Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15277 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Napoli il 04/10/1989
avverso l’ordinanza del 07/01/2025 del Tribunale del riesame di Napoli lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc iratore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME che conclude per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del difensore, ricorre GLYPH vverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del Giudic3 per le indagini preliminari con cui era stata applicata la misura della custodia o utelare in carcere in ordine alla contestata partecipazione all’associazione di tipo nafioso ex art. 416-bis cod. pen.
Le indagini effettuate hanno portato i Giudici della cautela a itenere sussistenti i gravi indizi in ordine all’esistenza ed operatività su pa -te del
territorio di Napoli, zona di Scampia e centri vicini (Melito di Napoli), dell’articolazione camorristica appartenente al clan “COGNOME – COGNOME“.
Il Collegio della cautela, condividendo il contenuto dell’ordinanza genetica, ha richiamato le sentenze passate in giudicato e le dichiarazioni di col aboratori di giustizia che complessivamente deponevano per la operatività del sc danzi°, a sua volta originato dalla scissione del clan COGNOME, nel periodo o ggetto di contestazione (2021 – 2024) del sodalizio, evidenziando il ruolo ai icale già ricoperto da COGNOME NOME e NOME COGNOME, al cui arresto e dete izione in regime di “41-bis” erano succeduti parenti ed affini, sino a giun jere alla “reggenza” di NOME COGNOME, nipote acquisito di NOME COGNOME, du ·ata sino all’arresto avvenuto in data 8 giugno 2021″; faceva seguito quella c NOME COGNOME (figlia di NOME COGNOME e NOME COGNOME), del marito di NOME, NOME COGNOME, e di NOME COGNOME (marito della nipote di NOME COGNOME*).
Secondo l’accusa NOME COGNOME in seguito all’arresto ci NOME COGNOME sarebbe asceso al vertice del sodalizio, in precedenza osteg giato dal gruppo, a fianco della moglie NOME COGNOME
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il ricorrente formula due motivi di ricorso che vengono di seguito enunciati nei limiti di cui rt. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di egge ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli rtt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.
Poiché a NOME COGNOME sulla base di quanto evincibile da tenore dell’ordinanza di custodia cautelare, viene provvisoriamente contestato di aver ricoperto il ruolo di vertice del sodalizio camorristico dal giugno 2021 al 13 settembre 2024, si osserva come nessuno degli elementi posti a sosteg io della gravità indiziaria rientri in tale ambito temporale, dovendosi pertanto -itenere che la misura sia stata applicata in merito a condotte mai contestate.
2.2. Con il secondo motivo si deducono analoghi vizi di motiva rione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. prcc. pen. quanto a ritenuta gravità indiziaria in ordine alla contestata ipotesi di cu 416-bis cod. pen.
Il Tribunale del riesame ha errato la valutazione operata sulle dichi, trazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME in punto di intra l eità al sodalizio mafioso del Romano / di cui si richiedeva una accurata valut azione, specie là dove si deduceva che le dichiarazioni di costui erano relative a notizie apprese de relato, che il COGNOME non aveva mai affermato di aver inc nitrato NOME COGNOME in Spagna, avendo riferito cosa diversa, e non vi erano
elementi per ritenere il collaboratore soggetto intraneo al sodalizio e, ertanto, in grado di riferire in ordine alle dinamiche del gruppo.
La stessa apprezzata credibilità del collaboratore si risolve in un generico richiamo a quanto enunciato nella parte iniziale dell’ordinanza del Tril unale e dalla stessa ordinanza genetica, omettendo di rispondere sul p -ché il collaboratore di giustizia non fosse stato mai indagato per parte( pazione all’associazione mafiosa e attinto da misura cautelare per il delitto di ci i all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il contenuto delle captazioni non era idoneo a confermare che il ri :orrente fosse asceso al vertice del sodalizio, visto che le vicende che comprovc rebbero tale dato (come per esempio la vicenda in cui NOME COGNOME veniva c liamato a rispondere del mancato versamento della somma di euro 30.000 var :ata dal clan per un affare immobiliare da costui effettuato) risultano precech nti alla provvisoria contestazione mossa.
Analoga erronea valutazione è stata effettuata dal Tribunale :irca la dimostrazione dell’ascesa al ruolo di vertice del sodalizio là dove viene as ;egnata importanza ad una conversazione di sei mesi prima rispetto all’arresto c I NOME COGNOME evento che afferma aver consentito al Romano di assumere il -uolo di rilievo accanto a quello della moglie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che riproduce questioni adeguatamente confutate dal Ti ibunale del riesame, deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo / con cui si deduce l’assenza di elementi indizi3ri che ricoprirebbero il periodo oggetto di contestazione /è manifestamente info idato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dal Tribunale che ha osservato come lo stesso pubblico ministero avesse precisato in udier za che l’omessa indicazione dell’anno 2023 costituisse un mero errore m ìteriale contenuto nell’ordinanza genetica (che faceva riferimento alla condotta re ilizzata dal giugno al settembre 2024), dovendo il richiamo essere riferito “dal giugno 2023 al settembre 2024” (pag. 16 ordinanza impugnata); ciò in ragione d 21 fatto che il riconoscimento del ruolo di vertice, per come evincibile dal chiaro tenore dell’ordinanza genetica, coincide con il momento dell’arresto di NOME COGNOME
Emerge poi dal tenore dell’ordinanza che il Romano, come conferm )to dai numerosi collaboratori di giustizia (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), fosse sc ggetto
intraneo ai contesti di criminalità organizzata, tanto da essere colli icato nel tempo in vari gruppi ed infine confluito in quello “NOME COGNOME“.
Pertinente, inoltre, risulta il richiamo al principio di diritto espresso a questa Corte in ordine alla fluidità della contestazione in fase di indagini p eliminari l secondo cui l’ordinanza che dispone la misura cautelare richiede scitanto la descrizione sommaria del fatto, cioè una sintetica e sommaria precisazi me delle linee esterne della contestazione, atta a consentire all’indagato di cor oscere il fatto nelle sue linee generali e di esercitare il diritto di difesa. L’indicazi )ne del data in cui si assume essere stato commesso un determinato re2:o è un elemento non indispensabile alla descrizione del fatto, specie quando s tratti di reato permanente che copre un lungo arco di tempo, la cui individuazio le risulti dall’indicazione degli elementi strutturali della fattispecie, !ia pu schematicamente enunciati. (Conf. Sez. un., c.c. 25 marzo 1998 n. 10, Savino, non massinnata sul punto). (Sez. U, n. 9 del 25/03/1998, D’abramo, Rv. 210801 – 01).
Privo di effetti è, pertanto, il tentativo del ricorrente di escludere da quadro indiziario la portata delle plurime e copiose risultanze processuali consistenti in sentenze passate in giudicato, dichiarazioni di collaboratori di giu ;tizia e intercettazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali che si assumon ) essere precedenti alla contestazione, in ragione di un palese errore materiale fa ilmente ricavabile dai plurimi riferimenti contenuti nell’ordinanza genetica / che davano conto dell’esatto momento in cui NOME COGNOME – secondo i canor i propri dell’attuale fase cautelare – aveva acquisito il ruolo apicale all’inte -no del sodalizio.
Manifestamente infondato e teso ad una rilettura delle risultanze ir diziarie risulta il secondo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta gravità ir merito al contestato ruolo di vertice all’interno del sodalizio camorristico, a fian 😮 della moglie NOME COGNOME specie nella parte in cui si tende ad attrib lire un differente significato al compendio indiziario e in particolare al contenu o delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle captazioni a cui si vl irrebb assegnare, previa parziale estrapolazione, un senso non in linea con quello attribuito dai Giudici della cautela.
Smentita la possibilità, per quanto sopra enunciato, di poter esclud ?se dal quadro indiziario complessivamente apprezzato dal Tribunale del riesé’ me gli elementi sul confutato presupposto della loro estraneità alla contestazion( , – che si assume contenuta in appena tre mesi (giugno-settembre 2024) – de e farsi rinvio al consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di misure cc utelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il v zio di
motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in o dine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spet a solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatanne ite conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità dE I quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della me Avazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni de la logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze p ·obatorie (Sez. U, ri. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, n. 2992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460).
Costituisce, invece, una censura del merito della decisione quella a traverso cui si tende, implicitamente, a far valere una differente interpreta2 one del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni ?.lementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto, Rv. 21636 -) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (S z. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884). Egualmente precluso in sede di legittimità risulta il tentativo di assegnare alle conversazioni cap:ate un significato differente da quello dato dal giudice di merito, salvo che l ) stesso risulti manifestamente illogico (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Seb )ar, Rv. 263715 – 01). Allorché, infatti, la decisione impugnata abbia interpret ito fatti comunicativi, l’individuazione del contesto in cui si è svolto il colloqu o e dei riferimenti personali in esso contenuti, elementi tali da attribuire un detE rminato significato ad un’affermazione o consentire la identificazione di persone E Ile quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, aspetti afferenti al merito, le ce isure in sede di legittimità sono esperibili solo quando tale interpretazione sia for data su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Se :. 1, 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01).
Con motivazione non illogica, completa e fondata sui dati proce suali a disposizione / il Tribunale del riesame ha dapprima delineato il quadro ass Dciativo che ha costituito la necessaria premessa logica per valutare l’adegua :ezza o meno dei presupposti ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolE zza, ha poi dato conto dell’ambito territoriale di riferimento della compagine assc ciativa, infine descrivendo, sulla base di documentata attività processuale, il per lurante radicamento territoriale dell’articolazione di camorra “NOME COGNOME“, o )erante sul territorio del Comune di Napoli e comuni vicini.
Significativa risulta la parte dell’ordinanza in cui vengono evidenziat tutti i presupposti per ritenere sussistente l’associazione di tipo mafioso / descriv mdone il contesto criminale di riferimento, il collegamento con altre compagini e Deranti sullo stesso territorio, nate a seguito della disgregazione del “gruppo Di COGNOME“, la successione dei vertici del sodalizio COGNOME–COGNOME in prevalenza deter minato
dararresto dei personaggi che di volta in volta sono subentrati, il tutto ricostruito sulla base di plurime ergnindichiarazioni di numerosi coli3boratori di giustizia che, per quel che riguarda l’operatività del gruppo, erano cor cordi nel descrivere l’evoluzione delle singole compagini.
Analogo rinvio alle dichiarazioni dei collaboratori viene effettuata allorché viene messa in risalto la posizione del COGNOME, concordemente indica to come “guardaspalle” di NOME COGNOME, marito di NOME COGNOME con NOME, ii , dopo l’arresto del COGNOME, il Romano si è sposate nel marzo del 2024 a se luito ‘del divorzio ottenuto dalla donna dal primo marito.
Proprio il divorzio della COGNOME era la condizione posta da parte d 2gli altri componenti del clan per poter NOME COGNOME essere considerato, uni :amente alla donna, referente e reggente del gruppo, evenienza conferma :a dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME e dé I tenore delle captazioni eseguite anche nei confronti degli altri sodali.
A fronte di una completa descrizione del compendio indiziario tali da far pervenire il Tribunale a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza i ordine al ruolo apicale assunto dal ricorrente nel sodalizio camorristico “RAGIONE_SOCIALE“, ciò facendo attraverso la valorizzazione, complessiva ed unitaria, delle plurime emergenze processuali, la difesa analizza singoli segmenti della decis one, le propalazioni di un limitato numero di collaboratori di giustizia ed il conti nuto di alcune intercettazioni, per poi assegnare alle stesse un differente ed alti rnativo significato, operazione che si palesa preclusa in sede di legittimità.
La parcellizzata ed atomistica verifica prospettata si rivela, SOti o altro profilo, anche generica nella parte in cui non dà conto delle innurr erevole risultanze valorizzate nell’ordinanza, specie nella parte in cui vengono an le modalità di ascesa al sodalizio a fianco di NOME COGNOME e il ruolo api :aie, in concreto rivestito e riconosciutogli dagli altri sodali.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorr inte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo e della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma GLYPH cod. proc. pen.
L’attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, E i sensi dell’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del pi esente provvedimento a cura della Cancelleria al direttore dell’Istituto penitenzia -io per gli adempimenti di cui al comma 1 -bis dell’art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
-ito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca; sa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comn a
1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20/03/2025.