Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16145 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME, per il tramite di difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazio avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 del D.P.R. n. 309/90, oltre ad reati-fine, aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen.
Sono stati articolati due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed cod. proc. pen. per avere, il Tribunale del riesame, ritenuto integrati gli estremi del delit cui all’art. 416 bis cod. pen. in assenza degli elementi essenziali del reato.
Non sarebbe stata evidenziata prova appagante della forza d’intimidazione del gruppo associativo, connotata dal diffuso stato di assoggettamento ed omertà, requisito a cui si potrebbe rinunciare solo laddove si tratti di sodalizio di nuova costituzione, nascente d un’associazione storica, che ne replichi il contesto; il Tribunale avrebbe enumerato i precedenti penali dei presunti componenti del consorzio criminale, operante al più nello spaccio di stupefacenti, senza approfondirne i necessari profili di mafiosità, necessariamente collegata ad estorsioni e ad attività di controllo di lavori pubblici e territorio; sarebbe stato richia contributo informativo non conducente dei collaboratori di giustizia, che avrebbero riferito percezioni personali in quanto appartenenti a diversi gruppi criminali.
Detti collaboranti avrebbero rilasciato dichiarazioni incongrue, e comunque inidonee a disegnare il necessario riflesso della esteriorizzazione, indispensabile a configurare l’esistenz di un’associazione mafiosa; la dotazione di armi rappresenta una aggravante e non sarebbe indizio utile per delinearne la sussistenza; gli incontri con esponenti di altre realtà malavit finalizzati soltanto a mantenere il predominio sul traffico di droga, non integrerebbero element indicativi di carattere mafioso; le presunte riunioni con i rappresentanti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non sarebbero univocamente interpretabili perché ancora una volta attinenti all’operare illecito nel narcotraffico.
Quanto ai presunti reati-scopo, come taluni tentativi di estorsione, le risultanze investigat deporrebbero per fatti isolati, connessi a questioni personali; sarebbero state valorizzat sentenze di primo e secondo grado, attinenti ad un omicidio e un tentato omicidio (ai danni dei cittadini nigeriani NOME e COGNOME NOME), in violazione dell’art. 238 bis cod. proc. pen. ed ov mai consumati, al più dimostrativi di una volontà di imporsi nell’attività di spacci stupefacenti. Anche le conversazioni intercettate sono state sopravalutate, perché le esternazioni e le lamentele del ricorrente proverebbero proprio che il gruppo che ruotava attorno a lui non possedeva le caratteristiche tipiche di un sodalizio mafioso.
2.2. Il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi, a riguardo della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di reità per i delitti contestati nell’ordinanza cautelare.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sarebbero rispondenti ai criteri tracciati giurisprudenza sotto i profili della credibilità intrinseca ed estrinseca e della integrazion riscontri esterni e le intercettazioni non avrebbero offerto elementi significativi ai fin prova dei reati.
Il ricorso ha dunque riproposto, in parte anche graficamente, le medesime critiche esposte, sul punto, dalle argomentazioni del primo motivo.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Ebbene, l’ordinanza impugnata ha dato dettagliato risalto ad una pluralità di dichiarazioni d collaboratori della giustizia, la cui credibilità intrinseca ed estrinseca è già stata positiva vagliata dall’autorità giudiziaria con le sentenze che hanno loro riconosciuto la specia circostanza attenuante di cui all’art. 416 bis.1 comma 3 cod. pen., che si riscontrano reciprocamente secondo il noto principio della convergenza del molteplice (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; e, in motivazione, Sez. 5 n. 25838 del 23/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto), che hanno illustrato l’esistenza, l’operatività e l’attualità de camorristico capeggiato dal ricorrente COGNOME NOME, nato come costola dei “COGNOME” e divenuto, nel tempo, gruppo autonomo (collaboratore COGNOME, del RAGIONE_SOCIALE COGNOME), dotato di una sua articolazione militare, capace di programmare azioni di sangue nei confronti di persone potenzialmente pericolose; il grado di riconoscimento assicurato alla “famiglia”
