Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 947 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 947 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
– Presidente –
Sent.n.sez.1828/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
CC – 18/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 15/07/2025 dal Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 28 marzo
2025, che ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per il delitto di cui all’art. 416bis , secondo comma, cod. pen., commesso in Platì e in altri territori limitrofi, sino al giugno 2022.
Nell’ordinanza impugnata COGNOME è ritenuto gravemente indiziato di essere stato dirigente e organizzatore della cosca COGNOME e, in possesso della dote della ‘corona’ o di altra dote superiore a quella del ‘padrino’, di essere stato capo della locale di Platì dal 2014 al 2016; in particolare, il ricorrente avrebbe fornito assistenza alla latitanza di NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA, NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA e NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA; avrebbe mantenuto i contatti con il capocosca NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA, mentre costui era detenuto, portando ambasciate e ricevendo direttive; avrebbe controllato i movimenti delle forze dell’ordine, monitorando gli spostamenti dei Carabinieri in servizio a Platì; avrebbe bonificando le autovetture degli altri affiliati; avrebbe gestito la cassa comune della cosca NOME COGNOME; avrebbe controllato ogni avvenimento delittuoso commesso a Platì; avrebbe provveduto a dirimere i contrasti con le altre cosche; si sarebbe occupato dello specifico ramo d’azienda costituito dalle operazioni di narcotraffico interno e internazionale.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di COGNOME, hanno proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne hanno chiesto l’annullamento.
AVV_NOTAIO, proponendo un unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen., in relazione all’art. 416bis cod. pen., e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente all’associazione di tipo mafioso.
Ad avviso del difensore, infatti, il Tribunale sarebbe incorso nella manifesta illogicità nella lettura degli elementi di prova richiamati, volti a dimostrare la partecipazione del ricorrente all’associazione capeggiata da NOME COGNOME.
Il Tribunale di riesame da un lato ha fatto riferimento a informazioni, ritenute rilevanti, che sarebbero state distorte dalla loro effettiva portata, e dall’altro non avrebbe considerato l’insussistenza delle condotte contestate nella stessa incolpazione cautelare.
Il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la partecipazione del ricorrente all’associazione, pur in assenza di alcun dato idoneo a sopportare i fatti contestati e sulla base di una motivazione del tutto congetturale, volta e enfatizzare episodi privi di significato, diversamente spiegabili. Tutti gli elementi indicati nel provvedimento impugnato sarebbero privi del necessario riscontro probatorio e, comunque, privi dei requisiti della gravità e della univocità indiziaria.
Il difensore ha precisato di aver sostenuto nel procedimento di riesame l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore NOME COGNOME in ordine al capo 2) della rubrica, in quanto, come già rilevato dal Giudice per le indagini preliminari, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono generiche con riferimento all’attività di narcotraffico asseritamente svolta nell’interesse della cosca.
Le dichiarazioni accusatorie di NOME COGNOME sarebbero, in generale, prive di riscontri esterni e individualizzanti e non confermate dagli elementi indiziari rinvenuti in atti. Lo stesso collaboratore avrebbe travisato la figura del ricorrente e il suo contributo all’associazione mafioso investigata.
Nell’immediatezza dell’inizio del suo percorso di collaborazione, e segnatamente, nei verbali del 24 e 26 ottobre 2016 NOME avrebbe errato sulla persona del ricorrente, indicandolo in NOME COGNOME ‘il Cinghiale’, dimostrando di non essere a conoscenza di condotte penalmente riferibili alla persona di NOME COGNOME.
La confusione in cui è incorso COGNOME non sarebbe dovuta, come ha ritenuto il Tribunale del riesame, a un ricordo offuscato, ma a circostanze apprese meramente de relato .
Il collaboratore ha dichiarato che la madre di COGNOME era una COGNOME mentre in realtà è una COGNOME e ha attribuito a NOME COGNOME una serie di condotte nel settore del narcotraffico, per poi affermare che proprio NOME COGNOME era stato l’ultimo capo locale di sua conoscenza.
Il collaboratore non ha saputo indicare in quale luogo si tenessero le riunioni e se il ricorrente vi partecipasse in qualità di capo locale.
Nessun riscontro individualizzante sarebbe stato rinvenuto alle dichiarazioni di COGNOME relative alla presunta attività di narcotrafficante svolta da COGNOME.
Il difensore ha rilevato che il dato parentale è neutro e che i bunker sono stati rinvenuti in abitazioni riconducibili al padre del ricorrente; quanto al favoreggiamento della latitanza, NOME COGNOME non è stato ritenuto giudizialmente capo o promotore di un’associazione ma solo un partecipe e, dunque, il ricorrente non avrebbe favorito la latitanza di un capo. NOME COGNOME, peraltro, nel periodo della sua latitanza, non ha incontrato nessuno al di fuori delle sue figlie.
Quanto al presunto favoreggiamento di NOME COGNOME e NOME COGNOME il difensore ha precisato di aver prodotto la sentenza di assoluzione emessa in favore del ricorrente. Tale elementi prova non sarebbero stati valutati dal Tribunale del riesame.
NOME COGNOME non avrebbe mai preso parte a nessuna delle vicende inerenti all’operatività dell’associazione criminale per la quale si procede e non sarebbe
stato mai in contatto con quello che viene descritto come il capo indiscusso della stessa.
Parimenti il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in ordine alle considerazioni offerte dalla difesa in ordine all’insussistenza di condotte del ricorrente volte al monitoraggio delle forze dell’ordine sul territorio di Platì e alla bonifica di autovetture.
AVV_NOTAIO ha dedotto tre motivi di ricorso.
4.1. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 416bis cod. pen. e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine al giudizio di gravità indiziaria.
Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari ritenendo illogicamente attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, «rivestite suggestivamente da dati marginali…smentiti da decisioni giudiziarie» prodotte nella memoria depositata nel procedimento di riesame.
I giudici del riesame avrebbero, dunque, utilizzato le dichiarazioni di NOME, obliterando la verifica dell’attendibilità, intrinseca ed estrinseca delle stesse, e della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti richieste dagli artt. 192, comma 3, e 273, comma 1 e 1bis , cod. proc. pen.
Il collaboratore, peraltro, avrebbe erroneamente individuato il ricorrente con «il Cinghiale», NOME COGNOMECOGNOME nel verbale del 24 ottobre 2016, dimostrando come abbia riferito agli inquirenti solo dichiarazioni apprese de relato sul suo conto.
Il favoreggiamento di NOME COGNOME, peraltro, sarebbe insussistente e i bunker ritenuti nell’ordinanza impugnata nella disponibilità del ricorrente sarebbero, invece, riferibili ad altre persone.
Il Tribunale del riesame avrebbe illogicamente affermato il ruolo apicale del ricorrente, ancorché non vi sia prova che lo stesso si sia mai rapportato al capo indiscusso della cosca o abbia recato alcun contributo causale all’operatività della stessa.
Non vi sarebbe, dunque, alcuna prova dell’apporto del ricorrente all’associazione di tipo mafioso, nel perseguimento dello scopo comune o nella realizzazione di attività delittuosa conforme allo scopo associativo.
4.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 416bis , comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla qualifica apicale riconosciuta al ricorrente nel sodalizio criminoso, in luogo di quella di mero partecipe.
Il generico accenno del Tribunale del riesame alla condivisione del riconoscimento della qualifica direttiva del ricorrente operata dal Giudice per le
indagini preliminari sarebbe fondato su una serie di presunzioni irragionevoli, come indicato nella memoria depositata per il procedimento di riesame, cui il difensore si è integralmente richiamato.
La manifesta assenza di elementi probatori univocamente dimostrativi dell’esercizio di poteri direttivi da parte del ricorrente, escludendo la correttezza della qualificazione giuridica operata dal Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata, imporrebbe l’annullamento della stessa senza rinvio.
