Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15252 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15252 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTU’ NOMECOGNOME nata a Reggio Calabria il 03/04/1986, avverso l’ordinanza del 27/03/2024 del Tribunale della libertà di Mila lo. Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore jenerale NOME COGNOME che, riportandosi alla requisitoria scritta in atti, ha c hiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. NOME COGNOME del foro di Reggio Calabri e Avv. NOME COGNOME del foro di Reggio Calabria, che hanno concluso insistE ndo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di GLYPH Milano, pronunciandosi sulla richiesta di emissione di misure cautelari riguardz nte 154 indagati e 86 capi di imputazione, escludeva, per quanto in questa sede ileva, la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato di cui al capo 1) dell’innp itazione provvisoria (relativo ad «una imponente e capillarmente strutturata assc ciazione mafiosa, operante prevalentemente nel territorio lombardo, in particolar 2. , tra la città di Milano e la sua provincia, la città di Varese e la sua provincia, C D stituita da appartenenti alle tre diverse organizzazioni di stampo mafioso Cosa Nostra,
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‘ndrangheta e camorra, avente struttura confederativa orizzontale, nel ‘ambito della quale i vertici di ciascuna delle tre componenti mafiose operano sulliístesso livello, contribuendo alla realizzazione di un sistema mafioso lombardo ») ed in relazione ai reati fine contestati a NOME COGNOME ai capi 61, 80 1, 80.2 e 80.3.
Il pubblico ministero proponeva appello solo in relazione al r?.ato di associazione per delinquere di stampo mafioso, ed il Tribunale del r esame, riconosciuta la gravità indiziaria, accoglieva il gravame, applicando nei c)nfronti della Postù la misura della custodia cautelare in carcere: ricavava dagli c lementi acquisiti nel corso delle indagini i gravi indizi della sussistenza della cor lpagine associativa delineata dagli inquirenti, operante almeno fin dal 2018 nel t ?rritorio lombardo e costituita da appartenenti alle organizzazioni mafiose cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra, che, dotandosi di mezzi e strutture ed imp egando risorse economiche e personali, agivano in rappresentanza dell’asso :iazione originaria di appartenenza («Nei territori di storico radicamento dell GLYPH mafie storiche vengono veicolate informazioni, chiamate dagli stessi GLYPH ndagati “ambasciate”, dai territori di origine / vengono imposti veti e re gole di comportamento e provengono indicazioni se non precise istruz oni ed autorizzazioni per non avere discordanze sul territorio»: cfr. pag. 16 del provvedimento impugnato) pur mantenendo significativi margini di aut)nomia, decidendo congiuntamente, all’esito di appositi summit, le strategie op erative, così rafforzando il consolidamento della affectio soci etatis, nitidamente e /incibile dai riferimenti contenuti nelle numerosissime conversazioni interce tate ai concetti di “onore” e di “famiglia”; il sodalizio aveva struttura confe ierativ orizzontale e disponeva di locali e di una cassa comune; i vertici di ciasc J n a sua componente, operando allo stesso livello, realizzavano il cd. «sistema mafioso lombardo», che si avvaleva della forza intimidatrice e della cons aguente condizione di assoggettamento ed omertà dei consociati, esercitava il ontrollo del territorio in diversi, paralleli, ambiti (risoluzione di controversie sc ature dalle attività del sodalizio; imposizione del versamento di somme destil late alla cassa comune; riscossione dei crediti attuata con modalità intim datone; infiltrazione dell’economia locale attraverso l’acquisizione di attivit imprenditoriali e la costituzione di società dedite anche ad attività di ric claggio; perpetrazione di reati tributari e finanziari per incrementare i c pitali disposizione del sodalizio; realizzazione di reati in materia di ari -li e di stupefacenti), garantiva il sostentamento dei sodali detenuti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La “mafiosità” dell’associazione veniva dunque ricavata dall’e 5 trazione mafiosa dei suoi componenti, dal riscontrato collegamento funzionai( con le rispettive organizzazioni mafiose di appartenenza dei diversi soda i, dalla
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proiezione esterna del metodo mafioso, che caratterizzava l’azione del E D dalizio in ognuno dei suoi plurimi settori operativi.
Riteneva, conclusivamente, acquisiti gravi indizi della sussistenza di «un sodalizio strutturato e composito e peculiare per il fatto di associare soc getti di diversa estrazione mafiosa, i quali hanno apportato all’associazione la rr afiosità dei singoli, la mafiosità derivante dai collegamenti funzionali con le cosche storiche, radicate nei territori di origine, e che hanno consentito (in ragio ie degl stretti legami maturati e coltivati al fine di assicurare l’operatività pac fica territorio lombardo monitorato) l’espressione di una carica intimidatoria propria dell’associazione in quanto tale e tipica delle associazioni di stampo ma ioso, in un contesto territoriale, quello lombardo, in cui ampio, diffuso e trasvers ilrnente noto era il radicamento delle mafie tradizionali, consapevolezza che, in c )po alla collettività, si è tradotta in una effettiva e percepibile condiz Dne d assoggettamento» (cfr. pag. 197 del provvedimento impugnato).
