Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26922 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26922 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore, l’AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza del GIP presso lo stesso Tribunale, datata 8.9.2023, con cui è stata applicata tra gli altri, a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per il r di associazione ex art. 416-bis cod. pen., nell’ambito del sodalizio camorristico facen capo al cd. “RAGIONE_SOCIALE“, con il ruolo di “capo e direttore di tutte le attività del RAGIONE_SOCIALE” dal gennaio 2015 e con condotta perdurante, nonché per i reati di cui ai capi E (associazione finalizzata a commettere più delitti di contrabbando di tabacchi lavorat esteri di cui all’art. 291-bis cod. pen.), E6 (un episodio di concorso nell’acquis introduzione di 30.740 Kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, caduti i sequestro), G (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocai ed hashish destinata al mercato illegale gestito dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME), NOME (un episodio d concorso nella detenzione e cessione illecita di 30 kg di hashish destinata a rifornir mercato illegale gestito dalle associazioni camorristiche del citato “RAGIONE_SOCIALE” e d sodalizio denominato RAGIONE_SOCIALE). L’ordinanza del Riesame ha annullato quella genetica, invece, in relazione alle contestazioni provvisorie dei capi F (un re associativo con oggetto la commissione di più delitti di turbativa d’asta ed estorsion funzionali ad indirizzare l’esito delle gare per l’aggiudicazione di immobili sottopos procedura esecutiva) e G2, G3 (ulteriori episodi di concorso nella detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti aggravate dalla finalità mafiosa).
I reati fine occupano periodi temporali collocabili da gennaio 2017 con condotta perdurante (capo E); in epoca anteriore e prossima a dicembre 2018 (E6); da settembre a novembre 2020 (G); in epoca prossima al 29.9.2020 (G1); si tratta di condotte tutte riconosciute aggravate ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., commesse per agevolare il gruppo criminale dei COGNOME e, il capo Gl, anche quello denominato “RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, tramite il difensore di fiduci deducendo formalmente quattro diversi motivi di ricorso.
2.1. Il primo argomento che la difesa oppone alla ricostruzione dei giudici cautela denuncia violazione di legge e vizio di motivazione apodittica e contraddittor dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui, in relazione ai capi A, E, E6, G e G1, non rilevato il difetto di autonoma valutazione da parte del GIP riguardo al titolo cautel emesso.
La difesa, premessa l’obiezione alla motivazione del GIP di aver svolto una mera attività di copia-incolla rispetto alla richiesta cautelare, rileva:
-che, erroneamente e con travisamento, il Riesame ha ritenuto, per superare la censura relativa al difetto di autonoma motivazione dell’ordinanza genetica, di ricavare dal moti
di impugnazione cautelare un’ammissione dell’esistenza della valutazione autonoma che, invece, si puntava a contestare;
-che il difetto di autonoma valutazione era stato rilevato con riguardo a tutte imputazioni provvisorie e non soltanto al capo E, come erroneamente ritenuto dall’ordinanza impugnata. Non si può ritenere sufficiente il richiamo all’accoglimento sol parziale della richiesta del pubblico ministero da parte del GIP (che ha escluso la gravit indiziaria per i capi da El a E5 afferenti singoli reati di contrabbando); è infatti neces secondo la giurisprudenza di legittimità oramai dominante, ai fini della valutazion positiva circa l’autonoma valutazione, che il giudice abbia svolto, per ciascun addebito per ciascun destinatario del provvedimento, un distinto vaglio degli elementi di fat ritenuti decisivi.
Anzi, proprio l’aver escluso la gravità indiziaria per i capi di imputazione riferiti a fine, espressione dell’associazione a delinquere finalizzata ai reati di contrabbando di c al capo E, avrebbe imposto un onere di motivazione specifica e convincente del perché, comunque, il ricorrente abbia rivestito, invece, un ruolo addirittura di vertice medesimo sodalizio. Su tali argomenti lo stesso Riesame ha reso una motivazione sintetica ed inadeguata, contraria alla giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. 31370 del 2018);
-che il provvedimento del Riesame non ha fornito alcuna risposta, quindi, alle ragioni difensive, a causa dei denunciati errori e travisamenti del contenuto dell’istanza riesame.
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione relazione alla gravità indiziaria ed all’attendibilità delle dichiarazioni del AVV_NOTAIO giustizia NOME COGNOME e degli altri dichiaranti, delle quali denuncia incoerenza genericità di riferimenti al ricorrente, oltre che il travisamento da parte del giudice cautela.
In particolare, la difesa stigmatizza la parte dell’ordinanza del Riesame in cui si espo nel campo della gravità indiziaria un criterio interpretativo proprio delle misur prevenzione e si addossa all’indagato l’onere di dimostrare l’interruzione dei legami con la compagine camorrista di precedente appartenenza, in relazione alla quale abbia riportato condanne definitive, una volta tornato in libertà e con riguardo ad atti imprenditoriali lecite; queste ultime ritenute presuntivamente comunque attuate con modalità mafiose poiché realizzate da un componente di vertice del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, indipendentemente dall’accertata sussistenza di seri indizi del delitto associativo ex ar 416-bis cod. pen.
Si evidenzia che nel procedimento non vengono contestati reati “tipici” di estrinsecazione della criminalità mafiosa, bensì, in un arco di tempo di circa 8 anni, sono emersi soltant rapporti tra i presunti sodali dovuti alla parentela ed alla loro proiezione commercialeimprenditoriale, senza che sia emersa una struttura organizzativa con distribuzione di
ruoli e con un pregiudizio nei confronti di NOME COGNOME, considerato tout court un imprenditore con ambizioni camorristiche che si occupa di attività economiche inevitabilmente con modalità mafiose.
Si stigmatizza, altresì, la ricostruzione del Riesame circa l’esistenza di una reg organizzativa stabile nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo cui il gruppo camorristico deve essere governato dal fratello maggiore in libertà e, di conseguenza, il ricorso contesta presunzione secondo cui, in base all’adesione aprioristica circa l’esistenza di tale rego il ricorrente, quale maggiore dei fratelli, in libertà dal 2015, da quella data sia an leader del sodalizio.
Tale presunzione avrebbe impedito ai giudici di rendersi conto di come gli elementi di fatto derivanti da molte delle sentenze emesse in merito al gruppo camorristico (si citano alcune di esse) conducano a ritenere che i veri capi, nel periodo e stabilmente, erano stati individuati negli altri fratelli di NOME, NOME e NOME; le dichiarazi AVV_NOTAIOtore di giustizia NOME, peraltro, sono coerenti con tale conclusione, poich il dichiarante indica in NOME COGNOME il capo indiscusso del sodalizio, sino al suo arre nel marzo 2019. Nessun dato storico mette invece conto della leadership del ricorrente, né tantomeno è possibile stabilire quando ciò sia avvenuto, poiché le condotte illecit che egli ha spontaneamente, sia pur solo in minima parte, ammesso nell’interrogatorio di garanzia riguardano reati di contrabbando che non sono sintomatici né di una sua partecipazione né di una sua posizione apicale nel RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
In proposito, la difesa cita ancora le dichiarazioni di COGNOME del 22.10.2019, che, d un lato, disegnano scenari nei quali il ricorrente non viene indicato né come capo del sodalizio, né come autore di reati, poiché determinato ad evitare di ritornare in carcer dall’altro, scontano un deficit di riscontri, che, anzi, mina la credibilità del dichia quale ha raccontato di estorsioni a tappeto che sarebbero state perpetrate a Secondigliano per consentire al ricorrente di coltivare il suo progetto imprenditori illecito di creare una fabbrica di sigarette di contrabbando, estorsioni delle quali non traccia nelle indagini, come ammette la stessa ordinanza impugnata, e delle quali il dichiarante non sa riferire nulla, pur sostenendo di aver partecipato a qualcuna di esse. Peraltro, si tratta di dichiarazioni anche intrinsecamente inattendibili, poiché app contraddittorio che un RAGIONE_SOCIALE ritenuto potente e ricco di liquidità, grazie al traff stupefacenti, debba ricorrere ad estorsioni a tappeto per reperire fondi per un’impresa criminale voluta dal presunto capo.
Infine, si denuncia un’evidente lacuna indiziaria, non risolta dal Tribunale, quanto periodi di attività criminale attribuiti al ricorrente, che mostrano un vuoto dei conte delle prove dal 2015 al 2018, stando alla stessa ricostruzione del Riesame a pag. 10.
La difesa rappresenta ancora come le sentenze di condanna emesse nel corso degli anni nei confronti di esponenti del sodalizio dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME disegnano i vertici del sodalizio sen mai indicare il ricorrente tra i capi, ma solo gli altri fratelli.
D’altra parte, i provvedimenti cautelari del presente procedimento, sia l’ordinanz genetica che quella impugnata, non riescono ad individuare alcuna condotta sintomatica della direzione del sodalizio da parte di NOME COGNOME, non potendosi ritenere tali g interventi di ricomposizione di dissidi interni, che rivelano soltanto il suo inserim pieno nel contesto familiare, ancorchè effettuati in alcune vicende critiche, come quell relativa alla famiglia del AVV_NOTAIOtore di giustizia COGNOME COGNOME COGNOME suo arresto, s quale si dilunga il ricorso.
