Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31538 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31538 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, in data 13.1.2025, aveva applicato la misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, gravemente indiziati dei delitti ex artt. 416 bis, co. 1, 2, 3, 4, 5,; 110, 56, 629, cpv., 416-bis.1, cod. pen., loro ascritti ai capi a); h) I) ed s) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione provvisoria.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli indagati, con distinti atti di impugnazione
2.1. Il COGNOME e l’COGNOME, in particolare, nel ricorso a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, premesso che i motivi di impugnazione riguardano esclusivamente la contestazione del reato associativo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Osservano, al riguardo, i ricorrenti che il tribunale del riesame ha reso una motivazione apodittica e congetturale, non considerando una serie di elementi, che contrastano con l’ipotesi accusatoria, puntualmente rappresentati nella memoria depositata in sede di riesame.
Non sono emersi, infatti, contatti diretti o indiretti tra il COGNOME, secondo l’ipotesi accusatoria referente sul territorio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nota come “RAGIONE_SOCIALE“, e l’COGNOME, collocato gl vertice del suddetto RAGIONE_SOCIALE, né viene fatto riferimento al COGNOME nella parte RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare dedicata alla cassa comune RAGIONE_SOCIALEa compagine RAGIONE_SOCIALE, al pagamento degli stipendi agli affiliati, alle estorsioni in danno degli imprenditori indicati in una apposita lista. Entrambi gli indagati, inoltre, non risultano coinvolti nelle attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relative al traffico di sostanze stupefacenti e alla disponibilità di armi da sparo.
Rilevano, altresì, i ricorrenti come vi sia un evidente contrasto logico nel ritenere il COGNOME e l’COGNOME coinvolti nel tentativo di RAGIONE_SOCIALE di cui al capo I), commesso nel territorio di Frattamaggiore, luogo di
operatività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, in danno di COGNOME NOME, fratello di COGNOME NOME, quest’ultimo, insieme con COGNOME NOME, dedito al compimento di attività estorsive anche nell’interesse del “RAGIONE_SOCIALE“, e la ritenuta appartenenza degli indagati all’RAGIONE_SOCIALE criminale di cui si discute, che deve escludersi anche alla luce del risentimento e RAGIONE_SOCIALEa disapprovazione manifestati dai fratelli COGNOME e dal COGNOME in una serie di conversazioni oggetto di captazione. Né va taciuto che le affermazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME NOME, sul ruolo svolto dai ricorrenti, poste a base RAGIONE_SOCIALE‘assunto accusatorio, sono in contrasto con quelle rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME, che individua il COGNOME come soggetti autonomi, smentendo l’ipotesi secondo cui il gruppo di COGNOME, dunque il COGNOME e l’COGNOME, costituirebbe un’articolazione locale del “RAGIONE_SOCIALE“.
Infine, osservano i ricorrenti, priva di qualsiasi valenza indiziaria devono ritenersi le dichiarazioni de relato del collaboratore di giustizia COGNOME, essendo prive di riscontri estrinseci.
2.2. Il solo COGNOME, nel ricorso a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente, in qualità di mandante, ai reati di tentata RAGIONE_SOCIALE in concorso aggravata, di cui ai capi I) ed s), commessi in danno di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, e all’RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE, di cui al capo a) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione provvisoria.
Rileva il ricorrente, con particolare riferimento al reato di cui al capo I), che le dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME non sono intrinsecamente attendibili e sono negativamente riscontrate dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni in atti, che hanno formato oggetto di una valutazione inadeguata da parte del tribunale del riesame, apparendo meramente congetturale l’affermazione secondo cui da esse si ricaverebbe che il COGNOME si sia effettivamente lamentato con un esponente apicale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
perpetrata in danno del fratello da un loro sodale su mandato RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME.
Identiche considerazioni valgono per la contestazione di cui al capo s), non potendosi ritenere tale da integrare il requisito dei gravi indizi di colpevolezza il contenuto di una conversazione intercettata, intercorrente tra il COGNOME e un uomo non identificato, che non presenta un significato univoco e non consente di sostenere che le affermazioni del COGNOME fossero effettivamente riferibili al ricorrente, risultando, inoltre, del tutto apodittica la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata ordinanza, con riferimento alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante, di cui all’art. 416 bis 1., cod. pen.
Quanto alla contestazione avente a oggetto il reato associativo, il ricorrente denuncia un vero e proprio difetto motivazionale in ordine alla sussistenza di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE facente capo al ricorrente, operante in COGNOME e l’inserimento di questo presunto “gruppo” nel “RAGIONE_SOCIALE“, quale “costola di tale RAGIONE_SOCIALE, difettando, in ogni caso, la prova RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza del ricorrente a un RAGIONE_SOCIALE capeggiato dall’COGNOME, per le medesime ragioni illustrate dall’AVV_NOTAIO.
Con requisitoria scritta del 26.5.2025, il sostituto procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
I ricorsi vanno rigettati, essendo sorretti da motivi in parte infondati, in parte inammissibili.
In via preliminare va ribadito il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali RAGIONE_SOCIALEe vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni soggettive RAGIONE_SOCIALE‘indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, rv. 215331; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, rv. 265244).
Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico RAGIONE_SOCIALE‘indagato, controllando la congruenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni RAGIONE_SOCIALEa logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all’esigenza di completezza espositiva (cfr. Sez. V, 20.10.2011, n. 44139, NOME.NOME.NOME.).
5.1. Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Napoli abbia fatto buon uso di tali principi.
Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione cautelare, invero, ha ritenuto sussistenti a carico dei ricorrenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione provvisoria elevata nei loro confronti, sulla base di una meditata e congrua valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, compiutamente esposta.
Al riguardo, in considerazione del rilievo attribuito dal tribunale del riesame, al contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni oggetto di captazione, vanno ribaditi i principi affermati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputato (o l’indagato), costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall’art. 192 comma primo, c.p.p., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno (cfr. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260842).
5.2 Ciò posto, il ruolo RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME di partecipe all’RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE di cui si discute, costituente articolazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE noto come “RAGIONE_SOCIALE” (la cui esistenza non è contestata dal ricorrente con specifici argomenti), all’interno del quale l’indagato svolgeva il compito di esecutore RAGIONE_SOCIALEe direttive dei referenti del “RAGIONE_SOCIALE“, preposto in particolare al compimento di attività estorsive sui territori dei comuni di Frattamaggiore, Frattaminore e zone limitrofe, è stato desunto da una serie di elementi concreti, dotati di oggettivo valore indiziario, sui quali il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione cautelare si è soffermato con motivazione contraddistinta da intrinseca coerenza logica.
COGNOME‘COGNOME, invero, risulta essere stato tratto in arresto, unitamente al COGNOME NOME, il 7.7.2022 per un tentativo di RAGIONE_SOCIALE in danno RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore COGNOME NOME, posto in essere con tipiche modalità mafiose, in quanto la richiesta estorsiva, finalizzata a ottenere una percentuale del 3% sul valore RAGIONE_SOCIALE‘appalto conferito all’imprenditore, era stata rivolta a quest’ultimo evocando l’esistenza di un gruppo criminale mafioso egemone sul territorio (i “compagni” con i quali bisognava “mettersi a posto”), di cui occorreva soddisfare le consistenti pretese economiche (corrispondenti a 15.000,00 euro l’anno) con versamenti rateali nei periodi di Pasqua, Agosto e Natale (fatto contestato al NOME al capo s) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione provvisoria).
Inoltre, pur in assenza di intercettazioni telefoniche svolte sull’utenza in uso al COGNOME, che, giova ricordare, unitamente al COGNOME, è stato riconosciuto in fotografia dal COGNOME come uno degli autori RAGIONE_SOCIALEa richiesta estorsiva in suo danno, il tribunale del riesame ha valorizzato il
contenuto di una serie di conversazioni intercettate sull’utenza di COGNOME NOME, esponente di rilievo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui si discute, dalle quali emerge con chiarezza, nella congrua valutazione operatane dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione cautelare, come il COGNOME, fosse uno degli uomini di fiducia, unitamente al COGNOME, di COGNOME NOME, soprannominato “COGNOME” (soprannome non contestato dal ricorrente), ritenuto il referente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in parola per tutte le attività delittuose da compiere nel territorio del comune di COGNOME.
All’COGNOME vengono, altresì, contestate anche le tentate estorsioni in concorso, aggravate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 bis. 1 dall’agevolazione mafiosa e dal metodo mafioso, di cui ai capi h) ed I) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione provvisoria, commesse in danno degli imprenditori COGNOME NOME e COGNOME NOME, in relazione alle quali nessun rilievo critico è stato prospettato dal ricorrente, che ha concentrato le sue doglianze, come si è visto, solo sull’imputazione relativa al reato associativo.
COGNOME riferiscono, infine, anche i collaboratori di giustizia COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ne hanno delineato la carriera criminale nel mondo RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata operante nei comuni di COGNOME, Frattaminore e Frattamaggiore
La conclusione del tribunale del riesame sull’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui si discute appare, pertanto, del tutto conforme ai principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce dei quali si è evidenziato come, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALEa condotta di partecipazione ad un’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno RAGIONE_SOCIALEo stesso che emergono emergere anche da significativi “facta concludentia”.
Non è, pertanto, necessario che il membro del RAGIONE_SOCIALE si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale, precisandosi che, qualora manchi la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘inserimento formale del singolo all’interno RAGIONE_SOCIALEa cosca, la prova RAGIONE_SOCIALEa partecipazione può essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE criminale (cfr. Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Rv. 273571, Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122).
Il reato di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, invero, si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso, di specifici atti esecutivi RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l’offesa all’ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al RAGIONE_SOCIALE, con la c.d. «messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del RAGIONE_SOCIALE nel tessuto sociale (cfr. Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897).
Se ciò è vero, è, tuttavia, altrettanto vero che il reato di cui all’art. 416 bis, c.p., pur nella sua peculiarità, resta pur sempre un reato associativo, trovando, pertanto applicazione anche in relazione a tale fattispecie, il tradizionale insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di RAGIONE_SOCIALE per delinquere, è consentito al giudice, pur nell’autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del RAGIONE_SOCIALE criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Rv. 285126).
In questo senso sono significativi il richiamo effettuato dal tribunale del riesame all’arresto operato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME in data 7.7.2022 per il tentativo di RAGIONE_SOCIALE aggravata dalla modalità mafiosa commesso in danno del COGNOME e l’incontestata sussistenza RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria a carico RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME per le tentate estorsioni aggravate dall’agevolazione mafiosa e dalla modalità mafiosa, di cui ai capi h) ed I) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione provvisoria, che dimostrano come l’COGNOME debba considerarsi soggetto messosi completamente a disposizione del RAGIONE_SOCIALE più volte indicato, svolgendo in esso un ruolo attivo nel settore RAGIONE_SOCIALEe estorsioni.
A fronte di tale limpido percorso argomentativo i rilievi del ricorrente volti a contestare la sussistenza dei gravi dei gravi indizi di colpevolezza, non solo non colgono nel segno, ma appai/i -2 n larga parte inammissibili, consistendo, in ultima analisi, in una mera rivalutazione del compendio indiziario, non consentita in questa sede posto che, in caso contrario, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un’operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370).
Volta a prospettare una diversa lettura degli elementi raccolti nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini è la censura sul significato da attribuire alla conversazione con cui i fratelli COGNOME e COGNOME NOME si lamentano RAGIONE_SOCIALEa richiesta estorsiva di cui è stato destinatario COGNOME NOME, che viene articolata nei seguenti termini: “RAGIONE_SOCIALEe due l’una: o i ricorrenti fanno parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed allora non sono i responsabili RAGIONE_SOCIALEa condotta estorsiva, sub capo L, o hanno consumato (come sembra chiaro) tale condotta estorsiva ed allora non sono partecipi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE“.
Si tratta di un’alternativa logicamente insostenibile, essendo pacifico che all’interno RAGIONE_SOCIALEa medesima compagine associativa possano sorgere contrasti interni tra gli associati per fatti attinenti all’attività ed al
funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione, senza che ciò metta in discussione la comune appartenenza al RAGIONE_SOCIALE mafioso (cfr., in questo senso, Sez. 3, n. 25994 del 22/07/2020, Rv. 279825).
Quanto alle censure relative alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si osserva che le dichiarazioni del COGNOME NOME, per come riportate in ricorso, non riguardano l’COGNOME, mentre del tutto superfluo appare il rilievo relativo alle dichiarazioni del COGNOME NOME, perché, ove anche se ne volesse fare a meno, il grave quadro indiziario manterrebbe la sua solidità in ragione del contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni telefoniche intercettate, dei più volte richiamati episodi estorsivi in cui è stato coinvolto l’COGNOME e RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei collaboratori di giustizia diversi dal COGNOME.
Va, infine, rilevato che nel ricorso a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO si sottolinea come il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione cautelare non abbia fornito risposta agli specifici rilievi difensivi contenuti nella memoria depositata in sede di riesame.
Tale censura, ove anche fosse fondata, non determinerebbe la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578), motivazione che, per le ragioni già esposte, appare congrua e del tutto corretta sotto il profilo del ragionamento logico-giuridico.
5.3. Identiche considerazioni valgono per la posizione del NOME NOME.
Anche in questo caso il ruolo del COGNOME di partecipe all’RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE di cui si discute, con il ruolo di referente del RAGIONE_SOCIALE COGNOME sliterritorio di COGNOME, in epoca antecedente all’aprile del 2022, (RAGIONE_SOCIALE la GLYPH i esistenza non è contestata dal ricorrente con specifici argomenti) GLYPH è stato desunto da una serie di elementi
concreti, dotati di oggettivo valore indiziario, sui quali il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione cautelare si è soffermato con motivazione contraddistinta da intrinseca coerenza logica.
Si tratta, in particolare, RAGIONE_SOCIALEa dimostrata partecipazione del ricorrente alle vicende estorsive contestate nei capi I) ed s) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione provvisorie, di cui si è già trattato, commesse in danno di COGNOME NOME e di COGNOME NOME.
Attraverso una puntuale ricostruzione del contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni captate il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione cautelare ha evidenziato come in esse fosse costante il riferimento degli intercettati al NOME, indicato con il suo nome di battesimo ovvero con il soprannome con cui era conosciuto (“COGNOME“, non contestato dal ricorrente), come il soggetto al quale ricondurre le specifiche pretese estorsive contestate e, più in generale, il controllo RAGIONE_SOCIALEe attività estorsive sul territorio nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE riferimento…
Invero è nei suoi confronti che si concentrano le ire dei fratelli COGNOME e del COGNOME per l’affronto subìto dalla richiesta estorsiva avanzata nei confronti di COGNOME NOME; di lui parla COGNOME NOME, esponente di rilievo RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE, nel corso di una conversazione in cui lo indica come “quello che comanda a COGNOME; sempre al COGNOME si riferisce il COGNOME, commentando l’avvenuto arresto del COGNOME e RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME per il tentativo di RAGIONE_SOCIALE in danno di COGNOME NOME, spiegando al suo ignoto interlocutore di avere fatto riflettere il COGNOME sull’errore commesso, in quanto sarebbe stato più prudente incaricare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE qualcuno proveniente dal paese di origine RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore (Quarto) e non di COGNOME, perché, in tal caso, il COGNOME non avrebbe sporto denuncia, trattandosi di un “paesano” (cfr., in particolare, pp. 4, 5, 6 7 e 8 RAGIONE_SOCIALE‘impugnata ordinanza).
COGNOME riferiscono, infine, anche i collaboratori di giustizia COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ne hanno delineato la carriera criminale nel mondo RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata operante nei comuni di COGNOME, Frattaminore e GLYPH Frattamaggiore, GLYPH con GLYPH dichiarazioni GLYPH convergenti
nell’attribuirgli il ruolo di esponente di spicco del RAGIONE_SOCIALE nel territorio di COGNOME.
Valgono per il COGNOME le medesime considerazioni svolte in tema di reato associativo affrontando la posizione RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, sicché può concludersi anche per il COGNOME come quest’ultimo, alla luce degli evidenziati elementi, debba considerarsi soggetto messosi completamente a disposizione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE più volte indicato, svolgendo in esso un ruolo attivo nel settore RAGIONE_SOCIALEe estorsioni, in particolare nella zona di COGNOME.
A fronte di tale limpido percorso argomentativo i rilievi del ricorrente volti a contestare la sussistenza dei gravi T , indizi di colpevolezza, non solo non colgono nel segno, ma appaicen larga parte inammissibili, consistendo, in ultima analisi, in una mera rivalutazione del compendio indiziario, non consentita in questa sede posto che, in caso contrario, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un’operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370).
Con particolare riferimento alle doglianze articolate dall’AVV_NOTAIO, si rimanda alle considerazioni già esposte affrontando la posizione RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME.
Deve solo aggiungersi, con particolare riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, che l’affermazione secondo cui “COGNOME“, unitamente a NOME e NOME avevano “una gestione autonoma del potere”, per la sua assoluta genericità non è certo idonea a scalfire il contributo conoscitivo fornito dagli altri elementi di accusa e, in particolare, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Generici e versati in fatto appaiono i rilievi articolati dall’AVV_NOTAIO, che, peraltro, con riferimento all’esistenza del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe sue articolazioni non si confronta con l’ampio spazio dedicato al tema nell’ordinanza di custodia cautelare (pp. da 69 a 239), richiamata dal
tribunale del riesame, il quale si sofferma anche sui provvedimenti giudiziari attestanti l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, allegati agli atti (cfr. p. 9).
Infondato, infine, appare il rilievo sulla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1, cod. pen., nella sua duplice veste, nelle condotte estorsive di cui ai capi I) ed s), come ritenuto dal tribunale del riesame (cfr. p. 8).
Risulta, infatti, evidente come le condotte estorsive siano state scientemente poste in essere al fine specifico di agevolare l’attività di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa cui esistenza è stata fornita prova (cfr. Sez. 6, n. 11352 del 31/01/2023, Rv. 284471), e, al tempo stesso, siano state tali da incutere nella vittima il timore del coinvolgimento del gruppo criminale e non del singolo agente, sussistendo, solo in tal caso, sia la minaccia, quale elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sia l’intimidazione, richiamante il collegamento con il RAGIONE_SOCIALE mafioso (cfr., da ultima, Sez. 2, n. 15724 del 27/03/2025, Rv. 287947).
6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616, c.p.p., al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p.
Così deciso in Roma il 12.6.2025.