Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32137 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di COGNOME ha confermato la condanna (emessa dal Tribunale di COGNOME il 17/2/2016) di COGNOME NOME e del figlio, COGNOME NOME, per il delitto di cui all’articolo 416-bis cod. pen., per avere partecipato (dall’aprile 2009 con permanenza), unitamente ad NOME (indicati in rubrica e giudicati
separatamente), ad una associazione camorristica denominata “RAGIONE_SOCIALE“, diretta ed organizzata da COGNOME NOME e COGNOME NOME. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno ritenuto COGNOME NOME (detto “NOME NOME“) ed il figlio, COGNOME NOME (il fratello di questi, COGNOME NOME, è stato invece giudicato separatamente), rispettivamente capo zona e membro del detto RAGIONE_SOCIALE, nella zona dei Quartieri Spagnoli, avendo essi contribuito al perseguimento degli scopi del sodalizio, tra i quali il conseguimento della piena egemonia da parte del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, storicamente attivo a Ponticelli e nella parte orientale della città, anche in zone centrali di COGNOME (quali quelle di Piazza Mercato e dei Quartieri Spagnoli).
2. COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione.
2.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge (degli articoli 192, commi 1 e 3, 546 e 605 cod. proc. pen. in relazione all’articolo 416-bis cod. pen.), illogicit manifesta e carenza di motivazione, essendo l’affermazione di responsabilità penale avvenuta in base alle dichiarazioni dei testi di COGNOME, ai verbali dei collaboratori di giustizia ed alle intercettazioni, disattendendo le puntuali censure proposte con l’atto d’appello.
In particolare, evidenzia quanto segue.
La deposizione dell’ispettore COGNOME aveva fornito, al più, spunti investigativi congetturali (quali taluni incontri del COGNOME NOME con esponenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la telefonata, priva di significato, fatta subito dopo uno di essi da COGNOME NOME per avvisare del controllo subito anche dal COGNOME).
Il sequestro di una partita di cocaina, tra il 2008 e il 2009, ai danni di COGNOME NOME, era stato infondatamente correlato al COGNOME sol perché, per l’ispettore COGNOME, questi era stato controllato in compagnia del COGNOME.
Le intercettazioni sarebbero prive di elementi d’accusa, in quanto o tra soggetti diversi dall’imputato, o inerenti persone imprecisate (“NOME” e “NOME” sarebbero soprannomi anche di NOME soggetti), o dal significato oscuro (come, ad es., la telefonata numero 166 del 18/1/2019 che parlava di una “imbasciata importante”, di cui il COGNOME diceva di voler discutere con COGNOME NOME, che era rimasta ignota nell’oggetto, o la numero NUMERO_DOCUMENTO, stesso giorno, in cui si diceva di affari rimasti inesplicati).
Sarebbero inidonei a reggere le accuse le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o perché generiche (quelle del COGNOME, ad es., senza l’indicazione di soggetti e/o delitti specifici; quelle degli stessi COGNOME, sulla spartizione dei prove illeciti, non indicata in dettaglio), o perché de relato da fonte innominata (di voci in carcere parlerebbero COGNOME NOME e COGNOME NOME) o comunque perché
delineanti rapporti diversi da una vera e propria affiliazione al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, operando i COGNOME in posizione niente affatto subalterna (ad esempio, secondo COGNOME vi sarebbe stata solo un’alleanza col RAGIONE_SOCIALE COGNOME, finalizzata al controllo, da parte dei COGNOME, dei Quartieri Spagnoli, tanto che, secondo il detto collaborante, costoro avevano promesso di provvedere al mantenimento dei familiari di COGNOME NOME, zio del dichiarante; ed ancora, COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano parlato di “rapporto di collaborazione con COGNOME NOME“, tanto da avere, gli stessi COGNOME, mediato nei contrasti insorti tra i COGNOME e i COGNOME o tra i COGNOME e gli COGNOME, tanto che l’omicidio di uno degli NOME era avvenuto senza il previo assenso dei COGNOME).
In conclusione, si assume che la motivazione della sentenza impugnata non evidenziasse elementi idonei a confermare l’accusa (la stabile e organica compenetrazione nel sodalizio, da parte di COGNOME NOME) e non aveva tenuto conto dei motivi d’appello: essendo insufficiente la mera attribuzione (da parte dei collaboranti) della qualità formale di affiliato, senza che fosse emerso un concreto apporto all’associazione.
2.2. Col secondo motivo, COGNOME NOME lamenta violazione di legge (degli articoli 192, commi 1 e 3, 546 e 605 cod. proc. pen. in relazione all’articolo 416bis, comma 2, cod. pen.), illogicità manifesta e carenza di motivazione, circa il ruolo di vertice a lui contestato.
Tale ruolo, provato, a dire della sentenza impugnata, per essere questi l’unico della famiglia COGNOME ad avere la possibilità di diretta interlocuzione con i vertici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avrebbe richiesto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la dimostrazione dell’effettivo esercizio di un potere che lo rendesse riconoscibile. Per contro, secondo COGNOME NOME il COGNOME prendeva ordini dal fratellastro, COGNOME NOME (alias NOME COGNOME), unico che poi interloquiva col RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: ciò evidenziava la subalternità rispetto al COGNOME di COGNOME NOME (non compatibile col ritenuto ruolo dirigistico di quest’ultimo).
2.3. Col terzo motivo COGNOME NOME lamenta violazione di legge (degli articoli 192, 546 e 605 cod. proc. pen. in relazione agli articoli 63, 62 bis e 416 bis cod. pen.), illogicità manifesta e carenza di motivazione, circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura solo equivalente alle aggravanti contestate.
Non sarebbe stata valutata, dai giudici di merito, la reale gravità del reato (caratterizzato da una condotta rudimentale, derivando, a tutto concedere, la partecipazione dei COGNOME al RAGIONE_SOCIALE COGNOME da quella del fratellastro di COGNOME NOME, COGNOME NOME) e l’ottimo e collaborativo comportamento processuale (in virtù
dell’acquisizione di numerose dichiarazioni di collaboratori).
La pena, dunque, non sarebbe equa e proporzionata ai fatti contestati e ai criteri previsti dall’articolo 133 cod. pen. (essendo stata, la Corte d’appello, fuorviata dall’erroneo presupposto che fosse stata contestata la recidiva).
Anche COGNOME NOME ha impugnato la sentenza d’appello sulla base di motivi in larga parte analoghi al primo (affermazione di non affiliazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e terzo (richiesta di circostanze attenuanti generiche prevalenti e di riduzione pena) proposti da COGNOME NOME.
Si rimarca, in aggiunta, come già il Tribunale avesse escluso, sulla base del suo ruolo subalterno e di manovalanza, che lo stesso fosse al vertice del sodalizio, e che, in realtà, s’era trattato di un rapporto essenzialmente a due (tra padre e figlio).
Il ricorso analizza, poi, i singoli elementi a carico (le dichiarazioni dei var testi di P.G. e dei collaboranti, le intercettazioni), formulando, come detto, censure analoghe a quelle articolate da COGNOME NOME, a partire da quelle volte a rimarcare la genericità, ai fini dell’accusa, dei fatti emersi, inidonei a dimostrar l’appartenenza dei COGNOME al RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Il P.M. ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Si chiede, in definitiva, a questa Corte, in violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (nel cui ambito deve essere inquadrata l’omessa o erronea valutazione del materiale probatorio, secondo la nota Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04), un nuovo giudizio su tale materiale, mediante critiche, per giunta, generiche e cumulative, richiamandosi (in modo di per sé inammissibile) tutti i vizi motivazionali possibili, tra loro, come noto, eterogenei ed incompatibili (si vedano, al riguardo, oltre alle appena dette Sezioni Unite, anche: Sez. 4, Sentenza n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870 – 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME ed NOME, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 deo. 2012, COGNOME ed NOME, Rv. 251528; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037), critiche comunque basate su una lettura parziale e parcellizzata dello stesso, oltre che banalmente reiterative di quelle d’appello senza adeguato confronto con le argomentazioni
sviluppate in sede di merito: le quali ultime, d’altro canto, ricostruiscono i fatti modo chiaro, logico (e comunque esente da manifesta illogicità) ed esaustivo (anche in relazione alle doglianze sollevate con l’appello).
Nella specie, denunciando, in modo indistinto, tutti e tre i vizi della motivazione e, per giunta, assunte (e non ben chiare) violazioni di legge, i ricorrenti hanno richiamato vizi eterogenei ed incompatibili tra loro (sull’inammissibile richiamo cumulativo di violazioni di legge e vizi motivazionali si veda Sez. 5, n. 1130 del 4/10/2021, dep. 2022, non massinnata), mirando, in definitiva (si ripete), a conseguire una nuova (e diversa, rispetto a quella del giudice d’appello) valutazione di merito, preclusa in questa sede. È noto, per giunta, che non siano deducibili, in sede di legittimità, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà (intrinseca o rispetto ad un atto probatorio ignorato, quando esistente, o affermato, quando mancante), censure, cioè, non tali da determinare una diversa conclusione del processo, ma miranti semplicemente ad una diversa valutazione del compendio probatorio, con cui ci si duole della mancanza di persuasività della motivazione e della sua stessa illogicità, se non manifesta (confronta, in termini, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 280747, Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965 e Sez. 5, n.8938 del 19/01/2022, non massimata). Insomma, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrent come maggiormente plausibili (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 5, n.8938 del 19/01/2022, non massimata).
È solo per mera completezza, pertanto, che si aggiunge quanto segue.
La Corte d’appello ha basato le proprie valutazioni sui seguenti elementi probatori (niente affatto contraddittori o manifestamente illogici), alcuni non considerati dai ricorrenti, NOME ritenuti, infondatamente, insufficienti, senza definitiva) alcun adeguato confronto con la motivazione oggetto d’impugnazione, laddove riporta:
–Le dichiarazioni dell’AVV_NOTAIO. COGNOME, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non risultano circoscritte al controllo del COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME del 7/1/2009 ed al controllo del COGNOME NOME con COGNOME NOME e COGNOME NOME, avendo correttamente, la sentenza impugnata, desunto dalla frettolosa telefonata, dopo il controllo, di COGNOME NOME (in cui questi avvisava l’interlocutore che il controllo aveva riguardato anche “NOME“, pacifico
soprannome di COGNOME NOME), l’apprensione per quanto accaduto e, dunque, la necessità di comunicarlo nell’immediatezza (proprio per il ruolo ricoperto da questi all’interno del RAGIONE_SOCIALE).
-L’affermazione del collaboratore COGNOME, secondo cui egli stesso aveva interrotto un incontro a casa di “NOME COGNOME“, presso cui si era recato con COGNOME e COGNOME, proprio per paura di esser controllato dai Carabinieri (presenti in zona) insieme ad esponenti di spicco del RAGIONE_SOCIALE COGNOME (ciò che confermava la correttezza logica del ragionamento di cui al punto precedente, ovvero l’ovvia importanza data dai malviventi ai controlli delle Forze dell’ordine e, dunque, il rilevante ruolo di COGNOME NOME, come desunto dalla Corte d’appello dalla telefonata di cui al punto precedente).
–L’intercettazione in carcere nella quale COGNOME NOME sollecitava a più riprese la moglie affinché parlasse con il fratello, COGNOME NOME, perché intervenisse sui COGNOME e li inducesse a lasciar stare i parenti di COGNOME NOME, fatto che, come logicamente ha ritenuto la Corte d’appello, dimostrava non solo lo stretto legame dei COGNOME col RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ma anche la diretta influenza sui primi (evidentemente soggetti interni al RAGIONE_SOCIALE criminale di cui si tratta) da parte degli stessi COGNOME.
Il richiamo del sequestro di una partita di cocaina effettuato, tra il 2008 e il 2009, nei confronti di COGNOME NOME (soggetto che proprio in quel periodo era stato controllato con i COGNOME), che, nella sentenza gravata, viene logicamente fatto solo per dimostrare come le attività criminali attribuite al sodalizio non fossero affatto teoriche.
-Il controllo sul territorio del 12/5/2009, effettuato dal personale del Commissariato di Ponticelli al INDIRIZZO presso l’abitazione di COGNOME NOME (imparentato coi vertici del RAGIONE_SOCIALE), nel corso del quale venivano rinvenuti, tra gli NOME, COGNOME NOME e lo stesso COGNOME (che riferiva di trovarsi lì proprio per av accompagnato COGNOME NOME).
Le plurime dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, correttamente ritenute dalla Corte d’appello particolarmente attendibili (in ragione del riferimento per lo più a fatti specifici, nonché della loro assoluta concordanza e della provenienza da soggetti che avevano, nel contempo, confessato gravi reati, alcuni di omicidio, e da soggetti ai vertici del RAGIONE_SOCIALE), oltre che aggiornate (in quanto si trattava di percorsi collaborativi intrapresi nel 2008 e, dunque, a ridosso dei fatti in oggetto), e che sono riportate alle pagine 11-16 della medesima sentenza d’appello.
