Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40709 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40709 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Scilla il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Scilla il DATA_NASCITA Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Scilla il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Scilla il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in Vietnam il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Brescia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del Tribunale del Riesame di Brescia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che si è riportato alla memoria in atti e ha concluso per l’annullamento con rinvio con riguardo al ricorso del Procuratore della Repubblica di Brescia e per l’inammissibilità degli altri ricorsi;
udito, per l’indagato NOME COGNOME , l’AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto, o la dichiarazione di inammissibilità, del ricorso proposto dalla Procura; udito, per il ricorrente NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso proposto dalla difesa e per il rigetto, o la dichiarazione di inammissibilità, del ricorso proposto dal Pubblico Ministero;
udito, per l’indagato NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto, o la dichiarazione di inammissibilità, del ricorso proposto dalla Procura; udito, per l’indagato NOME COGNOME , in sostituzione per delega orale sia dell’AVV_NOTAIO COGNOME che dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto, o la dichiarazione di inammissibilità, del ricorso proposto dalla Procura; udito, per l’indagato NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO che, in via principale, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla Procura e, in via subordinata, che la questione relativa all’interrogatorio preventivo venga rimessa alle Sezioni Unite; udito, per l’indagato NOME COGNOME , l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che in via principale ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla Procura e, in via subordinata, che la questione relativa all’interrogatorio preventivo venga rimessa alle Sezioni Unite;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l ‘ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Brescia, in riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, previa riqualificazione del reato di associazione a RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso provvisoriamente contestato al capo 1) in quello di associazione a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha: a) sostituito la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con quella degli arresti domiciliari presso i rispettivi luoghi di residenza; b) dichiarato la nullità dell’ordinanza emessa nei confronti di NOME e NOME COGNOME ai sensi dell’art. 292, comma 3, cod. proc. pen. ; c) confermato l’ordinanza applicativa della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
In particolare, la richiesta del Pubblico Ministero sulla scorta della quale era stata emessa l ‘ordinanza genetica era esitata dagli accertamenti effettuati, dal mese di giugno dell’anno 2019, sulla società fallita RAGIONE_SOCIALE, che appariva coinvolta in un sistema di frode fiscale e riciclaggio internazionale. Invero, tale società ( la quale aveva presentato dall’anno di imposta 2013 solo una dichiarazione IVA e una dichiarazione ai fini IRES) aveva avuto quali principali clienti e fornitori, negli anni 2017 e 2018, imprese che operavano secondo modalità del pari irregolari. Risultava, nello specifico, che i principali clienti della RAGIONE_SOCIALE erano due società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), con sede in provincia di Catanzaro, verso le quali erano state emesse nel 2019 fatture
per gli importi, rispettivamente, di 4 e 2,5 milioni di euro e, nel 2019 (anno del fallimento), per quelli di 825.000,00 e 20.000,00 euro.
Dalle correlate indagini sui soggetti collegati a tali società era emerso che alcuni di essi erano vicini ad ambienti della criminalità organizzata di stampo ndranghetista e, attraverso l’acquisizione di dati presso autorità giudiziarie di altri Stati europei ed intercettazioni effettuate dal maggio 2020 al febbraio 2021, erano stati acquisiti indizi sull’esistenza di un sodalizio criminoso, almeno dall’anno 2017, stabilmente dedito alla commissione di delitti fiscali, ossia all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, e a reati di riciclaggio ed autoriciclaggio internazionale.
Nello specifico, in conformità alla prospettazione accusatoria provvisoria, all’originaria associazione per RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 3), così operante, si era affiancata , dall’estate del 2020, una consorteria mafiosa (quella di cui al capo 1 della stessa rubrica provvisoria), solo in parte sovrapponibile sul piano soggettivo, che aveva finito con l’imporsi, l’a nno successivo, sulla prima, acquisendo la supremazia nel settore delle frode fiscali realizzate attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti nel territorio bresciano.
In questo contesto, il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza rispetto al delitto di cui al capo 1), per aver promosso o preso parte, alla consorteria mafiosa capeggiata dai fratelli NOME e NOME COGNOME, anche a carico di NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME, nonché per aver promosso e preso parte alla precedente associazione per RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 3) ed ai delitti fiscali, consistenti nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nell’ambito delle società cartiere che sarebbero state gestite dalle due organizzazioni.
Il Tribunale del Riesame annullava, innanzi tutto, l’ordinanza custodiale emessa nei confronti degli indagati COGNOME, senza previo interrogatorio in ragione dell’assunto pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. Sottolineava, a riguardo, la carenza di concreti elementi in tale direzione, considerata la stabile presenza degli indagati sul te rritorio e l’assenza di specifiche condotte, diverse da quelle contestate, da cui desumere il pericolo di inquinamento probatorio, pericolo vieppiù ipotetico a distanza di quattro anni dagli ultimi fatti, senza che esso potesse desumersi dalla natura dei delitti e dalla conseguente possibilità che essi sottraessero la documentazione, del resto acquisita nel corso delle indagini.
Per altro verso, il provvedimento impugnato premetteva, sul piano dei gravi indizi di colpevolezza, che il sodalizio di cui al capo 1), anche per come indicato nello stesso editto accusatorio provvisorio, non poteva ritenersi una cellula della ‘ndrina operante nel territorio calabrese, essendone ivi evidenziata l’autonomia programmatica, operativa e decisionale rispetto alle altre RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Trattandosi, dunque, di un’associazione distinta, soggiungeva l’ordinanza censurata, avrebbero dovuto ricorrere elementi concreti tali da far considerare la stessa operante con il c.d. metodo mafioso correlati ai tre parametri cumulativi costituiti dalla forza di intimidazione del vincolo associativo, dalla condizione di assoggettamento e dalla condizione di omertà che ne derivano. Sennonché il Tribunale del Riesame assumeva l’inesistenza, in proposito, della necessaria proiezione esterna della compagine associativa con metodo mafioso, in quanto lo stesso non era stato utilizzato all’esterno dei soggetti facenti parte della compagine dell’associazione RAGIONE_SOCIALE‘ operante dal 2017, di cui al capo 3), bensì solo per ottenere il controllo del relativo sodalizio. Invero, secondo quanto emerso dalle intercettazioni, dal mese di giugno dell’anno 2020, NOME COGNOME poneva in essere una manovra volta ad estromettere i copromotori del sodalizio, COGNOME e COGNOME, che si estrinsecava, innanzi tutto, in una ‘finta rapina’ ai danni di NOME COGNOME ,incaricato dai predetti di ritirare presso i referenti cinesi di Milano la somma di euro 600.000, usata per iniziare l’attività in proprio, e proseguita mediante i contatti con il nuovo referente Hu ed azioni sulle società ‘ cartiere ‘ , sino alla sottomissione del COGNOME e alla fuoriuscita dal gruppo di Vu nel 2021.
Il provvedimento oggetto di ricorso, pur riconoscendo che la questione giuridica non è nei confronti di chi e di quanti soggetti si verifichi un assoggettamento, ma se tale condizione assuma i caratteri della sufficiente diffusività, ha ritenuto assenti gli stessi nella fattispecie concreta, atteso che l’intimidazione era stata compiuta solo verso Vu e COGNOME, costringendoli ad uscire dall’associazione di cui al capo 3), per il timore di azioni predatorie o violente di NOME COGNOME che voleva acquisirne la supremazia, anche grazie al supporto del fratello NOME COGNOME (già condannato per associazione a RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso con sentenza irrevocabile).
Avverso la richiamata ordinanza del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione, in primo luogo, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo, rispetto alla riqualificazione del reato di associazione a RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso di cui al capo 1) in quello di cui all’art. 416 cod. pen., lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 416-bis, 416-bis.1 e 416 cod. pen. e correlata motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.
A fondamento della censura il ricorrente -premesso il proprio interesse ad agire anche rispetto alle posizioni dei fratelli COGNOME per gli effetti della
riqualificazione compiuta sui termini massimi di custodia cautelare e sulla sussistenza delle esigenze cautelari – deduce che il Tribunale del Riesame ha errato nell’effettuare la predetta riqualificazione . Sottolinea difatti che era emerso che i fratelli COGNOME avevano fatto valere anche all’ester no la forza intimidatrice della consorteria ‘storica’ di provenienza, ad esempio nei confronti di un soggetto estraneo all’associazione come COGNOME NOMENOME gestore di un RAGIONE_SOCIALE, che era stato allontanato dal territorio bresciano per aver impropriamente ‘speso’ il loro nome.
Soprattutto, il Pubblico Ministero ricorrente lamenta l’irragionevolezza della decisione censurata laddove non ha riconosciuto il carattere mafioso dell’associazione sebbene la stessa mirasse, come evidenziato peraltro dal medesimo Tribunale del Riesame, ad assumere il controllo della realtà economica del territorio bresciano nel settore delle fatturazioni per operazioni inesistenti, garantendovi la supremazia di NOME COGNOME, mediante l’esercizio della sua forza intimidatoria collegata anche ai rapporti con la consorteria storica d’origine grazie al supporto del fratello NOME che ne era parte – nei confronti di altri soggetti dediti ad attività illecite nello stesso territorio e con i quali, negli anni precedenti, aveva dato vita all’associazione di cui al capo 3).
2.2. Mediante il secondo motivo il Pubblico Ministero denuncia inosservanza e/o erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 274, 289 e 291, comma 1quater , cod. proc. pen. rispetto alle posizioni degli indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In particolare, sottolinea che, a differenza di quanto assunto dal Tribunale del Riesame, il Giudice per le indagini preliminari aveva adeguatamente motivato sui pericoli di fuga e di inquinamento probatorio che giustificavano la pretermissione dell’interrogatorio preventivo, compiendo un’ampia disamina sul contesto associativo di riferimento, sul ruolo primario degli indagati nell ‘associazione a RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 3), sulla rilevanza delle intercettazioni nei confronti degli stessi e di qui osservando che l’effettuazione dell’interrogatorio, con conseguente discovery degli atti, avrebbe determinato il rischio di sottrazione da parte degli indagati di elementi di prova di natura documentale di cruciale importanza e, specie per il COGNOME, cittadino vietnamita, di darsi alla fuga, rientrando nel Paese di appartenenza.
Contro la stessa ordinanza del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
3.1. Con il primo, l’indagato ha dedotto violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 273 del medesimo codice con riferimento all’art. 416 cod. pen. rispetto al capo 1) della rubrica provvisoria.
Sottolinea al riguardo che, anche a fronte de ll’articolata ricostruzione della vicenda compiuta dal provvedimento impugnato, non emerge alcuna sua condotta funzionale alla conservazione, organizzazione o implementazione del sodalizio criminoso, sul piano né oggettivo né soggettivo.
In particolare evidenzia che non potrebbe essere a tal fine valorizzato, come avvenuto, il fatto che, dopo la presunta sottrazione ai sodali di un’ingente somma nella rapina simulata in danno dell’ COGNOME, suo fratello NOME avesse manifestato la propria intenzione di destinargli parte del denaro, non essendo questa una prova della sua costante partecipazione agli utili illeciti e, anzi, emergendo dalle stesse captazioni che, dopo il sequestro di una parte della predetta somma, i soldi rimasti erano stati destinati ad un altro investimento.
Soggiunge che, inoltre, egli non era mai stato interessato alle attività bresciane e che le sue vicende giudiziarie precedenti erano state solo evocate dagli altri indagati senza che constasse una sua concreta condotta partecipativa, né un’adesione al programma criminoso.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., in relazione all’art. 274 del medesimo codice.
Segnatamente deduce che l’assunto, riportato a pag. 89 dell’ordinanza impugnata, in forza del quale egli avrebbe svolto un ruolo determinante nel programma criminoso, dando un impulso cruciale agli eventi, poiché era entrato nel gruppo per agevolarne l’affermazione pr opugnando azioni intimidatorie e violente in danno dei rivali e prendendo direttamente parte alle azioni che hanno consentito di raggiungere il risultato, è espressione di una ricostruzione affetta da gravi errori di lettura del compendio indiziario, dal quale non emerge alcuna delle condotte ascritte, né potendo avere rilievo nel presente procedimento la sua condanna definitiva in un diverso giudizio.
Del pari, non sussisterebbe alcun pericolo di reiterazione dei reati, in assenza di reati-fine contestatigli, nonché in considerazione della cessazione delle assunte condotte associative nell’anno 2021, del suo marginale e non operativo coinvolgimento nell’attività dell’associazione, non risultando egli partecipe né delle dinamiche realizzative delle c.d. cartiere, né delle operazioni contabili o finanziarie strumentali all’attività illecita.
Ha proposto altresì ricorso per cassazione NOME COGNOME lamentando, sostanzialmente, vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in
punto di valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari correlata al peric olo di recidiva, fondata su mere formule di stile, senza vagliare il lungo lasso temporale trascorso dai fatti e la sua condizione di incensurato. Assume, inoltre, che non sarebbe stato valutato che la presenza della sua auto nei pressi del RAGIONE_SOCIALE Brescia non era correlata, come ipotizzato, alla prosecuzione di attività illecite, bensì alla circostanza che f ino all’arresto aveva lavorato nello stesso.
Soggiunge che, in violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., il Tribunale del Riesame ha depositato la misura nel termine prorogato di giorni 45, senza indicare qualsiasi ragione legittimamente tale scelta, indicata in dispositivo, con le relative conseguenze sulla perdita di efficacia della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Occorre premettere che sussiste l’interesse del Pubblico Ministero a far valere, nonostante la conferma per gli indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME della misura della custodia cautelare in carcere, l’erroneità della riqualificazione del delitto ascritto al capo 1), da quello di associazione a RAGIONE_SOCIALE con metodo mafioso ad associazione a RAGIONE_SOCIALE c.d. RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, vi è un interesse concreto e attuale del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della misura cautelare, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della misura (Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, P.M.T. c. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284357 -02).
2.Il primo motivo del ricorso del Pubblico Ministero non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Innanzi tutto, non si può trascurare, nell’esaminare le relative censure , che è lo stesso capo di imputazione provvisoriamente contestato, come ha posto in evidenza la decisione impugnata, a puntualizzare che l’assunta associazione per RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso operante nel settore delle false fatturazioni nel territorio bresciano era autonoma rispetto ad altre ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e specificamente a quella in relazione alla quale NOME COGNOME ha già riportato condanna in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. in un altro giudizio.
Ne deriva che, secondo la medesima prospettazione accusatoria, l’associazione di cui al capo 1) non può essere considerata una ‘locale’ della ‘ndrangheta calabrese operante nel territorio bresciano (nella contestazione provvisoria si legge appunto : ‘associazione di tipo mafioso caratterizzata da
autonomia programmatica operativa e decisionale rispetto ad altre RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ).
Il che implica che, rispetto ad essa, non trova applicazione il principio -più volte enunciato nella giurisprudenza di questa Corte – per il quale il reato di associazione mafiosa è configurabile, in caso di strutture delocalizzate, anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella ‘madre’ del sodalizio di riferimento, e il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l’ordine pubblico. In sostanza, in detta ipotesi la configurabilità del delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d’intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della “casa madre”, con la quale mantengono uno stretto legame (di recente, Sez. 5, n. 14403 del 30/01/2024, Greco, Rv. 286273 -01).
Di conseguenza, come non ha trascurato di evidenziare il provvedimento impugnato, devono sussistere, trattandosi di nuova associazione autonoma da quella storica di provenienza, tutti gli elementi che consentono di qualificare un’associazione come mafiosa.
E, al riguardo, occorre considerare che la tipicità del modello associativo delineato dall’art. 416bis cod. pen. risiede nel metodo mafioso (Sez. 1, n. 9604 del 12/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 228479). Invero, secondo la compiuta ricostruzione della sentenza delle Sezioni Unite ‘Modaffari’: «Cardine della fattispecie è la forza di intimidazione: ciò che viene in rilievo non è, dunque, un qualunque atteggiamento, pur se sistematico, di sopraffazione o di prevaricazione, ma una vis che, promanante dal vincolo associativo, è capace di generare una condizione di assoggettamento e di omertà. Il profilo relativo alla necessità che la capacità intimidatrice sia formata, esternata ed obiettivamente percepita va tenuto distinto da quello relativo alle modalità (del tutto “libere”) con cui tale capacità si esteriorizza, potendo prescindere da “contenuti” di violenza e minaccia. Si tratta, in altre parole, di una carica intimidatoria, spesso identificata come “fama criminale”, che rappresenta una sorta di “avviamento” grazie al quale l’organizzazione mafiosa proietta le sue attività nel futuro. Geneticamente, quindi, la forza deve essere riferita all’associazione in quanto tale e deve connotare la struttura in sé, diventandone una qualità ineludibile, in grado di imporsi
autonomamente sino a estendere intorno a sé un alone permanente di paura diffusa, oggettivamente percepibile, che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell’associato; peraltro, qualora emergano prove di concreti atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo, ma vi si riflettono solo in via derivata, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l’elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell’associazione, e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell’esercizio della coercizione fisica e/o morale (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, in motivazione)».
Pertanto, nella fattispecie in esame, trattandosi di nuova associazione, avrebbe dovuto essere accertata, pur sul piano dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai fini della qualificazione del delitto di cui al capo 1) come associazione di stampo mafioso, l’esteriorizzazione del relativo metodo, che è una forma di condotta positiva, come si evince dall’uso del termine “avvalersi” contenuto nell’art. 416bis cod. pen., la quale può assumere le più diverse manifestazioni, purché l’intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti ( ex ceteris , Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265656; Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, COGNOME, Rv. 254031).
2.2. Il collegio intende peraltro puntualizzare, che il Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, nel riconoscere pregnanza alla valutazione della ricorrenza del profilo della esteriorizzazione del metodo mafioso, pare dare in sostanza per presupposta la circostanza che sodalizi, quale quello in esame, dediti pressoché esclusivamente ‘ alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia fiscale…. per acquisire il controllo del mercato illecito delle false fatture nel territorio bresciano ….’ possano essere sussunti nella fattispecie di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Invero, in linea teorica, ben può ritenersi che al fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso non possano considerarsi estranei ex se sodalizi, come quello descritto dal capo 1) dell’imputazione provvisoria, aventi caratteristiche peculiari, frutto dell’evoluzione di tale forma di criminalità che si è innestata con forza sempre maggiore in nuovi settori dell’economia che possono rivelarsi particolarmente proficui per tali organizzazioni.
In primo luogo, si deve precisare, in proposito – come si desume peraltro dalla stessa formulazione letterale dell’art. 416 -bis , terzo comma, cod. pen. – che il programma delittuoso dell’associazione per RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso può caratterizzarsi anche perché volto ad acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche. Scopo che, del resto, non
è escluso si concentri su attività economiche attinenti ad uno specifico settore, poiché l’espressione attività economiche, declinata al plurale dalla norma incriminatrice, si riferisce alle plurime attività che possono essere svolte anche in un unico ambito.
V i è dunque che, astrattamente, un’associazione per RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso può avere quale programma criminoso quello di operare, con supremazia in una determinata realtà territoriale, mediante l’utilizzo del metodo mafioso, in una circoscritta attività criminale economica.
2.3. Il collegio intende chiarire, ulteriormente, che le forme di esteriorizzazione della forza di intimidazione del vincolo associativo – che costituisce (come si è più volte rilevato) elemento imprescindibile e caratterizzante i l sodalizio di cui all’art. 416 -bis cod. pen., la quale consente di distinguerlo dall’associazione per RAGIONE_SOCIALE c.d. RAGIONE_SOCIALE – non possono che atteggiarsi in modo peculiare in un’associazione di stampo mafioso avente la finalità esclusiva di ritrarre profitti dallo svolgimento di determinate attività economiche illecite, specie ove siano di carattere cartolare, come nel settore delle false fatturazioni, oppure si svolgano mediante l’utilizzo prevalente di sistemi informatici e telematici.
Sorge infatti l’esigenza di rileggere, alla luce dell’infiltrazione mafiosa nei sistemi economici, con tecniche sempre più avanzate ed impermeabili al controllo, l’assunto secondo cui il messaggio intimidatorio può acquisire diverse forme che si pongono in stretta correlazione con il livello raggiunto dalla ‘fama criminale’ dell’associazione (Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Rv. 263706 -01, in motivazione; Sez. 1, n. 9604 del 12/12/2003, COGNOME, Rv. 228479).
Si vuole dire, in sostanza, che se, ad esempio, la forza di intimidazione è usata per le estorsioni oppure per ottenere appalti, essa può esteriorizzarsi in modo ricorrente, anche solo per implicito ( recte , senza che venga necessariamente esplicitata), attraverso il metus che ne deriva nei soggetti che ne sono vittime dalla consapevolezza della caratura criminale del sodalizio.
L’esteriorizzazione della forza intimidatrice dell’associazione mafiosa di nuova costituzione è suscettibile di realizzarsi, invece, in forme diverse quando le attività economiche del sodalizio si concentrano in settori- quale quello oggetto del presente procedimento relativo alle false fatturazioni attraverso la costituzione ed il mantenimento in vita di società a ciò dedite- per i quali non sono per lo più necessarie interlocuzioni con soggetti esterni.
Pretendere, in casi siffatti, che il metodo mafioso si esteriorizzi in modo diffuso nei confronti di una serie indeterminata di soggetti come avviene quando l’attività del sodalizio sia volta, unitamente alla penetrazione nelle attività economiche, a commettere una serie di delitti (dall’estorsione, alle rapine, al traffico di sostanze
stupefacenti etc.) ‘storicamente’ connotanti l’attività di un sodalizio mafioso che comportano una continua interlocuzione ‘impari’ con soggetti che non fanno parte della compagine criminosa – anche ove il programma criminoso si fondi sulla penetrazione in un settore dell’attività economica che non implica tali intermediazioni, equivarrebbe ad affermare che il fenomeno mafioso non possa operare in detti ambiti.
Sennonché, ciò si porrebbe in distonia con l’esigenza di analizzare le associazioni che non hanno una caratteristica criminale qualificata sotto il profilo storico nel loro concreto atteggiarsi (cfr. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745 -02).
In particolare, l’esteriorizzazione del metodo mafioso potrebbe, in casi come quelli in esame, atteggiarsi nel porre in essere condotte minacciose, anche silenti, o aggressive in vista dell’acquisizione del predominio dei settori dell’attività economica, lecita o illecita, cui il sodalizio mira.
Ne consegue pertanto che è essenziale, in fattispecie quale quelle oggetto di ricorso, una compiuta e motivata analisi delle modalità con cui si atteggiano ‘la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà c he ne deriva per commettere delitti…’, al fine della sussunzione di esse nella previsione di cui all’art. 416 bis cod. pen.
2.4. Nel contesto descritto il ricorso del Pubblico Ministero non può trovare accoglimento.
Invero, con motivazione congrua, il Tribunale del Riesame ha evidenziato che il collegamento con la compagine storica di appartenenza della nuova associazione (che, si ribadisce, è stata definita autonoma nello stesso capo di imputazione provvisorio) non è emerso dalle risultanze investigative, poiché, anche se NOME COGNOME ha operato in sinergia con il fratello NOME, condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416 -bis cod. pen. in un altro giudizio, il sodalizio del territorio bresciano si caratterizzava per la presenza di accoliti diversi, anche di nazionalità cinese, e per lo svolgimento di un’attività differente nel settore dell’emissione delle false fatturazioni. Del resto, nessuna specifica attività investigativa risulta, dal provvedimento impugnato e dal ricorso stesso del P.M., essere stata dispiegata per un approfondimento di eventuali rapporti con il sodalizio per il quale COGNOME NOME ha riportato condanna definitiva, con quello oggetto di giudizio di cui al capo 1) (cfr. ad es. verifica del la ‘destinazione’ delle somme frutto della rapina simulata ai danni dell’COGNOME, non sequestrate come quelle che erano in viaggio verso la RAGIONE_SOCIALE).
Inoltre e soprattutto -come pure posto in rilievo con motivazione adeguata dall’ordinanza censurata non è emersa un’esteriorizzazione della carica intimidatoria della compagine associativa nel territorio di riferimento, tale non
potendo essere quella nei confronti dei soli appartenenti alla precedente associazione per RAGIONE_SOCIALE (quella contestata al capo 3 della rubrica provvisoria), salvo a dimostrare che vi fosse una percezione talmente forte in loco della carica intimidatoria del sodalizio tra i consociati che essa non aveva avuto necessità di tradursi in specifici atti esterni nei loro confronti.
Atti che, peraltro, non possono limitarsi all’effettiva intimidazione rivolta da NOME COGNOME ad un ristoratore calabrese (tale COGNOMECOGNOME di allontanarsi dal territorio bresciano e perché non si comprende se questi fosse anch’egli un soggett o in qualche modo collegato al sodalizio (anche, in tesi, come concorrente esterno) e, il che ha valenza dirimente, perché tale episodio non è stato valorizzato neppure dall’ordinanza genetica ed è stato recuperato solo ex post dal compendio intercettativo al momento della proposizione del ricorso in esame.
Il ricorso, peraltro, neppure valorizza ulteriori elementi che potrebbero consentire di individuare, nei sensi in cui si è precisato, peculiari modalità di esteriorizzazione del metodo mafioso correlate all’acquisizione del predominio nel peculiare settore eco nomico costituente l’unico scopo dell’associazione di cui al capo 1).
In definitiva il ricorso del Pubblico Ministero – a confutazione delle corrette osservazioni del Tribunale del riesame – non sviluppa un percorso argomentativo specifico al fine di dar conto, invece, della esteriorizzazione del metodo mafioso da parte della nuova compagine associativa descritta al capo 1) dell’imputazione provvisoria, quale forma di condotta positiva, attraverso le più diverse manifestazioni, con traduzione dell’intimidazione in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti (arg. ex Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265656).
Il secondo motivo del ricorso del Pubblico Ministero non può, del pari, trovare accoglimento.
Come noto, ai sensi dell’art. 291, comma 1 -quater , cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 114, 2024, « prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale ».
Nel caso in esame, poiché gli indagati COGNOME e COGNOME non erano chiamati a rispondere anche del delitto di criminalità organizzata di stampo mafioso di cui al capo 1) , la deroga alla regola generale dell’interrogatorio preventivo
all’applicazione della misura cautelare personale è stata giustificata dall’ordinanza genetica sul presupposto della sussistenza tanto del pericolo di fuga quanto di quello di inquinamento probatorio.
Il provvedimento impugnato ha ritenuto, invece, accogliendo il ricorso dei predetti indagati, che non sussistessero tali pericula , con conseguente nullità, tempestivamente dedotta, della misura disposta (Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, NOME, Rv. 288037).
Le valutazioni a tal fine compiute dal Tribunale del Riesame sono congruamente argomentate per entrambi gli indagati. Invero, è stato evidenziato che essi sono stabilmente presenti sul territorio italiano e non hanno commesso condotte specifiche ulteriori, rispetto a quelle contestate nei capi di imputazione provvisori, pur essendo trascorsi oltre quattro anni dai fatti, da cui poter desumere che potrebbero ingerirsi nel processo di formazione della prova. Né, si è osservato, detto pericolo potrebbe desumersi dalla natura dei delitti, ossia dalla reiterata emissione di fatture per operazioni inesistenti realizzata in un contesto associativo, perché la possibilità che venga fatta sparire la documentazione sussiste sempre nel caso di reati cartolari, con la conseguenza che si tratterebbe di un pericolo ipotetico scongiurabile con l’acquisizione della documentazione dimostrativa degli illeciti fiscali, come del resto avvenuto nella fattispecie concreta (pag. 7 dell’ordinanza impugnata).
A fronte di tale logica motivazione è precluso qualsivoglia sindacato in questa sede di legittimità, essendo stato da tempo chiarito da questa Corte che l’insussistenza (e, correlativamente, la sussistenza) delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato ( ex aliis , Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, COGNOME, Rv. 201177). Principio che deve ritenersi applicabile anche con riferimento alla motivazione relativa alla necessità, o meno, dell’interrogativo preventivo per la sussistenza dei pericula di fuga, di inquinamento probatorio (e di reiterazione dei reati), atteso l’espresso riferimento operato dall’art. 291, comma 1quater , cod. proc. pen. all’art. 274 del medesimo codice.
4. I motivi proposti da NOME COGNOME sono inammissibili.
4.1. Quanto al primo, occorre ricordare, su un piano generale, che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e
ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Ora, il provvedimento censurato ha, con logico argomentare, sottolineato, rispetto alla posizione del ricorrente, che dalle risultanze investigative emerge che egli è stato coinvolto sin dalle prime fasi dell’ideazione egemonica del fratello NOME, divenendo il suo consigliere ‘elitario’ per le strategie criminali da adottare e, di qui, fornendo supporto nell’esecuzione materiale delle sottrazioni di denaro ai danni del gruppo di origine e delle azioni intimidatorie rivolte a NOME e NOME. Inoltre, è stato sottolineato che NOME COGNOME si era posto come punto di riferimento, facendo valere la sua caratura criminale nell’intermediazione con le famiglie di provenienza, nella gestione del conflitto con il cugino COGNOME, il quale aveva rivendicato la proprietà delle somme sottratte, pretendendone la restituzione (pag. 65 dell’ordinanza impugnata). Vicende, queste, nel dettaglio descritte con puntuale riferimento alle risultanze captative dal provvedimento censurato (pag. 6667), dimostrative della partecipazione attiva dell’indagato sia alla fase di formazione e di affermazione della consorteria che a quella successiva. Altresì non si è trascurato di evidenziare che il ricorrente aveva partecipato stabilmente alla ripartizione degli utili illeciti, sia quelli generati ordinariamente con il sistema delle false fatturazioni, in cambio della protezione offerta (per la quale riceveva, come emerso dalle intercettazioni tra COGNOME e COGNOME, un compenso mesile), sia quelli ricavati dalla finta rapina in danno dell’COGNOME e dall’assunzione del controllo dei conti delle cartiere bulgare (pag. 68 dello stesso provvedimento impugnato).
Donde l’inammissibilità delle censure del COGNOME , poiché si risolvono nella richiesta, a fronte di tale congrua e articolata motivazione, di una rilettura delle risultanze delle indagini.
4.2. Parimenti, come si è già osservato, l’insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato ( ex aliis , Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, cit.; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, COGNOME, cit.).
Rispetto alla posizione di NOME COGNOME la decisione impugnata ha osservato, in modo non irragionevole, che, considerato il primario ruolo rivestito per come ripercorso nel § 4.1., nonostante il tempo trascorso dai fatti, emerge un
concreto pericolo di reiterazione di reati, attese le risultanze investigative che denotano una persistente consuetudine di incontri con gli altri sodali e la commissione di ulteriori fatti illeciti (pag. 87-88), la sua spregiudicatezza nel continuare a RAGIONE_SOCIALE in contesti associativi nonostante la precedente condanna con rito abbreviato -definitiva, a dispetto alla presentazione di istanza di revisione sulla quale insiste la difesa dell’indagata per il deli tto di cui all’art. 416 -bis cod. pen. e la collaudata rete criminale nella quale egli ha mostrato di muoversi. Donde il concreto rischio, e di qui anche l’adeguatezza della sola misura della custodia cautelare carceraria, che l’indagato potrebbe reiterare i delitti anche dal domicilio, avvalendosi della rete di prestanome e sfruttando i contatti del circuito criminale di origine per perseverare nelle condotte delittuose, come quelle di autoriciclaggio, anche solo attraverso l’uso del computer (spec. pag. 8 7-91 del provvedimento impugnato).
Pertanto, il sindacato richiesto a questa Corte, dinanzi a tali congrue argomentazioni, è finalizzato -nuovamente – ad ottenere una rinnovata valutazione, preclusa in sede di legittimità, delle esigenze cautelari.
Inammissibili si palesano anche le censure sottese al ricorso di NOME COGNOME.
5.1. Sotto un primo aspetto, rispetto alla motivazione in ordine alle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato le ha ritratte, in modo logico, dal concreto pericolo di reiterazione di reati, attese le risultanze investigative che denotano una persistente consuetudine di incontri con gli altri sodali nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la probabile commissione di ulteriori fatti illeciti, attestata da plurime risultanze investigative . E’ stata inoltre valorizzata la caratura criminale del ricorrente, la sua caparbietà delinquenziale e la stabile ed esclusiva ricerca nei delitti tributari delle fonti di profitto, con conseguente permanente sussistenza delle condizioni che hanno fatto da sfondo al contesto associativo a al pactum sceleris concluso, mostrando, peraltro, una non comune scaltrezza (attestata, ad esempio, dal servirsi di prestanome per non comparire in alcune delle società coinvolte nella frode, mascherandosi dietro l’apparente liceità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Come si è già evidenziato nei paragrafi precedenti è dunque precluso qualsivoglia, ulteriore sindacato da parte di questa Corte.
5.2. Manifestamente infondata è l’altra censura sviluppata nell’unitario motivo di ricorso, atteso che, come questa Corte ha più volte ribadito che in tema di riesame, il tribunale che per la stesura della motivazione di un’ordinanza di misura cautelare di tipo coercitivo adotti un termine superiore ai trenta giorni a norma dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., ha solo l’onere di indicarlo nel dispositivo, senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in
relazione alla particolare complessità della motivazione. L’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. sanziona, infatti, con la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa di misura coercitiva, la sola inosservanza dei termini prescritti per la decisione (dieci giorni dalla ricezione degli atti) e per il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria (trenta giorni o, al massimo, quarantacinque giorni dalla decisione), senza imporre al giudice alcun obbligo motivazionale a sostegno del termine più lungo eventualmente disposto e meramente indicato nel dispositivo della decisione (Sez. 6, n. 11737 del 31/01/2024 Rv. 286203; Sez. 1, n. 11166 del 22/12/2015, Rv. 266211).
6.Pertanto, in definitiva, il ricorso del Pubblico Ministero deve essere rigettato, mentre i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero;
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 17/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME