Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43798 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43798 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Taurianova (RC) il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza emessa il 11/04/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata ha confermato l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, indagato per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, segnatamente la RAGIONE_SOCIALE della “RAGIONE_SOCIALE, e per due episodi di estorsione pluriaggravata, commessa con metodo mafioso e con la finalità di agevolare la predetta associazione (capi 1, 17 e 18 dell’incolpazione provvisoria).
Il suo ricorso, avanzato per il tramite del suo difensore, è sorretto da cinque motivi.
2.1. Il primo denuncia la violazione dell’art. 629, cod. pen., là dove il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il delitto di estorsione di cui al capo 17).
La vicenda riguarda l’allontanamento, con minacce, degli operai di un’azienda agricola impegnati all’interno di un terreno nella raccolta delle olive, che, secondo COGNOME ed i suoi sodali, sarebbe spettata ad una ditta gradita alla RAGIONE_SOCIALE. Per il Tribunale, quegli avrebbe offerto il proprio contributo morale alla realizzazione del delitto, per aver rafforzato il proposito criminoso dei diretti interessati, tali COGNOME e COGNOME, in quanto, interpellato da costoro, avrebbe riferito loro di una condotta analoga da lui tenuta con successo nei confronti del titolare della medesima azienda anni addietro, nonché avrebbe suggerito loro di affidarsi per l’esecuzione a tale COGNOME, che lo aveva coadiuvato in quella precedente occasione.
Secondo la difesa ricorrente, l’ordinanza non spiega quale sarebbe stato il necessario contributo causale dell’indagato alla realizzazione dell’evento estorsivo, in quanto: egli si è disinteressato del successivo sviluppo della vicenda, non prendendo parte alle condotte esecutive; il ritenuto “suggerimento” di avvalersi del COGNOME è il frutto di un travisamento del relativo dialogo intercettato, in cui COGNOME si limita ad indicare costui soltanto come la persona che avrebbe potuto dare conferma dell’episodio precedente; l’impulso criminale era già maturo ed autonomo nelle intenzioni di COGNOME e COGNOME, che si sono rivolti a COGNOME solo per avere informazioni, essendosi questi perciò limitato ad un comportamento meramente passivo e, come tale, inidoneo a configurare un’istigazione penalmente rilevante; la motivazione dell’ordinanza è contraddittoria, poiché qualifica la condotta del ricorrente dapprima come semplice “suggerimento” e, quindi, come “autorizzazione di natura mafiosa” all’operazione; infine, il Tribunale ha omesso di valutare i risultati delle indagini difensive.
2.2. Vizi di motivazione vengono dedotti, poi, con riferimento all’episodio estorsivo di cui al capo 18), relativo ai fatti analoghi accaduti in precedenza e richiamato dallo stesso COGNOME nella citata conversazione con COGNOME e COGNOME.
Generico sarebbe il relativo addebito, in quanto indeterminata è l’epoca della ipotetica realizzazione («qualche dieci anni fa»); inoltre, non vi è traccia di alcun versamento di denaro in conseguenza della minaccia, talché potrebbe al più configurarsi una violenza privata, che tuttavia sarebbe da tempo prescritta.
2.3. Il terzo motivo consiste nel vizio di motivazione in punto di riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., in relazione ai due “reati-fine” del sodalizio.
Il Tribunale lo ha fondato esclusivamente sulla ritenuta appartenenza dell’indagato all’associazione, senza dar conto della finalità e delle modalità operative dell’azione, necessarie per la configurabilità della circostanza, e limitandosi sul punto a considerazioni generiche.
Inoltre, con specifico riguardo ai fatti di cui al capo 18), considerando l’assoluta indeterminatezza del tempo in cui sarebbe stato commesso, non è possibile nemmeno stabilire se, all’epoca, l’indagato fosse o meno affiliato alla RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria per il delitto associativo.
Il Tribunale valorizza la circostanza per cui due elementi di vertice del sodalizio, quali COGNOME e COGNOME, abbiano deciso di rivolgersi al COGNOME per avere direttive sulla realizzazione dell’estorsione, ma tale giudizio si fonda su una valutazione parziale e distorta del relativo dialogo intercettato. Inoltre, viene dato rilievo alla partecipazione di costui ai due episodi estorsivi, che tuttavia è desunta da tre sole conversazioni, di cui una tra terze persone, dalle quali emergono comunque un comportamento dell’indagato puramente informativo e sollecitato da altri nonché il suo successivo disinteresse alla vicenda.
Apparente sarebbe, poi, la motivazione, nella parte in cui reputa sintomatico della comune appartenenza mafiosa quanto detto dal COGNOME nel corso del già ricordato dialogo intercettato con COGNOME, allorché, parlando del terreno interessato nella vicenda, afferma: «quella è la zona tua (…) siamo tutti di famiglia». Il Tribunale, infatti, avrebbe trascurato di considerare, in proposito, la documentazione prodotta dalla difesa, da cui risulterebbe la relazione di parentela tra COGNOME ed il ritenuto capo-RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME.
Altro elemento posto in risalto dall’ordinanza è la richiesta di organizzare un incontro con COGNOME, avanzata al COGNOME dal predetto COGNOME appena dopo la sua scarcerazione. Obietta sul punto la difesa che, di tale incontro, non sono noti l’esito né le ragioni, né eventuali conseguenze favorevoli per l’associazione, e comunque che non è logico ipotizzare che il “gestore” delle attività estorsive, quale si ritiene essere il COGNOME, non avesse un canale diretto di comunicazione con il preteso boss e dovesse essere da questi convocato tramite un intermediario.
Ancora: il Tribunale trae elementi di conferma della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso anche dall’estorsione perpetrata ai danni di suo fratello, dando rilievo alla conversazione in cui gli esecutori, proprio in ragione di tale legame di parentela, si sorprendono della resistenza opposta dalla vittima. Un
simile argomentare – secondo la difesa – è del tutto illogico, non essendo ragionevole ipotizzare che non ci siano stati contrasti tra COGNOME e gli estorsori, né che COGNOME, responsabile della relativa richiesta, non abbia neppure chiesto l’assenso di colui – il COGNOME, appunto – che l’accusa qualifica come il referente della RAGIONE_SOCIALE per le estorsioni.
In conclusione, quindi, il suo coinvolgimento sarebbe stato marginale e circoscritto, senza alcun rapporto stabile con i ritenuti sodali, senza alcun indizio di un reciproco riconoscimento come tali tra loro, e senza la dimostrazione della condivisione degli scopi illeciti e della sua volontà di perseguirli.
2.5. Il quinto motivo di ricorso consiste nel vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari.
Il Tribunale si sarebbe limitato a rilevare l’applicabilità della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza esaminare gli elementi favorevoli evidenziati dalla difesa, a cominciare dalla distanza nel tempo delle condotte, risalenti al 2020.
Inoltre, non vi è motivazione sull’eventuale inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.
Con il primo si chiede alla Corte di cassazione un’indagine di fatto, che non le compete.
Attraverso di esso si sollecita, infatti, una rivalutazione degli elementi di prova valorizzati dall’ordinanza impugnata e, per l’effetto, del comportamento tenuto dall’indagato, che esula dal sindacato di legittimità sulla motivazione, il quale deve limitarsi a verificare la coerenza logica del ragionamento giustificativo della decisione e la completezza dell’accertamento compiuto dal giudice di merito.
È sufficiente osservare, allora, nello specifico, che la motivazione dell’ordinanza si presenta logicamente coerente e persuasiva. E’ del tutto ragionevole ritenere, infatti, che, raccogliendo la richiesta di ausilio nella preparazione del delitto, rivoltagli dai terzi direttamente interessati, nonché prospettando loro il prevedibile buon esito dell’impresa criminosa, mediante l’evocazione della precedente vicenda analoga da lui portata a termine con successo e l’indicazione di un terzo esecutore cui rivolgersi (indicazione peraltro
raccolta dai destinatari), COGNOME abbia apportato il proprio contributo morale, se non altro agevolatore, nella preparazione del reato, essendo del tutto plausibile che tale suo contegno abbia quanto meno rafforzato il proposito criminoso dei suoi interlocutori.
Come il precedente, anche il secondo motivo invoca essenzialmente un’inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie.
Basta allora osservare, anche in questo caso, come l’interpretazione del dato probatorio da parte dei giudici del riesame non solo non riveli alcun travisamento (per tale dovendosi intendere il palese ed inequivoco fraintendimento del significato obiettivo dell’elemento di prova), ma anzi si presenti ampiamente plausibile.
Le parole dello stesso COGNOME, infatti, sono chiare («una volta gli avevo detto di non venire più… all’epoca l’ho allontanato, l’ho maltrattato, gli ho detto “mi stai rompendo i coglioni ora”… qualche dieci anni fa… “io non ti devo dare conto a te, sali in macchina – gli ho detto – e vattene”») ed il dato di contesto, vale a dire l’oggetto del dialogo nell’ambito del quale esse sono state pronunciate, lascia ragionevolmente ipotizzare la sostanziale analogia delle due vicende, Inoltre, è logico ritenere che l’allontanamento della ditta dell’imprenditore minacciato dal terreno dove stava eseguendo i lavori abbia comportato per costui un danno economico: di qui, la configurabilità di un’estorsione e non di una semplice violenza privata.
Il terzo motivo, con cui si contesta il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., presenta il medesimo limite dei precedenti.
Ancor prima, però, esso è inammissibile per mancanza d’interesse alla decisione sul punto.
Tale interesse sussiste, infatti, soltanto nel caso in cui l’impugnazione sia in concreto idonea a determinare, con l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per chi la proponga, ovviamente con valutazione che va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non all’effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953).
Nello specifico, un tale interesse non può ravvisarsi in capo al ricorrente, perché nessun effetto favorevole può a lui derivare in concreto dall’eventuale accoglimento del motivo di ricorso sul punto in esame.
Invero, essendo quegli indagato e sottoposto alla misura cautelare anche per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso pluriaggravato, sanzionato con una pena edittale massima superiore ai venti anni di reclusione,
l’eventuale esclusione dell’aggravante in rassegna non avrebbe alcuna incidenza sui termini di durata della misura cautelare: né su quelli della fase in atto, poiché troverebbe comunque applicazione il disposto dell’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen., procedendosi per uno dei reati indicati dal successivo art. 407, comma 2, lett. a); né su quelli delle fasi successive e su quelli complessivi legati alla misura della pena edittale massima – comma 1, lett. b), n. 3), e b-bis), n. 3), e comma 4, lett. c), del medesimo art. 303 – risultando in ogni caso applicabile il relativo termine più elevato.
Il quarto motivo di ricorso, relativo al delitto associativo, lamenta anch’esso l’erronea valutazione del materiale probatorio operata dai giudici del riesame e non l’eventuale incoerenza logica della motivazione, risolvendosi nella proposizione di un’interpretazione alternativa di alcune risultanze investigative, che non può rilevare ai fini del controllo di legittimità affidato a questa Corte.
Peraltro, la censura, nel suo complesso, si rivela pure generica, perché prende in considerazione soltanto alcuni degli elementi valorizzati dall’ordinanza, eludendo invece il necessario confronto critico specifico con le ulteriori emergenze valorizzate dal Tribunale (vds. pagg. 18-24, ord.).
L’ultimo motivo, in tema di esigenze cautelari, è generico nella parte in cui contesta l’esistenza delle stesse, limitandosi ad evocare un ipotetico “tempo silente” tra i fatti e l’applicazione della misura, il quale, peraltro, se rapportato a risalente inserimento dell’indagato nella RAGIONE_SOCIALE, si presenta decisamente breve (circa tre anni) e, dunque, non significativo, non risultando perciò idoneo a vincere la presunzione legale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
Manifestamente infondata, poi, è la censura sull’applicazione della misura carceraria, essendo quest’ultima imposta dalla presunzione legale di esclusiva adeguatezza della stessa, di cui al medesimo art. 275, comma 3.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
ciì
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023.