4.3. Il difensore, con il terzo motivo, ha dedotto l’inosservanza degli artt. 274, 275, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alle esigenze cautelari.
Il Tribunale del riesame, riportandosi alla diagnosi cautelare operata nell’ordinanza genetica, salvo modeste considerazioni autonome, avrebbe ritenuto concrete e attuali le esigenze cautelari, stante la permanenza del vincolo associativo, in assenza di rescissione dello stesso.
La presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., peraltro, non potrebbe essere intesa in termini così rigidi da poter essere vinta solo in presenza di una prova positiva dell’avvenuta rescissione del vincolo associativo e non anche nelle ipotesi in cui emergano specifici elementi che facciano ragionevolmente escludere la pericolosità dell’indagato.
Il Tribunale del riesame avrebbe, dunque, dovuto considerare gli elementi di segno negativo offerti dalla difesa e costituti dalla condanna riportata dal ricorrente per intestazione fittizia dei beni e che, essendo ormai distante nel tempo, eliderebbe in radice la condizione di COGNOME di «dinamico faccendiere mafioso» enfatizzata nell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
AVV_NOTAIO, deducendo un unico motivo di ricorso, ha censurato a violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen., in relazione all’art. 416bis cod. pen., e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente all’associazione di tipo mafioso.
AVV_NOTAIO, analogamente, con il primo motivo di ricorso proposto, ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 416bis cod. pen. e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine al giudizio di gravità indiziaria.
Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, sono inammissibili, in quanto si risolvo in una confutazione degli elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza impugnata e nella proposizione di una loro diversa valutazione, non consentita nel giudizio di legittimità.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è, infatti, ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito ( ex plurimis : Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01).
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Il Tribunale, peraltro, con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), ha ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da NOME COGNOME, in quanto il collaboratore ha solo errato nell’indicare il cognome del ricorrente, indicato con il cognome del cugino, ma lo ha riconosciuto in fotografia.
Le dichiarazioni accusatorie di COGNOME, nella valutazione non illogica del Tribunale del riesame, peraltro, sono state riscontrate dalle intercettazioni richiamate in atti, che dimostrano come il ricorrente controllasse gli spostamenti delle forze dell’ordine, bonificasse le autovettura e dirigesse le attività della locale; gli inquirenti, inoltre, hanno accertato l’esistenza di bunker presso l’abitazione del ricorrente e di suo padre e la presenza del ricorrente unitamente ai latitanti NOME COGNOME e NOME COGNOME; con questi elementi il ricorso non si confronta minimamente.
Con il secondo motivo proposto, l’AVV_NOTAIO ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 416bis , comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla qualifica apicale riconosciuta al ricorrente nel sodalizio criminoso, in luogo di quella di mero partecipe.
Il motivo, peraltro genericamente dedotto, è inammissibile, in quanto il ricorrente è privo di interesse a ricorrere sul punto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’ an o sul quomodo della misura ( ex plurimis : Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, (dep. 2023), Renna, Rv. 284489 – 01, fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell’indagato all’interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508 – 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, COGNOME, Rv. 275028 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 – 01).
Non sussiste, dunque, l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l’esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (cfr., Sez. 3 – , n. 31633 del 15/03/2019, NOME, Rv. 276237 – 01).
Già per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso di cui all’art. 416bis , comma primo, cod. pen. opera il termine massimo di durata di fase di cui all’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. e per le esigenze cautelari vige la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Con il terzo motivo proposto l’AVV_NOTAIO ha dedotto l’inosservanza degli artt. 274, 275, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alle esigenze cautelari.
Il motivo è infondato, quanto alla dedotta mancanza della motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale del riesame, infatti, con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), ha applicato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione alla gravità delle condotte accertate, tali da rendere inadeguata l’applicazione di ogni misura coercitiva meno afflittiva.
Le ulteriori censure proposte dal ricorrente sono inammissibili, in quanto si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame della sussistenza delle esigenze cautelari, non consentito nel giudizio di legittimità.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti prescritti dall’art. all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/12/2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME