Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11100 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11100 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 agosto 2023, il Tribunale di Napoli – Sezione Riesame -, nel rigettare il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha confermato l’ordinanza emessa il 3 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravata dall’essere l’associazione armata e finalizzata ad acquisire il controllo di attività economiche, e di partecipazione ad associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata dall’essere l’associazione armata e dall’avere commesso il fatto con metodo mafioso e al fine di agevolare un RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso.
Secondo la pubblica accusa, il RAGIONE_SOCIALE sarebbe partecipe dell’associazione camorristica denominata RAGIONE_SOCIALE, promossa, diretta e organizzata da COGNOME NOME, operante nei territori di Cavalleggeri d’Aosta, Agnano e in zone limitrofe dell’area occidentale della città di Napoli, nell’ambito della sfera d influenza, di indirizzo e di controllo del cartello criminale noto come “RAGIONE_SOCIALE” o “RAGIONE_SOCIALE” – capeggiato dai RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME e COGNOME -, finalizzata a conseguire i seguenti scopi: acquisire il controllo di attività illec reinvestire in attività commerciali i capitali derivanti dal traffico di stupefacen affermare il proprio controllo sul territorio, anche attraverso la ricerca di alleanz con altri gruppi criminali e la contrapposizione armata con RAGIONE_SOCIALE rivali e in particolare con il RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME di Bagnoli e il RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE Marsicano di Pianura; conseguire per il RAGIONE_SOCIALE e per i suoi affiliati profitti e vantaggi ingiu destinati anche al sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie.
Il RAGIONE_SOCIALE, inoltre, sarebbe partecipe di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dotata di stabile struttura e con suddivisione di ruol avente lo scopo di commettere una pluralità di delitti legati al traffico e all cessione di sostanze stupefacenti, anche attraverso l’organizzazione e la gestione di una vera e propria piazza di spaccio. Associazione promossa e diretta da COGNOME NOME e operativa nei territori di Cavalleggeri d’Aosta e di Agnano.
Avverso l’ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1 Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 416-bis cod. pen.
Il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata e quella applicativa della misura siano «da censurare per carenza assoluta di motivazione», in ordine alla sussistenza di gravi indizi, non emergendo da esse il ruolo ricoperto dall’indagato, il contributo da lui offerto al RAGIONE_SOCIALE criminale e la consapevolezza di partecipare all’associazione.
La decisione del Tribunale per il riesame, in particolare, sarebbe basata sulle conversazioni intercettate tra l’indagato e il detenuto COGNOME NOME, dalle quali, tuttavia, secondo il ricorrente, potrebbe desumersi solo l’intento del COGNOME di raccogliere intorno a sé un gruppo di persone per opporsi al RAGIONE_SOCIALE rivale. L’indagato, però, non avrebbe raccolto tale invito, come dimostrato dalla sua estraneità alle vicende più significative nelle quali si era concretizzato l’intento de COGNOME e dalla sua mancata partecipazione alle conversazioni correlate
all’episodio che aveva coinvolto il coindagato NOME NOME, che avrebbe costituito «lo spartiacque» tra la fase ideativa e quella esecutiva delle azioni delittuose. L’indagato non sarebbe stato coinvolto in nessuna delle azioni di rivalsa che il capoRAGIONE_SOCIALE aveva organizzato in risposta alle aggressioni subite da NOME né agli atti intimidatori in danno di COGNOME NOME. Oltre alle quattro conversazioni con il capoRAGIONE_SOCIALE, non risulterebbero contatti tra l’indagato e gli altri sodali. Nessuno dei collaboratori di giustizia, inoltre, avrebbe riferito elementi a cari dell’indagato.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 187, 192 e 273 cod. proc. pen.
Il ricorrente, in relazione al reato di traffico di sostanze stupefacenti, muove analoghe censure.
A sostegno di tale ipotesi accusatoria, sussisterebbero ancor meno elementi. L’unico argomento effettivamente speso al riguardo dal Tribunale del riesame sarebbe costituito dal fatto che la programmazione delle azioni violente in danno del RAGIONE_SOCIALE rivale sarebbe stata finalizzata a salvaguardare la piazza di spaccio.
Tale argomento, però, non sarebbe riferibile all’indagato poiché egli, come esposto nell’ambito del primo motivo, sarebbe rimasto estraneo all’esecuzione delle azioni violente nelle quali si era concretizzata la reazione verso il RAGIONE_SOCIALE rivale Così come sarebbe rimasto estraneo a tutti i fatti di droga addebitati agli altri indagati e in particolare alla gestione della piazza di spaccio di INDIRIZZO, l’unica riferibile al RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente contesta l’applicazione della misura anche con riferimento al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, di cui al capo 4 della rubrica, sostenendo che l’imputazione sarebbe estremamente generica, anche con riferimento alla tipologia e alla quantità della sostanza stupefacente detenuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Entrambi i motivi – che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi essenzialmente versati in fatto – sono inammissibili.
Con essi, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un
inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME).
Al riguardo, va ricordato che «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesanne, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).
Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico.
Il Tribunale non solo ha riportato le conversazioni intercettate più significative, ma ne ha analizzato con rigore il contenuto – peraltro abbastanza esplicito -, evidenziandone la rilevanza alla fine della dimostrazione della partecipazione dell’indagato al RAGIONE_SOCIALE criminale (cfr. pagine 6 e ss. dell’ordinanza impugnata). Ha posto in rilievo che dalle conversazioni emergeva non solo lo stretto rapporto e la comunanza di interessi tra il COGNOME e l’indagato, ma anche la chiara disponibilità di quest’ultimo a partecipare ad azioni di ritorsione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE rivale, seguendo le indicazioni del COGNOME («me lo devi dire tu come mi devo comportare … mi comporto come dici tu … io sto sempre presente lo giuro»). Il coinvolgimento concreto dell’indagato nelle azioni ritorsive nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE avversari emergeva pure dalle conversazioni tra il COGNOME e COGNOME NOME, altro esponente di spicco del RAGIONE_SOCIALE. Il coinvolgimento in tali azioni, poste a “difesa del territorio” di operatività del RAGIONE_SOCIALE assume un indiscutibile rilievo in ordine alla piena e consapevole adesione dell’indagato al RAGIONE_SOCIALE criminale.
Sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del riesame si sono ampiamente soffermati anche sui gravi indizi sussistenti in ordine alla sussistenza dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti, evidenziandone l’autonomo rilievo rispetto all’associazione camorristica, che, peraltro, emerge anche dalla non perfetta coincidenza delle due strutture criminali sotto il profilo soggettivo. Giudice per le indagini preliminari (la cui ordinanza risulta pienamente condivisa e richiamata dal Tribunale del riesame), in particolare, ha evidenziato come la
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struttura finalizzata al traffico degli stupefacenti avesse un assetto organizzativo e un ambito di operatività distinti dal più ampio RAGIONE_SOCIALE.
Entrambi i giudici di merito, inoltre, hanno adeguatamente motivato in ordine alla partecipazione dell’indagato all’associazione dedita al traffico di stupefacenti, evidenziando, in particolare, il suo coinvolgimento nelle vicende della “piazza di spaccio” gestita dal RAGIONE_SOCIALE criminale.
Appare, infine, manifestamente infondata la censura relativa alla presunta genericità del reato contestato al capo 4 della rubrica, atteso che gli elementi di cui il ricorrente lamenta la carenza sono comunque desumibili dalla motivazione dell’ordinanza applicativa della misura.
Al riguardo, deve essere ribadito che «in materia di misure cautelari, ai fini dell’osservanza del disposto di cui all’art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., secondo cui tra i requisiti dell’ordinanza applicativa di misura cautelare deve esservi quello costituito dalla “descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate”, deve ritenersi sufficiente che tali elementi siano ricavabili dalla richiesta del PAVV_NOTAIO., cui nell’ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell’ordinanza medesima» (Sez. 6, n. 1158 del 09/10/2007, COGNOME, Rv. 238411; Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, COGNOME, Rv. 279898).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.