La difesa contesta anche le dichiarazioni del AVV_NOTAIOtore NOME COGNOME COGNOME COGNOME alcune altre propalazioni, oltre a contestare asseriti travisamenti dei contenuti de intercettazioni, e conclude, infine, ritenendo che non è stato portato alcun element concreto a sostegno dell’impiego del metodo mafioso e dell’utilizzo della forza di intimidazione tipica di un’aggregazione camorristica da parte del ricorrente nelle su attività, anche criminali.
2.3. La terza ragione di censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione apparente ed illogica del provvedimento impugnato, in relazione ai capi E ed E6 relativi all’organizzazione e direzione di un’associazione finalizzata al contrabbando di sigarette e tabacchi esteri, aggravata dalla circostanza della transnazionalità, ed alla commissione del reato fine connesso. La tesi difensiva è che non vi sarebbero indizi tali da far riten che la mera partecipazione al reato di cui al capo E6 dimostri la posizione di vertice d ricorrente nell’associazione contestata al capo E, a dispetto di quanto ha affermato i riesame. Inoltre, si fa riferimento alla contraddittorietà ed apoditticità del ri richiesta della difesa di ritenere, nei confronti del ricorrente, “assorbita” la contesta associativa del capo E in quella di cui all’art. 416-bis cod. pen. ascrittagli al capo A.
2.4. Un ultimo motivo di ricorso attinge, sotto il profilo del vizio di violazione di di motivazione manifestamente illogica ed apparente, la contestazione di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contemplata al capo G delle imputazio provvisorie.
La tesi difensiva è che si sarebbe contraddetta, di fatto, da parte del Riesame, giurisprudenza costante che ritiene la necessità di un apprezzabile assetto organizzativo del gruppo criminale, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 74 D. 309 del 1990, anche in termini di divisione dei ruoli tra i presunti sodali. E di l’organigramma del sodalizio è stato ricavato da una singola operazione di compravendita di stupefacenti, senza che da questa possa desumersi non soltanto la stabile ripartizione dei ruoli, ma neppure una qualche ampiezza e continuità dei rapporti tra i vari presunt affiliati. Sono carenti anche gli indizi di un vincolo permanente tra gli affiliati, leg consapevolezza di ciascun associato di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale.
3. Il PG NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Il primo motivo di censura deduce critiche che non colgono la struttura motivazionale essenziale del provvedimento impugnato.
Il Tribunale del Riesame, infatti, ha correttamente rilevato la presenza, nell’ordinan genetica, di inequivoci indicatori dell’effettiva verifica critica, da parte del giudic valutazioni operate dal pubblico ministero; tra questi soprattutto: il disallineamento d statuizioni del giudice rispetto alle richieste del pubblico ministero; le considera puntuali riportate a commento ed in chiusura di singoli paragrafi del provvedimento.
In proposito, giova rammentare che l’analisi sulla esistenza di un’autonoma valutazione va condotta senza indici stereotipati, non essendo determinante, per negarla, che il vagli critico del giudice sia ridotto a “poche righe”, oppure che sussistano eventuali difetti di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero (cfr. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581 – 01); neppure può avere rilievo negativo l’utilizzo di una tecnica redazionale improntata ad incorporazione di passagg della richiesta cautelare, legittima se inserita in un contenuto complessivo d provvedimento che lascia emergere la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame (Sez. 5, n. 1304 24/09/2018, dep. 2019, Pedata, Rv. 275339- 01).
Nel caso di specie, il provvedimento del Riesame ha adeguatamente trattato il tema dell’esistenza di un’autonoma valutazione da parte del GIP, con riguardo all’intero quadro di reati contestati al ricorrente, focalizzandosi poi sul capo E solo per un inced argomentativo, volto a dimostrare come, in fondo, lo stesso difensore abbia in qualche modo ammesso che la motivazione autonoma esisteva ancorchè stringata.
Si tratta di un’ammissione criticata dalla difesa, che tuttavia non rileva nell’economia d risposta fornita dal Tribunale all’indagato, contribuendo soltanto a colorare l’affermazi circa l’infondatezza del motivo di censura proposto ex art. 309 cod. proc. pen., che viv di piena giustificazione desunta da altri indici; di conseguenza l’obiezione difensiv inammissibile in tale specifica parte.
Il primo motivo, peraltro, si muove complessivamente in un confine che rasenta in molti passaggi l’inammissibilità quando, ad esempio, lamenta genericamente l’utilizzo nell’ordinanza genetica della tecnica del copia-incolla, che sarebbe indice dell’assenza autonoma valutazione, senza evidenziare punti di emersione interni alla stessa ordinanza che denotini tale difetto e si traducano in un deficit specifico e reale di auton valutazione.
2.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale ha esposto, in un’attenta e puntuale motivazione, tutti i fattori dai qual tratto ragioni per sostenere il ruolo dell’indagato di capo e promotore del grupp camorristico denominato “RAGIONE_SOCIALE“, operante in Secondigliano; la tesi difensiva, che relega ad anni lontani, precedenti all’ultima scarcerazione, tale parte di primo piano d ricorrente, è agganciata ad affermazioni soltanto apodittiche.
Anche i punti critici evidenziati dalla difesa del ricorrente nelle sue memorie depositate Riesame (sostanzialmente riproposti nel ricorso all’esame d& Collegio) sono stati adeguatamente COGNOMEti dal provvedimento impugnato (al punto 2.3. dell’ordinanza, in particolare), che ne ha messo in luce la preconcetta partigianeria in favore delle te difensive, volte a ricostruire gli elementi indiziari, numerosi e pregnanti, in m alternativo rispetto a quanto desunto nei provvedimenti cautelari.
Ed invece, è noto che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che dedu l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione de elementi COGNOMEti dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).
Tale opzione risulta coerente, peraltro, con gli insegnamenti delle Sezioni Unite che, s dalla pronuncia Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828.
Nel caso di specie, il carattere di “mafia storica” del RAGIONE_SOCIALE COGNOME ed il ruolo di leade sodalizio del ricorrente sono avvalorati, per il primo aspetto, dai riferimenti alle sent presenti in atti ed a quelle prodotte nel procedimento dal pubblico ministero complessivamente, tali precipitati valutativi non riposano su costruzioni fideistiche Riesame, poiché sono stati rivitalizzato da una pletora di riferimenti alle condotte concre realizzate ed alle vere e proprie prove riguardo all’inserimento del ricorrente nel sodali con incarichi direttivi: il suo ruolo di “paciere” – mediatore e risolutore di controversi territorio – tra le parti di conflitti economici o personali, dotato di consistente cred rilievo di simili condotte per la prova della partecipazione ad associazioni criminali, Sez. 3, n. 25994 del 22/7/2020, Gullo, Rv. 279825); i rapporti intessuti non soltanto co gli altri componenti del sodalizio, ma anche con esponenti di gruppi criminali divers operativi su realtà territoriali contigue; le numerosissime intercettazioni e le dichiara dei molti AVV_NOTAIOtori di giustizia, che delineano senza incertezze la figura di lea camorristico nel ricorrente, definito un capo di particolare intelligenza e capacità, do di autorevolezza e di poteri di comando nei confronti dei partecipi, ideatore di una strate di “inabbissamento” del sodalizio camorristico, funzionale a far incrementare e prosperare i suoi traffici illeciti con maggiore tranquillità sul territorio e che il Riesame ha esc
sintomatica di una volontà di allontanamento dalle dinamiche mafiose consolidate del sodalizio di appartenenza (così rispondendo alle obiezioni difensive riproposte con i ricorso).
La discutibile parte della motivazione del provvedimento impugnato, in cui il Riesame sembra far riferimento a criteri presuntivi per la cautela personale, indebitamente tra dalle regole normative operanti per le misure di prevenzione, non ha avuto nessuna influenza sulla motivazione, sicchè il motivo, per tale specifica porzione, è inammissibil
2.2. La terza censura difensiva è rivalutativa e formulata secondo schemi argomentativi estranei al giudizio di legittimità.
Il Riesame ha reso una motivazione estremamente accurata anche in merito alla contestazione di partecipazione associazione a delinquere operante nel settore del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri: gli elementi indiziari concretamente emersi sono stati puntualmente vagliati e, successivamente, connessi in una valutazione complessiva, che ha tenuto in conto le denunce prospettate dalla difesa con la sua memoria (cfr. par. 3 dell’ordinanza impugnata).
2.3. Il quarto motivo eccepito non ha pregio ed anch’esso è percorso da un intendimento rivalutativo: la difesa sostiene la mancanza di un apprezzabile assetto operativo dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per la configurabi dell’associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficient l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (cf ultimo Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583 – 01).
Nel caso di specie, al di là anche delle richiamate, consolidate affermazioni di questa Cort regolatrice, sono emersi, dalla motivazione del provvedimento impugnato, tratti associativi che denotano l’esistenza di un assetto organizzativo ben più strutturato quello minimo richiesto; un assetto mutuato dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nel cui ambito il gruppo dedito al traffico di droga si muoveva, e che fruiva delle risorse organizzative e dei mez del potente e strutturato sodalizio “storico” della RAGIONE_SOCIALE.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comrna 1-ter, disp proc. pen.
Così deciso il 15 marzo 2024.