A titolo meramente esemplificativo possono richiamarsi alcuni dei passaggi più significativi della sentenza di secondo grado, in cui si riportano le dette dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, fra cui: quello in cui si cit
dettagliata descrizione che il COGNOME fa dei rispettivi “feudi” criminali, sotto controllo del RAGIONE_SOCIALE malavitoso in questione (il gruppo di COGNOME NOME, di cui faceva parte lo stesso COGNOME, controllava la zona di S. Anna di Palazzo; il gruppo di COGNOME NOME e COGNOME NOME governava la zona di INDIRIZZO e di INDIRIZZO; il gruppo dei COGNOME controllava la zona alta dei Quartieri Spagnoli; il gruppo di COGNOME NOME, detto COGNOME, controllava la zona di INDIRIZZO; il gruppo RAGIONE_SOCIALE, operando all’interno del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, controllava inizialmente la zona di INDIRIZZO, estendendo poi la propria sfera di operatività a INDIRIZZO e ai Quartieri Spagnoli); quello in cui si riportano le analoghe parole di COGNOME NOME e si specifica la fonte della sua conoscenza, niente affatto anonima (ovvero lo zio, COGNOME NOME); quello in cui si riportano le parole di COGNOME NOME (che aveva indicato con precisione i settori di competenza dei COGNOME, ossia il traffico di stupefacenti e le estorsioni, e di essere a perfetta conoscenza dei dettagli di un omicidio – commesso da uno dei figli di COGNOME NOME in danno di uno degli NOME – che, come evidenziato dalla Corte d’appello, solo chi era molto vicino agli accusati avrebbe potuto sapere); quello in cui si riportano le analoghe dichiarazioni accusatorie di COGNOME (con una dettagliata narrazione dell’episodio nel quale COGNOME NOME ed il cognato, COGNOME NOME, si erano recati presso la sua abitazione a NOME, molto agitati, il primo armato di pistola, chiedendogli di nascondere COGNOME NOME presso una sua abitazione in Castel San Lorenzo INDIRIZZO – avendo il COGNOME appena commesso un omicidio ai danni di COGNOME NOME, in INDIRIZZO, perché questi aveva schiaffeggiato, dopo un diverbio, il fratello, COGNOME NOME, mentre aveva in braccio la figlia: laddove, evidenziata il COGNOME l’inopportunità di usare tale rifugio, oggetto di attenzioni da parte dei Carabinieri per lo spaccio di droga che vi praticava COGNOME NOME, il COGNOME NOME gli aveva chiesto di accompagnarlo ai traghetti di Mergellina); quello in cui si rammentano le parole di COGNOME NOME (il quale, al vertice dell’associazione criminale, aveva descritto, in modo niente affatto generico, secondo il logico giudizio della Corte territoriale, l’aspro conflitto nei Quartie Spagnoli tra i COGNOME e gli COGNOME, a seguito dell’omicidio di uno degli NOME commesso da uno dei figli di COGNOME NOME, nonché la sua ricomposizione grazie proprio all’intervento del dichiarante, dopo la quale i COGNOME, per conto del RAGIONE_SOCIALE, si erano dedicati, all’interno dei Quartieri Spagnoli, ai settori delle estorsioni e de traffico di stupefacenti; il quale, inoltre, aveva asserito di essere intervenuto come confermato dalla detta intercettazione in carcere, nella quale COGNOME NOME aveva sollecitato la moglie affinché parlasse in tal senso con il fratello, COGNOME NOME – per convincere i COGNOME a non importunare i parenti di NOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sempre in modo del tutto logico, la sentenza impugnata rammenta che,
proprio i contrasti anzidetti (tra i COGNOME, da una parte, e i COGNOME e gli COGNOME dall’altra), rendevano credibili le dichiarazioni dei collaboratori laddove rimarcavano che essi fossero legati al controllo delle attività illecite (come detto, per lo più estorsioni e spaccio di stupefacenti) nella zona dei Quartieri Spagnoli.
In definitiva, l’appartenenza all’associazione malavitosa dei due ricorrenti è ritenuta in modo lineare e logico dalla Corte d’appello (sulla base di dati da essa riportati in modo persino sovrabbondante).
