Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3367 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/07/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener NOME COGNOME, che conclude per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di fiducia di NOME
NOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ricorre avverso l’ordin del Tribunale di Catanzaro che, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del Giudice indagini preliminari di Catanzaro che aveva applicato la misura della custo cautelare in carcere in merito alla contestata partecipazione all’associazi tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen.
Le indagini effettuate avrebbero portato i Giudici della cautela a rit sussistenti i gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ric all’associazione di stampo mafioso operante nel territorio di Crotone,
particolare riferimento alla frazione di Papanice, i cui membri avrebbero declin l’economia locale, per mezzo di capillare attività estorsiva, alle final sodalizio ex art. 416-bis cod. pen..
L’ordinanza ha richiamato le plurime sentenze che deponevano per il radicamento in detto territorio della locale dei “Papaniciari” che avevano vi dapprima, a capo NOME COGNOME, la nascita, poi, di un’articolazione antagonista riconducibile a NOME COGNOME e le lotte tra contrapposte fa che avevano portato all’omicidio di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Quest’ultimo omicidio, avvenuto alcuni giorni dopo quello di NOME COGNOME, sarebbe stato finalizzato al ripristino della catena di comando in capo alla “famiglia COGNOME segnatamente, in capo a NOME COGNOME. COGNOME, scarcerato nel 2014, aveva ripreso il comando della RAGIONE_SOCIALE, come confermato da numerosi collaboratori di giustizia che ne evidenziavano lo spessore criminale e l’influenza all’inter all’esterno del gruppo criminale di riferimento, tanto da veniva spesso evoc per la soluzione di questioni controverse da parte di altri sodali.
Il Collegio della cautela, condividendo il contenuto dell’ordinanza geneti ha osservato come fosse ormai frequente il ricorso a truffe da parte di numero cosche che, con il contributo di imprenditori, direttori e personale degli i bancari, sottraevano fondi, riciclavano danaro e, al contempo, facevano conflui ingenti somme di denaro, spesso attraverso la falsa realizzazione di fondazio no profit, verso soggetti appartenenti alla compagine di ‘ndrangheta.
Il Tribunale ha dato atto delle varie metodiche utilizzate dalla “RAGIONE_SOCIALE interessata dalle indagini ed aventi quale cornun denominatore l’acquisizione ingenti ricchezze sottratte a fondi dormienti, ad ignari possessori strani carte di credito o, direttamente, agli istituti di credito, desc sinteticamente le modalità attraverso cui rendere difficile, se non impossibil ricostruzione e comprensione delle operazioni – se non dopo la sottrazio definitiva della liquidità – e l’identificazione dei responsabili.
All’interno della “RAGIONE_SOCIALE” tali condotte avrebbero visto quali parteci attivi due “hacker”, un cittadino tedesco (NOME COGNOME) e il ricorrente che avrebbe contribuito al conseguimento degli interessi economici indispensabili p la sopravvivenza della compagine criminale di cui sopra è cenno.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il ricorrente formula unico articolato motivo, attraverso il quale censura l’apprezzata gravità indiz in ordine alla partecipazione all’associazione mafiosa e le ritenute sussi esigenze cautelari.
2.1. Con riferimento al primo aspetto, il ricorrente deduce che l’ordina riproduce testualmente il contenuto dell’ordinanza genetica senza fornire rispo
alle osservazioni formulate in sede di riesame, tenuto conto che, a front imponente attività investigativa, non è stata ipotizzata la gravità indizi merito ai reati fine che lo stesso Collegio della cautela ha affermato fo rimasti nella fase meramente progettuale e di pianificazione, tanto ch indagini non giungevano ad alcun utile risultato.
Parte della motivazione è stata smentita dal contenuto delle dichiarazioni collaboratori di giustizia (viene citato NOME COGNOME ) specie là do si accenna alla necessità che la somma di denaro fatta confluire sui cont determinate banche dovesse permanere per almeno 72 ore prima di poter essere spostata ovvero se detta operazione dovesse intervenire prima di tale termi per la garantirne il positivo esito, versione confermata dal collaborat dall’esame del contenuto del “PC” portatile sequestrato a NOME COGNOME, alt “hacker” che, secondo l’accusa, avrebbe operato nello stesso settore de ricorrente. Proprio la descrizione da parte del NOME delle non esatte modal attraverso cui sarebbe stato possibile realizzare le operazioni, depone l’inconsistenza della pur valorizzata condotta ai fini della ritenuta partecip all’associazione mafiosa.
Il Collegio della cautela ha, infatti, errato nell’interpretazion conversazioni captate che non darebbero conto della padronanza della materia del NOME e delle modalità attraverso cui operare.
Il NOME risulta, inoltre, estraneo al riciclaggio della somma di circa ci milioni di euro, condotta asseritamente analizzata in occasione di un colloquio NOME COGNOME e NOME COGNOME. Poiché nel periodo preso in esame NOME COGNOME, “hacker” tedesco, era a Crotone (come emergente da altre conversazioni in cui si commentava la circostanza che costui operasse al “PC” qualunque momento della giornata) se ne deve inferire l’implicazione di costui non anche del NOME. Frettolosa si rivela l’attribuzione al ricorrente eseguita transazione per un ammontare di euro 900.000 che le conversazioni successive, non adeguatamente valutate, attribuiscono invece a “NOME“.
Proprio il contenuto delle intercettazioni da cui emerge che il ricorren servisse di un “video tutorial” per spiegare all’interlocutore le modalità attr cui operare “offline” per mezzo del sistema “POS”, dimostra la scarsa conoscenza delle stesse e smentisce l’ipotizzata qualità di esperto “pirata informatic NOME. L’estraneità del ricorrente alla produzione di tali “tutorial” emerg rinvenimento di “cartelle” detenute nel “PC” sequestrato a NOME COGNOME al cu interno erano state rinvenute le indicazioni operative per il buon esito operazioni e l’indicazione dei soggetti che avrebbero dovuto contribuire, t quali non figurava il NOME.
Apodittica, pertanto, risulta la parte della motivazione dell’ordinanz mente della quale il RAGIONE_SOCIALE gestisse investimenti finanziari tra l’Italia e l mediante operazioni fraudolente, investendo capitali provenienti dalla “bacinel del sodalizio”, senza indicare il ruolo in concreto svolto; le operazioni gestite dalle strutture bancarie e dai broker non autorizzati, come evincibile dal contenuto del materiale informatico sequestrato a NOME COGNOME. Nessun sequestro di analoga natura ha interessato il RAGIONE_SOCIALE che non è intestatario di società conti correnti utili per effettuare le operazioni che si afferma siano state po essere nell’interesse del sodalizio ex art. 416-bis cod. pen..
Gli incontri, non negati, con alcuni soggetti facenti parte del gru criminale, al fine di spiegare le operazioni truffaldine non sono sufficie dimostrare né il ruolo di hacker né quello di profondo conoscitore di sistemi informatici. La palesata incapacità del NOME di configurare un sito web disvel in realtà, un ruolo di millantatore rispetto ad operazioni mai effettivam effettuate, elemento che fa ritenere le condotte non idonee a fondare la gra indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio mafioso in assenza d accordo e di un inserimento stabile del NOME teso al compimento di un numero indeterminato di reati.
2.2. In ordine alle esigenze cautelari il ricorrente rileva che nessun con del NOME con gli altri sodali o con il COGNOME vi è stato successivamente al giu del 2019 e che i fatti contestati fossero avvenuti nel limitato per intercorrente tra il 6 dicembre 2018 e il mese di giugno 2019, rispett compagine associativa che sarebbe stata operativa sin dal 2008. Ciò deporrebbe per l’insussistenza di un vincolo stabile con gli altri partecipanti come dimostrato dal fatto che temesse la reazione di costoro in ipotesi di manc attuazione dei propositi delittuosi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, deve esser dichiarato inammissibile.
Le censure rivolte alla ritenuta gravità indiziaria sono manifestamen infondate ed essenzialmente tese a sindacare la motivazione della decision attraverso una differente e parcellizzata lettura del compendio indiziario particolare riferimento al contenuto delle captazioni a cui si vorrebbe asseg un significato non in linea con quello attribuito dai Giudici della cautela.
Deve farsi rinvio al consolidato principio di diritto secondo cui, in tem misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazion
vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spe solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatament conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza d motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai can della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risul probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 2699 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
Costituisce, invece, una censura del merito della decisione quella attraver cui si tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni eleme rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto, Rv. 216367) o diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4 18795 del 02/03/2017, COGNOME Iasi, Rv. 269884). Egualmente preclusa in sede di legittimità risulta il tentativo di assegnare alle conversazioni capt significato differente da quello dato dal Giudice di merito, salvo che lo s risulti manifestamente illogico (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, R 263715 – 01).
3. Con motivazione completa il Tribunale del riesame ha delineato il quadro associativo che ha costituito la necessaria premessa logica per valut l’adeguatezza o meno degli elementi ai fini della sussistenza dei gravi ind dando conto dell’ambito territoriale di riferimento della compagine associat (comune di Crotone, con particolare riferimento alla frazione di Papanice) descrivendo, sulla base di documentata attività processuale, il radicame territoriale della “locale dei Papaniciari” con a capo NOME COGNOME, vicissitudini del gruppo ed il riposizionamento della “famiglia RAGIONE_SOCIALE“, ed particolare di NOME COGNOME, scarcerato nel 2014, che costituiva il vertice gruppo criminale come emerso dall’esame dei numerosi collaboratori di giustizia.
Solo dopo aver spiegato il sistema delle truffe digitali nei confron strutture bancarie e di correntisti stranieri ed evidenziato la rilevanza stesse assumevano per la vitalità ed il prestigio del gruppo criminale grazie liquidità che ne seguiva ed alla possibilità di poter riciclare ingenti som danaro, ha apprezzato la sussistenza della gravità indiziaria quan partecipazione del ricorrente.
Il Tribunale ha dato atto dei vari strumenti utilizzati l’acquisizione di i ricchezze di fatto sottratte da fondi dormienti, ad ignari possessori di ca credito stranieri o ad istituti di credito, direttamente danneggiati dalle oper
descrivendo sommariamente le metodiche attraverso cui rendere difficile la ricostruzione e comprensione delle operazioni – se non dopo la sottrazio definitiva della liquidità – e l’identificazione dei responsabili.
In tal senso deponevano le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giust oltre che le attività tecniche, di fatto, idonee a riscontrare le propala costoro.
Sono state delineate con sufficiente attenzione le ragioni che portavano ritenere che medesime attenzioni erano svolte dalla RAGIONE_SOCIALE, nel cui ambit operavano due “hacker” tra cui il ricorrente, COGNOME NOME, soggetto che, sulla base della complessiva interpretazione assegnata alle captazioni conversazioni intervenute anche tra soggetti di vertice della citata cosc operato per conto del gruppo, effettuando anche attività di ricerca e cooptazi di imprenditori a cui venivano spiegate le modalità attraverso cui, co complicità di alcuni direttori intranei alle istituzioni bancarie, porre in l’efficace azione di depauperamento di correntisti e istituti di credit dettaglio alle pagg. da 12 a 16 della ordinanza impugnata).
Il Tribunale ha confutato le letture alternative che il ricorrente vor sottoporre all’attenzione di questa Corte di legittimità propone un’interpretazione riduttiva delle risultanze processuali specie quanto a conc realizzazione delle condotte in esame.
Il Tribunale è pervenuto alla conclusione che il ricorrente fosse b consapevole del ruolo svolto per conto dell’associazione, della rilevanza che essa aveva la possibilità di conseguire praticamente illimitate liquidità e con relativa facilità riciclare ingenti somme di denaro che poi rientravano n disponibilità del gruppo grazie all’opera del ricorrente che, contrariamente prospettazione della difesa in quella ed in questa sede di legittimi dimostrava persona competente ed abile nella realizzazione delle condotte post in essere e portate a compimento.
La rilevanza della condotta posta in essere con rapporti diretti con i ve della famiglia COGNOME dal quale veniva convocato onde rendere conto dei risultat conseguiti nell’ambito delle operazioni finanziarie, è stata ritenuta sintom della stabile partecipazione alla vita del gruppo e della relativa consapevol (pagg. 17 e 18 ordinanza impugnata).
A fronte di motivazione che ha dato conto – in linea con l’attuale f cautelare – delle emergenze indiziarie da cui era evincibile l’ope fondamentale rilevanza posta in essere per la stessa sopravvivenza e stabi della compagine associativa, coerente risulta la conclusione cui è pervenuto
Collegio della cautela circa l’apporto concreto e significativo dell’inserim attivo, stabile e consapevole del NOME, a fronte del non efficace tentativ assegnare un differente significato ad un compendio analizzato con logicità completezza.
Generica risulta la censura formulata in ordine alle ritenute esigen cautelari in ragione della datazione dei fatti (quattro anni) e dell’a lavorativa attualmente svolta dal ricorrente.
Pacifico risulta il principio di diritto ribadito reiteratamente da questa di legittimità secondo cui, nel caso di custodia cautelare in carcere applicat confronti dell’indagato del delitto d’associazione di tipo mafioso, l’art comma 3, cod. proc. pen., sussiste una presunzione relativa di pericolos sociale, che può essere superata solo quando emerga la rescissione dal vinco associativo, e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custod cautelare in carcere.
Così come ormai consolidato è il principio a mente del quale la presunzione relativa di adeguatezza nei confronti dell’indagato per il delitto di associazi tipo mafioso viene meno quando intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all’in circostanza che impone al giudice di motivare puntualmente, su impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’esist sull’attualità delle esigenze cautelari (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 1 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272919 – 01)
Sotto tale aspetto, risulta adeguata la motivazione del Collegio di merito c ha comunque apprezzato la reiterazione delle condotte realizzate per u considerevole lasso di tempo rispetto a contestazione associativa attuale.
A fronte di tali valorizzati aspetti che hanno fatto ritenere attuale e con il pericolo di reiterazione e non eccessivo il periodo di tempo trascorso, gene si rileva il mero riferimento alla formale incensuratezza (aspetto rite recessivo rispetto alla reiterazione e durata del rapporto associativ all’attività lavorativa del ricorrente, circostanza neutra rispetto alle mod realizzazione delle condotte contestate e non certo dimostrata dall’allegazi del contratto di lavoro, privo di data certa e siglato il giorno dell’esecuzione della misura cautelare.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
L’attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al direttore dell’Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell’art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20/12/2023.