Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41860 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41860 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME
avverso l’ordinanza del 08/08/2025 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 16 luglio 2025, che aveva applicato ai ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere, annullando il provvedimento genetico solo in relazione a COGNOME NOME per quanto inerente al reato di cui all’ar 416-bis cod.pen. descritto al capo 1 della imputazione provvisoria, che fa riferimento al RAGIONE_SOCIALE camorristico denomiNOME COGNOME, capeggiato dal coindagato COGNOME NOME, operante in Caivano e zone limitrofe, dedito soprattutto ad estorsioni nei
confronti di imprenditori e commercianti del territorio nel periodo di interesse, decorren dalla scarcerazione di COGNOME NOME, avvenuta il 14 giugno 2024.
COGNOME NOME, nipote di COGNOME NOME, rimane attinto dalla misura coercitiva i relazione al reato di estorsione aggravata di cui al capo 10, mentre gli altri due ricorre COGNOME NOME e COGNOME NOME (rispettivamente nipote e coniuge di COGNOME NOME), rispondono del reato associativo di cui al capo 1 ed il solo COGNOME NOME anche de medesimo reato di estorsione contestato a COGNOME NOME (capo 10) e dell’ulteriore reato di estorsione di cui al capo 13 della imputazione provvisoria.
Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo del loro comune difensore e con distinti atti.
3. COGNOME NOME.
3.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione per non avere il Tribunale valutato – specie alla luce del ridimensionamento della posizione del ricorrente, operato attraverso l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza inerenti al re associativo di cui al capo 1, che rende residuale la contestazione di concorso nella estorsione aggravata di cui al capo 10 – il profilo inerente alle esigenze cautelari, c particolare riferimento alla eventuale adeguatezza di una misura meno grave di quella carceraria a scongiurare il ritenuto pericolo di reiterazione del reato.
L’ordinanza impugnata, sul punto, avrebbe adottato mere formule di stile, non tenendo in considerazione le allegazioni difensive, siccome volte a provare che il ricorrente soggetto incensurato, da oltre dieci anni è alle dipendenze della società persona offesa ed esercita regolarmente la sua attività lavorativa.
4. COGNOME NOME.
4.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordin alla ritenuta sussistenza dell’RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE e della partecipazione ad essa della ricorrente.
L’ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato l’assenza di riferimenti investigativi ad un sodalizio illecito di tipo camorristico, essendo emersi soltanto alc episodi estorsivi commessi da COGNOME NOME NOME NOMENOMENOME di alcuni sparuti correi in nessun reciproco rapporto idoneo a dimostrare l’affectio soci etatis, elemento che avrebbe dovuto essere tenuto distinto dal mero rapporto di parentela intercorrente tra il COGNOME NOMENOME il nipote COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, coniuge del primo.
Con specifico riferimento alla posizione di quest’ultima, il ricorso sottolinea l’assenza rapporti tra costei e gli altri sodali, nonché il carattere familiare delle relazioni con il convivente, del quale si sarebbe limitata a tollerare le condotte illecite senza, tutta apportarvi alcun contributo.
Le risultanze investigative non dimostrerebbero, secondo la ricorrente, che ella gestiva la cassa del RAGIONE_SOCIALE o fosse interessata a singole vicende estorsive, delle quali non risulta infatti, indagata, essendo emersa, al contrario, la sua estraneità ai rapporti, anch avvenuti presso la sua abitazione, intrattenuti dal marito con gli altri sodali.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe travisato il significato di una singola o di singole sporad frasi proferite dalla ricorrente al coniuge, che avrebbero dovuto essere inserite in più amp contesti che ne rivelavano il carattere non illecito.
Rilevante risulterebbe anche l’assenza di indicazioni provenienti dai collaboratori d giustizia circa un ruolo mafioso della ricorrente.
Si sarebbe trattato, in fin dei conti, di mera “contiguità compiacente”, penalmente irrilevante sulla base dell’interpretazione offerta sull’argomento dalla giurisprudenza legittimità.
5. COGNOME NOME.
5.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenu sussistenza di gravi indizi di colpevolezza inerenti al reato di estorsione aggravata di cui al capo 10.
Il Tribunale avrebbe desunto il concorso nel reato da parte del ricorrente esclusivamente da due frasi estrapolate in conversazioni intercettate, il significato delle quali sare stato travisato e non posto in relazione con altri dialoghi, dimostrativi del fatto l’estorsione si era consumata prima dell’intervento del ricorrente e per mano di altri senza, peraltro, adeguatamente giustificare la ragione per la quale il soggetto indicato come “NOMENOME dagli interlocutori dovesse essere identificato nel ricorrente.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine all ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza inerenti al reato di estorsione aggravat di cui al capo 13.
Il Tribunale non avrebbe chiarito il ruolo del ricorrente nella vicenda estorsi dimostrandosi incerto nella sua stessa ricostruzione, sia in relazione alla posizione di persona offesa di COGNOME NOME (soggetto attinto da misura cautelare in carcere perché indiziato di appartenere ad altro RAGIONE_SOCIALE di camorra), sia per le modalità anomale di pagamento della tangente richiesta, avvenuto attraverso bonifico bancario, sia, infine, con riguardo al ruolo della seconda persona offesa, COGNOME NOME, della quale nulla si direbbe.
L’ordinanza non avrebbe adeguatamente valutato l’alternativa ricostruzione proposta, secondo cui le conversazioni tra gli interessati non dimostravano l’esistenza di una estorsione ma, semmai, di reati fiscali, come dimostrato da alcuni dialoghi trasfusi i ricorso nella parte di interesse, dai quali emergeva che COGNOME NOME era debitore di somme nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME che prescindevano dai
ruoli assegnati alle vittime dal Tribunale e mai da costoro rivestiti (quelli di imprendi e direttore dei lavori).
5.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla riten sussistenza dell’RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE e della partecipazione ad essa del ricorrente.
Il ricorso mutua le argomentazioni spese a proposito della ricorrente COGNOME NOME (alla cui posizione si rinvia sul punto) con riguardo alla esistenza del RAGIONE_SOCIALE COGNOME nel perio di interesse.
In relazione al ruolo del ricorrente all’interno del sodalizio, la partecipazione sarebbe st erroneamente tratta dal Tribunale attraverso la valorizzazione del concorso del ricorrente nei due reati fine di estorsione, rispetto ai quali, per le ragioni esplicitate nei pri motivi di ricorso, sarebbero assenti i gravi indizi di colpevolezza.
Inoltre, i collaboratori di giustizia non avrebbero tratteggiato alcun ruolo mafioso ricorrente nel periodo di riferimento della contestazione e non si sarebbe registrato alcun contatto tra questi e gli altri sodali.
Anche il suo aiuto allo zio COGNOME NOMENOME NOME scongiurare possibili ritorsioni ai dan di questi, non sarebbe significativo se non di una solidarietà a livello familiare priv carattere illecito.
Infine, il ricorrente aveva dimostrato di svolgere regolare attività lavorativa fi momento del suo arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi in parte generici e, in par manifestamente infondati.
1. COGNOME NOME.
1.1. Il ricorrente non contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo cari per il reato di estorsione di cui al capo 10.
Con riguardo alla censura che inerisce alle esigenze cautelari, la pur stringata motivazione del Tribunale è esente da vizi rilevabili in questa sede.
L’ordinanza impugnata ha correttamente ricordato che, in relazione al reato di estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione di un RAGIONE_SOCIALE con quella caratteristica, vige la presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. peri..
Presunzione che, nel caso specifico, il Tribunale non ha ritenuto superata – evidentemente ai fini della concessione di una misura meno grave, della cui potenziale applicabilità si fatto carico – alla luce della gravità dei fatti e della allarmante personalità del ricor
GLYPH
I richiami trovano fondamento nel fatto che, come rilevato in sede di esposizione del fatto, il Tribunale ha rimarcato il ruolo primario del ricorrente nella riscossione del pizzo, la natura non transitoria in ogni fase del delitto, i suoi contatti con i vertici del RAGIONE_SOCIALE, la integrazione dell’aggravante contestata, sia sotto il profilo dell’uso del metodo mafios che di quello delle finalità agevolatrici della condotta verso gli interessi del sodalizio
Tanto, a dimostrazione della negativa personalità dell’indagato.
Non si è trattato, pertanto, di una mancata considerazione delle allegazioni difensive invero dal carattere neutro – quanto, piuttosto, del loro superamento implicito alla lu di altri elementi di valutazione.
2. COGNOME NOME.
2.1. Quanto alla censura, contenuta nel motivo di ricorso, che inerisce alla sussistenza dell’RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente non si confronta per nulla con esaurienti argomentazioni spese sul punto dall’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha messo in luce non solo la risalente operatività del sodalizio RAGIONE_SOCIALE riferimento, provata indiscutibilmente anche da sentenze irrevocabili rese in altr procedimenti, ma anche la circostanza che COGNOME NOMENOME NOME da quando si trovava in stato di detenzione, aveva manifestato la volontà di ricostituire il sodalizio – decim dagli arresti di molti dei suoi componenti, anche apicali – una volta uscito dal carcer circostanza puntualmente avvenuta a decorrere dal 14 giugno 2024 in poi.
Il ricorso non tiene conto che, sebbene il coindagato citato, dopo la sua scarcerazione, avesse potuto fare affidamento su una cerchia ristretta di adepti – tra i quali alcuni s familiari, come la moglie ed il nipote NOMENOME NOME NOME qui di seguito evidenziati – ciò toglie che era stata acclarata, nel torno di tempo di interesse, l’operatività de organizzazione RAGIONE_SOCIALE radicata sul territorio di Caivano e dintorni da lunga data.
E ciò, come ha specificato il Tribunale, non solo in quanto i membri del sodalizio avevano posto in essere una decina di episodi estorsivi con identiche modalità contestati all’intern di questo procedimento e neanche messi in discussione dal ricorso, ma anche per il fatto che l’affectio societatis era dimostrata dalle relazioni, anche avverse, tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed altre compagini dello stesso genere, nonché dalle difese approntate da COGNOME NOME, attraverso i suoi uomini più fidati (tra i quali il ricorrente COGNOME NOMENOME nipote) per contrastare il rischio di essere ucciso, comunicatogli dal fratello detenu NOMENOME ex capo RAGIONE_SOCIALE che, in segno di ulteriore continuità, aveva affidato al congiunto NOME NOME del gruppo, rimanendo a gestire dal carcere, anche con l’uso di telefono, alcuni affari illeciti.
Questa ricostruzione di contesto, operata dal Tribunale, sfugge del tutto all’analis effettuata nel ricorso, che si rivela generico.
2.2. Del pari generica è l’impugnazione a proposito della censura che investe la ritenuta partecipazione della ricorrente COGNOME, moglie di COGNOME NOME, alla società illecit capeggiata dal marito nel torno di tempo successivo alla sua scarcerazione.
L’assunto che la donna fosse solo al corrente degli affari criminali del coniuge, in forza d rapporto di familiarità e convivenza non idoneo ad integrare se non quella che il ricorso ha definito una mera “contiguità compiacente” ma non una partecipazione attiva all’RAGIONE_SOCIALE, è smentita dalle seguenti risultanze investigative, analizzate d Tribunale con valutazioni di merito coerenti e non manifestamente illogiche, per tale ragione non rivedibili in questa sede.
La ricorrente dava consigli al marito su come NOMErsi nelle vicende estorsive a lei note, teneva la cassa comune del RAGIONE_SOCIALE – altro segno esteriore di esistenza di una compagine associativa di tipo mafioso – suggeriva al coniuge le condotte più appropriate da tenere anche rispetto alla delicata gestione dei conflitti con i gruppi rivali; con ciò dimostran non solo una piena consapevolezza di tutte le dinamiche illecite del sodalizio, ma anche apportando il proprio attivo contributo causale in NOME di rafforzamento del proposit criminoso del leader dell’RAGIONE_SOCIALE nel periodo di interesse, indipendentemente dai contatti diretti che l’indagata poteva avere intrattenuto con gli altri membri del grup subordinati rispetto al marito (cfr. fgg. 62-66 dell’ordinanza impugnata). Di tanto, il ricorso non dà contezza.
3. COGNOME NOME.
3.1. In ordine al primo motivo, che investe il giudizio di gravità indiziaria relativo al di estorsione di cui al capo 10, il ricorso reitera argomentazioni che il Tribunale mostrato dì superare con ampia e congrua motivazione.
L’inserimento del ricorrente nella vicenda estorsiva che vedeva coinvolto anche il congiunto COGNOME NOME – ricorrente che non ha contestato, come si è visto, la sussistenza degli indizi a suo carico – emerge da due intercettazioni, richiamate ai fgg 43-46 dall’ordinanza impugnata, nelle quali l’indagato, in un caso interfacciandosi direttamente con il proprio zio NOME COGNOME in stato di detenzione (a scanso d equivoci sulla sua corretta identificazione, conversazione del 21.3.2025), aveva dimostrato di essere intervenuto nella riscossione del pizzo nei confronti della vittim dietro preciso incarico dello zio, avendo interloquito direttamente con la persona offesa; tale circostanza decisiva, è dimostrata da una specifico passaggio del dialogo del 16 aprile 2025 tra COGNOME NOME e COGNOME NOME a proposito della riscossione del pizzo dalla medesima persona offesa a nome NOME alla quale aveva fatto riferimento dal carcere COGNOME NOME parlandone con il ricorrente NOME.
Si ricordi, in punto di diritto, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte cassazione, cui anche il RAGIONE_SOCIALE aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazio
del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimit motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, COGNOME, Rv. 254439).
3.2. In ordine al secondo motivo, che inerisce al reato di estorsione di cui al capo 1 anche in questo caso se ne deve rilevare la genericità.
Al di là del richiamo del Tribunale alla necessità di effettuare ulteriori indagini in alle modalità del pagamento da parte delle vittime della tangente estorsiva, è indubbio che l’ordinanza impugnata ha messo in luce la risultanza decisiva, del tutto trascurata dal ricorso, secondo cui COGNOME NOME, in un dialogo intercettato con la moglie COGNOME NOME (a conferma di quanto sopra si è detto sul conto di quest’ultima), aveva fatto espresso riferimento alla estorsione in corso nei confronti della persona offesa COGNOME NOME, fratello di un imprenditore, lamentandosi del fatto che questi non aveva ancora versato nulla quale “regalo per i carcerati”, secondo la tipica qualifica attribu al pizzo dal genere di esattori criminali di cui si discute.
Che, dunque, COGNOME NOME – al di là degli incarichi formalmente ricoperti e delle modalità utilizzate per il pagamento della tangente estorsiva – fosse vittima di una estorsione dai connotati mafiosi, è circostanza che il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente attraverso una indicazione che il ricorso ha pretermesso, dimostrando la genericità di ogni altra argomentazione volta a fornire una ricostruzione alternativa de fatto.
In questo contesto, si era inserito il ricorrente, il quale, in altro dialogo con lo zio NOME – che si era personalmente recato a casa della vittima per discutere la questione “del palazzo che stava realizzando” (circostanza confermata dagli accertamenti investigativi), aggiungendo di aver parlato dell’argomento anche con l’altra persona offesa, COGNOME NOME – aveva informato quest’ultimo del fatto, confermato dal proprio interlocutore, che costoro avevano già pagato una parte della tangente, attardandosi sull’argomento anche in successive conversazioni dimostrative dell’attivismo dell’indagato nella riscossione del pizzo dalle due persone offese (fgg. 50-54 dell’ordinanza impugnata).
Non risulta, pertanto, conforme, rispetto alla analisi effettuata dal Tribunale, la deduzio difensiva secondo la quale non emergerebbe una esatta descrizione dei ruoli dei protagonisti delle vicenda.
3.3. Quanto al terzo motivo, che riguarda il reato associativo di cui al capo 1, può rinviar alla posizione di COGNOME NOME per quanto inerisce alle censure che anche il ricorrente COGNOME NOME NOME sulla sussistenza dell’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di stampo camorristico facente capo, nel torno di tempo di interesse investigativo, allo zio COGNOME NOME.
Con riguardo alle restanti deduzioni difensive, volte a negare il ruolo partecipativo d ricorrente all’interno del RAGIONE_SOCIALE, deve rilevarsi – una volta superate le obiezioni relative sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardanti le due estorsioni contestate all’indagato ai capi 10 e 13 e la loro riconducibilità all’operato dell’organizzazione crimin di che trattasi – che il Tribunale ha, in primo luogo, mostrato di applicare correttament la regola giuridica secondo la quale, l’adesione di un soggetto ad un contesto associativo di tipo mafioso e non, può essere tratta dalla commissione dei reati-fine, detti anche delitti-scopo, da considerare tra gli indici probatori significativi al riguardo.
In questo senso si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670-01; tra le altre, Sez. 1, n. 1470 dell’11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839-01).
In secondo luogo, anche il dimostrato e già ricordato contatto telefonico con il congiunto detenuto a capo del RAGIONE_SOCIALE in periodo storico risalente, COGNOME NOMENOME per discutere d affari illeciti rientranti nel programma criminoso del sodalizio, è stato correttamen interpretato dal Tribunale quale indici rivelatore di intraneità del ricorrente.
Infine, il ricorso sorvola sulla diretta partecipazione di quest’ultimo alle attività di del proprio zio COGNOME NOME dai possibili attacchi di soggetti appartenenti a cla rivali, che il Tribunale non ha ricondotto ad aneliti esclusivamente affettivi, essendo sta incaricato dal congiunto anche di reperire armi.
A ciò si aggiunga, come ha rilevato il Tribunale, che in sede di perquisizione, il ricorren è stato trovato in possesso di una contabilità inerente ad attività illecita e di una le dello zio detenuto che gli manifestava la sua gratitudine per quanto l’indagato stesse facendo.
Di queste decisive circostanze di fatto, il ricorso non fa che sbiadito cenno, omettendo ogni considerazione sull’esito della perquisizione.
Tanto basta per superare ogni altra obiezione difensiva.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter d isp. att. cod. proc. pen..
Così deciso, il 12/12/2025.