Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46350 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Catania
nel procedimento a carico di
NOMECOGNOME nato il 10/08/1983 a Catania
avverso l’ordinanza del 06/05/2024 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, decidendo quale giudice del rinvio, annullava il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare dell’indagato limitatamente al capo 1) di imputazione (art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, cod. pen.), confermandola, invece, in relazione al capo 2 (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso la Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, articolando due motivi.
2.1. Violazione della legge penale sostanziale quanto al mancato concorso tra i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 cit.
Il Tribunale, affermando che, nel caso di specie, non sussistono elementi da cui desumere che l’associazione avesse in programma la commissione di reati o comunque la realizzazione di finalità diverse dalla gestione del narcotraffico, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte.
Tuttavia, proprio dalle sentenze citate (Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265762; Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276469) si evince che il distinguo tra le due fattispecie non consiste tanto nella tipologia dei reati commessi, quanto nel profilo programmatico dell’utilizzo del metodo (previsto nel solo art. 416-bis cod. pen.).
Se ne desume che le due associazioni concorrano là dove per la realizzazione dei reati-fine dell’art. 74 cit. si faccia uso del metodo mafioso.
E del metodo mafioso, nel caso di specie, ricorrerebbero numerosi e gravi indizi, come emerge dall’indiscussa caratura criminale del clan COGNOME, che si confronta da pari a pari con altri gruppi criminali, e comprovato, tra le altre cose, dal fatto che NOME COGNOME, ristretto in carcere, continuava a gestire le sue attività fornendo specifiche direttive al cognato NOME COGNOME il quale ne spendeva a tal fine il nome, confidando nella condizione di assoggettamento derivante dalla forza intimidatrice esercitata dal clan, oltre a ricorrere egli stesso a violenza e minacce.
2.2. Vizio di motivazione.
Altro argomento usato dal Tribunale del riesame per escludere la configurabilità del reato di cui al capo 1) è legato al fatto che la sentenza definitiva emessa nell’ambito di altro procedimento (c.d. Carthago) ha assolto l’indagato dall’imputazione per il delitto di partecipazione di associazione di stampo mafioso.
Tuttavia, e premesso che anche all’interno di tale procedimento l’attuale imputato fu condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 cit., va considerato: per un verso, che i fatti accertati si riferivano ad un’epoca (dal 2013 e fino a maggio 2015) precedente a quella oggetto del presente giudizio (2021-2022); per altro verso, che la contestazione riguardante l’indagato si riferiva alla sua appartenenza al gruppo dei Nizza, rispetto fu comunque ravvisata una stretta alleanza.
Di conseguenza, essendosi la sentenza limitata ad escludere la partecipazione di NOME COGNOME al gruppo dei Nizza nel periodo che arriva fino al maggio del 2015, nessun contrasto si configura rispetto all’attuale ipotesi di art. 416-bis cod. pen., non potendosi escludere che la successiva evoluzione delle dinamiche mafiose abbia condotto il gruppo capeggiato da COGNOME ad assumere una propria autonomia all’interno dello scacchiere dei gruppi mafiosi operanti nella città di Catania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Si prescinda, con riferimento al primo motivo, dalla considerazione che il provvedimento impugnato si è motivatamente conformato alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’elemento che caratterizza l’associazione di tipo mafioso rispetto a quella dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell’utilizzo del metodo che, nell’associazione di cui all’art. 416bis cod. pen., si estrinseca nell’imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un’operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l’acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l’impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali. Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276469; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265762. Sentenze richiamate dai Giudici di merito).
Non si tratta, quindi, come vorrebbe il ricorrente, tanto e soltanto di ritenere gravemente indiziato il ricorso al metodo mafioso per compiere delitti di narcotraffico. Ai fini della configurazione dell’art. 416-bis cod. pen., in concorso con l’associazione finalizzata al narcotraffico, occorre, piuttosto, che l’uso del metodo mafioso si ponga in correlazione funzionale anche con altre finalità, quali l’acquisizione di controllo del territorio nello svolgimento di attività criminali e/o i conseguimento di un’egemonia economica. “Affiato”, più vasto, di cui manca traccia nel caso di specie: l’ordinanza impugnata insistendo, anzi, sulla
funzionalizzazione delle minacce e della violenza alla sola gestione della piazza spaccio (oltre ad evidenziare la caratterizzazione strettamente familiare gruppo, i cui componenti risultavano tutti impegnati esclusivamente sul front dello spaccio di sostanze stupefacenti e che, peraltro, esercitavano il pro dominio e la propria – riconosciuta – capacità intimidatoria nell’amb territoriale ben delineato di un condominio, sebbene molto popoloso, in INDIRIZZO in Catania).
1.2. Si tralascia inoltre di evidenziare, in rapporto al secondo motivo carattere meramente congetturale delle deduzioni del ricorrente sul trascorrer del tempo (dal 2015 al 2021-2022) e alla possibile evoluzione, in tale lasso, de specifico fenomeno criminale interessante il clan Arena.
1.3. Si rileva, invece, su un piano logicamente antecedente, che l’interes ad impugnare deve essere concreto e che l’accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla posizione cautelare dell’indagato, che risulta già grav dell’imputazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 cit.
Sicché, tale interesse, nel caso di specie, non sussiste.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 22/10/2024