Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42287 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 29.04.2024 emessa dal Tribunale di Catania;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania, ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 8 marzo 2024 nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla contestazione di cui al capo 1) dell’imputazione cautelare, in relazione alla
quale ha disposto la scarcerazione formale dell’indagato, e ha confermato nel resto l’ordinanza impugnata.
Nel titolo genetico, infatti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribuna di Catania ha ritenuto COGNOME gravemente indiziato del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. (capo 1), dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 2 e 3) e del reato di detenzione, in concorso, di munizioni e di armi da guerra (capo 7); in particolare, al capo 1) si contesta a NOME COGNOME di essere stato organizzatore dell’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE di nuova costituzione denominata “RAGIONE_SOCIALE” e, segnatamente, della sua articolazione operante nel quartiere di Librino, alleata con il gruppo RAGIONE_SOCIALE della famiglia mafiosa RAGIONE_SOCIALE.
Il Pubblico Ministero della Procura distrettuale presso il Tribunale di Catania ha proposto ricorso avverso tale ordinanza, deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo il Pubblico ministero ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 416 bis cod. pen.
Il Pubblico ministero ricorrente premette che Tribunale del riesame ha escluso la gravità indiziaria del delitto contestato al capo 1), in quanto la famigli RAGIONE_SOCIALE operava stabilmente con metodi intimidatori e violenti propri delle associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, per la realizzazione di un programma criminoso indeterminato, ma pur sempre volto esclusivamente alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti e, dunque, non sarebbe emerso che tale sodalizio imponesse la propria sfera di dominio per realizzare reati di tipo diverso.
L’associazione predetta, inoltre, esercitava il proprio dominio e la propria capacità intimidatoria in un ambito territoriale rappresentato dal solo condominio di INDIRIZZO a Catania; questo condominio, per quanto sicuramente popoloso, costituiva una porzione di territorio assolutamente modesta e poco significativa rispetto a quelle sulle quali dominano gli storici RAGIONE_SOCIALE della criminalità mafiosa catanese.
Il Pubblico ministero ha dedotto l’illogicità di queste valutazioni, richiamando alcuni elementi valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari e pretermessi dal Tribunale del Riesame e, in particolare, tra questi: – l’assoluto controllo da parte del RAGIONE_SOCIALE del popoloso condominio di INDIRIZZO, composto da oltre cento appartamenti; – la forza di intimidazione che connota il medesimo RAGIONE_SOCIALE, derivante dal vincolo associativo, esercitata anche mediante la punizione di coloro che contravvengono agli ordini o che spacciano senza permesso o che commettono altri delitti senza garantire alcun profitto al RAGIONE_SOCIALE; l’utilizzo da parte di COGNOME NOME e altri del metodo RAGIONE_SOCIALE per sanzionare NOME COGNOME, ritenuto responsabile del cattivo andamento della piazza di spaccio, punendolo
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selvaggiamente e intimandogli di non mettersi contro di loro; – il controllo del territorio rivendicato da COGNOME, conversando con un appartenente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e intimando ad un altro soggetto di non parcheggiare auto rubate nella zona da loro controllata; – la disponibilità ad impugnare le armi in caso di contrasti con altri RAGIONE_SOCIALE; la partecipazione di COGNOME ad incontri con esponenti di pari rango di altre famiglie mafiose.
2.2. Con il secondo motivo il Pubblico Ministero ha censurato la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 416bis cod. pen.
Il pubblico ministero ricorrente rileva che il Tribunale del riesame, per escludere la sussistenza dei gravi indizi di cui al capo 1), ha affermato che i Tribunale di Catania, nel processo “Carthago”, ha assolto NOME COGNOME dal delitto di associazione a delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE dal 2013 sino al maggio 2015, quale appartenente al gruppo RAGIONE_SOCIALE.
Nella richiesta di misura cautelare, tuttavia, il Pubblico Ministero ha ampiamente argomentato che il sodalizio capeggiato dalla famiglia COGNOME sarebbe sempre stato un gruppo che, ancorché affiliato alla famiglia mafiosa RAGIONE_SOCIALE e con rapporti privilegiati con il gruppo RAGIONE_SOCIALE, avrebbe mantenuto sempre una sua autonomia decisionale e che NOME COGNOME aveva la disponibilità anche di armi da guerra.
L’ambito temporale giudicato dalla sentenza di assoluzione predetta, inoltre, era limitato e lontano almeno sette anni da quello oggetto del presente procedimento; la sentenza di assoluzione, inoltre, si sarebbe limitata ad escludere la partecipazione di NOME COGNOME al gruppo RAGIONE_SOCIALE, senza occuparsi della diversa evenienza, realizzatasi concretamente, dell’evoluzione di tale gruppo criminale in autonomo sodalizio di stampo RAGIONE_SOCIALE.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 14 settembre 2024, il AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Occorre rilevare, in via preliminare, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile, per difetto di interesse, ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta d misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l’accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all’applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l’impugnante (ex plurimis: Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285400 – 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, NOME, Rv. 282355 – 01; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281010-01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276375).
Pur non avendo il pubblico ministero ricorrente speso alcuna argomentazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al delitto contestato al capo 1), il ricorso può, tuttavia, essere esaminato, in ragione dell’operatività, in caso di suo accoglimento, della doppia presunzione di cui all’art 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, NOME, Rv. 282355 – 01).
Con il primo motivo di ricorso il Pubblico Ministero ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 416 bis cod. pen., in quanto il Tribunale illegittimamente non avrebbe applicato tale disposizione sulla base degli elementi indiziari addotti.
- Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo RAGIONE_SOCIALE, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. U, n. 1149 25/09/2008 (dep. 2009), Magistris, Rv. 241883 – 01; conf. Sez. 6, n. 11356 del 08/11/2017 (dep. 2018), Ardente, Rv. 272524 – 01; Sez. 2, n. 41736
del 09/04/2018, GLYPH N., GLYPH Rv. 274077 GLYPH – GLYPH 02; GLYPH Sez. GLYPH 1, GLYPH n. GLYPH 4071 GLYPH del 04/05/2018 (dep. 2020), Rumbo, Rv. 278583 – 01).
L’elemento che caratterizza l’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE rispetto all’associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell’utilizzo del metodo, che, nell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., estrinseca nell’imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un’operativit non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in si inseriscono l’acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l’impedimento al libero esercizio del voto, procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276469 – 01, in motivazione, la Corte ha precisato che è configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio RAGIONE_SOCIALE struttu al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico).
L’elemento che caratterizza l’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE rispetto all’associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è, dunque, costituito non tanto dal fine di commetter altri reati, quanto dal profilo programmatico dell’utilizzo del metodo, che nell’associazione di cui all’art. 416 bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma si proietta sull’imposizione di una sfera d dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l’acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l’impedimento o l’ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazion elettorali (Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015 (dep. 2016), COGNOME, Rv. 265762 – 01).
Il Tribunale del riesame, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, h fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, in quanto ha congruamente ritenuto, sulla base degli elementi indiziari disponibili, che il programma criminoso dell’associazione criminosa contestata, pur indeterminato, fosse pur sempre volto esclusivamente alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti.
Nella valutazione non manifestamente illogica del Tribunale, dunque, non sono emersi elementi che consentano di affermare, nella sommaria delibazione propria della sede cautelare, che tale sodalizio imponesse la propria sfera di dominio per realizzare reati di tipo diverso rispetto a quelli relativi alla violaz della disciplina delle sostanze stupefacenti.
Il pubblico ministero, con il primo motivo di ricorso, ha, del resto, offerto un diversa ricostruzione di circostanze di fatto valutate dal Tribunale, con una motivazione non manifestamente illogica e completa rispetto all’esame dell’ampio materiale probatorio acquisito.
Le censure prospettate dal ricorrente con il primo motivo sono, dunque, inammissibili, in quanto non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata, bensì con gli elementi indiziari esaminati dal Tribunale, sollecitandone una diversa lettura.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettur degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto po a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente com maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Con il secondo motivo il Pubblico Ministero ha censurato la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 416 bis cod. pen.
Il motivo è inammissibile, in quanto il Pubblico Ministero ricorrente si è limitato a riproporre la propria ipotesi ricostruttiva, confutando in fatt motivazione del Tribunale, senza dimostrare vizi logici della motivazione dell’ordinanza impugnata.
Tali censure, dunque, esulano dall’ambito del sindacato di legittimità sulle ordinanze adottate in materia cautelare personale ai sensi dall’art. 311 cod. proc. pen.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
(
Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 01/10/2024.