Evidenziati (pagine 197 / 214) gli elementi sintomatici dell’appar:enenza della Postù al sodalizio, il Tribunale del riesame rilevava, in punto di E s ig e n ze cautelari, che non vi fossero ragioni per superare la presunzione relativ 3 di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e che, anzi, i plurimi elementi ,icquisiti nel corso delle indagini rivelavano la sussistenza di un elevatissimo ed attuale pericolo di recidivanza, nonché del pericolo di inquinamento delle prove, esigenze fronteggiabili solo dalla misura cautelare massima.
2. Il difensore di fiducia di NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME del foro di Reggio Calabria, ha presentato ricorso per cassazione avverso l ndicata ordinanza, articolando tre motivi con i quali deduce vizio di motiva .ione e violazione di legge.
Con il primo motivo si duole della riconosciuta sussistenza dei gravi i dizi del reato associativo. Richiamati i principi enucleati dalla giurisprud( nza di legittimità in materia, evidenzia che nel caso di specie difettano gli ( lementi essenziali di un’associazione di stampo mafioso, essendosi in presenza ni mi di un sodalizio che commette delitti avvalendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, ma di soggel ti legati dalla comune attività imprenditoriale; evidenzia altresì che non soi io stati acquisiti elementi che consentano di ritenere l’esistenza di un collegamen 😮 tra le attività che formano oggetto di contestazione e la cosca COGNOME.
Il primo motivo censura il provvedimento impugnato anche nella )arte in cui, riconosciuta la sussistenza del sodalizio, ha ritenuto che la Postù r e abbia fatto parte: non è stato spiegato quale apporto effettivo la ricorrente abbia fornito, venendo in luce elementi che consentono unicamente di soster ere che
ella intrattenesse una relazione sentimentale con NOME COGNOME che è )eraltro l’unico soggetto con il quale la COGNOME si è interfacciata nel corso delle plurime conversazioni intercettate, principalmente ricevendone confidenze; cor testa il contenuto della conversazione intercettata che gli inquirenti hanno vai )rizzato per sostenere che ella detenesse un’arma per conto del COGNOME, sottolinea lodo che in quella conversazione si parla di un trapano, non di un’arma da fuoco; rappresenta che l’attività svolta dalla Postù era legata alla gestior e delle agevolazioni dell’ecobonus e si esauriva nell’interlocuzione con un coi sulente bancario al fine di ottenere lo sconto di alcune fatture, non emergendo st fficienti elementi né per ritenere che si sia trattato di attività illecita, né per argoi nenta che questa attività abbia in qualche modo favorito il sodalizio.
Con il secondo motivo si duole del fatto che il provvedimento im )ugnato abbia accolto l’appello anche nella parte relativa alle esigenze cautelar, senza valutare adeguatamente né la personalità dell’indagata, né la concreta gravità del contributo dalla stessa asseritamente fornito, né il tempo trascor ;o dalla perpetrazione dei fatti in contestazione; si duole, altresì, del riconoscim !nto del pericolo dell’inquinamento probatorio, nonostante da oltre un anno I Postù abbia ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini prel i minari; contesta, infine, il contenuto della richiamata conversazione intercett3ta con NOME COGNOME evidenziando che, contrariamente a quanto sosten no dal Tribunale del riesame, NOME COGNOME era, al pari del COGNOME, dipendente della società RAGIONE_SOCIALE, sicché nella conversazione telefonica intercettata, en13tizzata dagli inquirenti e nel provvedimento impugnato, la ricorrente si era lirlitata a richiedere il pagamento dello stipendio alla persona che le era stata indi:ata dal Crea.
Con il terzo motivo eccepisce, infine, l’incompetenza territoriale dell autorità giudiziaria milanese, poiché, secondo la stessa prospettazione accusa oria, la COGNOME avrebbe fatto parte di quella costola del sodalizio legata all i cosca COGNOME di Melito di Porto Salvo, sicché era in quest’ultima città che d vevano ritenersi perpetrate le originarie condotte di programmazione, idea .ione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.
2.1 Nell’imminenza dell’odierna udienza, l’indagata ha officiato anch e l’Avv. NOME COGNOME del foro di Reggio Calabria, che ha depositato una rlemoria difensiva con la quale si contestano le conclusioni alle quali è giunto il T ibunale del riesame a proposito della partecipazione della Postù al sodaliz D ed a proposito della sussistenza delle esigenze cautelari.
