Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33026 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a COGNOME il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 22/03/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato l’ordinanz cautelare emessa il 26 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari de stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME con la quale è stata applica misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte della famiglia mafiosa di COGNOME svolgendo il ruol autista e guardaspalle di NOME COGNOME e del padre NOME COGNOME, contribuendo stabilmente a formare il dispositivo logistico, insieme ad altri sodali, rivo protezione del medesimo NOME COGNOME così garantendogli la sicurezza degli spostamenti e la continuità degli incontri associativi.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore COGNOME deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. violazione dell’art. 378 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica condotta del ricorrente, limitatosi a svolgere le mansioni di autista per pochi nell’anno 2016 in favore del singolo associato e per un suo interesse partico senza alcuna adesione associativa per un fine illecito proprio. Cosicché la cond andrebbe qualificata ai sensi dell’ad. 378 cod. pen. in mancanza di spiegazione ordine al contributo associativo del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione i relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in quanto il con monitoraggio del ricorrente ha lasciato nel risalente 2016 la sua condotta.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indic
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
Il primo motivo è infondato oltre che genericamente proposto rispetto all articolata motivazione che dà conto del pieno inserimento del ricorrente n contesto associativo facente capo al reggente della famiglia mafiosa di NOME COGNOME, avendo svolto le mansioni di accompagnatore di questi in occasione degli incontri con altri esponenti di altre famiglie mafiose operativ
territorio (plurimi sono gli episodi individuati), consapevole del contributo fo per la sicurezza dell’incontro (v. pg. 10 della ordinanza), della necess mantenere la riservatezza (v. pg. 11, ibidem), essendo percepito da parte di terzi l’importante ruolo svolto dal ricorrente (v. pg. 12, ibidem), condivisa con l’COGNOME la preoccupazione per la presenza di una pattuglia delle forze dell’ordine (v 13, ibidem), essendo nutrita dall’COGNOME la piena fiducia nei confronti del ricorrent e manifestato da questi il suo senso di appartenenza al sodalizio, mostrand anche a conoscenza di puntuali dinamiche criminali (v. pg. 14 nonché pag. 19 ibidem).
Secondo questo Collegio, le emergenze fattuali così individuate soddisfano puntualmente l’autorevole criterio di legittimità secondo il quale, in te associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colu si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con i! tes organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartene un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “pre parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670 – 01).
Il secondo motivo è genericamente proposto rispetto alle ragioni de mancato superamento della duplice presunzione cautelare, fondato sullo stabil inserimento del ricorrente all’interno della compagine associativa e l’assenz qualsiasi elemento favorevole.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 11 luglio 2024.