Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16964 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 26/07/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 7 giugno 2023, che aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in ordine alla partecipazione all’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.), operante in territorio crotonese (c.d. gruppo dei
“RAGIONE_SOCIALE” capeggiati da NOME COGNOME), con permanenza dal 22 marzo 2008 (capo 35).
Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato avrebbe fatto parte del sodalizio con il ruolo di organizzare, gestire e imporre servizi di vigilanza a società sportive e a gestori di attività stagionali presenti sul territorio di riferimento.
L’analisi ricostruttiva del Tribunale muoveva dalle risultanze investigative che comprovavano come il settore della vigilanza e della sicurezza private nel territorio di dominio della RAGIONE_SOCIALE rappresentasse un’attività economica molto florida sotto il controllo del sodalizio. Tra i referenti della consorteria addetti a tale settore vi era NOME COGNOME: in tal senso deponevano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riscontrate dalle captazioni, che avevano “fotografato” segmenti di condotta del ricorrente rilevanti nell’ottica partecipativa (in particolare, quanto al ruolo di referente “fattivo” della RAGIONE_SOCIALE per l’organizzazione del servizio di vigilanza e allo svolgimento di tale servizio in regime monopolistico).
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in rezione agli artt. 292, comma 2, lett. c) e 309, comma 9, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Il Tribunale ha respinto, trincerandosi dietro massime giurisprudenziali anche inconferenti, l’eccezione difensiva della assenza di autonoma valutazione dell’ordinanza genetica in ordine alla posizione del ricorrente, benché la stessa fosse motivata in modo apparente, senza alcun vaglio critico e rielaborazione ragionata delle risultanze investigative.
Il Tribunale avrebbe dovuto invece identificare i singoli passaggi contenenti l’autonoma valutazione.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 192, 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La difesa aveva segnalato, con la memoria e poi con la discussione orale, numerosi profili critici dell’ordinanza genetica quanto ai gravi indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso con ruolo organizzativo.
Profili che sono stati pretermessi o affrontati con argomenti illogici.
Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, il Tribunale ha ritenuto il collaboratore COGNOME a conoscenza diretta delle dinamiche mafiose sul territorio, qualiaffiliato alla ‘ndrangheta, e specificatamente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base del travisamento delle sue dichiarazioni e di un errore di diritto: costui era a conoscenza di sole notizie di “strada”, non aveva avuto particolari rapporti con il
gruppo dei RAGIONE_SOCIALE e quindi non era in grado di specificare nulla sulla presunta gestione “monopolistica” dei locatnotturni da parte del ricorrente e in relazione alla security dello stadio crotonese; non aveva avuto il collaboratore rapporti sentimentali con la figlia del boss COGNOME, ma NOME COGNOME; le notizie sugli assetti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa nel settore della vigilanza erano state acquisite da NOME COGNOME; erano quindi de relato e andavano valutate alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite Aquilina; in ogni caso, dalla lettura delle dichiarazioni del collaboratore si evince che le notizie acquisite dal COGNOME riguardassero il COGNOME e non il ricorrente. Il racconto di COGNOME è confuso e “per sentito dire”.
Con riferimento al collaboratore COGNOME, la difesa aveva evidenziato la mancanza di convergenza del suo narrato con quello di COGNOME: COGNOME descrive per conoscenza diretta la gestione monopolistica dei servizi di vigilanza dello stadio crotonese ad opera della sua RAGIONE_SOCIALE di riferimento ed esclude un diretto coinvolgimento del ricorrente in tale gestione per come riferita dall’COGNOME; il collaboratore, pur coinvolto nel servizio di guardiania dei locali notturni, non inserisce il ricorrente tra i soggetti coinvolti nel servizio per conto della RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale non risponde inoltre su un dato, illustrato nella memoria: COGNOME, nel riportare un episodio specifico (l’imposizione del servizio di guardiani al Lido degli Scogli), ascrive a soggetto diverso dal ricorrente la gestione del settore della vigilanza.
Quanto poi alla vigilanza nei locali notturni e nei cantieri nel crotonese, la difesa aveva segnato altro dato decisivo: la mancanza di qualsiasi contatto tra il ricorrente e gli altri sodali preposti al medesimo servizio (COGNOME, COGNOME e COGNOME). Questione rimasta senza risposta.