COGNOME, di stanza nel rione Traiano di Soccavo, nell’ambito dei rapporti di “alleanza” e “affari” tra i RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, il cui vertice – rappresentat ricorrente – gestiva, nel territorio di competenza(“la 99”) e nel contesto di una rigor ripartizione geografica RAGIONE_SOCIALE aree di specifica denominazione, il narcotraffico e l’attivi distribuzione RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti e dei profitti; la massiccia dotazione di armi e organizzazione RAGIONE_SOCIALE estorsioni ai danni dei pushers; la centralità della figura di COGNOME NOME quale referente di zona per la consumazione di estorsioni in pregiudizio RAGIONE_SOCIALE imprese dislocate sul territorio (collaboratore COGNOME, del RAGIONE_SOCIALE di Forcella, collaboratore COGNOME del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha indicato l’omicidio del figlio di COGNOME NOME, NOME come il momento scatenante dell’ascesa dei COGNOME come formazione criminale indipendente, meritevole di rispetto nel panorama mafioso di riferimento; collaboratore COGNOME , del RAGIONE_SOCIALE di Bagnoli, collaboratore COGNOMECOGNOME COGNOME ha indicato il dominio del RAGIONE_SOCIALE nella c.d. zona ’99); la perduranza nel tempo della presenza del RAGIONE_SOCIALE, alleato dei COGNOME nell’area del rione Traiano, l’individuazione del ricorrente quale ca indiscusso del gruppo camorristico, dotato di efficace carisma criminale, dimostrata in occasione dell’omicidio del figlio NOME, quando ebbe a convocare i referenti RAGIONE_SOCIALE altr realtà criminali per apprenderne le necessarie informazioni, funzionali alla vendetta, po concretizzata con l’omicidio di COGNOME NOME e di un parcheggiatore abusivo (collaboratore COGNOME, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, collaboratore COGNOME, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha riferito anche dei summit di natura organizzativa e di coordinamento tra i capi RAGIONE_SOCIALE consorterie del rione e di altri siti anche dichiarazioni COGNOME); il rapporto di stretta collaborazione gerarchica tra COGNOME NOME NOME il capoRAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME NOME NOME compito gestorio affidato da quest’ultimo al COGNOME NOME della ’99 – nella convocazione degli incontri di rilievo, nel distribuzione di armi e droga; le riunioni tra gruppi criminali e le insistenti richi COGNOME NOME affinchè gli affiliati del RAGIONE_SOCIALE COGNOME uccidessero il COGNOME e i componenti del c COGNOMECOGNOME a scopo ritorsivo dopo l’omicidio del figlio NOME (collaboratore COGNOMECOGNOME del cl COGNOME, cfr. anche le propalazioni dei collaboratori COGNOME, COGNOMECOGNOME COGNOME). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Tale corposo contributo informativo di per sé sarebbe esaustivo a cristallizzare l’impiant gravemente indiziario in relazione all’attribuzione al ricorrente della veste di capo e promoto dell’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui si discetta, indubbiamente rispondente agli elementi costitutivi di cui all’art. 416 bis cod. pen., perfezionati attraverso una intimidatrice espressa, scolasticamente, dalla diffusa capacità di attentare alla vit all’incolumità personale con imponente disponibilità di uomini e mezzi, di influenzare in ta modo le essenziali condizioni esistenziali ed economiche di specifiche categorie di soggetti, dalla complementare potenzialità di assoggettamento, realizzata anche attraverso il controllo di una specifica area territoriale, destinata alla commissione dei delitti oggetto del programma delinquenziale.
Non è, del resto, nemmeno necessaria la dimostrazione che l’impiego della forza di intimidazione dell’associazione sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale
del territorio di elezione, bastando la prova di tale impiego con le finalità criminali ind dall’art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019 dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745; Sez. 6, n. 45181 del 19/09/2019, C., non mass.; Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Garcea, Rv. 270442). E’ sufficiente, infatti, che l’organizzazione abbia nel contesto raggiunto fama criminale, utilizzando metodi propri di sodalizi di stampo mafioso o adottandone i modelli di organizzazione e i rituali di adesione, e che, soprattutto, abbi manifestato – come certamente emerso nella vicenda de qua una concreta e reale capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale, così producendo un assoggettamento, anche di tipo omertoso, nell’ambiente, pur eventualmente circoscritto, in cui essa opera (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 16; Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, COGNOME, Rv. 277913; Sez. 5, n. 26427 del 20/05/2019, Forieri, Rv. 276894).
Va in proposito aggiunto che le evocate potenzialità di sottomissione “ambientale” abbiano rinvenuto puntuale e concreta attuazione nella realizzazione dei delitti-scopo contestati ai cap 105 e 106, occasioni nelle quali COGNOME NOME, anche in concorso col figlio NOME, ha tentato di estorcere, a soggetti diversi, una parte dei proventi RAGIONE_SOCIALE attività illecite d commesse (pag. 21 e 22).
L’ordinanza impugnata ha peraltro riportato, con accurata esposizione, la messe degli ulteriori elementi di convalida dell’attendibilità del narrato dei collaboratori di giustizia, costituit esiti dell’attività di captazione telefonica ed ambientale, il cui inequivoco tenore è pienamen sinergico con l’interpretazione che attribuisce al “RAGIONE_SOCIALE” guidato dal ricorrente indiscuss attuale ed operativa matrice mafiosa (cfr. pagg. 14-16 del provvedimento impugnato, a riguardo dell’invito all’omertà e al silenzio, e con riferimento al predominio sul “rione”, alla riconducibilità a tutta la compagine subordinata al ricorrente, alla necessità di mostrarsi deg di farne parte e di rispettare i compiti assegnati a ciascuno, incluso il figlio NOME).
La moltitudine degli elementi, così analiticamente vagliata, è stata infine congruamente valutata nella sua dimensione dimostrativa della sussistenza dei requisiti di fattispecie di c all’art. 416 bis cod. pen., con particolare riferimento alla specificità della sua esteriorizza come radicato gruppo camorristico, dotato di capacità intimidatrici e di diffus assoggettamento mediante minacce e violenze, di attitudine persuasiva al mantenimento dell’omertà (pagg. 21 e 22).
In tale complessivo scenario, le censure mosse dalle ragioni di ricorso – che possono essere trattate congiuntamente – si rivelano generiche e fuori fuoco, votate a sollecitare la Corte legittimità ad una non consentita rivisitazione dei fatti e del materiale indiziar manifestamente infondate.
Quanto, in particolare, alle critiche opposte agli apporti propalativi dei collaboranti, i bra dei verbali, richiamati nel corpo dell’atto di impugnazione, sono all’evidenza decontestualizzati estrapolati in modo atomistico e privi di qualsiasi consistenza confutativa.
Come palesemente inammissibile è la doglianza che si appunta sul significato dei dialoghi intercettati – anche a riguardo RAGIONE_SOCIALE estorsioni tentate in danno di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME – e degli sfoghi del COGNOME, perché propone una lettura, se non persino pretestuosa, riduttiva ed alternativa del contenuto RAGIONE_SOCIALE captazioni, evidentemente non consentita.
Giova nuovamente puntualizzare che, in materia di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la qu se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); costituisce, pertanto, questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e l valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268389).
Quanto, infine, alla utilizzazione processuale di sentenze non definitive, vale solo la pen rammentare che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273, comma 1, cod. proc. pen. per l’applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell’art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non a condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALE misure cautelari (tra le tante, sez.5 n. 57105 del 15/10/20 Fedele, Rv. 274404); e che l’insufficienza di un elemento indiziario ai fini della contestazion in sede cautelare, di un reato-fine di un’associazione criminosa, non preclude la utilizzazione d tale elemento, quale grave indizio, con riferimento al reato associativo, capace di dar conto del coinvolgimento del soggetto, a cui esso si riferisce, nella vita dell’associazione (Sez. 6, 32878 del 10/07/2009, Senese, Rv, 245197; sez. 2 n. 14052 del 10/01/2019, Barbaro, Rv. 275418).
Pertanto, non è rilevante che COGNOME sia stato assolto dall’omicidio del COGNOME, perché gli elementi probatori anche altrimenti illustrati a riguardo del conflitto insorto con il COGNOME sono stati valorizzati, nella loro proiezione finalistica, nel complesso degli in integrativi del reato di associazione mafiosa e della declinazione del ruolo di vertice d ricorrente; mentre la sentenza di condanna di primo grado, inflitta a taluni affiliati del RAGIONE_SOCIALE l’omicidio di COGNOME NOME e per il tentato omicidio di NOME brutalmente determinato da un regolamento di conti nel settore degli stupefacenti – è stata correttamente apprezzata ed inserita nel solido compendio indiziario dell’esistenza e RAGIONE_SOCIALE manifestazioni dell’organizzazione mafiosa.
I gravi indizi di colpevolezza, relativi al delitto di associazione per delinquere vol commercio degli stupefacenti – di cui al capo 2) – sono stati contestati in modo apodittico e
assertivo, con proposizioni evanescenti, svincolate da un esame accurato RAGIONE_SOCIALE evidenze probatorie ripercorse dall’ordinanza del Tribunale del riesame.
Sul punto, è sufficiente richiamare – accanto al ragguardevole apporto conoscitivo RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – la pletora RAGIONE_SOCIALE immagini e dei dialoghi interce anche di tenore esplicito, riportati a pag. 16-18 del provvedimento impugnato, accompagnati da numerosi riscontri, costituiti da sequestri di armi e di sostanze stupefacenti, che ne complesso integrano un coacervo di elementi probatori del tutto conducenti all’emersione del sodalizio tra più persone, legate da inequivoca affectio, finalizzato alla commissione di più delitti di commercio di sostanze stupefacenti di varia tipologia, produttivo di ingenti guadagn al cui apice spicca l’indiscussa figura dell’ attuale ricorrente.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ric conseguono la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024