Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 592 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal: Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 19/11/1994
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 29/04/2024
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., annullava l’ordinanza emessa in data 08/03/2024 dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania a carico di NOME COGNOME limitatamente al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. sub capo 1) di cui all’imputazione provvisoria per mancanza di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., mentre confermava la misura custodiale in relazione alle residue contestazioni provvisorie relative alla violazion degli artt. 74 e 73 del d.P.R. n 309/90 e degli artt. 1 e 2 della legge n 895/1967, aggravate dell’utilizzo del metodo mafioso.
Ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Catania deducendo violazione di legge, in relazione all’art. 416 bis cod. pen., e vizio di motivazione, per omissione, illogicità manifesta e contraddittorietà, per avere il Tribunale del riesame ingiustificatament annullato il provvedimento genetico della misura cautelare sull’erroneo presupposto dell’assenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestazione sub capo 1. I Giudici del riesame non avevano considerato che il clan COGNOME, all’interno del quale NOME COGNOME svolgeva un ruolo semi – apicale affiancando i fratelli COGNOME, si avvaleva della forza di intimidazione del vinco associativo per esercitare l’assoluto controllo del territorio nella zona del quartiere catanese Librino, utilizzata come piazza di spaccio, punendo coloro che contravvenivano agli ordini, spacciavano senza permesso o commettevano reati predatori, senza garantire profitto al clan. La mafiosità del clan COGNOME era anche desumibile dalla circostanza che esso si rapportava con le altre famiglie mafiose, gestendo gli affari comuni, e si confrontava con i gruppi criminali -alle o rivali – in una situazione di perfetta parità.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 1.37 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché declinato in ordine circostanze di fatto.
1.1. Il thema decidendum impone di verificare se il ragionamento seguito dal Tribunale della libertà sia carente e/o manifestamente illogico, essendo devoluto alla Corte di cassazione, laddove in tema di misure cautelari personali si denuncino vulnus e criticità motivazionali in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il compito di verificare, in relazione peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di me abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare e/o escludere la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princip
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (così ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460)
La motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dall’art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto dell pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi, laddove per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. debbono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natur logica o rappresentativa, che – contenendo “in nuce” tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato, ma tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tal responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (così ex muitis, Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256657).
1.2. Tale essendo la regula iuris cui attenersi, ritiene questa Corte che il Tribunale della libertà abbia fatto buon governo di tali principi’:
Nel provvedimento impugnato, i Giudici del gravame hanno concluso per l’assenza di elementi indiziari quanto alla esistenza ed operatività anche dell’associazione maficisa, contestata nel capo 1), che, secondo il teorema accusatorio, era promossa e capeggiata dai fratelli NOME e NOME COGNOME con la partecipazione dell’odierno indagato con ruolo apicale-organizzatorio.
A tal uopo, i Giudici hanno valorizzato:
il giudicato assolutorio intervenuto nel contesto di una precorsa vicenda processuale che inquadrava l’Arena nel clan Nizza;
l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi sopravvenuti, costituiti dalle dichiaraz dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME; il primo aveva descritto NOME COGNOME come pregresso appartenente al clan Nizza poi passato alla gestione autonoma degli affari nel settore degli stupefacenti e precisato che detto gruppo con i sociali NOME e NOME COGNOME gestiva «la piazza più forte che c’è ora a Librino (quartiere catene:se) perché vende crack, fumo, cocaina, marijuana e crack»; il secondo aveva riportato le affermazioni di due esponenti della famiglia COGNOME, uno dei quali rivendicava la costituzione di un gruppo a sé e l’altro si mostrayakincline, invece, a escludere la costituzione di un autonomo gruppo mafioso;
i risultati dell’indagine tecnica, da cui era emersa la esclusiva operatività di NOME COGNOME del suo gruppo nel settore del narcotraffico ovvero in attività intimidatorie sempre strettamente correlate alla difesa della “piazza di spaccio” o in summit con esponenti di altre cosche ma sempre aventi ad oggetto affari di droga (pag. 4 del provvedimento); in particolare, venivano segnalate le circostanze relative: a) alla ritrosia di NOME COGNOME a sottostare alle prete monopolistiche del clan COGNOME; b) al rivendicato diritto di approvvigionarsi anche presso altri
gruppi; c) all’aggressione di tale Cosenza, colpevole dell’andamento non soddisfacente della “piazza di spaccio”; d) ai commenti sulla cattiva qualità della sostanza fornita da un esponente del gruppo COGNOME; e) alla intimazione rivolta a tale Giuseppe di non parcheggiare autovetture rubate nella propria “piazza” al fine di non attirare l’attenzione delle forze dell’ord compromettendo gli affari; f) ai rapporti intrattenuti con esponenti di diverse famiglie criminal sempre nel settore degli stupefacenti.
Gli indicati dati fattuali – da cui , secondo le valutazioni niente affatto illogiche operate Tribunale, emergeva che la famiglia COGNOME, lato sensu intesa, operava stabilmente, anche ricorrendo a metodi violenti e intimidatori propri delle associazioni di stampo mafioso, nel settore esclusivo del narcotraffico- venivano di poi coniugati con il consolidato principio di diritto second cui – seppure era in astratto configurabile il concorso tra il delitto di associazione per delinque dedita al traffico di sostanze stupefacenti e l’associazione di tipo mafioso- occorreva comunque accertare in concreto la proiezione del metodo mafioso al perseguimento delle diverse finalità tipiche del sodalizio di cui all’art. 416 bis cod. pen. (i.e. l’acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l’impedimento e l’ostacolo al libero esercizio del voto, il procacciamento del voto in occasione delle competizioni elettorali).
COGNOME è, infatti, l’affermazione, secondo cui il discrimen tra i due reati – che possono anche concorrere fra loro- va colto nella prospettiva egemonica, laddove nell’associazione di stampo mafioso la struttura associativa si prefigge di assumere, in un determinato contesto ed ambito territoriale, una posizione di controllo e di dominio, propiziata dal metodo mafioso, in modo da potersi assicurare tramite azioni illecite vantaggi rientranti in quelli inclusi nella fattispecie l ovvero la gestione delle attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici l’impedimento o l’ostacolo al libero esercizio del voto, il procacciamento del voto in competizioni elettorali (ex multis, Sez. 6, n. 31908 del 2019, Rv. 276469-01).
Finalità e vantaggi ulteriori che il Tribunale -con motivazione aderente al dato probatorio e non illogica – non riscontrava nel descritto contesto fattuale, nemmeno a livello meramente programmatico (pag. 10 dell’ordinanza).
L’ordinanza impugnata, dunque, non presenta deficit motivazionali e risulta aver fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte in relazione alla fattispec di associazione di tipo mafioso, ai suoi rapporti con associazioni finalizzate al narcotraffico e a concorso tra i due reati.
Di contro, il ricorrente – dietro lo schermo della violazione di legge e della omessa/illogic motivazione- ha inteso contestare l’apprezzamento del Giudice di merito circa la rilevanza e concludenza dei dati probatori, finendo per prospettare una diversa valutazione e lettura di circostanze già esaminate, come tali non consentite in sede di legittimità.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 11 10/10/ 2024
Il Consigliere estensore
PQM
Il Presidente
v