Parimenti non affrontate sono le circostanze che il collaboratore COGNOME, nell’individuare nominativamente i soggetti che per conto della RAGIONE_SOCIALE si occupavano di gestire la sicurezza nei locali notturni, non aveva nominato il ricorrente e che nessuno degli episodi estorsivi emersi in tale gestione vedeva coinvolto il ricorrente.
Anche per le intercettazioni la difesa aveva segnalato discrasie o letture alternative, questioni che sono state affrontate dal Tribunale con motivazione carente o apparente.
Così per la captazione del 17 agosto 2018, che rivelava che il COGNOME, che avrebbe svolto lo stesso ruolo del ricorrente, non possedeva neppure il numero di telefono di quest’ultimo, che il referente per la sicurezza fosse il solo COGNOME e che il ricorrente fosse stato coinvolto solo quale zio del titolare del locale.
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Così per le captazioni effettuate nel procedimento n. 2425/15, per le quali la difesa aveva evidenziato come emergesse non la estromissione da parte del ricorrente di altre ditte dai servizi di sicurezza sui cantieri ma che non vi fossero altre ditte che offrissero analogo servizio.
Quanto all’episodio dell’estromissione del COGNOME dal servizio di vigilanza, la spiegazione fornita dal Tribunale è illogica poiché l’indagato faceva riferimento ad un’azione compiuta da altri e la cui notizia era stata appresa da un tale NOME (compatibile con l’essersi quel giorno intrattenuto con NOME). Peraltro, nulla di quanto riferito si era poi verificato i ,tanto che la polizia giudiziaria riteneva questa captazione non utile alle indagini.
Ciò confermerebbe le millanterie del ricorrente (come quella del tabacchino, anch’essa tralasciata dal Tribunale, nonostante le censure difensive).
Altro dato distonico segnalato e non affrontato dal Tribunale è quello emergente dalla captazione tra il ricorrente e il suo dipendente COGNOME: era il primo che riceveva da questi (non indagato) indicazioni di come compiere la ambasciata e sui pagamenti.
Quel che emerge dagli atti è la volontà del ricorrente di portare avanti da solo la sua attività (tanto da informarne il presunto boss COGNOME COGNOME, suo parente, che aveva dimostrato di non esserne al corrente, in contrasto con l’ipotesi accusatoria) e la sua estraneità al settore della vigilanza negli stadi (come aveva spiegato la difesa le attività di bagarinaggio per la vendita di biglietti era connessa ai suoi rapporti lavorativi con una società di autolinee che operava nel settore; il servizio svolto a favore dello zio NOME non era motivato da affectio societatis ma da personale tornaconto).
Era inoltre emerso che il ricorrente non fosse stato informato degli imminenti arresti dei presunti sodali a differenza di altri soggetti.
Singolare è infine che il ricorrente non sia stato coinvolto in nessun reato-fine dell’associazione e che per una posizione del tutto sovrapponibile il Tribunale abbia invece annullato l’ordinanza genetica.
Censurabile è la prospettazione accusatoria quanto alla stessa condotta partecipativa del ricorrente: non è dimostrata alcuna condotta funzionale agli interessi del sodalizio e non è dimostrata la formale affiliazione dell’indagato.
2.3. Insussistenza delle esigenze cautelari.
La motivazione dell’ordinanza impugnata si limita a formule stereotipate e clausole di stile per sostenere la sussistenza delle esigenze cautelari, non considerando gli elementi positivi a favore del ricorrente (incensuratezza, datazione al più al 2018 delle condotte delittuose, il trasferimento dell’indagato dal 2018 dal contesto territoriale di riferimento e dalla chiusura della impresa di vigilanza).
La datazione delle condotte richiedeva una motivazione più approfondita sull’attualità del pericolo di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato, risultando in molti tratti anche non superare la soglia dell’ammissibilità.
Il primo motivo, attinente al vizio della autonoma valutazione della ordinanza cautelare genetica, è generico.
A fronte dell’argomentato rigetto da parte del Tribunale della eccezione difensiva (indicando le pagine dell’ordinanza nelle quali era rinvenibile l’autonoma valutazione richiesta dall’art. 292 cod. proc. pen.), il ricorrente si è limitato ad attaccare – viepiù genericamente – la motivazione dell’ordinanza impugnata senza invece dimostrare la fondatezza della dedotta nullità del provvedimento genetico.
Va al riguardo rammentato, in tema di ricorso per cassazione, che i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Spettava quindi al ricorrente, per contrastare la conclusione adottata dal Tribunale, esporre in maniera specifica i passaggi motivazionali della ordinanza genetica che ricalcavano pedissequamente la richiesta cautelare.
Il secondo motivo sulla gravità indiziaria declina in larga parte censure non consentite e per il resto infondate.
Il ricorrente cerca infatti di isolare e parcellizzare singole questioni sulla valutazione del compendio indiziario, così da un lato facendo perdere di vista l’apprezzamento sinergico dei vari elementi indiziari, fatto proprio dal Tribunale, e dall’altro proponendo una lettura aspecifica o di merito delle risultanze processuali.
3.1. Va rilevato, in primo luogo, che il ricorrente tiene distinti il servizio d security svolto presso lo stadio di Crotone dalla restante attività di vigilanza sui cantieri e nei locali notturni.
La ricostruzione operata dai giudici della cautela muoveva invece dalla esistenza di una radicata, ma ancora attuale, gestione “monopolistica” sul territorio da parte della RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del settore della vigilanza e sicurezza privata, che abbracciava svariati comparti (dai locali notturni alle fiere, sino anche allo stadio del Crotone).
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Il compendio indiziario (costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori e dalle intercettazioni) aveva consentito di ritenere il sistema della sorveglianza e della guardiania nel territorio crotonese di esclusivo appannaggio della RAGIONE_SOCIALE che lo gestiva in regime di incontrastato monopolio attraverso alcuni uomini chiave.
Quindi non vi erano comparti separati, ma un unico servizio, fonte di fertili guadagni, nelle mani della RAGIONE_SOCIALE capeggiata da NOME COGNOME e che vedeva come preposti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3.2.. Quanto ai rilievi sulle dichiarazioni dei collaboratori, va evidenziato quanto segue.
Per le dichiarazioni di NOME COGNOME, il dato dirimente del suo propalato, secondo il Tribunale, era la sua FlInffi conoscenza “diretta” delle dinamiche mafiose sul territorio di Crotone e dei suoi attori, in quanto “accolito di rilievo della ‘ndrangheta”. Quindi la circostanza che non fosse lui ad avere avuto rapporti sentimentali con la figlia del boss NOME, non viene a disarticolare il ragionamento del Tribunale sul personale patrimonio di conoscenza del collaboratore.
Il Tribunale ha poi evidenziato come il collaboratore avesse riferito notizie non “di strada” (in tal senso già chiariva l’ordinanza genetica a pag. 185 con riferimento all’omicidio COGNOME), ma circostanze precise sul funzionamento dei servizi di vigilanza sul territorio e anche notizie acquisite, quanto alla posizione del COGNOME ed a una specifica vicenda del 2015 sulla gestione di una fiera, da NOME COGNOME (in tal senso è il passaggio dalla ordinanza genetica a pag. 215). Quindi sulla gestione dei locali notturni e della presenza del COGNOMECOGNOME quale “RAGIONE_SOCIALEo” addetto alla sicurezza, non risulta prima facie dalle dichiarazioni riportate nei provvedimenti cautelari che siano notizie apprese de relato.
In particolare, COGNOME aveva riferito anche della gestione monopolistica dei servizi di vigilanza presso lo stadio da parte della consorteria, che dapprima era nelle mani di una società cosentina per poi passare a COGNOME e COGNOME.
In ordine alle dichiarazioni di NOME COGNOME (definito a pag. 215 dell’ordinanza cautelare, come “appartenente al locale cosentino facente capo ai COGNOME e che si era occupato dei servizi di sicurezza e vigilanza interfacciandosi direttamente con i referenti crotonesi con i quali aveva anche condiviso l’attività di ;S ‘ecurity n all’interno dello stadio del Crotone Calcio”), va rilevato che la convergenza con le dichiarazioni di COGNOME sta nella descrizione della gestione monopolistica dei servizi di vigilanza presso lo stadio crotonese ad opera della sua RAGIONE_SOCIALE di riferimento e dei crotonesi sin dal 2007 (tra i quali figuravano i NOME e il nipote di NOME, “NOME“, quali “referenti della zona di Crotone” per la7 -gestione dei servizi di vigilanza nello stadio). Quindi lui aveva avuto una visualé
diretta di tale gestione nello stadio, proseguita anche dopo la estromissione dei cosentini avvenuta dal 2013 (cfr. pag. 217 ordinanza cautelare).
Quanto alle dichiarazioni di NOME COGNOME, è la stessa ordinanza cautelare genetica (pag. 219) a rilevare che questi aveva riferito di essere a conoscenza di come la RAGIONE_SOCIALE imponesse il servizio nei locali notturni, pur non essendo in grado di indicare nominativamente i soggetti che se ne occupavano.
Ebbene, sulla base di queste propalazioni – che restituivano il dato convergente della gestione monopolistica dei servizi di vigilanza nel territorio da parte della consorteria RAGIONE_SOCIALE e anche la indicazione come partecipe a tale gestione del ricorrente – il Tribunale ha anche valorizzato con riferimento ai periodi più recenti It’circostanakche questi avesse una sua impresa individuale attiva nel medesimo settore dal 2016 al 2018 e i dati emersi dalle captazioni.
3.3. Quanto ai rilievi sulle intercettazioni, va osservato quanto segue.
Della captazione del 17 agosto 2018, il Tribunale ne parla a pag. 4 (pur indicandola del 2017) e spiega come la tesi difensiva (basata sulla circostanza che COGNOME non avesse il numero di telefono del ricorrente) fosse infondata. La risposta del Tribunale non risulta manifestamente illogica o arbitraria e pertanto non censurabile in questa Sede: COGNOME aveva inteso soltanto liquidare l’interlocutore che voleva il suo intervento presso il COGNOME sulla gestione del servizio di sicurezza, emergendo viceversa come fosse pienamente consapevole di come venisse gestito il settore.
Quanto poi alle captazioni effettuate nel procedimento n. 2425/15, anche in tal caso il Tribunale ha fornito una lettura non manifestamente illogica delle captazioni che dimostravano la gestione monopolistica del settore di vigilanza e il motivo è sul punto generico (cfr. la captazione riportata a pag. 5 della ordinanza impugnata in cui COGNOME, accreditandosi come referente del servizio di vigilanza per conto dei RAGIONE_SOCIALE, protesta in modo veemente con l’organizzatore di un concerto che non li aveva contattati ma aveva chiamato “altri”, suscitando così il risentimento di NOME).
In ordine all’episodio dell’estromissione di NOME COGNOME dal servizio di vigilanza nei cantieri di Papanice, il ricorrente propone una lettura di merito della captazione, bollando come illogica la spiegazione fornita dal Tribunale. Il chiaro tenore della captazione si evince tra l’altro dalla mera lettura di quella riportata a
uGue-L pag. 22k – ordinanza genetica in cui il COGNOME aveva detto “io domani devo parlare con NOME NOME NOME lavoro qua me lo devo prendere io”, riferendosi alle ditte che stavano girando in loco per lavorare.
Su tale (inammissibile) censura il ricorrente fa poi leva per definire come mere “millanterie” le ammissioni fatte nelle altre captazioni (come quella del tabacchino, riportata a pag. 222 dell’ordinanza genetica, nella quale COGNOME aveva interessat
NOME COGNOME perché si occupasse del titolare di un tabacchino che aveva rifiutato l’offerta), la cui lettura in chiave accusatoria è invece rafforzata dalle altre emergenze ad essa coerenti.
Quanto poi alla captazione con il suo dipendente COGNOME, il rilievo difensivo sulla lettura dei dialoghi (dimostrativi, secondo il ricorrente, di una sua posizione “passiva” nella gestione del servizio di vigilanza) non viene ad intaccare la portata dimostrativa dei numerosi elementi a carico.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato – in ordine ai rapporti con NOME COGNOME, suo parente – come il ricorrente riconoscesse la sua posizione di supremazia nella vicenda della gestione dei biglietti, ricevendo direttive sul come redarguire coloro che vi si opponevano, ricorrendo anche alla violenza. In tal modo, Il Tribunale veniva a superare le obiezioni difensive volte a sostenere che il ricorrente non fosse al corrente della gestione del settore della vigilanza negli stadi e a limitare il suo ruolo alla mera attività di bagarinaggio per la vendita di biglietti, connessa ai suoi rapporti lavorativi con una società di autolinee che operava nel settore.
D’altronde, come aveva già evidenziato il Giudice per le indagini preliminari (pag. 224 dell’ordinanza genetica), non era pensabile la gestione degli ingressi allo stadio al di fuori delle direttive impartite da NOME COGNOME (lo stesso ricorrente aveva affermato “se ti vuoi vedere la partita devi andare a parlare con NOME“).
3.A. Nel complessivo quadro indiziario esposto dal Tribunale, che solo parzialmente e atomisticamente prende in esame il ricorrente, non assumono rilevanza disarticolante in questa Sede gli elementi, definiti come distonici dalla difesa, ovvero che:
il ricorrente non sia stato informato dai presunti sodali degli imminenti arresti (il rilievo è vieppiù generico ed è legato al servizio di captazioni che per COGNOME si riferiva ad altro filone di indagine);
il ricorrente non sia stato coinvolto in nessun reato-fine dell’associazione (dato di per sé non determinante rispetto all’ipotesi associativa, tra tante, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703);
per una posizione – che si deduce come del tutto sovrapponibile a quella del ricorrente – il Tribunale ha annullato l’ordinanza genetica (il rilievo è generico e comunque si tratta di posizione relativa a tutt’altra vicenda, la gestione del settore gaming).
Parimenti generiche sono le critiche sulla motivazione della ordinanza impugnata con riferimento al ruolo pa rtecipativo del ricorrente, che non si del sodalizio (attraverso i servizi di vigilanza) con la chiara consapevolezza di far / parte dello stesso: la difesa infatti oblitera i complessivi argomenti persuasivi, rapportano alla articolata descrizione dell attività in concreto prestate a favore
altamente significativi evidenziati dal Tribunale a sostegno della sua partecipazione.
Non è fondato neppure il motivo sulle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha infatti esaminato e superato le censure proposte dalla difesa.
Quanto al fattore tempo, l’ordinanza impugnata ha valorizzato la resistenza della presunzione relativa, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla datazione delle ultime captazioni che riguardavano il ricorrente (risalenti al 2018), facendo leva non su formule stereotipate o clausole di stile, come si sostiene nel ricorso, ma su argomenti non manifestamente illogici, quali da un lato il carattere consolidato del sodalizio criminale di appartenenza, ancora operante sul territorio, e dall’altro la natura del vincolo associativo stretto dal ricorrente con la RAGIONE_SOCIALE.
Ha sottolineato a tal fine la risalenza al 2007 del vincolo associativo riguardante il ricorrente, che unitamente al ruolo, non secondario, svolto dal medesimo all’interno del sodalizio, e ai rapporti familiari stretti con i vertici, rendevano la sua partecipazione fortemente radicata e sedimentata e allo stato non contrastata da indici significativi di una rescissione dal sodalizio.
Tale ragionamento non risulta scalfito dagli altri elementi di “rottura” MIT~O. :147:-1″ dAf sodalizio, indicati dalla difesa (il trasferimento dell’indagato a Crotone e la chiusura della impresa di vigilanza dal 2018), in ragione sia della genericità dell’assunto (quanto al trasferimento) / sia della intrinseca significatività del dato allegato (quanto alla chiusura della ditta: come si evince infatti sia a pag. 4 dell’ordinanza impugnata, dove si evidenzia che l’impresa individuale del ricorrente era stata attiva solo dal 2016 al 2018, nonostante il dimostrato attivismo del medesimo nel settore già da anni prima; nonché a pag. 224 della ordinanza genetica, dove si espone che i sodali si avvalevano, al fine di eludere i controlli, di assunzioni di personale effettuate direttamente dai locali notturni, pur gestendo loro di fatto il servizio, ovvero dal 2018, cessate le proprie aziende, di ditte intestati a terzi).
Conclusivamente / sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 02/2024.