Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10890 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. RIESAME di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto, in via preliminare, della comunicazione dell’AVV_NOTAIO, difensore dei ricorrenti, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 14 febbraio 2024, ed attestante l’impossibilità di presenziare all’udienza;
data per svolta la relazione del Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale era stata applicata ai ricorrenti la misura cautelare della custodia in carcere per avere lo COGNOME costituito e promosso un’associazione di tipo camorristico avente la finalità di assumere il controllo della zona Torretta e delle aree limitrofe, nel quartiere Chiaia di Napoli, e, quanto al COGNOME, per aver partecipato a detta associazione, oltre al compimento da parte degli stessi, secondo le imputazioni provvisorie, di una serie di reati fine.
Avverso la richiamata ordinanza gli indagati hanno proposto ricorsi per cassazione, di identico tenore, mediante il comune difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi, di seguito riportati entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen., anche rispetto al diritto di difesa sancit dall’art. 24 Cost., e deducono, inoltre, assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della relativa motivazione.
A fondamento dell’articolato motivo deducono insussistenza della gravità indiziaria per il delitto associativo contestato nel capo A) dell’imputazione provvisoria.
Evidenziano a riguardo, in primis, che la condotta associativa non è stata collocata in un preciso periodo temporale, con peculiare riguardo al momento nel quale avrebbe avuto inizio l’attività delittuosa, con conseguente violazione del diritto di difesa, non potendosi individuare, peraltro, tale momento con riguardo al compimento dei reati ritenuti fine dell’associazione stessa.
Ad ogni modo i ricorrenti soggiungono che detti delitti sarebbero stati commessi, in base alle stesse imputazioni provvisorie, nel limitato periodo di tempo che va dal luglio al settembre dell’anno 2023, inidoneo a denotare la stabilità che connota un’associazione criminale.
Peraltro, l’esistenza dell’associazione non potrebbe ritenersi configurata per “traslazione” in ragione dei rapporti con l’RAGIONE_SOCIALE, che sarebbero stati desunti da elementi privi di effettiva rilevanza sul piano istruttorio come, ad esempio, dall’intercettazione di una telefonata tra lo COGNOME e la NOME nella quale il primo si giustificava di non aver potuto rispondere al telefono perché si trovava a fare un servizio a RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, non potrebbe essere attribuito alcun rilievo istruttorio alle propalazioni del AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME perché riferite al periodo sino al 10 agosto 2019, anteriore alla presunta costituzione dell’associazione.
Infine, neppure potrebbe ritenersi sussistente un’associazione articolata per il presunto compimento di reati fine sulla scorta di un inammissibile automatismo probatorio.
2.2. Mediante il secondo motivo i ricorrenti denunciano inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza poiché le stesse sarebbero state ravvisate, sin dal titolo custodiale originario, sulla scorta di mere clausole di stile, inidonee a rappresentare l’attualità e concretezza necessaria alla configurabilità delle stesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo dei ricorsi non è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Occorre innanzi tutto ricordare, su un piano generale, che la costituzione di una nuova organizzazione di tipo mafioso, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici, può essere desunta da indicatori fattuali come le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi e il conflitto con l tradizionali associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino l sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva (Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037 – 01; Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, COGNOME, Rv. 270736 01).
Inoltre, come hanno sottolineato le Sezioni Unite nella pronuncia “Cinalli”, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso essi, si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 – 01).
Orbene, la decisione impugnata si è mossa nel solco degli enunciati principi laddove la stessa ha puntualmente individuato, facendo riferimento sia alle motivazioni della conforme ordinanza del G.I.P. che agli elementi istruttori acquisiti nel corso delle indagini, la genesi dell’associazione camorristica promossa dallo RAGIONE_SOCIALE.
A riguardo, si è evidenziato che questi, una volta tornato a Napoli alla fine dell’anno 2022, dopo un periodo di detenzione, con il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha iniziato a porre in essere, insieme ai propri complici, una serie di fatti delittuosi volti a iniziare una “guerra” p
acquisire il controllo del territorio della zona Torretta, dominato dai NOME e dai COGNOME.
A differenza di quanto prospettato dalla difesa degli imputati di qui il momento di costituzione e di affermazione con metodi intimidatori dell’associazione dominata dal ricorrente COGNOME sul territorio di riferimento è stato dunque puntualmente individuato nell’arresto del COGNOME il 25 febbraio 2023. Infatti da quel momento il predetto indagato ha deciso, facendo affidamento su alcuni fedelissimi, di affermarsi nella zona con metodi militari, imponendo la propria forza con continue sparatorie volte ad intimidire quanti non si conformavano alle indicazioni dello stesso, ad esempio rispetto alle richieste estorsive.
Gravi elementi indiziari in ordine all’esistenza del delitto associativo in sé e per sé considerato si rinvengono, nella congrua motivazione resa a tal fine dal Tribunale del Riesame di Napoli, in plurimi elementi quali, tra gli altri: l intercettazioni nelle quali lo stesso indagato, già il 1° marzo 2023, conferma di essere a capo del quartiere alla sua interlocutrice; le immagini delle telecamere del quartiere Chiaia nel quale si vedono l’indagato e gli affiliati alla su associazione che, usando telefoni per comunicare in modo continuativo, scorrono armati e sparano per mantenere il comando del quartiere; la circostanza che l’affiliato NOME COGNOME, detto “NOME“, si è rivolto proprio allo COGNOME per organizzare un raid volto a vendicare un “affronto” subito dalla famiglia della compagna (raid cui ha partecipato anche il ricorrente COGNOME).
La stabilità del vincolo associativo, nei mesi che vanno dal marzo al settembre 2023 – e che sono dunque sei e non due, come assunto dalla difesa dei ricorrenti – è anch’essa logicamente argomentata dalla decisione oggetto di ricorso laddove pone in evidenza che lo COGNOME operava sempre con un determinato gruppo di ragazzi e secondo modalità analoghe, come paradigmaticamente avvenuto nel corso delle plurime azioni aggressive commesse (anche in questo caso con la partecipazione dell’indagato COGNOME) nelle date dell’8, del 15 e del 26 luglio 2023, nonché dalle diverse estorsioni poste in essere dal gruppo, anche sino al settembre 2023.
La pluralità degli indicati reati fine, commessi dai medesimi soggetti che prima di agire si rivolgevano allo COGNOME presso il cui domicilio si recavano prendendo i necessari “ordini” e “direttive”, hanno consentito correttamente alla decisione impugnata di inferire, in forza dei criteri enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite “Cinelli”, l’esistenza del vincolo associativo e il ruolo dominante ivi svolto dal capo.
Dall’infondatezza del primo motivo deriva la manifesta infondatezza del secondo, atteso che, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416-bis
cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa (ex plurimis, Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 – 01).
Tale prova non è stata fornita dagli indagati, i quali hanno negato in radice nella loro impostazione difensiva l’esistenza del sodalizio criminale, rispetto al quale, come si è detto, sono stati correttamente individuati gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’emissione del provvedimento cautelare.
I ricorsi devono dunque essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente