Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4260 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
libertà di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME sentito il AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO del Foro di Cosenza, che, in difesa dell’imputato, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 luglio 2023 il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria a NOME COGNOME perché ritenuto partecipe della associazione per delinquere ex 416-bis cod. pen. (capo 1), contestata per il periodo «dall’anno 2018 all’attualità», e per i reati di usura (capo 21) estorsione (capo 23) e favoreggiamento personale (capo 73) aggravati ex art. 416-bis. 1 cod. pen. descritti nelle imputazioni provvisorie
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo – nei termini che vengono riportati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di grave indizi di colpevolezza per i reati contestati.
2.1. GLYPH Relativamente all’usura oggetto del capo 21, si osserva che dalla imputazione non si desume quale vantaggio ne sarebbe derivato a NOME, che fu soltanto un intermediario nella sostituzione di un creditore con un altro, e alla associazione per delinquere alla quale lo si accusa di appartenere. Inoltre, si rileva che né il Tribunale né il Giudice per le indagini preliminari hanno spiegato se e come NOME conoscesse la natura usuraria del credito e i tempi di elargizione degli interessi connessi al credito (elargito nel 2018), che, secondo le dichiarazioni della persona offesa, non erano stati predeterminati, sicché sono stati gli inquirenti a ricostruirli.
2.2. GLYPH Relativamente alla estorsione oggetto del capo 23, si osserva che l’ordinanza non spiega in cosa sarebbe consistita la minaccia attuata per farsi consegnare il rateo previsto dall’accordo usurario del quale, per altro verso, non è spiegato se fosse noto a Medio. Inoltre, si rileva che il Tribunale non ha spiegato perché il soggetto denominato «NOME iancu» nelle intercettazioni dovrebbe identificarsi con il ricorrente (che ha carnagione e capigliatura scura), nonostante i provvedimenti giudiziari prodotti dalla difesa che non avallano tale interpretazione.
2.3. GLYPH Relativamente al favoreggiamento della latitanza di NOME oggetto del capo 73 , si osserva che risultano soltanto condotte occasionali (il reperimento di un gastroprotettore di comune uso, l’accompagnamento della compagna del latitante) e non strettamente funzionali alla latitanza.
2.4. Relativamente alla partecipazione alla associazione per delinquere oggetto del capo 1, si osserva che questa è tratta dalla consumazione dei reatifine oggetto degli altri capi di imputazione, da un episodico consiglio dato (da tale «NOME iancu» erroneamente identificato con il ricorrente) su dove custodire armi. Si aggiunge che: l’ausilio fornito al presunto capo di una associazione per delinquere non è di per sé elemento da cui desumere l’appartenenza alla stessa, e che la vicenda relativa all’usura non è collegata alla associazione.
2.5. GLYPH Relativamente alla aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., si osserva che le argomentazioni sviluppate in relazione ai reati-fine dimostrano l’infondatezza della sua attribuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato in tutte le sue distinte artico:azioni concernen le diverse contestazioni rivolte a NOMENOME
1.1. Concorre nel delitto di usura chi, in un momento successivo al perfezionamento dell’accordo usurario, avendo ricevuto l’incarico di recuperare il credito, ne ottiene il pagamento, vertendosi in tema di reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata (Sez. 1, n. 17029 del 12/12/2022, Cocomello, Rv. 284402; Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Legal, Rv. 262308).
Il medesimo soggetto risponde anche del reato di estorsione quando per ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari è stat esercitata la violenza o minaccia (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, COGNOME, Rv. 277090).
Dai contenuti delle ocvnersazion intercettae e dalle dichiarazioni della persona offesa si è tratto che, a fronte di un prestito di 6000 euro, il debitore doveva restituire 11500 euro, con un tasso che, come analiticamente calcolato nell’ordinanza genetica, risulta usurario (vedasi sul punto p. 84 e p. 98-100 della ordinanza genetica).
L’ordinanza impugnata – i cui contenuti si saldano con quelli, più dettagliati, dell’ordinanza genetica (p. 78-100 dell’ordinanza genetica) evidenzia che le conversazioni intercettate mostrano come COGNOME intimò al debitore di non pagare più a COGNOME ma a COGNOME e che egli si presentò alle vittima non come un criminale comune, già detenuto, ma come un soggetto legato a un gruppo mafioso capace di ritorsioni e che nella vicenda intervennero gli NOME coindagati, asserzione avallata dal diretto intervento degli COGNOME (appartenenti all’omonimo clan) che direttamente contattarono COGNOME per estrometterlo dalla esazione del credito.
Il Tribunale ha precisato che il riferimento a «NOME iancu» ha una rilevanza marginale nella individuazione del ricorrente, perché egli è stato individuato prescindendo dal riferimento al nomignolo con il quale venne appellato (p. 3). poiché come «NOME» interloquì nelle conversazioni, con questo nome si presentò alla persona offesa che, infine, lo ha riconosciuto nelle foto mostrategli dagli inquirenti (p. 92 dell’ordinanza genetica).
1.2. Relativamente al reato di favoreggiamento, nell’ordinanza (p. 3-5) sono indicate le varie occasioni in cui COGNOME prestò ausilio a COGNOME (latitante perché sfuggito all’applicazione a una misura cautelare applicatagli per il reato ex art. 416-bis cod. pen.). In particolare, oltre a prelevare la compagna di COGNOME, che con il ricercato si trovava in un luogo riservato, COGNOME procurò a COGNOME cui qualità gli era nota) in più occasioni dei farmaci – alcuni con prescriz medica (sicché era necessario trovare qualcuno che ottenesse per sé prescrizione), altri non prescrivibili – così fornendogli un apporto rilevante p sua salute che ne favorì la latitanza (Sez. 6, n. 31429 del 14/06/2023, COGNOME, non mass.).
1.3. La condotta di partecipazione a una associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella strui:tura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, a comprovare che si è messo a disposizione del sodalizio per perseguire i comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021. Modaffari, Rv. 281889).
In linea con questo criterio, il Tribunale ha desunto la partecipazione di COGNOME alla associazione per delineate descritta nel capo 1, da sue condotte espressive di un organico inserimento nella organizzazione del gruppo criminale, attiva partecipazione a reati-fine che lo caratterizzano o con basilari apporti alla sua funzionalità: la partecipazione ai reati di usura e estorsione oggetto dei capi 21 e 23, il favoreggiamento della latitanza di COGNOME, il contributo alla decisione sul luogo in cui occultare le armi.
In questo quadro la contestazione della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa relativamente agli altri reati per i quali si procede risulta conseguenziale.
Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 6 dicembre 2023
Il Consigli GLYPH estensore