Rappresenta che la partecipazione della ricorrente al sodalizio si fo ida non tanto su condotte dalla stessa poste in essere, ma sulla semplice circostz nza che
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ella era all’epoca dei fatti la compagna nonché la collaboratrice di NOME COGNOME esponente di vertice dell’associazione oggetto di investigazione, elemer to che, sulla base dei consolidati principi elaborati da questa Corte, deve essere itenuto di per sé solo del tutto insufficiente a fornire riscontro dell’esistenza dell affectio societatis, poiché l’intraneità presuppone la stabile e duratura m assa a disposizione del sodalizio, non potendo essere ricavata dall’occ sionale compimento di singoli illeciti, pur se in concorso con soggetti che del s fanno stabilmente parte.
Ribadisce quanto già illustrato nel ricorso dell’Avv. COGNOME in m arito al travisamento del contenuto di alcune conversazioni intercettate: in pari icolare, quella nella quale si è ritenuto che la Postù ed il Crea facessero riferim ?.nto ad un’arma, mentre invece essi si riferivano ad un trapano.
Contesta il ritenuto coinvolgimento della COGNOME in ipotesi di rici avendo ella unicamente collaborato alla gestione di società che si occupa vano di benefici fiscali per i lavori del cd. superbonus.
Quanto, infine, alle esigenze cautelari, evidenzia che il Tribunale del . iesame non ne ha adeguatamente messo in evidenza attualità e concretezza.
All’odierna udienza il Sostituto Procuratore generale si è riport ito alla requisitoria scritta in atti ed ha chiesto rigettarsi il ricorso, ri eva l’infondatezza e comunque la tardività dell’eccezione di incompetenza terr e ritenendo che siano stati acquisiti elementi sufficienti a radicare i gra /i indi della sussistenza del sodalizio mafioso e della appartenenza ad es o della odierna ricorrente, e, per converso, che non siano stati acquisiti elem( nti che consentano di superare la presunzione relativa della sussistenza delle E s ig e n ze cautelari e della adeguatezza della misura massima.
I difensori della ricorrente hanno illustrato i motivi già sviluppati e( hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullarne lto del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità e, comun lue, la infondatezza del motivo di ricorso riguardante la incompetenza territorial(
Il motivo è inammissibile trattandosi di questione proposta per I i prima volta soltanto in questa sede: non vi è, invero, ragione per discost 3rsi dal consolidato orientamento di questa Corte, a mente del quale «Non può c )stituire
motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di com )etenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare, s e detta violazione non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo pre ;luso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge non rilevabili d’uffic io, i presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di mer to. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio trae ulteriore conferr 2 dalla introduzione, ad opera dell’art. 4 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15, del meci anismo di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., con cui è p ossibile sollecitare una pronuncia di legittimità anticipata e vincolante sulla com )etenza territoriale, così da scongiurare il rischio della inutile celebrazione di più gradi giudizio per l’erronea determinazione di tale competenza)» (Sez. 6, n. 2E 455 del 11/06/2024, P., Rv. 286758 – 01).
L’eccezione di incompetenza territoriale è, peraltro, platealmente inlondata, poiché, nei procedimenti relativi ad un’associazione per delinquere di stampo mafioso, la competenza per territorio prescinde dalle risultanze anagraf che del singolo indagato, dovendo essere individuata nel luogo ove si trova i centro organizzativo e decisionale del sodalizio (cfr., in fattispecie assimilabile alla presente, Sez. 5, n. 1996 del 04/11/2020, dep. 2021, Pantano, Rv. 230328 01), che, nel caso di specie, è stato correttamente individuato dagli ir quirenti negli indicati luoghi del territorio lombardo: la competenza appartiene, lunque, al Tribunale di Milano, dato che i fatti oggetto della imputazione provv soria si sarebbero verificati nelle province di Milano e di Varese.
3. Quanto ai residui motivi, occorre premettere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza c ei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogic tà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma no i anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, c che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal gi idice di merito: tra le doglianze proponibili non rientrano, infatti, quelle relal ive al mera interpretazione degli indizi e delle prove, ancorché impik anti la ricomposizione di dissensi o contrasti sul loro reale significato, ovvero 13 scelta tra divergenti versioni e ricostruzioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/C9/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01), non integrando manifesta illogiciià della motivazione né la prospettazione di una diversa valutazione delle ri ;ultanze processuali, ritenuta più logica, né minime incongruenze, né la i riancata confutazione, nel provvedimento impugnato, di un’argomentazione d Fensiva, non essendo tenuto, il giudice del merito, a compiere un’analisi detta ;Hata di
tutte le deduzioni delle parti e di ogni risultanza processuale, essendo su ficiente una valutazione globale tale da esplicitare le ragioni della decisione specie laddove queste siano incompatibili con quanto sostenuto da parte ric wrente; solo quando il dato probatorio asseritamente trascurato o travisato at D i a una chiara e decisiva forza dimostrativa, tale da scardinare l’intero ragionarr ento su cui si fonda il provvedimento impugnato, è possibile riconoscere i n vizio motivazionale (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168 – O .).
Dunque, in sede di legittimità va posto rimedio alle caren; e, alle contraddizioni o alle argomentazioni palesemente illogiche su p assaggi motivazionali essenziali ai fini della decisione, non potendosi richie Jere di soppesare, diversamente dal provvedimento impugnato, le prove al fine di pervenire a una diversa ricostruzione sul merito della vicenda (Sez. 1, n 19769 del 10/04/2024, S., n.m.).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamer te i vi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logi:ità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenu o della decisione, poiché il controllo di logicità deve rimanere all’inter no del provvedimento impugnato, senza possibilità di procedere ad una nuova ricostruzione dei fatti, ad una diversa valutazione degli elementi indiziar ti, o ad una diversa delibazione in merito all’attendibilità delle fonti, alla rilevanzz ed all spessore dei dati probatori, all’intensità delle esigenze cautelari (cfr. ‘ancora attuale insegnamento di Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv 2158:8 – 01, come di recente ribadito, tra le altre, da Sez. 2, n. 27866 del 17/03/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motiva .7.ione decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, sicché il rico .so per cassazione può devolvere il vizio di motivazione solo rivolgendo le proprie censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della dE cisione, senza investire la valutazione ad essa sottesa, riservata al giudice di mE rito, ed estranea al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, il cui si idacato rimane, pertanto, circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugn ato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determina 😮 e la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatt dall’altro, l’assenza nelle argomentazioni di illogicità evidenti rispetto al fi giustificativo del provvedimento (Sez, 2, n. 31553 del 17/05/2017, Pav glianiti, Rv. 270628 – 01), non potendo ritenersi ammissibili quelle censure de, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esiiminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 22520 del 05/03/2024, COGNOME, n.nn.).
Circa l’ulteriore aspetto della necessità di una motivazione rafforzata stante l’overturning decisionale che ha portato il Tribunale del riesame ad emottere il titolo cautelare, si ritiene di dare continuità al principio espresso da questa Corte, secondo il quale, in tema di appello cautelare, la riforma ir senso sfavorevole all’indagato della decisione impugnata impone al tribur ale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dé I primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provveUimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, COGNOME, Rv. 283784 – 01).
Ciò posto, si deve rilevare che – al netto delle doglianze attraverso le quali è stata criticata l’interpretazione degli elementi indiziari: doglianze che, :ome si è appena illustrato, sono platealmente estranee al perimetro cognitivo d questa Corte – i motivi di ricorso sono infondati.
Ineccepibili appaiono le argomentazioni sviluppate nel provvel limento impugnato, tanto per ricostruire i fatti oggetto di indagine, quanto per dare a quei fatti la più corretta qualificazione giuridica; per converso, le ra gioni d doglianza esposte dal ricorrente appaiono meramente rivalutative, e im erniate su una inammissibile valutazione parcellizzata degli elementi di prova, s cché le stesse non sono in grado di scalfire una motivazione esauriente, cc mpleta, convincente, e dotata di maggiore credibilità razionale.
4.1 II provvedimento impugnato ha innanzitutto messo in luce le nt merose criticità – che afferiscono tanto al metodo, quanto al momento valu :ativo dell’apparato giustificativo utilizzato dal gip per escludere la sussisten :a degli elementi costitutivi del reato associativo: dalla valutazione frazionata de pli indizi alla parcellizzazione degli elementi offerti dall’accusa, dalla illogica svalutazione di dati di sicura rilevanza – ad esempio i plurimi summit attenzionati E captati dagli inquirenti, nel corso dei quali venivano stabilite le modalità di azione, definiti gli accordi e confermati i legami tra gli indagati; le precedenti cc ndanne irrevocabili di molti indagati per violazione dell’art. 416 bis cod. pen. (la r salenz-a delle condanne enfatizzata dal gip non appare, invero, elemento dec sivo, in assenza di elementi dimostrativi di un recesso, di un riscontrabile ed ffettivo allontanamento dal contesto criminale mafioso); i contributi versati dagli ndagati per il sostentamento dei sodali detenuti e delle loro famiglie – alla alt -ettanto illogica sopravvalutazione di elementi in realtà sostanzialmente neutri quali i fisiologici contrasti intervenuti tra i sodali o l’assenza di prova in merito a ritu di affiliazione degli indagati. :cez’q r
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L’ordinanza impugnata contiene, dunque, la motivazione rafforzata i retesa, in caso di overturning, dalla preferibile giurisprudenza di legittimità, es ;endosi confrontata con le ragioni del provvedimento riformato ed avendo giustil cato la diversa decisione – all’esito di un più dettagliato riesame del con ipendio indiziario, della più convincente e penetrante disamina del contenutp delle numerosissime conversazioni intercettate, della puntuale individuazion e degli episodi nei quali si sono manifestati la forza intimidatrice e l’uso di metodi mafiosi da parte del sodalizio – con articolate argomentazioni che pogg ano su una valutazione rigorosa e complessiva degli elementi acquisiti nel con o delle indagini preliminari.
4.2 Quanto alla riconosciuta sussistenza dell’associazione di stampo nafioso contestata al primo capo dell’imputazione provvisoria, si osserva che ai f ni della qualificazione ai sensi dell’art. 416 bis cod. pen. di una nuova ed au .onoma formazione criminale è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia cor seguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cu questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capz cità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violen :a o di minaccia, nell’ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circosc :itto, di effettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimi lazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prochtto un assoggettamento omertoso nel “territorio” in cui l’associazione è attiva Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 17).
Nel valutare i gravi indizi, il Tribunale ha esaustivamente scandag liato le questioni relative alla sussistenza del vincolo associativo e alla esternaliz azione del metodo mafioso.
La stabilità del vincolo tra gli associati e la sua tendenziale permanen., tale comunque da non esaurirsi nella consumazione di singoli reati-fine, sor o state desunte dall’apporto comune di capitali e mezzi al fine di perseguire un :omune fine di profitto, dall’esistenza di una struttura organizzativa dotata di proprie risorse finanziarie ed organizzative, dalla disponibilità dei luoghi neces: ari per ospitare summit o per porre in essere attività illecite, dalla continuità e dalla frequenza degli incontri e degli accordi, dall’esistenza di una cassa c)mune, destinata soprattutto ad assicurare l’assistenza giudiziaria ed econom nica ai detenuti e alle loro famiglie (sottolineandosi che ad essa hanno contribui:o tutte le diverse anime del sodalizio, così mettendo in luce l’esistenza di un vim colo di mutua solidarietà, in base al quale tutti gli indagati si sono forniti tale as: istenz a prescindere dalla compagine di provenienza dei singoli: se ne è avuta
conferma, ad esempio, quando i Pace, i Crea ed i Fidanzati si sono atti rati per far fronte al sostentamento di NOME COGNOME e dei suoi familiari , dalla consapevolezza delle condotte criminose, anche gravi, commesse da altr sodali, dal frequente richiamo degli indagati stessi all’esistenza di un’asso+ lezione costituita in quel territorio, dall’intento – disvelato dal contenuto di flL nnero conversazioni intercettate – di intervenire nei settori più disparati del tessuto economico, costituendo società ad hoc ovvero assumendo il controllo di s rutture preesistenti, realizzando cospicui profitti grazie ai metodi tipici della rm fiosità elementi dai quali il Tribunale ha ragionevolmente dedotto l’esistenza di una struttura organizzativa articolata e complessa, la stabilità dei legami fra gli associati, la progettualità comune e la sussistenza dell’a ffectio so :ietatis, negando la rilevanza dei contrasti interni, sulla base dei quali il gip aveva escluso la sussistenza dell’associazione, ed anzi evidenziando gli sforzi dei vari sociati per risolvere ogni contesa, in vista del perseguimento della comune fir alità di profitto (cfr., ad esempio, la controversia tra i COGNOME e NOME COGNOME, ricomposta nel comune interesse grazie all’intervento di esponenti dei diversi gruppi criminali), elemento, questo, che la giurisprudenza di legittimità ritiene significativo dell’esistenza del vincolo associativo (cfr. Sez. 3, n. 23; i35 de 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281589-01: «In tema di associazione per dell iquere, l’esistenza di scopi personali diversi e contrapposti tra i singoli associati, c peranti nell’ambito di strutture imprenditoriali autonome e concorrenti, non è ost ativa al riconoscimento del vincolo associativo, ove tali divergenze trovino compi n sizione in un progetto generale, da realizzare mediante le attività delittuose, fin 3lizzato a perseguire un utile da ripartire tra le diverse imprese»).
Il Tribunale del riesame ha poi approfonditamente esaminato g i indizi relativi all’impiego del metodo mafioso ed alla sua necessaria esternaliz; azione, registrata in tutti i settori di operatività del sodalizio (reati contro il patr im reati fiscali, narcotraffico, infiltrazione del sistema economico), valorizza NOME, ad esempio, le modalità esecutive dei numerosi episodi estorsivi, il più del e volte consumati senza ricorrere a minacce espresse, ma semplicemente e) ocando l’appartenenza non ad un singolo gruppo ma – trasversalmei ite ed indifferentemente – a tutti quelli coinvolti nella nuova organizzazione, la C Ji forza di intimidazione era evidentemente conosciuta dalla comunità so( iale di riferimento, anche dalle persone che non si erano mai direttamente con rontate con quel mondo criminale; è dimostrato in numerose vicende analiticamente ricostruite dall’ordinanza il costante impiego di minacce, violenze, ;oprusi, prepotenze per manifestare la forza intimidatrice del clan sul territorio lo -nbardo (ad esempio, la vicenda che ha coinvolto NOME COGNOME nella quale NOME COGNOME in una conversazione intercettata, si compiace di aver raggiunto “senza
spari” lo scopo che i sodali si erano prefissati; ovvero la vicenda che ha ci linvolto la segretaria generale del Comune di Abbiategrasso che, pt. r non assoggettandosi ad essa, ha compreso facilmente la natura mafios a della richiesta avanzatale da COGNOME, e la qualità mafiosa del soggetto o dei oggetti di cui questi avrebbe fatto il nome; ovvero ancora la vicenda relat va alla gestione del bar e dei parcheggi dell’ospedale di Desio da parte della L )gistica 2000 soc. coop. per azioni, le cui modalità avrebbero allarmato i dipender ti, tra i quali correva la voce che tali attività fossero in mano a “mafiosi”; andar i, e più in generale, l’atteggiamento omertoso di molte vittime di estorsioni, chE hanno omesso di denunciare i fatti commessi in loro danno, o li avrebbero es )osti in termini riduttivi rispetto a quanto emerge dalle intercettazioni), e per rir novare la fama criminale già connessa al nome delle varie consorterie di riferirti( nto dei singoli sodali, ma liberamente utilizzabile da tutti gli appartenenti in fc rza de patto associativo trasversale concluso dagli esponenti di diversa estrazione mafiosa; i verbali di sommarie informazioni di alcune delle numerose persone offese hanno fatto luce su questi metodi di intimidazione, lasciando chiar 3 mente intendere che l’accettazione delle condizioni imposte dai sodali vrebbe consentito alle vittime, per un verso, di evitare le ritorsioni da parte degl stessi e, per altro verso, di porsi sotto la loro ala protettiva, secondo un metod) tipico dell’agire mafioso; come ha ineccepibilmente rilevato il provve( imento impugnato, il sodalizio oggetto di investigazione si è giovato della diversa estrazione dei suoi componenti, autorizzati dalle rispettive organi 2azioni mafiose di appartenenza – cui ognuno di essi è rimasto funzionalmente ci illegato – a dare vita e rendere operativo un nuovo “sistema”, caratterizzat) dalla struttura organizzativa autonoma delle sue articolazioni o sottogruppi: in -agione di tale peculiare connotazione, il gruppo è stato in grado di esternare t na sua immanente mafiosità, una sua capacità intimidatrice effettiva ed autono ina, sia pure derivante dal collegamento con le singole associazioni di appartenE nza dei suoi sodali e dalla fama criminale acquista da queste ultime e dai singoli componenti nel territorio di interesse; l’incapacità, per gli abitanti del te -ritorio, di individuare con precisione l’associazione criminale che ha esercitato ta e forza intimidatrice non è stata ritenuta rilevante, ma, anzi, è stata corrett amente interpretata come una indiretta conferma della diversità e aul Dnomia dell’associazione contestata, rispetto ai gruppi storici di riferimento ( ei var associati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Tribunale del riesame non si è espresso sulla qualificazione c i detta associazione come una mafia “nuova”, o “atipica”, o “a soggettività differ nte”, o addirittura come un tertium genus, dichiarando anzi esplicitamente di 5 ottrarsi all’«afflato definitorio» presente nell’ordinanza genetica e nell’appE llo del
pubblico ministero, sottolineando che il fenomeno mafioso è in ( ontinua evoluzione, che la struttura associativa attenzionata dagli inquirenti hé esibito una mafiosità con le medesime caratteristiche richieste dalla giurispruc enza di legittimità, che la sua immanente nnafiosità e la sua forza intimidatrice si sono manifestate all’esterno in modo autonomo attraverso le plurime azioni ilh cite dei sodali e attraverso l’assoggettamento dei consociati che è stato realiz, ato nel territorio.
Si tratta di una motivazione logica, approfondita e non contraddittoria, e pertanto sufficiente, anche sotto il profilo della immanenza ed esternali; zazione del metodo mafioso, per ritenere sussistenti i gravi indizi del delitto di cu all’art 416 bis cod. pen., quanto meno allo stato, e con riferimento agli Elementi sufficienti per il giudizio cautelare.
