art. 73 d.P.R. 309/90 (Capo O), ed è stato condanNOME alla pena detentiva di anni quattro di reclusione;
Nel suo interesse ha proposto ricorso con atto sottoscritto il difensore AVV_NOTAIO, articolando i seguenti motivi.
6.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente avuto riguardo alla valutazione della conversazione intervenuta tra soggetti terzi.
La Corte territoriale ha fondato la penale responsabilità del ricorrente sulla base di una conversazione nel corso della quale NOME riferisce del consumo personale di stupefacente da parte del ricorrente, ma non della sua cessione a terzi. La Corte territoriale ha travisato il contenuto della conversazione attribuendo alla stessa un significato diverso da quello effettivo.
La Corte avrebbe dovuto considerare la conversazione come prova indiziaria necessitante di riscontro e avrebbe dovuto preliminarmente valutare l’attendibilità del COGNOME, soggetto dedito all’abuso di alcol e di stupefacenti.
La sentenza non ha peraltro fornito risposta esauriente relal:iva allo specifico motivo di appello circa la incertezza della identificazione non essendo pacifico che il NOME della conversazione debba identificarsi nel ricorrente.
6.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla invocata riqualificazione della ipotesi di cui all’art. 73 quinto comma d.P.R. 309/90.
In assenza di sequestro della sostanza e di AVV_NOTAIO elementi che abbiano consentito una valutazione concreta della efficacia drogante della stessa, la sentenza avrebbe dovuto con motivazione rafforzata spiegare le ragioni che escludevano la configurazione della fattispecie autonoma meno grave.
6.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale utilizzato i medesimi elementi sfavorevoli all’imputato (gravità del fatto e capacità a delinquere) sia in relazione alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, sia in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ricorso NOME COGNOME
COGNOME NOME è imputato per il reato di cui all’ art.74 secondo, terzo e quarto comma d.p.r. 309/90 (Capo M), per il quale è stato condanNOME alla pena di anni 8, mesi 9 e giorni 10 di reclusione; è stato assolto dal reato di cui all’ad art. 73 d.p.r. 309/90 (Capo P);
Nel suo interesse è stato proposto ricorso con atto sottoscritto dal difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando il seguente motivo.
7.1. Con l’unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente in relazione al capo M).
La sentenza impugnata ha fondato il giudizio di penale responsabilità a carico del ricorrente unicamente sulla base di alcune conversazioni telefoniche delle quali sono state utilizzate solo alcune espressioni decontestualizzate, disattendendo le censure difensive e non motivando in ordine a specifici elementi a discarico quali l’allontanamento dal territorio del ricorrente per alcuni mesi e l’esito negativo della perquisizione domiciliare. I rapporti tra il ricorrente, peraltro sporadici, con il COGNOME sono legati al consumo di :stupefacente del COGNOME e per cifre quanto mai modeste.
Ricorso NOME COGNOME
COGNOME NOME è imputato per il reato di cui all’art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma cod. pen. (capo A), ed è stato condanNOME alla pena di anni 8 di reclusione, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis sesto comma cod. pen.
Nel suo interesse ha proposto ricorso con atto sottoscritto il suo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando i seguenti motivi.
8.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente in relazione al capo A).
Nella prospettazione accusatoria il ruolo del COGNOME è quello di partecipe con compiti operativi ed esecutivi realizzati attraverso danneggiamenti, intimidazioni presso i cantieri degli imprenditori da sottoporre ad estorsione secondo le direttive di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La sentenza impugnata ha fondato il giudizio di penale responsabilità a carico del ricorrente unicamente sulla base di alcune conversazioni delle quali rilevante è la intercettazione ambientale del 15 luglio 2016 nel corso della quale NOME, conversando con COGNOME, definisce il COGNOME come un suo uomo ( giovanotto dei miei ) particolarmente capace e solerte.
Tuttavia, nel corso della conversazione emerge come il COGNOME non venga immediatamente riconosciuto dal COGNOME, affiliato storico degli COGNOME e siffatta obiezione, rivelatrice evidentemente di una non così stretta partecipazione, non è stata superata dalla Corte, né la sentenza specifica se si tratta di conoscenza legata a vicende di natura illecita o ad altro.
8.1.1. Evidenzia, inoltre, la difesa che non solo il COGNOME non risulta coinvolto in alcun reato fine, ma ciò appare in contraddizione con il ruolo riconosciutogli che sarebbe caratterizzato da condotte illecite sul territorio, ruolo che avrebbe comportato altresì contatti serrati tra lo stesso ed il COGNOME laddove le conversazioni intercettate non ne rilevano alcuno.
Né la circostanza valorizzata in sentenza in base alla quale il ricorrente sarebbe solito frequentare la RAGIONE_SOCIALE di Archi destinata al ricovero di cavalli utilizzati per corse e scommesse RAGIONE_SOCIALEdestine, può rivelarsi determinante al fine della configurabilità del ruolo del partecipe in capo al COGNOME.
Prive di risposta le numerose censure avanzate dalla COGNOME quanto alla attendibilità del COGNOME riconosciuto dagli stessi partecipi come persona che “non stava bene con la testa”.
8.1.2. Infine, risulta non correttamente utilizzato a fini probatori l’episodio relativo alla disattivazione e distruzione della telecamera presso la RAGIONE_SOCIALE, dal momento che la stessa sentenza esclude che le vicende relative alla RAGIONE_SOCIALE possano essere legate alla vita associativa dell’organizzazione criminale in esame.
8.1.3. Gli elementi ulteriori a sostegno della intraneità del COGNOME quali la programmazione di rapine unitamente al COGNOME e la tentata estorsione in danno di un imprenditore di Villa San NOME sono circostanze richiamate dalla sentenza impugnata, ma non dotate di autentica valenza probatoria se solo si considera che il COGNOME non è mai stato condanNOME per la estorsione richiamata e la indicazione della programmazione di rapine è quanto mai generico.
Ricorso NOME COGNOME
COGNOME NOME è imputato per i reati di cui all’art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma cod. pen. (capo A), esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. e per i reati di cui ai capi B) e C) limitatamente alla condotta di detenzione illegale di armi ed è stato condanNOME, ravvisato il vincolo della continuazione tra i reati, alla pena di anni 9 di reclusione.
Nel suo interesse ha proposto ricorso con atto sottoscritto, il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando i seguenti motivi.
9.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente avuto riguardo alla sua posizione di partecipe all’interno dell’associazione di cui al capo A).
La Corte territoriale ha fondato la penale responsabilità del ricorrente valorizzando il colloquio del 31 agosto 2016 intervenuto tra il ricorrente e il
cp.
NOME NOME nel corso del quale il secondo gli avrebbe chiesto un’arma sul presupposto che in un recente passato il NOME era stato del:entore per conto del RAGIONE_SOCIALE di una mitragliatrice e di un’arma comune da sparo.
La sentenza, tuttavia, non chiarisce che l’iniziativa è del NOME NOME, chiaramente ubriaco, senza che in alcun modo ci sia stato interessamento del fratello NOME, peraltro assente.
Dalla sussistenza di un rapporto di fiducia esistente tra NOME COGNOME e NOME la Corte ha ricavato, operando un salto logico, che il NOME possa essere considerato un intraneo.
9.2. Con il primo motivo (1.a) è stato altresì dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione dele dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME.
La sentenza non contiene alcuna indicazione in relazione all’attendibilità del collaboratore escusso in grado di appello limitandosi a sancirne l’affidabilità e chiarendo che secondo il COGNOME, il COGNOME era colui che portava le notizie per conto degli COGNOME e dei COGNOME.
La sentenza ha poi escluso che la difesa avesse formulato obiezioni sulla narrazione senza tenere conto del serrato contro esame del collaboratore di giustizia operato dalla difesa.
9.3. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis quarto comma cod. pen. di cui al capo A).
La circostanza che COGNOME sapesse di armi detenute non significa che le armi siano state a lui affidate.
9.4. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416bis. 1 cod. pen. per i capi B) e C) (detenzione di armi).
La motivazione fonda la sussistenza della contestata aggravante in ragione della qualità di armi evocate senza che però le stesse siano state rinvenute e della circostanza che sia stato utilizzato l’aggettivo “nostre” ad indicare un’appartenenza senza che vi sia stata una espressa motivazione sul dolo specifico.
9.5. Con il quarto e il quinto motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzioNOMErío.
Con il quarto motivo si lamenta la carenza di motivazione in ordine all’aumento di nove mesi per ciascuno dei due reati in continuazione, con un aumento per la circostanza aggravante mafiosa pari a mesi tre per ciascuno dei reati.
Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata dal fatto che l’assenza di precedenti non è da sola sufficiente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte, tuttavia, avrebbe potuto valutare AVV_NOTAIO elementi positivi quali l’assenza di rapporti con gli COGNOME e il ruolo di dipendente presso l’impresa RAGIONE_SOCIALE e il comportamento tenuto in occasione della richiesta di aiuto del NOME.
9.6 Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis quarto comma cod. pen.
Non è sufficiente il richiamo alla organizzazione di criminalità organizzata nella sua dimensione storica per ravvisare automaticamente la sussistenza dell’aggravante in contestazione.
Ricorso NOME COGNOME
COGNOME NOME è imputato per i reati di cui all’art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma cod. pen. (capo A) ed è stato condanNOME alla pena di anni 12 di reclusione, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.
Nel suo interesse ha proposto ricorso con atto sottoscritto il suo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando i seguenti motivi.
10.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente avuto riguardo alla sua posizione di partecipe all’interno dell’associazione.
10.1.2. Le chiamate in correità ad opera dei collaboratori NOME e NOME non possono costituire reciproco riscontro dal momento che sono prive di autonomia genetica.
L’intervento del COGNOME per dirimere la controversia insorta tra COGNOME NOME e COGNOME è stato del tutto occasionale e casuale e non integra, in quanto episodica, quella attività di intermediazione riconducibile ad una condotta causalmente rilevante per l’associazione.
Né la qualità di confidente del COGNOME può considerarsi prova di partecipazione.
10.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui alla sentenza impugnata e quelli di cui ad una precedente sentenza passata in cosa giudicata, in ragione del tempo trascorso.
La Corte territoriale non ha operato buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale anche la detenzione non è in
grado, in assenza di dissociazione, di eliminare il vincolo della continuazione tra i reati di natura associativa.
10.3. Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla contestata recidiva.
È stato effettuato un aumento di due terzi della pena per la recidiva contestata, laddove la recidiva è contestata come specifica e reiterata; inoltre, dal certificato del casellario giudiziale non risulta che il COGNOME sia mai stato in precedenza dichiarato recidivo. Conseguentemente l’aumento per la recidiva è illegittimo.
11. Ricorso COGNOME proposto dall’AVV_NOTAIO
11.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. di cui al capo A8), attribuito in concorso con NOME COGNOME, per avere il COGNOME, durante il controllo di un’autovettura condotta dal medesimo COGNOME, immediatamente dopo l’esplosione (da parte di soggetti non identificati) di tre colpi d’arma da fuoco, chiesto al tenente COGNOME: “Comandante, ma non è che anche domani controllate tutti?”, e, alla risposta affermativa del militare, affermato: “E … ma se è così poi tiriamo fuori le armi”.
Si osserva: a) che il fatto che la frase fosse stata pronunciata dopo la compiuta identificazione dell’imputato dimostrava che essa non costituiva un’opposizione allo svolgimento dell’atto d’ufficio.
11.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza di una rituale contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/1991, conv. con I. 203/1991, per non essere stata portata a conoscenza dell’imputato la componente valutativa della circostanza stessa.
11.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/1991, conv. con I. 203/1991.
12. Ricorso COGNOME proposto dall’AVV_NOTAIO
12.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. di cui al capo A8), ribadendo che la condotta non era finalizzata ad incidere sull’attività dell’ufficio o del servizio e sottolineando come la condanna del COGNOME fosse illogica a fronte dell’assoluzione del beneficiario della condotta di resistenza.
12.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sottolineando l’assenza grafica di motivazione, quanto al profilo della finalità agevolatrice, e il carattere apparente della motivazione quanto all’utilizzo del metodo mafioso.
13. Ricorso COGNOME
13.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo Z).
Il reato attribuito, in concorso, al COGNOME, al COGNOME, al COGNOME, al COGNOME, al COGNOME e al COGNOME (nonché a NOME COGNOME ed AVV_NOTAIO soggetti non identificati) viene indicato nel capo di imputazione come il delitto di cui agli artt. artt. 99, 110, 112, primo comma, n. 1) e 2), 582, 583 e 585, cod. pen. e 7, d.l. 152/1991, conv. con I. 203/1991, perché «servendosi di caschi da motociclista, di spranghe metalliche, di mazze, di sedie e di una pistola TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, percuotevano COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che nell’occorso veniva attinto da un proiettile alla gamba destra, e cagionavano loro lesioni personali, consistite per COGNOME NOME in “f. I. c. parietale sx, f.a.f. gamba dx e cont. emitorace post sx”, giudicate guaribili in gg. 8 se e per COGNOME NOME, in trauma cranico con ematoma cd escoriazione regione orbitaria sx, trauma con ematoma mano polso sx, frattura scomposta diafisiaria del III e IV metacarpo mano sx, escoriazione regione dorso-lombare, anca dx e ginocchio dx”, giudicate guaribili in gg. 30».
