Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46327 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46327 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME PasqualeCOGNOME nato a Torre Annunziata il 30/08/1984
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 06/02/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata, La Corte di appello di Napoli ha conf condanna alla pena di anni diciassette di reclusione pronunciata dal Tribunale di Torre il 16 dicembre 2022 nei confronti di NOME COGNOME per reati di associazione camorristico (capo a) e di estorsione tentata aggravata ai sensi degli artt. 629, relazione all’art. 628, ult. comma, e 416-bis.1 cod. pen. e continuata (capo b), c pene accessorie.
Ha proposto ricorso l’imputato con atto del difensore di fiducia, articolando seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi del att. cod. proc. pen.
2.1. Vizi di motivazione e violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., con all’ordinanza resa all’udienza del 15 dicembre 2023 ed alla conseguente sentenza, rapporto all’art. 606 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la mancata assunzione decisiva. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di appello ha disatteso la richiesta di riapertura dell’istruttoria di di affidamento di una perizia fonica al un collegio peritale, diretta ad accertare all’imputato della voce registrata dalle captazioni. La richiesta era motivata dal c conclusioni cui è pervenuto il perito nominato dall’ufficio, ing. NOME COGNOME e quel dal consulente tecnico di parte, dott. NOME COGNOME il quale, sulla scorta di s aveva ravvisato una notevole differenza timbrica tra la voce del ricorrente e quella captazione, come rilevato dall’analisi percettiva e confermato dalle eseg spettrografiche.
Violando la garanzia del contraddittorio ed i principi affermati da Sez. U, n 28/01/2019, Pavan, i Giudici di appello hanno ritenuto doversi risolvere il contras della attività di identificazione eseguita dai testi di polizia giudiziaria che aveva riascolto dei colloqui e di alcuni dati logico deduttivi, senza procedere alla dell’esame del consulente di parte, malgrado l’operata valutazione in malam partem delle sue dichiarazioni.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 416-bis, commi 1, 2 e 4, e 56, 81, 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all’art 628 ult. comma, cod. pen.; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità in riferimento agli artt. 192 e 195 cod. proc. p
2.2.1. La Corte di appello ha ritenuto l’imputato coinvolto nella consorteria cri il ruolo di promotore, sulla base di un quadro indiziario magmatico e privo d fondamento, senza considerare la ricostruzione offerta dalla difesa nei motivi di gra
I rapporti di frequentazione tra l’imputato ed i correi, esponenti del sodalizio denomin Quarto Sistema, valorizzati dalla Corte di merito, costituiscono un dato neutro, trattandosi persone a lui legate da rapporti di parentela o residenti nel medesimo quartiere.
Si sono esaltate circostanze di fatto risultanti dal contenuto dei colloqui, tra cui gene espressioni di apprezzamento e di stima espresse da NOME COGNOME nei confronti del ricorrente e la disponibilità di NOME COGNOME ad ospitare i fratelli COGNOME, benché non veros tale narrato, in quanto non vi era necessità alcuna per l’imputato di avvalersi di un tale supp logistico.
2.2.2. In ordine alla fattispecie estorsiva, le dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME, rese de relato, sono smentite dalle fonti dirette, NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno negato di avere appreso alcunchè da COGNOME (il primo) o si sono espresse in chiave dubitativa sul fatto (la seconda). Non sono stati acquisiti elementi ulteriori di riscontr stata valutata la non genuinità delle dichiarazioni del medesimo (il casco con lamiera metalli laterale era stato rinvenuto in occasione della perquisizione del 20 maggio 2020, all’interno de abitazione della sorella NOME COGNOME non in quella del ricorrente).
Parimenti, quanto riferito dal collaboratore NOME COGNOME era stato appreso da NOME COGNOME, reggente del clan COGNOME. COGNOME, tuttavia, doveva ritenersi inattendibile, per a falsamente dichiarato che COGNOME era stato detenuto a Secondigliano per fatti di droga e p essersi contraddetto, deponendo in altro procedimento, in ordine al mandato ad attentare alla vita del medesimo, che nel presente procedimento aveva affermato di avere ricevuto.
Alcun dato di riscontro individualizzante risulta essere stato acquisito rispetto accuse.
2.2.3. A NOME COGNOME è stato attribuito un ruolo di promozione, organizzazione e direzione della consorteria sulla scorta di tre soli colloqui di tenore del tutto generico, sen risulti che egli abbia assunto in concreto tale posizione apicale. Del resto, il Giudice della c aveva ritenuto integrata la gravità indiziaria, con riferimento allo svolgimento di un direttivo e sovraordinato rispetto agli altri sodali, solo in capo a Balzano.
2.2.4. Non vi è prova della consapevolezza in capo all’agente del carattere armato della associazione. Tale aggravante è stata ritenuta dai Giudici di merito in forza di mere congettur posto che il ricorrente è stato assolto dal reato di cui al capo c), relativo al piazzamento ordigno esplosivo presso la sede di “AD Cars”. Inoltre, avrebbe dovuto esser provato che le armi fossero, se non confacenti agli scopi della associazione, nella disponibilità di questa e non singolo affiliato.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
In mancanza di richieste di discussione orale nei termini di legge, il processo è sta trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Il primo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.
2.1. La difesa si duole della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in particolare, il diniego da parte della Corte di appello di una perizia collegiale, r rinnovato accertamento della riferibilità della voce che è stata attribuita all’imputat foniche delle intercettazioni.
Deve al riguardo tenersi conto del principio, ampiamente consolidato nella giurisp di merito, per cui il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appel richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta dell’atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell’ambito de esplicativo del provvedimento adottato (in termini, tra le molte, Sez. 3, n. 34626 del Grosso, Rv. 283522 – 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373 – 01).
Ciò perché, in disparte le ipotesi di escussione di una prova sopravvenuta o scope il giudizio di primo grado – fattispecie regolata dall’art 603, comma 2, cod. proc riforma in peius della sentenza di primo grado, regolata dall’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. – sulla quale ultima si è registrata un’amplissima elaborazione di questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, a partire da Sez. U, n. 27620 del 28 Dasgupta, Rv. 267487 – la rinnovazione dell’istruttoria, nel giudizio di appello, è carattere eccezionale, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria esplet grado, e ad esso può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (si veda, sul punto, Se del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820 01).
Nella ordinanza censurata, la Corte di Appello ha motivato il rigetto dell’ rapporto a tale parametro, evidenziando come il tema da approfondire avesse già oggetto, nel giudizio di primo grado, di una perizia, di una consulenza di parte e de tra i tecnici.
Rispondendo ai rilievi difensivi, qui reiterati, i Giudici di merito han comparativamente i due elaborati e le risultanze dell’esame reso dai tecnici; hanno g (alle pagg. 10 e ss. della sentenza), senza incorrere in alcun vizio logico, la propria conclusioni cui è pervenuto il perito di ufficio, la cui indagine, condotta avv programmi “COGNOME” e “COGNOME“, previa, accurata selezione dei frammenti di conver estrapolati dall’interrogatorio di garanzia da sottoporre a comparazione, si è g combinazione tra metodo oggettivo e soggettivo, hanno motivatamente valutato come ineccepibile per completezza e correttezza metodologica.
Le doglianze difensive non si confrontano, inoltre, con l’ulteriore passag motivazione – rispetto al quale si limitano ad esprimere una mera posizione di dissenso non residuavano, all’esito della istruttoria svolta in primo grado, lacune cono impedissero di pervenire ad una decisione ai fini della identificazione del soggetto co avuto riguardo anche al riconoscimento vocale effettuato dagli operatori di polizia giud procedettero all’ascolto e al riascolto delle conversazioni intercettate, sulla base del personale dell’imputato e dei soggetti sospettati della partecipazione al sodalizio d a) dell’imputazione.
Si tratta di una valutazione di stretto merito sulla valenza della prova, qui non di sindacato, alla luce del principio ampiamente sedimentato nel sistema, per cui, nel cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parame ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausib di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del moltissime, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
L’ordinanza istruttoria censurata non è inficiata da alcuna violazione di l riferimento al portato della sentenza a Sezioni Unite Pavan (sent. n. 14426 del 28/01/ 275112 – 03), richiamato dalla difesa.
Tale pronuncia non è pertinente rispetto alla richiesta di nomina di un collegi bensì attiene al diverso tema della mancata riassunzione in appello della prova di decisiva, in caso di riforma della pronuncia assolutoria: il Massimo Collegio nomofil affermato il principio per cui, nel caso di impugnazione del pubblico ministero, rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di gi legittimità a norma dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.; mentre la p riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquis puramente cartolare, è sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett proc. pen. sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a soste decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del proce
Il principio si colloca nella scia dell’orientamento di questa Corte di legittimi da Sez. U, n. 27620 del 28/04/ 2016, Dasgupta, cit.; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269787-01), volto ad implementare la garanzia di cui all’art. 6, par. 3, le Convenzione EDU, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i te carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come defi giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, che costituisce parametro inter delle norme processuali interne; orientamento che ha trovato consacrazione legislat riforma introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui ha interpola
cod. proc. pen. inserendovi un comma 3-bis (norma poi ulteriormente sostituita, con riguardo all’abbreviato, dall’art. 34, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Il riferimento giurisprudenziale è dunque distonico rispetto alla vicenda che occup non è stata espressamente richiesta la riassunzione della prova tecnica già es soprattutto, non vi è stato alcun overturning sfavorevole, avendo la Corte di appello confermato la pregressa condanna.
3. Il secondo motivo è aspecifico e reiterativo.
3.1. Immune da censure è la valutazione dei presupposti di intraneità del rico gruppo criminale.
Come già affermato da questa Corte, ai fini dell’integrazione della con partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, l’investitura formale, ovvero la com di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti, non sono essenziali, i la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizz sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, de rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso (v. Sez. 5, n. 32020 del Capraro, Rv. 273571 – 01 e Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. – 01, in cui la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunt circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata “mafiosità”, freq “luogo di appuntamenti” dei sodali ed intratteneva con i medesimi movimentazioni di den
Nel caso in disamina, sono stati correttamente valorizzati i rapporti di frequen come emergenti dai controlli di polizia giudiziaria- dell’imputato con i soggetti partecip camorristico, benché siano motivati anche da relazioni di parentela o di vicinat significativi di cointeressenze criminali, come emerge dall’ampio compendio dimost vagliato.
Tutte le altre le doglianze sono aspecifiche, in quanto reiterative di analoghe prospettate nell’atto di appello e comunque versate in fatto, di modo che esse fuo come detto, dalla griglia dei vizi che sono suscettibili di sindacato innanzi a que legittimità.
Inammissibili, altresì, sono le ulteriori deduzioni vertenti sul contenuto dei col
A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte e la successiva giurispru legittimità, hanno affermato che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione all esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del Sebbar, Rv. 263715). Più in generale, costituisce questione di fatto la valutazione de delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittim
nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01), condizioni che, al vaglio, non ricorrono.
Alle pagine da 22 a 27 della sentenza impugnata sono riportati colloqui dai quali s come i vertici del sodalizio e NOME COGNOME che era organico al direttorio, conc misure da adottare nei confronti degli imprenditori la cui resistenza alle pression avrebbe potuto avere incidenza sulla credibilità del gruppo, ma anche le strategie di alle formazioni criminali antagoniste, la ricerca di nuovi canali di rifornimento di armi, di nuovi adepti (con indicazione delle famiglie che reggevano il “sistema”).
4.Le deduzioni relative al reato di estorsione di cui al capo b) sono manifes infondate e non consentite, come ripetutamente detto, nella parte in cui attaccano la v della prova.
Sotto altro profilo, la Corte ha fatto buon governo del principio per cui la antin dichiarazioni della fonte diretta e quelle della fonte indiretta non conduce ad alcuna inu probatoria.
In tema di testimonianza indiretta, qualora la persona alla quale il testimcn riferimento sia stata chiamata a deporre e non abbia risposto, ovvero abbia fornito una contrastante, il giudice può ritenere attendibile, all’esito di una valutazione impronta cautela, la deposizione del teste “de relato” in quanto, da un lato, l’art. 195 cod. p prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall’altro, una diversa soluzione con con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la sc e motivata della versione dei fatti da privilegiare (Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep Rv. 261793 01). Il giudice può dunque ritenere attendibile la deposizione del teste “de relato”, sebbene sia contrastante con quella della fonte diretta, in quanto l’art. 195 cod. pro prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova (Sez. 6, n. 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277062 – 01).
Nel caso in esame, la Corte di merito è pervenuta a tale conclusione con motiv congrua e coerente, valutando comparativamente il contenuto delle dichiarazioni, anche al degli ulteriori dati circostanziali emersi. Il giudizio di responsabilità del ricorrent dichiarazioni rese dalla persona offesa COGNOME con riferimento sia al contenuto de richiesta estorsiva sia alla individuazione del ricorrente come mandante, secondo le info che lo stesso aveva acquisito da COGNOME, imprenditore vicino al gruppo criminal COGNOME aveva incaricato di intermediare con “quelli del COGNOME“. Le dichia negatorie di COGNOME sono risultate inattendibili anche alla luce dei riscontri operati giudiziaria sui suoi rapporti di conoscenza con l’imputato oltre che sulla base di u elementi logici esposti in termini ineccepibili.
La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di attendibilità della persona non necessitano di riscontri estrinseci, e tantomeno di riscontri individualizzanti, alla stregua
principi di cui a Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214 – 01 – è stata sopratt agganciata, con valutazione accorta e prudenziale, ai contenuti delle disposte intercettazioni dalla pronuncia di condanna, divenuta irrevocabile, resa nei confronti dei correi separatamente giudicati per la medesima vicenda estorsiva.
A fronte di tali rilievi, non possono essere apprezzate altre incongruenze argomentative, né può essere dato risalto alla omessa esposizione di elementi di valutazione, riguardo al collaboratore di giustizia COGNOME che non sono inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere decisività, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio, ent iI quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logi dell’impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 de 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
5. Il motivo relativo al riconoscimento della qualifica di promotore del sodalizio rei temi già posti all’attenzione della Corte di appello e dalla stessa risolti con argomentazioni sce del tutto coerenti sul piano logico giuridico.
I Giudici di merito hanno valorizzato, a tal fine, le conversazioni nelle quali il rico aveva preso parte attiva alle decisioni dei componenti del sodalizio in merito alla strategia ch gruppo avrebbe dovuto adottare nei confronti di un imprenditore che aveva resistito alla richiest di denaro a titolo di estorsione; alle determinazioni da assumere nei confronti di un cl concorrente operante sul territorio; alla proposta di adesione al clan di altro soggetto, famil di un esponente di rilievo del clan contrapposto; è stata valutata, inoltre, come indir riconoscimento del ruolo di supremazia di NOME COGNOME, la ostentata disponibilità di affiliato ad “ospitarlo” in un particolare momento, nella propria abitazione posta all’intern parco “Penniniello”, “fortino” e sede operativa del clan.
I Giudici di appello hanno dunque posto in luce la preminenza del ricorrente nel rapportarsi ai sodali di Quarto Sistema. Il riconoscimento del ruolo verticistico è s congruamente motivato in rapporto, non solo al contenuto della conversazione in cui il fratello condannato come esponente apicale del gruppo, aveva rivendicato per se stesso e per la sua famiglia il merito della costituzione del nuovo “sistema” operante nel quartiere, ma anche dall condotte poste in essere dal ricorrente, emergenti, in particolare, dalle conversazioni nelle qu si palesava una sua posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ad altri affiliati, che prova, al tempo stesso, sul piano logico induttivo, della partecipazione alla associazione (Sez 6, n. 1162 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282661 – 01).
Secondo un consolidato principio di diritto (affermatoda Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, COGNOME, Rv. 284199 – 01; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, COGNOME, Rv. 265524 – 01), a cui i Collegio intende dare continuità, riveste il ruolo di promotore dell’associazione non solo chi sia stato l’iniziatore, coagulando attorno a sé i primi consensi partecipativi, ma anche colui c
rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessi attività di gestione o assuma funzioni decisionali.
Le deduzioni relative alla aggravante della natura armata dell’associazione, di cui all’art. 416-bis, comma 4, cod. pen. sono aspecifiche.
La difesa non si confronta con la motivazione della Corte, nella parte in cui l consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodalizio, presupposto per riconoscimento della aggravante sotto il profilo psicologico, è stata desunta, con argomentazioni scevre da illogicità, dalle concrete manifestazioni della volontà del gruppo di contrastare i c tradizionali attraverso l’uso di armi e dalla conoscenza di tali dinamiche da parte del ricorre correlata alla sua posizione verticistica, ma anche dall’essere lo stesso impegnato nella diret gestione delle estorsioni; in sintesi, dalla condivisione di obiettivi che, nel contesto territo riferimento, erano realizzabili solo attraverso la disponibilità e l’utilizzo di armi da pa gruppo in quanto tali.
Non appare ostativa a tale ricostruzione l’avvenuta assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo c), relativo all’ordigno esploso presso la sede dell’AD Cars, motivata dalla insufficie di elementi dimostrativi della sua partecipazione al (solo) secondo segmento della azione estorsiva.
E comunque, anche sotto tale profilo, le deduzioni difensive sono volte a sollecitare una alternativa e non consentita ricostruzione dei fatti.
Riguardo alle dedotte discrasie con le valutazioni contenute nella ordinanza genetica, e appena il caso di osservare che il titolo cautelare non contiene alcun accertamento definitivo sicché l’eventuale discrasia con quanto in esso ritenuto secondo lo standard della gravità inziaria ove pure sussistente, sarebbe inidonea a riverberarsi in vizio di contraddittorietà del motivazione della sentenza di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità, che discende da tutto quanto procede, segue dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenz di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/09/2024