Inammissibili sono, altresì, le censure circa la qualifica di capo ascritta a COGNOME NOME.
Non solo la sentenza gravata evidenzia, ancora una volta in modo congruo, come i detti collaboratori (la cui attendibilità è stata pure essa oggetto di corretta argomentazione, da parte della Corte d’appello) abbiano chiarito il menzionato ruolo primario in capo a COGNOME NOME (essendo la gestione dei Quartieri Spagnoli a lui affidata, per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), ma la sua posizione di rilievo, nell’ambito del sodalizio, risulta riscontrata, in maniera per nulla illogica, secondo la medesima sentenza, dalla considerazione che il COGNOME non avesse necessità di rivolgersi previamente al COGNOME per poter interloquire con COGNOME NOME e COGNOME NOME, ossia coi vertici indiscussi del RAGIONE_SOCIALE di riferimento.
Quanto ai frequenti riferimenti ad elementi probatori che dimostrerebbero comunque la subalternità di COGNOME NOME non solo rispetto ai RAGIONE_SOCIALE, ma anche nei riguardi del fratellastro, COGNOME NOME, unico a poter interloquire col RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (secondo COGNOME NOME), è opportuno ribadire, in diritto, che «nel reato di associazione per delinquere “capo” è non solo il vertice dell’organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati» (Sez. 2, Sentenza n. 2036 del 19/12/2023, dep. 2024, NOME, non massimata; confronta, negli stessi termini, Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890 – 01, Sez. 4, Sentenza n. 29628 del 21/06/2016, Rv. 267464 – 01, Sez. 2, Sentenza n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255915 – 01).
In modo del tutto logico e coerente con le conclusioni raggiunte, dunque, la Corte d’appello e, prima di essa, il Tribunale di COGNOME richiamano (al fine di sostenere il ruolo di capo di COGNOME NOME) le parole di COGNOME NOME e COGNOME NOME, pacificamente al vertice del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che, pur se in posizione sovraordinata, evidenziano di essere intervenuti per comporre le varie vicende insorte (e, in particolare, per fare in modo che i COGNOME interrompessero il loro atteggiamento aggressivo nei riguardi dei componenti il RAGIONE_SOCIALE NOME) proprio su COGNOME NOME: evidentemente nella consapevolezza del suo ruolo apicale rispetto ai componenti
della sua famiglia (ovvero del fatto che, parlando con lui, questi avrebbe potuto dare le sue direttive ai suoi subalterni).
In tale contesto, le sentenze di merito richiamano altresì, ancora una volta in modo del tutto logico, la circostanza che l’unico che potesse interloquire con i vertici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse proprio COGNOME NOME: in tal modo rimarcandone il sicuro ruolo apicale, nell’ambito dell’organizzazione, seppur non di vertice assoluto.
Infine, parimenti inammissibili sono le doglianze sulle pene irrogate e sul giudizio di sola equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
Invero, a parte l’improprio riferimento alla recidiva, è evidente che la Corte d’appello abbia ripercorso, anche in modo dettagliato, il vissuto criminale dei due ricorrenti, pervenendo al detto bilanciamento.
Al riguardo, è noto che la comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di cognizione, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (sez 3, n. 26908 del 22/4/2004, RV 229298) e siano sorrette da sufficiente motivazione (sez 1, n. 5697 del 28/1/2003, RV 223442), tale dovendo considerarsi l’aver ritenuto la soluzione della equivalenza come la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, RV 236992; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 – 01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450 – 01; Sez. 5, n.17974 del 14/02/2024, non massimata).
Similmente, si richiama, per la determinazione in genere della pena, l’analogo principio secondo cui tale compito resta nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile presso la Suprema Corte, sempre che sia svolto in modo logico e in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142): occorrendo, peraltro, una dettagliata motivazione soltanto se la stessa sia di gran lunga superiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596; Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017, non massimata sul punto).
Nella specie, come detto, la Corte d’appello ha analiticamente valutato il vissuto criminoso dei ricorrenti e la gravità (in relazione anche all’elemento soggettivo) dei fatti, pervenendo, secondo un percorso assolutamente logico, alle pene irrogate (in misura ben lungi dall’essere anche solo vicino alla pena media edittale).
Consegue, a quanto detto, l’esito in dispositivo.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/5/2024