Lamenta, in particolare, il ricorrente che, attraverso l’impiego convergente di molteplici dati imprecisi, i giudici di merito sono pervenuti ad una decisione di condanna irCOGNOMEsa del criterio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio previsto dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Si osserva: a) che la conclusione della Corte territoriale, secondo la quale apparterebbe al COGNOME la Renault Clio (della quale non viene ripresa la targa) che, alle 5,34 del 29 agosto 2015, viene ripresa mentre transitava con altre due autovetture lungo la INDIRIZZO, contrasta con i dati tratti dall’esame del traffico telefonico, dal momento che, alle ore 6,24 – nello stesso arco temporale nel quale veniva consumata l’aggressione – il COGNOME – che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, si sarebbe trovato a bordo del veicolo del COGNOME – aveva effettuato una telefonata al COGNOME (che, peraltro, in ipotesi, sarebbe stato assieme al primo), agganciando la cella di INDIRIZZO, notoriamente raggiungibile dal luogo del delitto (di fronte al
bar Snoopy di Gallico) in circa 5- 10 minuti; b) che, peraltro, la stessa Corte territoriale aveva escluso che il COGNOME fosse in compagnia del COGNOME o del COGNOME; c) che l’incompatibilità cronologica era confermata dal fatto che, dall’analisi dei movimenti del COGNOME, era emerso che quest’ultimo aveva impiegato dieci minuti per recarsi da Gallico ad Archi per prelevare il COGNOME e dieci minuti per ritornare a Gallico; d) che solo sulla base di una congettura la Corte territoriale aveva ritenuto di identificare sul mero dato delle dimensioni, nella Clio del COGNOME, una delle due autovetture a bordo delle quali erano arrivati gli aggressori, secondo il ricordo del teste COGNOME, il quale, tuttavia, non aveva saputo fornire alcuna precisazione in relazione al modello; e) che, peraltro, neppure era chiaro come le tre autovetture viste transitare lungo la INDIRIZZO fossero poi divenuti i due veicoli visti dal COGNOME; f) che il rilievo della Corte territoriale, secondo la quale il COGNOME sarebbe stato riconoscibile dalla visione dei filmati per via dell’altezza, della corporatura robusta e del fatto che fosse calvo, contrasta con il dato riferito dal medesimo ricorrente di essersi allontaNOME alle 6,15 dal bar per recarsi dal proprio barbiere di fiducia; g) che anche l’identificazione operata da NOME COGNOME non era attendibile, poiché nelle prime dichiarazioni rese e riportate nell’ordinanza di custodia cautelare, egli aveva identificato l’aggressore chiamato “NOME” o “NOME” come una persona con i capelli rasati, mentre, risentito in appello, aveva dichiarato di riconoscere nella persona inquadrata dalle videoriprese il buttafuori di nome NOME nella persona “calva”; h) che, solo travisando il dato probatorio, la Corte territoriale aveva ritenuto che NOME COGNOME avesse identificato il COGNOME, posto che, al contrario, egli aveva affermato di non essere riuscito a vedere nessuno dei suoi aggressori in viso; i) che siffatte censure, sviluppate in appello, non erano state considerate dai giudici di secondo grado; I) che, d’altra parte, dalle videoriprese emerge che il soggetto identificato nel COGNOME non sferra alcuna ginocchiata, ma è ben visibile in atteggiamento passivo, salvo poi spostarsi dietro una sorta di muro che aveva impedito la visuale; m) che, pertanto, non era emerso alcun apporto materiale del COGNOME alla consumazione del delitto; n) che l’identificazione del COGNOME come uno dei soggetti che, dopo l’aggressione, si erano ritrovati presso il distributore di carburanti situato sul INDIRIZZO (il COGNOME, in particolare, con il COGNOME sarebbe sopraggiunto alle 6,58) era incompatibile con i dati del traffico telefonico, dai quali emergeva che alle ore 6,58 l’utenza del Paletta agganciava per due volte la cella situata in INDIRIZZO, alla periferia di RAGIONE_SOCIALE Calabria e in relazione ad uno scambio comunicato con il COGNOME, il quale pure si sarebbe trovato, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, presso il distributore di carburanti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
13.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando che, ferma l’assenza di qualunque apporto materiale alla commissione del reato, neppure può ritenersi sussistente un contributo di carattere psicologico, giacché dalla risultanze istruttorie emerge che, terminata la discussione all’interno del Lido Niù, non vi è più traccia del COGNOME e del COGNOME, talché, anche a voler ritenerli presenti sul luogo del delitto, deve escludersi che essi vi siano giunti con l’intento di offrire un contributo rafforzativo. Ciò, del resto, era stato riconosc:iuto – si conclude – con riguardo alla posizione del COGNOME proprio dalla sentenza n. 17230/2018, resa in sede cautelare dalla Corte di cassazione.
13.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., per non essere emersi elementi oggettivi idonei a rendere il COGNOME consapevole della finalità agevolativa del sodalizio criminale che viene attribuita al COGNOME e al COGNOME.
13.4. Con il quinto motivo si lamenta la totale assenza di motivazione in ordine alla riferibilità al COGNOME: a) della circostanza aggravante di cui all’art. 585 cod. pen., in relazione all’uso dell’arma e di AVV_NOTAIO strumenti atti ad offendere impiegati nell’aggressione; b) della circostanza aggravante di cui all’art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen.
13.5. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionall e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando che l’insufficienza dell’assenza di precedenti penali, quale dedotta dalla difesa, non esonerava la Corte territoriale dal considerare AVV_NOTAIO elementi suscettibili di valutazione emergenti dagli atti (quali la portata della condotta che sarebbe state tenuta e il comportamento immediatamente successivo al reato).
13.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla dosimetria della pena.
14. Ricorso COGNOME
14.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionall e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo Z)
Si rileva che, alla luce della letterale formulazione del capo di imputazione (v. supra sub n. 13), non erano neppure state indicate le lesioni sofferte dal COGNOME e del COGNOME, con la conseguenza che, COGNOME al delitto di lesioni contestato, il COGNOME avrebbe dovuto essere assolto; qualora si fosse ritenuto sussistente il delitto di percosse, si sarebbe dovuto prendere atto dell’assenza di querela.
14.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al delitto di lesioni in danno del COGNOME e di NOME COGNOME, rilevando che dalle dichiarazioni del teste COGNOME emergeva che non esisteva alcuna volontà di “dare una lezione al COGNOME NOME“, come dimostrato dal fatto che quest’ultimo non era stato aggredito appena era stato incontrato.
14.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale considerato che la volontà di “dare una lezione” era compatibile anche con la programmazione del compimento del reato di percosse, talché l’attribuzione del più grave reato di lesioni sarebbe stato possibile solo in presenza dei presupposti del concorso anomalo. Peraltro, il COGNOME era stato assolto dal reato di cui al capo Al), relativo al porto illecito dell’arma utilizzata, in relazione al quale non era stato ritenuto neppure configurabile il concorso anomalo: l’assoluzione dal delitto in materia di armi implica che l’evento più grave, concretamente realizzato, non possa che essere conseguenza di un fattore eccezionale non ricollegabile eziologicamente alla condotta di base.
14.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione, in via subordinata COGNOME alla richiesta assoluzione, della disciplina dettata dall’art. 116 cod. pEn.
14.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso che il COGNOME dovesse essere ritenuto non punibile per desistenza, dal momento che, come dimostrato dai dati del traffico telefonico, egli alle 6,24 (orario nel quale, secondo i giudice di primo grado, era iniziata la lite) si trovava in altro luogo: la Corte d’appello aveva privilegiato un diverso orario (le 6,21, quale indicato da altra telecamera), senza, tuttavia, illustrare le ragioni delle proprie conclusioni.
14.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sottolineando l’assenza di motivazione, quanto al profilo della finalità agevolatrice, e, quanto all’impiego del metodo mafioso, della causale di carattere personale riferita dal teste COGNOME.
14.7. Con il settimo motivo si eccepisce violazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., deducendo che, dopo l’aumento previsto per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., si sarebbe dovuto procedere, in relazione alle restanti circ:ostanze ad effetto comune, ad un unico aumento, ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., ferma la necessità di adeguata motivazione sul punto.
14.8. Con l’ottavo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena.
15. Ricorso COGNOME
15.1. Con il primo motivo, variamente articolato, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per la partecipazione all’associazione di tipo mafioso di cui al capo A).
Con la prima articolazione si premette che il capo di imputazione colloca il COGNOME all’interno di un’articolazione autonoma della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riferibile alla famiglia COGNOME, operante nei territori di COGNOME NOME‘ San Brunello e Vito e si denuncia che, a fronte della contestazione relativa all’esistenza della RAGIONE_SOCIALE autonoma denominata RAGIONE_SOCIALE e della partecipazione del COGNOME, anche alla luce dei pessimi rapporti con gli zii, la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione assertiva.
Sotto il primo profilo, si rileva che la Corte territoriale, limitandosi a richiamare la contestazione nel processo RAGIONE_SOCIALE, non aveva modvato in ordine all’esistenza e ai settori operativi della RAGIONE_SOCIALE COGNOME, non aveva spiegato quali sarebbero stati i rapporti con la RAGIONE_SOCIALE COGNOME né aveva potuto evidenziare l’esistenza di rapporti tra il COGNOME e appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME. D’altra parte – si osserva -, al di là dell’asserzione dei collaboratore COGNOME, per il quale gli COGNOME, ad un certo punto, sarebbero divenuti una RAGIONE_SOCIALE autonoma, le dichiarazioni dello stesso smentivano tale assunto e la formulazione del capo di imputazio: solo a prezzo di un travisamento del contenuto delle dichiarazioni stesse poteva affermarsi che il COGNOME – soggetto, peraltro, a conoscenza delle risultanze e delle contestazioni del processo RAGIONE_SOCIALE avesse affermato che gli COGNOME, ormai autonomi, avessero mantenuto «una cointeressenza con le famiglie COGNOME e COGNOME».
Con una seconda articolazione si investe il tema della condotta partecipativa del COGNOME, rilevando come la sentenza impugnata, trascurando il principio di materialità e offensività, aveva finito per non cogliere il confine tra vicinanza parentale e intraneità e aveva omesso di argomentare in ordine all’esistenza di comportamenti di fatto dimostrativi di adesione connotata da irrevocabilità, alla luce dell’assenza di rapporti e della riconosciuta inimicizia tra il COGNOME e gli COGNOME. In questa cornice di riferimento, l’articolazione del motivo sottopone a critica gli argomenti valorizzati dalla sentenza impugnata, ossia: a) il rapporto tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e il COGNOME; b) il significato delle conversazioni del 30 agosto 2016 e del 15 luglio 2016; c) l’intervento richiesto al COGNOME in relazione alle condotte del fratello NOME; d) l’asserito impiego del COGNOME, da parte di NOME COGNOME, per i suoi rapporti con COGNOME; e) la
dazione mai dimostrata – e comunque irrilevante – di denaro in favore dello zio detenuto; f) la detenzione di armi da parte dell’imputato. Per altro verso, si denuncia la mancata considerazione degli elementi favorevoli indicati dalla difesa (ad es., la conversazione del 30 agosto 2016, progr. 1390).
Con una terza articolazione si lamenta l’assenza nella sentenza impugnata di qualunque valutazione sulla credibilità e attendibilità intrinseca del collaboratore COGNOME – sentito per la prima volta durante il giudizio di secondo grado – che la Corte d’appello si era limitata ad affermare, peraltro valorizzando l’assenza di censure difensive della difesa, laddove essa, prendendo comunque atto che l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. muove da un sospetto di inattendibilità del dichiarante – avrebbe dovuto confrontarsi con il controesame che aveva fatto emergere la genericità, incostanza, imprecisione delle risposte del collaboratore. Con un’ultima articolazione si lamenta il carattere assertivo della motivazione in tema di elemento soggettivo, richiamando contributi materiali alla vita associativa in ordine ai quali non viene fornita alcuna indicazione.
15.2. Con il secondo motivo (indicato per mero errore materiale con il numero romano I), si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B) e C), rispettivamente di illegale detenzione e porto in luogo pubblico cli una pistola e di un fucile mitragliatore Kalashnikov, rilevando che le conversazioni valorizzate erano viziate dalle strategie e dallo stato di alterazione mentale di NOME COGNOME.
Con una distinta articolazione si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., già esclusa in sede cautelare e fondata, nella sentenza impugnata, sul riferimento di NOME COGNOME a “nostre cose”, in realtà indicativo della titolarità del possesso e non del fine agevolativo del sodalizio.
15.3. Con il terzo motivo (indicato con il numero romano II) si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il capo A7). In sintesi e per quanto qui rileva, si tratta del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con I. 12 agosto 1992, n. 356), per avere, in concorso con NOME COGNOME, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuito fittiziamente a quest’ultimo la titolarità dell’impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE“, occultando il ruolo di socio, gestore e titolare di fatto del COGNOME e del socio NOME COGNOME e dissimulando la percezione, da parte dello stesso COGNOME, dei relativi profitti e la titolarità del beni aziendali.
Si osserva che la sentenza non motiva sul timore del COGNOME di vedersi applicare misure di prevenzione patrimoniale e sulla necessità di individuare beni o investimenti suscettibili di essere oggetto di ablazione in quarto di provenienza illecita. D’altra parte, si osserva, la Corte territoriale non aveva tenuto conto né del fatto che il COGNOME aveva riconosciuto, in sede di interrogatorio di garanzia, di gestire l’impresa intestata alla moglie, né del fatto che il COGNOME, nonostante la contraria, indimostrata affermazione della Corte d’appello, non era affatto incensurato.
15.4. Con il quarto motivo (indicato con il numero romano III) si denuncia violazione dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che i precedenti per ricettazione e detenzione di esplosivo risalivano ai primi anni del 2000 e che l’ingresso del COGNOME nell’associazione si è ritenuto risalente al 1990. La Corte territoriale avrebbe pertanto dovuto porsi il problema dell’applicazione della recidiva reiterata ad un fatto di reato – quello di partecipazione – ritenuto consumato prima della commissione degli AVV_NOTAIO delitti.
15.5. Con il quinto motivo (indicato con il numero romano IV) si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sia in relazione all’applicazione della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. sia in relazione all’aumento di pena irrogato a tale titolo, per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante l’estinzione del reato (e degli effetti penali) per il quale era stata applicata in precedenza la recidiva, a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova.
15.6. Con il sesto motivo (indicato con il numero romano V) si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte d’appello omesso di argomentare in relazione agli aumenti a titolo di continuazione.
15.7. Con il settimo motivo (indicato con il numero romano VI) si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondata sulla mancata allegazione di elementi positivi, che, al contrario, emergevano dalle certificazioni le quali escludevano l’assenza di lavori svolti per soggetti pubblici e privati dall’impresa del COGNOME. La Corte territoriale neppure aveva considerato che il COGNOME si era trovato a vivere in un contesto difficile per i problemi di stupefacenti dei fratelli e per la personalità degli zii.
15.8. Con l’ottavo motivo (indicato con il numero romano VII) si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., dal momento che l’unitarietà della ‘RAGIONE_SOCIALE non riguarda l’organizzazione e le scelte delle singole articolazioni; in ogni caso, non era stato dimostrato che le eventuali armi detenute fossero state messe a disposizione della RAGIONE_SOCIALE.
16. Ricorso COGNOME
16.1. Con il primo motivo, concernente, come i tre successivi, l’affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo A) si lamenta violazione di legge per indeterminatezza del capo di imputazione, che non aveva indicato l’articolazione di appartenenza dell’imputato, in tal modo impedendo lo svolgimento di un’attività difensiva calibrata COGNOME ad un ben delineato campo di azione della fattispecie associativa e consentendo di fondare l’affermazione di responsabilità sulla presenza di elementi eterogenei dimostrativi del fatto che il ricorrente frequentava soggetti storicamente riconducibili alle consorterie RAGIONE_SOCIALE.
16.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di cogliere come le dichiarazioni del collaboratore NOME escludevano l’intraneità del ricorrente, pur confermando la contiguità tra le RAGIONE_SOCIALE e il servizio di guardiania notturna.
16.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando: a) il travisamento del contenuto delle dichiarazioni del COGNOME, quale sopra riassunto; b) l’erroneità di avere colto una convergenza tra le dichiarazioni del COGNOME e quelle del NOME:COGNOME, che aveva riferito, non dell’attività di buttafuori del COGNOME (oggetto del narrato del NOME), ma di attività estorsive nei cantieri di Villa San NOME, ossia di condotte oggettivamente diverse anche per l’ambito territoriale di svolgimento; c) l’erronea individuazione del movente dell’aggressione di cui al capo di imputazione Z, da cogliersi, alla stregua delle stesse dichiarazioni del teste COGNOME, in dinamiche di tipo personale, in nulla concernenti il tema del prestigio della ‘RAGIONE_SOCIALE.
16.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., nonostante l’assoluzione dal reato di cui al capo A2 (recte: Al), la mancata specificazione della RAGIONE_SOCIALE di ritenuta appartenenza e, infine, la non attribuibilità al COGNOME dei reati in materia di armi di cui ai capi B), C) e D).
16.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/1991, conv. con I. 203/1991, tornando a sottolineare il movente di carattere personale sotteso ai fatti di cui al capo Z).
16.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
17. Ricorso NOME
17.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi I) e L).
Si tratta delitto di cui agli artt. 110, 56, 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. e 7 d.l. 152/1991, conv. con I. 203/1991, per avere, in concorso con AVV_NOTAIO, con minaccia e violenza, posto in essere atti idonei in modo non equivoco a costringere NOME COGNOME, socio amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, a non aprire l’esercizio commerciale denomiNOME “RAGIONE_SOCIALE” (capo I) del delitto, al primo avvinto dalla connessione teleologica, di cui agli artt. 110, 61, n. 2, 424, cod. pen., e 7 d.l. 152/71, per avere in concorso con altre persona non identificate, appiccato (o incaricato terzi di appiccare) il fuoco per danneggiare la saracinesca dei magazzino condotto in locazione dal menzioNOME COGNOME, facendo sorgere il pericolo di incendio (capo L).
Si lamenta che la Corte territoriale abbia confermato la decisione di primo grado sulla base di mere congetture (correlate alla duplice veste del COGNOME di gestore della RAGIONE_SOCIALE e di rappresentate della RAGIONE_SOCIALE di Archi), senza considerare le argomentazioni che, in sede cautelare, avevano condotto ad escludere la sussistenza della gravità indiziaria e, in particolare, il fatto che né la persona offesa né le altre persone sentite a sommarie informazioni testimoniali avevano mai fatto riferimento all’imputato.
Con una distinta articolazione la denuncia di vizi motivazionali e violazione di legge viene prospettata in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1 e 3, cod. pen., pur in assenza di una verifica della sussistenza dei relativi presupposti.
17.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo A), pur in assenza del raggiungimento della soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio e di individuazione del concreto contributo fornito dall’imputato al sodalizio. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva omesso di affrontare le censure prospettate con l’atto di appello, con le quali si criticava la scarsa chiarezza delle comunicazioni intercettate e poste a fondamento della condanna e la mancata considerazione di letture alternative del loro contenuto.
Con una distinta articolazione (che, per mera precisione, si sottolinea recare il numero 11.3, pur in assenza di qualunque doglianza individuata con il numero 11.2), si lamenta, in particolare, che i giudici di merito, incuranti dei principi di materialità e di offensività, non avevano individuato alcuna condotta materiale
idonea a rivelare il ruolo dinamico e funzionale del partecipe al sodalizio criminale.
Si osserva: a) che, in tale prospettiva, era insufficiente una non meglio definita · pericolosità delle relazione del COGNOME con AVV_NOTAIO soggetti di interesse investigativo (COGNOME e NOME COGNOME, in relazione, quanto a quest’ultimo, al mantenimento in carcere); b) che la Corte d’appello non aveva motivato in relazione: b1) ai rilievi difensivi con i quali si sosteneva che l’attività di buttafuor del COGNOME era un dato privo di rilievo, essendo emerso dalle risultanze istruttorie che il settore non rientrava tra quelli di interesse della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come confermato anche dalle pronunce di legittimità rese in sede cautelare; b2) alle considerazioni relative all’equivocità dei dati tratti dalle relazioni con NOME COGNOME, che non consentivano l’emersione di dati rilevatori del contributo alle dinamiche associative; b3) al fatto che la conversazione del 16 marzo 2016, avente ad oggetto il mantenimento in carcere del COGNOME, dimostrava piuttosto l’estraneità dell’imputato ai circuiti mafiosi; b4) al rilievo per cui la mera conoscenza di dinamiche RAGIONE_SOCIALE non giustificava l’addebito di partecipazione; c) che significativamente nei processi che avevano riguardato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era mai emerso il COGNOME; d) che i dati istruttori rivelano non la conoscenza, da parte del ricorrente, dei sodali, ma la relazione occasionale con alcuni dei presunti partecipi.
Con ulteriore articolazione si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., rilevando che la Corte d’appello si era sottratta alla critiche sviluppate in sede di gravame.
In sintesi, si osserva: a) che il possesso di alcune armi da parte del singolo non giustifica un addebito di disponibilità di armi in capo all’associazione: b) che la sentenza impugnata aveva erroneamente sovrapposto la RAGIONE_SOCIALE contestata agli imputati con le RAGIONE_SOCIALE, giungendo, peraltro, a presumere che tutti gli imputati condannati facciano parte della medesima struttura e tutti abbiano la disponibilità di armi; c) che la disponibilità di armi da parte di un singolo, il COGNOME, e poche intercettazioni tra i medesimi interlocutori, che non parlano mai di armi, non consentono di ritenere dimostrata la disponibilità di queste ultime in capo a tutti i consociati.
17.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo D), ossia per avere, in concorso con NOME COGNOME, nel frattempo deceduto, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, trasportandola a bordo della propria autovettura, un’arma comune da sparo, ossia una pistola TARGA_VEICOLO. 9.
Rileva il ricorrente che del tutto apoditticamente la Corte territoriale aveva fondato il giudizio di colpevolezza sulle intercettazioni del 27 marzo 2016 e del 28 maggio 2016, nelle quali non si parla mai di armi, senza riuscire a spiegare come si fosse giunti ad identificare nei rumori ascoltati l’apertura di una culatta e di un otturatore.
Con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/1991, si aggiunge che la sentenza impugnata non aveva illustrato in che modo la presunta detenzione dell’arma potesse aver agevolato la RAGIONE_SOCIALE.
17.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo C, ossia per avere costituito e organizzato un’associazione a delinquere finalizzata allo scopo di commettere delitti di scommesse abusive e di competizioni non autorizzate di animali.
Con una prima articolazione si lamenta la carenza degli elementi oggettivi del reato, non essendo emersa la dimostrazione della struttura organizzativa del reato associativo, idonea a distinguere il reato associativo dal concorso di persone nel reato continuato.
Con una seconda articolazione si lamenta l’attribuzione al COGNOME dei ruoli, tra loro incompatibili, di promotore e organizzatore, senza peraltro che la Corte territoriale riuscisse a indicare le emergenze processuali idonee a integrare tali ruoli, anche perché nessuna delle condotte attribuite all’imputato riusciva a dimostrare l’infungibilità dell’apporto all’associazione.
Con una terza articolazione si critica la sentenza impugnata per non essere caduta nell’errore che aveva dichiarato di voler evitare: ricavare il ruolo rivestito nell’ambito associativo dalle singole condotte contestate nei reati-fine. In realtà, si osserva, non era emerso uno stabile ruolo dinamico-funzionale, dal momento che la frequentazione dei presunti sodali era stata sporadica, circoscritta sul piano temporale e territoriale, limitata ad alcuni soltanto dei membri dell’associazione.
Con ulteriore articolazione si lamenta il carattere apparente della motivazione dedicata dalla Corte territoriale alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
17.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al delitto di cui al capo Z, sopra descritto sub 13.1, criticando ancora una volta l’elusione delle censure sviluppate con l’atto di appello, a proposito del fatto: a) che nessuna delle persone offese avesse identificato quale uno degli aggressori il COGNOME, la cui identificazione era stata affidata dai giudici di merito alla visione di alcuni fotogrammi che non riprendevano perfettamente l’effigie e soprattutto il momento nel quale era stato esploso il colpo di pistola; b)
che, anche a voler condividere il riconoscimento, esso riguardava una persona presente alle 6,24 mentre l’esplosione dei colpi di pistola era avvenuta alle 6,21.
17.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il capo Al), ossia per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola TARGA_VEICOLO, utilizzata nell’aggressione di cui al capo Z, reiterando il rilievo dell’assenza di prova che il soggetto coinvolto in quest’ultimo episodio fosse il COGNOME.
17.7. Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991, con riguardo ai reati di cui ai capi Z e Al, per non avere la Corte indicato per quale ragione gli illeciti avrebbero agevolato l’associazione e per quale motivo sarebbe ravvisabile l’utilizzo del metodo mafioso.
17.8. Con l’ottavo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 -bis cod. pen., rilevando che la valorizzazione degli stessi elementi desunti dall’art. 133 cod. pen. comporta una violazione del ne bis in idem, ossia una duplice valutazione delle medesime circostanze in danno dell’imputato.
17.9. Con il nono motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale fornito alcuna giustificazione in relazione agli aumenti per continuazione.
18. Ricorso COGNOME
18.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo Z). Si rileva: a) che i giudici di appello si erano limitati a ripercorrere la ricostruzione del Tribunale, senza considerare le doglianza difensive e le stesse argomentazioni sviluppate dalla Corte di cassazione, in sede cautelare; b) che il COGNOME, sin dall’interrogatorio di garanzia, aveva ammesso di essere stato presente a Gallico Marina il 29 agosto 2015, ma di non avere partecipato al pestaggio, come del resto emergeva dalle videoriprese, né di avere rafforzato l’altrui proposito criminoso né di essere a conoscenza del progetto di pestaggio e del fatto che taluno di coloro che stavano partecipando alla spedizione punitiva fosse armato. Si aggiunge che solo apoditticamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il COGNOME potesse aver rivolto un messaggio intimidatorio alla donna presente sul luogo dei fatti (la quale nulla aveva riferito in tal senso) e solo omettendo un attento esame delle videoriprese poteva aver ritenuto attendibili le dichiarazioni di NOME e NOME COGNOME. Peraltro, anche le dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME nel corso dell’interrogatorio di garanzia, confermano che
la decisione del COGNOME di raggiungere gli AVV_NOTAIO sul posto fu estemporanea e non preceduta da un previo accordo.
Con distinta articolazione si contesta la sussistenza dei presupposti della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis. l. cod. pen., per non avere la Corte territoriale spiegato in che modo il reato di cui al capo Z abbia agevolato il sodalizio
18.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento, in favore del COGNOME, delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.
19. Ricorso COGNOME
19.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo Z), per avere la Corte, senza illustrarne le ragioni, anticipato l’orario dell’aggressione, al fine di renderla compatibile con la presenza del COGNOME e con i suoi successivi spostamenti, anch’essi ipotizzati in assenza di qualunque sostegno argomentativo. Al contrario, la presenza del COGNOME in Gallico, ammessa dallo stesso imputato, era confermata dalle riprese della telecamera installata presso il circolo Posidone e non da quelle della telecamera installata presso lo Snoopy ma era limitata all’accompagnamento del C:COGNOME e di altro soggetto: dopo di che il COGNOME si era allontaNOME e non aveva più fatto ritorno sul luogo del delitto.
19.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
19.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/1991, per avere la Corte d’appello omesso di specificare in base a quali considerazioni abbia ritenuto sussistente l’impiego del metodo mafioso.
20. Ricorso COGNOME
20.1. Con l’unico motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, svolgendo considerazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui al terzo motivo del ricorso del COGNOME, cui si aggiungono rilievi in relazione al dolo specifico del fittizio intestatario.
21. Ricorso COGNOME
Con l’unico motivo di ricorso, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A9). Si tratta del delitto di cui agli artt. 99, 633 e 639-bis c.p., contestato a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, perché, in concorso tra loro, rispettivamente nelle qualità di proprietario degli immobili, di locatario degli stessi e di titolare della cd. “RAGIONE_SOCIALE “, occupavano senza titolo una porzione di mq 66 x 6,50 medio di terreno demaniale chiudendolo con recinzione metallica, costruendovi sulla superficie n. 2 paddocks per i cavalli, nonché un pollaio.
Al riguardo, si insiste nel sostenere che non ricorrerebbe il requisito dell’invasione: a) non potendo i due paddock essere considerati una struttura impiantata nel suolo, alla luce della loro agevole amovibilità; t» mancando una delimitazione idonea ad identificare l’area come demaniale e, in definitiva, a sorreggere la consapevolezza dello sconfinamento, richiesta per la sussistenza del dolo; c) che, quanto al pollaio, esso esisteva sin da prima del 2009 ossia da data antecedente alla conclusione del contratto di locazione; d) che non integra il delitto de quo la condotta di chi continui a possedere un bene altrui per essere subentrato nel possesso di esso; e) inutilmente si era segnalato alla Corte che il diritto d’uso e di godimento dei beni dei quali si tratta era da tempo compromesso, a conferma dell’assoluto disinteresse del Comune COGNOME agli stessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME
I ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME sono inammissibili.
1.11 secondo e il quinto motivo di ricorso dell’atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO e il primo, il terzo e il quarto e quinto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO – da trattarsi congiuntamente in quanto tutti relativi alla fattispecie associativa di cui al capo A) – sono manifestamente infondati non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte e con i contenuti della sentenza impugnata.
Sono altresì generici, nella parte in cui si limitano a riprodurre le medesime censure a cui ha dato risposta la sentenza impugnata, fornendo una interpretazione alternativa in fatto delle risultanze ivi contenute, rivalutazione preclusa in sede di legittimità.
1.1.Quanto alla sussistenza della fattispecie associativa (secondo motivo del primo ricorso e primo e terzo del secondo ricorso), la sentenza impugnata ha puntualmente disatteso le doglianze difensive (p.151) allorquando ha chiarito,
con motivazione logica, non contraddittoria e insindacabile nel merito che la associazione in questione è strutturata su tre livelli, essendo emersa l’operatività di più articolazioni della ‘RAGIONE_SOCIALE nella città di RAGIONE_SOCIALE Calabria interagenti e federate “operanti in un contesto organizzativo e funzionale unitario”, sulla base di accertamenti giudiziari passati in cosa giudicata.
La articolazione del quartiere di COGNOME e territori limitrofi nell’ambito della quale operava COGNOME NOME fa parte dell’articolazione territoriale nota come RAGIONE_SOCIALE COGNOME federata allo schieramento condelliano sin dalla seconda guerra di mafia e operante nei quartieri di Vito, San Brunello e COGNOME NOME.
L’impianto accusatorio è fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali, contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, sono stati attentamente valutati nella loro attendibilità da parte della Corte territoriale: NOME ha chiarito che la RAGIONE_SOCIALE COGNOME era autonoma sin dagV anni duemila e i rapporti con i COGNOME erano molto stretti; NOME ha affermato che COGNOME NOME era il capo degli zingari di COGNOME che NOME COGNOME aveva affiliato alla sua RAGIONE_SOCIALE; COGNOME COGNOME indicato il ricorrente come “il perno di COGNOME” e di tutte le attività illecite ivi svolgentesi; il COGNOME ha ribadito i forti legami con COGNOME.
1.1.1. Le conversazioni telefoniche sono state valorizzate in quanto indici rivelatori univoci della fattispecie associativa:
-il mantenimento economico di COGNOME COGNOMEboss detenuto), espressione incontestabile dell’esistenza di un’a ffectio sodetatis che implica mutuo soccorso tra gli affiliati;
-lo spaccio di stupefacente;
-le estorsioni di COGNOME NOME (sul punto la Corte territoriale ha chiaramente e logicamente disatteso la versione alternativa lecita di tali pagamenti);
la spedizione armata di quindici zingari di COGNOME al deposito Ecofal di Villa San NOME.
1.1.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, la sentenza impugnata ha logicamente ed esaustivamente motivato in ordine alla attendibilità di COGNOME NOME uno dei principali interlocutori nel corso delle conversazioni e di cui la difesa ha sempre contestato la tenuta logica delle dichiarazioni in quanto soggetto dipendente dall’abuso di alcool e stupefacenti.
Con motivazione non censurabile in quanto logica e non contraddittoria la Corte sullo specifico punto ha chiarito che:
-in ragione dell’elevato numero delle conversazioni in cui il COGNOME interloquisce non si può certo ipotizzare che egli fosse sempre e in ogni occasione costantemente ubriaco;
il contenuto e il tenore delle conversazioni è logico, coerente e circostanziato e la risposta del suo interlocutore rivela attenzione e credibilità nelle sue parole;
i riferimenti operati dal COGNOME nelle conversazioni sono circostanziati e specifici;
-le conversazioni ambientali rivelano una maggiore spontaneità in quanto come dallo stesso riferito, i telefoni possono essere sottoposti ad intercettazione.
1.2. La nozione di “partecipazione” non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, ma comporta anche, all’interno di essa, l’assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l’adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per le attività organizzate dal medesimo.
Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio.
Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. L’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza – alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associa zione (Da ultimo sull’art. 416-bis cod. pen.: Sez. U. n.36958 del 27 maggio 2021, COGNOME; Sez. U., n. 33748 del 12 luglio 2005; Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002; Sez. U., n. 30 del 27 settembre 1995; Sez. U., n. 16 del 5 ottobre 1994).
1.3. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE Calabria ha correttamente applicato i principi sinora illustrati.
Alla GLYPH luce di siffatta ricostruzione risulta, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della partecipazione di NOME COGNOME, fondata non già su di una generica attribuzione di affiliazione, bensì sulla dimostrazione indiziaria di un effettivo contributo prestato in favore del RAGIONE_SOCIALE, in linea con il principio per cui la partecipazione associativa postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale
da implicare non già uno “status” di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’agente “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini ( Sez. 5, n.45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180, che riprende ed attualizza i principi espressi da Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670; N. 12554 del 2016, Rv. 267418; N. 6882 del 2016, Rv. 266064).
1.4 Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza con riferimento alla insussistenza di un’autonoma RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da ritenersi piuttosto un’articolazione territoriale della RAGIONE_SOCIALE come ben chiarisce la giurisprudenza di questa Corte allorquando afferma che : “Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l’imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condanNOME per aver preso parte ad un diverso sodalizio, pur dotato di autonomia operativa, in rapporto di subordinazione con la stessa organizzazione criminale, non determinandosi una trasRAGIONE_SOCIALE radicale o sostituzione delle condizioni che integrano gli elementi costitutivi dell’addebito associativo. (Sez. 1, n. 15560 del 09/03/2022,, Rv. 282968).
1.5 II quarto motivo del secondo ricorso è anch’esso manifestamente infondato dal momento che la posizione apicale e il ruolo di promotore del COGNOME è ampiamente e logicamente motivata.
Sul punto la sentenza impugnata chiarisce (p.153) che la posizione apicale si ricava da specifici episodi, quali la reazione dei suoi uomini la sera del 30 agosto 2016 allorquando a fronte delle minacce ricevute dal COGNOME, gli assicurano tutela · e sicurezza; le conversazioni in cui vanta con il COGNOME di avere a disposizione “i suoi zingari”, le dichiarazioni dei collaboratori.
La motivazione è immune da vizi dal momento che la giurisprudenza di questa Corte si è spesso soffermata sulla interpretazione da fornire ai termini di capi, promotori o organizzatori in una fattispecie associativa: “Nel reato di associazione per delinquere “capo” è non solo il vertice dell’organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del RAGIONE_SOCIALE criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. (Nella fattispecie, sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. a carico dell’indagato che risultava svolgere il ruolo di risolutore di controversie di portata rilevante, in materia di assegnazione di zone di competenza, per la realizzazione di lavori edili ed attività di “movimento terra”). (Di recente ex nnultis, Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890.Conf. altresì n. 10040 del 1987)
1.6. Manifestamente infondati risultano i motivi di ricorso che censurano il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., sulla disponibilità in armi dell’associazione.
La sentenza impugnata individua le risultanze probatorie che premettono di qualificare l’associazione in esame quale sodalizio armato e, dunque, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.
La giurisprudenza di questa Corte, sullo specifico punto, ha chiarito che “In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l’aggravante sia per la notorietà della disponibilità delle armi da parte dell’associazione camorristica sia per l’essere stato l’imputato arrestato con altro esponente del sodalizio per detenzione di armi). (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010).
1.6.1. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente secondo il quale non vi è prova che agli abbia mai avuto consapevolezza e/o utilizzato e/o ignorato per colpa la disponibilità in armi in capo alla RAGIONE_SOCIALE, la sentenza con motivazione logica e non contraddittoria valorizza:
L’aggressione armata di cui ai capi Z e Al;
La contestazione di numerosi reati scopo in materia di armi;
Le intercettazioni che rivelano che i COGNOME avevano la disponibilità di armi ed erano armati durante gli incontri.
1.7. Manifestamente infondati risultano i motivi dedotti cori riferimento alla fattispecie associativa di cui al capo M) finalizzata alla detenzione spaccio di stupefacente (Primo, secondo e quarto motivo del primo ricorso e secondo motivo del secondo ricorso).
Anche in tal caso il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata che sullo specifico punto ha motivato sulla esistenza dell’associazione contestata e sulla partecipazione.
1.7.1.La sentenza impugnata infatti fornisce adeguata risposta alle incongruenze e contraddittorietà rilevate dalla difesa in relazione al ruolo effettivamente svolto dal COGNOME all’interno della associazione: COGNOME NOME ricopriva lo specifico ruolo di fornitore dello stupefacente a NOME COGNOME e spacciava a sua volta a mezzo di suoi pusher.
Le due condotte risultano perfettamente conciliabili dal momento che il rifornimento abituale del ricorrente all’associazione di NOME lo rende inserito e
partecipe con un compito determinante per la associazione medesima, ma non esclude la possibilità che lo stesso ceda sostanza stupefacenti attraverso un diverso canale attraverso suoi pusher.
Immune da vizi motivazionali appare la sentenza impugnata sul punto allorquando (p.155) richiama i contributi dichiarativi convergenti dei collaboratori di giustizia COGNOME, NOME e NOME che lo descrivono come fornitore di grossi quantitativi di sostanza stupefacente.
La Corte territoriale affianca alla narrazione dei collaboratori le conversazioni che il COGNOME NOME intrattiene nel giugno, luglio, agosto 2016 con diversi interlocutori che testimoniano l’esistenza di uno stabile e reciproca collaborazione, di un vincolo sinallagmatico fondato su un patto di messa a disposizione su necessità della sostanza illecita , ma non di competizione e di una organizzazione fondata su distinzione di ruoli e di una ripartizione cittadina dello stupefacente nei quartieri di COGNOME e di San Brunello.
1.8. Manifestamente infondato anche il motivo che censura la sentenza impugnata per avere fondato la penale responsabilità del ricorrente sulla base unicamente di conversazioni telefoniche e ambientali senza ce vi siano stati sequestri di stupefacente o arresti in flagranza a conferma del commercio di stupefacente.
1.8.1In proposito va ricordato, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, che questa Corte di legittimità ha chiarito come, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano nelle dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. (ex mult(s Sez.4, n.20129 del 25/06/2020, COGNOME Simone, Rv.279521).
Ebbene, tale attenta valutazione nel caso in esame, non solo risulta essere avvenuta come si ricava dalle argomentate valutazioni delle singole conversazioni ailorquando gli interlocutori indicavano lo stupefacente utilizzando un linguaggio convenzionale; le conversazioni hanno altresì trovato fotografato momenti in cui il linguaggio era esplicito e si riferiva all’attività dei COGNOME (conv. Del 16 luglio 2016 p.155).
Il ricorso propone, al riguardo, una generica rilettura del contenuto delle intercettazioni, ma omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile,
in sede di legittimità, prospettare un’interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, COGNOME, Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516)
A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato dal Giudice, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede.
Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettur alternativa, mentre dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623).
1.9. Manifestamente infondato anche il motivo che cen.sura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art. 74 dp.r. 309/90 comma sesto atteso che anche in tal caso la sentenza offre una motivazione coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte sul punto: “In tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, ci.P.R. n. 309 del 1990. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per l’associazione minore, evidenziando che il sodalizio si riforniva di eroina, sempre presso gli stessi fornitori, per quantitativi non eccedenti i 100 gr. per volta, in quanto non aveva capacità finanziaria per acquisti maggiori, che non spacciava sostanze di tipo diverso, che non aveva, sul territorio di riferimento, una posizione di controllo del mercato, che presentava un organigramma estremamente ridotto e che gli associati erano già stati condannati in primo grado per fatti di droga di lieve entità). (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, (2020) Rv. 278098).
1.9.1 La Corte territoriale ha infatti individuato dal compendio probatorio caratteristiche dell’associazione incompatibili con quelle descritte nella richiamata
sentenza avendo il ricorrente unitamente agli AVV_NOTAIO partecipi praticato l’attività di spaccio, con costanza e abitualità( ” trattano droga dalla mattina alla sera”), ravvisandosi altresì la stabilità dei rifornimenti, i guadagni percepiti e la esistenza di una cassa comune, indici rivelatori di una complessa e collaudata attività di significative dimensioni in grado di incidere sugli assetti della criminalità sul territorio in materia di spaccio di stupefacente.
1.10 Manifestamente infondato risulta il motivo formulato in relazione alla assenza della circostanza aggravante di cui all’art.74 d.P.R. 309/90 comma quarto cod. pen.
1.10.1.Con riferimento alla esclusione della circostanza di cui all’art. 74 comma quarto d.P.R. 309/90, la sentenza impugnata ha chiarito come l’associazione fosse dotata di armi utilizzate per le attività illecite poste in essere stigmatizzando la espressione di COGNOME, il quale in una conversazione afferma: “qualche giorno ci ammazzano e ci ammazzano con le nostre cose”.
Che la circostanza aggravante sia riconoscibile anche per l’associazione dedicata allo spaccio di stupefacente lo chiarisce la Corte territoriale richiamando al riguardo sempre le indicazioni di questa Corte, richiamate nella sentenza impugnata, e ribadite da pronunzie anche più recenti secondo cui: “In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell’associazione armata, prevista dall’art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall’art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all’associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall’associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono”. (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Rv. 281212).
1.10.2. Generico il motivo quanto alla insussistenza della penale responsabilità del ricorrente in relazione al real:o di cui al capo G).
La sentenza impugnata con motivazione logica e non contraddittoria trae la prova della penale responsabilità dalla conversazione del 30 agosto 2016 intercorsa tra COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME figlio del boss detenuto da cui emerge che NOME COGNOME aveva disponibilità di armi ed era pronto ad utilizzarle o a farle utilizzare dai suoi uomini nei confronti del NOME e di essersi astenuto da siffatta azione per il COGNOME nutrito nei confronti dello NOME NOME, armi che erano ostentate anche in pubblico.
Sulle possibili interpretazioni delle conversazioni si richiama il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un’interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova r ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la
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difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, COGNOME, Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516).
Quanto al travisamento della prova va rilevato che qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa ( ma anche in questo caso si tratta di dichiarazioni da considerare), il ricorrente ha l’onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani, dal momento che in tal modo è precluso al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni al fine della valutazione della effettiva sussistenza del vizio lamentato (Sez.5, n. 1220 del 6/3/19, RV 21135).
1.11 II settimo motivo del primo ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca disposta ex art. 240 bis cod. pen.) è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata.
La Corte territoriale (p.158) ha con motivazione logica e non contraddittoria chiarito che:
I beni sono suscettibili di confisca ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen. (cd. confisca allargata) alla luce della sussistenza dei reati presupposto per i quali è intervenuta condanna;
Esiste una netta ed evidente sproporzione con i redditi dichiarati dal COGNOME e dai suoi familiari conviventi che hanno dichiarato un reddito pari a COGNOME ( dal 2000 alla data degli accertamenti investigativi posti alla base del provvedimento di sequestro ) apparendo dunque inspiegabile se non facendo riferimento ai proventi delle attività criminali, come l’imputato sia riuscito a mantenere una famiglia composta di sette unità ed a effettuare gli investimenti oggetto di sequestro e successiva confisca.
In perfetta coerenza con i principi di questa Corte secondo cui rivelano unicamente i due presupposti indicati: “Ai fini della confisca cd. “allargata” prevista dall’art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il “quantum” ricavato dalla commissione dei cd. “reati spia”, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzioNOME COGNOME al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata.” (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021 (2022) Rv. 282687)
1.12 II sesto motivo del secondo ricorso (mancata motivazione dell’aumento di pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione) è
manifestamente infondato risultando del tutto inedito ed essendo stato proposto per la prima volta in questa sede.
Al riguardo:” Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad un punto della decisione COGNOME al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell’illegittimo diniego all’imputato de beneficio della pena sospesa). (Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).
COGNOME NOME
I ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME sono inammissibili.
2.1. Il primo e il secondo motivo del primo ricorso e il primo motivo del secondo ricorso – da trattarsi congiuntamente in quanto relativi ad analoghe censure con riferimento all’associazione di cui al capo A- sono manifestamente infondati non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte.
Rispetto alla valutazione del compendio probatorio rappresentato dalle intercettazioni, la sentenza impugnata ha operato buon governo di un consolidato principio di questa Corte secondo il quale: “Il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. (Sez. 5, Sentenza n. 48286 del 12/07/2016, Rv. 268414).
2.1.1. Al riguardo, infatti, la Corte territoriale (p.142) ha richiamato numerosissime intercettazioni dalle quali emerge con chiarezza la posizione di COGNOME NOME all’interno dell’associazione, chiarendo anche che le conversazioni non vedono il ricorrente quale interlocutore, ma si svolgono tra COGNOME NOME e AVV_NOTAIO soggetti ed in particolare tra il COGNOME e il COGNOME NOME.
Nel pieno COGNOME dei principi suindicati anche con riferimento alla posizione del COGNOME NOME, la Corte territoriale ha analizzato nello specifico le doglianze relative alla attendibilità di COGNOME NOME con motivazione logica e non
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contraddittoria di cui si è già dato atto con riferimento alla medesima censura mossa nell’interesse di COGNOME NOME.
La sentenza impugnata, nel dare conto dei contenuti delle singole conversazioni intercettate che confermano l’affiliazione mafiosa del COGNOME, richiama a conforto e riscontro anche la narrazione del collaboratore COGNOME, il quale considera COGNOME NOME “nelle nostre amicizie” aggiungendo che “poteva contare su molti giovanotti”, nonché quelle del collaboratore COGNOME che ha evidenziato la vicinanza dei fratelli COGNOME alla famiglia COGNOME.
Manifestamente infondata è la censura che, valorizzando momenti di frizione emergenti nelle conversazioni tra NOME COGNOME e COGNOME NOME con specifico riferimento al mantenimento dell’associato detenuto, esclude l’ipotesi di una partecipazione del ricorrente e di NOME COGNOME al RAGIONE_SOCIALE dei COGNOME.
Anche sul punto la sentenza risponde alla censura applicando un principio che caratterizza la vita delle RAGIONE_SOCIALE criminali: la sussistenza di un contrasto o di una fibrillazione all’interno di RAGIONE_SOCIALE di criminalità organizzata da cui deriva la contrapposizione tra due figure ( nel caso di specie NOME COGNOME e COGNOME NOME) è una delle modalità con cui si esprime la vita dell’organizzazione criminosa con frequenti tentativi all’interno del medesimo RAGIONE_SOCIALE di assumere posizioni di dominio e di forza COGNOME agli AVV_NOTAIO partecipi.
2.2. Manifestamente infondati il terzo motivo del primo ricorso e il secondo motivo del secondo ricorso in relazione alla c:ontestazione di un’associazione con disponibilità di armi anche nei confronti del ricorrente.
Al riguardo si richiamano le argomentazioni in precedenza utilizzate per ritenere manifestamente infondata la medesima doglianza comune al coimputato e fratello NOME che hanno evidenziato che i fratelli COGNOME disponevano di armi e ne erano consapevoli.
Del resto con specifico riguardo a siffatta aggravante anche questa Corte ha chiarito che” In tema di associazione per clelinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l’aggravante sia per la notorietà della disponibilità delle armi da parte dell’associazione camorristica sia per l’essere stato l’imputato arrestato con altro esponente del sodalizio per detenzione di armi). (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010).
2.3. Manifestamente infondato il quarto motivo del primo ricorso e il terzo, quarto e sesto motivo del secondo ricorso- da trattarsi congiuntamente in quanto
relativi ad analoghe censure con riferimento all’associazione di cui al capo Mrelativi alla penale responsabilità del ricorrente avuto riguardo all’associazione contestata al capo M) e al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 comma sesto.
Anche in relazione a questo motivo, valgono le considerazioni già svolte con riferimento alla posizione del fratello ricorrente COGNOME NOME alle quali si rinvia.
Con specifico riferimento alla posizione di COGNOME NOME, la sentenza impugnata ha altresì risposto esaustivamente e logicamente alle censure in fatto già contenute nell’atto di appello con le quali genericamente la difesa escludeva un possibile coinvolgimento di COGNOME NOME in ragione della circostanza che lo stesso non dimorasse abitualmente in COGNOME (p.148).
Sul motivo in ordine alla esclusione della circostanza aggravante di cui al l’art. 74 comma sesto d.P.R. 309/90, si richiamano integralmente le motivazioni utilizzate nei confronti del ricorrente COGNOME NOME.
Con riferimento alla esclusione della circostanza di cui all’art. 74 comma quarto d.P.R. 309/90, come già chiarito per la posizione di COGNOME NOME, la sentenza impugnata ha chiarito come l’associazione fosse dotata di armi utilizzate per le attività illecite poste in essere stigmatizzando la espressione di COGNOME, il quale in una conversazione afferma: “qualche giorno ci ammazzano e ci ammazzano con le nostre cose”.
Che la circostanza aggravante sia riconoscibile anche per l’associazione dedicata allo spaccio di stupefacente lo chiarisce la Corte territoriale richiamando al riguardo sempre le indicazioni di questa Corte, richiamate nella sentenza impugnata, e ribadite da pronunzie anche più recenti secondo cui: “In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell’associazione armata, prevista dall’art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall’art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all’associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall’associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono”. (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Rv. 281212).
2.4 Il quinto e il sesto e il settimo motivo del primo ricorso nonché il quinto motivo del secondo ricorso censurano la sentenza impugnata in punto di trattamento sa nzioNOMErio.
2.5. Manifestamente infondato è il quinto motivo del primo ricorso essendo stata la censura sulla mancata motivazione degli aumenti in continuazione dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
2.5.1. Quanto alla doglianza circa l’assenza di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il riconosciuto aumento per
la recidiva, i motivi, peraltro generici, non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata che ha risposto esaustivamente (p.149) alle due specifiche censure:
escludendo le circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali che hanno dato luogo alla contestazione di una recidiva reiterata ed infraquinquennale, dell’assenza di elementi positivi di valutazione (nell’atto di appello non vi è alcuna indicazione in tal senso e solo nel ricorso per cassazione si opera un generico riferimento all’assenza di reati fine e all’assenza di contatti con gli AVV_NOTAIO coimputati), dell’oggettiva gravità illecita della condotta contestata e della personalità dell’imputato ritratta dalla sua determinazione al crimine;
-riconoscendo l’aumento per la contestata recidiva giustificata “dall’amplificazione della pericolosità sociale sempre in crescita, manifestata con la commissione per i reati per cui si procede, espressivi di mancanza di resipiscenza e persistenza nel proposito criminoso”
COGNOME NOME
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile.
3.1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato.
La difesa reitera le medesime censure in fatto proposte con l’atto di appello e alle quali la sentenza impugnata ha fornito risposta esauriente logica e non contraddittoria.
La sentenza (p.60) con motivazione logica e non contraddittoria ha chiarito che:
-Il ricorrente risulta fornitore abituale di COGNOME NOME e spacciatore attraverso propri pusher come emerge dalle conversazioni telefoniche intercorse tra COGNOME NOME ed AVV_NOTAIO interlocutori quali ad esempio del 16 luglio e 26 agosto 2016 che evidenziano il rapporto di collaborazione dei fratelli COGNOME con il NOME e della disponibilità assicurata da NOME considerato particolarmente qualificato e valido nel settore del rifornimento dello stupefacente;
le dichiarazioni del collaboratore COGNOME conforta e riscontra il contenuto delle intercettazioni;
la sussistenza di un sistema di videosorveglianza tra l’abitazione del ricorrente e un piccolo appartamento situato nel medesimo edificio ove erano rinvenute varie attrezzature per il confezionamento di sostanza stupefacente, COGNOME al quale la Corte territoriale ha specificamente confutato con motivazione in fatto logica ed esauriente, le specifiche censure difensive.
La Corte territoriale ha altresì con motivazione in fatto confutato le censure contenute negli atti di appello con riferimento alla mancata decisività del
sequestro di sostanza stupefacente, alla nal:ura di riscontro del collaboratore COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME probatorio già di per sé solido.
Manifestamente infondato risulta il rilievo circa la incompatibilità del ruolo di partecipe del ricorrente con la intervenuta assoluzione di uno dei suoi spacciatori (COGNOME) dalla ipotesi associativa. Il ruolo di COGNOME quale partecipe si manifesta attraverso il rifornimento abituale del COGNOME e lo spaccio in proprio ai vari acquirenti attraverso intermediari, quali COGNOME, che – pur rispondendo di singoli episodi di spaccio – risultano estranei per la mancanza di un contributo stabile e continuativo alla struttura associativa.
3.2 Manifestamente infondati il secondo, ii terzo e il quarto motivo.
3.2.1Quanto al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art. 74 comma sesto d.P.R. 309/90 e alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.74 comma quarto, le motivazioni a fondamento della manifesta infondatezza dei motivi sono le medesime utilizzate COGNOME ai ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME alle quali si rinvia.
Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l’eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad AVV_NOTAIO motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anc:he quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione” (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700).
Si è ulteriormente chiarito che è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto de motivi di appello’ tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, Rv.280306).
Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione per omessa pronuncia in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado sul punto, limitandosi ad invocare la concessione delle attenuanti generiche e richiamando la incensuratezza del COGNOME laddove per espressa disposizione di legge la concessione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sull’assenza di precedenti penali.
Si tratta di un motivo generico e, perciò, geneticamente inammissibile, che la Corte territoriale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di
una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell’impugnazione promossa contro AVV_NOTAIO capi della sentenza (Sez. U.n.8825 del 27/10/2016(dep.2017), COGNOME, Rv.268822).
COGNOME NOME
4.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile.
4.1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato.
Il motivo non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e con le indicazioni di questa Corte sullo specifico tema limitandosi a riproporre le medesime censure contenute nell’atto di appello alle quali la sentenza impugnata ha fornito esauriente risposta.
La sentenza con motivazione in fatto logica esauriente e non contraddittoria ha chiarito che (p. 191):
il ricorrente svolgeva nell’ambito della organizzazione il ruolo di collaboratore nell’attività di spaccio di COGNOME NOME, sia pure in via non esclusiva e il ruolo di custode della sostanza stupefacente;
-il RAGIONE_SOCIALE deteneva presso l’abitazione del COGNOME lo stupefacente (cocaina) che era messa a disposizione dei partecipi come rivela: la conversazione ambientale intercorsa in data 12 maggio 2016 tra il COGNOME ed il COGNOME nel corso della quale il primo indica al secondo il COGNOME come canale di approvvigionamento. La sentenza chiarisce anche che una parte dello stupefacente era ceduto anche in via autonoma dal COGNOME; la conversazione del 26 agosto 2016 nel corso della quale il COGNOME spiegava ad un interlocutore che a seguito dell’arresto del COGNOME aveva perso la somma di 5000,00 euro in relazione allo stupefacente caduto in sequestro.
il rilevamento GPS della vettura del COGNOME rivelava numerose soste presso l’abitazione del COGNOME nel periodo aprile-giugno 2016.
il collaboratore di giustizia NOME COGNOME indica il ricorrente come uno spacciatore di ingenti quantitativi di cocaina.
La sentenza ha risposto alle censure difensive relative alla valenza probatoria delle conversazioni e della narrazione del collaboratore di giustizia con motivazione in fatto esaustiva e non censurabile.
Né appaiono rilevanti le censure relative alla mancata esclusione della qualità di partecipe del ricorrente in ragione del prevalente/esclusivo rapporto che egli ha con il COGNOME e non con gli AVV_NOTAIO associati per un duplice ordine di motivi:
-la condotta consistente nella custodia di sostanza stupefacente è di assoluta rilevanza nella vita di un’associazione apparendo evidente il contributo causale che siffatto ruolo assicura alla vita dell’associazione medesima;
il rapporto del ricorrente è con il COGNOME figura di vertice nell’articolazione dell’associazione.
Peraltro, con riferimento alla fattispecie associativa questa Corte ha chiarito che:” La condotta di partecipazione ad un’associazione per delinquere è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o dei promotori, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, si inserisca di fatto nel RAGIONE_SOCIALE per realizzarne gli scopi. (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, (2023), Rv. 284057).
4.2 Manifestamente infondato il secondo motivo.
Con riferimento alla esclusione della circostanza di cui all’art. 74 comma quarto d.P.R. 309/90, come già chiarito per la posizione di COGNOME NOME e NOME la sentenza impugnata ha chiarito come l’associazione fosse dotata di armi utilizzate per le attività illecite poste in essere stigmatizzando la espressione di COGNOME, il quale in una conversazione afferma: “qualche giorno ci ammazzano e ci ammazzano con le nostre cose”.
Che la circostanza aggravante sia riconoscibile anche per l’associazione dedicata allo spaccio di stupefacente lo chiarisce la Corte territoriale richiamando al riguardo sempre le indicazioni di questa Corte, richiamate nella sentenza impugnata, e ribadite da pronunzie anche più recenti secondo cui: “In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell’associazione armata, prevista dall’art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall’art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all’associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall’associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono”. (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Rv. 281212).
NOME NOME
5.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile.
5.1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato.
Il motivo non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e con le indicazioni di questa Corte sullo specifico tema.
La sentenza è immune da vizi nell’avere fondato la penale responsabilità del ricorrente sulla base della conversazione del 9 maggio 2016 intercorsa tra NOME e un terzo soggetto nel corso della quale il primo racconta al
secondo di avere ceduto al COGNOME 100 grammi di stupefacente del tipo cocaina al fine di ulteriore cessione, facilitato quest’ultimo nella rivendita anche in ragione del suo compito di addetto al servizio d’ordine nel locale.
5.1.1In proposito va ricordato, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, che questa Corte di legittimità ha chiarito come, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano nelle dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. (ex multis Sez.4, n.20129 del 25/06/2020, COGNOME Simone, Rv.279521).
Il ricorso propone, al riguardo, una generica rilettura del contenuto delle intercettazioni, ma omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un’interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, COGNOME), Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516)
A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato dal Giudice, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede.
Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettur alternativa, mentre dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623).
5.1.2. Quanto poi alla incertezza in ordine alla attribuibilità della conversazione al ricorrente, trattasi di questione in fatto non proponibile in
questa sede e peraltro inedita dal momento che la stessa non risulta dedotta con i motivi di appello.
5.2 Manifestamente infondata è la censura quanto alla riqualificazione del fatto quale ipotesi di cui all’art. 73 comma quinto d.p.r. 309/90.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha fornito una adeguata motivazione sullo specifico punto (p.121) chiarendo che nel caso di specie la qualità e la quantità della sostanza oggetto della cessione (100 grammi di cocaina) e le relative modalità di realizzazione (cessione all’interno di un locale notturno)dimostrano una significativa potenzialità offensiva e una manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’imputato di diffondere in modo non episodico, né occasionale sostanza stupefacente.
Peraltro anche questa Corte ha chiarito che ai fini del riconoscimento del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell’offensività della condotta deve essere correlata alla concreta offensività della condotta desunta dai canoni espressamente indicati dalla norma, cioè, la qualità e quantità della sostanza stupefacente e le modalità e circostanze dell’azione, elementi da valutarsi RAGIONE_SOCIALEmente, salva la netta preponderanza di uno di essi ai fini del giudizio. (Sez.6, n. 3616 del 15/11/2018, (2019), Rv. 275044).
5.3. Manifestamente infondato nonché aspecifico risulta il terzo motivo. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte non ha utilizzato i medesimi argomenti al fine di determinare il trattamento sanzioNOMErio (p.122).
Ha in primo luogo motivato in modo esaustivo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche escludendole per la sussistenza di numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, tra i quali uno specifico, e come tali rivelatori di una specifica propensione a delinquere, in assenza peraltro di elementi positivi indicati dalla difesa.
Ha quindi determiNOME il trattamento sanzioNOMErio individuando il minimo edittale previsto per l’ipotesi contestata che ha poi ridotto di un terzo per la scelta del rito.
COGNOME NOME
Il ricorso presentato nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE è inammissibile.
6.1. L’unico motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto è versato in fatto, reiterativo di precedenti censure e non si :: .o fronta con il contenuto della sentenza impugnata.
La Corte territoriale con motivazione logic:a e non contraddittoria in fatto e non censurabile in questa sede ha chiarito che (p.123):
-il ricorrente era stabilmente inserito nella struttura associativa con il ruolo continuativo di pusher della sostanza stupefacente della quale si riforniva dal COGNOME per poi cederla a terzi;
le conversazioni (dal 28 aprile al 12 maggio 2016) che il COGNOME intrattiene per intensità e frequenza rivelano un’assiduità e stabilità nei contatti, senza considerare che il COGNOME descrive il ricorrente, conversando con un interlocutore, come un soggetto particolarmente competente nel settore dello spaccio dello stupefacente e lo indica al COGNOME, il quale deve rifornirsi dal COGNOME di stupefacente, utilizzando l’espressione “siamo la stessa cosa”.
Appare evidente che nella enucleazione delle circostanze di fatto accertate e richiamate la sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi fissati da questa Corte in relazione agli indici rivelatori della partecipazione ad una associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90 ed in particolare dell “atfectio” di ciascun aderente ad esso, non rilevando la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122).
Questa Corte ha ulteriormente ribadito che integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del RAGIONE_SOCIALE sulla disponibilità all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell’inserimento organico dell’indagato nell’associazione, aveva valorizzato la sua condotta di costante approvvigionamento di droga dal RAGIONE_SOCIALE, anche al di fuori dei delitti scopo contestati, il contenuto economico delle transazioni e la rileva nza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso). (Sez.5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450).
Così come ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l’esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall’interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale(Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, (2017) Rv. 269150).
I principi indicati da questa Corte appaiono tutti rilevanti nella configurazione della posizione del ricorrente in quanto sottolineano ancora una
volta come la struttura associativa può assumere le più diverse forme e al suo interno i partecipi, pur essendo reciprocamente legati dal comune programma criminoso, possono perseguire nella condotta illecita posta in essere anche utili e scopi personali.
COGNOME NOME
Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile.
L’unico complesso motivo di ricorso risulta manifestamente infondato articolando una serie di censure in fatto che si risolvono in una diversa interpretazione delle risultanze probatorie non valutabile in questa sede.
7.1. La Corte territoriale con motivazione esaustiva, non manifestamente illogica e non contraddittoria ha chiarito che:
di assoluta rilevanza è la intercettazione ambientale del 15 luglio 2016 nel corso della quale NOME, conversando con COGNOME, definisce il COGNOME come un suo uomo ( giovanotto dei miei, dei COGNOME è questo(..) è bravo, lo chiami di notte, viene subito ). La Corte risponde specificamente con argomentazione in fatto alla obiezione secondo la quale il COGNOME non venga immediatamente riconosciuto dal COGNOME, affiliato storico degli COGNOME: il richiamo al passato fatta dal COGNOME medesimo in riferimento al ricorrente (era tremendo da piccolo), non sconfessa la partecipazione del COGNOME al sodalizio, ma fornisce la conferma di una conoscenza risalente nel tempo;
il ricorrente preleva e distrugge la telecamera installata nella stalla su ordine dei correi come risulta dalle intercettazioni e dalle videoriprese. La ordinanza impugnata anche in tal caso con coerente motivazione in fatto supera la diversa versione difensiva fornita dal ricorrente;
-la programmazione di rapine del ricorrente unitamente al coimputato COGNOME e alla tentata estorsione in danno di un imprenditore confermano il suo inserimento nella struttura associativa e nel circuito delinquenziale.
7.1.1. La sentenza affronta anche le doglianze circa la inattendibilità delle conversazioni del COGNOME. Sul punto nei paragrafi precedenti in relazione ai ricorsi presentati dai coimputati, si sono già richiamate le ragioni in fatto utilizzate dalla sentenza impugnata per superare la specifica censura (elevato numero delle conversazioni con la conseguente esclusione che egli fosse sempre e in ogni occasione costantemente ubriaco; tenore delle conversazioni logico, coerente e circostanziato, attenzione e credibilità dei suoi interlocutori nelle sue parole).
NOME NOME
8.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile.
8.1. Il primo motivo nelle sue due articolazioni risulta manifestamente infondato.
Il motivo non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e con le indicazioni di questa Corte sullo specifico tema.
8.1.1. Con riferimento alla prima doglianza, la sentenza è immune da vizi allorquando fonda la penale responsabilità del ricorrente nella valorizzazione del colloquio del 31 agosto 2016 intervenuto con COGNOME NOME nel corso del quale questi avrebbe richiesto al ricorrente un’arma sul presupposto che in un recente passato il COGNOME era stato detentore per conto del RAGIONE_SOCIALE di una mitragliatrice e di un’arma comune da sparo.
Quanto alla inattendibilità delle parole e delle condotte del COGNOME NOME, la specifica doglianza contenuta nella totalità dei motivi di ricorso è già stata nel corso dei paragrafi precedenti oggetto di vaglio da parte di questo Collegio e superata con le argomentazioni alle quali si rinvia.
8.1.2. Tutte le ulteriori doglianze contenute nel ricorso relative alla conversazione consistono in una rivalutazione in fatto del contenuto della dichiarazione medesima.
Sul punto la Corte territoriale (p.85) con una motivazione in fatto non manifestamente illogica, né contraddittoria dà conto delle ragioni per le quali dal dialogo fra i due emerga evidente la intraneità del COGNOME (che risponde dei reati fine di detenzione illegale aggravata di un’arma comune da sparo e di un fucile mitragliatore kalashnikov di cui ai capi 8) e C)), valorizzando la custodia di armi micidiali da parte del ricorrente per conto dell’associazione.
Che le armi siano patrimonio comune dell’associazione è chiarito dalla sentenza impugnata attraverso l’analisi della conversazione che indica le armi come “cose nostre”, che rivela come AVV_NOTAIO partecipi si siano serviti delle armi custodite dal COGNOME in altre e diverse occasioni, come da ultimo il COGNOME che le vuole utilizzare contro il COGNOME in un momento di fibrillazione e di contrasto all’interno del RAGIONE_SOCIALE.
Dalle circostanze in fatto descritte la sentenza impugnata ricava che:
la disponibilità non occasionale, né sporadica, ma continuativa di armi di evidente micidialità da parte del ricorrente nonché strumentale al perseguimento degli scopi criminali del RAGIONE_SOCIALE consente di riconoscere al depositario e custode di un ruolo di assoluta fiducia da parte degli associati avendo egli la possibilità di accedere al luogo in cui le armi sono depositate e disponendo di informazioni del tutto riservate.
La sentenza di questa Corte richiamata nel ricorso (Se2:.1, n. 31479 del 07/06/2013, Pg. AVV_NOTAIO, Rv. 256632) per confutare le argomentazioni della sentenza impugnata è riportata limitatamente ad uno stralcio della motivazione (e non nella massima), ma COGNOME ad una vicenda storica diversa in fatto da quella in esame e nella quale si valorizzava il legame familiare del ricorrente detentore dell’arma (ric. Perre) prevalente COGNOME ad una possibile affectio societatis.
Alla GLYPH luce di siffatta ricostruzione risulta, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della partecipazione del NOME, fondata non già su di una generica attribuzione di affiliazione, bensì sulla, dimostrazione indiziaria di un effettivo contributo prestato in favore del RAGIONE_SOCIALE, in linea con il principio per cui la partecipazione associativa postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non già uno “status” di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’agente “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini ( Sez. 5, n.45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180, che riprende ed attualizza i principi espressi da Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670; N. 12554 del 2016, Rv. 267418; N. 6882 del 2016, Rv. 266064).
8.1.3. Manifestamente infondato il primo motivo nella seconda doglianza relativa alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME.
Va in primo luogo evidenziato che il controesame difensivo del collaboratore di giustizia rappresenta la naturale e fisiologica attuazione del principio del giusto processo costituzionalizzato Cost. in base al quale “Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella RAGIONE_SOCIALE della prova.”.
Se da un canto, dunque, il giudice nel valutare la prova formatasi nel contraddittorio delle parti, opera una valutazione complessiva della tenuta delle dichiarazioni in punto di attendibilità anche in relazione a quanto emerso in sede di controesame, dall’altro non può sostenersi che il semplice svolgimento del controesame possa di per sé considerarsi quale implicita doglianza in punto di attendibilità del collaboratore di giustizia.
La doglianza non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata che, esprimendo la valutazione di attendibilità della fonte dichiarativa in quanto già condanNOME con sentenza irrevocabile per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., utilizza il contributo dichiarativo del collaboratore nella parte in cui riferisce che COGNOME era un uomo di fiducia di COGNOME NOME, unicamente per confortare il già solido compendio probatorio.
8.1.4 Manifestamente infondati il secondo il terzo e il sesto motivo dal momento che sullo specifico punto la sentenza impugnata offre una esaustiva motivazione in fatto con argomentazioni che sono state più volte richiamate.
8.1.5 Manifestamente infondati il quarto e il quinto motivo in punto di trattamento sa nzioNOMErio.
In relazione al quarto motivo circa la assenza di motivazione in relazione all’aumento di pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, lo specifico motivo è proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione e non è presente nell’atto di appello. La sentenza poi chiarisce all’interno dell’aumento operato per i reati in continuazione quale parte dell’aumento sia imputabile al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416bis 1 cod.pen.
In relazione al quinto motivo e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la impugnata sentenza ha motivato in modo esaustivo escludendole attraverso il richiamo alla disposizione di legge in base alla quale la incensuratezza non giustifica la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ha evidenziato l’assenza, peraltro, di elementi positivi indicati dalla difesa, elementi di fatto che sono stati invocati per la prima volta solo con il ricorso per cassazione e non nell’atto di appello.
COGNOME NOME
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile.
9.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte.
Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, la sentenza impugnata con motivazione logica e non contraddittoria ha chiarito che (p.107):
-la lunghissima conversazione che vede il ricorrente interlocutore con il COGNOME il 15 luglio 2016 disvela i temi centrali relativi alla vita dell’associazione cui entrambi appartengono; dal sostentamento in carcere di NOME COGNOME, agli accordi con il RAGIONE_SOCIALE, guidato dai COGNOME, alle modalità di spartizione del territorio e alle gerarchie interne al RAGIONE_SOCIALE e alla intraneità del COGNOME COGNOME al RAGIONE_SOCIALE dei condelliani.
la successiva conversazione del 30 agosto 2016 accerta il pieno coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche associative allorquando, in ragione del contrasto sorto tra il COGNOME e COGNOME NOME, il COGNOME si reca unitamente al COGNOME da “COGNOME per placare gli animi;
le dichiarazioni di NOME confortano il COGNOME probatorio atteso che GLYPH il collaboratore, escusso innanzi alla Corte territoriale, dopo aver riconosciuto fotograficamente il COGNOME, lo ha indicato come un fedelissimo di NOME COGNOME essendo entrato a far parte del RAGIONE_SOCIALE di quest’ultimo dopo un periodo di militanza nella RAGIONE_SOCIALE.
Le censure mosse sul richiamato compendio istruttorio risultano generiche, in fatto e reiterative delle medesime censure a cui ha dato risposta la sentenza impugnata, fornendo una interpretazione alternativa in fatto delle risultanze ivi contenute, rivalutazione preclusa in sede di legittimità.
9.1.1. La giurisprudenza di questa Corte richiamata nel ricorso non appare coerente con il caso di specie in relazione al quale:
il lungo colloquio intercorso tra COGNOME e COGNOME non consente di ritenere il secondo come un semplice ascoltatore di confidenze altrui, attesa la centralità e la delicatezza dei temi trattati che attengono alla essenza stessa e alla vita dell’associazione;
l’intervento quale intermediario nello scontro COGNOME/COGNOME è relativo ad un momento delicato e complesso di evidente fibrillazione all’interno dell’associazione tra due figure di rilievo e come tale deve essere affidato ad un soggetto che non solo sia partecipe, ma anche autorevole.
Alla GLYPH luce di siffatta ricostruzione risulta, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della partecipazione, fondata non già su di una generica attribuzione di affiliazione, bensì sulla dimostrazione indiziaria di un effettivo contributo prestato in favore del RAGIONE_SOCIALE, in linea con il principio per cui la partecipazione associativa postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non già uno “status” di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’agente “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini.
9.2. Privo di specificità il secondo motivo con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui alla presente condanna e quelli di cui ad una precedente sentenza passata in cosa giudicata, in ragione del tempo trascorso.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l’eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad AVV_NOTAIO motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione” (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, (2015), COGNOME, Rv. 262700).
Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato associativo in esame e quello di cui alla sentenza cd. Olimpia già passato in cosa giudicata, la decisione della Corte territoriale è apparsa corretta, atteso che ha in primo luogo stigmatizzato la genericità del motivo ( richiesta per nulla argomentata nell’atto di impugnazione ) e ha conseguentemente motivato in ordine alla insufficienza della “mera omogeneità delle imputazioni ascritte” ai fini dell’invocato riconoscimento (p.109).
In relazione a siffatto ultimo argomento ha correttamente applicato i principi di questa Corte espressi anche di recente secondo i quali ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento ,alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Rv. 281375).
9.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato risultando del tutto inedito ed essendo stato proposto per la prima volta in questa sede.
Con l’atto di appello la difesa del ricorrente aveva lamentato che il giudice del primo grado nella determinazione della pena non aveva sufficientemente motivato l’aumento per la recidiva e aveva violato il limite fissato dall’art.99 ultimo comma cod. pen. secondo il quale: ” h – i nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.”
La sentenza impugnata ha specificamente risposto sul motivo di appello sia in relazione alla aumentata pericolosità sia sulla violazione dell’art.99 ultimo comma cod. pen. nei riguardi del ricorrente (p.110 cod. pen.). Su questo punto, allorquando ha ridetermiNOME il trattamento sanzioNOMErio ha considerato il richiamato articolo 99 ultimo comma cod. pen. e la giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso di circostanze aggravanti speciali e di verifica della minore o maggiore gravità della recidiva COGNOME ad una concorrente aggravante speciale, tenuto comma dell’ultimo comma dell’art.99 cod. pen (Sez.2, n.9365 del 13/02/2015, COGNOME ed AVV_NOTAIO, Rv 263982-03).
Con il ricorso per cassazione il COGNOME ha proposto un nuovo motivo, non contenuto nell’atto di appello e relativo alla violazione dell’art.99 comma 4 cod. pen. ritenendo che nel caso di specie la recidiva non sia stata correttamente
contestata, non risultando dal certificato penale del COGNOME una espressa dichiarazione di recidiva.
Non essendo stata la questione oggetto dei motivi di appello, va ricordato il principio di questa Corte secondo il quale : “Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad un punto della decisione COGNOME al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.(Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).
COGNOME NOME
10. Il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME dall’AVV_NOTAIO è inammissibile.
10.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesl:a infondatezza e assenza di specificità.
Sotto il primo profilo, si rileva che, coerentemente alla lettera della legge, questa Corte ha ritenuto che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell’integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207 – 01).
Nella specie, peraltro, l’attività del COGNOME, secondo l’accertamento dei giudici di merito, non oggetto di critiche specifiche, ha proprio interrotto l’attività di controllo del territorio operata dai carabinieri, che è ripresa solo per effetto dell’intervento del COGNOME che ha fermato le persone che erano intervenute a suo favore.
10.2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che il capo di imputazione indica puntualmente le due modalità di manifestazione del disvalore tipico della circostanza aggravante, con riguardo al metodo e alla finalità agevolativa del sodalizio.
10.3. Inammissibile, per difetto di specificità, è anche il terzo motivo, poiché trascura del tutto di confrontarsi con l’atteggiamento intimidatorio assunto dal COGNOME a seguito del controllo del COGNOME, in un contesto caratterizzato dall’esplosione (da parte di AVV_NOTAIO) di colpi di pistola e dall’accerchiiamento da parte di altre persone dell’autovettura dei carabinieri. Razionalmente si è colta da parte dei giudici di merito in tale condotta una plateale manifestazione di
contro
llo del territorio, accompagnata dalla modalità mafiosa dell’intimidazione tradottasi nella minaccia di “tirare fuori le armi”.
Il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME dall’AVV_NOTAIO è inammissibile.
11.1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che, come s’è visto esaminando il primo motivo dell’altro ricorso, la condotta dell’imputato non esprimeva affatto, secondo quanto afferma l’impugnante, una volgarità ingiuriosa o un atteggiamento genericamente minaccioso, ma era direttamente finalizzato a ribadire il controllo sul territorio da parte del sodalizio criminoso attraverso modalità RAGIONE_SOCIALE, rappresentate, dopo che erano stati esplosi colpi di pistola e che l’autovettura dei carabinieri era stata accerchiata, dalla minaccia, in caso di AVV_NOTAIO controlli, di “tirare fuori le armi”. Il fatto che NOME COGNOME sia stato assolto per non avere tenuto, ad avviso della Corte territoriale, alcuna condotta di resistenza, non giova al COGNOME il cui dinamismo operativo emerge in termini limpidi dalla motivazione delle sentenze di merito.
11.2. Le superiori considerazioni danno ragione dell’inammissibilità per manifesta infondatezza del secondo motivo, giacché il percorso argomentativo che ha sorretto il riconoscimento della circostanza aggravante nella sua duplice direzione di estrinsecazione si coglie nell’esame complessivo della motivazione che ricostruisce l’episodio.
Ricorso COGNOME NOME
12. Il ricorso è inammissibile.
12.1. Il primo motivo è inammissibile, perché, nel reiterare una prospettazione difensiva, oggetto di puntuale disamina dalla Corte territoriale, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Al riguardo, va ribadito (v., di recente, .Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all’ambito applicativo dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del
21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605; conf., ex plurimís, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, COGNOME, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugNOME, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167).
In tale cornice di riferimento la contestazione dell’attendibilità dei riconoscimenti operati da NOME COGNOME, attraverso frammenti di dichiarazioni, e di NOME COGNOME, attraverso la valorizzazione delle prime dichiarazioni indicate dalla sentenza di primo grado, dimenticando il riconoscimento di cui la medesima sentenza dà atto a pag. 139, avendo riguardo al verbale di s.i.t. del 7 ottobre 2015 (con una spiegazione dell’iniziale silenzio scaturente dal timore per la caratura criminale degli imputati), risulta, oltre che incompleta, nel confronto con i dati probatori, del tutto estranea ai limiti del sindacato di legittimità. Quest’ultimo rilievo vale anche con riguardo alla presenza del COGNOME sul luogo dell’aggressione (fondata, come rileva la sentenza di secondo grado, anche sulle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio di garanzia, dai coimputati COGNOME e COGNOME, oltre che dalle visioni dei filmati). In tale contesto, la mancata individuazione della targa dell’autovettura Clio è un dato assolutamente recessivo, rilevando piuttosto la compatibilità del modello dell’auto con quello del veicolo del ricorrente.
12.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile, giacché, ferma l’irrilevanza dei deficit motivazionali colti da questa Corte in sede cautelare con riguardo alla posizione del COGNOME – il cui ricorso verrà esamiNOME in fra -, giacché oggetto del presente giudizio è l’apparato argomentativo della sentenza di merito, si osserva che: a) che la presenza del COGNOME sul luogo del delitto resta confermata da quanto osservato a proposito del primo motivo; b) il contributo concreto all’aggressione del COGNOME è razionalmente confermato dalla sentenza impugnata non solo in ragione della sua partecipazione alla spedizione, ma dalla ginocchiata sferrata in danno di una delle vittime, oggetto di una generica contestazione nel corso del primo motivo di ricorso.
12.3. Reiterativo e aspecifico è anche il terzo motivo che non si confronta in alcun modo con il carattere punitivo della spedizione, con le ragioni che l’avevano provocata, con la partecipazione ad essa del COGNOME, figura di spicco del RAGIONE_SOCIALE, la cui egemonia si intendeva ribadire con l’azione: tutti dati
fattuali che, per le modalità ricostruite dalla Corte territoriale, e-ano ben presenti al COGNOME.
12.4. Il quarto motivo è inammissibile poiché introduce questioni che neppur deduce di avere posto alla Corte territoriale e che, in ogni caso, si connotano per manifesta infondatezza, sia quanto al concorso prestato ad un aggressione con armi, sia quanto al numero delle persone coinvolte, che emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
12.5. Il quinto motivo è inammissibile, poiché non contesta di avere invocato le circostanze attenuanti generiche sulla sola base dell’assenza di precedenti penali e, lamentando la mancata valorizzazione di elementi positivi che scaturirebbero dagli atti, finisce per richiedere a questa Corte una valutazione che è invece demandata ai giudici di merito.
12.6. Il sesto motivo è inammissibile, dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova ‘valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Ricorso COGNOME NOME
13. Il ricorso del COGNOME è fondato solo con riguardo al settimo motivo per le seguenti ragioni, per il resto le censure non superando la soglia dell’a mm issi bilità.
13.1. Il primo motivo è inammissibile innanzi tutto ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché il ricorrente non deduce di avere sollevato la questione dinanzi alla Corte d’appello, che, in effetti, non risulta investita di censure sul punto specifico.
In ogni caso, la doglianza è manifestamente infondata, poiché il capo di imputazione, pur specificandone la portata solo in relazione al COGNOME e a NOME COGNOME, indica senza alcuna equivocità, nella descrizione della condotta contestata, che, oltre a costoro, subirono lesioni anche il COGNOME e il COGNOME. Il punto è affrontato già dalla sentenza di primo grado che, a pag. 126, menziona la documentazione fotografica predisposta sul punto dalla polizia giudiziaria.
La mancata proposizione di appello sul punto impedisce qualunque approfondimento con riguardo alla concreta incidenza delle conseguenze dell’aggressione sulle vittime.
13.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità, dal momento che il significato della volontà di COGNOME di “chiarire la questione” con i COGNOME, quale riferita dal COGNOME, si intende alla luce del complessivo comportamento dei protagonisti della vicenda. I giudici di merito, proprio alla luce dell’azione sinergica posta in essere dagli imputati, dalla violenza dell’aggressione e dalla immediata correlazione cronologica con il precedente diverbio presso il Niu Beach Garden, hanno razionalmente tratim la conclusione della volontà di realizzare una spedizione punitiva. Il ricorso, senza confrontarsi in termini specifici con tali profili fattuali, svolge astratte considerazioni sulla volontà di chiarimento espresso dal COGNOME che, in sé, non sono idonee a scardinare la pregnanza dei dati valorizzati dai giudici di merito. Né, in senso contrario, può valorizzarsi l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo Al), giacché la volontà lesiva non richiede necessariamente l’impiego di un’arma, con la conseguenza che, in difetto di un nesso di insuperabile correlazione logica tra i due reati (nel senso che le lesioni non sarebbero configurabili senza l’arma), il venir meno dell’uno non comporta conseguenze ineluttabili sull’esistenza del secondo.
13.3. Il quinto motivo è privo di specificità, dal momento che la scelta della Corte territoriale di valorizzare il dato orario delle 6,21, tratto dalle riprese delle telecamere del Circolo Posidonia, trova razionale conferma – e assorbente fondamento della assoluta genericità della doglianza – nel fatto che il COGNOME è stato inquadrato mentre sferrava una ginocchiata ad una delle vittime.
13.4. Il sesto motivo è inammissibile per le medesime ragioni sviluppate supra sub 12.3, a proposito delle doglianze del COGNOME, con la precisazione che proprio l’immediata organizzazione del raid rende logico attribuire al ricorrente la piena consapevolezza dello speciale disvalore correlato alla circostanza aggravante contestata.
13.5. Il settimo motivo, che investe la legalità della pena, è fondato, dal momento che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, nel caso di concorso tra una circostanza aggravante ad effetto speciale ed altre circostanze aggravanti ad effetto comune, non può operarsi la somma aritmetica prevista dall’art. 63, secondo comma, cod. pen., ma deve trovare applic:azione il criterio moderatore previsto dal quarto comma della medesima norma, onde evitare che le circostanze ad effetto comune comportino un aumento di pena maggiore di quello derivante dalla ricorrenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez. 5, n. 7574 del 15/01/2019, Bianchi, Rv. 275632 – 01).
Ne discende che la pena base di due anni di reclusione, dopo l’aumento della metà per effetto della circostanza aggravante di cui all’art. 416.bis.1, cod. pen.,
avrebbe potuto essere aumentata solo di un terzo (senza le ulteriori aggiunte calcolate dalla Corte territoriale), in tal modo giungendosi a quarantotto mesi di reclusione, da ridurre per la scelta del rito a due anni e otto mesi di reclusione.
Ed è in questi termini che, alla luce delle statuizioni del giudice di merito, il Collegio provvede a rideterminare la pena, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
13.6. L’ottavo motivo è inammissibile poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie – non ricorre.
Ricorso NOME
14. Il ricorso è inammissibile.
14.1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.
Richiamati i principi indicati supra sub 12.1, a proposito dei limiti del sindacato motivazionale in sede di legittimità, con riguardo alle prove dichiarative, si osserva che il tema dell’autonomia della RAGIONE_SOCIALE sulla quale il primo motivo insiste non ha pregio né’ in generale, posi:o che muove da una nozione monadica delle singole articolazioni criminali che, invece, esercitano il controllo sul territorio in modo tanto più efficace quanto più realizzano strategie di coordinamento con AVV_NOTAIO gruppi, né, in particolare, posto che, al di là delle indicazioni ritratte dalle risultanze del proc. n. 1338/2014 NUMERO_DOCUMENTO (noto come RAGIONE_SOCIALE) e sulle quali il ricorso sorvola, le dichiarazioni del collaboratore COGNOME restituiscono appunto la rappresentazione di un RAGIONE_SOCIALE autonomamente enucleabile (e nei settori che lo stesso collaboratore indica nei brani riportati in ricorso), ma appunto legato da rapporti di cointeressa con le famiglie COGNOME e COGNOME. Quest’ultimo cenno esprime una valutazione di sintesi operata dalla Corte d’appello del più dettaglio apporto del collaboratore ma, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, non è smentito dalle – peraltro frammentarie – riproduzioni del narrato, che appunto descrive il coordinamento tra i gruppi criminali.
La seconda articolazione è del pari aspecifica, poiché la Corte territoriale, muovendo esattamente nella cornice di riferimento tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte (v., di recente, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv.
281889 – 01), ha ricercato indici rivelatori dello stabile inserimento dell . ‘agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento deo comuni fini criminosi, cogliendo, nelle conversazioni intercettate – ancorché tra soggetti terzi e non smentite dai dati indicati dalla difesa, per l’equivocità di questi ultimi – e nelle dichiarazioni del COGNOME spontanee e concrete indicazioni do un dinamismo criminale sia nella gestione dei rapporti, sia nel mantenimento dello zio detenuto (con il quale, in generale, pur in presenza di contrasti, la situazione si era chiarita), sia come custode di armi.
La terza articolazione, che investe l’assertiva valutazione di credibilità e attendibilità del COGNOME, è del tutto generica.
Al riguardo, anche di recente questa Corte è tornata a ribadire (Sez. 1, n. 47245 del 16/11/2021, Lentini) la centralità del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in materia di chiamate in correità o in reità, secondo cui, nella valutazione di queste ultime, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate RAGIONE_SOCIALEmente, non indicando l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01).
Questo orientamento ermeneutico si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in forza del quale, in tema di chiamata in reità, la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l’uno aspetto influenza necessariamente l’altro. Ne discende che al giudice è imposta una considerazione RAGIONE_SOCIALE dei due aspetti, pur logicamente scomponibili, sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all’attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto – salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato – il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di inRAGIONE_SOCIALE legittimamente raccolti nel processo (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 262348-01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541-01).
In questa cornice, le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in AVV_NOTAIO elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all’espressa previsione del primo comma dello stesso articolo, dell’obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario e non frazionabile sulle propalazioni oggetto di vaglio giurisdizionale. Tale conclusione giurisprudenziale, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l’accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all’accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell’attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell’attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l’esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 19246501)
Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente – essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate -, nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata RAGIONE_SOCIALEmente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga.
In questa direzione, le censure difensive proposte si muovono in una direzione esattamente inversa a quella prefigurata da questa Corte, in quanto tendono a parcellizzare i singoli segmenti dichiarativi dei vari propalanti, prospettando un’operazione di ermeneutica processuale che non è compatibile con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 13844 del
02/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270367-01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355- 01; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 213446-01).
In questi termini, ogni operazione di ermeneutica processuale tendente a frazionare i vari passaggi valutativi delle dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità escussi deve essere ritenuta inammissibile, atteso che, nel valutare le propalazioni di tali soggetti, eventuali riserve circa l’attendibilità del loro narrato devono essere superate, vagliandone la valenza probatoria alla luce di tutti gli AVV_NOTAIO elementi di inRAGIONE_SOCIALE legittimamente acquisiti, attraverso un percorso argomentativo necessariamente unitario. Non è, pertanto, possibile parcellizzare le dichiarazioni accusatorie rese, in via prioritaria, dal collaboratore di giustizia.
Nella ricordata cornice di riferimento, l’assenza di contestazioni della quale è menzione nella sentenza impugnata ha il solo fine di sottolineare l’assenza di elementi di dubbio idonei a scardinare l’univocità del COGNOME tratto dalla correlazione tra conversazioni intercettate e dic:hiarazioni del collaboratore.
D’altra parte, le critiche che vengono proposte riportando frammenti del controesame, oltre alla loro scarsa pregnanza, si segnalano per la parzialità della base di conoscenza processuale sulle quali riposano.
A fronte di un dinamismo criminale ampio e di livello importante, la prova dell’elemento soggettivo si coglie razionalmente, come accade in generale, proprio nelle caratteristiche della condotta (v., ad es., Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 – 0, in tema di truffa).
14.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile in entrambe le sue articolazioni, alla luce del consolidato orientamento in forza del quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la , se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
Le doglianze reiterano critiche affrontate in termini razionali dalla Corte territoriale, quanto al significato delle conversazioni e alla credibilità dell’apporto di NOME COGNOME e dal riferimento ad AVV_NOTAIO sodali che rende il riferimento alle “nostre cose” un dato non isolato.
14.3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, avendo la Corte d’appello chiarito che, nel caso di specie, il fatto che il COGNOME fosse inserito nell’associazione oggetto di contestazione ed era gravato da numerosi precedenti penali, rendeva presumibile il rischio di avvio di una procedura in tema di misure di prevenzione patrimoniali che, invece, non
risulta potesse coinvolgere il COGNOME, pur alla luce dei precedenti indicati nel ricorso di quest’ultimo.
14.4. Il quarto motivo investe del tutto genericamente la valutazione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva’ sorretta da una adeguata valutazione dell’ingravescente pericolosità. Del tutto aspecifico è poi l’ultimo rilievo che valorizza il dato dell’ingresso del COGNOME nell’associazione per poi fare riferimento, con un salto non spiegato, alla data di consumazione del medesimo delitto associativo.
14.5. Il quinto motivo è inammissibile poiché, al netto dell’inesatta affermazione secondo la quale l’esito dell’affidamento in prova non estinguerebbe gli effetti penali e non inciderebbe sulla recidiva 1:conclusione che questa Corte ha respinto: Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOMEianò, Rv. 251688 – 01), si osserva che: a) la questione dell’esistenza di una precedente dichiarazione di recidiva non risulta essere stata dedotta con l’appello (e ciò senza dire della sua non necessità, come confermato da Sez. U. del 30/03/2023; l’inRAGIONE_SOCIALE provvisoria chiarisce che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione); b) indipendentemente dalle condanne alle quali si riferisce l’esito positivo della messa alla prova, i sei anni e otto mesi di reclusione applicati per la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., rientrano nel limite di cui all’ultimo comma dell’art. 99.
14.6. Il sesto motivo di ricorso che i contenuti aumenti per la continuazione siano adeguatamente sorretti dal riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e che avere esplicitato, in relazione ai reati di cui ai capi B e C, il peso dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. per., non configura alcuna violazione di legge.
14.7. Il settimo motivo è inammissibile in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti glli AVV_NOTAIO da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, Rv. 248244).
14.8. Del tutto infondato è l’ottavo motivo, se si considera il ruolo di custode delle armi del RAGIONE_SOCIALE da parte dell’imputato, quale ricostruito dai giudici di merito con rilievi non scalfiti dal primo e dal terzo motivo del ricorso.
Ricorso NOME
15. Il ricorso è inammissibile
15.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità, dal momento che il capo di imputazione descrive la struttura del sodalizio, i suoi componenti e il territorio di operatività, mentre poi, in motivazione, la sentenza impugnata, senza incorrere nella fumosità che il ricorrente le rimprovera, specifica che ha la gestione abusiva del servizio di buttafuori ha rappresentato la forma di illecito controllo del territorio da parte della RAGIONE_SOCIALE, funzionale a ribadire la sua presenza capillare sul territorio. La sentenza aggiunge che siffatta attività era affidata a NOME COGNOME, uomo di fiducia della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che della cerchia dei soggetti addetti alla sicurezza dei locali faceva parte, tra gli AVV_NOTAIO, il COGNOME.
In tale contesto non emergono margirú di incertezza che impediscano all’imputato di svolgere le sue difese in termini compiuti.
15.2. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, in quanto, in termini meramente reiterativi, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in questa sede.
Ribadita la cornice di ammissibilità del controllo motivazionale sulle sentenze di merito, alla luce di quanto osservato supra sub 12.1, si osserva che la convergenza delle dichiarazioni del NOME e del NOME, che il ricorso artatamente sottopone ad analisi frazionata, si rinviene nel rapporto con i COGNOME e con l’attività di buttafuori del COGNOME, in tal modo identificato dal secondo collaboratore, pur attribuendogli una collaborazione con il COGNOME nell’attività di estorsione. Tali risultati vanno poi coordinati, fra l’altro, co l’intercettazione del 16 luglio 2016 (progr. n. 295), nel corso della quale NOME afferma: “I buttafuori ce li ha NOME ora … Con NOME .. Tutti i nostri sono”. Ne discende un COGNOME che illumina il contesto nel quale si svolge il delitto di cui al capo Z, quanto alla genesi, alla finalità di ripristinare l’ordin violato e alle modalità di aggressione.
15.3. Il quarto motivo è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che, indipedentemente dall’assoluzione dal reato di CIJi al capo Al, la disponibilità di armi, in generale e nello specifico del RAGIONE_SOCIALE C:ondello, è stata argomentatamente affermata dalla sentenza impugnata. E le caratteristiche sono
tali (oltre che, quantomeno sul piano della consapevolezza, dimostrate anche dall’impiego di un’arma nell’aggressione di cui al capo Z) da rendere priva di qualunque illogicità l’attribuzione della circostanza aggravante anche sul piano soggettivo al COGNOME.
15.5. Il quinto motivo è del pari inammissibile, per manifesta infondatezza, alla luce delle considerazioni appena svolte, dal momento che da rigorosa scelta di escludere la responsabilità del COGNOME per il porto dell’arma usata dal COGNOME non elide la gravità del coacervo probatorio che rileva, prima ancora che il metodo mafioso, la finalità di agevolazione COGNOME al controllo del territorio operato attraverso il servizio dei buttafuori.
15.6. Il sesto motivo è inammissibile non essendo dato cogliere profili di illogicità nella motivazione con la quale la Corte d’appello ha sorretto le proprie conclusioni in tema di dosimetria della pena.
Ricorso NOME
16. Il ricorso è inammissibile.
16.1. Il primo motivo è inammissibile, per assenza di specificità in quanto reitera la prospettazione difensiva sviluppata con l’atto di appello, proponendo una valutazione atomistica, logicamente superata dalla Corte territoriale in una visione di insieme degli elementi acquisiti.
Del tutto razionalmente la sentenza impugnata ha operato una valutazione RAGIONE_SOCIALE dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione del COGNOME, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice, nell’apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione RAGIONE_SOCIALE del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 260071).
In particolare, non è soltanto il ruolo di rappresentante della RAGIONE_SOCIALE di Archi e la gestione della RAGIONE_SOCIALE concorrente ad orientare verso il COGNOME, ma l’esplicito disappunto che i titolari della prima avevano comunicato al COGNOME, rappresentante di arredi per bar, quanto al fatto che la proprietaria del locale non lo avesse affittato a loro. E, ancora, il fatto che al primo avvertimento, giunto tramite un ragazzo che aveva fatto esplicito riferimento agli amici di Archi, avesse fatto seguito un secondo avvertimento da parte di soggetto che proveniva proprio dalla RAGIONE_SOCIALE della quale si tratta e che sempre a quegli amici aveva fatto riferimento.
In tale contesto, la mancata comparizione personale del COGNOME nei vari segmenti attraverso i quali l’episodio si è sviluppato è elemento logicamente privo di decisività, a fronte di una univocità di dati che il ricorso neppure esamina nella loro interezza.
Quanto alle circostanze aggravanti, il ricorso solleva la questione della circostanza di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., che, in realtà, non risulta contestata e ritenuta, posto che i giudici di merito hanno riguardo alle persone latrici delle minacce su sollecitazione del COGNOME, per giustificare la circostanza di cui al n. 3 dell’art. 628, terzo comma, cod. pen. e quella di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen.
16.2. Inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità è anche il secondo motivo, che, attraverso la reiterazione delle prospettazioni sviluppate dinanzi alla Corte territoriale, omette di confrontarsi con le stringenti considerazioni che, anche alla luce del protagonismo assunto nel delitto di cui al capo Z e Al, come pure della responsabilità per i reati di cui ai capi I e D (per il quale si veda infra l’analisi del quinto motivo di ricorso), valorizzano gli esiti delle intercettazioni in un COGNOME coerente che il ricorso tende a parcellizzare, prospettando, per altro verso, una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede.
Ne scaturisce un COGNOME nel quale la concreta operatività del COGNOME nel contesto del sodalizio, ossia la cosciente partecipazione al programma criminoso del RAGIONE_SOCIALE, è tematica puntualmente affrontata.
La consapevolezza associativa che emerge dalla conversazione tra il COGNOME e NOME COGNOME, l’uso dell’arma in occasione del delitto di cui al capo Z, l’attribuzione del delitto di cui al capo D), rendono destituite di ogni fondamento le critiche relative alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen.
16.3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità, dal momento che neppure si confronta con il dato che, accanto ai rumori ascoltati e che, nella percezione degli operanti di p.g., sono stati ricostruiti come causati dall’apertura e/o chiusura dell’otturatore di un’arma da fuoco e dall’abbattimento del grilletto, i conversanti fanno esplicito riferimento a termini espliciti come “otturatore” e “percussore”.
Generica è anche la contestazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. peri., dal momento che neppure si confronta con l’argomento che la sentenza impugnata trae dal fatto che i conversanti affermano che l’arma serviva per “lavorare”.
16.4. Inammissibile è il quarto motivo nelle sue varie articolazioni, alla luce della assoluta assenza di specificità.
Il ricorso, dilungandosi in trattazioni di carattere generale, non si confronta in termini puntuali con l’impianto argomentativo della sentenza impugnata e con gli elementi probatori valorizzati (oltre ai risultati delle intercettazioni, i dati d GPS, posizioNOME sull’autovettura dell’imputato, che consentiva di monitorare il tragitto lungo il percorso impiegato in occasione dello svolgimento delle competizioni RAGIONE_SOCIALEdestine, e gli esiti del servizio di osservazione organizzato dalla p.g. in data 26 marzo 2017, che ha permesso di documentare in diretta le modalità di svolgimento di una delle tante gare). Da tali elementi, dei quali il ricorso sostanzialmente si disinteressa, emerge che il COGNOME, oli:re a partecipare ad alcune competizioni come fantino, si dedicava ad organizzare l’attività della associazione criminale, occupandosi degli acquisti dei cavalli, dando indicazioni ai sodali sulla tipologia e sulla posologia dei farmaci da somministrare illecitamente agli animali, programmando nuove gare, partecipando al loro svolgimento, commentando le gare già disputate e le scommesse e confrontandosi con i sodali, con cui si incontrava nella RAGIONE_SOCIALE, sui risultati delle stesse.
Ne scaturisce non solo la piena consapevolezza del contributo fornito alla articolata struttura necessaria allo svolgimento dell’attività, ma anche i ruoli promozionale e organizzativo che il ricorrente, senza illustrarne le ragioni, ritiene in concreto non cumulabili nello stesso soggetto.
16.5. Il quinto e il sesto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità, per l’assorbente considerazione che, mentre le difformità di orari rilevati dalle telecamere di diversi locali trovano la loro spiegazione nella diversa taratura degli apparecchi, la presenza del COGNOME e, anzi, il fatto che sia stato lui a ferire una delle vittime con un colpo di pistola, emerge dal sicuro riconoscimento operato dalla p.g.
16.6. Il settimo motivo è, del pari, inammissibile per assenza di specificità, sia per le ragioni indicate supra sub 12.3 e 13.4, ma soprattutto perché la presenza del COGNOME, assente alla lite iniziale, si spiega, in relazione al suo ruolo associativo, proprio per ribadire il predominio sul territorio della RAGIONE_SOCIALE che gestiva il servizio RAGIONE_SOCIALEdestino di buttafuori.
16.7. L’ottavo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che le circostanze attenuanti generiche rappresentano un beneficio che richiede, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, l’individuazione di positivi elementi di valutazione. Ne discende che sottolineare l’assenza di siffatti elementi, alla luce della gravità dei fatti, non implica alcuna duplicazione sanzioNOMEria, giacché si risolve nel prendere atto dell’assenza di ragioni che giustifichino una riduzione della pena determinata alla stregua degli ordinari criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.
16.8. Inammissibile anche il nono motivo, dal momento che i contenuti aumenti per la continuazione trovano adeguata giustificazione nel richiamo all’art. 133 cod. pen., anche perché il ricorrente neppur deduce di avere impugNOME la corrispondente decisione del giudice di primo grado dinanzi alla Corte d’appello.
Ricorso COGNOME NOME
17. Il ricorso è inammissibile.
17.1. Va premesso che la sentenza n. 17230 del 21/03/20113, con la quale la I sezione di questa Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Calabria che aveva respinto la richiesta di riesame avverso, ha una portata circoscritta al controllo della specifica motivazione utilizzata in sede cautelare, laddove, in questa sede, occorre confrontarsi con il percorso argomentativo dei giudici di merito, i quali hanno tratto dalla costante presenza del COGNOME sia nel momento iniziale (essendo egli stato presente nel momento in cui si verificò il primo diverbio al Niu Beach Garden), sia nella fase esecutiva la razionale convinzione della sua consapevole partecipazione all’aggressione sulla quale hanno riferito NOME e NOME COGNOME. Si tratta di dati non smentiti dal fatto che le videoriprese non hanno colto tutti i segmenti dell’azione collettiva e neppure incrinati dal generico cenno contenuto in ricorso alla portata dell’interrogatorio di garanzia del COGNOME. In tale contesto, il 3esto rivolto dal COGNOME all’addetta alle pulizie è un dato in sé non decisivo, posto che si ignora il contenuto della conversazione seguita. Tuttavia, i superiori, ben più pregnanti elementi valorizzati dalla sentenza impugnata sono idonei a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento del ricorrente nell’azione aggressiva.
La seconda articolazione, che investe la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen. è inammissibile per assenza di specificità, alla luce delle considerazioni sviluppate supra sub 12.3 e 13.4.
17.2. Il secondo motivo è inammissibile per l’assoluta genericità di formulazione.
Ricorso COGNOME NOME
18. Il ricorso è inammissibile.
18.1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, perché, peraltro attraverso l’aspirazione ad una rivalutazione delle risultanze preclusa in questa ,sede, omette di confrontarsi con il nucleo centrale della sentenza impugnata, la quale ha fondato la conclusione della sua consapevole partecipazione all’aggressione desumendola dalla sua presenza sia nel momento iniziale (essendo egli stato presente nel momento in cui si verificò il primo
diverbio al Niu Beach Garden), sia nella fase esecutiva, posto che il COGNOME accompagnò sul luogo dell’aggressione il COGNOME e il COGNOME, ripresi dalle telecamere nell’atto di scendere dalla sua macchina (e il COGNOME inquadrato anche nell’atto di sferrare una ginocchiata ad una delle vittime), e, poi, prelevò il COGNOME, assieme al quale si recò sul INDIRIZZO per incontrarsi con il COGNOME e il COGNOME.
18.2. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli AVV_NOTAIO da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, Rv. 248244).
Del tutto generiche sono le censure che investono la determinazione della pena.
18.3. Il terzo motivo, che investe la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen. è inammissibile per assenza di specificità, alla luce delle considerazioni sviluppate supra sub 12.3 e 13.4.
Ricorso NOME
19. Il motivo è inammissibile, per assenza di specificità.
Oltre a quanto rilevato a proposito del terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, deve aggiungersi che il ricorrente neppur deduce di avere sottoposto alla Corte territoriale il tema del dolo specifico dell’intestatario fittizio (e la questione non emerge dalla sintesi dei motivi di appello operata dalla sentenza), talché la censura di omessa motivazione sul punto non è sorretta da una puntuale deduzione del vizio lamentato.
Ricorso COGNOME NOME
20. La doglianza espressa nell’unico motivo di ricorso è infondata.
Innanzi tutto, va ribadito che, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen., la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente”, ossia contra ius in quanto privo del diritto d’accesso, cosicché la conseguente “occupazione” costituisce l’estrinsecazione
materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione; nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277019 – 01).
In questa prospettiva, il carattere amovibile delle strutture non assume rilievo posto che integra il reato de quo la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus (Sez. 2, n. 25438 del 18/04/2017, Zerba, Rv. 269965 – 01).
Infatti, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, è necessario individuare, ai fini della configurabilità del reato, un altro elemento che, sebbene non espresso nella norma, deve ritenersi in essa implicito e che consiste nel fatto che la permanenza nel terreno e nell’edificio non deve avere carattere momentaneo ma, al contrario, un’apprezzabile durata perché solo tale ulteriore elemento consente, poi, di evidenziare il dolo specifico dell’agente, ossia la volontà di occuparli o trarne AVV_NOTAIOmenti profitto, comportamenti questi (occupazione approfittannento) che presuppongono, appunto, una stabile ed apprezzabile insistenza fisica dell’agente sul fondo altrui: v., ad es., Sez. 2, n. 11544 del 08/02/2011, COGNOME, non massimata).
Peraltro le facoltà di godimento dei beni demaniali non sono incise dalla scarsa manutenzione anche perché, come conferma la regola della non usucapibilità dei beni demaniali, vengono in gioco interessi pubblici non disponibili da parte di quanti siano via via incaricati della cura dei beni stessi.
Rispetto al contenuto dell’atto di appello, così come ricostruito in termini non contestati dalla sentenza impugnata, il ricorrente poi introduce in termini di assoluta assertività il tema della preesistenza del pollaio alla conclusione del contratto di locazione. Si tratta di deduzione generica, non correlata ad alcuna evidenza processuale.
21. Dalle superiori considerazioni discende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma, in
favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. Il COGNOME, il cui ricorso è stato rigettato, va invece condanNOME al solo pagamento delle spese processuali.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, rideterminando la pena in anni due e mesi otto di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del COGNOME. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilp in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023
Il Presidente
CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE
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