Con tali convincenti e diffuse argomentazioni la ricorrente non si misura, confinando dunque il motivo nell’area della assoluta aspecificità: si deduc e che il provvedimento impugnato non avrebbe correttamente valutato la sussish nza dei requisiti necessari ad integrare il reato associativo, «mancando totalrr ente la forza di intimidazione, la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o ind retto la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autoriz zazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per .5é o pe altri», essendo, al più, configurabile tra alcuni degli indagati un legame d natura strettamente imprenditoriale ed economica (cfr. pag. 2 del ricorso), che non sia emerso «nessun elemento dimostrativo dell’esplicazione della fc rza di intimidazione o controllo del territorio» (cfr. pag. 5 del ricorso), ma com’è evidente, manca qualsiasi confronto con le articolate e dettagliate moti /azioni, che si sono fin qui sintetizzate, poste a fondamento dell’ordinanza del Ti ibunale del riesame.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la moti /azione dell’ordinanza impugnata è logica e completa, tenuto conto del livello di gravità indiziaria che deve essere ritenuto sufficiente per l’emissione di una misura cautelare: essa dà esaustivamente atto di come gli indagati – e tra essi nche la Postù – abbiano agito e si siano rapportati tra loro avendo come riferim !nto un gruppo omogeneo al quale tutti appartenevano, si siano dotati di mezzi, ibbiano impiegato risorse economiche e personali, nella consapevolezza Ji una dimensione sovraindividuale in cui l’operatività del singolo andava ad ii iserirsi, operatività che si è manifestata nei settori più disparati, sia di natura iiiE cita sia di natura, solo apparentemente, lecita, nell’ambito di un sodalizi D che, associando soggetti provenienti dalle differenti mafie cd. storicl le, ha
concretamente dispiegato la propria capacità di intimidazione nel torritorio lombardo.
4.3. Con riferimento alla sussistenza di gravi indizi della c mdotta partecipativa, si deduce alle pagine 8 e seguenti del ricorso che «il Tribun aie non riesce a spiegare l’apporto effettivo che la sig.ra COGNOME darebbe a questa fantomatica associazione, tanto da basare l’intera ordinanza non sulla posizione della stessa, bensì sulla posizione dei coimputati NOME Santo e COGNOME al quale la signora è legata sentimentalmente»; analoghe critiche sono mos ;e nella memoria depositata dall’Avv. COGNOME.
Ancora una volta manca un reale confronto con le analitiche mot vazioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata, che ha esi . minato approfonditamente i numerosi elementi acquisiti a carico della Postù, pervenendo alla conclusione, strettamente ancorata alle erni nenze investigative, che ella ha apportato un contributo, avente effettiva ri evanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria; ed in vero, il Tribunale del riesame ha valorizzato il contributo dalla stessa fornito nell ambito degli illeciti che permettevano alle società costituite dal sodalizio di i icavare ingenti profitti economici, ed il contenuto di numerose conversazioni inter :ettate, dalle quali poteva nitidamente evincersi non solo la sua relazione sentin entale, ma anche e soprattutto la sua sinergica collaborazione con uno dei perso i iaggi di spicco del sodalizio, NOME COGNOME, referente in Lombardia della cosca IE monte, retta tra gli altri da suo padre NOME COGNOME.
In particolare, dalle conversazioni intercettate (ad esempio le nn. 59 e 60 del 14 dicembre 2020; la n. 149 del 17 dicembre 2020; la n. 2371 del 28 gennaio 2021; la n. 892 del 4 febbraio 2021; le nn. 1018 e 1019 dell’Il f abbraio 2021; la n. 1560 del 10 marzo 2021; la n. 1761 dell’Il marzo 2021; le nn. 1605, 1606, 1607 e 1771 del 22 marzo 2021; la n. 311 del 25 marzo 2021; la n. 2169 del 21 aprile 2021; la n. 365 del 13 aprile 2021) emergeva che li Postù veniva costantemente informata da NOME COGNOME dinamiche inte -ne d l sodalizio; custodiva per conto di NOME COGNOME una pistola presso l’ui ficio di Cinisello Balsamo; soprattutto, sovrintendeva assiduamente e con app rezzata competenza alle attività di natura amministrativo-contabile d es. predisposizione di false fatture, effettuazione di bonifici, ricezione di so nme di denaro contante) funzionali alla perpetrazione dei delitti di riciclaggio e d( i delit di natura tributaria e finanziaria (ad esempio la gestione degli ecobonus 110%, o l’accumulo di indebito credito di imposta attraverso lo scambio sistem nico di transazioni meramente cartolari tra le società controllate dal sodalizio, credito poi ceduto a terzi o utilizzato in compensazione con l’erario o con gli istituti
previdenziali), GLYPH venendone GLYPH ben GLYPH remunerata GLYPH attraverso GLYPH una GLYPH :ongrua partecipazione ai profitti. Da questi elementi il Tribunale del ries í me ha congruamente e logicamente ricavato l’intraneità della Postù al s odalizio mafioso, asseverata dallo stesso NOME COGNOME che, nella ric iiamata conversazione n. 1761, diceva a NOME COGNOME che «Manca è nel nostro circuito sa i discorsi, tutti NOME sa già quello che deve sap re e comporta come si deve comportare».
Il ricorso e la memoria propongono una diversa lettura solo di cit e delle numerose conversazioni valorizzate dai giudici distrettuali (le nn. 59 E 60; si contesta anche il contenuto della conversazione relativa all’arma da fuc co che, secondo i ricorrenti, il Tribunale del riesame riporta a pag. 201 «senza l’indicazione del progressivo»: ma, dalla lettura del provvedimento imp Agnato, pare evidente che si tratta dell’ultima parte delle conversazioni nn. 59 E 60 del 14 dicembre 2020), sostenendo che non vi siano elementi per dubitare c el fatto che la Postù ed il Crea stessero effettivamente parlando di un trapanc, come espressamente riferito dalla Postù (nessuno sa che è qua il trapano), senza, tuttavia, spiegare in maniera convincente il motivo per il quale il Crea r sponda riferendosi ad un coso con all’interno delle cartucce che non deve essere toccato da nessun altro (nessuno neanche dei nostri familiari deve prendere qcel coso perché gli taglio le mani, eh! Lasciamelo qua quando non ci siete ch io mi prendo cinque cartucce), frase che, come logicamente ricostruito dagli inc uirenti, non può che fare riferimento ad una pistola illegalmente detenuta dal Crea e dalla Postù.
Anche le doglianze relative alla condotta partecipativa della Postù ap paiono, dunque, destituite di fondamento, avendo il Tribunale del iesame esaustivamente analizzato e correttamente valorizzato le emi írgenze investigative, prestando, peraltro, pieno ossequio ai consolidati orientar lenti di legittimità in base ai quali «Ai fini dell’integrazione della c >ridot di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecu ivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la s ruttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconol ciuto il ruolo di componente del gruppo criminale» (Sez. 2, n. 18559 del 13/0 /2019, COGNOME, Rv. 276122 – 01) e «In materia di associazione di tipo mafios ), sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di parteci )azion alla associazione, l’essere a conoscenza dell’organigramma e della s ruttura organizzativa delle cosche della zona, dell’identità dei loro capi e greg ari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l’essere stato amm asso a
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partecipare a degli incontri in contesti deputati all’inserimento di nuovi sodali» (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254915 – 01)
4.4. Quanto, infine, alle doglianze relative alle esigenze cautelari, es ;e sono del tutto destituite di fondamento: il provvedimento impugnato non si è imitato a ricordare la sicura operatività della presunzione di sussistenza delle e3igenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (deve, in pri posito, rammentarsi il consolidato orientamento di legittimità in base al quale « n tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416 is cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’ai t. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’il idagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentr€ il cd. “tempo silente”, ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’en lissione della misura e i fatti contestati, non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elem( nti volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una sit Jazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari»: Sez. 2, n. 38848 del 14/072021, Giardino, Rv. 282131 – 01), ma ha anche argomentato (cfr. pagine 214 e 215) sulla concreta configurabilità del pericolo di recidivanza in relazione alla Postù, con motivazioni con le quali, ancora una volta, la ricorrente non si confi onta in modo adeguato.
In particolare, quanto all’attualità delle esigenze cautelari, i giudic distrettuali hanno evidenziato che, quando il 23 agosto 2023 NOME COGNOME veniva arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione per una condar na per bancarotta fraudolenta, la COGNOME chiamava al telefono il sodale NOME COGNOME a ce e, rappresentandogli che era stato il COGNOME a dirle di chiamarlo, gli intir rava di versarle lo stipendio, che le serviva per “pagare subito l’av’ ocato”: conversazione ritenuta dal Tribunale del riesame particolarmente signi icativa, atteso che non risultava l’esistenza di alcun rapporto lavorativo tra RAGIONE_SOCIALE e una qualche società riconducibile al Pace, sicché il denaro doveva ritenersi richiesto «nel contesto di mutua assistenza ai detenuti che connotava l’associazione mafiosa» (cfr. pag. 215 del provvedimento impugnai to); in proposito non convince l’interpretazione alternativa fornita dalla ricnrrente, secondo cui la richiesta aveva ad oggetto lo stipendio al quale il COGNOME aveva diritto quale dipendente della RAGIONE_SOCIALE, dal momento che, se Si fosse realmente trattato della richiesta di erogazione di uno stipendio, essa ivrebbe dovuto essere rivolta al datore di lavoro, e non al coindagato NOME, rimar endo in ogni caso del tutto indifferente che, secondo quanto riferito ma non docur lentato
dalla ricorrente, anche il COGNOME fosse dipendente di quella società, pAché è
evidente, per un verso, che la Postù stava chiedendo proprio al COGNOME, e non ad altri, di pagarle lo stipendio, e, per altro verso, che lo stipendio non vrebbe
comunque potuto essere pagato a persona diversa dall’avente diritto, se non in presenza di una formale e rituale delega.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delli! spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esi c. cod.
proc. pen.
Così deciso il 19/02/2025.